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sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 11 dicembre 2002, n. 40);...

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sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 40); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Novara 19 ottobre 2001 e Comm. trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., nn. 10 e 25 del 2002) Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 1/2-5/6 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198094 . Accessed: 28/06/2014 09:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.116 on Sat, 28 Jun 2014 09:29:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 11 dicembre 2002, n.40); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; interv. Pres. cons. ministri. Ord. Comm. trib. prov. Novara19 ottobre 2001 e Comm. trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002 (G.U., 1 a s.s., nn. 10 e 25 del 2002)Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 1 (GENNAIO 2003), pp. 1/2-5/6Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198094 .

Accessed: 28/06/2014 09:29

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Anno CXXVIII Roma, 2003 Volume CXXVI

IL FORO

ITALIANO

PARTE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 dicembre 2002, n. 520 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 40); Pres. Ruperto, Est. Chieppa; interv. Pres. cons, mini

stri. Ord. Comm. trib. prov. Novara 19 ottobre 2001 e Comm.

trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002 (G.U., la s.s., nn. 10 e 25

del 2002).

CORTE COSTITUZIONALE;

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Costituzione in giudizio — Deposito diretto degli atti — Incostituziona lità (Cost., art. 3. 24; d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, disposi zioni sul processo tributario in attuazione della delega al go verno contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413, art.

22).

È incostituzionale l'art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 31 dicembre

1992 n. 546, nella parte in cui non consente, per il deposito

degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle

commissioni tributarie, l'utilizzo del servizio postale. (1)

(1) I. - Le ordinanze di rimessione, Comm. trib. prov. Novara 19 ottobre 2001 e Comm. trib. reg. Umbria 5 febbraio 2002, si leggono ri

spettivamente in Fisco 1, 2002, 2497, con nota di Petrone, e Nuovo

dir., 2002, 383, con nota di Del Papa. II. - Come ricordato in motivazione, la Suprema corte (v. Cass. 15

febbraio 2002. n. 2255, Foro it., Mass., 156, e Fisco 1, 2002, 4049, con nota di Murgia; 15 febbraio 2002, n. 2239, Foro it.. Mass., 156; 19 settembre 2001, n. 11781, id., Rep. 2001. voce Tributi in genere, n. 1760, e Rass. trib., 2002, 327, con nota di Morozzo Della Rocca; 28

giugno 2001, n. 8829, Foro it., 2001, I, 2796, con nota di richiami (cui adde, nel medesimo senso, Comm. trib. prov. Cosenza 20 luglio 2000, id., Rep. 2001, voce cit., n. 1762, e Riv. giur. trib., 2001, 331, con nota di Ripa), nonché Fisco, 2001, 13726, con nota di Palma; Mass. com miss. trib. milanesi, 2001, fase. 2, 7, con nota di Blandini, La costitu

zione delle parti nel processo innanzi alle commissioni tributarie: for me o formalismi?', Rass. trib., 2001, 1375, con note di Lupi, Sull'in

compatibilità tra caratteristiche del servizio postale e requisiti di legge per la costituzione in giudizio, e di De Gregorio, La Cassazione esclu de la costituzione in giudizio a mezzo posta; Corriere trib., 2001, 3414, con nota di Ficarelli; Tributi, 2001, 353. con nota di Tognetti) aveva

espresso l'avviso che il deposito del ricorso presso le commissioni tri

butarie, ai fini della costituzione del ricorrente, postulasse la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresen ti, e non fosse eseguibile mediante spedizione postale; diversamente, Cass. 28 dicembre 2001, n. 16207, Riv. dir. trib., 2002, II, 408, con nota di Lupi.

III. - La Corte costituzionale — che nel passato aveva respinto come inammissibile la questione di legittimità costituzionale (in riferimento

agli art. 3, 24, 97 e 113 Cost.) dell'art. 22 1. 24 novembre 1981 n. 689,

Il Foro Italiano — 2003 — Pane I-1.

Diritto. — 1. - Le questioni, sottoposte in via incidentale al

l'esame della Corte costituzionale con due ordinanze, rispetti vamente 19 ottobre 2001 (r.o. n. 76 del 2002) della Commissio

ne tributaria provinciale di Novara e 5 febbraio 2002 (r.o. n. 289

del 2002) della Commissione tributaria regionale di Perugia, ri

guardano l'art. 22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413).

L'ordinanza della Commissione tributaria provinciale di No

vara censura il combinato disposto del 1° e 2° comma dell'art.

22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui, secondo

l'interpretazione della Corte di cassazione, stabilisce che il ri

corso spedito alla segreteria della commissione tributaria per mezzo del servizio postale, anziché depositato personalmente,

pur se recapitato entro i termini, debba essere sanzionato con

l'inammissibilità. Si ravvisa vulnus all'art. 24, 1° comma, Cost.,

per l'ingiustificato sacrificio delle concrete possibilità di agire

nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso in opposizio ne mediante spedizione di plico raccomandato al cancelliere dell'uffi

cio giudiziario competente, in quanto essa, così come posta, appariva diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di

una soluzione costituzionalmente obbligata, e mirando ad introdurre un

determinato modello normativo a fronte di una pluralità di scelte, avrebbe invaso la sfera riservata alla discrezionalità del legislatore (v. Corte cost. 17 giugno 1996, n. 199, Foro it., Rep. 1997, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 176) — rileva come il deposito

degli atti e del fascicolo di parte che li contiene ai fini della costituzio

ne delle parti costituisce una formalità meramente esecutiva priva di

qualsiasi contenuto volitivo autonomo, per cui ragionevolmente, in

mancanza di specifiche esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che materialmente proceda alla consegna.

IV. - Ciò premesso, la corte — anche in considerazione della parti colare configurazione del processo tributario, sia per quanto attiene alla

semplificazione delle attività processuali, sia per quanto riguarda il si

stema di assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e

personale della parte, sia, soprattutto, per ciò che concerne la riparti zione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede del

l'ufficio fiscale convenuto — esclude che abbia qualsiasi razionale giu stificazione la prescrizione che assoggetta il deposito del ricorso e degli atti relativi ai fini della costituzione delle parti ad una unicità di forma

consistente nella presentazione personale brevi manu, con esclusione

dell'utilizzo del servizio postale (invece ampiamente utilizzato per le

comunicazioni e notifiche specie dalla parte pubblica), «ciò soprattutto

quando l'intero sistema dei processi civili, amministrativi e contabili

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PARTE PRIMA

in giudizio da parte del contribuente in tutte le ipotesi in cui, vuoi per l'esercizio della difesa personale, vuoi per l'affida

mento della difesa a professionisti diversi dagli avvocati e dai

commercialisti, si versi nell'ignoranza delle particolari forma

lità richieste dalla normativa impugnata secondo la predetta in

terpretazione giurisprudenziale. L'ordinanza della Commissione tributaria regionale di Peru

gia censura lo stesso art. 22 d.leg. n. 546 del 1992, nella parte in cui esclude la possibilità dell'impiego del servizio postale per effettuare il deposito del ricorso notificato e dei documenti alle

gati presso la segreteria della commissione tributaria adita.

Viene denunciata la violazione:

dell'art. 3 Cost, per la disparità di trattamento tra i contri

buenti residenti nei capoluoghi di provincia, ove hanno sede le

commissioni tributarie, e quelli residenti in comuni diversi,

ammette l'uso di mezzi telematici ed informatici proprio per la costitu zione in giudizio e la presentazione di atti e documenti» (sic).

V. - Per la corte, ulteriore conferma della manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore delegato viene da ciò che i criteri di

delega posti dall'art. 30 1. 30 dicembre 1991 n. 413 stabilivano specifi catamente, nell'ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile, una disciplina uniforme per la

proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione ed un impiego più largo possibile del servizio postale, sia pure nella disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni.

VI. - L'odierna sentenza lascia aperta la questione della tempestività della costituzione allorché il plico, spedito prima del termine di trenta

giorni di cui all'art. 22, 1° comma, d.leg. 546/92, sia pervenuto succes sivamente alla sua scadenza. Il dubbio sembra però possa essere risolto alla luce del principio generale che vuole, nelle ipotesi in cui sia am messo il ricorso al servizio postale, l'equivalenza tra spedizione e pre sentazione (v., per il processo tributario, art. 16, ultimo comma, d.leg. 546/92).

VII. - Investendo la pronuncia il solo art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 546/92, il sistema del deposito degli atti innanzi alle commissioni tri butarie viene ora a presentare una evidente disarmonia: la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire a mezzo posta, non così anche la costituzione della parte intimata ai sensi dell'art. 23 e il deposito dei documenti e delle memorie previsto dall'art. 32 d.leg. 546/92. Non sembra però che possa essere negata, in questi casi, la chance offerta dalla Consulta, non ravvisandosi alcuna ragione per la quale adempi menti identici o analoghi debbano avvenire con modalità differenti, re stando semmai da vedere se — come sembra — a tale risultato sia dato

giungere direttamente in via interpretativa ovvero se la rimessione alla Corte costituzionale debba costituire un passaggio obbligato.

Vili. - Anche in questi casi — segnatamente nel caso di deposito dei documenti e delle memorie — verrebbe poi a porsi un problema di va lutazione della tempestività dell'adempimento: vale la pena, all'uopo, ricordare come la Suprema corte (v. Cass. 26 luglio 1997, n. 6996, ibid., voce Cassazione civile, n. 228) ha affermato — in nome dell'esi

genza di assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prende re cognizione dell'atto con quel congruo anticipo, rispetto all'udienza di discussione, che il legislatore ha ritenuto necessario — l'inammissi bilità della memoria che, benché anteriormente spedita a mezzo del servizio postale, sia pervenuta nella cancelleria della Corte di cassazio ne oltre il termine ultimo di cinque giorni dalla data dell'udienza di di scussione fissato dall'art. 378 c.p.c.

IX. - Sulla illegittimità delle disposizioni legislative che frappongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse pubblico ad uno

svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini, ovvero che impongano oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento di attività pro cessuale, v. Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 522, che sarà riportata in un prossimo fascicolo, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzio nale dell'art. 66 d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (t.u. delle disposizioni con cernenti l'imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la di

sposizione di cui al 1° comma non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere utilizzato per procedere all'esecuzione forzata.

X. - Cfr. anche, sulla necessità di una lettura delle norme del proces so tributario che garantisca la tutela delle parti in posizioni di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare, Corte cost. 13 giugno 2000, n. 189, id., 2000, I, 2764, che ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 12, 5° comma, e 18, 3° e 4° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui. nei giudizi innanzi alle commissioni tributarie il cui valore ecceda i cinque milioni di lire, sanzionerebbe con l'inammissibilità il ricorso sottoscritto dal solo con tribuente, senza prevedere che quest'ultimo possa nominare un difenso re in un momento successivo, eventualmente su disposizione del presi dente di commissione o di sezione, ovvero del collegio, in riferimento

agli art. 3 e 24, 1° comma. Cost. [M. Annecchino]

Il Foro Italiano — 2003.

esposti a disagi ed oneri per effettuare il deposito del ricorso; nonché per l'irragionevole imposizione di tali disagi, non giusti ficata da alcun apprezzabile interesse od esigenza;

dell'art. 24 Cost., per l'ostacolo all'accesso alla giustizia tri

butaria costituito dall'imposizione dell'onere di recarsi perso nalmente presso la segreteria delle commissioni tributarie per il

deposito del ricorso;

degli art. 76 e 77 Cost., per la violazione dei criteri e principi contenuti nella 1. n. 413 del 1991, con la quale il governo era

delegato all'emanazione di decreti legislativi concernenti dispo sizioni per la revisione della disciplina del contenzioso tributa

rio, che all'art. 30, 1° comma, lett. g), punto 4, faceva riferi

mento alla «disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni

con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio

postale»; ^ dell'art. 97 Cost., per la rilevante incidenza sul buon anda

mento della pubblica amministrazione dell'esclusione dell'im

piego del servizio postale per il deposito del ricorso.

2. -1 due giudizi devono essere riuniti in relazione all'identità

sostanziale delle questioni sollevate, aventi per oggetto la mede

sima disposizione, sotto il profilo che la norma denunciata non

consentirebbe che il deposito del ricorso e dei documenti alle

gati possa avvenire anche avvalendosi del servizio postale, pur se effettivamente recapitati entro i termini previsti (trenta giorni dalla proposizione del ricorso).

Ambedue i giudici, con una motivazione plausibile, ritengono la questione rilevante e si richiamano ad un'interpretazione della Corte di cassazione (Cass., sez. trib., 28 giugno 2001, n.

8829, Foro it., 2001, I, 2796); tale pronuncia, peraltro, non è

rimasta isolata, ma risulta seguita da costanti pronunce della Cassazione (19 settembre 2001, n. 11781, id., Rep. 2001, voce Tributi in genere, n. 1760, e 15 febbraio 2002, n. 2255, id., Mass., 156), e dal prevalente indirizzo dei giudici tributari di

merito, anche se contrastato da alcune isolate e puntuali senten ze di altre commissioni tributarie in buona parte anteriori alle

pronunce della Corte di cassazione.

Pertanto, può essere assunta a base della presente decisione

l'esclusione della validità del deposito del ricorso tributario a

mezzo del servizio postale, ancorché pervenga nei termini pre scritti.

Di conseguenza, non può porsi in dubbio l'ammissibilità delle questioni sollevate dai giudici rimettenti, che si presentano come pregiudiziali rispetto ai giudizi principali, essendo «con sentito richiedere l'intervento di questa corte, affinché controlli la compatibilità dell'indirizzo consolidato con i principi costitu zionali» (sentenze n. 345 del 1995, id., Rep. 1995, voce Corte

costituzionale, n. 38; n. 110 del 1995, id., 1995, I, 1405, e n. 456 del 1989, id., 1990, I, 18), e peraltro essendo «sufficiente

che il giudice a quo riconduca alla disposizione contestata

un'interpretazione non implausibile... della quale ritenga di dover fare applicazione nel giudizio principale e sulla quale nu tra dubbi, non arbitrari o non pretestuosi, di conformità a deter minate norme costituzionali» (sentenze n. 345, cit., e n. 58 del

1995, id., 1995,1, 1757). 3. - Le questioni sollevate sono fondate nei limiti appresso

chiariti. 3.1. - Preliminarmente, deve essere sottolineato che il pro

blema dell'utilizzo di strumenti diversi (compreso il servizio

postale) da quelli della consegna personale e brevi manu per ef fettuare il materiale deposito di atti introduttivi del processo (a

parte la loro notificazione) e dei documenti allegati, non è nuo

vo, ed è risalente nel tempo, ancorché abbia assunto, con il pro

gresso dei sistemi di trasmissione (informatici e telematici), una crescente rilevanza in tutti i sistemi processuali (v., di recente, art. 9 e 18 d.p.r. 13 febbraio 2001 n. 123, regolamento recante

disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel pro cesso civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alla Corte dei conti, con applicabilità

— si noti — anche alla costituzione in giudizio, all'iscrizione a ruolo e al deposito di documenti probatori).

La questione dell'ammissibilità dell'utilizzo del servizio po stale per il deposito del ricorso per cassazione, in tempi risalen

ti, già sotto il vigore del codice di procedura civile del 1865, fu

puntualmente affrontata e risolta positivamente dalla Corte di cassazione di Roma (16 agosto 1898, id., 1898,1, 1009), pure in

presenza di esplicitazione legislativa che il «ricorso coi docu menti annessi e coli'atto originale di notificazione è presentato» e «deve essere consegnato alla cancelleria» (art. 526 e 527 c.p.c. del 1865).

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Detto indirizzo fu ripreso da ripetute sentenze della Cassazio

ne di Roma e di Torino, ma vi furono anche talune manifesta

zioni, ancorché minoritarie, di dissenso, di modo che il legisla tore, confortato dalla dottrina, intervenne, troncando le diver

genze, con lo stabilire espressamente la possibilità di consegna in cancelleria dei ricorsi per cassazióne mediante spedizione per

posta (r.d. 7 giugno 1923 n. 1244). Dette disposizioni, in pre senza dell'art. 369 c.p.c. vigente che genericamente prevedeva il «deposito in cancelleria», sono state trasfuse nell'art. 134 r.d.

18 dicembre 1941 n. 1368 (disposizioni per l'attuazione del co

dice di procedura civile e disposizioni transitorie), successiva

mente modificato ed integrato con l'art. 3 1. 7 febbraio 1979 n.

59, con l'obiettivo dichiarato di una riduzione dei profili di

inammissibilità e di una maggiore semplificazione delle forme

processuali. 3.2. - In occasione dell'esame di profili di inammissibilità di

atti introduttivi di giudizi, sia il legislatore, sia la giurisprudenza di legittimità si sono, in più occasioni, richiamati all'esigenza di

non contrastare la realizzazione della giustizia senza ragioni di

seria importanza, ed ai criteri di equa razionalità nella valuta

zione di profili di forma, quando questi non implichino vera e

propria violazione delle prescrizioni tassativamente specificate nella legge processuale.

La giurisprudenza di questa corte ha ritenuto non conformi a

Costituzione (art. 3 e 24) «le disposizioni legislative che frap

pongono ostacoli non giustificati da un preminente interesse

pubblico ad uno svolgimento del processo civile adeguato alla

funzione ad esso assegnata, nell'interesse generale, a protezione di diritti soggettivi dei cittadini» (sentenza n. 113 del 1963, id., 1963, I, 1814) ovvero che impongano «oneri ... o modalità tali

da rendere ... estremamente difficile l'esercizio del diritto di di

fesa o lo svolgimento di attività processuale» (sentenze n. 63 del

1977, id., 1977,1, 1052; n. 47 del 1964, id., 1964, I, 1334, e n. 214 del 1974, id., 1974,1, 1955).

Proprio con riferimento al processo tributario e a problemi di

inammissibilità, va riconfermata l'esigenza — rilevante anche

sul piano costituzionale — che una norma, che comporti tali

problemi, sia in armonia con lo specifico sistema processuale, volto a garantire la tutela delle parti in posizioni di parità, evi

tando irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno del soggetto che si intende tutelare (per riferimenti, v., da ultimo,

sentenza n. 189 del 2000, id., 2000,1, 2764). Occorre sottolineare che nel processo tributario il deposito

del ricorso e dei documenti allegati è previsto (combinato di

sposto degli art. 16, 18, 20 e 22 d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546) dopo che il giudizio è stato «introdotto con ricorso ... sotto

scritto dal difensore del ricorrente» con l'indicazione dell'inca

rico defensionale, o «personalmente» dalla parte nei casi previ sti, ed il ricorso stesso è stato «proposto mediante notifica» ef

fettuabile «anche direttamente a mezzo del servizio postale» ed

è accompagnato da garanzie di provenienza e corrispondenza dell'atto (in particolare art. 22, 3° comma, citato d.leg. n. 546

del 1992). Inoltre, analoga è la previsione della costituzione in giudizio

del ricorrente e della parte resistente mediante deposito di atti:

rispettivamente, originale del ricorso notificato ovvero copia del

ricorso consegnato o spedito per posta per il ricorrente; fasci

colo con controdeduzioni e documenti per il resistente.

In via generale, il deposito degli atti e del fascicolo di parte che li contiene ai fini della costituzione delle parti è stato consi

derato dal giudice di legittimità materiale attività, come forma

lità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo

autonomo, per cui ragionevolmente, in mancanza di specifiche

esigenze, dovrebbe essere irrilevante il soggetto che material

mente proceda alla consegna. Pertanto, appare del tutto privo di qualsiasi razionale giustifi

cazione assoggettare nel processo tributario (attesa la sua confi

gurazione sia nella semplificazione delle attività processuali, sia

nel sistema di assistenza tecnica e delle ipotesi di legittimazione diretta e personale della parte, sia, soprattutto, nella ripartizione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede del

l'ufficio fiscale convenuto) il deposito del ricorso e degli atti

relativi ai fini della costituzione delle parti ad un'unicità di for

ma consistente nella presentazione personale brevi manu\ ver

rebbe escluso l'utilizzo del servizio postale, invece ampiamente utilizzato per le comunicazioni e notifiche specie dalla parte

pubblica. Ciò soprattutto quando l'intero sistema dei processi

Il Foro Italiano — 2003.

civili, amministrativi e contabili ammette l'uso di mezzi tele

matici ed informatici proprio per la costituzione in giudizio e la

presentazione di atti e documenti.

3.3. - Giova, infine, sottolineare, ai fini della conferma della

manifesta irragionevolezza della scelta operata dal legislatore

delegato, che la delega legislativa (art. 30 1. 30 dicembre 1991

n. 413) prevedeva la revisione della disciplina del contenzioso

tributario, inserita in un quadro più ampio di razionalizzazione e

facilitazione dei rapporti tra amministrazione fiscale e contri

buente. I criteri della delega stabilivano specificatamente, nel

l'ambito di un adeguamento delle norme del processo tributario

a quelle del processo civile, una disciplina uniforme per la pro

posizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione ed un im

piego più largo possibile del servizio postale, sia pure nella di

sciplina delle comunicazioni e delle notificazioni.

Infine, lo stesso d.leg. n. 546 del 1992 (art. 17), disponendo che dovesse rimanere fermo quanto stabilito dall'art. 10 d.p.r. 28 novembre 1980 n. 787, sui centri di servizio, aveva mante

nuto espressamente le modalità di presentazione e deposito dei

ricorsi contro il ruolo (applicabili ovviamente fino al manteni

mento delle funzioni specifiche dei centri di servizio). Dette

modalità continuavano a prevedere testualmente la consegna o — si noti — la spedizione (in analogia con il sistema proces suale del contenzioso del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636) come

strumenti esecutivi del deposito del ricorso ai fini della costitu

zione del rapporto processuale, dopo un intervallo di tempo dalla presentazione mediante spedizione postale dell'originale al centro di servizio.

4. - Sulla base delle predette considerazioni, stante sia la ma

nifesta irragionevolezza della norma denunciata, come assunta

dai giudici rimettenti, sia il contrasto stridente e privo di ragio nevole giustificazione con i surrichiamati principi propri del

processo tributario, non resta che dichiarare, per contrasto con

gli art. 3 e 24 Cost., l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 1°

e 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui

non consente, per il deposito degli atti ai fini della costituzione

in giudizio, l'utilizzo del servizio postale. Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di

chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, 1° e 2° comma,

d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546 (disposizioni sul processo tri

butario in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.

30 1. 30 dicembre 1991 n. 413), nella parte in cui non consente,

per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio, l'utilizzo del servizio postale.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 4 dicembre 2002, n.

511 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 11 dicembre 2002, n. 49); Pres. Ruperto, Est. Onida; Regione Liguria (Avv.

Romanelli) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Alben

zio). Conflitto di attribuzione.

Porti, spiagge, fari — Porto turistico di Lavagna — Realiz

zazione e gestione — Concessione — Spettanza allo Stato

— Esclusione (Cost., art. 117; d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616,

attuazione della delega di cui all'art. 1 1. 22 luglio 1975 n.

382, art. 59; d.l. 5 ottobre 1993 n. 400, disposizioni per la

determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali

marittime, art. 6; 1. 4 dicembre 1993 n. 494, conversione in

legge, con modificazioni, del d.l. 5 ottobre 1993 n. 400; d.leg. 31 marzo 1998 n. 112, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in

attuazione del capo 11. 15 marzo 1997 n. 59, art. 105).

Non spetta allo Stato, e per esso al ministero dei trasporti e

della navigazione, autorizzare il subingresso nella concessio

ne per la realizzazione e gestione del porto turistico di Lava

gna; va, di conseguenza, annullato il provvedimento del mini

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