sentenza 3 gennaio 1986; Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc.Europetrol (Avv. Ronzana)Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1986), pp. 1987/1988-1989/1990Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180760 .
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1987 PARTE PRIMA 1988
con l'autorità locale e dell'operatività al momento di certi stru
menti urbanistici, l'edificabilità del suolo poteva anche essere, al
più, solo una speranza del promissario acquirente; 2) la presup
posizione deve consistere in una situazione certa, a tal punto certa e scontata che le parti poggiano concordamente su di essa
le proprie posizioni contrattuali totalmente sicure della sua sussi
stenza da non regolarla neppure (Cass. 24 gennaio 1980, n. 588,
id., Rep. 1980, voce Contratto in genere, n. 102); poiché, se
strutturalmente incerta, non di presupposizione si può parlare, ma
di condizione (che esige esplicita previsione). E qui le parti con
il richiamo agli strumenti urbanistici vigenti e a quelli in corso di
approvazione, rivelano di conoscere che, in quel momento, il
suolo era inedificabile e che non erano affatto certe della sua
futura edificabilità.
Pertanto, palesi i lamentati vizi in relazione ai motivi esposti, in tale ambito il ricorso va accolto (assorbiti gli altri motivi dei
due ricorsi proposti, all'evidenza in posizione subordinata) e la
sentenza impugnata va cassata, con rinvio per nuovo esame ad
altro giudice di merito. (Omissis)
CORTE D'APPELLO DI GENOVA; sentenza 3 gennaio 1986;
Pres. Chieppa, Est. Rimundo; Soc. Co.e.d.i. (Avv. Petrelli) c. Soc. Europetrol (Avv. Ronzana).
CORTE D'APPELLO DI GENOVA;
Arbitrato e compromesso — Lodo arbitrale — Mancata dichiara
zione di esecutività — Impugnazione per nullità — Improponi bilità (Cod. proc. civ., art. 823 , 825, 827, 828; 1. 9 febbraio 1983
n. 28, modificazioni alla disciplina dell'arbitrato, art. 2).
È improponibile la impugnazione per nullità del lodo di arbitri
rituali, sottoscritto dai medesimi ma non dichiarato esecutivo
dal pretore. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il
5 marzo 1984 la società Co.e.d.i. s.r.l. conveniva in giudizio davanti a questa corte la società Europetrol s.a.s. e, « per quanto occorra », l'avv. Rodolfo Ronzana, procuratore e difensore di
detta società nel giudizio arbitrale, chiedendo la dichiarazione di
nullità del lodo arbitrale emesso il 25 gennaio 1984 nella contro versia arbitrale tra di essa e la Europetrol, la condanna di questa al pagamento di lire 19.632.309, oltre rivalutazione e interessi, in
dipendenza di crediti sorti da un rapporto di appalto, nonché la
condanna al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di com
penso per l'uso di cavi elettrici di sua proprietà.
Esponeva i seguenti motivi: A) nullità del lodo ex art. 829, n.
6, c.p.c. perché pronunciato dopo la scadenza del termine stabili
to, per l'ultima volta prorogato al 30 aprile 1983; B) la nullità del lodo per vizio logico e manifesto in dipendenza della viola
zione del principio del contraddittorio; C) nullità del lodo per violazione del diritto di difesa; D) nullità ex art. 829 c.p.c. per omessa pronuncia delle ragioni del riconoscimento a favore della
Europetrol s.a.s. di pretesi danni per mancato sgombero di
materiali. Chiedeva anche ammissione di prove.
Costituitasi in giudizio, la Europetrol rilevava che il lodo era
stato impugnato senza che fosse omologato dal pretore del luogo in cui era stato pronunciato e senza che avesse acquistato efficacia di sentenza. Premesso, quindi, che l'efficacia vincolante
tra le parti, attribuita al lodo fin dalla data della sua ultima
sottoscrizione dal novellato art. 823, ult. comma, c.p.c., non
conferiva all'atto anche immediati effetti decisori, eccepiva l'ine
sistenza e/o l'improponibilità e/o l'inammissibilità dell'impugna
zione, siccome proposta contro un lodo che, per non essere stato
omologato, non aveva acquistato l'efficacia di sentenza, di cui
all'art. 825, 5° comma, c.p.c. nel testo novellato.
Si costituiva anche l'avv. Rodolfo Ronzana in proprio, chie
dendo chiarimenti sulla sua citazione in giudizio « per quanto occorra », precisando che era stato solo il procuratore e il
difensore della convenuta Europetrol nel giudizio arbitrale. (Omis
sis)
(1) Sulla questione, sez. un. 9 giugno 1986, n. 3835, Foro it., 1986, I, 1525, con osservazioni di C. M. Barone, i cui richiami all'art. 1 1. n. 28 del 1983 devono intendersi riferiti all'art. 2 stessa legge (sulla quale, cons, pure Donnini, Su alcuni aspetti della riforma del
l'arbitrato, ecc., in Rass. arbitrato, 1985, 283 e Nicotina, Il regime dell'arbitrato, ecc., ibid., 291).
Il Foro Italiano — 1986.
Motivi della decisione. — È preliminare l'esame dell'eccezione della convenuta società Europetrol secondo la quale l'impugna zione per nullità sarebbe o inesistente o inammissibile siccome
proposta per la dichiarazione di nullità di un lodo arbitrale non dichiarato esecutivo a norma dell'art. 825 c.p.c. e, quindi, privo dell'efficacia di sentenza, a nulla rilevando che l'atto impugnato, per efletto dell'ultimo comma dell'art. 823 c.p.c., aggiunto dalla 1.
9 febbriao 1983 n. 28, avesse già acquisito « efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione ».
La questione, sulla quale in giurisprudenza non constano pre cedenti editi, è stata oggetto di un vivacissimo dibattito, tuttora in
corso, iniziato all'indomani delle incisive riforme in materia di arbitrato rituale, introdotte con la menzionata 1. n. 28 del 1983.
Come è noto, il sistema precedente poneva a carico degli arbitri l'obbligo di effettuare il deposito del lodo nel termine
perentorio di cinque giorni dalla pronuncia (art. 825, 1° comma) ed al tempestivo adempimento di tale obbligo ricollegava la dichiarazione di esecutivtà con decreto del pretore (art. 825, 2°
comma) ed il conseguente conferimento al lodo dell'efficacia di sentenza (art. 825, 3° comma). Il lodo, una volta divenuto
sentenza arbitrale per effetto dell 'exequatur pretorile, era assog gettabile anche all'impugnazione per nullità e per revocazione nei
termini e nei modi di cui agli art. 827 ss. c.p.c. Tali effetti, poi, non si verificavano in caso di mancato o intempestivo deposito e
il lodo stesso si considerava tamquam non esset fin dalla sua
pronuncia. Diverso è il sistema dopo la novella del 1983. Il lodo consegue
« efficacia vincolante tra le parti » fin dalla data della sua ultima sottoscrizione (art. 823, ult. comma, novellato), indipendentemente dall'avvio del procedimento per la dichiarazione di esecutività.
Gli arbitri hanno il solo obbligo di consegnarlo alle parti entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione (art. 825, 1" comma, novel
lato). Il suo deposito non è necessario per la conservazione della « efficacia vincolante tra le parti », costituendo soltanto un onere
da assolvere nel più lungo termine di un anno per la parte che intende farlo eseguire nel territorio della repubblica (art. 825, 2°
comma e 3° comma, novellato). Immutate sono rimaste, tuttavia, le disposizioni degli originari 3° e 4° comma dell'art. 825 (ora,
rispettivamente, 4° e 5° comma nel testo novellato), sulla dichia razione di esecutività del lodo con decreto del pretore e sul
conseguente conferimento ad esso dell'efficacia di sentenza, nonché di quelle sull'impugnazione della sentenza arbitrale per nullità e per revocazione (art. 827 ss.).
La differenza tra il vecchio ed il nuovo sistema è più sensibile di quanto i riformatori sospettassero ed ha dato lo spunto a
taluni autori per affermare che, a differenza di quanto accadeva
prima della riforma, quando l'impugnazione per nullità poteva essere proposta solo contro il lodo munito dell 'exequatur pretori le, oggi l'impugnazione sarebbe proponibile immediatamente dopo l'ultima sottoscrizione poiché per effetto di essa il lodo acquista fin da quel momento efficacia decisoria.
L'eventuale exequatur successivo servirebbe soltanto a confe
rirgli l'ulteriore effetto di titolo esecutivo nel territorio della
repubblica, essendo esso troppo povera cosa per attribuire al lodo
l'efficacia decisoria che in ipotesi già non avesse acquistato al momento della sua pronuncia.
Altri pervengono a soluzioni diametralmente opposte e con differenti motivazioni sostengono che anche oggi l'impugnazione per nullità e per revocazione presuppongono necessariamente un lodo munito dell 'exequatur e dell'efficacia della sentenza arbitrale, in quanto le nuove norme che hanno conferito « efficacia vinco
lante tra le parti » al lodo ed hanno reso facoltativo il deposito di esso in cancelleria, sono state inserite nel vecchio corpus normativo lasciando inalterate le norme che, come prima della
riforma, ancora oggi subordinano l'esperibilità delle impugnazioni di cui agli art. 827 ss. all'esistenza di un lodo depositato e reso
esecutivo col decreto pretorile. L'efficacia vincolante che il lodo
consegue al momento della sua ultima sottoscrizione si risolve
rebbe in un'efficacia di tipo negoziale, più o meno compiuta e
più o meno stabile secondo i diversi orientamenti dei vari autori, che in nessun caso conferirebbe all'atto l'efficacia di sentenza e,
quindi, l'idoneità ad essere impugnato con le azioni di cui ai
citati art. 827 ss.
La corte condivide quest'ultimo orientamento e ritiene impro
ponibile l'impugnazione per nullità. È indubbio che con la legge di riforma, attuata col metodo della novellazione, sono state
inserite in un sistema a suo modo coerente norme nuove non
agevolmente coordinabili con quelle rimaste in vigore.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Tuttavia, come è stato giustamente osservato, l'asistematicità dei
testi normativi e lo scarso tecnicismo che in essi si riscontra non
possono mai consentire all'interprete di ignorare gli insuperabili dati testuali che impongono di distinguere nettamente « l'efficacia vincolante tra le parti » (art. 823, ult. comma, novellato) del lodo
non depositato dall'efficacia di sentenza che allo stesso lodo, ancora oggi, è conferita soltanto dal deposito tempestivo e dal
successivo exequatur (art. 825, 4° e 5° comma, novellato). Cosi
come non è possibile trascurare, senza violare fondamentali
canoni ermeneutici, che anche dopo la riforma sono rimaste
vigenti quelle norme che individuano l'atto oggetto delle impu gnazioni per nullità e per revocazione nella « sentenza arbitrale »
(art. 827) ed intendono per tale, non il semplice lodo sottoscritto, ma l'atto complesso scaturente dalla sequenza procedimentale lodo depositato decreto di esecutività pretorile.
Lo confermano le successive norme dell'art. 828, 1° e 3°
comma, c.p.c., le quali condizionano anche esse la proponibilità
dell'impugnazione per nullità ad una sentenza (arbitrale) deposita ta ed un lodo dichiarato esecutivo, laddove, rispettivamente, fanno
riferimento a quello in cui « la sentenza è depositata » per indicare il giudice del luogo competente a decidere ed alla data del provvedimento col quale è stato dichiarato esecutivo il lodo
per fissare il dies a quo del termine lungo dell'impugnazione. Testi normativi di significato tanto inequivoco mal si prestano
ad interpretazioni c.d. correttive, ma nella sostanza eversive del
sistema, che tendano ad accreditare, sia pure ai limitati effetti
dell'impugnabilità l'equivalenza tra lodo non depositato e sentenza
arbitrale. È la legge, infatti, che ricollega alle due figure in raffronto effetti tipologicamente distinti in relazione a due mo menti cronologicamente e processualmente diversi e che considera
oggetto dell'impugnazione per nullità solo la sentenza arbitrale. E
ciò, non perché in questa il lodo assuma un'assenza e un
contenuto intrinsecamente diversi da quelli che aveva prima del
deposito, ma unicamente perché il lodo con l'exequatur pretorile consegue quella speciale efficacia che gli arbitri non avevano il
potere di attribuirgli. Il decreto di esecutività del pretore per la scarsa incisività del
controllo sul dictum degli arbitri può essere considerato effetti vamente una povera cosa; ma è certo anche che esso è l'atto che riveste di imperatività il lodo e gli conferisce quell'efficacia di sentenza impugnabile che altrimenti non potrebbe conseguire, stante la riserva di giurisdizione che l'art. 102 Cost, prevede per i
giudici statuali. Dal che l'inanità di ogni sforzo che, facendo leva sull'intima essenza dell'atto, pretenda di equiparare il lodo non
depositato alla sentenza arbitrale, prescindendo dall'exequatur pretorile.
Né a sminuire la validità di tale conclusione giova argomentare dall'art. 825, 2° comma, c.p.c., per sostenere che il deposito serve a fornire alla parte vittoriosa un titolo per l'esecuzione e non per far conseguire al lodo l'efficacia di sentenza, essendo stato inci
sivamente opposto che l'espressione « la parte che intende fare
eseguire il lodo... è tenuta a depositarlo » ripete in forma ellittica lo stesso concetto di cui al successivo 4" comma e, cioè, che il deposito è necessario per l'attribuzione al lodo di effetti
giurisdizionali sia ai fini della sua esecuzione, sia ai fini della sua
impugnazione per nullità e per revocazione. Rimane indubbiamente il problema dell'individuazione dei mez
zi d'impugnazione sia in pendenza del termine per il deposito, sia
dopo che il termine sia decorso senza che il lodo sia depositato. Ma le gravi difficoltà che tale problema pone, mentre da una
parte non giustificano il tentativo di aggirarle, sostituendo al
sistema vigente un altro disancorato da ogni appiglio testuale, dall'altra parte esulano dalle esigenze di decisione della presente controversia.
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra l'attrice e l'avv.
Rodolfo Ronzana, convenuto in proprio « per quanto occorra », la società Co.e.d.i. s.r.l. nella sua comparsa conclusionale ha
chiarito che l'atto di citazione era stato notificato all'avv. Ronza
na quale procuratore dell'Europetrol e che, quindi, la costituzione
in giudizio di costui appariva priva di senso; con ciò implicita mente dichiarando che contro di lui non aveva proposto alcuna
domanda. Deve dichiararsi, pertanto, l'estraneità del convenuto al
presente giudizio e disporsene l'estromissione. (Omissis)
CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 29 novembre 1985;
Pres. Rea, Est. Sinagra; Soc. Card (Avv. Pogliani) c. Ferrari
(Avv. Morelli) e Compagnia it. di Sicurtà (Avv. Roda).
CORTE D'APPELLO DI MILANO;
Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. —
Liquidazione coatta amministrativa — Azione per il recupero dell'indennizzo — Titolarità (L. 24 dicembre 1969 n. 990,
assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 23
dicembre 1976 n. 857, modifica della disciplina dell'assicura
zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir
colazione dei veicoli a motore e dei natanti; d.l. 26 settembre
1978 n. 576, agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del
personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa).
Assicurazione (contratto di) — Inadempimento dell'assicuratore — Risarcimento del maggior danno conseguente a svalutazione
monetaria — Riconoscimento (Cod. civ., art. 1124).
È riconosciuto all'assicurato il diritto ad agire, per il recupero dell'indennizzo (quota a carico dell'assicurazione in quanto rientrante nei limiti del massimale di polizza) corrisposto al
danneggiato, contro il fondo di garanzia per le vittime della
strada rappresentato ex lege dalla impresa cessionario del
portafoglio della compagnia assicuratrice in stato di liquidazio ne coatta amministrativa. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. La sentenza precisa che, avvenuto il trasferimento del portafoglio di una compagnia assicuratri ce in liquidazione coatta amministrativa, l'impresa cessionaria è rap presentante ex lege del fondo di garanzia e come tale legittimata passiva nelle azioni promosse dagli aventi diritto contro il fondo
medesimo; tra questi va annoverato anche l'assicurato, in virtù dell'art. 13 di. 857/76, non pregiudicato dal mutamento dell'ente cui è affidata la rappresentanza processuale del fondo come disposto dal successivo di. 576/78.
Per ciò che concerne la legittimazione attiva dell'assicurato nei confronti del rappresentante processuale del fondo, v. Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 637, Foro it., Rep. 1982, voce Assicurazione (contrat to), n. 315, nella cui motivazione si ribadisce che, sul norma le regime previsto dalla 1. 990/69 per il caso di l.c.a. del
l'impresa assicuratrice, si è inserito l'art. 13 di. 857/76 in for za del quale non soltanto il danneggiato ma anche l'assicurato
possono far valere i loro crediti direttamente nei confronti del fondo di garanzia e, per esso, dell'impresa designata ex art. 20 1. 990/69. Le
argomentazioni della corte vengono riprese dalla nota di C. De Marco, Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della r.c.a.-. alcuni temi giuridici al vaglio delle sez. un. civili, in Assicura
zioni, 1982, III, 105, nel senso che «con l'art. 13 della mindri
forma, il legislatore si è preoccupato, giustamente, anche della po sizione giuridica degli assicurati per la r.c.a. con imprese in stato di l.c.a., per i soli casi in cui sia intervenuta dichiarazione di
insolvenza... stabilendo, al fine di una più concreta e diretta
tutela, che anch'essi possano far valere i loro diritti derivanti dal
contratto di assicurazione (nell'ipotesi, tutt'altro che remota, di paga mento al terzo danneggiato effettuato dall'assicurato per effetto di condanna pronunciata direttamente nei suoi confronti o per effetto di transazione direttamente stipulata con il terzo per prevenire la lite), rivolgendosi all'impresa designata...»; ancora Cass., sez. un., 3 febbraio 1982, n. 636, Foro it., Rep. 1982, voce cit., n. 36, (con nota di E. Cerasa Sulle azioni del danneggiato e dell'assicurato dopo la
liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, in Giur.
comm., 1982, II, 741), in cui si precisa che: «quando un'impresa esercente l'assicurazione obbligatoria della r.c. venga posta in l.c.a., legittimata passiva nel giudizio promosso dal danneggiato, o do
po l'entrata in vigore del di. 857/76 dall'assicurato, è esclusiva
mente l'impresa designata e non anche il fondo dii garanzia o il
commissario liquidatore »; Cass. 6 gennaio 1979, n. 59, Foro it., 1979,
I, 992, nel senso che « l'art. 13 di. 857/76, che estende agli assicu rati preso imprese assicurative della r.c. che si trovino in stato di l.c.a.
con dichiarazione di insolvenza, la legittimazione ad agire nei con
fronti dell'impresa designata a norma dell'art. 20 1. 990/69, si riferisce
unicamente a crediti verso imprese messe in stato di liquidazione dopo l'entrata in vigore di tale legge); in dottrina, v. E. ìPasanisi, Noterelle
minime sui rapporti tra giurisdizione ordinaria e procedure concorsuali
nella l.c.a., in Dir e pratica assic., 1980, 171, secondo cui « nessu
na condizione è posta all'azione del danneggiato o dell'assicura
to contro l'impresa designata »; E. Cerasa, op. cit., a cud dire « era
logico che il legislatore non potesse dismettere ![le ragioni di] tutela
nell'ipotesi in cui l'impresa assicuratrice fosse posta in l.c.a. abbandonan
do all'alea del pagamento in moneta fallimentare, i diritti di credito
del danneggiato e dell'assicurato ». Per quanto riguarda l'attribuzione della rappresentanza processuale
del fondo di garanzia all'impresa cessionaria, anziché all'impresa
designata ex art. 20 1. 990/69, quando sia stato disposto il tra
sferimento a questa del portafoglio di una compagnia assicu
rativa dichiarata in l.c.a., v. Trib. Napoli 9 aprile 1984, Foro
it., Rep. 1984, voce cit., n. 192, secondo cui « l'azione di risarcimento
Il Foro Italiano — 1986.
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