sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres.Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri (Avv.Fanzini); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mandò). Ord. Comm. trib. prov. Cuneo13 febbraio 2001, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 10 aprile 2000 e Comm. trib. prov. Forlì 2maggio 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 17 e 41 del 2 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2557/2558-2563/2564Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196818 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2558
in essi, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni, di ope re lesive del proprio lotto, e la condanna solidale del comune e
degli altri al risarcimento dei danni sofferti a causa della man
cata vigilanza sull'esecuzione del piano di lottizzazione e della
convenzione di attuazione, e del solo comune al risarcimento
del danno sofferto per la mancata tempestiva adozione delle va
rianti al progetto originario; che, secondo il comune, la controversia rientrerebbe nella
giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 34 d.leg. n. 80 del
1998; che le sezioni unite rilevano che la controversia — instaurata
dopo il 30 giugno 1998 — sarebbe devoluta, ai sensi dell'art.
45, 18° comma, d.leg. n. 80 del 1998, alla giurisdizione esclusi
va del giudice amministrativo, sulla base del combinato dispo sto degli art. 34, 1° e 2° comma, e 35 medesimo d.leg., essendo
le domande risarcitorie fondate su comportamenti tenuti dalla
pubblica amministrazione nella fase di attuazione di un piano di
lottizzazione, strumento urbanistico di dettaglio concernente
l'uso del territorio, e quindi in materia urbanistica;
che, secondo l'ordinanza, tale normativa sarebbe incostitu
zionale per eccesso di delega, alla luce della sentenza di questa corte n. 292 del 2000, id., 2000, I, 2393 (resa in sede di scruti
nio di costituzionalità dell'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998), secon
do la quale al legislatore delegato l'art. 11,4° comma, lett. g), 1.
n. 59 del 1997 aveva solo assegnato il compito di estendere, nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei pubblici servi
zi, la giurisdizione amministrativa esistente, sia di legittimità che esclusiva, ai diritti patrimoniali consequenziali, in essi
compreso il risarcimento del danno, con la conseguenza che l'i
stituzione in quelle materie di una nuova giurisdizione esclusiva
si risolveva in eccesso di delega; che, in particolare, l'art. 34, non diversamente dall'art. 33,
invece di estendere la giurisdizione amministrativa esistente ai
diritti patrimoniali consequenziali, ha creato una nuova giurisdi zione esclusiva nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia e, nel 2° comma, ha dato una definizione amplissima all'urbanisti
ca, comprendente tutti gli aspetti dell'uso del territorio; che infine l'ordinanza afferma che l'art. 7 1. n. 205 del 2000,
recante modifiche al testo delle norme impugnate, non avendo
«efficacia retroattiva, in difetto di espressa previsione in tal sen
so», si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vi
gore della legge stessa (10 agosto 2000), e non anche ai giudizi iniziati, come quello in esame, anteriormente a tale data.
Considerato che — ponendo le due ordinanze del Tribunale
di Firenze la medesima questione e prospettando l'ordinanza
della Corte di cassazione una questione più ampia ma connessa — i giudizi devono essere riuniti;
che, secondo le tre ordinanze, la giurisdizione sui giudizi a
quibus è regolata dall'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove
disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro
versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), nel
testo originario avente valore di decreto legislativo delegato, e
non nel testo, avente invece valore di legge formale, risultante
dalla sostituzione disposta dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205
(disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si tratta di giudizi promossi a partire dal 1° luglio 1998 (data di
inizio dell'operatività della giurisdizione esclusiva istituita dal
medesimo art. 34 d.leg. n. 80) e pendenti al 10 agosto 2000
(data di entrata in vigore della 1. n. 205); che le ordinanze del Tribunale di Firenze motivano sulla base
dell'art. 5 c.p.c., ritenendo che l'indicata sostituzione costituisca
un mutamento della legge regolatrice della giurisdizione succes
sivo alla proposizione della domanda, come tale ininfluente ai
fini del regolamento della giurisdizione stessa, mentre l'ordi
nanza della Corte di cassazione ritiene determinante a tali fini
l'irretroattività della 1. n. 205 del 2000; che i giudici rimettenti non considerano, invece, la diversa
opzione interpretativa (già menzionata da questa corte nell'or
dinanza n. 123 del 2002, id., 2002, 1, 1265, e, allo stato, presa in
considerazione una sola volta dalla stessa Corte di cassazione
nella sentenza n. 149/SU del 2001, ibid., 501), secondo cui l'art.
7 della sopravvenuta 1. n. 205 del 2000 — modificando il testo
degli art. 33, 34 e 35 all'interno del d.leg. n. 80 del 1998 —
avrebbe non solo sostituito talune norme di un decreto legislati vo delegato con altrettante norme di legge formale (così affran
1l Foro Italiano — 2002.
candole dal vizio di eccesso di delega, per il quale questa corte
aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto:
sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato direttamente la
giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto dall'art. 5 c.p.c.);
che a questo ultimo risultato potrebbe condurre il coordina
mento del nuovo testo dei citati articoli del decreto n. 80 del
1998, introdotto dalla 1. n. 205 del 2000, con un'altra disposi zione del decreto rimasta immutata, cioè con l'art. 45, 18°
comma, il quale —
pur dopo la sostituzione dell'art. 33 e del
l'art. 34 operata dalla legge del 2000 — continua a disporre che
«le controversie di cui agli art. 33 e 34 del presente decreto sono
devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998»; che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione sa
rebbe, nella specie, regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma
contenuta in una legge formale, nei confronti della quale la que stione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non
avrebbe potuto essere proposta (come questa corte ha rilevato a
proposito della questione decisa con la citata ordinanza n. 123
del 2002); che la mancata verifica, da parte dei rimettenti, della pratica
bilità dell'indicata ipotesi interpretativa si risolve in insuffi ciente motivazione sulla rilevanza delle sollevate questioni, on
de la loro manifesta inammissibilità.
Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°
comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove di
sposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro
nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro
versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in
attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), sol
levata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 76 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 598 e 775 r.o. 2001, nonché della
questione di legittimità costituzionale degli art. 34, 1° e 2°
comma, e 35, 1° comma, citato d.leg., sollevata dalla Corte di
cassazione, in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma, Cost., con l'ordinanza iscritta al n. 912 r.o. 2001.
CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 luglio 2002, n. 328
(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri (Avv. Fanzini); interv. Pres.
cons, ministri (Avv. dello Stato Mandò). Ord. Comm. trib.
prov. Cuneo 13 febbraio 2001, Comm. trib. reg. Emilia
Romagna 10 aprile 2000 e Comm. trib. prov. Forlì 2 maggio 2001 (G.U., las.s„ nn. 17 e 41 del 2001).
Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter
reni edificatoli — Terreni acquistati a titolo gratuito —
Rivalutazione — Mancata previsione — Incostituzionalità
(Cost., art. 3, 53; d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, approvazio ne del t.u. delle imposte sui redditi, art. 82; 1. 30 dicembre
1991 n. 413, disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accerta
mento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni
immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e
per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al presidente della repubblica per la concessione di
amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza
fiscale e del conto fiscale, art. 11). Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Plusvalenza —
Svalutazione monetaria — Mancata considerazione —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 53;
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82).
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2559 PARTE PRIMA 2560
Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter
reni edificabili delie Ipab — Plusvalenza — Tassazione —
Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 11,
53; d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82, 108). Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter
reni edificabili — Plusvalenza — Tassazione — Criteri —
Questioni inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 3, 53;
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82; 1. 30 dicembre 1991 n.
413, art. 11).
È incostituzionale l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. 22
dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 11, 1° com
ma, lett. g), l. 30 dicembre 1991 ». 413, nella parte in cui non
prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione
o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed
atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale
prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusva lenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell 'in
dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie
gati. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell 'art.
82, 2° comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in
cui non contiene correttivi dì carattere generale volti ad ov
viare alle conseguenze della svalutazione monetaria, in rife rimento agli art. 3 e 53 Cost. (2)
È infondata la questione di legittimità costituzionale del combi
nato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.
917, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di terreni a destinazione edificato ria anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di
beni patrimoniali delle Ipab, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e
53 Cost. (3) Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del
l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986
n. 917, come modificato dall'art. 11, 1° comma, lett. g), l. 30
dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui, ai fini della tassa
zione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione
di terreni edificabili, prevede criteri di determinazione del
l'imponibile diversi e con diversa incidenza economica per
fattispecie costituenti manifestazioni di ricchezza sostanzial
mente identiche e nella parte in cui assoggetta ad un diverso
trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acqui renti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni
prima o dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione
di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili, assumen
do, solo nel secondo caso, come valore iniziale il valore nor
male del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle
opere, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. (4)
(1-4) Le ordinanze di rimessione, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 10 aprile 2000, Comm. trib. prov. Cuneo 13 febbraio 2001 e Comm.
trib. prov. Forlì 2 maggio 2001, si leggono in Dir. e pratica trib., 2001,
II, 594; ibid., 587, e Fisco 1, 2002, 446, con nota di Petrone.
Sin dal suo apparire, la norma (art. 11, 1° comma, lett. g, 1. 30 di
cembre 1991 n. 413, che ha modificato l'art. 82, 2° comma, d.p.r. 22
dicembre 1986 n. 917) che ai fini della tassazione della plusvalenza de
rivante dalla cessione di terreni edificabili limitava la possibilità di ri
valutare il valore iniziale del cespite (con conseguente riduzione della
plusvalenza stessa) alle sole ipotesi di immobili acquistati a titolo one
roso era stata oggetto di dubbi di costituzionalità (cfr. Gradi, Novità in
materia di cessioni di terreni edificabili, in Fisco, 1992, 5634), sì che,
per superarli, era stata proposta in dottrina una interpretazione che, for
zando il dato letterale, consentisse la rivalutazione (anche) dei terreni
acquistati a titolo gratuito (cfr. Bellini, Plusvalenze da cessione di ter
reni edificabili e da indennità di esproprio, in Corriere trib., 1992, 388: «poiché non sembrerebbe esserci nessuna giustificazione a un
trattamento differenziato, che sarebbe fortemente penalizzato per chi
abbia acquistato il terreno per effetto di successione o donazione, ri
spetto a chi lo abbia acquistato a titolo oneroso, si ritiene che anche in
questa ipotesi operi la rivalutazione. Ma il dubbio per un'interpretazio ne restrittiva rimane, con le immaginabili diverse conseguenze applica tive e di contenzioso. D'altra parte ove il legislatore avesse inteso pro
prio dire quanto paventato, vi sarebbero validi motivi per inficiare di
incostituzionalità la norma»; analogamente, Monti, Cessione di terreni
edificabili tra antinomie dei sistema e questioni di incostituzionalità, in
Riv. dir. trib., 1994, I, 1057; Berliri, Le nuove plusvalenze soggette ad
imposizioni: cessioni ed espropriazioni di aree fabbricabili - Dubbi
interpretativi e di costituzionalità dell'art. Il l. 30 dicembre 1991 n.
413, in Fisco, 1992, 7583; la possibilità di rivalutare i terreni acquistati
Il Foro Italiano — 2002.
Diritto. — 1. - Stante l'evidente connessione delle questioni
sottoposte alla corte, tutte concernenti, sia pure sotto profili non
sempre coincidenti, la medesima norma, i giudizi vanno riuniti
per essere congiuntamente decisi.
2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, 2° comma,
d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del t.u. delle im
poste sui redditi), come modificato dall'art. 11, 1° comma, lett.
a titolo gratuito è ammessa anche da Botrugno, La plusvalenza deri
vante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria
fra teoria e pratica, in Tributi, 2000, 1233). Su questa linea, v., in giurisprudenza, Comm. trib. prov. Udine 21
agosto 2001, Foro it., Rep. 2001, voce Redditi (imposte), n. 741, e
Corriere trib., 2001, 3322, con nota adesiva di Cattelan, per la quale è
possibile operare la rivalutazione del valore dichiarato in sede di suc
cessione o donazione ai fini della quantificazione dell'eventuale plus valenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di aree edificabili per venute a titolo gratuito, atteso che l'inciso «rivalutato in base alla va
riazione dell'indice dei prezzi» è sottinteso, e, quindi, implicito anche
nell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 82 d.p.r. 917/86, dal mo
mento che una disparità di trattamento (nel senso di considerare la
plusvalenza nel caso di terreni acquistati a titolo oneroso in termini
reali e nel caso di terreni acquisiti per successione in termini monetari) non sarebbe né equa, né logica, né ragionevole; analogamente, Comm.
trib. prov. Udine 25 maggio 2000, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 742, e Riv. dir. fin., 2001, II, 70, con nota di Cicognani, Considerazioni
sulla base imponibile delle plusvalenze realizzate con la cessione di
terreni edificabili ai sensi dell'art. 81. 1° comma, lett. b), d.p.r. 22 di
cembre 1986 n. 917: il caso dei terreni acquistati a titolo gratuito, per la quale la rivalutazione del valore iniziale da confrontare con il prezzo di rivendita non può essere esclusa nel caso della cessione di terreni ac
quistati a titolo gratuito, perché la plusvalenza non può sussistere e
partecipare alla formazione del reddito imponibile del contribuente
nella misura in cui sia configurabile come mero incremento di valore
determinato dall'aumento del costo della vita.
Tale possibilità interpretativa è stata però esclusa da min. fin., circ.
27 maggio 1994, n. 73/E, Corriere trib., 1994, 1589, par. 6.5, per la
quale «poiché la rivalutazione è stata specificamente prevista soltanto
per gli acquisti a titolo oneroso (art. 82, 2° comma, terzo periodo, Tuir
[d.p.r. 917/86]) e non pure per quelli a titolo gratuito (art. 82, 2° com
ma, ultimo periodo, Tuir), non è ipotizzabile un'applicazione estensiva
della citata disposizione contenuta nell'art. 82, 2° comma, terzo perio do, Tuir» (analoga precisazione si rinviene nelle istruzioni per la com
pilazione della dichiarazione dei redditi); in dottrina, cfr. Gavellì, Plusvalenze da cessione di terreni - Più ombre che luci, in Fisco, 1995,
4926, per il quale una lettura della norma nel senso di ammettere la ri
valutazione anche del valore dei terreni acquistati a titolo gratuito «ap
pare frustrata dall'intervento ministeriale». La Corte costituzionale, implicitamente ritenendo non condivisibile
la descritta opzione interpretativa, reputa fondata la questione di costi
tuzionalità sul rilievo che quella di consentire la rivalutazione del prez zo iniziale costituisce una scelta del legislatore intesa a neutralizzare, ai
fini della tassazione delle plusvalenze de quibus, gli effetti dell'infla
zione monetaria, (scelta) contraddetta, del tutto ingiustificatamente, li
mitatamente alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratui to, per le quali, invece, l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si
pone negli stessi termini delle altre plusvalenze, con conseguente viola
zione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza. Nel respingere poi il dubbio di costituzionalità di cui alla seconda
massima, la corte ricorda come l'apprezzamento dell'incidenza nel
campo tributario della svalutazione monetaria sia rimesso alla discre
zionalità del legislatore, e come sia da ritenersi insindacabile, col solo
limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà, la disciplina nor
mativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in rela
zione agli effetti della svalutazione della moneta (cfr. Corte cost. 8 no
vembre 1979, n. 126, Foro it., 1979, I, 2807, con nota di Gagliardi), non potendo, di regola, dirsi violato il principio di capacità contributiva
per il solo fatto che la fluttuazione del valore della moneta modifichi
gli effetti dell'applicazione di un'imposta (cfr. Corte cost. 22 luglio 1999, n. 346, id., 1999, I, 3438, per la quale è infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 76, 3° comma, n. 2, d.p.r. 29 settem
bre 1973 n. 597, nella parte in cui prevede che si considerano fatti con
fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati
all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari se il
tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore ai cinque anni, senza possibilità alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, in rife
rimento agli art. 3 e 53 Cost.). Ribadisce quindi — con ciò respingendo la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917
del 1986 di cui alla terza massima — che la tassazione delle plusvalen ze previste dalla lett. b) dell'art. 81 d.p.r. n. 917 del 1986 non si fonda
sulla loro natura speculativa (cfr. Corte cost. 31 maggio 2001, n. 171,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
g), 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (disposizioni per ampliare le basi
imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di
accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei
beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzio
so e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;
delega al presidente della repubblica per la concessione di am nistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fi
scale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e
53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, ri
guardo alla previsione di criteri di determinazione dell'imponi bile — ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate in
occasione della cessione di terreni edificabili — diversi e con
diversa incidenza economica per fattispecie costituenti — ad
avviso del rimettente — «manifestazioni di ricchezza sostan
zialmente identiche».
Il rimettente, infatti, non censura in sé l'imposizione sulle
plusvalenze di cui si tratta, ma solamente la diversificazione dei
criteri di determinazione dell'imponibile, chiedendo che la corte
riformuli i suddetti criteri, onde ricondurli alla, asseritamente
violata, conformità al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva. Ma un siffatto intervento, consistendo nell'adozio
ne di scelte di carattere legislativo, è sottratto a questa corte.
3. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata, in rife
rimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria re
gionale di Bologna, riguardo alla stessa norma, nella parte in cui
assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costo
ro cedano i terreni prima o dopo l'inizio della lottizzazione o
della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edifi
cabili, assumendo, solo nel secondo caso, come valore iniziale il
valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione
o delle opere. A prescindere, infatti, dalla diversa ratio che presiede alla
tassazione delle due ipotesi di plusvalenza (l'una derivante
esclusivamente dalla intervenuta destinazione edificatoria del
terreno, l'altra dalla lottizzazione o comunque dalla realizzazio
ne di opere), è sufficiente osservare che nel primo caso, non es
sendovi lottizzazione o attività edificatoria, non sarebbe possi bile, se non attraverso scelte legislative che la corte non può
compiere, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento
diverso da quello dell'acquisto. 4. - La Commissione tributaria regionale di Bologna e quella
provinciale di Forlì dubitano, sia pure con diversa formulazione, la prima in riferimento al solo art. 53 Cost., la seconda anche in
riferimento all'art. 3, della legittimità costituzionale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui, non conte
nendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze delle varia
zioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe la
sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie, specie di lun
go periodo, in quanto frutto, in massima parte, di inflazione.
La censura, nei termini in cui è formulata, non è fondata.
L'apprezzamento dell'incidenza nel campo tributario della
svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurispruden za di questa corte ha già affermato, alla discrezionalità del legis latore, risultando, di conseguenza, insindacabile in questa sede, col solo limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà, la
disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione della mo
neta (cfr. sentenza n. 126 del 1979, Foro it., 1979, 1, 2807), non
Giur. costit., 2001, 1364, ove si afferma che «per la plusvalenza realiz zata a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria, la considerazione di essa quale reddito, da parte del legislatore, prescinde dal collegamento con una attività speculativa del soggetto percettore e si basa, unitamente, (. ..) sul mero dato oggettivo della lievitazione dei
prezzi degli stessi, a seguito dell'avvenuta destinazione edificatoria in
sede di pianificazione urbanistica»; conf. ord. 12 aprile 2002, n. 109,
G.U., la s.s., 17 aprile 2002, n. 16). Sulla tassazione delle plusvalenze de quibus, v., in generale, Marzo
rati, Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili e terreni, in
Corriere trib., 1999, 2482; Rossetti, La cessione di area edifìcabile da
parte dell'imprenditore agricolo e del privato, in Fisco, 1995, 5363; Napolitano, Tassazione dei terreni edificabili, in Corriere trib., 1992,
698; Uricchio, La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di aree fabbricabili e da provvedimenti espropriativi, in Riv. dir. trib., 1992, I, 773; Fanzini, // nuovo regime impositivo delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni di terreni fabbricabili e ad espropri per opere pubbliche, in Bollettino trib., 1992, 573.
Il Foro Italiano — 2002.
potendo, di regola, dirsi violato il principio di capacità contri
butiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della mo
neta modifichi gli effetti dell'applicazione di un'imposta (cfr. sentenza n. 346 del 1999, id., 1999,1, 3438).
5. - La sola Commissione tributaria provinciale di Forlì du
bita, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e 53 Cost., della legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui assoggetta a tassazione le
plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni a destinazione
edificatoria anche ove esse siano realizzate attraverso la cessio
ne di beni patrimoniali delle Ipab, istituzioni prive di scopo di lucro, i cui cespiti sono destinati ad attività assistenziali, sussi
diarie rispetto a quelle realizzate con l'impiego di risorse pub bliche.
La questione, formulata peraltro in maniera assai confusa, con il generico richiamo ad inconferenti principi comunitari (il riferimento al principio di sussidiarietà di cui al trattato di Am
sterdam sembra richiamare l'art. 5 del trattato che istituisce la
Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, come
modificato dall'art. G., B., par. 5, del trattato sull'Unione euro
pea, firmato il 7 febbraio 1992, reso esecutivo con 1. 3 novem
bre 1992 n. 454, il quale ha, però, tutt'altro ambito applicativo che non i rapporti fra istituzioni interne dei singoli Stati mem
bri), non è fondata in quanto, trascurando di considerare la giu
risprudenza di questa corte formatasi sul punto (cfr. la sentenza
n. 171 del 2001 e l'ordinanza n. 109 del 2002), muove dall'er
roneo presupposto che la tassazione delle plusvalenze previste dalla lett. b) dell'art. 81 d.p.r. n. 917 del 1986 si fondi sulla loro
natura speculativa. 6. - L'ultima censura, sollevata, con riferimento agli art. 3 e
53 Cost., da tutti e tre i rimettenti, riguarda l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui non
prevede — ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di uti
lizzazione edificatoria — che anche il valore di acquisto dei ter
reni pervenuti al contribuente per effetto di successione o dona
zione sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come
previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso.
6.1. - Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammis
sibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevan
za, sollevata dall'avvocatura dello Stato limitatamente all'ordi
nanza emessa dalla Commissione tributaria di Cuneo.
Diversamente, infatti, da quanto sostenuto dalla difesa pub blica, l'ordinanza, chiarendo che il giudizio a quo concerne la
impugnativa di avvisi di accertamento di maggior imposta Ilor
derivante dal mancato riconoscimento, ai fini del calcolo della
plusvalenza realizzata, della «rivalutazione Istat» sul valore ini
ziale di alcuni terreni a destinazione edificatoria, ricevuti in ere
dità e quindi alienati, ha, sinteticamente ma in maniera adegua
ta, motivato la rilevanza della questione nell'ambito del giudi zio a quo.
6.2. - Nel merito la questione è fondata.
Il legislatore, nel prevedere che «il costo dei terreni suscetti
bili di utilizzazione edificatoria di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 81 (d.p.r. n. 917 del 1986) è costituito dal prezzo di ac
quisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base
alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (...)», ha accolto, limitatamente alla tassa
zione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, un
criterio di determinazione della base imponibile costituito dalla
differenza tra i corrispettivi della cessione percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed il prezzo di acquisto, au
mentato di ogni altro costo inerente e rivalutato sulla base degli indici Istat. Dove è evidente che la rivalutazione del prezzo ini
ziale, disposta da tale norma, costituisce una scelta del legis latore intesa a neutralizzare, ai fini della tassazione delle plus valenze de quibus, gli effetti dell'inflazione monetaria.
Ed è proprio siffatta scelta che viene, poi, contraddetta, del
tutto ingiustificatamente, dalla norma impugnata, limitatamente
alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito, per le quali, invece, l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si pone negli stessi termini delle altre plusvalenze.
La violazione del principio di eguaglianza e di quello di ra
gionevolezza che si viene così a determinare va, pertanto, eli
minata attraverso una pronuncia di incostituzionalità dell'art.
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PARTE PRIMA 2564
82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986 nella parte in cui, per gli
acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini della determina
zione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate una
rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a
quella disposta per l'ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a
titolo oneroso.
Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, 2° com
ma, ultimo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (approva zione del t.u. delle imposte sui redditi), come modificato dal
l'art. 11, 1° comma, lett. g), 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (dispo sizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, faci
litare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la
rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, non
ché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repub blica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni
dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in
cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di suc
cessione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce
ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale
prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in
cui non contiene correttivi di carattere generale volti ad ovviare
alle conseguenze della svalutazione monetaria, sollevata, in rife
rimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Bologna e, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Com
missione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epi
grafe;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio
nale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917 del
1986, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Forlì con l'ordinanza in
epigrafe; 4) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986,
sollevate, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissio
ne tributaria regionale di Bologna e dalla Commissione tributa
ria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe.
CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 luglio 2002, n.
315 (Gazzella ufficiale, la serie speciale, 10 luglio 2002, n.
27); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; interv. Pres. cons, mini
stri. Ord. Trib. Roma 7 novembre 2001 (G.U., la s.s., n. 3 del
2002).
Rogatoria in materia penale — Richiesta di acquisizione di
atti processuali all'autorità straniera — Trasmissione in
copia non munita di formale autentica — Inutilizzabilità — Questione manifestamente inammissibile di costituzio
nalità (Cost., art. 3, 10, 111; cod. proc. pen., art. 727, 729; 1.
5 ottobre 2001 n. 367, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assi stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne
agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di
procedura penale, art. 12, 13, 18).
E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co
stituzionale degli art. 727, comma 5 bis, e 729 c.p.p., come
modificati dagli art. 12 e 13 I. 5 ottobre 2001 n. 367, nonché
dell'art. 18 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono l'inu
tilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle
norme convenzionali di assistenza giudiziaria, riguardanti la
Il Foro Italiano — 2002.
trasmissione o l'acquisizione di documenti o di altri mezzi di
prova a seguito di rogatoria e dispongono, in deroga a! prin
cipio tempus regit actum, l'applicabilità delle nuove norme ai
processi in corso, in riferimento agli art. 3, IO e 111 Cost. ( 1 )
(1) La decisione in epigrafe scandisce un nuovo capitolo della tor mentata vicenda, introdotta dalla c.d. legge sulle rogatorie (1. 5 ottobre 2001 n. 367), concernente l'attestazione di conformità della documen tazione inviata dall'autorità straniera a seguito di richiesta rogatoriale formulata dall'autorità giudiziaria italiana. 1 termini del problema, nel loro nucleo essenziale, sono oltremodo noti: l'art. 729, 1° comma,
c.p.p., novellato dall'art. 13 I. n. 367 del 2001, sanziona con l'inutiiiz zabilità gli atti, trasmessi dall'autorità straniera, che non risultino con formi — sul piano delle modalità di acquisizione o di trasmissione — a
quanto prescritto, tra l'altro, dagli strumenti internazionali pattizi; l'art.
3, par. 3, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale enuncia, sul punto, la regola secondo cui la copia del documento
proveniente dall'estero dovrà essere munita di «certificazione di con formità».
E, tuttavia, risaputo come ormai da tempo si sia messa a fuoco, nel l'area dello «spazio europeo», una prassi internazionale secondo cui la nota con la quale l'autorità richiesta trasmette all'autorità rogante gli atti oggetto della domanda precisa che la rogatoria viene «restituita
evasa», e contiene, dunque, un implicito attestato di conformità tra
quanto acquisito all'estero a seguito della domanda rogatoriale e quanto trasmesso all'autorità rogante medesima. D'altronde, la prassi nei rap porti internazionali è fonte di interpretazione delle norme convenzionali ai sensi dell'art. 31, par. 3, lett. b), della convenzione di Vienna sul di ritto dei trattati.
A fronte di ciò, all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche novellistiche introdotte dalla 1. n. 367 del 2001, la giurisprudenza di merito aveva seguito una linea interpretativa volta a valorizzare la pras si emersa in materia: ricalcando un indirizzo già profilatosi, in dottrina, nell'alveo del primo dibattito (cfr., tra gli altri, Chiavario, Dopo le po lemiche sulle rogatorie è tempo di interpretazioni ragionevoli, in Guida al dir., 2001, fase. 40, 10; Carcano, L'irregolarità dello Stato estero blocca la prova, ibid., fase. 42, 54; Caselli, L'Europa ci guarda, in
MicroMega/Quaderni, suppl. al fase. 4 del 2001, 56), si è ritenuto,
dunque, che l'implicita dichiarazione di conformità all'originale sottesa alla nota di restituzione della rogatoria «evasa» soddisfi il requisito po sto dall'art. 3, par. 3, della convenzione europea di assistenza giudizia ria, mettendo, pertanto, le copie trasmesse dall'estero —
pur se difetti,
per ciascuna di esse, una specifica dichiarazione di conformità all'ori
ginale — al riparo dalla sanzione dell'inutilizzabilità prevista dal
«nuovo» art. 729, 1° comma, c.p.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano 12 novembre 2001, Foro it., 2002, II, 235, con osservazioni di Di Chiara; sulla pronuncia, cfr. Selvaggi, Su trasmissione e documentazione degli atti la giurisprudenza nei ruolo di «battistrada», in Guida al dir., 2001, fase. 45, 88 ss.).
Non sono mancati, per vero, indirizzi di segno opposto, che hanno talora preteso, a pena di inutilizzabilità, la specifica attestazione di con formità su ciascuna delle copie degli atti trasmessi dall'autorità stranie ra (cfr., in tal senso, Trib. Ravenna 19 novembre 2001, Foro it., 2002, II, 524, con nota di richiami). Su un quadrante diverso si colloca la
quaestio posta all'origine della decisione in epigrafe: evocando, quali parametri dell'invocato scrutinio, gli art. 3, 10 e 111 Cost., il giudice a
quo (Trib. Roma 7 novembre 2001, id., Rep. 2001, voce Rogatoria, n.
12) ha dubitato della legittimità costituzionale dei «nuovi» art. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 e 1 bis, c.p.p., nonché del regime transi torio disegnato dall'art. 18 1. n. 367 del 2001. Con l'odierno interlocu torio decisum (su cui cfr., per una prima attenta lettura, Selvaggi, Un invito a seguire la prassi internazionale nell'«iter» di valutazione dei
giudici di merito, in Guida al dir., 2002, fase. 28, 82 s.) la corte ha, tuttavia, concluso per la manifesta infondatezza della quaestio, ritenen do che i dubbi prospettati dal rimettente si sostanzino in mere questioni interpretative, la cui soluzione spetta al giudice ordinario e non può, in
quanto tale, esser posta ad oggetto di una verifica di costituzionalità. Pur nel suo segno algebrico epidermicamente neutro, la pronuncia —
che rimprovera al giudice a quo di non aver adoperato tutte le risorse
proprie dell'ermeneutica giuridica prima di sollevare il dubbio di legit timità costituzionale — indica, tuttavia, due scansioni che non sembra
possano essere poste in ombra nel quadro di una compiuta lettura del l'odierno decisum: la corte invita, da una parte, a valorizzare i principi posti dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (tra cui — è su
perfluo rimarcarlo — spicca, per ragioni di pertinenza, proprio l'art. 31,
par. 3, lett. b)\ in termini scoperti viene, del resto, suggerito di verifica re la prospettabilità di «differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito», testandone l'idoneità al fine di risolvere, sul piano dell'ermeneutica, il conflitto, prospettato dal
giudice a quo, tra norma ordinaria interna e fonte internazionale, scritta e non scritta. Se, dunque, è da escludere che la corte abbia inteso pren der posizione circa la legittimità costituzionale o meno delle norme
sottoposte a scrutinio, non può tuttavia nascondersi come in filigrana,
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