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sentenza 3 gennaio 1986; Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc....

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sentenza 3 gennaio 1986; Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc. Europetrol (Avv. Ronzana) Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1987/1988-1989/1990 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180760 . Accessed: 24/06/2014 20:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.208 on Tue, 24 Jun 2014 20:11:15 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 3 gennaio 1986; Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc.Europetrol (Avv. Ronzana)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1987/1988-1989/1990Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180760 .

Accessed: 24/06/2014 20:11

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

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1987 PARTE PRIMA 1988

con l'autorità locale e dell'operatività al momento di certi stru

menti urbanistici, l'edificabilità del suolo poteva anche essere, al

più, solo una speranza del promissario acquirente; 2) la presup

posizione deve consistere in una situazione certa, a tal punto certa e scontata che le parti poggiano concordamente su di essa

le proprie posizioni contrattuali totalmente sicure della sua sussi

stenza da non regolarla neppure (Cass. 24 gennaio 1980, n. 588,

id., Rep. 1980, voce Contratto in genere, n. 102); poiché, se

strutturalmente incerta, non di presupposizione si può parlare, ma

di condizione (che esige esplicita previsione). E qui le parti con

il richiamo agli strumenti urbanistici vigenti e a quelli in corso di

approvazione, rivelano di conoscere che, in quel momento, il

suolo era inedificabile e che non erano affatto certe della sua

futura edificabilità.

Pertanto, palesi i lamentati vizi in relazione ai motivi esposti, in tale ambito il ricorso va accolto (assorbiti gli altri motivi dei

due ricorsi proposti, all'evidenza in posizione subordinata) e la

sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame ad

altro giudice di merito. (Omissis)

CORTE D'APPELLO DI GENOVA; sentenza 3 gennaio 1986;

Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc. Europetrol (Avv. Ronzana).

CORTE D'APPELLO DI GENOVA;

Arbitrato e compromesso — Lodo arbitrale — Mancata dichiara

zione di esecutività — Impugnazione per nullità — Improponi bilità (Cod. proc. civ., art. 823 , 825, 827, 828; 1. 9 febbraio 1983

n. 28, modificazioni alla disciplina dell'arbitrato, art. 2).

È improponibile la impugnazione per nullità del lodo di arbitri

rituali, sottoscritto dai medesimi ma non dichiarato esecutivo

dal pretore. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il

5 marzo 1984 la società Co.e.d.i. s.r.l. conveniva in giudizio davanti a questa corte la società Europetrol s.a.s. e, « per quanto occorra », l'avv. Rodolfo Ronzana, procuratore e difensore di

detta società nel giudizio arbitrale, chiedendo la dichiarazione di

nullità del lodo arbitrale emesso il 25 gennaio 1984 nella contro versia arbitrale tra di essa e la Europetrol, la condanna di questa al pagamento di lire 19.632.309, oltre rivalutazione e interessi, in

dipendenza di crediti sorti da un rapporto di appalto, nonché la

condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di com

penso per l'uso di cavi elettrici di sua proprietà.

Esponeva i seguenti motivi: A) nullità del lodo ex art. 829, n.

6, c.p.c. perché pronunciato dopo la scadenza del termine stabili

to, per l'ultima volta prorogato al 30 aprile 1983; B) la nullità del lodo per vizio logico e manifesto in dipendenza della viola

zione del principio del contraddittorio; C) nullità del lodo per violazione del diritto di difesa; D) nullità ex art. 829 c.p.c. per omessa pronuncia delle ragioni del riconoscimento a favore della

Europetrol s.a.s. di pretesi danni per mancato sgombero di

materiali. Chiedeva anche ammissione di prove.

Costituitasi in giudizio, la Europetrol rilevava che il lodo era

stato impugnato senza che fosse omologato dal pretore del luogo in cui era stato pronunciato e senza che avesse acquistato efficacia di sentenza. Premesso, quindi, che l'efficacia vincolante

tra le parti, attribuita al lodo fin dalla data della sua ultima

sottoscrizione dal novellato art. 823, ult. comma, c.p.c., non

conferiva all'atto anche immediati effetti decisori, eccepiva l'ine

sistenza e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'impugna

zione, siccome proposta contro un lodo che, per non essere stato

omologato, non aveva acquistato l'efficacia di sentenza, di cui

all'art. 825, 5° comma, c.p.c. nel testo novellato.

Si costituiva anche l'avv. Rodolfo Ronzana in proprio, chie

dendo chiarimenti sulla sua citazione in giudizio « per quanto occorra », precisando che era stato solo il procuratore e il

difensore della convenuta Europetrol nel giudizio arbitrale. (Omis

sis)

(1) Sulla questione, sez. un. 9 giugno 1986, n. 3835, Foro it., 1986, I, 1525, con osservazioni di C. M. Barone, i cui richiami all'art. 1 1. n. 28 del 1983 devono intendersi riferiti all'art. 2 stessa legge (sulla quale, cons, pure Donnini, Su alcuni aspetti della riforma del

l'arbitrato, ecc., in Rass. arbitrato, 1985, 283 e Nicotina, Il regime dell'arbitrato, ecc., ibid., 291).

Il Foro Italiano — 1986.

Motivi della decisione. — È preliminare l'esame dell'eccezione della convenuta società Europetrol secondo la quale l'impugna zione per nullità sarebbe o inesistente o inammissibile siccome

proposta per la dichiarazione di nullità di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo a norma dell'art. 825 c.p.c. e, quindi, privo dell'efficacia di sentenza, a nulla rilevando che l'atto impugnato, per efletto dell'ultimo comma dell'art. 823 c.p.c., aggiunto dalla 1.

9 febbriao 1983 n. 28, avesse già acquisito « efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».

La questione, sulla quale in giurisprudenza non constano pre cedenti editi, è stata oggetto di un vivacissimo dibattito, tuttora in

corso, iniziato all'indomani delle incisive riforme in materia di arbitrato rituale, introdotte con la menzionata 1. n. 28 del 1983.

Come è noto, il sistema precedente poneva a carico degli arbitri l'obbligo di effettuare il deposito del lodo nel termine

perentorio di cinque giorni dalla pronuncia (art. 825, 1° comma) ed al tempestivo adempimento di tale obbligo ricollegava la dichiarazione di esecutivtà con decreto del pretore (art. 825, 2°

comma) ed il conseguente conferimento al lodo dell'efficacia di sentenza (art. 825, 3° comma). Il lodo, una volta divenuto

sentenza arbitrale per effetto dell 'exequatur pretorile, era assog gettabile anche all'impugnazione per nullità e per revocazione nei

termini e nei modi di cui agli art. 827 ss. c.p.c. Tali effetti, poi, non si verificavano in caso di mancato o intempestivo deposito e

il lodo stesso si considerava tamquam non esset fin dalla sua

pronuncia. Diverso è il sistema dopo la novella del 1983. Il lodo consegue

« efficacia vincolante tra le parti » fin dalla data della sua ultima sottoscrizione (art. 823, ult. comma, novellato), indipendentemente dall'avvio del procedimento per la dichiarazione di esecutività.

Gli arbitri hanno il solo obbligo di consegnarlo alle parti entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione (art. 825, 1" comma, novel

lato). Il suo deposito non è necessario per la conservazione della « efficacia vincolante tra le parti », costituendo soltanto un onere

da assolvere nel più lungo termine di un anno per la parte che intende farlo eseguire nel territorio della repubblica (art. 825, 2°

comma e 3° comma, novellato). Immutate sono rimaste, tuttavia, le disposizioni degli originari 3° e 4° comma dell'art. 825 (ora,

rispettivamente, 4° e 5° comma nel testo novellato), sulla dichia razione di esecutività del lodo con decreto del pretore e sul

conseguente conferimento ad esso dell'efficacia di sentenza, nonché di quelle sull'impugnazione della sentenza arbitrale per nullità e per revocazione (art. 827 ss.).

La differenza tra il vecchio ed il nuovo sistema è più sensibile di quanto i riformatori sospettassero ed ha dato lo spunto a

taluni autori per affermare che, a differenza di quanto accadeva

prima della riforma, quando l'impugnazione per nullità poteva essere proposta solo contro il lodo munito dell 'exequatur pretori le, oggi l'impugnazione sarebbe proponibile immediatamente dopo l'ultima sottoscrizione poiché per effetto di essa il lodo acquista fin da quel momento efficacia decisoria.

L'eventuale exequatur successivo servirebbe soltanto a confe

rirgli l'ulteriore effetto di titolo esecutivo nel territorio della

repubblica, essendo esso troppo povera cosa per attribuire al lodo

l'efficacia decisoria che in ipotesi già non avesse acquistato al momento della sua pronuncia.

Altri pervengono a soluzioni diametralmente opposte e con differenti motivazioni sostengono che anche oggi l'impugnazione per nullità e per revocazione presuppongono necessariamente un lodo munito dell 'exequatur e dell'efficacia della sentenza arbitrale, in quanto le nuove norme che hanno conferito « efficacia vinco

lante tra le parti » al lodo ed hanno reso facoltativo il deposito di esso in cancelleria, sono state inserite nel vecchio corpus normativo lasciando inalterate le norme che, come prima della

riforma, ancora oggi subordinano l'esperibilità delle impugnazioni di cui agli art. 827 ss. all'esistenza di un lodo depositato e reso

esecutivo col decreto pretorile. L'efficacia vincolante che il lodo

consegue al momento della sua ultima sottoscrizione si risolve

rebbe in un'efficacia di tipo negoziale, più o meno compiuta e

più o meno stabile secondo i diversi orientamenti dei vari autori, che in nessun caso conferirebbe all'atto l'efficacia di sentenza e,

quindi, l'idoneità ad essere impugnato con le azioni di cui ai

citati art. 827 ss.

La corte condivide quest'ultimo orientamento e ritiene impro

ponibile l'impugnazione per nullità. È indubbio che con la legge di riforma, attuata col metodo della novellazione, sono state

inserite in un sistema a suo modo coerente norme nuove non

agevolmente coordinabili con quelle rimaste in vigore.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Tuttavia, come è stato giustamente osservato, l'asistematicità dei

testi normativi e lo scarso tecnicismo che in essi si riscontra non

possono mai consentire all'interprete di ignorare gli insuperabili dati testuali che impongono di distinguere nettamente « l'efficacia vincolante tra le parti » (art. 823, ult. comma, novellato) del lodo

non depositato dall'efficacia di sentenza che allo stesso lodo, ancora oggi, è conferita soltanto dal deposito tempestivo e dal

successivo exequatur (art. 825, 4° e 5° comma, novellato). Cosi

come non è possibile trascurare, senza violare fondamentali

canoni ermeneutici, che anche dopo la riforma sono rimaste

vigenti quelle norme che individuano l'atto oggetto delle impu gnazioni per nullità e per revocazione nella « sentenza arbitrale »

(art. 827) ed intendono per tale, non il semplice lodo sottoscritto, ma l'atto complesso scaturente dalla sequenza procedimentale lodo depositato decreto di esecutività pretorile.

Lo confermano le successive norme dell'art. 828, 1° e 3°

comma, c.p.c., le quali condizionano anche esse la proponibilità

dell'impugnazione per nullità ad una sentenza (arbitrale) deposita ta ed un lodo dichiarato esecutivo, laddove, rispettivamente, fanno

riferimento a quello in cui « la sentenza è depositata » per indicare il giudice del luogo competente a decidere ed alla data del provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo

per fissare il dies a quo del termine lungo dell'impugnazione. Testi normativi di significato tanto inequivoco mal si prestano

ad interpretazioni c.d. correttive, ma nella sostanza eversive del

sistema, che tendano ad accreditare, sia pure ai limitati effetti

dell'impugnabilità l'equivalenza tra lodo non depositato e sentenza

arbitrale. È la legge, infatti, che ricollega alle due figure in raffronto effetti tipologicamente distinti in relazione a due mo menti cronologicamente e processualmente diversi e che considera

oggetto dell'impugnazione per nullità solo la sentenza arbitrale. E

ciò, non perché in questa il lodo assuma un'assenza e un

contenuto intrinsecamente diversi da quelli che aveva prima del

deposito, ma unicamente perché il lodo con l'exequatur pretorile consegue quella speciale efficacia che gli arbitri non avevano il

potere di attribuirgli. Il decreto di esecutività del pretore per la scarsa incisività del

controllo sul dictum degli arbitri può essere considerato effetti vamente una povera cosa; ma è certo anche che esso è l'atto che riveste di imperatività il lodo e gli conferisce quell'efficacia di sentenza impugnabile che altrimenti non potrebbe conseguire, stante la riserva di giurisdizione che l'art. 102 Cost, prevede per i

giudici statuali. Dal che l'inanità di ogni sforzo che, facendo leva sull'intima essenza dell'atto, pretenda di equiparare il lodo non

depositato alla sentenza arbitrale, prescindendo dall'exequatur pretorile.

Né a sminuire la validità di tale conclusione giova argomentare dall'art. 825, 2° comma, c.p.c., per sostenere che il deposito serve a fornire alla parte vittoriosa un titolo per l'esecuzione e non per far conseguire al lodo l'efficacia di sentenza, essendo stato inci

sivamente opposto che l'espressione « la parte che intende fare

eseguire il lodo... è tenuta a depositarlo » ripete in forma ellittica lo stesso concetto di cui al successivo 4" comma e, cioè, che il deposito è necessario per l'attribuzione al lodo di effetti

giurisdizionali sia ai fini della sua esecuzione, sia ai fini della sua

impugnazione per nullità e per revocazione. Rimane indubbiamente il problema dell'individuazione dei mez

zi d'impugnazione sia in pendenza del termine per il deposito, sia

dopo che il termine sia decorso senza che il lodo sia depositato. Ma le gravi difficoltà che tale problema pone, mentre da una

parte non giustificano il tentativo di aggirarle, sostituendo al

sistema vigente un altro disancorato da ogni appiglio testuale, dall'altra parte esulano dalle esigenze di decisione della presente controversia.

Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attrice e l'avv.

Rodolfo Ronzana, convenuto in proprio « per quanto occorra », la società Co.e.d.i. s.r.l. nella sua comparsa conclusionale ha

chiarito che l'atto di citazione era stato notificato all'avv. Ronza

na quale procuratore dell'Europetrol e che, quindi, la costituzione

in giudizio di costui appariva priva di senso; con ciò implicita mente dichiarando che contro di lui non aveva proposto alcuna

domanda. Deve dichiararsi, pertanto, l'estraneità del convenuto al

presente giudizio e disporsene l'estromissione. (Omissis)

CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 29 novembre 1985;

Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari

(Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda).

CORTE D'APPELLO DI MILANO;

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —

Liquidazione coatta amministrativa — Azione per il recupero dell'indennizzo — Titolarità (L. 24 dicembre 1969 n. 990,

assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante

dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 23

dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicura

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir

colazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 26 settembre

1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del

personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa).

Assicurazione (contratto di) — Inadempimento dell'assicuratore — Risarcimento del maggior danno conseguente a svalutazione

monetaria — Riconoscimento (Cod. civ., art. 1124).

È riconosciuto all'assicurato il diritto ad agire, per il recupero dell'indennizzo (quota a carico dell'assicurazione in quanto rientrante nei limiti del massimale di polizza) corrisposto al

danneggiato, contro il fondo di garanzia per le vittime della

strada rappresentato ex lege dalla impresa cessionario del

portafoglio della compagnia assicuratrice in stato di liquidazio ne coatta amministrativa. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. La sentenza precisa che, avvenuto il trasferimento del portafoglio di una compagnia assicuratri ce in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria è rap presentante ex lege del fondo di garanzia e come tale legittimata passiva nelle azioni promosse dagli aventi diritto contro il fondo

medesimo; tra questi va annoverato anche l'assicurato, in virtù dell'art. 13 di. 857/76, non pregiudicato dal mutamento dell'ente cui è affidata la rappresentanza processuale del fondo come disposto dal successivo di. 576/78.

Per ciò che concerne la legittimazione attiva dell'assicurato nei confronti del rappresentante processuale del fondo, v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 637, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contrat to), n. 315, nella cui motivazione si ribadisce che, sul norma le regime previsto dalla 1. 990/69 per il caso di l.c.a. del

l'impresa assicuratrice, si è inserito l'art. 13 di. 857/76 in for za del quale non soltanto il danneggiato ma anche l'assicurato

possono far valere i loro crediti direttamente nei confronti del fondo di garanzia e, per esso, dell'impresa designata ex art. 20 1. 990/69. Le

argomentazioni della corte vengono riprese dalla nota di C. De Marco, Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a.-. alcuni temi giuridici al vaglio delle sez. un. civili, in Assicura

zioni, 1982, III, 105, nel senso che «con l'art. 13 della mindri

forma, il legislatore si è preoccupato, giustamente, anche della po sizione giuridica degli assicurati per la r.c.a. con imprese in stato di l.c.a., per i soli casi in cui sia intervenuta dichiarazione di

insolvenza... stabilendo, al fine di una più concreta e diretta

tutela, che anch'essi possano far valere i loro diritti derivanti dal

contratto di assicurazione (nell'ipotesi, tutt'altro che remota, di paga mento al terzo danneggiato effettuato dall'assicurato per effetto di condanna pronunciata direttamente nei suoi confronti o per effetto di transazione direttamente stipulata con il terzo per prevenire la lite), rivolgendosi all'impresa designata...»; ancora Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 636, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 36, (con nota di E. Cerasa Sulle azioni del danneggiato e dell'assicurato dopo la

liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, in Giur.

comm., 1982, II, 741), in cui si precisa che: «quando un'impresa esercente l'assicurazione obbligatoria della r.c. venga posta in l.c.a., legittimata passiva nel giudizio promosso dal danneggiato, o do

po l'entrata in vigore del di. 857/76 dall'assicurato, è esclusiva

mente l'impresa designata e non anche il fondo dii garanzia o il

commissario liquidatore »; Cass. 6 gennaio 1979, n. 59, Foro it., 1979,

I, 992, nel senso che « l'art. 13 di. 857/76, che estende agli assicu rati preso imprese assicurative della r.c. che si trovino in stato di l.c.a.

con dichiarazione di insolvenza, la legittimazione ad agire nei con

fronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 1. 990/69, si riferisce

unicamente a crediti verso imprese messe in stato di liquidazione dopo l'entrata in vigore di tale legge); in dottrina, v. E. ìPasanisi, Noterelle

minime sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e procedure concorsuali

nella l.c.a., in Dir e pratica assic., 1980, 171, secondo cui « nessu

na condizione è posta all'azione del danneggiato o dell'assicura

to contro l'impresa designata »; E. Cerasa, op. cit., a cud dire « era

logico che il legislatore non potesse dismettere ![le ragioni di] tutela

nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice fosse posta in l.c.a. abbandonan

do all'alea del pagamento in moneta fallimentare, i diritti di credito

del danneggiato e dell'assicurato ». Per quanto riguarda l'attribuzione della rappresentanza processuale

del fondo di garanzia all'impresa cessionaria, anziché all'impresa

designata ex art. 20 1. 990/69, quando sia stato disposto il tra

sferimento a questa del portafoglio di una compagnia assicu

rativa dichiarata in l.c.a., v. Trib. Napoli 9 aprile 1984, Foro

it., Rep. 1984, voce cit., n. 192, secondo cui « l'azione di risarcimento

Il Foro Italiano — 1986.

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