Sezione controllo; determinazione 3 maggio 1962, n. 257; Pres. Carbone P., Est. Grimaldi;Ministero del tesoro (Consorzio di credito per le opere pubbliche)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 1 (1963), pp. 43/44-47/48Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153293 .
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PARTE TERZA
di servizio di pattuglia agli acoantonamenti. Ritornando
verso le ore 4,30 del giorno 6 marzo negli acoantonamenti
per avere ultimato il tumo di pattuglia, si recava nei locali
adibiti a ripostiglio, siti vioino ai gabinetti della scuola.
In detto ripostiglio si trovavano il thermos del caffe e i
generi di conforto spettanti ai personale in servizio di pat
tuglia, tra l'altro l'anioe di spettanza. Nell a semioscuritä
del locale il graduato inizio la distribuzione del caffö, com
mettendo al Piaser la distribuzione della spettanza del
l'anice. II Piaser rintracciõ una bottiglia che in precedenza aveva contenuto vino « Barbera » e per accertarsi clie fosse
quella dell'anice ne versõ una razione nel proprio gavettino e ne ingeri il contenuto. Purtroppo la bottiglia non conte
neva anice, ma acido muriatico prelevato dall'incaricato
per la pulizia dei gabinetti. Come segno di avvertimento era
stato disegnato a matita, sulla veccbia eticbetta, un teschio
e scritto veleno. La scritta e il disegno ben visibili con la
luce del giorno o con la luce elettrica non risaltavano nella
oscuritä, della stanza appena riscbiarata dalla fioca luce
di un mozzicone di candela. D'altra parte il Piaser non po teva lontanamente sospettare cbe dell'acido muriatico si
trovasse nella bottiglia e nel ripostiglio. Risultato dell'in
chiesta fu la punizione del militare responsabile di aver
lasciato la bottiglia con l'acido nel ripostiglio'e il riconosci
mento della buona fede del Piaser ».
Se i fatti si fossero svolti secondo una tale versione e
chiaro cbe nessuna colpa per l'accaduto potrebbe essere
addebitata al soldato Piaser, il quale per l'oscuramento, per la bottiglia in cui l'acido muriatico era contenuto e per il
luogo in cui era stata riposta sarebbe stato facilmente in
dotto nel deplorevole e fatale errore.
D'altra parte e giurisprudenza di 'questa Corte cbe, per escludere il diritto a trattamento privilegiato in casi d'in
fortunio in servizio, occorre che alia produzione dell'evento
dannoso abbia concorso colpa cosl grave da far perdere al militare la figura di vittima di un accidente di servizio
per fargli assumere quella di infortunato per fatto proprio (dec. 24 febbraio 1940, ric. Pierro, Foro it., Rep. 1940, voce
Pensione, n. 102). Se non che nella dichiarazione del 26 gennaio 1955 dallo
stesso maggiore Griangrandi si d:i, del fatto una versione abba stanza diversa. Si dice precisamente: «IIPiaser era accanto nato con altri elementi della 2a Compagnia in un locale adi
bito a scuola di maternity del Comune di Volvera. II sol dato incaricato del prelevamento dei viveri in Piossasco
prelevõ, passando per l'infermeria, l'acido per la disinfe zione dei gabinetti del locale dove era accantonata la truppa. Non essendovi altro recipiente, l'acido fu dato in una bot
tiglia che aveva contenuto vino «Barbera », al cui collo fu attaccato un biglietto ove era scritto «veleno ». Giunto al
l'accantonamento, il soldato depositõ i prelevamenti fatti in un angolo della camerata. Nella camerata si trovava di servizio il soldato Piaser che si pose a disposizione del ca
porale di giornata per aiutarlo nella distribuzione dei vi veri. II soldato che aveva effettuato il prelevamento, indi cando al Piaser la bottiglia da vino che conteneva l'acido, disse : « Se vuoi riscaldarti veramente, puoi bere di quel vino ». Si era nel mese di marzo, aveva nevicato e la tem
peratura era molto bassa. Mentre il caporale di giornata iniziava a mettere vicino ai singoli posti letto il pane, la frutta e le altre competenze, il Piaser, non avendo avver tito il tono scherzoso nell'invito e volendo veramente met tere nello stomaco qualcosa per riscaldarsi, prese la bottiglia e, convinto ceh si trattasse di cognac o anice, vi diede una
sorsata, senza curarsi di accertare quanto era scritto sul cartellino appeso al collo della bottiglia. L 'errore fu disa stroso per il soldato Piaser, perchfe l'acido gli provocõ l'ustione dell'esofago ».
Anche da questa versione risulta che il soldato Piaser si trovava in un servizio comandato '(aiutare il caporale di
giornata nella distribuzione dei generi di conforto alia
truppa), e che 1'accidente fu provocato per colpa grave del soldato che effettuõ il prelevamento"*dei viveri e che fu
quello che poi dovette essere punito. La diversity dei due rapporti avrebbe dovuto suggerire
alia Sezione di procedere, tramite il Procuratore generale di
questa Corte, a nuove indagini sulle circostanze del fatto,
ma la Sezione medesima dopo approfondito esame della
situazione di fatto non ha creduto ehe ciõ fosse necessario, sia perehe il notevole tempo trascorso non avrebbe potuto
garantire aecertamenti piu sicuri di quelli di eui era attual
mente in possesso, sia perehe anclie adottando questa ver
sione non sembra põssa negarsi ai Piaser il diritto a tratta
mento privilegiato di guerra. In questa seconda versione dei fatti entra in giuoco nella
determinazione dell'evento la colpa grave di nn terzo, mi
litare anch'esso, ai servizio del Governo italiano. Si tratta
quindi di infortunio provocato da persona appartenente alle
nostre forze armate e non dall'infortunato stesso, ai quale, tenendo anche conto del grado di istruzione e del mestiere
ehe esercitava, il fatto di non essersi reso conto ehe si trat
tava di un terribile scherzo non puõ far carico sino ai punto da spezzare il nesso di causalitä tra il servizio di guerra e
l'infortunio. Ed e chiaro ehe lo Stato debba rispondere di
rettamente dei danni ehe un militare põssa arrecare ad
altro militare, anche se ha diritto ad azione di rivalsa verso
il colpevole, ehe nella specie risulterebbe soltanto punito
disciplinarmente. Circa poi l'accidentalitä del fatto ehe a prima vista non
sembra põssa qualificarsi come fatto di guerra, questa Corte
ha giä avuto modo di affermare ehe anehe un fatto di natura
aecidentale viene ad acquistare i caratteri del fatto di
guerra, qualora nella sua genesi intervenga, sia pure indi
rettamente, una azione od omissione imputabile a persona ehe faccia parte delle forze armate (dec. 8 ottobre 1960, rie. Montanari, Foro it., 1961, III, 22).
Ma, anche se qualche dubbio dovesse permanere per riconoscere ai Piaser il diritto a pensione di guerra sotto
l'aspetto dell'insorgenza delPinfermitä, volendosi porre a
carico di costui una certa parte di colpa nella determinazione
dell'evento, non sembra ehe taie diritto gli si põssa negare sotto il profilo dell'aggravamento, sia perehe dalla dichiara
zione anamnestica resa dall'interessato all'atto del rico
vero nell'Ospedale militare di Padova in data 2 settembre
1941 risulterebbe ehe fu trasportato con ritardo all'ospe dale militare di Pinerolo essendo stato trattenuto sul posto dell'incidente sino alla sera seguente ; sia perchö fu trat
tenuto in servizio dal 12 aprile ai 25 luglio 1941, mentre
1'entitä del male avrebbe comportato 1'immediata riforma ; sia perehe non risulta ehe negli ospedali militari di Pinerolo
e di Treviso abbia rieevuto cure adeguate alla sua infermitä, essendo stato piu ohe altro, come risulta dalle cartelle cli
niche, trattenuto in osservazione.
Le eonsiderazioni su esposte inducono la Sezione a re
putare il rieorso fondato e meritevole di accoglimento. Per questi motivi, ecc.
CORTE DEI CONTI.
Sezione controllo ; determinazione 3 maggio 1962, n. 257 ; Pres. Carbonte P., Est. Grim aldi ; Ministero del te
soro (Consorzio di oredito per le opere pubbliclie).
Agricoltura — Costruzione «1 i ease per lavoratori ajjri coli — Deoreto ministeriale di approvazione di
eonvenzione — Kilievo d'ineostituzionalit a della
lejjfje — Poteri della Sezione eontrollo della Corte
dei eontl (Costituzione della Repubblica, art. 81 ;
legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1, norme sui giudizi di
legittimitä costituzionale e sulle garanzie d'indipen denza della Corte costituzionale, art. 1 ; legge 30 di
cembre 1960 n. 1676, norme per costruzione di abita
zioni per i lavoratori agricoli, art. 13).
Sebbene Vart. 13 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, limi
tandosi ad autorizzare Viscrizione nel bilancio del solo
anno finanziario in corso alia data di entrata in vigore della legge medesima, degli oneri delle rate di ammorta
mento dei mutui necessari per la costruzione di case per lavoratori agricoli, non sia conforme alVart. 81, 4° comma, della Costituzione, il quale per ogni legge ehe importi spese
fa obbligo di indicare i mezzi per farvi fronte, la Gorte
dei conti in sede di eontrollo non pud sollevare la que
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45 GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA 46
stione d'incostituzionalita, ma, oonstatato che gli stan ziamenti sono previsti nel bilancio approvato con legge, deve ammettere al visto e alia conseguente registrazione il decreto ministeriale di approvazione della convenzione, che sulla legge si fonda. (1)
La Corte, ecc. — Considerato che l'art. 13 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli, nel disporre che il servizio dei mutui, per la esecuzione dei programmi di costruzione contemplati nella legge stessa, sia assunto dal Ministero del tesoro, soggiunge clie «le rate di ammor tamento saranno iscritte negli atti di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a fa vore del Consorzio di credito per le opere pubbliche» ;
che, in attuazione di tale norma di rinvio alle leggi di bilancio, nello stato di previsione della spesa del Mini
stero del tesoro per 1'esercizio finanziario 1961/62, appro vato con la legge 27 giugno 1961 n. 543, sono stati intro dotti i capitoli n. 431 e n. 557 per la erogazione, rispettiva mente, della quota interessi e della quota capitale, comprese nella rata di ammortamento dei mutui contratti dallo
Stato, del Consorzio di credito per le opere pubbliche; che la eitata legge 30 dicembre 1960 n. 1676, pur
comportando un onere a carico del bilancio dello Stato per il servizio di ammortamento dei mutui, nonha provveduto alia indicazione dei mezzi eon eui far fronte a tale servizio, ma ha semplicemente autorizzato la iscrizione in bilancio
delle relative rate a decorrere dall'esercizio 1961/62; ehe tale comportamento del legislatore ordinario ri
flette un indirizzo largamente seguito, di provvedere alia
indicazione dei mezzi di copertura solamente per l'esercizio
in corso alia data di entrata in vigore di una legge, nel pre
supposto che «resterebbe escluso 1'obbligo dell'indicazione
della copertura finanziaria qualora lo stanziamento per far
fronte all'onere recato da un provvedimento põssa essere
incluso nello stato di previsione della spesa dell'esercizio
successivo a quello dell'entrata in vigore della legge» (Re lazione del Comitato di studio delle norme di applicazione del 4° comma dell'art. 81 della Costituzione, Tipografia del Senato, 1961, pag. 8);
che, per quanto concerne in particolare le leggi rela
tive al debito pubblico, come ha fatto osservare l'Ammini
strazione controllata, e sistema costante che le medesime
« non indicano i mezzi di copertura per far fronte agli oneri
conseguenti, ma rinviano, per gli occorrenti stanziamenti di
spesa, alia legge di bilancio » ; che una interpretazione siffatta della norma conte
nuta all'art. 81, 4° comma, della Costituzione, ad onta del
riferito accenno di detta Commissione, non appare conforme
all'orientamento nella stessa materia della Corte costi
tuzionale, la quale invece :
a) ha, tra l'altro, affermato come trovi piena applica zione il precetto costituzionale sulla indicazione dei mezzi
per farvi fronte, non soltanto nel easo di contrazione di mu
tui, ma anche nell'ipotesi di concessione di garanzia per il
rischio assunto (sent. n. 37 del 24 giugno 1961, Foro it.,
Rep. 1961, voce Sieilia, n. 92); b) ha ripetutamente ribadito che 1'obbligo del legisla
tore di indicare i mezzi di copertura di una nuova o maggiore
spesa « non puõ ritenersi assolto mediante l'autorizzazione
(1) La decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite, 1°
giugno 1957, eitata nel testo, non risulta pubblicata. Bcco i richiami relativi alle sentenze della Corte costitu
zionale, eitate nella riportata determinazione: sent. 31 marzo
1961, n. 16, Foro it., Rep. 1961, voce Sieilia, n. 50, e in Giur.
costit., 1961, 104, con nota di Rosini ; 9 giugno 1961, n. 31, Foro
it., 1961, I, 1058 ; 9 giugno 1961, n. 32, ibid., 1055 ; 24 giugno
1961, n. 36, id., Rep. 1961, voce cit., n. 125 e in Giur. costit.,
1961, 654, con nota di Btjscema ; 24 giugno 1961, n. 37, Foro
it., Rep. 1961, voce cit., n. 92 e in Giur. costit., 1961, 664, con
nota di Buscema. Sulla diversa ipotesi della incostituzionalitä, di legge, giä,
dichlarata dalla Corte costituzionale, v. Oorte conti, Sez. con
trollo Sieilia, 21 agosto 1961, Foro it., 1962, III, 158, con nota
di richiami. Cfr. pure sulla questione Guglielmi, Corte dei conti e que
st tone di legittimitä costituzionale, in Rass. Aw. Stato, 1962, 68.
a isarizioni aol bilancio, ehe 11011 producono, ne possono
produrre, alcun effetto di per se, ove non trovino corrispon denza nella legge sostanziale » (sent. n. 16 del 23 marzo
1961, Foro it., Rep. 1961, voce Sicilia, n. 50, e n. 32 del 9
giugno 1961, id., 1961, I, 1055) ;
c) ha chiarito, poi, ehe lo stanziamento di spesa ehe trovi la sua fonte immediata in una legge, la quale non
abbia provveduto alla eopertura, ne abbia fatto rinvio ad
altra legge sostanziale, non puõ « non incorrere nella cen
sura di violazione dell'art. 81, ultimo comma, dato ehe la
previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove
sia oontemplata da una legge meramente formale, com'e
quella del bilancio, non assolve di per se sola all'obbligo eostituzionale della indioazione della sua copertura » (sent, n. 36 del 24 giugno 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Sioilia, n. 125);
d) ha infine sancito che, «se in un bilancio sono
stati inclusi capitoli senza la dovuta osservanza del di
sposto deil'art. 81, non e necessario promuovere una
azione per impugnarli, ne emettere una dichiarazione di ille
gittimitä di essi, proprio perche quella iscrizione, di per se, non determina alcuna modificazione dell'ordinamento giu ridico » (sent. n. 31 del 9 giugno 1961, Foro it., 1961,1, 1058);
che anche la Corte dei conti a Sezioni riunite, nell'adu
nanza del 1° giugno 1957, riconobbe fra l'altro che «a
norma dell'art. 81 della Costituzione, la legge (sostanziale) che importi nuove o maggiori spese, anche se la erogazione debba essere iniziata a partire da un esercizio futuro, deve
sempre indicare i mezzi per fronteggiarle, senza di che esse
non possono essere comprese nel bilancio, che, essendo ap
provato con legge formale, puõ prevedere soltanto le spese
giä disposte e coperte da leggi sostanziali» ;
ehe, alla luce di tali considerazioni, appare manifesta
la illegittimita eostituzionale, per violazione dell'art. 81, 4° comma, della Costituzione, della norma racchiusa nel
1° comma dell'art. 13 della legge 30 dieembre 1960 n. 1676, in quanto la medesima non provvede alia copertura delle
rate di ammortamento, ma ne rinvia la iscrizione «negli stati di previsione del Ministero del tesoro » ;
che, peraltro, quale che sia la natura, se giurisdizionale o meno, cioe, della funzione di controllo, õ certo che essa
non si estrinseca in un « giudizio », nella comune accezione
processuale del termine, con che viene meno il presupposto richiesto dall'art. 1 della legge cost. 9 febbraio 1948 n. 1,
per poter in questa sede rilevare o elevare la questione di
illegittimita eostituzionale;
che, nel nostro ordinamento costituzionale-conta
bile, per la erogazione di qualsiasi spesa a carico del bilancio
statale occorre una legge sostanziale che si pone come fonte
giuridica della spesa, nonche un apposito stanziamento
in bilancio ehe si pone come strumento necessario per la
materiale esecuzione della legge sostanziale da cui discende
l'obbligo o la facolta, di effettuare la spesa stessa;
ehe, nell'ipotesi in cui la iscrizione in bilancio di un
dato stanziamento sia stata effettuata, come nel caso di
specie, in base ad una legge che abbia violato il precetto eostituzionale sulla copertura, non puõ, per quanto dianzi
eonsiderato, non darsi esecuzione agli ordini di spesa fino
a quando la Corte eostituzionale non abbia dichiarato la
illegittimita, eostituzionale della legge che costituisce la
causa giuridica della spesa stessa ; che la considerazione della Corte eostituzionale, se
condo cui, ove sia avvenuta la inclusione di «capitali senza la dovuta osservanza del disposto dell'art. 81, non e
necessario promuovere una azione per impugnarli, ne emet
tere una dichiarazione di illegittimita di essi», puõ trovare
applicazione solamente nell'ipotesi di iscrizione in bilancio
di stanziamenti non sorretti da alcuna legge sostanziale, mancando in tal caso la causa giuridica della spesa, ma
non quando, come nel caso in esame, vi sia una norma so
stanziale, la quale, pur essendo manifestamente incosti
tuzionale, costituisce valida causa giuridica per la con
creta erogazione della spesa ; ciõ, senza dire che, dalla appli cazione rigida di detta considerazione, deriverebbe una pa ralisi della vita dello Stato, in quanto oltre un terzo degli stanziamenti di bilancio sono in violazione diretta o indi
retta dell'art. 81 della Costituzione;
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PARTE TERZA
ehe, rilevata la necessity di una, revisione e sistema zione di tutte le norme che si trovano in contrasto col ci tato preoetto costituzionale, nonchõ degli strumenti giuri diei per denunciarne alla Corte costituzionale le violazioni, non puõ nel caso ehe ne oceupa non concludersi come il decreto ministeriale, concernente 1'approvazione della con venzione 30 gennaio 1962, trova la sua causa giuridica nella
legge 30 dicembre 1960 n. 1676, la quale õ e rimane ese cutoria fino a quando non interveuga una dichiarazione,
che, si õ yisto, non puõ essere in questa sede promossa, di
illegittimitä costituzionale, da parte della Corte costi
tuzionale, mentre a legittimare l'utilizzazione dei capitoli 431 e 557 basta la legge di approvazione del bilancio in cui essi figurano stanziati;
che, pertanto, nel caso in esame concorrono entrambi i requisiti necessari per la erogazione della spesa a carico del bilancio statale, e, cioh, legge sostanziale e stanziamento in bilancio ;
che, alio stato della legislazione, 1'esaminato decreto non puõ quindi non essere ammesso al visto.
Per questi motivi, ecc.
Rivista di Giurisprudenza Amministrativa
Giustizia simministrativa — llicorso al Consij/lio di
Stato —- IVotificazionc nulla — Irriccvibilitä —
Fattispeeie (Cod. proo. civ., art. 139 ; r. d. 17 agosto 1907 n. 642, regolamento di procedura a vanti il Con
siglio di Stato, art. 9).
E irrioevibile il ricorso al Consiglio di Stato, nel noti
ficare il quale il messo comunale non ha osservato le dispo sizioni del regolamento di procedura avanti il Consiglio di
Stato ne le norme del codice di procedura civile (nella
specie, la persona, qualificata dal messo zia dell'intimato.
uon era legata con questo da alcun vincolo di parentela e di affinitä., e non aveva apposto la propria firma in calce
alia relata di notificazione; inoltre, la copia non era stata
neppur consegnata nella casa d'abitazione dell'intimato). (1)
Consiglio di Stato ; Sezione V; decisione 27 ottobre
1962, n. 791 ; Pres. Polistina P., Est. Lugo ; Rocco (Aw.
Barbiretti) c. Carlone, Comune di Magliano Vetere, D'Avenia
(Aw. Tesauro).
(1) Nel senso ehe e affetta da insanabile nullita la notifi cazione del ricorso giurisdizionale al resistente irreperibile, se non siano state osservate le formality pre viste dall'art. 140 cod.
proc. civ. e dall'art. 9 r. decreto 17 agosto 1907 n. 642, ed in
particolare se non sia stata eseguita l'affissione alia porta del destinatario dell'avviso di deposito della copia del ricorso nella casa comunale : Cons, giust. amm. sic. 23 maggio 1953, n. 124, Foro it., Hep. 1954, voce Giustizia amministrativa, n. 356.
In relazione specifica all'art. 139 cod. proc. civ., v. Cons.
Stato, Sez. VI, 31 ottobre 1961, n. 820, id., Hep. 1961, voce cit., n. 264 (rlchiamata dalla presente).
* * *
La Sezione ha cosi motivato: «Dev'essere esaminata in
primo luogo l'eccezione pregiudiziale di irricevibilitii del ricorso, sollevata daH'interveniente Carlone Umberto. Si deduce la
nullitä assoluta della notificazione del ricorso per inosservanza delle norme foDdamentali che regolano le notificazioni.
« La notificazione del ricorso al Consiglio di Stato dev'essere
compiuta a norma degli art. 3 e segg. del regolamento approvato con r. decreto 17 agosto 1907 n. 642. Nella specie e avvenuto che il messo incaricato della notificazione ha trovato la casa di
abitazione del destinatario chiusa, come risulta non dalla relata su questo punto lacunosa, bensi dalla lettera raccomandata
spedita dal notificante al destinatario. In questa situazione la
notificazione avrebbe dovuto essere eseguita nelle forme sta
bilite dall'art. 9 del regolamento. «Tuttavia anche la notificazione eseguita nelle diverse
forme stabilite dal codice di procedura civile anziche secondo
il sistema particolare del regolamento per i ricorsi dinanzi al
Consiglio di Stato, potrebbe considerarsi non del tutto priva di effetti, ma semplicemente irregolare e quindi suscettibile di sa natoria con effetto ex tunc, in seguito alia rinnovazione, che la Sezione avrebbe potuto ordinare a norma dell'art. 17, 2° comma, del regolamento. Senonchd nella specie il notificante 6 incorso anche nella inosservanza delle regole stabilite dall'art. 139 cod. proc. civ. e in modo cosl grave da rendere la notificazione asso lutamente nulla. Si legge nella relata che il ricorso & stato con segnato a Matonte Giovannina zia del Carlone Raffaele, stante la precaria assenza di costui. Risulta invece dai certificati esi biti che la Matonte non it zia, ne parente del Raffaele Carlone. Inoltre (ed c questa la circostanza veramente decisiva per negare la validity della notificazione) non risulta neppure che la con
segna sia avvenuta nella casa di abitazione del destinatario o in lino degli altri luoghi indicati nel 1" comma dell'art. 139 cod.
proc. civ., anzi si deve escludere che la consegna sia avvenuta nella casa di abitazione, perche, nel dare avviso dell'eseguita notifica, il messo afferma di aver consegnato il ricorso alia Ma tonte, avendo trovato chiuso il domicilio del Carlone. In questa ipotesi peraltro, la notifica deve avvenire nelle forme specificate nei 3° e 4° comma dell'art. 139, mediante consegna al portiere o al vicino, che debbono sottoscrivere l'originale. C1Õ non 6 av venuto nella specie, perchž non risulta che la Matonte avesse titolo per ricevere la consegna a norma del 3° comma e comunque essa non ha apposto la sottoscrizione in calce alia relata. Ora la sottoscrizione del consegnatario costituisce in questo caso una garanzia essenziale, la cui mancanza importa nullita della
notificazione, come 1: stato affermato in altra occasione (Sez. VI 31 ottobre 1961, n. 820, Foro it., Rep. 1961, voce Giustizia amministrativa, n. 264). Pertanto il ricorso deve essere dichia rato irricevibile ».
Impic(|ato dello Stato e pubblico — Tratlamenti di
attivilä e «li quieseenza — Divicto di cumulo
Incostituzionalitä della normativa — Questione non
manifestamente inlondata (Costituzione della Repub blica, art. 35, 36 ; legge 12 aprile 1949 n. 149, revisione del trattamento economico dei dipendenti statali, art. 14 ; legge 8 aprile 1952 n. 212, revisione del trattamento
economico dei dipendenti statali, art. 14).
Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione di costitu
zionalita dell'art. 14 della legge 12 aprile 1949 n. 149, clie vieta il cumulo di un trattamento di attivita con u«
trattamento, nou privilegiato, di quieseenza, e dell'art. 14
della legge 8 aprile 1952 n. 712, che limita il divieto alia
quota di pensione eccedente le 60 mila lire mensili, in rife
rimento agli art. 35 e 36 della Costituzione. (1)
Consiglio di Stato ; Sezione IV; ordinanza 3 aprile 1962 ; Pres. C. Bozzi P., Est. Cuccia ; Arcamone c. Min. tesoro.
(1) II testo dell'ordinanza 6 riprodotto su Le Leggi, 1962, 1713.
Tasse e imposte in jjenere — Iserizione provvisoria sino alia mcta d<-ll'imponil>ile accertato dall'uf
iicio — Ineostituzioiialitä della normativa — Que stione non manifestamente inlondata (D. pres. 29
gennaio 1958 n. 645, t. u. sulle imposte dirette, art. 175).
Non e manifestamente infondata (e se ne rimette quindi l'esame alia Corte costituzionale) la questione di costitu
zionalitä dell'art. 175 t. u. delle leggi sulle imposte dirette, che prevede l'iserizione provvisoria, dopo sessanta giorni dalla trasmissione del ricorso del contribuente alia commis
sione tributaria di primo grado, per la metžt dell'imposta
corrispondente alPimponibile accertato dall'ufficio, per as
serito eccesso dai limiti della delega concessa con l'art. 63
della legge 5 gennaio 1956 n. 1, e con l'art. 1 della legge 30
luglio 1957 n. 654. (1)
Commissione provinciate delle imposte dirette di Latina; ordinanza 28 novembre 1961 ; Pres. Addessi; Lollobrigida.
(1) II testo dell'ordinanza b riprodotto su Le Leggi, 1962, 1718.
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