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sentenza 3 luglio 2002, n. 307 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 10 luglio 2002, n. 27); Pres....

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sentenza 3 luglio 2002, n. 307 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 luglio 2002, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Lapet - Libera associazione periti ed esperti tributari (Avv. Bernardi) e altro c. Min. finanze e altro; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Criscuoli) e Cons. naz. dottori commercialisti (Avv. Ricciardi). Ord. Tar Lazio 7 giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 52 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 43/44-47/48 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199625 . Accessed: 28/06/2014 14:11 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 14:11:17 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 3 luglio 2002, n. 307 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 10 luglio 2002, n. 27); Pres.Ruperto, Est. Chieppa; Lapet - Libera associazione periti ed esperti tributari (Avv. Bernardi) ealtro c. Min. finanze e altro; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Criscuoli) e Cons.naz. dottori commercialisti (Avv. Ricciardi). Ord. Tar Lazio 7 giugno 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 52del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 1 (GENNAIO 2004), pp. 43/44-47/48Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199625 .

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PARTE PRIMA

L'argomento, come del resto rileva lo stesso rimettente, è de

bole, tanto che la norma viene generalmente intesa come idonea

a disciplinare l'esecuzione non soltanto delle sentenze, ma an

che di altri provvedimenti che di queste non hanno forma e

contenuto, quali, ad esempio, le ordinanze emesse in sede di

procedimenti per denuncia di nuova opera o di danno temuto,

nonché, secondo un indirizzo giurisprudenziale, dei provvedi menti concernenti l'affidamento dei minori (Cass. n. 292 del

1979, id.. 1979,1, 2918; n. 5374 del 1980, id., 1980,1, 2707). 3. - Parimenti non inoppugnabili sono le ragioni di ordine si

stematico che vengono portate per giustificare l'interpretazione fornita.

A suo sostegno viene addotto anzitutto il divieto di procedere alla distruzione della cosa fabbricata in violazione dell'obbligo di non fare qualora ciò sia di pregiudizio all'economia nazionale

(art. 2933, 2° comma, c.c.). In secondo luogo, si prospetta l'ipotesi che l'obbligo abbia ad

oggetto una prestazione infungibile. Nell'un caso e nell'altro, secondo coloro che propugnano

l'opinione in esame, sarebbe necessaria la valutazione da parte del giudice.

A tali argomentazioni si può replicare che l'art. 183, 1°

comma, c.p.c., stabilisce che alla conciliazione si può pervenire se la natura della causa lo consente. È quindi non illogico rite

nere che nelle situazioni prospettate —

pregiudizio all'econo

mia nazionale derivante dalla distruzione dell'opera, infungibi lità della prestazione

— sia la stessa conciliazione ad essere im

pedita. 4. -

L'interpretazione diversa da quella del giudice a quo è

rafforzata da una pluralità di convergenti riflessioni.

La conciliazione è da sempre inquadrata tra gli strumenti pre

disposti ad fìniendas lites. Qualora si escludesse l'efficacia ese

cutiva del verbale di conciliazione avente ad oggetto gli obbli

ghi di cui all'art. 612 c.p.c., si costringerebbe la parte a riper correre la strada di un processo di cognizione, così negando il

valore di accelerazione della definizione della controversia che

costituisce la principale caratteristica della conciliazione.

Ma è proprio a siffatta caratteristica che si deve il favore ac

cordato alla conciliazione dagli interventi legislativi più recenti.

A riguardo vanno ricordate le modifiche apportate agli art. 183

e 185 c.p.c. con gli art. 17 e 89 1. 26 novembre 1990 n. 353, ed

in particolare le disposizioni che prevedono la possibilità di rin

novare il tentativo di conciliazione in qualunque momento del

l'istruzione.

Ad attestare il favore che gli interventi legislativi più recenti

accordano alla conciliazione possono anche essere menzionate

le norme che la disciplinano in alcuni procedimenti speciali

quali quelli davanti al giudice di pace (art. 320 e 322 c.p.c.), al

giudice onorario aggiunto (1. 22 luglio 1997 n. 276, art. 13),

nonché, di particolare rilievo, le norme che regolano il tentativo

di conciliazione in materia di lavoro (l. 11 maggio 1990 n. 108, art. 5, 1° comma; d.leg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 65).

Ritiene questa corte che l'art. 612, 1° comma, c.p.c. possa es

sere letto nel senso che esso consenta il procedimento di esecu

zione disciplinato dalle disposizioni che lo seguono anche se il

titolo esecutivo sia costituito dal verbale di conciliazione, in

quanto le eventuali ragioni ostative devono essere valutate non

ex post, e cioè nel procedimento di esecuzione, bensì, se esse

preesistono, in sede di formazione dell'accordo conciliativo da

parte del giudice che lo promuove e sotto la cui vigilanza può concludersi soltanto se la natura della causa lo consente.

In presenza di un verbale di conciliazione, cui il codice di rito

attribuisce in linea di principio efficacia di titolo esecutivo (art. 185, 2° comma, e art. 474, 2° comma, n. 1 ), si deve ritenere che

le eventuali ragioni di ineseguibilità in forma specifica dell'ob

bligo siano state già considerate ed escluse, ferma restando la

possibilità di far valere quelle sopravvenute. Non è superfluo soggiungere che i provvedimenti emessi dal

giudice dell'esecuzione ai sensi degli art. 612 ss. c.p.c. possono essere oggetto di opposizione per motivi sopravvenuti in caso di

conciliazioni giudiziali, per motivi anche preesistenti in ipotesi di conciliazioni conclusesi al di fuori del controllo del giudice.

Tale lettura esclude il denunciato contrasto con gli art. 3, 24 e

111,2° comma, Cost, (i parametri di cui agli art. 10 e 113 Cost,

sono evidentemente non pertinenti rispetto alla questione propo sta), contrasto che potrebbe profilarsi sul rilievo che escludere

l'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione avente ad og

II Foro Italiano — 2004.

getto gli obblighi di fare o non fare costituirebbe un irragione vole seppur parziale sacrificio del diritto di difesa, del quale gli strumenti per ottenere in concreto «il bene della vita» conteso

costituiscono aspetto essenziale, nonché una protrazione dei

tempi del processo altrettanto irragionevole. E poiché, come questa corte ha più volte affermato (cfr., ex

plurimis, sentenze n. 307 e n. 312 del 1996, id., 1996,1, 3596 e

2957), tra diverse interpretazioni di una norma deve preferirsi

quella conforme a Costituzione, dovendo pervenirsi alla dichia

razione d'illegittimità costituzionale non perché della norma in

questione si possa adottare un'interpretazione che ne determine

rebbe l'incostituzionalità, ma soltanto se della medesima non sia

possibile fornire un'interpretazione conforme ai precetti costitu

zionali, ai sensi delle considerazioni svolte la questione va di

chiarata infondata.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda

ta, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 612 c.p.c., sollevata, in riferimento agli art.

3, 10, 24. 111 e 113 Cost., dal Tribunale di Treviso con l'ordi

nanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 3 luglio 2002, n. 307 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 10 luglio 2002, n. 27); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; Lapet

- Libera associazione pe riti ed esperti tributari (Avv. Bernardi) e altro c. Min. finanze

e altro; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Criscuo

li) e Cons. naz. dottori commercialisti (Avv. Ricciardi). Ord.

Tar Lazio 7 giugno 2000 (G.U., 1J s.s., n. 52 del 2000).

Tributi in genere — Certificazione tributaria — Professioni

sti legittimati al rilascio — Questione infondata di costitu

zionalità (Cost., art. 3, 4, 35, 76, 77, 97; 1. 23 dicembre 1996

n. 662, misure di razionalizzazione della finanza pubblica, art.

3, comma 134; d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, norme di semplifi cazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichia

razione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché

di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazio

ni, art. 36; d.leg. 28 dicembre 1998 n. 490, disposizioni inte grative del d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, concernenti la revisio

ne della disciplina dei centri di assistenza fiscale, art. 1 ).

E infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

36 d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, nel testo risultante dall'art. 1

d.leg. 28 dicembre 1998 n. 490, nella parte in cui introduce la

«certificazione tributaria», conferendo il potere del relativo

rilascio in via esclusiva ai revisori contabili iscritti da alme

no cinque anni negli albi dei dottori commercialisti, dei ra

gionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro, a

condizione che gli stessi abbiano tenuto le scritture contabili

dei contribuenti nel corso del periodo di imposta cui si riferi sce la certificazione, in riferimento agli art. 3, 4, 35, 97 Cost.

e, in relazione all'art. 3, comma 134, l. 23 dicembre 1996 n.

662, agli art. 76 e 77 Cost. (1)

(1) La Corte costituzionale esclude la sussistenza del vizio di eccesso di delega, facendo riferimento più che allo specifico tenore letterale della disposizione della legge delega alla ratio generale ispiratrice della

delega, concludendo che la discrezionalità del legislatore è stata eser citata nei limiti della delega (dato che il legislatore delegante aveva

previsto che gli adempimenti potessero essere affidati a «studi profes sionali», con il presupposto necessario dell'iscrizione in determinati al bi professionali) ed in maniera non arbitraria.

L'ordinanza di rimessione di Tar Lazio, sez. II (con data 27 ottobre

2001, n. 8856) è massimata in Foro it.. Rep. 2002, voce Tributi in ge nere, n. 1255, ed è commentata da Raudino, in Bollettino trib., 2002, 315.

Per la dichiarazione d'infondatezza della questione di legittimità co stituzionale dell'art. Il 1. 6 giugno 1986 n. 251, come sostituito dal

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Diritto. — 1. - La questione sottoposta, in via incidentale, al

l'esame della corte riguarda l'art. 36 d.leg. 9 luglio 1997 n. 241

(norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in

sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore ag

giunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle

dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1 d.leg. 28 dicembre

1998 n. 490 (disposizioni integrative del d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assi

stenza fiscale), nella parte in cui introduce la «certificazione tri

butaria», conferendo il potere del relativo rilascio in via esclusi

va a determinate categorie di professionisti, cioè ai revisori

contabili iscritti da almeno cinque anni negli albi dei dottori

commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consu

lenti del lavoro, a condizione che gli stessi abbiano tenuto le

scritture contabili dei contribuenti nel corso del periodo di im

posta cui si riferisce la certificazione.

E denunciata la violazione: —

degli art. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, in quanto, nell'ambito della delegazione attribuita dall'art. 3, comma 134, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, il legislatore delegato si sarebbe do

vuto limitare a dettare disposizioni riguardanti le modalità di

presentazione delle dichiarazioni, senza affidare a determinate

categorie di professionisti controlli di natura diversa da quelli meramente formali ed automatici, e in ogni caso non avrebbe

dovuto conferire esclusiva di attività a determinate categorie

professionali; —

degli art. 3, 4 e 35 Cost., per l'ingiustificata limitazione

alla scelta lavorativa ed al libero svolgimento di attività lavora

tive nei confronti di soggetti che legittimamente potrebbero

esercitarle; — dell'art. 97 Cost., perché sarebbe contrario ad ogni princi

pio di buona amministrazione che il soggetto certificatore e

controllore in luogo del fisco sia colui che ha tenuto la contabi

lità. 2. - Preliminarmente devono essere affrontati i profili atti

nenti all'ammissibilità dell'intervento del presidente del Consi

glio nazionale dei commercialisti e le eccezioni di inammissibi

lità sollevate nei riguardi delle questioni sollevate.

L'intervento del presidente del consiglio nazionale dei com

mercialisti, sia in proprio sia nella qualità, deve essere dichia

rato inammissibile, sia perché egli non è stato parte in causa nel

giudizio a quo (v., per tutte, l'ordinanza n. 289 del 1999, Foro

it., Rep. 2000, voce Previdenza sociale, n. 219), sia perché è

portatore, nella duplice qualità, di un interesse meramente ri

flesso ed eventuale rispetto alla presente controversia (cfr. ordi

nanza letta in udienza 20 febbraio 2001, allegata alla sentenza n.

189 del 2001, id., 2001,1, 2122). In ordine all'ammissibilità delle questioni, sotto il profilo

della rilevanza, l'eccezione sollevata dalla difesa dello Stato è

priva di fondamento in quanto il giudice a quo fornisce una

motivazione plausibile della rilevanza stessa, valevole per tutti i

profili denunciati, che porterebbero in astratto alla pronuncia di

illegittimità della disposizione regolamentare impugnata avanti

allo stesso giudice, come conseguenza dell'illegittimità costitu

zionale della norma di legge denunciata, cui lo stesso regola mento dà attuazione e su cui si basa. Di fronte a tale motivazio

ne non è consentito in questa sede un ulteriore sindacato sull'ef

l'art. 10 1. 5 marzo 1991 n. 91, nella parte in cui non prevede l'eserci zio da parte degli agrotecnici di compiti inerenti alla formazione e re dazione dei tipi di frazionamento e/o mappale e, comunque, all'attività

catastale di frazionamento dei terreni, v. Corte cost. 26 ottobre 2000, n.

441, Foro it., 2001,1, 794, con nota di richiami.

Nel giudizio costituzionale aveva chiesto di intervenire il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, in proprio ed in tale qualità. La corte, dopo aver riassunto ampiamente nella parte «in fatto» il con

tenuto dell'atto di intervento, ha poi concluso per l'inammissibilità, sia

perché non parte del giudizio a quo, sia perché portatore di un interesse

meramente riflesso ed eventuale rispetto alla controversia da decidere.

Per indicazioni in ordine alla giurisprudenza costituzionale sul con

traddittorio nel giudizio incidentale sulle leggi, v. Corte cost., ord. 20

giugno 2002, n. 264, id., 2003, I, 2573, con nota di richiami, e ord. 7

maggio 2002, senza numero, allegata alla sent. 26 giugno 2002, n. 284,

ibid., 2000, con nota di richiami, cui adde, in dottrina, Malfatti

Panizza-Romboli, Giustizia costituzionale, Torino, 2003, 120 ss. La decisione in epigrafe è commentata da Basila vecchia, in Corriere

trib., 2002, 3170.

Il Foro Italiano — 2004.

fettivo interesse nel giudizio a quo ad un annullamento — e sul

l'ampiezza dello stesso annullamento — degli atti impugnati

avanti al Tar, per effetto di una caducazione della norma di leg

ge denunciata, che costituisce la base ed il presupposto degli stessi atti impugnati avanti al giudice amministrativo.

3. - La questione non è fondata.

Quanto all'ampiezza, al contenuto e ai limiti della delega le

gislativa, è necessario risalire alla sua ratio, che trova conferma

nel collegamento con l'insieme organico di misure ispirate ad

una medesima logica, vale a dire la semplificazione e la razio

nalizzazione del sistema tributario, l'adeguamento dell'efficacia

e delle capacità di intervento degli strumenti e dell'attività del

l'amministrazione finanziaria (relazione V commissione camere

n. 2372 A 1). 11 legislatore delegante (1. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 3,

comma 134, primo periodo, lett. d, n. 4), al fine di semplificare

gli adempimenti e di riorganizzare il lavoro degli uffici, inten

deva utilizzare «strutture intermedie» (tra contribuente e ammi

nistrazione finanziaria), con il proposito di avvalersene, non

solo per un'assistenza fiscale a favore e nell'interesse preva lente del contribuente-imprenditore, ma anche per l'affidamen

to, a dette «strutture» qualificate (individuate entro fasce di

soggetti), di adempimenti — correlati ad assunzioni di respon

sabilità — nel quadro di un alleggerimento del lavoro degli stes

si uffici. Ciò all'evidente scopo di consentire controlli e verifi

che, più agevoli e concentrati, degli uffici finanziari su dati in

vario modo già oggetto di elaborazione e riscontro da parte delle

anzidette strutture intermedie, che ne assumevano responsabilità concorrente.

In altri termini, si puntava ad addossare a soggetti qualificati, estranei nell'apparato degli uffici, compiti di collaborazione nel

campo suindicato, con affidamento di svariati oneri e adempi

menti, che venivano svolti nell'interesse prevalente dell'ammi

nistrazione (acquisizione delle dichiarazioni, trasferimento con

procedure telematiche, predisposizione per l'informatizzazione,

assistenza fiscale e adempimenti vari, con assunzione delle re

lative responsabilità, ecc.). La delega lasciava al governo spazio di scelta sia tra le varie possibili tipologie di utilizzazione di

centri autorizzati di assistenza fiscale, di associazioni di catego ria per gli associati e di studi professionali per i clienti, sia tra

gli adempimenti (da demandare ai predetti soggetti) e tra le re

sponsabilità da imporre, nell'ambito ampio di «adeguamento al nuovo sistema».

Questo rapporto collaborativo s'inquadra in una metodologia di riorganizzazione dell'attività amministrativa rivolta princi

palmente a verifica e a riscontro di dati ed elementi raccolti e

basati su dichiarazioni e asseverazioni, con assunzione di re

sponsabilità da parte del soggetto dichiarante.

Gli adempimenti, suscettibili di essere demandati alle struttu

re intermedie (art. 3, comma 134, lett. d, n. 4, 1. 23 dicembre

1996 n. 662), non erano per niente limitati a controlli mera

mente formali ed automatici (sarebbe bastata la consolidata as

sistenza fiscale tradizionale con alcune innovazioni), ancorché

relativi alla presentazione delle dichiarazioni (e relative moda

lità), ma potevano coinvolgere anche profili sostanziali, con op

portune garanzie attitudinali e di responsabilità dei soggetti abi

litati.

4. - La discrezionalità del legislatore delegato è stata eserci

tata nei limiti delia delega, che prevedeva — tra l'altro — che

adempimenti potessero essere affidati a «studi professionali», con il presupposto necessario dell'iscrizione in determinati albi

professionali. D'altro canto non vi era esigenza di uniformità degli adem

pimenti da demandare, che potevano variare dalla semplice assi

stenza (tradizionale assistenza con controlli meramente forma

li), al visto di conformità, e ad altri adempimenti, essendo molto

diversificate le posizioni, i compiti (fino ad un controllo sostan

ziale delle dichiarazioni dei clienti degli studi professionali) e

soprattutto le capacità attitudinali delle diverse «strutture inter

medie» utilizzabili (centri assistenza fiscale, associazioni di ca

tegoria, studi professionali). Nello stesso tempo si trattava di

adempimenti nuovi rispetto a quelli in precedenza configurati, con libertà di avvalersene o meno da parte del contribuente ti

tolare di redditi di impresa in determinate situazioni (incentivato

da alcune garanzie e benefici procedurali). Pertanto non può configurarsi sul piano giuridico una sottra

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47 PARTE PRIMA 48

zione di attività, anche perché la garanzia del diritto al lavoro

non comporta l'indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività

professionale, spettando al legislatore la scelta di requisiti atti

tudinali di preparazione, di esperienza e capacità professionale

(sentenza n. 441 del 2000, ibid., 794). Né può ritenersi arbitraria la scelta, operata nel decreto legis

lativo delegato, di attribuire a professionisti muniti di particolari

requisiti attitudinali (revisori contabili, iscritti in determinati e specifici albi professionali, con un'anzianità professionale di

cinque anni) la facoltà di rilasciare la certificazione tributaria,

prescrivendo l'esistenza di determinati presupposti, collegati alla delicatezza dell'operazione e all'effettività di conoscenza e

riscontro della regolarità degli adempimenti imposti, richieden

do particolari doti professionali e prevedendo correlative re

sponsabilità, a garanzia degli interessi dell'amministrazione ad

un corretto svolgimento dell'adempimento. Ed è evidente il

rapporto tra tali scelte e le esigenze di buon andamento ed im

parzialità dell'amministrazione, necessariamente collegate a re

quisiti attitudinali dei soggetti (professionisti) utilizzabili. Giova sottolineare che l'alleggerimento delle verifiche da

parte dell'amministrazione, in conseguenza del rilascio della

certificazione tributaria, non comporta abdicazione ai poteri di

controllo della stessa amministrazione, non essendo escluso un

ineliminabile controllo sovraordinato, accompagnato da oppor tuna indicazione delle ragioni, in presenza di indizi di anomalie

o di elementi di riscontro o irregolarità nella certificazione.

5. - Sulla base delle predette considerazioni deve escludersi

che sussista il vizio dedotto di eccesso di delega legislativa, nonché la denunciata violazione degli art. 3, 4, 35 e 97 Cost.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 d.leg. 9 lu

glio 1997 n. 241 (norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'impo sta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema

di gestione delle dichiarazioni), nel testo risultante dall'art. 1

d.leg. 28 dicembre 1998 n. 490 (disposizioni integrative del

d.leg. 9 luglio 1997 n. 241, concernenti la revisione della disci

plina dei centri di assistenza fiscale), sollevata, in riferimento

agli art. 76, 77, 3, 4, 35 e 97 Cost., dal Tar Lazio con l'ordinan

za indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 16 maggio 2002, n. 198 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 22 maggio 2002, n.

20); Pres. Ruperto, Est. Contri; Andreoli c. Enpals (Avv. De

Luca); interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fiengo). Ord. Trib. Alessandria 6 novembre 2000 (G.U., la s.s., n. 52

del 2000).

Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Gestione

Enpals e gestione commercianti Inps — Totalizzazione —

Esclusione — Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 35, 38; d.p.r. 31 dicembre 1971 a. 1420, nor

me in materia di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la

vecchiaia e i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previ denza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, art. 16; I. 2

agosto 1990 n. 233, riforma dei trattamenti pensionistici dei

lavoratori autonomi, art. 16).

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

16 d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 e 16 l. 2 agosto 1990 n.

233, nella parte in cui non consentono la totalizzazione, ai fi ni della misura della pensione, dei contributi versati al

l'Enpals con quelli versati alla gestione speciale commer

II Foro Italiano — 2004.

danti presso ì'inps, in riferimento agli art. 2, 3, 35 e 38

Cost. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; ordinanza 6 mar

zo 2003, n. 3386; Pres. Prestipino, Rei. De Luca, P.M. Sor

rentino (conci, diff.); Inps (Avv. Coretti, Fonzo, Correrà) c. De Sanctis (Avv. Martino, Ligorio).

Previdenza e assistenza sociale — Contributi — Gestione

speciale artigiani e gestione speciale commercianti — Ri

congiunzione — Esclusione — Questione non manifesta

mente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 38; 1. 7

febbraio 1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi

dei lavoratori ai fini previdenziali, art. 1, 2).

Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co

stituzionale dell'art. 2, 1° comma, ultimo periodo, in relazio

ne all'art. 1, 4° comma, l. 7 febbraio 1979 n. 29, nella parte in cui non prevede la possibilità di ricongiunzione di periodi contributivi versati, accreditati o comunque dovuti e non pre scritti, esclusivamente presso gestioni previdenziali diverse

per lavoratori autonomi (come, nella specie, artigiani ed

esercenti attività commerciali) gestite dall'Inps, in riferi mento agli art. 3 e 38 Cost. (2)

I

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Alessandria dubita, con l'ordi

nanza in epigrafe, della legittimità costituzionale degli art. 16

d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1420 (norme in materia di assicura

zione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ge stita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavo

ratori dello spettacolo) e 16 1. 2 agosto 1990 n. 233 (riforma dei

trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), nella parte in

cui non consentono la totalizzazione, ai fini della misura della

pensione, dei contributi versati all'Enpals con quelli versati alla

gestione speciale commercianti presso l'Inps. Il giudice a quo ravvisa, anzitutto, un contrasto della norma

tiva impugnata con l'art. 2 Cost., in riferimento all'adempi

mento, da parte dello Stato, dei doveri di solidarietà sociale, tra

i quali rientra anche la materia della previdenza sociale.

Secondo l'ordinanza, sussiste, inoltre, lesione dell'art. 3 Cost,

per disparità di trattamento tra coloro che vantano contribuzioni

(1-2) Per la nozione di «totalizzazione» quale sistema alternativo alla

ricongiunzione onerosa di periodi assicurativi e per la dichiarazione di

illegittimità costituzionale degli art. 1 e 2 1. 5 marzo 1990 n. 45, nella

parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle ge stioni nelle quali è (o è stato) iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi, v. Corte cost. 5 marzo 1999, n. 61, Foro it., 1999, I, 1097, con osservazioni di R. Rom

boli, e id., 2000, I, 21, con nota di M. De Luca, Relazione sulla ricon

giunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive. Nel senso che l'attuale ordinamento pensionistico resta informato al

principio della pluralità delle coperture previdenziali, come ritenuto nella motivazione di Corte cost. 198/02, che si riporta, v. Corte cost. 17 dicembre 1987. n. 527, id., 1988, I, 2062, con nota di richiami, che ha ritenuto rientrare nella discrezionalità del legislatore l'esclusione dei liberi professionisti dalla possibilità di ricongiungere il periodo assicu rativo maturato presso le casse di previdenza di categoria con quello venutosi a creare presso l'Inps in conseguenza dell'instaurazione di un

rapporto di lavoro subordinato. Per ulteriori riferimenti, in particolare con riguardo alla previdenza forense, cfr. Trib. Napoli 25 ottobre 2001, id., 2002,1, 261, con nota di L. Carbone.

Sul caso particolare della ricongiunzione dei servizi utili ai fini del trattamento di fine rapporto dei dipendenti dei soppressi enti mutuali stici transitati nelle Usi. v. Cass., sez. un., 5 febbraio 2002, n. 1550, ibid., 1748, con nota di richiami.

Sulla «ricongiunzione» quale istituto finalizzato a consentire l'ero

gazione di un'unica pensione, mediante la concentrazione di tutte le

posizioni assicurative per effetto del trasferimento nella gestione scelta dal lavoratore delle contribuzioni versate, v. Cass. 10 maggio 2002, n.

6772, ibid., 2354, con nota di richiami. In tema di prescrizione dei contributi previdenziali, cfr. Cass. 12 feb

braio 2003, n. 2100, id., 2003,1, 2098, con nota di G. De Marzo.

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