sentenza 8 giugno 2005, n. 222 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 15 giugno 2005, n. 24);Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons. ministri(Avv. dello Stato Favara)Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2006), pp. 2001/2002-2005/2006Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23202093 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
si secondo quanto disposto dall'art. 1, 2° comma, d.leg. in esa
me.
Di conseguenza, il ministero ben poteva disporre ed effettuare
l'ispezione a norma dell'art. 25, 6° comma, nell'esercizio di un
potere ad esso spettante anche nei confronti della provincia au
tonoma.
Analogo potere spettava comunque al ministro in forza del
l'art. 25. 2° comma, per la ragione assorbente che nella provin cia di Bolzano è tuttora operante la disciplina transitoria previ sta da tale norma in tema di verifiche ispettive, in attesa della
piena attuazione di quanto disposto dagli art. 10 e 72. 2° e 3°
comma, d.leg. n. 112 del 1998. L'art. 11 1. prov. n. 18 del 1992, sostituito dall'art. 2 1. n. 6 del 2001, si limita infatti ad indivi
duare genericamente nel direttore della ripartizione provinciale
protezione antincendi il soggetto chiamato ad esercitare «le at
tribuzioni previste dalla vigente normativa sui rischi di incidenti
rilevanti», ma tale individuazione non è accompagnata dal tra
sferimento delle relative competenze da parte dello Stato.
Non può neppure sostenersi che, a norma dell'art. 10 d.leg. n.
112 del 1998, le funzioni e i compiti in materia di incidenti rile
vanti risultino già attribuiti alla provincia di Bolzano. A fronte
delle competenze statutarie in materia di igiene e sanità e di ser
vizi antincendi, evocate dalla ricorrente unitamente a quelle
previste dall'art. 117, 3° comma, Cost, in tema di tutela della
salute e di protezione civile, assume infatti rilievo prevalente la
tutela dell'ambiente e dell'ecosistema nello specifico settore dei
rischi industriali.
5. - Anche il motivo subordinato relativo alla violazione del
principio di leale collaborazione non merita accoglimento. L'attuale disciplina transitoria, che riserva esclusivamente
allo Stato la competenza in materia di verifiche ispettive, esclu
de che sia ravvisabile a carico del ministero dell'ambiente l'o
nere di preavvertire la provincia autonoma circa l'effettuazione
di una verifica ispettiva presso un impianto a rischio di inci
dente rilevante. Diverse sarebbero evidentemente le conclusioni
suggerite dalla disciplina a regime: la concorrenza di verifiche
ispettive disposte sia dalla regione che dallo Stato a norma del
2° e 6° comma dell'art. 25 d.leg. n. 334 del 1999 rende indi
spensabili forme di reciproca informazione e collaborazione, pe raltro anticipate dal 3° comma dello stesso art. 25, là dove pre vede che il decreto del ministro dell'ambiente con cui verranno
stabiliti i criteri delle verifiche ispettive sia emanato d'intesa
con la conferenza Stato-regioni. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara che spetta
allo Stato, e per esso al direttore generale del ministero del
l'ambiente e della tutela del territorio - dipartimento per la pro
tezione ambientale - direzione per l'inquinamento e i rischi in
dustriali. disporre nel territorio della provincia di Bolzano una
ispezione presso lo stabilimento Meme Electronic Materials
s.r.l. e istituire la commissione incaricata di svolgere la suddetta
ispezione, al fine di accertare l'adeguatezza delle misure adot
tate dal gestore per la prevenzione di incidenti rilevanti.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 8 giugno 2005, n. 222
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 15 giugno 2005, n. 24); Pres. Capotosti, Est. De Siervo; Regione Emilia-Romagna (Avv. Falcon) c. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato Fava
ra).
Contabilità e bilancio dello Stato — Fondo speciale a favore
dei servizi di trasporto pubblico locale — Criteri di ripar tizione — Determinazione — Intesa con la conferenza uni
ficata — Mancata previsione — Incostituzionalità (Cost., art. 117, 118, 119; d.leg. 28 agosto 1997 n. 281, definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza perma nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto
nome di Trento e Bolzano ed unificazione per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la conferenza Stato-città ed autonomie locali, art.
8; d.leg. 19 novembre 1997 n. 422, conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto
pubblico locale, a norma dell'art. 4, 4° comma, 1. 15 marzo
1997 n. 59, art. 20; 1. 24 dicembre 2003 n. 350, disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 157).
E incostituzionale l'art. 4, comma 157, l. 24 dicembre 2003 n.
350, nella parte in cui prevede che la dotazione del fondo
speciale costituito presso il ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per assicurare il conseguimento di risultati di
maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto
pubblico locale sia ripartita con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, sentita la conferenza unificata di cui
all'art. 8 d.leg. 28 agosto 1997 n. 281, anziché previa intesa
con la conferenza stessa. ( 1 )
(1) La Corte costituzionale rileva come — in assenza di una legge statale attuativa dei primi quattro commi dell'art. 119 Cost., tale da ga rantire alle regioni ed agli enti locali che le loro entrate finanzino inte
gralmente le funzioni pubbliche loro attribuite — la disciplina di rife rimento per il settore del trasporto pubblico deve ritenersi quella conte nuta nell'art. 20. 5° comma, d.leg. 422/97, il quale prevede un mecca nismo di finanziamento sostanzialmente analogo a quello impugnato, il
quale pertanto appare al momento giustificato ed esente da censure di costituzionalità. La corte ritiene invece contrario al principio di leale collaborazione la compressione degli spazi di autonomia regionale nel sistema di finanziamento del trasporto pubblico locale, risultante dalla mancata previsione della necessità di una vera e propria intesa con la conferenza unificata di cui all'art. 8 d.leg. 281/97.
Del tutto analogamente, Corte cost. 26 gennaio 2005, n. 31. Foro it.,
2005, i. 2933, con nota di richiami, ha dichiarato incostituzionale l'art.
26. 3° comma, 1. 27 dicembre 2002 n. 289, nella parte in cui prevedeva che, qualora i progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche am ministrazioni riguardassero l'organizzazione e la dotazione tecnologica delle regioni e degli enti territoriali, i provvedimenti fossero adottati
sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 d.leg. 28 agosto 1997 n.
281, anziché stabilire che tali provvedimenti fossero adottati previa in
tesa con la conferenza stessa. Sul richiamo al principio di leale collaborazione, quale strumento
necessario al superamento dei dubbi di legittimità costituzionale, v. pu re Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 63, id., 2006, 1, 1276, con nota di ri chiami. in materia di procedimento per l'applicazione di sanzioni am
ministrative per violazione del divieto di fumo in determinati locali. Molti sono ormai gli interventi esercitati negli ultimi anni dalla Corte
costituzionale circa la legittimità costituzionale, dopo la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, della previsione di fondi
statali vincolati in materie e settori di competenza regionale: v. Corte cost. 7 luglio 2005, n. 263, 21 aprile 2005. n. 162. e 26 gennaio 2005, n. 31, cit., id., 2005,1, 2932, con nota di richiami.
Sul finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, v. Cons.
Stato, sez. IV, 5 ottobre 2004, n. 6489, id., 2006, Ili. 216, commentata
da Albe, in Urbanistica e appalti. 2004, 1290, da Proietti, in Dir. e
giustizia, 2004, fase. 40, 74, e da Luttazi, in Guida al dir., 2004, fase.
43, 69, circa l'omessa erogazione alla provincia di Venezia, per l'anno
2001, da parte della regione Veneto, dei mezzi finanziari necessari per
coprire i costi dei contratti di servizio stipulati dalla stessa provincia
per assicurare i servizi minimi di trasporto pubblico locale; 23 aprile 2004. n. 2398, Foro it.. Rep. 2004, voce Regione, n. 773, secondo cui,
per il finanziamento del trasporto pubblico locale, il contributo annuo
erogabile ai sensi dell'art. 67, 12° e 13° comma, 1. reg. Molise 20 ago sto 1984 n. 19, non può superare il disavanzo d'esercizio risultante dal
bilancio aziendale della società di trasporto pubblico; in effetti la fun
zione del contributo d'esercizio non è quella di consentire, sia pure in
via eventuale, il conseguimento di un utile, ma solo quella di garantire una forma di abbattimento totale o parziale delle perdite d'esercizio.
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2003 PARTE PRIMA 2004
Diritto. — 1. - Con il ricorso indicato in epigrafe, la regione
Emilia-Romagna ha proposto questione di legittimità costitu
zionale — tra gli altri — dell'art. 4, comma 157, 1. 24 dicembre
2003 n. 350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004), in riferi
mento agli art. 117, 118 e 119 Cost., nonché' al principio di leale
collaborazione. Peraltro, la regione ha precisato che l'impugna zione «non coinvolge i contributi disposti dal terzo periodo del
comma impugnato, in quanto essi costituiscono rimborso di
contributi non dovuti».
obiettivo in cui non può essere ravvisato, peraltro, alcun effetto puniti vo per le imprese che fossero riuscite, mercé il contributo, a conseguire un utile; Cass. 21 dicembre 2002, n. 18236, id.. Rep. 2002, voce cit., n.
520, secondo cui, a seguito del trasferimento alle regioni a statuto ordi nario, delle funzioni amministrative esercitate dagli organi periferici e centrali dello Stato in materia di tramvie e linee automobilistiche di in teresse regionale, ivi compresa l'erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi, la 1. 151/81. che assume rispetto alla legislazione delle regio ni la natura di legge-quadro, in quanto contenente norme che dettano i
principi fondamentali cui le regioni devono attenersi nell'esercizio della potestà legislativa nella materia, nel rimettere, all'art. 6 1. reg. l'individuazione di principi e procedure relativi alla erogazione dei contributi per coprire le differenze tra i costi ed i ricavi di esercizio delle autolinee, stabilisce l'unico limite, imposto dall'obiettivo di con
seguire l'equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto, che ulteriori perdite e disavanzi non coperti da tali contributi debbano gra vare sulle imprese concessionarie.
Sullo stesso tema, precedentemente alla revisione costituzionale del titolo V, cfr. Corte cost. 26 giugno 2001. n. 209, id., 2001, I. 2729, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 13, 1° comma, 13 bis, 1° comma, 1. reg. Um bria 13 marzo 1995 n. 10, e 7, 1° comma, 1. reg. Umbria 5 dicembre 1997 n. 42. nella parte in cui stabiliscono che le somme attribuite dalla
regione alle province per l'erogazione dei contributi di esercizio a favo re delle imprese che esercitano autolinee in concessione di trasporto pubblico locale siano, in via transitoria, ripartite fra le imprese aventi titolo nella stessa proporzione delle assegnazioni relative all'anno 1991 e quindi senza tener conto delle percorrenze autorizzate ed effettuate
dopo il 1991; Tar Calabria, sez. I, 6 novembre 2000, n. 1276, id., Rep. 2001, voce cit., n. 404; Corte cost. 30 dicembre 1997, n. 467, id., 1998, I. 676, con nota di richiami, commentata da Bin, in Regioni, 1998, 443, e da Castaldi, in Nuove autonomie, 1998, 259. che ha ritenuto inam missibile, in quanto l'atto impugnato non è idoneo a produrre in via autonoma lesione alla sfera di attribuzioni costituzionalmente spettanti alle ricorrenti, il conflitto di attribuzione sollevato dalle province auto nome di Trento e di Bolzano nei confronti del decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione 4 novembre 1996 il quale, nel ripartire fra le regioni a statuto speciale i contributi straordinari per la copertura dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale, non ha
previsto tra le beneficiarie le province di Trento e Bolzano; 11 dicem bre 1989, n. 533, Foro it., 1990, 1. 3380, con nota di richiami, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. I. 2° comma, prima parte, d.l. 4 marzo 1989 n. 77, convertito in 1. 5 mag gio 1989 n. 160, nella parte in cui prevede che l'assegnazione dei con tributi di esercizio da parte delle regioni alle imprese di trasporto locale deve avvenire sulla base di criteri stabiliti analiticamente con decreto del ministro dei trasporti, di concerto con quello del tesoro, sentita la commissione consultiva interregionale e le organizzazioni rappresenta tive delle aziende di trasporto pubblico locale; 5 novembre 1984, n. 245, id., 1985, I, 14, con nota di Romboli, commentata da Lupo Ava guano, in Giur. costit., 1984, I. 1911, da Bertolissi, Marpillero e Volpe, in Regioni. 1985, 117, che ha dichiarato incostituzionali gli art. 7. 13° comma, e 29, 2° comma, n. 1. 1. 27 dicembre 1983 n. 730, nella
parte in cui prevedevano che per la copertura del disavanzo rispettiva mente delle aziende di trasporto pubblico locale, non ripianabili con i contributi regionali di esercizio di cui all'art. 5 I. 151/81, e delle Usi, le
regioni fossero tenute, anziché facoltizzate, a prelevare i fondi necessa ri dalla quota del fondo comune di cui all'art. 8 1. 16 maggio 1970 n. 281, quanto alle regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti en trate di parte corrente previsti dai rispettivi ordinamenti, quanto alle re
gioni a statuto speciale ed alle province autonome. In tema di trasporto pubblico locale, v. anche Cons. Stato, sez. VI, 27
gennaio 2003, n. 438, Foro it.. Rep. 2003, voce Trasporti, n. 6, e 27
gennaio 2003, n. 426, id., 2004. III. 86. con nota di richiami, secondo cui la società concessionaria di un servizio di trasporto pubblico locale è titolare di un interesse legittimo all'adeguamento delle tariffe e dei contributi di esercizio, da parte della regione, dal momento che tale atto deve ritenersi discrezionale a contenuto complesso.
Sul rapporto tra le politiche statali di sostegno del mercato e le com
petenze legislative regionali dopo la revisione del titolo V della Costi tuzione, v. Corte cost. 6 aprile 2005, n. 134. e 13 gennaio 2004, n. 14, id., 2006. I, 37, con nota di richiami.
Il Foro Italiano — 2006.
La disposizione impugnata prevede la costituzione di «un ap
posito fondo presso il ministero delle infrastrutture e dei tra
sporti» per il generico fine di assicurare il conseguimento di «ri
sultati di maggiore efficienza e produttività dei servizi di tra
sporto pubblico locale» e la sua ripartizione tramite «decreto del
presidente del consiglio dei ministri, sentita la conferenza unifi
cata di cui all'art. 8 d.leg. 28 agosto 1997 n. 281».
Secondo la regione ricorrente, tale disciplina sarebbe costitu
zionalmente illegittima anzitutto per il fatto di istituire un fondo
ministeriale separato e con destinazione vincolata in materia di
competenza residuale delle regioni. In ogni caso, sarebbe comunque contrastante con il principio
di leale collaborazione la previsione secondo la quale il riparto delle risorse previste sia effettuato con decreto del presidente del consiglio dei ministri, dopo aver semplicemente sentito la
conferenza unificata.
2. - Per ragioni di omogeneità di materia, le questioni di le
gittimità costituzionale indicate devono essere trattate separata mente dalle altre concernenti la 1. n. 350 del 2003 e sollevate
con il medesimo ricorso, oggetto di distinte decisioni.
3. - Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito
esposti. 4. - Non vi è dubbio che la materia del trasporto pubblico lo
cale rientra nell'ambito delle competenze residuali delle regioni di cui al 4° comma dell'art. 117 Cost., come reso evidente an
che dal fatto che, ancor prima della riforma del titolo V della
Costituzione, il d.leg. 19 novembre 1997 n. 422 (conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di
trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, 4° comma, I. 15
marzo 1997 n. 59) aveva ridisciplinato l'intero settore, confe
rendo alle regioni ed agli enti locali funzioni e compiti relativi a
tutti i «servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e lo
cale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affi
dati» ed escludendo solo i trasporti pubblici di interesse nazio
nale (cfr., in particolare, gli art. 1 e 3). In questo stesso testo normativo l'art. 20, 5° comma, prevede
espressamente che le risorse statali di finanziamento relative al
l'espletamento delle funzioni conferite alle regioni ed agli enti
locali siano «individuate e ripartite» tramite decreti del presi dente del consiglio dei ministri «previa intesa con la conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano».
5. - Questa corte ha ripetutamente affermato che il legislatore statale non può porsi «in contrasto con i criteri e i limiti che pre siedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 Cost., che non consentono finan
ziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di
spettanza statale» (sentenza n. 423 del 2004, Foro it., 2005. I.
2291): nell'ambito del nuovo titolo V della Costituzione non è
quindi di norma consentito allo Stato prevedere propri finan
ziamenti in ambiti di competenza delle regioni (cfr. sentenze nn. 160 e 77 del 2005, ibid., 2278; n. 320 del 2004; n. 49 del 2004.
ibid., 1329), né istituire fondi settoriali di finanziamento delle
attività regionali (cfr. sentenze n. 16 del 2004, ibid., e n. 370 del
2003, ibid., 49). Le eccezioni a questo divieto sono possibili solo nell'ambito
e negli stretti limiti di quanto previsto negli art. 118, 1° comma.
Cost., 119, 5° comma (cfr. sentenze n. 49 e n. 16 del 2004, cit.), 117, 2° comma, lett. e), Cost. (cfr. sentenze n. 77 del 2005, cit.; n. 14 del 2004, id.. 2006,1. 37).
Nel caso in esame l'avvocatura generale dello Stato si riferi
sce espressamente a quanto previsto dal 5° comma dell'art. 119
Cost., che riconoscerebbe il «primato del parlamento e della
legge dello Stato anche in materie devolute ai legislatori regio nali; primato che trova limite unicamente nel 'requisito' del
perseguimento di una delle finalità di interesse generale men
zionate — in termini peraltro molto ampi ed essenzialmente
'politici' — nello stesso 5° comma ('promuovere lo sviluppo
economico, la coesione e la solidarietà sociale', ecc.)». Tuttavia, il 5° comma dell'art. 119 Cost, autorizza semplice
mente lo Stato, per conseguire le molteplici finalità ivi espres samente indicate, ad attuare due specifiche e tipizzate forme di
intervento finanziario nelle materie di competenza delle regioni e degli enti locali: o l'erogazione di risorse aggiuntive rispetto alla ordinaria autonomia finanziaria regionale o locale (modalità
questa, però, che presuppone che lo Stato abbia dato previa at
tuazione legislativa a quanto previsto dai primi quattro commi
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dell'art. 119, così garantendo a regioni, province e comuni che
le loro entrate finanzino «integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite»); oppure la realizzazione di «interventi speciali» «in favore di: determinati comuni, province, città metropolitane e regioni» (cfr. sentenza n. 16 del 2004, cit.).
Peraltro, l'art. 4, comma 157, 1. n. 350 del 2003 non è ricon
ducibile a quest'ultima particolare tipologia di intervento a so
stegno della finanza regionale o locale, non essendo predetermi nato alcun intervento speciale, né individuato alcun particolare ente destinatario.
Nella perdurante situazione di mancata attuazione delle pre scrizioni costituzionali in tema di garanzia dell'autonomia fi
nanziaria di entrata e di spesa delle regioni e degli enti locali, e
del vigente finanziamento statale nel settore del trasporto pub blico locale, la disciplina di riferimento è contenuta nel citato
art. 20 d.Ieg. n. 422 del 1997, il cui 5° comma stabilisce le mo
dalità di trasferimento delle risorse erogate dallo Stato. Il fondo
previsto dall'art. 4, comma 157, 1. n. 350 del 2003, risulta so
stanzialmente analogo al meccanismo di finanziamento appena richiamato e ciò appare, al momento, sufficiente a giustificare l'intervento finanziario dello Stato e la sua relativa disciplina
legislativa. Tuttavia, proprio perché tale finanziamento interviene in un
ambito di competenza regionale, la necessità di assicurare il ri
spetto delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute alle re
gioni impone di prevedere che queste ultime siano pienamente coinvolte nei processi decisionali concernenti il riparto dei fondi
(sentenze nn. 49 e 16 del 2004, cit.); ciò tenendo altresì conto
del «limite discendente dal divieto di procedere in senso inverso
a quanto oggi prescritto dall'art. 119 Cost., e così di sopprimere
semplicemente, senza sostituirli, gli spazi di autonomia già ri
conosciuti dalle leggi statali in vigore alle regioni e agli enti lo
cali, o di procedere a configurare un sistema finanziario com
plessivo che contraddica i principi del medesimo art. 119»
(sentenza n. 37 del 2004, id., 2005,1, 1665). Da questo punto di vista, va ritenuto insufficiente il meccani
smo previsto dalla disposizione censurata, che — ai fini della
emanazione del decreto del presidente del consiglio dei ministri
per la ripartizione del fondo e a differenza di quanto previsto dall'art. 20, 5° comma, d.leg. n. 422 del 1997 — si limita a ri
chiedere che sia «sentita» la conferenza unificata Stato-regioni di cui all'art. 8 d.leg. n. 281 del 1997, riducendo in tal modo gli
spazi di autonomia riconosciuti alle regioni nel complessivo si
stema di finanziamento del trasporto pubblico locale. E invece
costituzionalmente necessario, al fine di assicurare in modo
adeguato la leale collaborazione fra le istituzioni statali e regio nali, che il decreto del presidente del consiglio dei ministri cui
fa riferimento la disposizione impugnata sia adottato sulla base
di una vera e propria intesa con la conferenza unificata di cui
all'art. 8 d.leg. n. 281 del 1997.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riservata a separate
pronunzie la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità co
stituzionale sollevate nei confronti della 1. 24 dicembre 2003 n.
350 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu riennale dello Stato -
legge finanziaria 2004) con il ricorso indi
cato in epigrafe, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 157, predetta 1. 24 dicembre 2003 n. 350, nella parte in
cui prevede che la dotazione del fondo venga ripartita «con de
creto del presidente del consiglio dei ministri, sentita la confe
renza unificata di cui all'art. 8 d.leg. 28 agosto 1997 n. 281», anziché stabilire che tale decreto sia adottato previa intesa con
la conferenza stessa.
Il Foro Italiano — 2006.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 12 aprile 2005, n. 157 (Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 20 aprile 2005, n.
16); Pres. Contri, Est. Maddalena; Rossetti e altri, Scopina ro e altri c. Min. giustizia; interv. Pres. cons, ministri (Avv. dello Stato). Ord. Tar Lazio 1° luglio 2004 e Tar Liguria 22
giugno 2004 (G.U., la s.s., n. 46 del 2004 e n. 1 del 2005).
Ordinamento giudiziario — Uditore giudiziario — Concorso — Prova di preselezione
— Soggetti esonerati — Candida
ti in possesso del titolo di avvocato — Mancata previsione — Questione di costituzionalità — «Ius superveniens» —
Restituzione degli atti ai giudici «a quibus» (Cost., art. 3, 51; r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, ordinamento giudiziario, art.
123 bis; 1. 13 febbraio 2001 n. 48, aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura, art. 22; d.l. 7 set
tembre 2004 n. 234. disposizioni urgenti in materia di accesso
al concorso per uditore giudiziario; 1. 5 novembre 2004 n.
262, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 7 set
tembre 2004 n. 234).
A seguito dell'entrata in vigore del d.l. 7 settembre 2004 n. 234,
convertito, con modificazioni, in l. 5 novembre 2004 n. 262, va disposta la restituzione ai giudici rimettenti, per un riesa
me della rilevanza, degli atti relativi alla questione di legitti mità costituzionale del combinato disposto degli art. 22, 3°
comma, l. 13 febbraio 2001 n. 48 e 123 bis r.d. 30 gennaio 1941 n. 12, nella parte in cui non include, tra i candidati eso
nerati dalla prova preliminare ed ammessi direttamente alle
prove scritte del concorso per uditore giudiziario, coloro che
hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professio ne di avvocato, in riferimento agli art. 3 e 51 Cost. (1)
(1) I. - Con l'ordinanza in epigrafe la corte affronta la questione re
lativa all'accesso in magistratura ed in particolare il profilo concer nente i soggetti esonerati dalla prova preselettiva.
La Consulta ha ritenuto, a fronte dello ius superveniens, di procedere alla restituzione degli atti ai giudici rimettenti alla luce della nuova di
sciplina normativa. Il d.l. 7 settembre 2004 n. 234, recante disposizioni
urgenti in materia di accesso al concorso per uditore giudiziario, con
vertito, con modificazioni, nella 1. 5 novembre 2004 n. 262, ha, infatti, inserito il comma 3 bis all'art. 22 1. 48/01, prevedendo che anche i
soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione fo
rense, del dottorato di ricerca o coloro i quali svolgano, senza essere
stati sanzionati, da almeno tre anni funzioni di magistrato onorario, sia
no esonerati dall'affrontare la prova preliminare di cui all'art. 123 bis
r.d. 30 gennaio 1941 n. 12 sull'ordinamento giudiziario. La sopravve nuta normativa allarga ulteriormente l'ambito dei soggetti esentati dalla
prova preselettiva aggiungendo le nuove categorie a quelle già in pre cedenza previste e comprendenti i magistrati amministrativi, contabili e
procuratori e avvocati dello Stato, oltre a coloro i quali abbiano conse
guito l'idoneità in uno degli ultimi concorsi ed ai diplomati nelle scuole
di specializzazione per le professioni legali. Sul d.l. 234/04, v. Cons. sup. magistratura 13 ottobre 2004, Foro it.,
2004, 111. 535, che in merito all'inclusione dei soggetti abilitati al
l'esercizio della professione forense ha sottolineato come, considerato
l'elevatissimo numero di laureati che ogni anno acquisiscono, al termi ne del periodo di tirocinio professionale e dopo l'esame finale, tale re
quisito, è assai agevole prevedere che si assisterà all'accesso diretto
alle prove scritte di concorso da parte di diverse migliaia di candidati. II. - Ulteriori considerazioni sono state poi proposte con riferimento
ad un'altra categoria di soggetti interessati, vale a dire i dottori di ricer
ca. Sul punto il Consiglio superiore della magistratura ha evidenziato
da un lato le possibili eccezioni di incoerenza rinvenibili nell'opera di
selezione operata all'interno del mondo universitario, per cui potrebbe risultare irragionevole conservare la preselezione per chi abbia un titolo
accademico maggiore rispetto a quello di dottore di ricerca. Dall'altro
lato dal parere emerge anche la difficoltà di equiparare tale ultima cate
goria a quelle, i magistrati onorari e i soggetti abilitati all'esercizio
della professione forense, che sono esonerate dalla prova preselettiva in
virtù dell'esistenza di una specifica formazione al lavoro in un ambito
prossimo al giudiziario. III. - Da ultimo va ricordato il d.leg. 5 aprile 2006 n. 160, concer
nente la nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in mate
ria di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma del
l'art. 1, 1° comma, lett. a), I. 25 luglio 2005 n. 150, recante delega al
governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al r.d. 30
gennaio 1941 n. 12 (Le leggi, 2006.1, 1865). La nuova normativa, nel prevedere un concorso bandito con cadenza
annuale, elimina la prova preselettiva dalle prove d'esame. L'art. 1 ri
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