sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.40); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Novara19 ottobre 2001 e Comm. trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., nn. 10 e 25 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198094 .
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Anno CXXVIII Roma, 2003 Volume CXXVI
IL FORO
ITALIANO
PARTE PRIMA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 40); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; interv. Pres. cons, mini
stri. Ord. Comm. trib. prov. Novara 19 ottobre 2001 e Comm.
trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002 (G.U., la s.s., nn. 10 e 25
del 2002).
CORTE COSTITUZIONALE;
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Costituzione in giudizio — Deposito diretto degli atti — Incostituziona lità (Cost., art. 3. 24; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposi zioni sul processo tributario in attuazione della delega al go verno contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.
22).
È incostituzionale l'art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 31 dicembre
1992 n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito
degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle
commissioni tributarie, l'utilizzo del servizio postale. (1)
(1) I. - Le ordinanze di rimessione, Comm. trib. prov. Novara 19 ottobre 2001 e Comm. trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002, si leggono ri
spettivamente in Fisco 1, 2002, 2497, con nota di Petrone, e Nuovo
dir., 2002, 383, con nota di Del Papa. II. - Come ricordato in motivazione, la Suprema corte (v. Cass. 15
febbraio 2002. n. 2255, Foro it., Mass., 156, e Fisco 1, 2002, 4049, con nota di Murgia; 15 febbraio 2002, n. 2239, Foro it.. Mass., 156; 19 settembre 2001, n. 11781, id., Rep. 2001. voce Tributi in genere, n. 1760, e Rass. trib., 2002, 327, con nota di Morozzo Della Rocca; 28
giugno 2001, n. 8829, Foro it., 2001, I, 2796, con nota di richiami (cui adde, nel medesimo senso, Comm. trib. prov. Cosenza 20 luglio 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1762, e Riv. giur. trib., 2001, 331, con nota di Ripa), nonché Fisco, 2001, 13726, con nota di Palma; Mass. com miss. trib. milanesi, 2001, fase. 2, 7, con nota di Blandini, La costitu
zione delle parti nel processo innanzi alle commissioni tributarie: for me o formalismi?', Rass. trib., 2001, 1375, con note di Lupi, Sull'in
compatibilità tra caratteristiche del servizio postale e requisiti di legge per la costituzione in giudizio, e di De Gregorio, La Cassazione esclu de la costituzione in giudizio a mezzo posta; Corriere trib., 2001, 3414, con nota di Ficarelli; Tributi, 2001, 353. con nota di Tognetti) aveva
espresso l'avviso che il deposito del ricorso presso le commissioni tri
butarie, ai fini della costituzione del ricorrente, postulasse la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresen ti, e non fosse eseguibile mediante spedizione postale; diversamente, Cass. 28 dicembre 2001, n. 16207, Riv. dir. trib., 2002, II, 408, con nota di Lupi.
III. - La Corte costituzionale — che nel passato aveva respinto come inammissibile la questione di legittimità costituzionale (in riferimento
agli art. 3, 24, 97 e 113 Cost.) dell'art. 22 1. 24 novembre 1981 n. 689,
Il Foro Italiano — 2003 — Pane I-1.
Diritto. — 1. - Le questioni, sottoposte in via incidentale al
l'esame della Corte costituzionale con due ordinanze, rispetti vamente 19 ottobre 2001 (r.o. n. 76 del 2002) della Commissio
ne tributaria provinciale di Novara e 5 febbraio 2002 (r.o. n. 289
del 2002) della Commissione tributaria regionale di Perugia, ri
guardano l'art. 22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413).
L'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di No
vara censura il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art.
22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui, secondo
l'interpretazione della Corte di cassazione, stabilisce che il ri
corso spedito alla segreteria della commissione tributaria per mezzo del servizio postale, anziché depositato personalmente,
pur se recapitato entro i termini, debba essere sanzionato con
l'inammissibilità. Si ravvisa vulnus all'art. 24, 1° comma, Cost.,
per l'ingiustificato sacrificio delle concrete possibilità di agire
nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizio ne mediante spedizione di plico raccomandato al cancelliere dell'uffi
cio giudiziario competente, in quanto essa, così come posta, appariva diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di
una soluzione costituzionalmente obbligata, e mirando ad introdurre un
determinato modello normativo a fronte di una pluralità di scelte, avrebbe invaso la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. 17 giugno 1996, n. 199, Foro it., Rep. 1997, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 176) — rileva come il deposito
degli atti e del fascicolo di parte che li contiene ai fini della costituzio
ne delle parti costituisce una formalità meramente esecutiva priva di
qualsiasi contenuto volitivo autonomo, per cui ragionevolmente, in
mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna.
IV. - Ciò premesso, la corte — anche in considerazione della parti colare configurazione del processo tributario, sia per quanto attiene alla
semplificazione delle attività processuali, sia per quanto riguarda il si
stema di assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e
personale della parte, sia, soprattutto, per ciò che concerne la riparti zione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede del
l'ufficio fiscale convenuto — esclude che abbia qualsiasi razionale giu stificazione la prescrizione che assoggetta il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma
consistente nella presentazione personale brevi manu, con esclusione
dell'utilizzo del servizio postale (invece ampiamente utilizzato per le
comunicazioni e notifiche specie dalla parte pubblica), «ciò soprattutto
quando l'intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili
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PARTE PRIMA
in giudizio da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui, vuoi per l'esercizio della difesa personale, vuoi per l'affida
mento della difesa a professionisti diversi dagli avvocati e dai
commercialisti, si versi nell'ignoranza delle particolari forma
lità richieste dalla normativa impugnata secondo la predetta in
terpretazione giurisprudenziale. L'ordinanza della Commissione tributaria regionale di Peru
gia censura lo stesso art. 22 d.leg. n. 546 del 1992, nella parte in cui esclude la possibilità dell'impiego del servizio postale per effettuare il deposito del ricorso notificato e dei documenti alle
gati presso la segreteria della commissione tributaria adita.
Viene denunciata la violazione:
dell'art. 3 Cost, per la disparità di trattamento tra i contri
buenti residenti nei capoluoghi di provincia, ove hanno sede le
commissioni tributarie, e quelli residenti in comuni diversi,
ammette l'uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costitu zione in giudizio e la presentazione di atti e documenti» (sic).
V. - Per la corte, ulteriore conferma della manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore delegato viene da ciò che i criteri di
delega posti dall'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413 stabilivano specifi catamente, nell'ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, una disciplina uniforme per la
proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione ed un impiego più largo possibile del servizio postale, sia pure nella disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni.
VI. - L'odierna sentenza lascia aperta la questione della tempestività della costituzione allorché il plico, spedito prima del termine di trenta
giorni di cui all'art. 22, 1° comma, d.leg. 546/92, sia pervenuto succes sivamente alla sua scadenza. Il dubbio sembra però possa essere risolto alla luce del principio generale che vuole, nelle ipotesi in cui sia am messo il ricorso al servizio postale, l'equivalenza tra spedizione e pre sentazione (v., per il processo tributario, art. 16, ultimo comma, d.leg. 546/92).
VII. - Investendo la pronuncia il solo art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 546/92, il sistema del deposito degli atti innanzi alle commissioni tri butarie viene ora a presentare una evidente disarmonia: la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire a mezzo posta, non così anche la costituzione della parte intimata ai sensi dell'art. 23 e il deposito dei documenti e delle memorie previsto dall'art. 32 d.leg. 546/92. Non sembra però che possa essere negata, in questi casi, la chance offerta dalla Consulta, non ravvisandosi alcuna ragione per la quale adempi menti identici o analoghi debbano avvenire con modalità differenti, re stando semmai da vedere se — come sembra — a tale risultato sia dato
giungere direttamente in via interpretativa ovvero se la rimessione alla Corte costituzionale debba costituire un passaggio obbligato.
Vili. - Anche in questi casi — segnatamente nel caso di deposito dei documenti e delle memorie — verrebbe poi a porsi un problema di va lutazione della tempestività dell'adempimento: vale la pena, all'uopo, ricordare come la Suprema corte (v. Cass. 26 luglio 1997, n. 6996, ibid., voce Cassazione civile, n. 228) ha affermato — in nome dell'esi
genza di assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prende re cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto all'udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario — l'inammissi bilità della memoria che, benché anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di cassazio ne oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di di scussione fissato dall'art. 378 c.p.c.
IX. - Sulla illegittimità delle disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno
svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini, ovvero che impongano oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività pro cessuale, v. Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 522, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzio nale dell'art. 66 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. delle disposizioni con cernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la di
sposizione di cui al 1° comma non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.
X. - Cfr. anche, sulla necessità di una lettura delle norme del proces so tributario che garantisca la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare, Corte cost. 13 giugno 2000, n. 189, id., 2000, I, 2764, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 12, 5° comma, e 18, 3° e 4° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui. nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzionerebbe con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo con tribuente, senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difenso re in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presi dente di commissione o di sezione, ovvero del collegio, in riferimento
agli art. 3 e 24, 1° comma. Cost. [M. Annecchino]
Il Foro Italiano — 2003.
esposti a disagi ed oneri per effettuare il deposito del ricorso; nonché per l'irragionevole imposizione di tali disagi, non giusti ficata da alcun apprezzabile interesse od esigenza;
dell'art. 24 Cost., per l'ostacolo all'accesso alla giustizia tri
butaria costituito dall'imposizione dell'onere di recarsi perso nalmente presso la segreteria delle commissioni tributarie per il
deposito del ricorso;
degli art. 76 e 77 Cost., per la violazione dei criteri e principi contenuti nella 1. n. 413 del 1991, con la quale il governo era
delegato all'emanazione di decreti legislativi concernenti dispo sizioni per la revisione della disciplina del contenzioso tributa
rio, che all'art. 30, 1° comma, lett. g), punto 4, faceva riferi
mento alla «disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni
con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio
postale»; ^ dell'art. 97 Cost., per la rilevante incidenza sul buon anda
mento della pubblica amministrazione dell'esclusione dell'im
piego del servizio postale per il deposito del ricorso.
2. -1 due giudizi devono essere riuniti in relazione all'identità
sostanziale delle questioni sollevate, aventi per oggetto la mede
sima disposizione, sotto il profilo che la norma denunciata non
consentirebbe che il deposito del ricorso e dei documenti alle
gati possa avvenire anche avvalendosi del servizio postale, pur se effettivamente recapitati entro i termini previsti (trenta giorni dalla proposizione del ricorso).
Ambedue i giudici, con una motivazione plausibile, ritengono la questione rilevante e si richiamano ad un'interpretazione della Corte di cassazione (Cass., sez. trib., 28 giugno 2001, n.
8829, Foro it., 2001, I, 2796); tale pronuncia, peraltro, non è
rimasta isolata, ma risulta seguita da costanti pronunce della Cassazione (19 settembre 2001, n. 11781, id., Rep. 2001, voce Tributi in genere, n. 1760, e 15 febbraio 2002, n. 2255, id., Mass., 156), e dal prevalente indirizzo dei giudici tributari di
merito, anche se contrastato da alcune isolate e puntuali senten ze di altre commissioni tributarie in buona parte anteriori alle
pronunce della Corte di cassazione.
Pertanto, può essere assunta a base della presente decisione
l'esclusione della validità del deposito del ricorso tributario a
mezzo del servizio postale, ancorché pervenga nei termini pre scritti.
Di conseguenza, non può porsi in dubbio l'ammissibilità delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, che si presentano come pregiudiziali rispetto ai giudizi principali, essendo «con sentito richiedere l'intervento di questa corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costitu zionali» (sentenze n. 345 del 1995, id., Rep. 1995, voce Corte
costituzionale, n. 38; n. 110 del 1995, id., 1995, I, 1405, e n. 456 del 1989, id., 1990, I, 18), e peraltro essendo «sufficiente
che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata
un'interpretazione non implausibile... della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nu tra dubbi, non arbitrari o non pretestuosi, di conformità a deter minate norme costituzionali» (sentenze n. 345, cit., e n. 58 del
1995, id., 1995,1, 1757). 3. - Le questioni sollevate sono fondate nei limiti appresso
chiariti. 3.1. - Preliminarmente, deve essere sottolineato che il pro
blema dell'utilizzo di strumenti diversi (compreso il servizio
postale) da quelli della consegna personale e brevi manu per ef fettuare il materiale deposito di atti introduttivi del processo (a
parte la loro notificazione) e dei documenti allegati, non è nuo
vo, ed è risalente nel tempo, ancorché abbia assunto, con il pro
gresso dei sistemi di trasmissione (informatici e telematici), una crescente rilevanza in tutti i sistemi processuali (v., di recente, art. 9 e 18 d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123, regolamento recante
disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel pro cesso civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alla Corte dei conti, con applicabilità
— si noti — anche alla costituzione in giudizio, all'iscrizione a ruolo e al deposito di documenti probatori).
La questione dell'ammissibilità dell'utilizzo del servizio po stale per il deposito del ricorso per cassazione, in tempi risalen
ti, già sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865, fu
puntualmente affrontata e risolta positivamente dalla Corte di cassazione di Roma (16 agosto 1898, id., 1898,1, 1009), pure in
presenza di esplicitazione legislativa che il «ricorso coi docu menti annessi e coli'atto originale di notificazione è presentato» e «deve essere consegnato alla cancelleria» (art. 526 e 527 c.p.c. del 1865).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Detto indirizzo fu ripreso da ripetute sentenze della Cassazio
ne di Roma e di Torino, ma vi furono anche talune manifesta
zioni, ancorché minoritarie, di dissenso, di modo che il legisla tore, confortato dalla dottrina, intervenne, troncando le diver
genze, con lo stabilire espressamente la possibilità di consegna in cancelleria dei ricorsi per cassazióne mediante spedizione per
posta (r.d. 7 giugno 1923 n. 1244). Dette disposizioni, in pre senza dell'art. 369 c.p.c. vigente che genericamente prevedeva il «deposito in cancelleria», sono state trasfuse nell'art. 134 r.d.
18 dicembre 1941 n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del co
dice di procedura civile e disposizioni transitorie), successiva
mente modificato ed integrato con l'art. 3 1. 7 febbraio 1979 n.
59, con l'obiettivo dichiarato di una riduzione dei profili di
inammissibilità e di una maggiore semplificazione delle forme
processuali. 3.2. - In occasione dell'esame di profili di inammissibilità di
atti introduttivi di giudizi, sia il legislatore, sia la giurisprudenza di legittimità si sono, in più occasioni, richiamati all'esigenza di
non contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di
seria importanza, ed ai criteri di equa razionalità nella valuta
zione di profili di forma, quando questi non implichino vera e
propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale.
La giurisprudenza di questa corte ha ritenuto non conformi a
Costituzione (art. 3 e 24) «le disposizioni legislative che frap
pongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse
pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla
funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini» (sentenza n. 113 del 1963, id., 1963, I, 1814) ovvero che impongano «oneri ... o modalità tali
da rendere ... estremamente difficile l'esercizio del diritto di di
fesa o lo svolgimento di attività processuale» (sentenze n. 63 del
1977, id., 1977,1, 1052; n. 47 del 1964, id., 1964, I, 1334, e n. 214 del 1974, id., 1974,1, 1955).
Proprio con riferimento al processo tributario e a problemi di
inammissibilità, va riconfermata l'esigenza — rilevante anche
sul piano costituzionale — che una norma, che comporti tali
problemi, sia in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evi
tando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (per riferimenti, v., da ultimo,
sentenza n. 189 del 2000, id., 2000,1, 2764). Occorre sottolineare che nel processo tributario il deposito
del ricorso e dei documenti allegati è previsto (combinato di
sposto degli art. 16, 18, 20 e 22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546) dopo che il giudizio è stato «introdotto con ricorso ... sotto
scritto dal difensore del ricorrente» con l'indicazione dell'inca
rico defensionale, o «personalmente» dalla parte nei casi previ sti, ed il ricorso stesso è stato «proposto mediante notifica» ef
fettuabile «anche direttamente a mezzo del servizio postale» ed
è accompagnato da garanzie di provenienza e corrispondenza dell'atto (in particolare art. 22, 3° comma, citato d.leg. n. 546
del 1992). Inoltre, analoga è la previsione della costituzione in giudizio
del ricorrente e della parte resistente mediante deposito di atti:
rispettivamente, originale del ricorso notificato ovvero copia del
ricorso consegnato o spedito per posta per il ricorrente; fasci
colo con controdeduzioni e documenti per il resistente.
In via generale, il deposito degli atti e del fascicolo di parte che li contiene ai fini della costituzione delle parti è stato consi
derato dal giudice di legittimità materiale attività, come forma
lità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo
autonomo, per cui ragionevolmente, in mancanza di specifiche
esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che material
mente proceda alla consegna. Pertanto, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustifi
cazione assoggettare nel processo tributario (attesa la sua confi
gurazione sia nella semplificazione delle attività processuali, sia
nel sistema di assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e personale della parte, sia, soprattutto, nella ripartizione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede del
l'ufficio fiscale convenuto) il deposito del ricorso e degli atti
relativi ai fini della costituzione delle parti ad un'unicità di for
ma consistente nella presentazione personale brevi manu\ ver
rebbe escluso l'utilizzo del servizio postale, invece ampiamente utilizzato per le comunicazioni e notifiche specie dalla parte
pubblica. Ciò soprattutto quando l'intero sistema dei processi
Il Foro Italiano — 2003.
civili, amministrativi e contabili ammette l'uso di mezzi tele
matici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la
presentazione di atti e documenti.
3.3. - Giova, infine, sottolineare, ai fini della conferma della
manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore
delegato, che la delega legislativa (art. 30 1. 30 dicembre 1991
n. 413) prevedeva la revisione della disciplina del contenzioso
tributario, inserita in un quadro più ampio di razionalizzazione e
facilitazione dei rapporti tra amministrazione fiscale e contri
buente. I criteri della delega stabilivano specificatamente, nel
l'ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario
a quelle del processo civile, una disciplina uniforme per la pro
posizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione ed un im
piego più largo possibile del servizio postale, sia pure nella di
sciplina delle comunicazioni e delle notificazioni.
Infine, lo stesso d.leg. n. 546 del 1992 (art. 17), disponendo che dovesse rimanere fermo quanto stabilito dall'art. 10 d.p.r. 28 novembre 1980 n. 787, sui centri di servizio, aveva mante
nuto espressamente le modalità di presentazione e deposito dei
ricorsi contro il ruolo (applicabili ovviamente fino al manteni
mento delle funzioni specifiche dei centri di servizio). Dette
modalità continuavano a prevedere testualmente la consegna o — si noti — la spedizione (in analogia con il sistema proces suale del contenzioso del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636) come
strumenti esecutivi del deposito del ricorso ai fini della costitu
zione del rapporto processuale, dopo un intervallo di tempo dalla presentazione mediante spedizione postale dell'originale al centro di servizio.
4. - Sulla base delle predette considerazioni, stante sia la ma
nifesta irragionevolezza della norma denunciata, come assunta
dai giudici rimettenti, sia il contrasto stridente e privo di ragio nevole giustificazione con i surrichiamati principi propri del
processo tributario, non resta che dichiarare, per contrasto con
gli art. 3 e 24 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 1°
e 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui
non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione
in giudizio, l'utilizzo del servizio postale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di
chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 1° e 2° comma,
d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tri
butario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.
30 1. 30 dicembre 1991 n. 413), nella parte in cui non consente,
per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 dicembre 2002, n.
511 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Liguria (Avv.
Romanelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Alben
zio). Conflitto di attribuzione.
Porti, spiagge, fari — Porto turistico di Lavagna — Realiz
zazione e gestione — Concessione — Spettanza allo Stato
— Esclusione (Cost., art. 117; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,
attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n.
382, art. 59; d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, disposizioni per la
determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali
marittime, art. 6; 1. 4 dicembre 1993 n. 494, conversione in
legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400; d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in
attuazione del capo 11. 15 marzo 1997 n. 59, art. 105).
Non spetta allo Stato, e per esso al ministero dei trasporti e
della navigazione, autorizzare il subingresso nella concessio
ne per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lava
gna; va, di conseguenza, annullato il provvedimento del mini
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