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sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres....

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sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri (Avv. Fanzini); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mandò). Ord. Comm. trib. prov. Cuneo 13 febbraio 2001, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 10 aprile 2000 e Comm. trib. prov. Forlì 2 maggio 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 17 e 41 del 2 ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2557/2558-2563/2564 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196818 . Accessed: 28/06/2014 16:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 16:19:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri

sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1 a serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres.Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri (Avv.Fanzini); interv. Pres. cons. ministri (Avv. dello Stato Mandò). Ord. Comm. trib. prov. Cuneo13 febbraio 2001, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 10 aprile 2000 e Comm. trib. prov. Forlì 2maggio 2001 (G.U., 1 a s.s., nn. 17 e 41 del 2 ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 10 (OTTOBRE 2002), pp. 2557/2558-2563/2564Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196818 .

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2558

in essi, senza le necessarie autorizzazioni e concessioni, di ope re lesive del proprio lotto, e la condanna solidale del comune e

degli altri al risarcimento dei danni sofferti a causa della man

cata vigilanza sull'esecuzione del piano di lottizzazione e della

convenzione di attuazione, e del solo comune al risarcimento

del danno sofferto per la mancata tempestiva adozione delle va

rianti al progetto originario; che, secondo il comune, la controversia rientrerebbe nella

giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 34 d.leg. n. 80 del

1998; che le sezioni unite rilevano che la controversia — instaurata

dopo il 30 giugno 1998 — sarebbe devoluta, ai sensi dell'art.

45, 18° comma, d.leg. n. 80 del 1998, alla giurisdizione esclusi

va del giudice amministrativo, sulla base del combinato dispo sto degli art. 34, 1° e 2° comma, e 35 medesimo d.leg., essendo

le domande risarcitorie fondate su comportamenti tenuti dalla

pubblica amministrazione nella fase di attuazione di un piano di

lottizzazione, strumento urbanistico di dettaglio concernente

l'uso del territorio, e quindi in materia urbanistica;

che, secondo l'ordinanza, tale normativa sarebbe incostitu

zionale per eccesso di delega, alla luce della sentenza di questa corte n. 292 del 2000, id., 2000, I, 2393 (resa in sede di scruti

nio di costituzionalità dell'art. 33 d.leg. n. 80 del 1998), secon

do la quale al legislatore delegato l'art. 11,4° comma, lett. g), 1.

n. 59 del 1997 aveva solo assegnato il compito di estendere, nelle materie dell'edilizia, dell'urbanistica e dei pubblici servi

zi, la giurisdizione amministrativa esistente, sia di legittimità che esclusiva, ai diritti patrimoniali consequenziali, in essi

compreso il risarcimento del danno, con la conseguenza che l'i

stituzione in quelle materie di una nuova giurisdizione esclusiva

si risolveva in eccesso di delega; che, in particolare, l'art. 34, non diversamente dall'art. 33,

invece di estendere la giurisdizione amministrativa esistente ai

diritti patrimoniali consequenziali, ha creato una nuova giurisdi zione esclusiva nelle materie dell'urbanistica e dell'edilizia e, nel 2° comma, ha dato una definizione amplissima all'urbanisti

ca, comprendente tutti gli aspetti dell'uso del territorio; che infine l'ordinanza afferma che l'art. 7 1. n. 205 del 2000,

recante modifiche al testo delle norme impugnate, non avendo

«efficacia retroattiva, in difetto di espressa previsione in tal sen

so», si applica soltanto ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vi

gore della legge stessa (10 agosto 2000), e non anche ai giudizi iniziati, come quello in esame, anteriormente a tale data.

Considerato che — ponendo le due ordinanze del Tribunale

di Firenze la medesima questione e prospettando l'ordinanza

della Corte di cassazione una questione più ampia ma connessa — i giudizi devono essere riuniti;

che, secondo le tre ordinanze, la giurisdizione sui giudizi a

quibus è regolata dall'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove

disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro

versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), nel

testo originario avente valore di decreto legislativo delegato, e

non nel testo, avente invece valore di legge formale, risultante

dalla sostituzione disposta dall'art. 7 1. 21 luglio 2000 n. 205

(disposizioni in materia di giustizia amministrativa), in quanto si tratta di giudizi promossi a partire dal 1° luglio 1998 (data di

inizio dell'operatività della giurisdizione esclusiva istituita dal

medesimo art. 34 d.leg. n. 80) e pendenti al 10 agosto 2000

(data di entrata in vigore della 1. n. 205); che le ordinanze del Tribunale di Firenze motivano sulla base

dell'art. 5 c.p.c., ritenendo che l'indicata sostituzione costituisca

un mutamento della legge regolatrice della giurisdizione succes

sivo alla proposizione della domanda, come tale ininfluente ai

fini del regolamento della giurisdizione stessa, mentre l'ordi

nanza della Corte di cassazione ritiene determinante a tali fini

l'irretroattività della 1. n. 205 del 2000; che i giudici rimettenti non considerano, invece, la diversa

opzione interpretativa (già menzionata da questa corte nell'or

dinanza n. 123 del 2002, id., 2002, 1, 1265, e, allo stato, presa in

considerazione una sola volta dalla stessa Corte di cassazione

nella sentenza n. 149/SU del 2001, ibid., 501), secondo cui l'art.

7 della sopravvenuta 1. n. 205 del 2000 — modificando il testo

degli art. 33, 34 e 35 all'interno del d.leg. n. 80 del 1998 —

avrebbe non solo sostituito talune norme di un decreto legislati vo delegato con altrettante norme di legge formale (così affran

1l Foro Italiano — 2002.

candole dal vizio di eccesso di delega, per il quale questa corte

aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 33 del decreto:

sentenza n. 292 del 2000), ma anche disciplinato direttamente la

giurisdizione per i giudizi innanzi indicati (così derogando al principio posto dall'art. 5 c.p.c.);

che a questo ultimo risultato potrebbe condurre il coordina

mento del nuovo testo dei citati articoli del decreto n. 80 del

1998, introdotto dalla 1. n. 205 del 2000, con un'altra disposi zione del decreto rimasta immutata, cioè con l'art. 45, 18°

comma, il quale —

pur dopo la sostituzione dell'art. 33 e del

l'art. 34 operata dalla legge del 2000 — continua a disporre che

«le controversie di cui agli art. 33 e 34 del presente decreto sono

devolute al giudice amministrativo a partire dal 1° luglio 1998»; che per effetto di questa interpretazione la giurisdizione sa

rebbe, nella specie, regolata dall'art. 34 nel nuovo testo, norma

contenuta in una legge formale, nei confronti della quale la que stione di legittimità costituzionale per eccesso di delega non

avrebbe potuto essere proposta (come questa corte ha rilevato a

proposito della questione decisa con la citata ordinanza n. 123

del 2002); che la mancata verifica, da parte dei rimettenti, della pratica

bilità dell'indicata ipotesi interpretativa si risolve in insuffi ciente motivazione sulla rilevanza delle sollevate questioni, on

de la loro manifesta inammissibilità.

Visti gli art. 26, 2° comma, 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9, 2°

comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi, di chiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.leg. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove di

sposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro

nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle contro

versie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in

attuazione dell'art. 11, 4° comma, 1. 15 marzo 1997 n. 59), sol

levata dal Tribunale di Firenze, in riferimento all'art. 76 Cost., con le ordinanze iscritte ai nn. 598 e 775 r.o. 2001, nonché della

questione di legittimità costituzionale degli art. 34, 1° e 2°

comma, e 35, 1° comma, citato d.leg., sollevata dalla Corte di

cassazione, in riferimento agli art. 76 e 77, 1° comma, Cost., con l'ordinanza iscritta al n. 912 r.o. 2001.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 9 luglio 2002, n. 328

(Gazzetta ufficiale, la serie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri (Avv. Fanzini); interv. Pres.

cons, ministri (Avv. dello Stato Mandò). Ord. Comm. trib.

prov. Cuneo 13 febbraio 2001, Comm. trib. reg. Emilia

Romagna 10 aprile 2000 e Comm. trib. prov. Forlì 2 maggio 2001 (G.U., las.s„ nn. 17 e 41 del 2001).

Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter

reni edificatoli — Terreni acquistati a titolo gratuito —

Rivalutazione — Mancata previsione — Incostituzionalità

(Cost., art. 3, 53; d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, approvazio ne del t.u. delle imposte sui redditi, art. 82; 1. 30 dicembre

1991 n. 413, disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accerta

mento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;

delega al presidente della repubblica per la concessione di

amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza

fiscale e del conto fiscale, art. 11). Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Plusvalenza —

Svalutazione monetaria — Mancata considerazione —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 53;

d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82).

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2559 PARTE PRIMA 2560

Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter

reni edificabili delie Ipab — Plusvalenza — Tassazione —

Questione infondata di costituzionalità (Cost., art. 2, 3, 11,

53; d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82, 108). Redditi (imposte sui) — Redditi diversi — Cessione di ter

reni edificabili — Plusvalenza — Tassazione — Criteri —

Questioni inammissibili di costituzionalità (Cost., art. 3, 53;

d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 82; 1. 30 dicembre 1991 n.

413, art. 11).

È incostituzionale l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. 22

dicembre 1986 n. 917, come modificato dall'art. 11, 1° com

ma, lett. g), l. 30 dicembre 1991 ». 413, nella parte in cui non

prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione

o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed

atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale

prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusva lenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell 'in

dice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impie

gati. (1) È infondata la questione di legittimità costituzionale dell 'art.

82, 2° comma, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, nella parte in

cui non contiene correttivi dì carattere generale volti ad ov

viare alle conseguenze della svalutazione monetaria, in rife rimento agli art. 3 e 53 Cost. (2)

È infondata la questione di legittimità costituzionale del combi

nato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. 22 dicembre 1986 n.

917, nella parte in cui assoggetta a tassazione le plusvalenze derivanti dalle alienazioni di terreni a destinazione edificato ria anche ove esse siano realizzate attraverso la cessione di

beni patrimoniali delle Ipab, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e

53 Cost. (3) Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del

l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986

n. 917, come modificato dall'art. 11, 1° comma, lett. g), l. 30

dicembre 1991 n. 413, nella parte in cui, ai fini della tassa

zione delle plusvalenze realizzate in occasione della cessione

di terreni edificabili, prevede criteri di determinazione del

l'imponibile diversi e con diversa incidenza economica per

fattispecie costituenti manifestazioni di ricchezza sostanzial

mente identiche e nella parte in cui assoggetta ad un diverso

trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acqui renti a titolo gratuito, a seconda che costoro cedano i terreni

prima o dopo l'inizio della lottizzazione o della realizzazione

di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili, assumen

do, solo nel secondo caso, come valore iniziale il valore nor

male del terreno alla data di inizio della lottizzazione o delle

opere, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost. (4)

(1-4) Le ordinanze di rimessione, Comm. trib. reg. Emilia-Romagna 10 aprile 2000, Comm. trib. prov. Cuneo 13 febbraio 2001 e Comm.

trib. prov. Forlì 2 maggio 2001, si leggono in Dir. e pratica trib., 2001,

II, 594; ibid., 587, e Fisco 1, 2002, 446, con nota di Petrone.

Sin dal suo apparire, la norma (art. 11, 1° comma, lett. g, 1. 30 di

cembre 1991 n. 413, che ha modificato l'art. 82, 2° comma, d.p.r. 22

dicembre 1986 n. 917) che ai fini della tassazione della plusvalenza de

rivante dalla cessione di terreni edificabili limitava la possibilità di ri

valutare il valore iniziale del cespite (con conseguente riduzione della

plusvalenza stessa) alle sole ipotesi di immobili acquistati a titolo one

roso era stata oggetto di dubbi di costituzionalità (cfr. Gradi, Novità in

materia di cessioni di terreni edificabili, in Fisco, 1992, 5634), sì che,

per superarli, era stata proposta in dottrina una interpretazione che, for

zando il dato letterale, consentisse la rivalutazione (anche) dei terreni

acquistati a titolo gratuito (cfr. Bellini, Plusvalenze da cessione di ter

reni edificabili e da indennità di esproprio, in Corriere trib., 1992, 388: «poiché non sembrerebbe esserci nessuna giustificazione a un

trattamento differenziato, che sarebbe fortemente penalizzato per chi

abbia acquistato il terreno per effetto di successione o donazione, ri

spetto a chi lo abbia acquistato a titolo oneroso, si ritiene che anche in

questa ipotesi operi la rivalutazione. Ma il dubbio per un'interpretazio ne restrittiva rimane, con le immaginabili diverse conseguenze applica tive e di contenzioso. D'altra parte ove il legislatore avesse inteso pro

prio dire quanto paventato, vi sarebbero validi motivi per inficiare di

incostituzionalità la norma»; analogamente, Monti, Cessione di terreni

edificabili tra antinomie dei sistema e questioni di incostituzionalità, in

Riv. dir. trib., 1994, I, 1057; Berliri, Le nuove plusvalenze soggette ad

imposizioni: cessioni ed espropriazioni di aree fabbricabili - Dubbi

interpretativi e di costituzionalità dell'art. Il l. 30 dicembre 1991 n.

413, in Fisco, 1992, 7583; la possibilità di rivalutare i terreni acquistati

Il Foro Italiano — 2002.

Diritto. — 1. - Stante l'evidente connessione delle questioni

sottoposte alla corte, tutte concernenti, sia pure sotto profili non

sempre coincidenti, la medesima norma, i giudizi vanno riuniti

per essere congiuntamente decisi.

2. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 82, 2° comma,

d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (approvazione del t.u. delle im

poste sui redditi), come modificato dall'art. 11, 1° comma, lett.

a titolo gratuito è ammessa anche da Botrugno, La plusvalenza deri

vante dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

fra teoria e pratica, in Tributi, 2000, 1233). Su questa linea, v., in giurisprudenza, Comm. trib. prov. Udine 21

agosto 2001, Foro it., Rep. 2001, voce Redditi (imposte), n. 741, e

Corriere trib., 2001, 3322, con nota adesiva di Cattelan, per la quale è

possibile operare la rivalutazione del valore dichiarato in sede di suc

cessione o donazione ai fini della quantificazione dell'eventuale plus valenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di aree edificabili per venute a titolo gratuito, atteso che l'inciso «rivalutato in base alla va

riazione dell'indice dei prezzi» è sottinteso, e, quindi, implicito anche

nell'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 82 d.p.r. 917/86, dal mo

mento che una disparità di trattamento (nel senso di considerare la

plusvalenza nel caso di terreni acquistati a titolo oneroso in termini

reali e nel caso di terreni acquisiti per successione in termini monetari) non sarebbe né equa, né logica, né ragionevole; analogamente, Comm.

trib. prov. Udine 25 maggio 2000, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 742, e Riv. dir. fin., 2001, II, 70, con nota di Cicognani, Considerazioni

sulla base imponibile delle plusvalenze realizzate con la cessione di

terreni edificabili ai sensi dell'art. 81. 1° comma, lett. b), d.p.r. 22 di

cembre 1986 n. 917: il caso dei terreni acquistati a titolo gratuito, per la quale la rivalutazione del valore iniziale da confrontare con il prezzo di rivendita non può essere esclusa nel caso della cessione di terreni ac

quistati a titolo gratuito, perché la plusvalenza non può sussistere e

partecipare alla formazione del reddito imponibile del contribuente

nella misura in cui sia configurabile come mero incremento di valore

determinato dall'aumento del costo della vita.

Tale possibilità interpretativa è stata però esclusa da min. fin., circ.

27 maggio 1994, n. 73/E, Corriere trib., 1994, 1589, par. 6.5, per la

quale «poiché la rivalutazione è stata specificamente prevista soltanto

per gli acquisti a titolo oneroso (art. 82, 2° comma, terzo periodo, Tuir

[d.p.r. 917/86]) e non pure per quelli a titolo gratuito (art. 82, 2° com

ma, ultimo periodo, Tuir), non è ipotizzabile un'applicazione estensiva

della citata disposizione contenuta nell'art. 82, 2° comma, terzo perio do, Tuir» (analoga precisazione si rinviene nelle istruzioni per la com

pilazione della dichiarazione dei redditi); in dottrina, cfr. Gavellì, Plusvalenze da cessione di terreni - Più ombre che luci, in Fisco, 1995,

4926, per il quale una lettura della norma nel senso di ammettere la ri

valutazione anche del valore dei terreni acquistati a titolo gratuito «ap

pare frustrata dall'intervento ministeriale». La Corte costituzionale, implicitamente ritenendo non condivisibile

la descritta opzione interpretativa, reputa fondata la questione di costi

tuzionalità sul rilievo che quella di consentire la rivalutazione del prez zo iniziale costituisce una scelta del legislatore intesa a neutralizzare, ai

fini della tassazione delle plusvalenze de quibus, gli effetti dell'infla

zione monetaria, (scelta) contraddetta, del tutto ingiustificatamente, li

mitatamente alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratui to, per le quali, invece, l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si

pone negli stessi termini delle altre plusvalenze, con conseguente viola

zione del principio di eguaglianza e di quello di ragionevolezza. Nel respingere poi il dubbio di costituzionalità di cui alla seconda

massima, la corte ricorda come l'apprezzamento dell'incidenza nel

campo tributario della svalutazione monetaria sia rimesso alla discre

zionalità del legislatore, e come sia da ritenersi insindacabile, col solo

limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà, la disciplina nor

mativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in rela

zione agli effetti della svalutazione della moneta (cfr. Corte cost. 8 no

vembre 1979, n. 126, Foro it., 1979, I, 2807, con nota di Gagliardi), non potendo, di regola, dirsi violato il principio di capacità contributiva

per il solo fatto che la fluttuazione del valore della moneta modifichi

gli effetti dell'applicazione di un'imposta (cfr. Corte cost. 22 luglio 1999, n. 346, id., 1999, I, 3438, per la quale è infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 76, 3° comma, n. 2, d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 597, nella parte in cui prevede che si considerano fatti con

fini speculativi l'acquisto e la vendita di beni immobili non destinati

all'utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei familiari se il

tempo intercorrente tra l'acquisto e la vendita non è superiore ai cinque anni, senza possibilità alcuna di provare l'assenza dei fini stessi, in rife

rimento agli art. 3 e 53 Cost.). Ribadisce quindi — con ciò respingendo la questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917

del 1986 di cui alla terza massima — che la tassazione delle plusvalen ze previste dalla lett. b) dell'art. 81 d.p.r. n. 917 del 1986 non si fonda

sulla loro natura speculativa (cfr. Corte cost. 31 maggio 2001, n. 171,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

g), 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (disposizioni per ampliare le basi

imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di

accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei

beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzio

so e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti;

delega al presidente della repubblica per la concessione di am nistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fi

scale e del conto fiscale), sollevata, in riferimento agli art. 3 e

53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Forlì, ri

guardo alla previsione di criteri di determinazione dell'imponi bile — ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate in

occasione della cessione di terreni edificabili — diversi e con

diversa incidenza economica per fattispecie costituenti — ad

avviso del rimettente — «manifestazioni di ricchezza sostan

zialmente identiche».

Il rimettente, infatti, non censura in sé l'imposizione sulle

plusvalenze di cui si tratta, ma solamente la diversificazione dei

criteri di determinazione dell'imponibile, chiedendo che la corte

riformuli i suddetti criteri, onde ricondurli alla, asseritamente

violata, conformità al principio di ragionevolezza e di capacità contributiva. Ma un siffatto intervento, consistendo nell'adozio

ne di scelte di carattere legislativo, è sottratto a questa corte.

3. - Parimenti inammissibile è la questione sollevata, in rife

rimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria re

gionale di Bologna, riguardo alla stessa norma, nella parte in cui

assoggetta ad un diverso trattamento tributario le plusvalenze realizzate dagli acquirenti a titolo gratuito, a seconda che costo

ro cedano i terreni prima o dopo l'inizio della lottizzazione o

della realizzazione di opere volte a rendere i terreni stessi edifi

cabili, assumendo, solo nel secondo caso, come valore iniziale il

valore normale del terreno alla data di inizio della lottizzazione

o delle opere. A prescindere, infatti, dalla diversa ratio che presiede alla

tassazione delle due ipotesi di plusvalenza (l'una derivante

esclusivamente dalla intervenuta destinazione edificatoria del

terreno, l'altra dalla lottizzazione o comunque dalla realizzazio

ne di opere), è sufficiente osservare che nel primo caso, non es

sendovi lottizzazione o attività edificatoria, non sarebbe possi bile, se non attraverso scelte legislative che la corte non può

compiere, ancorare il valore iniziale del bene ad un momento

diverso da quello dell'acquisto. 4. - La Commissione tributaria regionale di Bologna e quella

provinciale di Forlì dubitano, sia pure con diversa formulazione, la prima in riferimento al solo art. 53 Cost., la seconda anche in

riferimento all'art. 3, della legittimità costituzionale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui, non conte

nendo correttivi volti ad ovviare alle conseguenze delle varia

zioni del potere di acquisto della moneta, determinerebbe la

sottoposizione a tassazione di plusvalenze fittizie, specie di lun

go periodo, in quanto frutto, in massima parte, di inflazione.

La censura, nei termini in cui è formulata, non è fondata.

L'apprezzamento dell'incidenza nel campo tributario della

svalutazione monetaria è rimesso, infatti, come la giurispruden za di questa corte ha già affermato, alla discrezionalità del legis latore, risultando, di conseguenza, insindacabile in questa sede, col solo limite della irragionevolezza e manifesta arbitrarietà, la

disciplina normativa dei presupposti e dei criteri di applicazione del tributo, in relazione agli effetti della svalutazione della mo

neta (cfr. sentenza n. 126 del 1979, Foro it., 1979, 1, 2807), non

Giur. costit., 2001, 1364, ove si afferma che «per la plusvalenza realiz zata a seguito della cessione di terreni a destinazione edificatoria, la considerazione di essa quale reddito, da parte del legislatore, prescinde dal collegamento con una attività speculativa del soggetto percettore e si basa, unitamente, (. ..) sul mero dato oggettivo della lievitazione dei

prezzi degli stessi, a seguito dell'avvenuta destinazione edificatoria in

sede di pianificazione urbanistica»; conf. ord. 12 aprile 2002, n. 109,

G.U., la s.s., 17 aprile 2002, n. 16). Sulla tassazione delle plusvalenze de quibus, v., in generale, Marzo

rati, Plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili e terreni, in

Corriere trib., 1999, 2482; Rossetti, La cessione di area edifìcabile da

parte dell'imprenditore agricolo e del privato, in Fisco, 1995, 5363; Napolitano, Tassazione dei terreni edificabili, in Corriere trib., 1992,

698; Uricchio, La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione

di aree fabbricabili e da provvedimenti espropriativi, in Riv. dir. trib., 1992, I, 773; Fanzini, // nuovo regime impositivo delle plusvalenze realizzate in seguito a cessioni di terreni fabbricabili e ad espropri per opere pubbliche, in Bollettino trib., 1992, 573.

Il Foro Italiano — 2002.

potendo, di regola, dirsi violato il principio di capacità contri

butiva per il solo fatto che la fluttuazione del valore della mo

neta modifichi gli effetti dell'applicazione di un'imposta (cfr. sentenza n. 346 del 1999, id., 1999,1, 3438).

5. - La sola Commissione tributaria provinciale di Forlì du

bita, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e 53 Cost., della legittimità costituzionale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui assoggetta a tassazione le

plusvalenze derivanti dall'alienazione di terreni a destinazione

edificatoria anche ove esse siano realizzate attraverso la cessio

ne di beni patrimoniali delle Ipab, istituzioni prive di scopo di lucro, i cui cespiti sono destinati ad attività assistenziali, sussi

diarie rispetto a quelle realizzate con l'impiego di risorse pub bliche.

La questione, formulata peraltro in maniera assai confusa, con il generico richiamo ad inconferenti principi comunitari (il riferimento al principio di sussidiarietà di cui al trattato di Am

sterdam sembra richiamare l'art. 5 del trattato che istituisce la

Comunità economica europea, firmato il 25 marzo 1957, come

modificato dall'art. G., B., par. 5, del trattato sull'Unione euro

pea, firmato il 7 febbraio 1992, reso esecutivo con 1. 3 novem

bre 1992 n. 454, il quale ha, però, tutt'altro ambito applicativo che non i rapporti fra istituzioni interne dei singoli Stati mem

bri), non è fondata in quanto, trascurando di considerare la giu

risprudenza di questa corte formatasi sul punto (cfr. la sentenza

n. 171 del 2001 e l'ordinanza n. 109 del 2002), muove dall'er

roneo presupposto che la tassazione delle plusvalenze previste dalla lett. b) dell'art. 81 d.p.r. n. 917 del 1986 si fondi sulla loro

natura speculativa. 6. - L'ultima censura, sollevata, con riferimento agli art. 3 e

53 Cost., da tutti e tre i rimettenti, riguarda l'art. 82, 2° comma, ultimo periodo, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in cui non

prevede — ai fini della tassazione delle plusvalenze realizzate

mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di uti

lizzazione edificatoria — che anche il valore di acquisto dei ter

reni pervenuti al contribuente per effetto di successione o dona

zione sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, così come

previsto per i terreni acquistati a titolo oneroso.

6.1. - Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammis

sibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevan

za, sollevata dall'avvocatura dello Stato limitatamente all'ordi

nanza emessa dalla Commissione tributaria di Cuneo.

Diversamente, infatti, da quanto sostenuto dalla difesa pub blica, l'ordinanza, chiarendo che il giudizio a quo concerne la

impugnativa di avvisi di accertamento di maggior imposta Ilor

derivante dal mancato riconoscimento, ai fini del calcolo della

plusvalenza realizzata, della «rivalutazione Istat» sul valore ini

ziale di alcuni terreni a destinazione edificatoria, ricevuti in ere

dità e quindi alienati, ha, sinteticamente ma in maniera adegua

ta, motivato la rilevanza della questione nell'ambito del giudi zio a quo.

6.2. - Nel merito la questione è fondata.

Il legislatore, nel prevedere che «il costo dei terreni suscetti

bili di utilizzazione edificatoria di cui alla lett. b) del 1° comma dell'art. 81 (d.p.r. n. 917 del 1986) è costituito dal prezzo di ac

quisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base

alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (...)», ha accolto, limitatamente alla tassa

zione delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo

oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, un

criterio di determinazione della base imponibile costituito dalla

differenza tra i corrispettivi della cessione percepiti nel periodo di imposta, al netto dell'Invim, ed il prezzo di acquisto, au

mentato di ogni altro costo inerente e rivalutato sulla base degli indici Istat. Dove è evidente che la rivalutazione del prezzo ini

ziale, disposta da tale norma, costituisce una scelta del legis latore intesa a neutralizzare, ai fini della tassazione delle plus valenze de quibus, gli effetti dell'inflazione monetaria.

Ed è proprio siffatta scelta che viene, poi, contraddetta, del

tutto ingiustificatamente, dalla norma impugnata, limitatamente

alle sole plusvalenze riferibili agli acquisti a titolo gratuito, per le quali, invece, l'esigenza di purgare gli effetti inflazionistici si pone negli stessi termini delle altre plusvalenze.

La violazione del principio di eguaglianza e di quello di ra

gionevolezza che si viene così a determinare va, pertanto, eli

minata attraverso una pronuncia di incostituzionalità dell'art.

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Page 5: sentenza 9 luglio 2002, n. 328 (Gazzetta ufficiale, 1aserie speciale, 17 luglio 2002, n. 28); Pres. Ruperto, Est. Marini; Fiocchi e altro (Avv. Turchi), Casa di riposo Pietro Zangheri

PARTE PRIMA 2564

82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986 nella parte in cui, per gli

acquisti a titolo gratuito, non stabilisce ai fini della determina

zione della base di calcolo delle plusvalenze ivi riguardate una

rivalutazione del valore iniziale di acquisto del bene analoga a

quella disposta per l'ipotesi, del tutto omogenea, degli acquisti a

titolo oneroso.

Per questi motivi, la Corte costituzionale, riuniti i giudizi:

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 82, 2° com

ma, ultimo periodo, d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (approva zione del t.u. delle imposte sui redditi), come modificato dal

l'art. 11, 1° comma, lett. g), 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (dispo sizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, faci

litare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la

rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, non

ché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repub blica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni

dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nella parte in

cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di suc

cessione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce

ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale

prezzo di acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutato in base alla variazione dell'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; 2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986, nella parte in

cui non contiene correttivi di carattere generale volti ad ovviare

alle conseguenze della svalutazione monetaria, sollevata, in rife

rimento all'art. 53 Cost., dalla Commissione tributaria regionale di Bologna e, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Com

missione tributaria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epi

grafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzio

nale del combinato disposto degli art. 82 e 108 d.p.r. n. 917 del

1986, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 11 e 53 Cost., dalla

Commissione tributaria provinciale di Forlì con l'ordinanza in

epigrafe; 4) dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità

costituzionale dell'art. 82, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986,

sollevate, in riferimento agli art. 3 e 53 Cost., dalla Commissio

ne tributaria regionale di Bologna e dalla Commissione tributa

ria provinciale di Forlì, con le ordinanze in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza 4 luglio 2002, n.

315 (Gazzella ufficiale, la serie speciale, 10 luglio 2002, n.

27); Pres. Ruperto, Est. Capotosti; interv. Pres. cons, mini

stri. Ord. Trib. Roma 7 novembre 2001 (G.U., la s.s., n. 3 del

2002).

Rogatoria in materia penale — Richiesta di acquisizione di

atti processuali all'autorità straniera — Trasmissione in

copia non munita di formale autentica — Inutilizzabilità — Questione manifestamente inammissibile di costituzio

nalità (Cost., art. 3, 10, 111; cod. proc. pen., art. 727, 729; 1.

5 ottobre 2001 n. 367, ratifica ed esecuzione dell'accordo tra

Italia e Svizzera che completa la convenzione europea di assi stenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne

agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di

procedura penale, art. 12, 13, 18).

E manifestamente inammissibile la questione di legittimità co

stituzionale degli art. 727, comma 5 bis, e 729 c.p.p., come

modificati dagli art. 12 e 13 I. 5 ottobre 2001 n. 367, nonché

dell'art. 18 stessa legge, nella parte in cui stabiliscono l'inu

tilizzabilità degli atti acquisiti o trasmessi in violazione delle

norme convenzionali di assistenza giudiziaria, riguardanti la

Il Foro Italiano — 2002.

trasmissione o l'acquisizione di documenti o di altri mezzi di

prova a seguito di rogatoria e dispongono, in deroga a! prin

cipio tempus regit actum, l'applicabilità delle nuove norme ai

processi in corso, in riferimento agli art. 3, IO e 111 Cost. ( 1 )

(1) La decisione in epigrafe scandisce un nuovo capitolo della tor mentata vicenda, introdotta dalla c.d. legge sulle rogatorie (1. 5 ottobre 2001 n. 367), concernente l'attestazione di conformità della documen tazione inviata dall'autorità straniera a seguito di richiesta rogatoriale formulata dall'autorità giudiziaria italiana. 1 termini del problema, nel loro nucleo essenziale, sono oltremodo noti: l'art. 729, 1° comma,

c.p.p., novellato dall'art. 13 I. n. 367 del 2001, sanziona con l'inutiiiz zabilità gli atti, trasmessi dall'autorità straniera, che non risultino con formi — sul piano delle modalità di acquisizione o di trasmissione — a

quanto prescritto, tra l'altro, dagli strumenti internazionali pattizi; l'art.

3, par. 3, della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale enuncia, sul punto, la regola secondo cui la copia del documento

proveniente dall'estero dovrà essere munita di «certificazione di con formità».

E, tuttavia, risaputo come ormai da tempo si sia messa a fuoco, nel l'area dello «spazio europeo», una prassi internazionale secondo cui la nota con la quale l'autorità richiesta trasmette all'autorità rogante gli atti oggetto della domanda precisa che la rogatoria viene «restituita

evasa», e contiene, dunque, un implicito attestato di conformità tra

quanto acquisito all'estero a seguito della domanda rogatoriale e quanto trasmesso all'autorità rogante medesima. D'altronde, la prassi nei rap porti internazionali è fonte di interpretazione delle norme convenzionali ai sensi dell'art. 31, par. 3, lett. b), della convenzione di Vienna sul di ritto dei trattati.

A fronte di ciò, all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche novellistiche introdotte dalla 1. n. 367 del 2001, la giurisprudenza di merito aveva seguito una linea interpretativa volta a valorizzare la pras si emersa in materia: ricalcando un indirizzo già profilatosi, in dottrina, nell'alveo del primo dibattito (cfr., tra gli altri, Chiavario, Dopo le po lemiche sulle rogatorie è tempo di interpretazioni ragionevoli, in Guida al dir., 2001, fase. 40, 10; Carcano, L'irregolarità dello Stato estero blocca la prova, ibid., fase. 42, 54; Caselli, L'Europa ci guarda, in

MicroMega/Quaderni, suppl. al fase. 4 del 2001, 56), si è ritenuto,

dunque, che l'implicita dichiarazione di conformità all'originale sottesa alla nota di restituzione della rogatoria «evasa» soddisfi il requisito po sto dall'art. 3, par. 3, della convenzione europea di assistenza giudizia ria, mettendo, pertanto, le copie trasmesse dall'estero —

pur se difetti,

per ciascuna di esse, una specifica dichiarazione di conformità all'ori

ginale — al riparo dalla sanzione dell'inutilizzabilità prevista dal

«nuovo» art. 729, 1° comma, c.p.p. (cfr., in tal senso, Trib. Milano 12 novembre 2001, Foro it., 2002, II, 235, con osservazioni di Di Chiara; sulla pronuncia, cfr. Selvaggi, Su trasmissione e documentazione degli atti la giurisprudenza nei ruolo di «battistrada», in Guida al dir., 2001, fase. 45, 88 ss.).

Non sono mancati, per vero, indirizzi di segno opposto, che hanno talora preteso, a pena di inutilizzabilità, la specifica attestazione di con formità su ciascuna delle copie degli atti trasmessi dall'autorità stranie ra (cfr., in tal senso, Trib. Ravenna 19 novembre 2001, Foro it., 2002, II, 524, con nota di richiami). Su un quadrante diverso si colloca la

quaestio posta all'origine della decisione in epigrafe: evocando, quali parametri dell'invocato scrutinio, gli art. 3, 10 e 111 Cost., il giudice a

quo (Trib. Roma 7 novembre 2001, id., Rep. 2001, voce Rogatoria, n.

12) ha dubitato della legittimità costituzionale dei «nuovi» art. 727, comma 5 bis, e 729, comma 1 e 1 bis, c.p.p., nonché del regime transi torio disegnato dall'art. 18 1. n. 367 del 2001. Con l'odierno interlocu torio decisum (su cui cfr., per una prima attenta lettura, Selvaggi, Un invito a seguire la prassi internazionale nell'«iter» di valutazione dei

giudici di merito, in Guida al dir., 2002, fase. 28, 82 s.) la corte ha, tuttavia, concluso per la manifesta infondatezza della quaestio, ritenen do che i dubbi prospettati dal rimettente si sostanzino in mere questioni interpretative, la cui soluzione spetta al giudice ordinario e non può, in

quanto tale, esser posta ad oggetto di una verifica di costituzionalità. Pur nel suo segno algebrico epidermicamente neutro, la pronuncia —

che rimprovera al giudice a quo di non aver adoperato tutte le risorse

proprie dell'ermeneutica giuridica prima di sollevare il dubbio di legit timità costituzionale — indica, tuttavia, due scansioni che non sembra

possano essere poste in ombra nel quadro di una compiuta lettura del l'odierno decisum: la corte invita, da una parte, a valorizzare i principi posti dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (tra cui — è su

perfluo rimarcarlo — spicca, per ragioni di pertinenza, proprio l'art. 31,

par. 3, lett. b)\ in termini scoperti viene, del resto, suggerito di verifica re la prospettabilità di «differenti interpretazioni delle norme censurate, già emerse nella giurisprudenza di merito», testandone l'idoneità al fine di risolvere, sul piano dell'ermeneutica, il conflitto, prospettato dal

giudice a quo, tra norma ordinaria interna e fonte internazionale, scritta e non scritta. Se, dunque, è da escludere che la corte abbia inteso pren der posizione circa la legittimità costituzionale o meno delle norme

sottoposte a scrutinio, non può tuttavia nascondersi come in filigrana,

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