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Sentenza 3 giugno 1963; Pres. Stile P., Est. De Giovanni, P. M. Sbordone (concl. conf.); C. (Avv....

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Sentenza 3 giugno 1963; Pres. Stile P., Est. De Giovanni, P. M. Sbordone (concl. conf.); C. (Avv. Migliaccio) c. C. e G. Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1505/1506-1507/1508 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152364 . Accessed: 24/06/2014 23:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 23:18:51 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sentenza 3 giugno 1963; Pres. Stile P., Est. De Giovanni, P. M. Sbordone (concl. conf.); C. (Avv.Migliaccio) c. C. e G.Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 7 (1963), pp. 1505/1506-1507/1508Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152364 .

Accessed: 24/06/2014 23:18

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1505 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1506

la parte interessata eccepisca l'estinzione, il giudice dell'ese ouzione con l'ordinanza di cui all'art. 630, e previa compari zione delle parti, diehiara l'estinzione del processo ed ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento.

Poiche l'estinzione opera di diritto, ossia dal momento del verificarsi della causa estintiva, in tutti i casi di cui

sopra appare evidentissimo che la trascrizione del pigno ramento puõ permanere, fino a quando non ne sia ordinat v

la cancellazione, nonostante l'estinzione del processo. In altri casi puõ verificarsi la prosecuzione del processo

malgrado che sia stata ordinata la cancellazione della

trascrizione.

Ad esempio, a norma delFart. 586 cod. proc. civ. il

giudice dell'esecuzione, pronunciando il decreto di trasfe

rimento, ordina 1a, cancellazione della trascrizione del pigno ramento e tuttavia il processo prosegue per il compiinento delle operazioni di cui all'art. 596 ed i creditori possono ancora intervenire (art. 565 e 566) per partecipare alia di

stribuzione della somma ricavata.

In conclusione, quindi, e da escludere clie il processo esecutivo possa estinguersi solo dopo clie sia stata ordinata

la cancellazione della trascrizione. La estinzione del pro cesso di espropriazione immobiliare, cosi come ogni altra

estinzione, ha efficacia ex tunc, ossia dal momento in cui il

fatto estintivo si e verificato, e non b condizionata alia

cancellazione della trascrizione del pignoramento.

^'Tanto emerge anche dalla Relazione illustrativa del

1'art. 172 disp. at-t. cod. proc. civ. nella quale, al n. 49, e

precisato che : « II pignoramento divenuto inefficace per decorso del termine puõ essere cancellato per ordine del

giudice. Con questa disposizione, della quale appare evidente

la pratica utilitä, il codice consente di risparmiare un pro cedimento contenzioso, che oggi e l'unico mezzo per supe rare la resistenza del debitore ; ma, per impedire d'altra

parte la possibility di una richiesta abusiva del debitore, l'art. 172 stabilisce che il giudice, prima di disporre la

cancellazione, debba sentire le parti». Una disposizione quasi identica h quella dell'art. 683 cod.

proc. civ., il quale statuisce, tra l'altro, che il sequestro

perde la sua efficacia se il giudizio sul merito si estingue

per qualsiasi causa e nel 3° comma precisa che il giudice, su ricorso del sequestrato, diehiara con decreto l'ineffi

cacia del sequestro ed ordina la cancellazione della trascri

zione quando il provvedimento cautelare sia stato ese

guito su beni immobili.

Pure la trascrizione del sequestro immobiliare e ele

mento integrante e costitutivo dell'atto. Tuttavia, essa, fino a quando non sia cancellata, puõ permanere nonostante

ehe il giudizio si sia estinto e che il sequestro abbia perduto la sua efficacia.

Anche nel codice civile vi sono numerosi casi in cui la

trascrizione, pur essendo una circostanza costitutiva, per il verificarsi di determinati eventi puõ rimanere come un

ramo secco. Ad esempio : l'ipoteca si estingue con l'estin

guersi deH'obbligazione (art. 2878, n. 3) ; in tal caso, se

l'obbligazione sia estinta, anche l'ipoteca si estingue ed a

nulla rileva che permanga l'iscrizione. Sciolto il matri

monio l'esecuzione sui frutti dei beni immobili costituiti

in patrimonio familiare (art. 175) o in dote (art. 191) puõ essere iniziata e proseguita anche se non sia stata ancora

cancellata la trascrizione del vincolo di indisponibilitk Quando il legislatore ha inteso subordinare l'efficacia

di un evento alia cancellazione della trascrizione, lo ha

detto espressamente : cosi nell'art. 2879, il quale stabilisce

che la rinunzia all'ipoteca non ha effet.to di fronte ai terzi

che anteriormente alia cancellazione dell'ipoteca abbiano

acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la

relativa annotazione a termini dell'art. 2843.

Alla stregua di siffatte premesse i reclami devono

essere rigettati essendo infondati tutti i motivi proposti. Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE DI NAPOLI.

Sentenza 3 giugno 1963 ; Pres. Stile P., Est. De Gio

vanni, P. M. Sbordone (ooncl. conf.) ; C. (Aw. Mi

gliaccio) c. C. e G.

Filiazione — Disconoscimento di paternitä — Impro punibilitä dell'azione Decorrenza del termini* di decadenza — Impossibility —

Fattispeeie (Cod. civ., art. 244).

Filiazione — Disconoscimento di paternitä Azione

promossa da ascendenti del marito — Termine Decorrenza — Fatlispeeie (Cod. civ., art. 244, 246).

II termine di decadenza dalVazione di disconoscimento della

paternitä non pud cominciare a decorrere prima che I'azione sia proponibile, essendo il figlio da disconoscere ancora privo dello stato di figlio legittimo (nella specie, tale stato fu acquistato solo dopo la morte del marito della

madre, in seguito a sentenza penale die ordind la rifomuii delVatto di nascita, in cui la nata era stata denunziata come figlia naturale della madre, giä coniugata, e di un uomo celibe). (1)

In applicazione analogica dell'art. 244, ult. comma, cod.

civ., anclie per gli ascendenti ed i discendenti del marito il termine per I'esercizio dell'azione di disconoscimento

della paternitä puö decorrere, anziche dal giorno della morte

del marito o della nascita del figlio postumo, dal giorno in cui essi hanno avuto notizia della nascita del figlio da disconoscere (nella specie, dal giorno in cui hanno

avuto conoscenza della successiva costituzione del titolo

di stato di filiazione legittima). (2)

(1) In senso sostanzia Iment.e conforme, vedi Tiib. Milano 7 gennaio 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Filiazione, n. 33 (secondo cui il termine di tre mesi decorre dal giorno in cui il figlio e stato iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo del ma rito della madre) e A pp. Venezia 3 febbraio 1955, id., 1955, X, 1741 (secondo cui primo presupposto dell'azione di disconosci mento <S l'esistenza di un titolo di stato di filiazione legittima), con note di richiami. Sembra anche conforme App. Brescia 13

giugno 1962, id., Rep. 1962, voce eit., nn. 22-24. In dottrina, oltre gli autori indicati nella nota redazionale

sõpra eitata, vedi, in senso conforme alia sentenza che si annota, Cicu, Filiazione, 1951, pag. 25, 88 segg., 112 (non si ha decor renza del termine, no quindi decadenza, in ogni caso in cui l'atto di nascita non ha valore di titolo di stato di figlio legittimo); G. Azzabiti, Disconoscimento (azione di), voce del Novissimn

digesto it., 1957, V, pag. 1092 ; Stella Richter-Sgroi, Delle per■ sone e della jamiglia, in Commentario del cod. civ., 1958. pag. 9, 30 ; e sostanzialmente Carnelutti, Disconoscimento di pater nitä e notizia della nascita, nota critica a Trib. Roma 1 0 agosto 1953, in Riv. dir. proc., 1954, II, 28.

In senso contrario, vedi Ascoli, Azione ed eccezione di disco noscimento di paternitä, in Foro it., 1920, I, 230 e Losana, Azione di disconoscimento di paternitä, id., 1928, I, 764 (i quali ritengono che non sia presupposto dell'azione lo stato di figlio legittimo).

V. pure le osservazioni di G. Fbrraba ad App. Brescia cit., in Giust. civ., 1962, I, 2017, e di Sisto, Questioni concementi i termini nell'azione di disconoscimento di paternitä, in Foro pa dano, 1960, III, 1.

(2) In senso conforme, in una fattispecie analoga, Trib. Lecce 10 marzo 1942, Foro it., Rep. 1942, voce Filiazione, nn. 50, 51

(«per l'art. 246 il termine di tre mesi decorre dalla mcrte del marito solo nella ipotesi che in tale momento il detto termine sia

gia in corso ; diversamente la decorrenza avverrä. dal giorno in cui gli ascendenti o discendenti ebbero notizia della nascita d< 1

figlio »). In senso sostanzialmente contrario, vedi App. Roma 21

aprile 1962, id., Rep. 1962, voce cit., n. 28 (secondo cui il termine

per la proposizione dell'azione di disconoscimento da parte degli ascendenti o dei discendenti decorre in ogni caso dalla morte del

marito, anche se questi non ha mai avuto notizia della nascita del

figlio) ; Trib. Livorno 5 maggio 1959, id., 1959, I, 1044 (secondo cui non si puõ aver riguardo al giorno in cui gli ascendenti o di

scendenti abbiano avuto notizia della nascita), con nota di ri

chiami. In dottrina, vedi in senso conforme Cicu, op. cit., pag. 113

e Stella Richter-Sgroi, op. cit., pag. 73 (secondo cui «stando

alia lettera della legge non dovrebbe rilevare la notizia della

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1507 PARTE PRIMA 1508

Il Tribunale, eoc. — (Omissis). Per Part. 246 cod. civ.,

se il marito muore senza aver promosso 1'azione di disco

noscimento della paternitä, ma prima clie aia decorso il

termine stabilito dall'art. 244, i discendenti e gli ascen

denti sono ammessi ad esercitarla, ma devono proporla entro tre mesi dalla morte del marito o dalla nascita del

figlio, se si tratta di figlio postumo. Nella specie, in cui

1'azione e stata proposta dal discendente del defunto

marito, la question© dell'ammissibilita della domanda si

pone quindi sotto il duplice aspetto della decorrenza del

termine di decadenza nei eonfronti sia del defunto sia del

discendente cui si õ trasmessa 1'azione.

Sotto il primo profilo, e neeessario preinettere ehe

E. C., nata il 29 gennaio 1917, fu denunciata all'ufficiale

dello stato civile come figlia di M. G. e di un uomo celibe

ed acquistõ cosi lo stato di figlia naturale riconosciuta

dalla G. Poiche eostei all'epoca era coniugata con A. C.,

dopo alcuni anni si iniziõ procedimento penale a suo carico

per il delitto di alterazione di stato, conchiusosi con sen

tenza istruttoria del 19 gennaio 1957, ehe dicliiarõ 11011

doversi procedere per presorizione del raato, e, accertata

la falsitä dell'atto di nascita, ne ordinõ la riforma (art. 380, 480 e 481 cod. proc. pen.) nel senso clie E. dovesse figurare come nata da M. G., moglie di A. C. ; la sentenza, perciõ, costitul ad E. il titolo di stato di figlia legittima. Dalle

accennate premesse di fatto discende ehe il termine di

decadenza ex art. 244 non b mai incominciato a decorrere

per il presunto padre, il quale b morto il 5 dicembre 1951, ossia prima ehe E., in virtü della sentenza penale, acqui stasse lo stato di sua figlia legittima. Infatti, poiche 1'azione

di diseonoscimento e diretta a rimuovere quella presun zione di paternita ehe trova la sua base nell'atto di nascita, di cui costituisce elemento integrativo, e ehe opera sol

tanto quando il figlio sia denunziato come nato da donna

coniugata, la mancanza del titolo di stato di figlio legittimo si risolve nell'inesistenza dello stesso presupposto dell'azione

con l'ovvia conseguenza ehe il termine di decadenza non

puõ seattare lä, dove e esclusa la giuridica possibilitä di

proporre 1'azione.

Di maggior complessitä e 1'indagine sotto il secondo

profilo, ove, essendo la domanda stata proposta nel 1959,

bisogna stabilire se per i discendenti e gli ascendenti del

marito il termine di decadenza decorre in ogni caso dalla

morte del marito o dalla nascita del figlio postumo (nella

specie, per quanto sõpra detto : dal momento della costi

tuzione del titolo di stato di figlio legittimo), indipenden temente dal fatto, alla cui prova e invece espressamente ammesso il marito dall'art. 244, uit. comma, ehe la notizia

della nascita si sia avuta in tempo successivo. Il Collegio ritiene ehe taie interpretazione restrittiva debba essere

respinta. La soluzione e riposta nella applieazione analo

gica (art. 12 preleggi), all'azione proposta dai successori, della regola contenuta neU'art. 244, uit. comma, di cui non potrebbe fondatamente sostenersi il carattere di norma

eccezionale, insuscettibile di estensione ai casi non previsti (art. 14 preleggi), posto ehe non l'ignoranza del marito e causa di sospensione della decadenza, sibbene la scienza costituisce il fatto da cui dipende la stessa decorrenza del termine. L'estensione quindi non riguarda una causa di

sospensione ohe indiseutibilmente avrebbe carattere ecce zionale (ex art. 2964, uit. parte, eod. civ.), ma il fatto con cui coincide il momento iniziale del termine di decadenza.

E, sotto quest'aspetto, non puõ dubitarsi della sua astratta

legittimitä, perche, se õ vero ehe le stesse norme ehe sanci

scono deeadenze. in quanto limitative di diritti, hanno carattere eccezionale, proprio perciõ il divieto di analogia

nascita, sicche il termine decorrerebbe ugualmente, senza ri guardo alla situazione subiettiva della conoscenza della nascita; ma l'interpretazione logica respinge questo principio, pur esi gendo ehe i legittimati debbano accollarsi 1'onere di provare il momento in cui vennero a conoscenza della nascita »).

In senso contrario, v. Tartagmonb, L'azione di disconosci mento di paternitä e i suoi limiti. Proposte di riforma legislativa, in Foro it., 1957, IV, 9. Oorisulta pure per utili riferimenti, Nt COLÕ, id., 1947, I, 466.

puõ avere uii senso quando il termine viene spostato a

danno, 11011 quando viene spostato a vantaggio del titolare

del diritto. In questa direzione, occorre anzitutto consi

derare ehe 1'azione concessa ai discendenti e agli ascendenti

e la stessa di quel la spettante ai marito (art. 235 eod. civ.) :

1'art. 246, eon lo stabilire la trasmissibilitä, dell'azione nel

easo ehe il termine per la sua proposizione da parte del

marito non sia giä deeorso, implioa clie essa sia espressione dello stesso potere sostanziale e sia condizionata agli stessi

fatti costitutivi, modifieativi o estintivi ehe eondizionavano

1'azione del titolare originario, salva la diversitä del pro

lungamento del termine, dovuta a evidenti ragioni pratiche.

Ora, tutto il meccanismo dell'art. 244, clie fa dipendere la deeorrenza del termine da determinare situazioni sog

gettive, ossia dalla eonoscenza presunta o effettiva della

naseita, 6 ispirato all'esigenza logiea (rinvenibile esplici tamente anohe in altra norma dell'ordinamento : art. 326

eod. proc. civ. ; 935, uit. comma, 936, uit. comma, 937.

uit. comma, eod. civ.) ehe la decadenza non põssa operare se il soggetto non sappia dell'esistenza del presupposto ehe

legittima 1'azione; e questa esigenza e necessariamente

propria anche della fattispecie prevista dal successivo

art. 246, ehe trae origine dal medesimo presupposto e

disciplina la successione nell'identico potere sostanziale

e nel correlativo mezzo per farlo valere. L'essere nell'art.

246 la deeorrenza del termine ancorata a fatti obiettivi, eome la morte del marito o la nascita del figlio postumo, non significa che in questo caso queU'esigenza sia assente, ma si spiega con la, diversa qualitä dei soggetti legittimati, la quale ha consentito che per il marito avessero rilievo

talune situazioni atte a porre in essere una presunzione di

eonoscenza (presenza nel luogo della nascita o ritorno in

tale luogo o in quello del domicilio coniugale), che per gli altri potevano piü difficilmente configurarsi o comunque avere un non uguale valore sintomatieo ; sicche la diffe

renza, che non risponde a un diverso prineipio generale, ma si esplica nei soli limiti della pecularita delle due fatti

specie, non puõ in alcun modo eseludere la permanenza di quella comune ragione (fondata sulla necessitä di una

conoscenza effettiva che non puõ non prescindere dalla

qualitä dei soggetti legittimati), la quale postula che da

due situazioni simili non possano scaturire conseguenze

giuridiche diverse. Perciõ, in applicazione analogica dell'art.

244, ult. comma, anche i discendenti e gli ascendenti del

marito possono provare di avere avuto notizia della nascita

in tempo successivo e in tal caso il termine decorre dal

giorno in cui hanno avuto questa notizia. La quale, quando il figlio non sia stato denunciato come legittimo, si identifica

ovviamente con la conoscenza della successiva costituzione

del titolo di stato di filiazione legittima. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

TRIBUNALE Dl NAPOLI.

Seiitenza 23 marzo 1963 ; Pres. Gallo P., Est. Scanzano ;

Volpe (Avv. Intonti) c. Fall. Lepore (Avv. Di Lauro).

Fallimcnto —- Accertamcuto del passivo — Revoca

dell'ipoteca concessa a jjaranzia del eredito —

Facoltä del giudicc delegato — Fattispecle (S. d.

16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 67,

95). Fallimcnto — Ammissione di eredito assistito da

ipoteca Ira i eliiroj|raIari , — Giudizio di opposi zione — Iticonvcnzionale di esclusione della jja ranzia — Proposizione — IVecessitii — Esclusione.

Compete al giudice delegato, in sede di verifica dello stato

passivo, il potere di revocare Vipoteca concessa dal debi tore a garanzia del eredito, pur nelVipotesi in cui la prova della sussistenza delle condizioni per la revoca gravi sul

curatore. (1) Bevocata dal giudice delegato in sede di verifica dello stato

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