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sentenza 6 marzo 2002, n. 38 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres....

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sentenza 6 marzo 2002, n. 38 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; M.C. c. Min. sanità; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Palmieri). Ord. Trib. Camerino 8 maggio 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 2000) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 929/930-933/934 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196225 . Accessed: 25/06/2014 07:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.31 on Wed, 25 Jun 2014 07:35:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sentenza 6 marzo 2002, n. 38 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres.Ruperto, Est. Zagrebelsky; M.C. c. Min. sanità; interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello StatoPalmieri). Ord. Trib. Camerino 8 maggio 2000 (G.U., 1 a s.s., n. 45 del 2000)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 4 (APRILE 2002), pp. 929/930-933/934Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196225 .

Accessed: 25/06/2014 07:35

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929 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 930

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 6 marzo 2002, n. 38

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 13 marzo 2002, n. 11); Pres. Ruperto, Est. Zagrebelsky; M.C. c. Min. sanità; interv.

Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Palmieri). Ord. Trib.

Camerino 8 maggio 2000 (G.U., la s.s., n. 45 del 2000).

CORTE COSTITUZIONALE;

Sanità pubblica — Vaccinazioni obbligatorie

— Indennizzo —

Assegno di superinvalidità — Questione infondata di

costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 32; d.p.r. 23 dicembre 1978

n. 915, t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra; d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834, definitivo riordinamento delle pen sioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 1.

23 settembre 1981 n. 533; 1. 25 febbraio 1992 n. 210, inden

nizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e

somministrazione di emoderivati, art. 2, 4; 1. 25 luglio 1997 n.

238, modifiche ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccina

zioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, art. 1).

E infondata la questione di legittimità costituzionale degli art.

2, 7° comma, e 4, 4° comma, I. 25 febbraio 1992 n. 210, come

integrati dall'art. 1, 2° comma, l. 25 luglio 1997 n. 238, nella

parte in cui ostano, in caso di danno alla salute derivante da

vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, al riconosci

mento dell 'assegno di superinvalidità previsto dalla tabella E

allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834 in favore degli in

validi per cause belliche o di servizio connesse alla guerra, in

riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost. (1)

(1) Dopo le tre decisioni rese nel corso del 2000 — l'ordinanza 21 novembre 2000, n. 522, e le sentenze 16 ottobre 2000, n. 423, e 22 giu

gno 2000, n. 226, Foro it.. 2001, I, 3, con note di A. Palmieri e di G.

Ponzanelli, Responsabilità civile e sicurezza sociale: un decennio «tribolato» (le sent. 423/00 e 226/00 sono annotate da A. Mazziotti, L 'indennizzo delle vittime di trasfusioni o vaccinazioni. Necessità dì combinare equità e diritto positivo, in Riv. giur. lav., 2001, li, 240; la

prima è riportata anche in Danno e resp., 2001, 490, con nota di A. Ca stelnuovo-S. Pintus, La politica dei piccoli passi: nuovi interventi della Corte costituzionale sugli indennizzi da contagio) —. la Corte co

stituzionale torna a pronunciarsi sulla disciplina relativa agli indennizzi

spettanti ai soggetti che abbiano riportato lesioni o infermità in seguito a vaccinazioni obbligatorie (o comunque incentivate dall'autorità sani taria: cfr. Corte cost. 423/00, cit., per quanto riguarda la vaccinazione

antiepatite B, e Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 27, Foro it., 1998, I, 1370, nonché l'art. 3, 3° comma, 1. 362/99, con riferimento alla vacci nazione antipoliomielitica), trasfusioni e somministrazione di emoderi vati.

Con la decisione in epigrafe la Consulta nega che il legislatore sia

vincolato, allorquando sceglie i criteri per la determinazione della mi sura dell'indennizzo, a garantire ai beneficiari lo stesso trattamento che

compete ai titolari di emolumenti previsti da un ramo specifico della

legislazione previdenziale ed assistenziale (e, segnatamente, dalie re

gole dettate per le pensioni di guerra, che costituiscono un sistema

normativo autonomo ed eterogeneo rispetto a quello in esame), nem

meno se le patologie accertate siano analoghe. Va rimarcato, peraltro, il

fatto che, nella parte conclusiva della motivazione della sentenza di ri

getto, si evidenzia come i criteri attualmente utilizzati per il calcolo dell'indennizzo non appaiano soddisfacenti e si sollecita, pertanto, il

legislatore a riformulare tali meccanismi. Nel senso che la previsione di un indennizzo aggiuntivo, nella misura

del cinquanta per cento rispetto al trattamento di base, in favore dei

soggetti che abbiano contratto più di una malattia, ad ognuna delle

quali sia conseguito un grado invalidante distinto, non comporta un'il

legittima disparità di trattamento rispetto a quanti abbiano contratto

malattie per causa di servizio od a seguito di eventi bellici, v. Cass. 7

luglio 2000, n. 9138, id., Rep. 2000, voce Sanità pubblica, n. 275.

Tra le pronunce più recenti della corte di legittimità, v. Cass. 27

aprile 2001, n. 6130, id., Mass., 534, secondo cui il termine di decaden

za previsto dall'art. 3 1. 210/92 per la proposizione della domanda di

indennizzo per le menomazioni da vaccinazioni non si applica al caso

di epatiti post-trasfusionali; 21 ottobre 2000, n. 13923, id.. Rep. 2000, voce Lavoro e previdenza (controversie), nn. 69, 239 (e Dir. e giustizia, 2000, fase. 39, 61), secondo cui le controversie aventi ad oggetto la

spettanza dell'indennizzo di cui alla 1. 210/92 rientrano tra quelle in

materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, si che rispetto ad esse

trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base

all'art. 444, 1° comma, c.p.c., come modificato dall'art. 86 d.leg. 51/98; 26 gennaio 2000, n. 9/SU, Foro it., Rep. 2000, voce Sanità pub blica, n. 274 (e Arch, civ., 2000, 427), secondo cui il soggetto meno

mato vanta una posizione di diritto soggettivo tutelabile dinanzi al

l'autorità giudiziaria ordinaria, senza che assuma rilievo, quoad iuris

11 Foro Italiano — 2002 — Parie /-19.

Diritto. — 1. - Il Tribunale di Camerino dubita della legitti mità costituzionale degli art. 2, 7° comma, e 4, 4° comma, 1. 25

febbraio 1992 n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneg

giati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni

obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati),

integrata dall'art. 1, 2° comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifi che ed integrazioni alla 1. 25 febbraio 1992 n. 210, in materia di

indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati), in relazione agli art. 2, 3 e 32 Cost.

Il menzionato art. 2, 7° comma, stabilisce che ai soggetti

danneggiati che contraggono più di una malattia a seguito di

vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di

emoderivati, a norma della 1. n. 210 del 1992, a ognuna delle

quali sia conseguito un esito invalidante distinto, è riconosciuto

un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro della sanità con

proprio decreto, in una misura non superiore al cinquanta per cento di quello, per così dire, ordinario, previsto nel 1° e 2°

comma del medesimo articolo e consistente in un assegno de

terminato nella misura stabilita — dalla tabella B allegata alla 1.

29 aprile 1976 n. 177 (collegamento delle pensioni del settore

pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del

trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti

alle casse pensioni degli istituti di previdenza), come modificata

dall'art. 8 1. 2 maggio 1984 n. Ili — in riferimento al tratta

mento pensionistico privilegiato ordinario delle forze armate;

assegno al quale si aggiunge una somma corrispondente all'im

porto dell'indennità integrativa speciale di cui alla 1. 27 maggio 1959 n. 324 (miglioramenti economici al personale statale in at

tività ed in quiescenza), prevista per la prima qualifica funzio

nale degli impiegati civili dello Stato. Il giudice rimettente ritiene che la statuizione posta da tale 7°

comma dell'art. 2 1. n. 210 del 1992 possa violare un diritto

fondamentale della persona umana, quale il diritto alla salute

(art. 2 e 32 Cost.), e possa apparire irragionevole in quanto, de

terminando nel modo anzidetto la misura dell'indennizzo, non

consente il riconoscimento del diritto a ottenere anche l'assegno

previsto dalla tabella E allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981 n.

834 (definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attua

zione della delega prevista dall'art. 1 1. 23 settembre 1981 n.

533), relativo alla determinazione dell'assegno di «superinvali dità» derivante da eventi bellici o da cause di servizio connesse

alla guerra. La premessa della tesi sostenuta dal giudice rimettente è che,

in materia, alla stregua del diritto costituzionale alla salute, non

siano rilevanti le cause del danno inferto alla salute e la loro in

cidenza statistica ma unicamente l'entità del danno subito. Da

tale premessa viene tratta, come conseguenza, l'affermazione

che, a parità di danno, pari deve essere l'intervento indennitario

dello Stato a favore del danneggiato. Nella specie, il soggetto che ha agito di fronte al giudice rimettente è stato colpito, come

riportato nell'esposizione dei fatti di causa, da invalidità ricono

sciuta del cento per cento, conseguente a lesioni del sistema

nervoso le quali, a giudizio del consulente tecnico d'ufficio

condiviso dal giudice rimettente, rientrano nella previsione del

punto b. 1 della tabella E sopra menzionata, applicabile ai casi di

«superinvalidità» derivante da patologie contratte per causa di

servizio di guerra o a seguito di eventi bellici. In forza dei pa rametri costituzionali invocati e sulla premessa dell'irrilevanza

della natura degli eventi che hanno determinato il danno, il giu dice rimettente ritiene pertanto che la stessa indennità debba es

sere riconosciuta anche a chi — come il soggetto che ha pro mosso il giudizio di merito — tale danno ha contratto a seguito di vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria.

A tale riconoscimento si oppone il denunciato art. 2, 7° com

ma, 1. n. 210 del 1992 che prevede soltanto un diverso tipo di

intervento indennitario, e si oppone altresì l'art. 4, 4° comma,

dictionis, la circostanza per cui la determinazione della misura dell'in

dennizzo stesso sia riservata in via esclusiva all'autorità amministrativa

con provvedimento autoritativo. Per alcune controversie relative all'assegno di superinvalidità, v.

Corte conti, sez. giur. reg. Toscana, 26 novembre 1999, n. 1232, Foro

it., Rep. 2000, voce Pensione, n. 280, e 20 gennaio 1999, n. 34, id.,

Rep. 1999, voce cit., n. 292; sez. giur. reg. Campania 4 marzo 1998, n.

49, ibid., n. 505; sez. giur. reg. Sicilia 4 luglio 1995, n. 295/G, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 64; sez. giur. reg. Lazio 2 marzo 1995, n. 22, id.,

Rep. 1995, voce cit., n. 306. [A. Palmieri]

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PARTE PRIMA

della medesima legge, il quale stabilisce che la commissione

medico-ospedaliera che è chiamata ad esprimere il giudizio sul nesso causale tra la vaccinazione e la menomazione della salute formula altresi un giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità alla stregua di una tabella diversa dalla menzionata ta bella E di cui si chiede l'applicazione nel caso di specie, e pre cisamente «secondo la tabella A annessa al testo unico appro vato con d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al d.p.r. 30 dicembre 1981 n. 834».

Per questa loro portata ostativa al riconoscimento dell'asse

gno di «superinvalidità», gli art. 2, 7° comma, e 4, 4° comma, 1. n. 210 del 1992 vengono quindi sottoposti al controllo di costi tuzionalità di questa corte.

2. - La questione non è fondata. 2.1. - La tabella E allegata al d.p.r. n. 834 del 1981, sostituti

va della corrispondente tabella E allegata al d.p.r. 23 dicembre 1978 n. 915 (t.u. delle norme in materia di pensioni di guerra) — di cui si prospetta l'applicazione anche al caso del danno alla salute derivante da vaccinazione obbligatoria, tramite una pro nuncia additiva sul 7° comma dell'art. 2 1. n. 210 del 1992 —, è inserita in un sistema normativo complesso nel quale è prevista la corresponsione di pensioni, assegni temporanei e indennità a favore di militari, o soggetti equiparati, e dei loro congiunti, nel caso di ferite, lesioni, infermità riportate in guerra o per fatti connessi alla guerra, da cui siano derivate ferite, lesioni, infer mità o morte (art. 2 citato d.p.r. n. 915 del 1978), corresponsio ne che vale come «atto risarcitorio, di doveroso riconoscimento e di solidarietà da parte dello Stato nei confronti di coloro che, a causa della guerra, abbiano subito menomazioni nell'integrità fisica o la perdita di un congiunto» (art. 1). In particolare, le le sioni e le infermità elencate nella tabella E in questione danno

diritto, in aggiunta alla pensione o all'assegno temporaneo, al

l'assegno per «superinvalidità» in essa previsto (art. 15), nonché a un'indennità per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore (art. 21). Nel caso di coesistenza di in fermità o mutilazioni è previsto un assegno di cumulo che si ag giunge a quello per «superinvalidità», ove si tratti di invalidità diverse da quelle che danno luogo a quest'ultimo assegno (art. 16). Norme particolari, infine, sono dettate in tema di cumula bilità e opzione tra il trattamento di guerra e altro trattamento

(art. 28-36). Già solo da questi accenni, risulta che la disciplina in questione costituisce un sistema e che ogni suo elemento, compresa la disciplina delle infermità che danno luogo all'asse

gno di «superinvalidità», contribuisce a formare il quadro, as sumendo significato solo all'interno di esso.

D'altra parte, l'intervento dello Stato a favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità a causa (tra l'altro) di vac cinazioni obbligatorie si è sviluppato

— anche in conseguenza dei diritti riconosciuti in materia dalla giurisprudenza di questa corte, a iniziare dalla sentenza n. 307 del 1990 (Foro it., 1990,1, 2694) — dando luogo a sua volta a un autonomo quadro nor mativo. Secondo la legislazione vigente, l'intervento anzidetto consiste in un indennizzo, cumulabile con ogni altro emolu mento a qualsiasi titolo percepito e rivalutato annualmente, il

quale dà luogo a un assegno, reversibile per quindici anni, de terminato nella misura stabilita dalla tabella B prevista dall'art. 9, 2° comma, 1. n. 177 del 1976 e ad essa allegata (modificata dall'art. 8 1. n. Ili del 1984), in sostituzione di una precedente tabella annessa al d.p.r. 29 dicembre 1973 n. 1092, e concer nente le pensioni privilegiate ordinarie riconosciute a favore di tre classi di personale delle forze armate. Detta tabella B preve de otto categorie di trattamento pensionistico a favore di tale

personale, corrispondenti alle otto categorie di lesioni e infer mità previste nella tabella A allegata al d.p.r. n. 915 del 1978 (sostituita dal d.p.r. n. 834 del 1981), in riferimento alle quali la commissione medico-ospedaliera prevista dal denunciato art. 4, 4° comma, 1. n. 210 del 1992 deve formulare il giudizio di clas sificazione. L'indennizzo è integrato da una somma corrispon dente all'importo dell'indennità integrativa speciale prevista dalla 1. n. 324 del 1959 per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, e tale integrazione si cumula, ulte

riormente, con l'indennità integrativa speciale e con qualunque altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Qualora poi coloro che si sono assoggettati al trattamento sanitario abbiano contratto più di una malattia, a ognuna delle

quali sia conseguito un esito invalidante distinto, è riconosciuto, ulteriormente, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal ministro

Il Foro Italiano — 2002.

della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al cin

quanta per cento di quello calcolato secondo i criteri sopra ri chiamati. Da ciò risulta un sistema di determinazione dell'in dennizzo nel caso in questione diverso da quello concernente la materia delle pensioni di guerra, dal quale si richiede di estra

polare un elemento e di inserirlo nel primo sistema, il che, evi

dentemente, potrebbe essere realizzato solo con un intervento del legislatore.

In conclusione, l'eterogeneità dei sistemi normativi messi a confronto non consente di pervenire al risultato al quale la que stione di costituzionalità è orientata, questione dunque che già sotto questo profilo appare non fondata.

2.2. - Neppure può essere seguita l'argomentazione del giudi

ce rimettente là dove, sottolineando la centralità del diritto indi viduale alla salute nella materia in esame, afferma che l'inter vento indennitario dello Stato deve essere commisurato esclusi vamente al danno effettivamente subito dal soggetto che, anche nell'interesse della collettività, si è esposto al rischio conse

guente al trattamento sanitario: argomentazione che proverebbe, con l'irrilevanza della diversa tipologia delle cause e dell'inci denza statistica del danno alla salute, la necessità di una disci

plina che non distingua, quanto all'applicazione della tabella E di «superinvalidità», i soggetti la cui salute ha subito danno in

conseguenza di un trattamento sanitario obbligatorio dai sog getti che il danno hanno subito per eventi bellici.

Questo modo di argomentare, innanzitutto, condurrebbe trop po lontano poiché, dando rilievo solo all'effetto e non alle pos sibili cause, porterebbe addirittura a concludere — ben al di là dell'estensione di un singolo aspetto di una disciplina a un'altra —

per la necessità sul piano costituzionale di un'unica discipli na (per usare la terminologia dell'ordinanza di rimessione) di «risarcimento solidale» del danno alla salute da parte della col

lettività, quale che sia la ragione che chiama in causa anche un interesse collettivo che ha determinato la necessaria esposizione a rischio della salute individuale. Ma, soprattutto, così ragio nando, si trascura di considerare che l'intervento pubblico in

questione deriva, dal punto di vista costituzionale, da un obbligo dello Stato non strettamente commisurato al danno subito, un

obbligo cioè di solidarietà sociale nei confronti di coloro che hanno esposto la loro salute a un rischio,- nell'interesse non solo loro proprio, ma anche dell'intera collettività. Se si trattasse di un risarcimento dovuto per la lesione di un diritto, potrebbero ritenersi irrilevanti, ai fini della determinazione quantitativa del

risarcimento, le cause della lesione. Poiché invece si tratta del

l'adempimento di un dovere di solidarietà, è naturale ammettere che tale dovere possa essere avvertito e dal legislatore tradotto in norma, a seconda dei casi, in maniera e misura variabile in

rapporto alle circostanze in cui il danno alla salute si è determi nato e che quindi anche le conseguenti misure indennitarie pos sano differenziarsi le une dalle altre.

Anche sotto questo profilo, dunque, il dubbio di legittimità costituzionale non risulta fondato.

3. - È peraltro indubbio che la presente questione, come altre sulle quali questa corte ha avuto occasione di pronunciarsi nel recente passato (sentenze n. 27 del 1998, id., 1998, I, 1370; n. 226 e n. 423 del 2000, id., 2001, I, 4), nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione della misura dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore del 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesi mo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990, id., 1990, I, 2694, e n. 118 del 1996, id., 1996, I, 2326), deve «tenere conto di tutte le componenti del danno stes so» (sentenza n. 307 del 1990). L'art. 2, 1° comma, 1. n. 210 del

1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella che ha riguardo a un caso distante da quello qui in di scussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di ap partenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da cause di servizio. Il che induce a ribadire la solle

citazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa corte, affinché si addivenga a una nuova disciplina, specifica mente determinata in relazione alle esigenze di normazione pro prie della delicata materia.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara non fon data la questione di legittimità costituzionale degli art. 2, 7°

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

comma, e 4, 4° comma, 1. 25 febbraio 1992 n. 210 (indennizzo a

favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversi

bile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e sommini

strazione di emoderivati), come integrata dall'art. 1, 2° comma, 1. 25 luglio 1997 n. 238 (modifiche ed integrazioni alla 1. 25

febbraio 1992 n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti dan

neggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderiva

ti), sollevata, in riferimento agli art. 2, 3 e 32 Cost., dal Tribu

nale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 febbraio 2002, n.

29 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 6 marzo 2002, n. 10); Pres. Ruperto, Est. Marini; X c. Cassa rurale ed artigiana

-

Banca di credito cooperativo del Sannio-Calvi (Avv. Baldas

sarre); Gugliotti c. Molissanio mutua cooperativa; Soc. Fu

nivie Pinzolo c. Mediocredito Trentino-Alto Adige (Avv.

Baldassarre); Scialpi (Avv. Tanza, Inzitari) c. Banca na

zionale del lavoro (Avv. Baldassarre); interv. Pres. cons,

ministri (Avv. dello Stato D'Amato). Ord. Trib. Benevento

30 dicembre 2000 e 4 maggio 2001. Trib. Trento 18 marzo

2001 e Trib. Taranto 27 giugno 2001 (G.U., la s.s., nn. 10,

21,33 e 38 del 2001).

Usura — Interessi usurari — Mutui non agevolati a tasso

fìsso — Tasso di sostituzione — Decorrenza — Incostitu

zionalità (Cost., art. 3; 1. 7 marzo 1996 n. 108, disposizioni in

materia di usura, art. 2; d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, inter

pretazione autentica della 1. 7 marzo 1996 n. 108, recante di

sposizioni in materia di usura, art. 1; 1. 28 febbraio 2001 n.

24, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 di

cembre 2000 n. 394). Usura — Interessi usurari — Mutui non agevolati a tasso

fisso — Tasso di sostituzione — Misura — Decorrenza —

Incostituzionalità (Cost., art. 3; 1. 7 marzo 1996 n. 108, art.

2; d.l. 29 dicembre 2000 n. 394, art. 1; 1. 28 febbraio 2001 n.

24). Usura — Interessi usurari — Nozione — Interpretazione

autentica — Questione inammissibile di costituzionalità

(Cost., art. 3, 24, 35, 41, 47; cod. civ., art. 1815; cod. pen., art. 644; I. 7 marzo 1996 n. 108, art. 1, 2, 4; d.l. 29 dicembre

2000 n. 394, art. 1; 1. 28 febbraio 2001 n. 24). Usura — Interessi usurari — Nozione — Interpretazione

autentica — Questioni infondate di costituzionalità (Cost., art. 3, 24, 47, 77; cod. civ., art. 1815; cod. pen., art. 644; 1. 7

marzo 1996 n. 108, art. 1, 2, 4; d.l. 29 dicembre 2000 n. 394,

art. 1; 1. 28 febbraio 2001 n. 24).

È incostituzionale l'art. 1, 2° comma, d.l. 394/00. convertito,

con modificazioni, in l. 24/01, nella parte in cui dispone che

la sostituzione del tasso degli interessi nei finanziamenti non

agevolati in corso alla data di entrata in vigore del decreto,

stipulati nella forma di mutui a tasso fìsso e assistiti da ga ranzia reale, si applica alle rate che scadono successivamente

al 2 gennaio 2001, anziché a quelle che scadono dal giorno stesso dell 'entrata in vigore del decreto. ( 1 )

( 1-4) La pronuncia in epigrafe ha provveduto a manipolare il 2° e 3°

comma dell'art. 1 d.l. 394/00 (come modificati, in sede di conversione, dalla 1. 24/01), condividendo solo in parte le censure mosse da Trib.

Trento, ord. 18 marzo 2001, Foro it., 2001, I, 2685.

Per contro, ha passato indenne il vaglio della Consulta la norma di

interpretazione autentica, dettata dal 1° comma dello stesso art. 1 d.l.

394/00. Sono state respinte nel merito le questioni sollevate da Trib.

Benevento, ord. 2 gennaio 2001, ibid., 332, con nota di A. Palmieri, Ascesa {giurisprudenziale) e declino (per decreto) dell'usurarietà so

li Foro Italiano — 2002.

È incostituzionale l'art. 1,3° comma, d.l. 394/00, convertito, con modificazioni, in l. 24/01, che stabilisce la misura del

tasso di sostituzione degli interessi nei finanziamenti non

agevolati in corso alla data di entrata in vigore del decreto,

stipulati nella forma di mutui a tasso fisso e assistiti da ga ranzia reale, limitatamente alle parole «per le rate con sca

denza a decorrere dal 3 gennaio 2001». (2) E inammissibile, in quanto priva di rilevanza (posto che l'ordi

nanza di rimessione muove dalla erronea premessa che la

pravvenuta, e da Trib. Taranto, ord. 27 giugno 2001, in questo fasci

colo, 1, 953; mentre è stata dichiarata inammissibile, per difetto di rile

vanza, la questione sollevata da Trib. Benevento, ord. 4 maggio 2001, id., 2001, I, 2024, con nota di A. Palmieri, Interessi usurari tra inter

pretazione autentica, dubbi di costituzionalità e disfunzioni del mercato

creditizio. Alle menzionate ordinanze di rimessione si sono aggiunte, a

quanto consta, Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, ord. 4 agosto 2001 e Trib. Brindisi-Fasano, ord. 26 giugno 2001, entrambe in questo fasci

colo, 1, 952 e 954. Con riferimento alla situazione antecedente al d.l. 394/00, la Corte

costituzionale è stata chiamata per due volte a pronunciarsi su questioni concernenti il trattamento sanzionatorio delle pattuizioni usurarie, pre visto dall'art. 1815, 2° comma, c.c., come modificato dall'art. 4 1.

108/96. Nel primo caso, il giudizio è stato definito con una pronuncia di manifesta inammissibilità (cfr. ord. 22 giugno 2000, n. 236, id., 2000, 1, 2105); nel secondo, posto che era ormai profondamente mutato il quadro normativo, vi è stata la restituzione degli atti al giudice a quo (cfr. ord. 30 gennaio 2002, n. 12, in questo fascicolo, I, 951).

* * *

Interessi usurari: una nuova partenza.

1. - Arriva al capolinea l'ambigua, ma suadente, categoria dell'usura

rietà sopravvenuta. Per la verità, il suo declino risale al momento in cui, subito dopo aver raggiunto il culmine di un folgorante cammino ascen

sionale, veniva altrettanto repentinamente costretta ad invertire il senso

di marcia dalla norma interpretativa contenuta nel d.l. n. 394 del 2000.

La sentenza della Corte costituzionale segna, più propriamente, il fal

limento del tentativo di farla riemergere dalle tenebre in cui era preci

pitata. L'evento appare emblematico dell'avvenuto passaggio di testimone.

Intendiamoci: l'avvicendamento non rinnega il nuovo corso legislativo in tema di contrasto al fenomeno usurario, inaugurato nel 1996 e carat

terizzato, soprattutto, dalla scomparsa nella fattispecie-base di ogni ri

ferimento allo stato di bisogno ed al relativo approfittamento, nonché

dall'introduzione di un limite quantitativo al tasso degli interessi sulle

somme date in prestito. 1 pilastri della riforma sono rimasti intatti. L'intervento correttivo

non intendeva metterli in discussione. Nondimeno, esso ha comportato una svolta non di poco conto rispetto allo scenario che, a partire da al

cuni passaggi delle disposizioni normative, si era già (in parte) concre

tizzato e prometteva di consolidarsi. Doppiato il capo del controllo di

costituzionalità, si può considerare definitivamente chiusa la prima fase

del nuovo corso. Nulla impedisce ormai di procedere a vele spiegate nella seconda fase.

Tra i problemi suscitati dall'avvento della 1. 108/96, si era immedia

tamente avvertita la delicatezza di quello che riguardava, per così dire, la dimensione diacronica della valutazione relativa al carattere usurario

degli interessi. Il primario criterio di valutazione mette capo ad un mero

raffronto numerico tra il tasso di interesse praticato e quello corrispon dente alla soglia usuraria.

La scelta di puntare innanzitutto sul livello dei tassi di interesse per discriminare tra contratti legali ed illegali, per quanto presti il fianco

alle critiche di chi ne contesta il fondamento economico (v., in partico lare, M. Battaguni-D. Masciandaro, li vantaggio di bussare due vol

te: contratti bancari ed usura, diritti di proprietà, valore della garan zia e della rinegoziazione, in Economia politica, 2000, 415, secondo

cui le peculiarità del «contratto usurario» vanno ricercate nella finalità

dell'operazione creditizia, nel ruolo e nel valore della garanzia, nei

metodi di rinegoziazione; nonché R. Hynes-E.A. Posner, The Law and

Economics of Consumer Finance, John M. Olin Law & Economics

Working Paper No. 117 (2nd series), 2001, 11 ss.), corrisponde a mo

delli utilizzati in altre esperienze giuridiche (ivi compresa quella statu

nitense; v., ad es., la decisione resa in data 16 agosto 2001 dalla Su

preme Court dell'Indiana, relativa ai casi Livingston v. Fast Cash Usa,

Inc.. e Wallace v. Advance America Cash, dove si è sottolineata l'esi

genza che anche i c.d. payday lenders, i quali prestano somme di mode

sto importo da restituire in tempi assai brevi, siano assoggettati ali 'inte

rest cap previsto dalla legislazione di quello Stato per i consumer lo

ans) e semplifica enormemente il quadro probatorio a vantaggio di chi

intenda far valere l'usurarietà di una pattuizione.

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