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sentenza 30 luglio 1997, n. 285 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres....

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sentenza 30 luglio 1997, n. 285 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Linguiti) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. Romanelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1759/1760-1761/1762 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193700 . Accessed: 24/06/2014 22:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.185 on Tue, 24 Jun 2014 22:15:43 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 30 luglio 1997, n. 285 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Linguiti) c. Regione

sentenza 30 luglio 1997, n. 285 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres.Granata, Est. Santosuosso; Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Linguiti) c. Regione Valled'Aosta (Avv. Romanelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1759/1760-1761/1762Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193700 .

Accessed: 24/06/2014 22:15

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1759 PARTE PRIMA 1760

nore o dei minori dei quali i coniugi aspiranti all'adozione pos sono prendersi cura. Tali caratteristiche comprendono quelle ri levanti per la disciplina relativa al divario di età tra gli adottanti

ed il minore, che l'ordinamento italiano prevede perché, nell'in

teresse di quest'ultimo, possa essere pronunciata l'adozione. Del

resto i decreti di idoneità all'adozione internazionale, emanati

da numerosi tribunali per i minorenni, contengono spesso ele

menti ulteriori rispetto alla mera e conclusiva valutazione di

idoneità dei coniugi; elementi destinati ad attuare, nell'interesse

del minore, la necessaria collaborazione con l'autorità straniera che emanerà il provvedimento di adozione. Questa prassi appli cativa della norma denunciata, diversa da quella indicata dal

giudice rimettente, oltre che rispecchiare un'esigenza già presen te nel sistema normativo, è quella conforme alla normativa in

ternazionale. Difatti la convenzione per la tutela del minore e la cooperazione internazionale in materia di adozione (L'Aja, 29 maggio 1993), la cui autorizzazione alla ratifica è all'esame del parlamento, ribadendo la necessità di garantire la realizza zione del miglior interesse del fanciullo, non solo prevede la

collaborazione tra le autorità dei diversi Stati nelle procedure di adozione internazionale, ma prescrive espressamente che sia no precisati i requisiti di capacità ed idoneità degli aspiranti

genitori adottivi e le caratteristiche dei bambini dei quali si ri

tiene che essi potrebbero prendersi cura (art. 15). 4. - La ricostruzione della disciplina normativa relativa al prov

vedimento di dichiarazione di idoneità dei coniugi ad adottare minori stranieri esclude, dunque, che possano trovare spazio i dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal tribunale per i minorenni di Catania.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fonda ta la questione di legittimità costituzionale degli art. 6 e 30 1. 4 maggio 1983 n. 184 (disciplina dell'adozione e dell'affidamen to dei minori), sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 10 e 31

Cost., dal Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1997, n. 285

{Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Granata, Est. Santosuosso; Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Lingotti) c. Regione Valle d'Aosta (Avv. Ro

manelli).

Valle d'Aosta — Traforo del Monte Bianco — Autoveicoli com merciali — Eco-tassa di circolazione — Istituzione — Incosti tuzionalità (Cost., art. 117; statuto speciale Valle d'Aosta, art. 2).

È incostituzionale la l. reg. Valle d'Aosta riapprovata il 24 ot tobre 1996, nella parte in cui istituisce una eco-tassa, finaliz zata alla protezione dell'ambiente, a carico degli autoveicoli commerciali in entrata ed in uscita dal traforo del Monte Bianco. (1)

(1) La Corte costituzionale (annotata da M.M. Comenale Pinto, in Dir. trasporti, 1998, 732) rileva come, essendo il transito e l'ammini strazione del traforo del Monte Bianco materia di accordi tra l'Italia e la Francia, non può una singola regione intervenire con propria legge in un campo riservato all'attività internazionale dello Stato.

A proposito dell'istituzione, da parte della regione Valle d'Aosta, di una tassa sulla circolazione, ma con riguardo a strade di rilevanza re gionale, v. Corte cost. 19 luglio 1996, n. 264, Foro it., 1996, I, 3289, con nota di richiami, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale riapprovata dal consiglio regionale della Valle d'Aosta il 23 novembre 1995, nella parte in cui istituisce una tariffa d'uso per l'ingresso e la circolazione su strade ex traurbane.

Il Foro Italiano — 1999.

Diritto. — 1. - Il presidente del consiglio dei ministri chiede

a questa corte di dichiarare l'illegittimità'costituzionale, per con trasto con l'art. 117 Cost, e con l'art. 2 dello statuto speciale della Valle d'Aosta, della legge regionale (recante «disposizioni in merito al transito di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte Bianco»), riapprovata dal consiglio della

Valle, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta del 24 ottobre 1996.

La predetta legge, secondo il ricorrente, si pone in contrasto

con gli indicati parametri per i seguenti motivi:

a) per violazione dei limiti statutari in materia di strade, poi ché il traforo del Monte Bianco non può ritenersi strada di inte

resse regionale;

b) per violazione della direttiva Cee 25 ottobre 1993 n. 89,

perché la tassa va a gravare su di un tratto di strada già sogget to a pedaggio, per di più con carattere di durevolezza e conti nuità (art. 7, 9 e 10 della direttiva);

e) per violazione del limite del diritto internazionale, poiché la gestione ed il funzionamento del traforo sono regolati da

convenzioni tra l'Italia e la Francia;

d) per violazione del limite del diritto privato, perché la tassa crea un obbligo di esazione a carico delle società (private) che

gestiscono il traforo.

2. - La questione di legittimità costituzionale posta all'esame della corte coinvolge numerosi profili; ma il suo fulcro investe

la disciplina delle strade, sicché è alla stregua della competenza regionale in tale materia che occorre anzitutto verificare l'even tuale violazione degli indicati parametri.

Dal testo complessivo della legge, d'altronde, risulta in modo

evidente il collegamento tra l'esazione della tassa e la circola zione di alcuni tipi di autoveicoli su determinati tratti stradali. L'art. 1 della legge, infatti, prende le mosse dalla competenza della regione «in materia di strade», ed i successivi art. 2 e 3 specificano chiaramente che il pagamento della tassa si riferi sce al traffico di autotreni «provenienti o diretti all'estero tra mite il traforo del Monte Bianco». Che l'attraversamento di

quest'ultimo, nonostante i contrari rilievi della difesa della re

gione, abbia un ruolo fondamentale è confermato dal 2° com ma dell'art. 3, ove si afferma espressamente che il pagamento del tributo «è effettuato al traforo», dal 3° comma dello stesso

articolo, secondo cui le modalità di riscossione sono definite «sentite le società che gestiscono il traforo del Monte Bianco».

3. - Così precisata la parte fondamentale dell'impugnativa, il ricorso risulta fondato.

L'art. 2, lett. f), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta,

approvato con 1. cost. 26 febbraio 1948 n. 4, afferma che la

regione ha competenza in materia di «strade e lavori pubblici di interesse regionale», con ciò implicitamente riconoscendo che tale competenza viene meno ove si tratti di una strada di inte resse nazionale o internazionale. È pacifico, d'altra parte, che la potestà normativa regionale, sia essa primaria, concorrente o semplicemente attuativa, incontra il primo ed essenziale limite costituito dal proprio territorio, nel senso che la regione chiara mente non può legiferare con effetti che vanno al di là di tale ambito.

Nel caso specifico appare di immediata evidenza, come già detto, che la tassa istituita con la legge in questione, pur essen do motivata soprattutto da esigenze ecologiche conseguenti al l'attraversamento di una parte del territorio valdostano, ha un nesso inscindibile con il transito degli autotreni attraverso il tra foro del Monte Bianco, la cui natura non è ovviamente quella di una strada di interesse regionale. Inoltre il traforo, sia per il fatto di costituire un passaggio di confine tra l'Italia e la

Per altra questione di costituzionalità concernente la disciplina regio nale della Valle d'Aosta in materia di circolazione stradale, v. Corte cost., ord. 22 gennaio 1987, n. 22, id., Rep. 1987, voce Valle d'Aosta, n. 4, che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costitu zionale degli art. 1,2, 1° comma, e 5, 1° comma, 1. reg. Valle d'Aosta 1° aprile 1977 n. 18, i quali vietano la circolazione ed il parcheggio di qualsiasi veicolo a motore su tutte le strade diverse da quelle statali, regionali, comunali carrozzabili o d'accesso a locali pubblici ed a im pianti sportivi.

In tema di limiti alla competenza regionale in materia internazionale, v. Corte cost. 24 luglio 1998, nn. 332 e 331, id., 1999, I, 60, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Francia, sia per essere stato oggetto di apposite convenzioni tra

i due paesi, fa parte di una strada che assume una rilevanza

oggettivamente internazionale.

4. - Da questa situazione consegue che il ricorso del governo si palesa fondato sotto entrambi i profili ora richiamati. In pri mo luogo, invero, la legge in esame oltrepassa i limiti fissati

dallo statuto alla competenza in materia di strade. Tale materia

va intesa non solo con riguardo alle strade nella loro materiali

tà, ma anche in connessione con il problema più generale del

traffico e della viabilità. E la violazione delle indicate norme

parametro è ravvisabile per l'incidenza della legge regionale sul

regime di afflusso dei veicoli verso un passaggio di interesse

italo-francese.

In realtà, essendo il transito e l'amministrazione del traforo

del Monte Bianco materia di accordi tra l'Italia e la Francia, non può una singola regione intervenire con una propria legge in un campo riservato alla competenza statale ed alla particola re disciplina oggetto di convenzione internazionale. Come rileva

la difesa erariale, questa materia è stata regolata da tre conven

zioni tra l'Italia e la Francia: la convenzione stipulata a Parigi il 14 marzo 1953 e ratificata con 1. 1° agosto 1954 n. 846, l'ac

cordo aggiuntivo alla convenzione, concluso a Roma il 25 mar

zo 1965, ratificato con 1. 14 luglio 1965 n. 921, nonché l'ulterio

re accordo concluso a Parigi il 7 febbraio 1967, ratificato con

1. 13 ottobre 1969 n. 761. In particolare, l'art. 12 della conven

zione 14 marzo 1953 prevede espressamente che le questioni mo

netarie e fiscali relative alla costruzione ed all'amministrazione

(intesa anche come utilizzazione economica) del tunnel siano

oggetto di specifici accordi tra i governi dei due Stati.

È palese, dunque, che la legge regionale impugnata si risolve

in un'indebita ingerenza della regione in un ambito — come

quello della conclusione di un accordo con uno Stato estero — certamente di spettanza statale senza possibilità di interfe

renze da parte di altri enti territoriali.

5. - Alla luce delle esposte considerazioni, il richiamo conte

nuto nella difesa della Valle d'Aosta alla sentenza n. 264 del

1996 (Foro it., 1996, I, 3289) di questa corte deve ritenersi im

proprio. La legge regionale della Valle d'Aosta impugnata in quel giu

dizio fu ritenuta esente dai lamentati vizi di incostituzionalità

perché riguardava strade di rilevanza che non supera la compe tenza regionale, e per di più con carattere di temporaneità, allo

scopo di decongestionare il traffico in particolari periodi del

l'anno, nonché con destinazione dei proventi in modo finalizza

to alla soppressione del pedaggio stesso.

È chiaro, invece, che analoghe ragioni giustificatrici non si

riscontrano nel presente caso, i cui elementi costitutivi sono del

tutto differenti.

6. - La difesa della regione sottolinea infine che, specialmente dall'art. 6 della legge impugnata, emergono il concetto e la fi

nalità della tassa ecologica oggetto del presente esame.

Questa corte ha già osservato in proposito che (v. sentenza

n. 183 del 1987, id., Rep. 1987, voce Sanità pubblica, n. 250)

una competenza «costituzionalmente garantita in materia di pro

tezione ambientale» spetta alle regioni, nel senso che le stesse

ben possono, unitamente allo Stato o anche in piena autono

mia, attivarsi per la tutela del bene ambiente contro tutte le

forme di inquinamento; anche perché gli interventi regionali so

no fondati su quella conoscenza specifica delle realtà locali che

è garanzia di validi risultati. Ma deve essere nel contempo riba

dito che il perseguimento di questi apprezzabili obiettivi non

può avvenire se non nel rispetto delle reciproche competenze

e del contesto normativo vigente, senza alterare l'equilibrio dei

rapporti tra lo Stato e le regioni e senza oltrepassare i limiti

statutari nelle varie materie. Rimane assorbito ogni altro motivo.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegitti

mità costituzionale della legge della regione Valle d'Aosta, riap

provata il 24 ottobre 1996 (disposizioni in merito al transito

di autotreni ed autoarticolati attraverso il territorio del Monte

Bianco).

li Foro Italiano — 1999.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 30 luglio 1997, n. 284

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 agosto 1997, n. 32); Pres. Vassalli, Est. Santosuosso; Guidarelli c. Direzione prov. tesoro Milano. Ord. Corte conti, sez. giur. Lombardia, 21

giugno 1995 (G.U., la s.s., n. 46 del 1996).

Pensione civile, militare e di guerra — Pensione di reversibilità — Vedova separata con colpa — Esclusione — Incostituzio

nalità (Cost., art. 3, 38; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092,

approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di

quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, art. 81). Pensione civile, militare e di guerra — Pensione di reversibilità

— Vedovo separato con colpa — Esclusione — Incostituzio

nalità (Cost., art. 3, 38; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla

costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 27; d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, art. 81).

È incostituzionale l'art. 81, 4° comma, d.p.r. 29 dicembre 1973

n. 1092, nella parte in cui esclude il diritto alla pensione di

reversibilità in favore della vedova, alla quale la separazione sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato, allor

ché a questa spettasse il diritto agli alimenti da parte del co

niuge poi deceduto. (1) È incostituzionale, in applicazione dell'art. 271. 11 marzo 1953

n. 87, l'art. 81, 6° comma, ultima proposizione, d.p.r. 29

dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui estende l'applicabili tà del 4° comma anche al marito al quale la separazione sia

stata addebitata con sentenza passata in giudicato. (2)

Diritto. — 1. - La Corte dei conti, sezione giurisdizionale

per la Lombardia, dubita che l'art. 81, 4° comma, d.p.r. 29

dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui esclude dal godimento della pensione di reversibilità la vedova separata per colpa con

sentenza passata in giudicato, sia in contrasto con gli art. 3

e 38 Cost.

A sostegno della prospettata questione il giudice contabile ri

chiama, a titolo di precedenti specifici, le sentenze n. 286 del

1987 (Foro it., 1988, I, 3516), n. 1009 del 1988 (id., 1989, I, 357), n. 450 del 1989 (id., 1991, I, 443), e n. 346 del 1993 (id., 1993, I, 2757) di questa corte.

2. - La questione è fondata.

La giurisprudenza costituzionale ha già sottoposto a scrutinio

il rapporto tra la pensione di reversibilità e la separazione per

colpa. In un primo tempo la corte, con sentenza n. 14 del 1980 (id.,

1980, I, 566) aveva ritenuto l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 24 1. 30 aprile 1969 n. 153,

che sanciva il divieto di fruire della pensione di reversibilità per il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato. Tale divieto trovava una razionale giustificazione, secondo quella

(1-2) La Corte costituzionale rileva come la dichiarazione di incosti

tuzionalità trova la sua giustificazione nelle stesse ragioni che hanno

portato alla incostituzionalità del combinato disposto degli art. 38, 1°

comma, r.d.l. 3 marzo 1938 n. 680 e 7, 2° comma, 1. 22 novembre

1962 n. 1646, nella parte in cui escludeva dal diritto a pensione di rever

sibilità la vedova di impiegato iscritto alla cassa di previdenza per le

pensioni agli impiegati degli enti locali separata legalmente, con senten

za passata in giudicato che le addebitava la colpa, allorché alla stessa

fosse riconosciuto il diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto (v. Corte cost. 28 luglio 1993, n. 346, Foro it., 1993, I, 2757, con nota

di richiami). Per l'affermazione secondo cui la sentenza della Corte costituzionale

28 luglio 1987, n. 286 (id., 1988, I, 3516, con nota di richiami) —

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 d.leg.lgt. 18

gennaio 1945 n. 39, richiamato dagli art. 24 1. 30 aprile 1969 n. 153

e 23 1. 18 agosto 1962 n. 1357, nella parte in cui dette norme escludeva

no dal diritto alla pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa con sentenza passata in giudicato — riguarda esclusivamente la reversi

bilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vec

chiaia e superstiti e non tocca, perciò, il disposto dell'art. 81, 4° com

ma, d.p.r. 1092/73, il quale esclude dal beneficio della reversibilità la

vedova del dipendente statale separata per colpa, v. Corte conti, sez.

giur. reg. Lombardia, 25 luglio 1995, n. 774, id., Rep. 1996, voce Pen

sione, n. 578. Per altra questione di costituzionalità avente ad oggetto le condizioni

per la spettanza del diritto alla pensione di reversibilità, v. Corte cost.

18 febbraio 1998, n. 18, id., 1998, I, 659, con nota di richiami.

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