sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone,Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per la lorocomposizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 289/290-295/296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191006 .
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
da salva la potestà del consiglio di procedere a trasferimenti d'ufficio in casi eccezionali e previo assenso dell'interessato».
Si noti che, in questo modo, il consiglio di presidenza finisce col
configurare l'assegnazione delle funzioni di presidente di sezione come il risultato di un'operazione concorsuale, cui partecipano tutti i consi
glieri di Tar, purché vi abbiano prestato il consenso. Il conferimento delle funzioni finisce così con l'essere pressoché assimilato al concorso
per l'assegnazione di un posto vacante di una qualifica superiore, e non appare più una vicenda fisiologica nell'attività dei magistrati (con
qualifica di consiglieri) addetti a quella sezione. Ne è prova il fatto
che, come emerge anche dal testo della decisione del Consiglio di Stato, il conferimento di incarico di presidente di sezione di Tar si accompa
gna frequentemente a provvedimenti di trasferimento.
2. - L'elemento più singolare, in questa vicenda, è però rappresentato dalla questione della rilevanza del 'consenso' dell'interessato. È fuori
discussione che, in base al testo stesso della disposizione legislativa, il conferimento delle funzioni di presidente di sezione può riguardare solo consiglieri di Tar che abbiano prestato il loro «consenso». Ma
la prassi interpretativa del consiglio di presidenza non ha identificato
tale «consenso» con la necessità di una domanda del consigliere di Tar che risulti interessato, e ha ammesso una figura peculiare, rappresenta ta dal conferimento d'ufficio delle funzioni di presidente di sezione, col 'consenso' però dell'interessato. Questa prassi viene ritenuta corret
ta nella decisione del Consiglio di Stato in rassegna. Come emerge anche dal testo della decisione, in astratto sembrerebbe
possibile anche una diversa soluzione. Conferimento delle funzioni su
'domanda' e conferimento delle funzioni su 'consenso' paiono istituti difficilmente compatibili: il primo si inquadra bene anche in una proce dura concorsuale, mentre il secondo non pare altrettanto fungibile. È
singolare una procedura concorsuale che riguardi potenzialmente tutti, ma sia riservata solo a quanti prestino il loro 'consenso': o tale consen
so vale come 'domanda' (e allora deve essere espresso come tale, ma
così viene meno l'autonomia della figura, e l'unica ipotesi da ammette
re è quella del conferimento delle funzioni su 'domanda'), o tale con senso vale come mera dichiarazione di disponibilità ad accettare il con
ferimento delle funzioni, e allora può sembrare fuori luogo una selezio
ne di tipo concorsuale. In realtà, la procedura delineata dal consiglio di presidenza, è modellata su quella concorsuale: quando si deve proce dere al conferimento delle funzioni di presidente di sezione viene effet
tuata, a cura dell'organo di autogoverno, una consultazione fra i consi
glieri di Tar per conoscere la disponibilità a ricoprire tali funzioni, e la selezione si svolge solo fra quanti abbiano prestato il loro assenso.
L'assegnazione, poi, però, avviene 'd'ufficio' e quando riguarda (come
spesso accade) un consigliere addetto ad altra sede viene disposto un
trasferimento 'd'ufficio', con la conseguenza che, fra l'altro, al magi strato così trasferito veniva prestato fino a poco tempo orsono il tratta
mento economico di missione. E così il quadro si chiudeva, perché al
conferimento di funzioni interne alla qualifica si associava anche la pos sibilità di un trattamento economico superiore.
La tesi respinta dal Consiglio di Stato proponeva una diversa rico
struzione del fenomeno. Viene da chiedersi, cioè, se conferimento delle
funzioni su 'domanda' e conferimento su 'consenso' non siano così
concettualmente distinti da comportare l'applicazione di istituti diversi.
In particolare, possono venire in considerazione le diverse tipologie di
trasferimento ex art. 32 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3: in questo caso la 'domanda' riceve una specifica considerazione e ogni altra modalità
di assegnazione può essere esperita solo ove sia mancata una domanda.
Anche da altre previsioni normative, sarebbe possibile ricavare ulte
riori elementi a sostegno della tesi confutata dalla decisione de qua.
Così, nella 1. 11 marzo 1988 n. 67 e nel relativo d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, il procedimento di mobilità nel pubblico impiego si artico
la in volontario e d'ufficio: il primo presuppone una domanda dell'in
teressato, il secondo invece, viene instaurato, unicamente dopo l'esple tamento delle operazioni di mobilità su domanda, con riguardo alle
vacanze in organico non coperte da personale in esubero. E ancora, con riguardo a posti di magistrato ordinario vacanti negli uffici giudi ziari per i quali si renda necessario il trasferimento, l'art. 192 della
legge sull'ordinamento giudiziario prevede che solo nel caso di posti rimasti vacanti per difetto di domande il Csm provveda conferendo le funzioni anche attraverso trasferimenti d'ufficio (cfr. anche 1. 19 feb
braio 1981 n. 27). Alla luce di tale disciplina, potrebbe ricavarsi come
principio del nostro ordinamento che la procedura su domanda ha sem
pre prevalenza su quella d'ufficio.
Il Consiglio di Stato respinge, però, tale lettura, in particolare rite
nendo non pertinente il richiamo ai principi in tema di trasferimento.
Secondo il Consiglio di Stato tali principi presuppongono che per l'am ministrazione sia indifferente trasferire questo o quell'impiegato, men
tre nel caso di conferimento di funzioni di presidente di sezione «la
scelta del magistrato cui conferire l'incarico in parola risponde al pre valente interesse dell'amministrazione. Interesse che non può essere in
teramente subordinato a quello di chi ha manifestato un suo desiderio
soggettivo». Rimane comunque un'incongruenza rispetto a un altro or
dinamento, quello dei giudici ordinari, per i quali dovrebbero valere le stesse esigenze di selezione secondo criteri strettamente oggettivi.
Il Foro Italiano — 1996 — Parte III-9.
3. - È opportuno, a questo punto, un breve cenno a una questione che in pratica appare spesso connessa a quella del conferimento delle funzioni in esame, e cioè quella del trattamento di missione assegnato ai presidenti di sezione provenienti da altre sedi e assegnati su 'consen so'. L'art. 6 1. 19 febbraio 1981 n. 27 prevede la corresponsione di una indennità c.d. di missione continuativa in favore del magistrato trasferito d'ufficio. Secondo la magistratura amministrativa e quella con tabile, il diritto all'indennità è riconosciuto ogni volta che il trasferi mento non sia preceduto da una espressa domanda dell'interessato; a tal fine si ritiene invece irrilevante l'assenso del magistrato (cfr. Cons.
Stato, sez. IV, 3 novembre 1981, n. 854, Foro it., Rep. 1982, voce Ordinamento giudiziario, n. 97; Tar Valle d'Aosta 16 aprile 1983, n.
34, id., Rep. 1983, voce cit., n. 96; Corte corti, sez. contr., 31 luglio 1992, n. 48, id., Rep. 1993, voce Corte dei conti, n. 40; 4 giugno 1993, n. 90, id., Rep. 1994, voce Ordinamento giudiziario, nn. 65, 67; in tal senso si veda anche la deliberazione 30 giugno 1983 del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa). Si noti che, in questa logi ca, si finisce con configurare un trasferimento d'ufficio, ma col consen so dell'interessato, come titolo idoneo per un trattamento economico
che dovrebbe compensare invece il disagio per un trasferimento non desiderato. In questo modo, fra l'altro, si rischia di incentivare una
prassi scorretta, perché evidentemente il magistrato amministrativo fini rebbe con l'avere interesse a non presentare domanda e a subire trasfe rimenti d'ufficio, il cui carattere 'autoritativo' finirebbe però con l'es sere praticamente nullo (perché vi è il consenso dell'interessato).
Peraltro, è da rilevare un diverso orientamento giurisprudenziale, re
strittivo, che sembra prevalente nella giurisprudenza più recente, secon do cui il diritto all'indennità di missione continuativa ex art. 6 1. 19 febbraio 1981 n. 27, non spetta al magistrato che sia stato trasferito
dopo aver prestato gradimento per la sede. In altri termini, non sembra
consentito introdurre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di missione, fra l'istituto del trasferimento d'ufficio e l'istituto del trasferimento a
domanda, un tertium genus: quello in cui il magistrato risulta non alie
no dal trasferimento disposto autoritativamente e manifesta il suo gra dimento attraverso una dichiarazione esplicita che costituisce il presup posto prioritario per la scelta del soggetto da assegnare ad una determi
nata sede (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 13 maggio 1994, n. 5, id., 1994,
III, 420, con nota di richiami; sez. IV 24 ottobre 1994, n. 821, id.,
Rep. 1994, voce cit., n. 87; 15 luglio 1992, n. 686, id., Rep. 1992, voce cit., n. 106).
Ovviamente, diversa è l'ipotesi di conferimento per la prima volta, ad un magistrato, di funzioni superiori con contestuale assegnazione ad altra sede. In questo caso, infatti, secondo la giurisprudenza si è
in presenza di un trasferimento d'ufficio, con la conseguenza che spetta all'interessato il diritto all'indennità di missione anche qualora vi sia
stata una specifica domanda del magistrato (cfr. Tar Abruzzo 18 otto
bre 1990, n. 522, id., Rep. 1991, voce cit., n. 84; 16 novembre 1985, n. 483, id., Rep. 1986, voce cit., n. 102).
Rossella Ferrazzi Rossella Ferrazzi
I
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; adunanza gene
rale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est.
Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per la loro composizione.
CORTE DEI CONTI;
Corte dei conti — Competenze dei collegi e criteri di composi zione (Cost., art. 100; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, raziona
lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, 20, 65;
1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdi zione e controllo della Corte dei conti, art. 3).
La Corte dei conti, sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato, ha deliberato in ordine alle competenze dei colle
gi nei quali essa si articola, nonché sui criteri per la loro com
posizione. (1)
(1-2) I. - Con la pronuncia 48/96 in epigrafe, la sezione controllo
Stato della Corte dei conti adempie, per la seconda volta, alla prescri zione dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, la quale, nel riformare i controlli
della Corte dei conti, ha previsto che, per l'esercizio dei controlli suc
cessivi sulla gestione, la corte definisca annualmente i relativi program
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PARTE TERZA
II
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; adunanza gene rale; deliberazione 2 marzo 1996, n. 48; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; programma del controllo suc cessivo.
Corte dei conti — Controllo successivo sulla gestione del bilan cio e del patrimonio dello Stato —
Programmi e criteri di
riferimento (Cost., art. 100; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art.
4, 20, 65; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).
La Corte dei conti, sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato, ha deliberato i programmi e i criteri di riferimen to del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio dello Stato, da valere per l'anno 1996. (2)
I
1. - Le competenze dei collegi della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 3, 10° comma, 1. 14
gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 5 d.l. 26 feb braio 1996 n. 79, sono stabilite come segue:
Primo collegio: — controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni dello
Stato (art. 3, 1° comma, 1. 20/94); — controllo successivo sugli atti relativi al trattamento di quie
scenza del personale delle amministrazioni dello Stato (art. 166 1. 11 luglio 1980 n. 312 e art. 3, 8° comma, 1. 20/94);
— controllo successivo sui contratti e sui relativi atti di ese cuzione in materia di sistemi informativi automatizzati (art. 14
d.leg. 12 febbraio 1993 n. 39 e art. 3, 8° comma, 1. 20/94); — controllo successivo sugli atti previsti dall'art. 3, 3° com
ma, 1. 20/94; — controllo successivo su atti previsto, in via autonoma, da
altre disposizioni di legge. Secondo collegio: — controllo successivo sulla gestione, comprese le pronunce
di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma 1. 20/94, per le seguenti materie:
a) profili dell'attività istituzionale ed assetti organizzativi delle
mi e criteri di riferimento. Il programma e i criteri di cui alla pronuncia in epigrafe si riferiscono all'esercizio 1996.
Il primo programma di controllo, relativo all'attività da svolgersi nel secondo semestre del 1994 e nel 1995, era stato approvato con delibera zione 4 novembre 1994, n. 122, Foro it., 1995, III, 14, con nota di richiami.
Quanto ai contenuti della deliberazione qui riportata, è utile osserva re che essa sostanzialmente conferma, in ragione dei risultati nel com plesso positivi ottenuti nell'anno precedente, le indicazioni metodologi che generali già adottate dalla citata pronuncia 122/94. In particolare, viene ribadita la validità dello strumento delle indagini «intersettoriali» e «speciali», che, per la loro caratteristica di coinvolgere più uffici di controllo e, quindi, di favorire valutazioni comparative fra amministra zioni diverse, consentono una conoscenza più estesa e approfondita dei fenomeni gestionali.
La pronuncia in epigrafe contiene, inoltre, alcune interessanti inno vazioni procedurali, tra le quali è importante quella che riguarda l'or gano deputato a riferire al parlamento circa l'esito dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, eseguiti dalla stessa sezione controllo Stato. Secondo una precedente pronuncia della sezione (deli berazione 20 aprile 1994, n. 29, id., Rep. 1994, voce Corte dei conti, n. 88) il compito di riferire alle camere era demandato alle sezioni riu nite della corte, considerate come esclusive intestatarie di ogni attribu zione in tema di rapporti con il parlamento. Con la pronuncia in epi grafe, tale compito viene conferito direttamente ai singoli collegi di cui si compone la sezione di controllo Stato.
È utile ricordare che la Corte costituzionale ha respinto tutte le ecce zioni di incostituzionalità sollevate da alcune regioni (a statuto speciale e a statuto ordinario) con riguardo a disposizioni della 1. 20/94 assunte come lesive delle prerogative di autonomia ad esse attribuite: Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, id., 1996, I, 1157, con nota di D'Auria, / nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale.
Ai maggiori fra i problemi di natura organizzativa emersi nella prima attuazione della 1. 20/94 si è cercato di rispondere con un decreto legge più volte reiterato (da ultimo, con il d.l. 26 aprile 1996 n. 215, Le leggi, 1996, I, 1478) e tuttora non convertito.
II. - Da segnalare, infine, che, con deliberazione 61/96, in epigrafe, la sezione controllo Stato, nel pronunciarsi in ordine alle competenze ed ai criteri di composizione dei collegi, ha anche ritenuto di apportare alcune integrazioni e correzioni alla deliberazione in epigrafe.
Il Foro Italiano — 1996.
amministrazioni dello Stato. Verifiche sul funzionamento dei controlli interni;
b) spese finali, rappresentate nel conto del bilancio, effettua te dalle amministrazioni centrali dello Stato per le attività istitu
zionali, compresi i trasferimenti;
c) gestione delle risorse umane (costo del personale; dotazio ni organiche e carichi di lavoro; trattamenti economici e stato
giuridico; contrattazione collettiva e decentrata; comitati e com
missioni; formazione; incentivazione; sicurezza del lavoro, ecc.); d) fondi, contabilità speciali, conti amministrativi, bilanci e
conti consuntivi, rendiconti di gestione di organi speciali delle amministrazioni dello Stato ovvero di organismi dotati di auto nomia contabile e/o di autorità ed amministrazioni indipenden ti, ivi compresa la verifica dell'eventuale attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni statali competenti;
e) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza del collegio, svolte congiuntamente dagli uffici centrali di con trollo e dalle delegazioni regionali.
Terzo collegio: — controllo successivo alla gestione, comprese le pronunce
di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, per le seguenti materie:
a) acquisizione e gestione delle risorse strumentali, compresi i sistemi informatici, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. Contratti di lavori, forniture e servizi. Contratti e accor di di programma e simili. Concessioni. Lavori, provviste e ser vizi in economia. Consulenze;
b) gestioni fuori bilancio, compreso il controllo preventivo sugli atti di cui all'art. 24, 2° comma, 1. 23 dicembre 1993 n. 559;
c) gestione del patrimonio delle amministrazioni dello Stato, rappresentato nel conto del patrimonio del rendiconto generale dello Stato;
d) gestione dei magazzini e depositi di merci di proprietà del lo Stato;
e) gestioni del contabile del portafoglio e del debito pubblico; f) fondi di provenienza comunitaria. Entrate comunitarie; g) gestione dell'entrata;
h) gestione delle spese fisse e del debito vitalizio; riscontro e parifica delle contabilità di tesoreria e delle altre contabilità assimilate;
i) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza del collegio, affidate congiuntamente agli uffici centrali di con trollo ed alle delegazioni regionali.
Quarto collegio: — controllo successivo alla gestione, compreso il controllo
incidentale di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, per le seguenti materie:
a) gestione di competenza degli uffici decentrati delle ammi nistrazioni dello Stato;
b) gestioni delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle am ministrazioni dello Stato, per le quali non sia stabilita una com
petenza di altra sezione della corte; c) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza
del collegio; svolte in via esclusiva dalle delegazioni regionali; d) indagini intersettoriali riguardanti congiuntamente parti
colari profili dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui alla lett. b) e di amministrazioni dello Stato;
e) altre tipologie di controllo attribuite alla cognizione della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato dalle vi
genti disposizioni legislative, non comprese nella competenza dei precedenti collegi.
2. - Ai fini della composizione dei quattro collegi della sezio ne per l'anno 1996 sono confermati i criteri stabiliti con la pre cedente deliberazione n. 4/95 del 16 gennaio 1995, con le inte
grazioni di cui alla deliberazione 48/96 (Foro it., 1996, III, 291). In particolare, il magistrato titolare dell'istruttoria ha la facoltà di chiedere il deferimento alla sezione del controllo della rela zione conclusiva dell'indagine da lui diretta, con il diritto di partecipare come relatore alla relativa adunanza; in tal caso il
consigliere delegato, ove non faccia parte del collegio, è legitti mato a partecipare all'adunanza senza diritto di voto, nella sua veste di coordinatore dell'attività istruttoria dell'ufficio.
3. - Il programma dell'ufficio di controllo sulle amministra zioni dello Stato aventi sede nella regione Sicilia per il 1996 è stabilito come segue:
1) Provveditorato regionale delle opere pubbliche. —
Completamento del precedente programma relativo alla verifica dell'attuale stato di esecuzione degli appalti approvati nel triennio 1992-94, con particolare riferimento ai contratti che
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
abbiano eventualmente superato la naturale scadenza contrat
tuale e a quelli conclusi attraverso la procedura della trattativa
privata per motivi di urgenza; — indagini sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie ef
fettuate nel triennio 1993-95 sugli edifici demaniali, con parti colare riferimento ai lavori realizzati in economia;
— indagini sui criteri di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza di cui ai decreti n.
6176-6204 del 29 settembre 1988 e n. 9653 del 7 dicembre 1988, che a suo tempo formarono oggetto dei rilievi n. 1 del 15 aprile 1993 e n. 7 del 21 dicembre 1994 e relativamente ai quali la
sezione di controllo per la regione siciliana si è pronunciata nel
senso di non luogo a deliberare (deliberazione 20/95). 2) Provveditorati agli studi di Palermo, Catania e Messina — indagine, relativa all'anno 1995, sulla utilizzazione del «fon
do per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servi
zi» di cui all'art. 36 ccnl del comparto del personale dipendente dai ministeri (pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995).
3) Direzione regionale delle entrate — indagine sui tempi di liquidazione e di riscossione da par
te degli uffici del registro dei tributi dovuti in applicazione del l'art. 53 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie).
4. - Nelle ipotesi in cui i programmi di attività degli uffici centrali di controllo prevedano, in attuazione della deliberazio
ne 48/96, punti programmatici che comportino, nell'ambito di
più ampie indagini relative alle materie e ai settori oggetto delle
verifiche, controlli sulla gestione degli uffici decentrati delle am
ministrazioni dello Stato, attribuiti in linea generale alla compe tenza delle delegazioni regionali della Corte dei conti, l'indica
zione dei punti di programma anzidetti va intesa come affida
mento della responsabilità complessiva dell'indagine all'ufficio
centrale intestatario del programma stesso. In tal senso l'indagi ne si qualifica come «indagine speciale a carattere intersettoria
le» e comporta la collaborazione fra gli uffici e le delegazioni interessate, anche in sede di formulazione del programma, non
ché il coordinamento delle relative verifiche. A ciò si provvede d'intesa ed a cura del competente presidente di sezione preposto al coordinamento.
5. - Il programma dell'ufficio di controllo sull'entrata di cui
alla deliberazione 48/96, punto 3, è riformulato come segue: «Indagine sul recupero dei crediti derivanti da sentenze di con
danna della Corte dei conti, di competenza dell'amministrazio
ne finanziaria e dell'Ente ferrovie nonché dei crediti iscritti a
campione demaniale».
II
Premesso che sulla base dell'orientamento interpretativo adot
tato a riguardo nelle deliberazioni 29/94 e 122/94 (Foro it.,
1995, III, 14), la definizione dei programmi e dei criteri di rife rimento del controllo ha luogo attraverso motivate proposte che
gli uffici di controllo e le delegazioni regionali della Corte dei conti devono far pervenire al presidente di sezione preposto al
coordinamento del controllo successivo sulla gestione; — che in attuazione dell'orientamento predetto il presidente
di sezione preposto al coordinamento del controllo successivo,
con nota n. 1772 del 19 luglio 1995, ha invitato i consiglieri
delegati al controllo e quelli preposti alle delegazioni regionali ad avanzare le proposte di programmi per il 1996, da definire
con i magistrati dei rispettivi uffici, e a formulare le indicazioni
relative ad eventuali indagini intersettoriali, segnalando la ne
cessità di garantire la continuità dei programmi in atto e di te
ner conto della concreta fattibilità delle proposte in relazione
alle risorse disponibili; — che gli uffici e le delegazioni hanno provveduto ad inviare
le loro proposte, sottoposte, anche a seguito di rapporti inter
corsi con il coordinamento, ad alcune modifiche, riduzioni o
integrazioni, che si sono tradotte in un testo programmatico
definitivo; — che con propria relazione in data 12 gennàio 1996, n. 18209,
diretta al presidente della Corte dei conti, il presidente di sezio ne preposto al coordinamento del controllo successivo ha chie
sto la convocazione dell'adunanza generale della sezione del con
trollo per gli adempimenti annuali previsti dalla 1. n. 20 del
1994 e dal d.l. n. 541 del 1995; — che alla predetta relazione sono stati allegati il testo dei
Il Foro Italiano — 1996.
programmi proposti dagli uffici e dalle delegazioni, una versio
ne dello stesso testo più ridotta predisposta dal coordinamento, le proposte di indagini intersettoriali, con relative indicazioni
metodologiche, e un appunto concernente la proposta relativa
alla ripartizione di competenze tra i vari collegi della sezione
e quella relativa ai criteri per la composizione dei collegi stessi da parte del presidente della Corte dei conti;
— che con ordinanza del 17 gennaio 1996 il presidente della
corte ha fissato per i giorni 7 e 8 febbraio 1996 l'adunanza
generale della sezione del controllo per gli adempimenti di cui
sopra. Determina. 1. - Considerazioni generali. Il fondamentale adempimento
annuale della sezione del controllo, relativo alla definizione dei
programmi previsti dall'art. 3, 4° comma, 1. 14 gennaio 1994
n. 20, va fatto precedere da alcune considerazioni generali e
di massima, secondo lo schema già adottato nella deliberazione
122/94. Di tale deliberazione, relativa al primo programma di con
trollo successivo alla riforma introdotta con la 1. n. 20 del 1994, vanno confermate, per la loro persistente validità e attualità, le indicazioni metodologiche generali contenute nel par. 1 della
stessa e nei successivi sottoparagrafi 1.1, 1.2, 1.3, che qui si
intendono integralmente richiamati. Altri profili da considerare sono quelli che attengono ai ca
ratteri generali del programma. L'esperienza della programma zione precedente consente di confermare il criterio, già seguito, che i programmi vengano deliberati con riferimento ai ministe
ri, ai settori di amministrazione e alle materie che costituiscono
la competenza degli uffici centrali di controllo e delle delegazio ni regionali della corte. La positività dei risultati conseguiti sul
la base dei programmi 1994-95 induce, poi, a confermare la
validità dello strumento delle indagini intersettoriali e speciali, che si avvalgono dell'attività convergente di più uffici o delega
zioni, fornendo, non soltanto un quadro più completo ed effi
cace dei fenomeni, ma anche la possibilità di accertamenti com
parativi sullo svolgimento dell'azione amministrativa, secondo
uno schema che la 1. 20/94 espressamente prevede. In tema di modalità di formazione dei programmi, indispen
sabile regola è l'acquisizione preliminare di una conoscenza quan to più accurata possibile della gestione da sottoporre al control
lo, non soltanto per gli aspetti regolativi generali (norme e fun
zioni), ma anche per quelli strutturali e di procedimento. Sulla
base di tali elementi, nonché dell'esperienza acquisita e dei ri
sultati del controllo svolto in precedenza, si procederà poi al
l'individuazione dei momenti significativi della gestione, orien tando verso di questi la più puntuale attenzione ai fini della
formulazione del programma. Le proposte programmatiche, nel testo approvato dalla sezio
ne, riflettono una attenta considerazione della limitatezza delle
risorse disponibili. Da ciò è derivata una, sia pur lieve, contra
zione nel numero delle proposte, senza alcuna incidenza, però, sulla validità e qualità del complessivo programma di ciascun
ufficio. 2. - Procedimento del controllo. Altri aspetti di carattere ge
nerale, precipuamente attinenti al procedimento del controllo, sono stati portati all'esame della sezione.
2.1. Il primo aspetto riguarda la possibilità di applicare le mo
dalità di definizione del procedimento di controllo preventivo o
successivo su atti singoli alla diversa tipologia del controllo suc
cessivo sulla gestione prevista dall'art. 3, 4° comma, 1. 20/94.
Si è trattato di stabilire se potesse essere confermata la deli
berazione 29/94, secondo la quale il procedimento di controllo
sulla legittimità degli atti, già previsto dal t.u. 12 luglio 1934
n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni, e caratterizza
to dalla distinzione tra attività istruttoria, di competenza degli uffici di controllo, attività decisoria a contenuto positivo, di competenza dei consiglieri delegati e attività decisoria a conte
nuto negativo, affidata alla sezione, dovesse applicarsi anche
il procedimento di controllo sulle gestioni. Il collegio ha confermato al riguardo l'indirizzo precedente.
Resta pertanto affidato agli uffici di controllo e ai consiglieri
delegati il compito di svolgere, in piena autonomia, ogni attivi tà istruttoria rientrante nei programmi previsti dall'art. 3, 4°
comma, 1. 20/94 di «definire positivamente» con «provvedimento formale adeguatamente motivato» il procedimento di controllo.
Restano ovviamente ferme, come stabilisce l'art. 3, 11° comma,
1. 20/94, le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 t.u.
1214/34, come sostituito dall'art. 1 1. 161/53. Rientra invece
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PARTE TERZA
nelle attribuzioni dei singoli collegi competenti per il controllo
sulla gestione il compito di adottare in ordine alle patologie
segnalate dagli uffici di controllo, puntuali pronunce circa la
legittimità e regolarità delle gestioni e, in via incidentale rispet to all'esame complessivo della gestione, circa la legittimità di
singoli atti delle amministrazioni dello Stato. 2.2. Altro aspetto sottoposto all'esame dell'adunanza gene
rale riguarda la comunicazione al parlamento degli atti conclu
sivi delle indagini sulle gestioni approvati dalla sezione del con trollo ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94. Secondo la deter
minazione che, al riguardo, venne assunta con la deliberazione
29/94 già citata, la comunicazione al parlamento dell'atto con clusivo del controllo sulle gestioni doveva essere effettuata a
cura delle sezioni riunite, alle quali sarebbe rimasta esclusiva
mente intestata ogni attribuzione in tema di referto alle camere.
A modifica di tale orientamento, la sezione di controllo in adu
nanza generale ha ritenuto di affidare al singolo collegio la fa
coltà di trasmettere alle camere, sulla base di autonome valuta
zioni, le relazioni deliberate, tenendo conto della loro rilevanza
sul piano generale o specifico e del carattere di conclusività e
completezza dell'analisi compiuta sulle gestioni esaminate.
2.3. Ulteriore profilo esaminato dall'adunanza generale è quel lo della partecipazione al singolo collegio, quale componente a pieno titolo, del magistrato istruttore, non avente anche la veste di consigliere delegato, che abbia avuto l'incarico di svol
gere un'indagine programmata su una gestione, ovvero abbia
diretto come responsabile un'indagine intersettoriale o speciale deliberata dalla sezione del controllo.
Su questo punto, l'adunanza generale ha ritenuto più rispon dente alle peculiarità del controllo successivo sulla gestione, non
ché a logica e razionalità, riconoscere al magistrato titolare del
l'istruttoria — e non al solo consigliere delegato dell'ufficio —
la facoltà di chiedere il deferimento al collegio della relazione
conclusiva dell'indagine da lui diretta e di partecipare come re
latore alla relativa adunanza. In tal caso, il consigliere delegato, ove non faccia già parte del collegio, è legittimato a partecipare all'adunanza, senza diritto di voto, nella sua veste di coordina
tore dell'attività istruttoria dell'ufficio. 2.4. È stata ulteriormente portata all'esame della sezione in
adunanza generale la questione della titolarità ad «effettuare
e disporre» le ispezioni e gli accertamenti diretti, secondo quan to consente l'art. 3, 8° comma, 1. n. 20 del 1994, con riferimen
to, in via generale, a tutte le attribuzioni di controllo della corte
previste dallo stesso 3° comma.
L'adunanza generale, su proposta del relatore, ha ritenuto
che il titolare di un'istruttoria avviata su un'indagine program mata di controllo, anche se non provvisto della funzione di con
sigliere delegato, possa attivare ispezioni e/o accertamenti diret
ti, anche avvalendosi delle modalità previste dall'art. 2, 4° com
ma, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, riguardanti il ricorso
all'apporto di «funzionari di altre amministrazioni».
In ordine poi alle modalità di ricorso a consulenze tecniche,
egualmente consentite dal richiamato art. 3, 8° comma, 1. n.
20 del 1994, l'adunanza generale, tenuto conto della complessi tà del tema, avente anche implicazioni di carattere finanziario, ha ritenuto di rinviare ogni determinazione all'esito di maggiori
approfondimenti. L'esame e la soluzione di alcune altre questioni di minor rilie
vo, oggetto della richiesta di deferimento all'adunanza genera
le, sono stati devoluti alle sedi del coordinamento ovvero alla autonoma determinazione dei singoli collegi.
3. - Determinazione del programma di controllo e avvertenze
generali. La sezione, sulla base di quanto sopra premesso e con
siderato, determina, per l'anno 1996, il programma di controllo
di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deli
berazione. In ordine al programma ed alla esecuzione, si formulano le
seguenti avvertenze generali:
a) I programmi saranno portati a conoscenza delle ammini
strazioni interessate a cura degli uffici di controllo e delle dele
gazioni regionali, per quanto di rispettiva competenza. Le am
ministrazioni debbono anche essere sentite nel corso dell'istrut toria e in occasione delle deliberazioni collegiali sugli esiti conclusivi del controllo.
b) Il programma di ciascun ufficio deve ritenersi integrato con il completamento delle istruttorie in corso al momento del
la presente deliberazione, nonché con l'esercizio di quelle altre
ipotesi di controllo il cui svolgimento è previsto come obbliga torio dalla legge. Ciascun ufficio di controllo e ciascuna delega
li Foro Italiano — 1996.
zione regionale, per i settori di rispettiva competenza, svolge ranno altresì le istruttorie e le attività necessarie per l'effettua
zione delle indagini intersettoriali deliberate dalla sezione e
presteranno inoltre la dovuta collaborazione per l'esercizio, da
parte delle sezioni riunite, della funzione di referto generale sul
la gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato.
c) Il programma approvato costituisce l'attività minimale di
controllo che gli uffici sono tenuti a svolgere nel periodo di
riferimento del programma stesso. Eventuali integrazioni del pro
gramma potranno essere effettuate nei modi previsti dall'art.
3, 12° comma, 1. n. 20 del 1994.
d) Le procedure di controllo dovranno essere esaurite (anche allo stato degli atti) entro il 30 aprile 1997, ovvero alle altre
scadenze che saranno indicate successivamente dall'ufficio di
coordinamento, con particolare riferimento alle indagini inter
settoriali. L'attività dovrà concludersi con motivata determina
zione del consigliere delegato o con pronuncia collegiale, secon
do i criteri e le procedure indicate nella deliberazione di questa sezione 29/94 del 20 aprile 1994, confermati con la presente deliberazione.
4. - In ordine agli altri punti all'ordine del giorno, relativi alla determinazione delle competenze dei quattro collegi della
sezione — pevisti dal d.l. 23 dicembre 1995 n. 541 e, in partico
lare, dall'art. 5, che apporta modifiche all'art. 3, 10° comma, 1. 20/94 — ed alla fissazione dei criteri per la composizione dei collegi stessi, la sezione di controllo rinvia le relative deter
minazioni ad una successiva adunanza generale, in data da de
stinarsi.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 9
gennaio 1996, n. 1; Pres. Maresca, Est. Librandi; Min.
finanze.
Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Sti
pulazione a trattativa privata — Illegittimità — Fattispecie
(R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, nuove disposizioni sull'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello
Stato, art. 6; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 41; d.leg. 24 luglio 1992 n. 358, testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici, in attuazione delle direttive Cee 77/62, 80/767, 88/295, art. 9; d.leg. 12 febbraio 1993 n. 39, norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma del
l'art. 2, 1° comma, lett. mm), 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art.
14; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giuris dizione e controllo della Corte dei conti, art. 3).
Contabilità e bilancio dello Stato — Imputazione della spesa a capitoli di bilancio — Criteri (R.d. 23 maggio 1924 n. 827, 133; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, approvazione del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, art. 25).
È illegittimo il ricorso alla trattativa privata per la stipula di un contratto di fornitura di attrezzature informatiche qualora la preferenza accordata a tale sistema di scelta del contraente, da considerarsi derogatorio rispetto ad altri sistemi fondati sulla regola della gara pubblica, si traduca in un provvedi mento non rispondente ad una interpretazione oggettiva dei
requisiti di necessità ed urgenza richiesti dalla normativa vi gente (nella specie, il provvedimento era motivato sulla base di mere esigenze di opportunità e convenienza della parte pub blica contraente, senza alcun riferimento a qualificate circo
stanze di carattere contingente ed eccezionale). (1)
(1) L'interpretazione adottata dalla corte in ordine all'esistenza dei
requisiti che eccezionalmente consentono il ricorso alla trattativa priva ta si risolve, nella specie, in un problema di controllo sulla motivazione del decreto di approvazione del contratto emanato dall'amministrazio ne. Sulla necessità di una adeguata motivazione del provvedimento, in
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