+ All Categories
Home > Documents > sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est....

sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est....

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: buikhuong
View: 212 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
5
sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per la loro composizione Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 289/290-295/296 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191006 . Accessed: 28/06/2014 17:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per

sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone,Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per la lorocomposizioneSource: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 289/290-295/296Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191006 .

Accessed: 28/06/2014 17:44

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

da salva la potestà del consiglio di procedere a trasferimenti d'ufficio in casi eccezionali e previo assenso dell'interessato».

Si noti che, in questo modo, il consiglio di presidenza finisce col

configurare l'assegnazione delle funzioni di presidente di sezione come il risultato di un'operazione concorsuale, cui partecipano tutti i consi

glieri di Tar, purché vi abbiano prestato il consenso. Il conferimento delle funzioni finisce così con l'essere pressoché assimilato al concorso

per l'assegnazione di un posto vacante di una qualifica superiore, e non appare più una vicenda fisiologica nell'attività dei magistrati (con

qualifica di consiglieri) addetti a quella sezione. Ne è prova il fatto

che, come emerge anche dal testo della decisione del Consiglio di Stato, il conferimento di incarico di presidente di sezione di Tar si accompa

gna frequentemente a provvedimenti di trasferimento.

2. - L'elemento più singolare, in questa vicenda, è però rappresentato dalla questione della rilevanza del 'consenso' dell'interessato. È fuori

discussione che, in base al testo stesso della disposizione legislativa, il conferimento delle funzioni di presidente di sezione può riguardare solo consiglieri di Tar che abbiano prestato il loro «consenso». Ma

la prassi interpretativa del consiglio di presidenza non ha identificato

tale «consenso» con la necessità di una domanda del consigliere di Tar che risulti interessato, e ha ammesso una figura peculiare, rappresenta ta dal conferimento d'ufficio delle funzioni di presidente di sezione, col 'consenso' però dell'interessato. Questa prassi viene ritenuta corret

ta nella decisione del Consiglio di Stato in rassegna. Come emerge anche dal testo della decisione, in astratto sembrerebbe

possibile anche una diversa soluzione. Conferimento delle funzioni su

'domanda' e conferimento delle funzioni su 'consenso' paiono istituti difficilmente compatibili: il primo si inquadra bene anche in una proce dura concorsuale, mentre il secondo non pare altrettanto fungibile. È

singolare una procedura concorsuale che riguardi potenzialmente tutti, ma sia riservata solo a quanti prestino il loro 'consenso': o tale consen

so vale come 'domanda' (e allora deve essere espresso come tale, ma

così viene meno l'autonomia della figura, e l'unica ipotesi da ammette

re è quella del conferimento delle funzioni su 'domanda'), o tale con senso vale come mera dichiarazione di disponibilità ad accettare il con

ferimento delle funzioni, e allora può sembrare fuori luogo una selezio

ne di tipo concorsuale. In realtà, la procedura delineata dal consiglio di presidenza, è modellata su quella concorsuale: quando si deve proce dere al conferimento delle funzioni di presidente di sezione viene effet

tuata, a cura dell'organo di autogoverno, una consultazione fra i consi

glieri di Tar per conoscere la disponibilità a ricoprire tali funzioni, e la selezione si svolge solo fra quanti abbiano prestato il loro assenso.

L'assegnazione, poi, però, avviene 'd'ufficio' e quando riguarda (come

spesso accade) un consigliere addetto ad altra sede viene disposto un

trasferimento 'd'ufficio', con la conseguenza che, fra l'altro, al magi strato così trasferito veniva prestato fino a poco tempo orsono il tratta

mento economico di missione. E così il quadro si chiudeva, perché al

conferimento di funzioni interne alla qualifica si associava anche la pos sibilità di un trattamento economico superiore.

La tesi respinta dal Consiglio di Stato proponeva una diversa rico

struzione del fenomeno. Viene da chiedersi, cioè, se conferimento delle

funzioni su 'domanda' e conferimento su 'consenso' non siano così

concettualmente distinti da comportare l'applicazione di istituti diversi.

In particolare, possono venire in considerazione le diverse tipologie di

trasferimento ex art. 32 d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3: in questo caso la 'domanda' riceve una specifica considerazione e ogni altra modalità

di assegnazione può essere esperita solo ove sia mancata una domanda.

Anche da altre previsioni normative, sarebbe possibile ricavare ulte

riori elementi a sostegno della tesi confutata dalla decisione de qua.

Così, nella 1. 11 marzo 1988 n. 67 e nel relativo d.p.c.m. 5 agosto 1988 n. 325, il procedimento di mobilità nel pubblico impiego si artico

la in volontario e d'ufficio: il primo presuppone una domanda dell'in

teressato, il secondo invece, viene instaurato, unicamente dopo l'esple tamento delle operazioni di mobilità su domanda, con riguardo alle

vacanze in organico non coperte da personale in esubero. E ancora, con riguardo a posti di magistrato ordinario vacanti negli uffici giudi ziari per i quali si renda necessario il trasferimento, l'art. 192 della

legge sull'ordinamento giudiziario prevede che solo nel caso di posti rimasti vacanti per difetto di domande il Csm provveda conferendo le funzioni anche attraverso trasferimenti d'ufficio (cfr. anche 1. 19 feb

braio 1981 n. 27). Alla luce di tale disciplina, potrebbe ricavarsi come

principio del nostro ordinamento che la procedura su domanda ha sem

pre prevalenza su quella d'ufficio.

Il Consiglio di Stato respinge, però, tale lettura, in particolare rite

nendo non pertinente il richiamo ai principi in tema di trasferimento.

Secondo il Consiglio di Stato tali principi presuppongono che per l'am ministrazione sia indifferente trasferire questo o quell'impiegato, men

tre nel caso di conferimento di funzioni di presidente di sezione «la

scelta del magistrato cui conferire l'incarico in parola risponde al pre valente interesse dell'amministrazione. Interesse che non può essere in

teramente subordinato a quello di chi ha manifestato un suo desiderio

soggettivo». Rimane comunque un'incongruenza rispetto a un altro or

dinamento, quello dei giudici ordinari, per i quali dovrebbero valere le stesse esigenze di selezione secondo criteri strettamente oggettivi.

Il Foro Italiano — 1996 — Parte III-9.

3. - È opportuno, a questo punto, un breve cenno a una questione che in pratica appare spesso connessa a quella del conferimento delle funzioni in esame, e cioè quella del trattamento di missione assegnato ai presidenti di sezione provenienti da altre sedi e assegnati su 'consen so'. L'art. 6 1. 19 febbraio 1981 n. 27 prevede la corresponsione di una indennità c.d. di missione continuativa in favore del magistrato trasferito d'ufficio. Secondo la magistratura amministrativa e quella con tabile, il diritto all'indennità è riconosciuto ogni volta che il trasferi mento non sia preceduto da una espressa domanda dell'interessato; a tal fine si ritiene invece irrilevante l'assenso del magistrato (cfr. Cons.

Stato, sez. IV, 3 novembre 1981, n. 854, Foro it., Rep. 1982, voce Ordinamento giudiziario, n. 97; Tar Valle d'Aosta 16 aprile 1983, n.

34, id., Rep. 1983, voce cit., n. 96; Corte corti, sez. contr., 31 luglio 1992, n. 48, id., Rep. 1993, voce Corte dei conti, n. 40; 4 giugno 1993, n. 90, id., Rep. 1994, voce Ordinamento giudiziario, nn. 65, 67; in tal senso si veda anche la deliberazione 30 giugno 1983 del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa). Si noti che, in questa logi ca, si finisce con configurare un trasferimento d'ufficio, ma col consen so dell'interessato, come titolo idoneo per un trattamento economico

che dovrebbe compensare invece il disagio per un trasferimento non desiderato. In questo modo, fra l'altro, si rischia di incentivare una

prassi scorretta, perché evidentemente il magistrato amministrativo fini rebbe con l'avere interesse a non presentare domanda e a subire trasfe rimenti d'ufficio, il cui carattere 'autoritativo' finirebbe però con l'es sere praticamente nullo (perché vi è il consenso dell'interessato).

Peraltro, è da rilevare un diverso orientamento giurisprudenziale, re

strittivo, che sembra prevalente nella giurisprudenza più recente, secon do cui il diritto all'indennità di missione continuativa ex art. 6 1. 19 febbraio 1981 n. 27, non spetta al magistrato che sia stato trasferito

dopo aver prestato gradimento per la sede. In altri termini, non sembra

consentito introdurre ai fini dell'attribuzione dell'indennità di missione, fra l'istituto del trasferimento d'ufficio e l'istituto del trasferimento a

domanda, un tertium genus: quello in cui il magistrato risulta non alie

no dal trasferimento disposto autoritativamente e manifesta il suo gra dimento attraverso una dichiarazione esplicita che costituisce il presup posto prioritario per la scelta del soggetto da assegnare ad una determi

nata sede (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 13 maggio 1994, n. 5, id., 1994,

III, 420, con nota di richiami; sez. IV 24 ottobre 1994, n. 821, id.,

Rep. 1994, voce cit., n. 87; 15 luglio 1992, n. 686, id., Rep. 1992, voce cit., n. 106).

Ovviamente, diversa è l'ipotesi di conferimento per la prima volta, ad un magistrato, di funzioni superiori con contestuale assegnazione ad altra sede. In questo caso, infatti, secondo la giurisprudenza si è

in presenza di un trasferimento d'ufficio, con la conseguenza che spetta all'interessato il diritto all'indennità di missione anche qualora vi sia

stata una specifica domanda del magistrato (cfr. Tar Abruzzo 18 otto

bre 1990, n. 522, id., Rep. 1991, voce cit., n. 84; 16 novembre 1985, n. 483, id., Rep. 1986, voce cit., n. 102).

Rossella Ferrazzi Rossella Ferrazzi

I

CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; adunanza gene

rale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est.

Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per la loro composizione.

CORTE DEI CONTI;

Corte dei conti — Competenze dei collegi e criteri di composi zione (Cost., art. 100; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, raziona

lizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma del'art. 2 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 4, 20, 65;

1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdi zione e controllo della Corte dei conti, art. 3).

La Corte dei conti, sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato, ha deliberato in ordine alle competenze dei colle

gi nei quali essa si articola, nonché sui criteri per la loro com

posizione. (1)

(1-2) I. - Con la pronuncia 48/96 in epigrafe, la sezione controllo

Stato della Corte dei conti adempie, per la seconda volta, alla prescri zione dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, la quale, nel riformare i controlli

della Corte dei conti, ha previsto che, per l'esercizio dei controlli suc

cessivi sulla gestione, la corte definisca annualmente i relativi program

This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per

PARTE TERZA

II

CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; adunanza gene rale; deliberazione 2 marzo 1996, n. 48; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; programma del controllo suc cessivo.

Corte dei conti — Controllo successivo sulla gestione del bilan cio e del patrimonio dello Stato —

Programmi e criteri di

riferimento (Cost., art. 100; d.leg. 3 febbraio 1993 n. 29, art.

4, 20, 65; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, art. 3).

La Corte dei conti, sezione di controllo sulle amministrazioni dello Stato, ha deliberato i programmi e i criteri di riferimen to del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del

patrimonio dello Stato, da valere per l'anno 1996. (2)

I

1. - Le competenze dei collegi della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 3, 10° comma, 1. 14

gennaio 1994 n. 20, nel testo sostituito dall'art. 5 d.l. 26 feb braio 1996 n. 79, sono stabilite come segue:

Primo collegio: — controllo preventivo sugli atti delle amministrazioni dello

Stato (art. 3, 1° comma, 1. 20/94); — controllo successivo sugli atti relativi al trattamento di quie

scenza del personale delle amministrazioni dello Stato (art. 166 1. 11 luglio 1980 n. 312 e art. 3, 8° comma, 1. 20/94);

— controllo successivo sui contratti e sui relativi atti di ese cuzione in materia di sistemi informativi automatizzati (art. 14

d.leg. 12 febbraio 1993 n. 39 e art. 3, 8° comma, 1. 20/94); — controllo successivo sugli atti previsti dall'art. 3, 3° com

ma, 1. 20/94; — controllo successivo su atti previsto, in via autonoma, da

altre disposizioni di legge. Secondo collegio: — controllo successivo sulla gestione, comprese le pronunce

di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma 1. 20/94, per le seguenti materie:

a) profili dell'attività istituzionale ed assetti organizzativi delle

mi e criteri di riferimento. Il programma e i criteri di cui alla pronuncia in epigrafe si riferiscono all'esercizio 1996.

Il primo programma di controllo, relativo all'attività da svolgersi nel secondo semestre del 1994 e nel 1995, era stato approvato con delibera zione 4 novembre 1994, n. 122, Foro it., 1995, III, 14, con nota di richiami.

Quanto ai contenuti della deliberazione qui riportata, è utile osserva re che essa sostanzialmente conferma, in ragione dei risultati nel com plesso positivi ottenuti nell'anno precedente, le indicazioni metodologi che generali già adottate dalla citata pronuncia 122/94. In particolare, viene ribadita la validità dello strumento delle indagini «intersettoriali» e «speciali», che, per la loro caratteristica di coinvolgere più uffici di controllo e, quindi, di favorire valutazioni comparative fra amministra zioni diverse, consentono una conoscenza più estesa e approfondita dei fenomeni gestionali.

La pronuncia in epigrafe contiene, inoltre, alcune interessanti inno vazioni procedurali, tra le quali è importante quella che riguarda l'or gano deputato a riferire al parlamento circa l'esito dei controlli sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, eseguiti dalla stessa sezione controllo Stato. Secondo una precedente pronuncia della sezione (deli berazione 20 aprile 1994, n. 29, id., Rep. 1994, voce Corte dei conti, n. 88) il compito di riferire alle camere era demandato alle sezioni riu nite della corte, considerate come esclusive intestatarie di ogni attribu zione in tema di rapporti con il parlamento. Con la pronuncia in epi grafe, tale compito viene conferito direttamente ai singoli collegi di cui si compone la sezione di controllo Stato.

È utile ricordare che la Corte costituzionale ha respinto tutte le ecce zioni di incostituzionalità sollevate da alcune regioni (a statuto speciale e a statuto ordinario) con riguardo a disposizioni della 1. 20/94 assunte come lesive delle prerogative di autonomia ad esse attribuite: Corte cost. 27 gennaio 1995, n. 29, id., 1996, I, 1157, con nota di D'Auria, / nuovi controlli della Corte dei conti davanti alla Corte costituzionale.

Ai maggiori fra i problemi di natura organizzativa emersi nella prima attuazione della 1. 20/94 si è cercato di rispondere con un decreto legge più volte reiterato (da ultimo, con il d.l. 26 aprile 1996 n. 215, Le leggi, 1996, I, 1478) e tuttora non convertito.

II. - Da segnalare, infine, che, con deliberazione 61/96, in epigrafe, la sezione controllo Stato, nel pronunciarsi in ordine alle competenze ed ai criteri di composizione dei collegi, ha anche ritenuto di apportare alcune integrazioni e correzioni alla deliberazione in epigrafe.

Il Foro Italiano — 1996.

amministrazioni dello Stato. Verifiche sul funzionamento dei controlli interni;

b) spese finali, rappresentate nel conto del bilancio, effettua te dalle amministrazioni centrali dello Stato per le attività istitu

zionali, compresi i trasferimenti;

c) gestione delle risorse umane (costo del personale; dotazio ni organiche e carichi di lavoro; trattamenti economici e stato

giuridico; contrattazione collettiva e decentrata; comitati e com

missioni; formazione; incentivazione; sicurezza del lavoro, ecc.); d) fondi, contabilità speciali, conti amministrativi, bilanci e

conti consuntivi, rendiconti di gestione di organi speciali delle amministrazioni dello Stato ovvero di organismi dotati di auto nomia contabile e/o di autorità ed amministrazioni indipenden ti, ivi compresa la verifica dell'eventuale attività di vigilanza svolta dalle amministrazioni statali competenti;

e) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza del collegio, svolte congiuntamente dagli uffici centrali di con trollo e dalle delegazioni regionali.

Terzo collegio: — controllo successivo alla gestione, comprese le pronunce

di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, per le seguenti materie:

a) acquisizione e gestione delle risorse strumentali, compresi i sistemi informatici, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato. Contratti di lavori, forniture e servizi. Contratti e accor di di programma e simili. Concessioni. Lavori, provviste e ser vizi in economia. Consulenze;

b) gestioni fuori bilancio, compreso il controllo preventivo sugli atti di cui all'art. 24, 2° comma, 1. 23 dicembre 1993 n. 559;

c) gestione del patrimonio delle amministrazioni dello Stato, rappresentato nel conto del patrimonio del rendiconto generale dello Stato;

d) gestione dei magazzini e depositi di merci di proprietà del lo Stato;

e) gestioni del contabile del portafoglio e del debito pubblico; f) fondi di provenienza comunitaria. Entrate comunitarie; g) gestione dell'entrata;

h) gestione delle spese fisse e del debito vitalizio; riscontro e parifica delle contabilità di tesoreria e delle altre contabilità assimilate;

i) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza del collegio, affidate congiuntamente agli uffici centrali di con trollo ed alle delegazioni regionali.

Quarto collegio: — controllo successivo alla gestione, compreso il controllo

incidentale di legittimità su atti, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94, per le seguenti materie:

a) gestione di competenza degli uffici decentrati delle ammi nistrazioni dello Stato;

b) gestioni delle amministrazioni pubbliche, diverse dalle am ministrazioni dello Stato, per le quali non sia stabilita una com

petenza di altra sezione della corte; c) indagini intersettoriali, relative alle materie di competenza

del collegio; svolte in via esclusiva dalle delegazioni regionali; d) indagini intersettoriali riguardanti congiuntamente parti

colari profili dell'attività delle amministrazioni pubbliche di cui alla lett. b) e di amministrazioni dello Stato;

e) altre tipologie di controllo attribuite alla cognizione della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato dalle vi

genti disposizioni legislative, non comprese nella competenza dei precedenti collegi.

2. - Ai fini della composizione dei quattro collegi della sezio ne per l'anno 1996 sono confermati i criteri stabiliti con la pre cedente deliberazione n. 4/95 del 16 gennaio 1995, con le inte

grazioni di cui alla deliberazione 48/96 (Foro it., 1996, III, 291). In particolare, il magistrato titolare dell'istruttoria ha la facoltà di chiedere il deferimento alla sezione del controllo della rela zione conclusiva dell'indagine da lui diretta, con il diritto di partecipare come relatore alla relativa adunanza; in tal caso il

consigliere delegato, ove non faccia parte del collegio, è legitti mato a partecipare all'adunanza senza diritto di voto, nella sua veste di coordinatore dell'attività istruttoria dell'ufficio.

3. - Il programma dell'ufficio di controllo sulle amministra zioni dello Stato aventi sede nella regione Sicilia per il 1996 è stabilito come segue:

1) Provveditorato regionale delle opere pubbliche. —

Completamento del precedente programma relativo alla verifica dell'attuale stato di esecuzione degli appalti approvati nel triennio 1992-94, con particolare riferimento ai contratti che

This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

abbiano eventualmente superato la naturale scadenza contrat

tuale e a quelli conclusi attraverso la procedura della trattativa

privata per motivi di urgenza; — indagini sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie ef

fettuate nel triennio 1993-95 sugli edifici demaniali, con parti colare riferimento ai lavori realizzati in economia;

— indagini sui criteri di determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza di cui ai decreti n.

6176-6204 del 29 settembre 1988 e n. 9653 del 7 dicembre 1988, che a suo tempo formarono oggetto dei rilievi n. 1 del 15 aprile 1993 e n. 7 del 21 dicembre 1994 e relativamente ai quali la

sezione di controllo per la regione siciliana si è pronunciata nel

senso di non luogo a deliberare (deliberazione 20/95). 2) Provveditorati agli studi di Palermo, Catania e Messina — indagine, relativa all'anno 1995, sulla utilizzazione del «fon

do per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servi

zi» di cui all'art. 36 ccnl del comparto del personale dipendente dai ministeri (pubblicato nel suppl. ord. alla G.U. n. 124 del 30 maggio 1995).

3) Direzione regionale delle entrate — indagine sui tempi di liquidazione e di riscossione da par

te degli uffici del registro dei tributi dovuti in applicazione del l'art. 53 1. 30 dicembre 1991 n. 413 (disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie).

4. - Nelle ipotesi in cui i programmi di attività degli uffici centrali di controllo prevedano, in attuazione della deliberazio

ne 48/96, punti programmatici che comportino, nell'ambito di

più ampie indagini relative alle materie e ai settori oggetto delle

verifiche, controlli sulla gestione degli uffici decentrati delle am

ministrazioni dello Stato, attribuiti in linea generale alla compe tenza delle delegazioni regionali della Corte dei conti, l'indica

zione dei punti di programma anzidetti va intesa come affida

mento della responsabilità complessiva dell'indagine all'ufficio

centrale intestatario del programma stesso. In tal senso l'indagi ne si qualifica come «indagine speciale a carattere intersettoria

le» e comporta la collaborazione fra gli uffici e le delegazioni interessate, anche in sede di formulazione del programma, non

ché il coordinamento delle relative verifiche. A ciò si provvede d'intesa ed a cura del competente presidente di sezione preposto al coordinamento.

5. - Il programma dell'ufficio di controllo sull'entrata di cui

alla deliberazione 48/96, punto 3, è riformulato come segue: «Indagine sul recupero dei crediti derivanti da sentenze di con

danna della Corte dei conti, di competenza dell'amministrazio

ne finanziaria e dell'Ente ferrovie nonché dei crediti iscritti a

campione demaniale».

II

Premesso che sulla base dell'orientamento interpretativo adot

tato a riguardo nelle deliberazioni 29/94 e 122/94 (Foro it.,

1995, III, 14), la definizione dei programmi e dei criteri di rife rimento del controllo ha luogo attraverso motivate proposte che

gli uffici di controllo e le delegazioni regionali della Corte dei conti devono far pervenire al presidente di sezione preposto al

coordinamento del controllo successivo sulla gestione; — che in attuazione dell'orientamento predetto il presidente

di sezione preposto al coordinamento del controllo successivo,

con nota n. 1772 del 19 luglio 1995, ha invitato i consiglieri

delegati al controllo e quelli preposti alle delegazioni regionali ad avanzare le proposte di programmi per il 1996, da definire

con i magistrati dei rispettivi uffici, e a formulare le indicazioni

relative ad eventuali indagini intersettoriali, segnalando la ne

cessità di garantire la continuità dei programmi in atto e di te

ner conto della concreta fattibilità delle proposte in relazione

alle risorse disponibili; — che gli uffici e le delegazioni hanno provveduto ad inviare

le loro proposte, sottoposte, anche a seguito di rapporti inter

corsi con il coordinamento, ad alcune modifiche, riduzioni o

integrazioni, che si sono tradotte in un testo programmatico

definitivo; — che con propria relazione in data 12 gennàio 1996, n. 18209,

diretta al presidente della Corte dei conti, il presidente di sezio ne preposto al coordinamento del controllo successivo ha chie

sto la convocazione dell'adunanza generale della sezione del con

trollo per gli adempimenti annuali previsti dalla 1. n. 20 del

1994 e dal d.l. n. 541 del 1995; — che alla predetta relazione sono stati allegati il testo dei

Il Foro Italiano — 1996.

programmi proposti dagli uffici e dalle delegazioni, una versio

ne dello stesso testo più ridotta predisposta dal coordinamento, le proposte di indagini intersettoriali, con relative indicazioni

metodologiche, e un appunto concernente la proposta relativa

alla ripartizione di competenze tra i vari collegi della sezione

e quella relativa ai criteri per la composizione dei collegi stessi da parte del presidente della Corte dei conti;

— che con ordinanza del 17 gennaio 1996 il presidente della

corte ha fissato per i giorni 7 e 8 febbraio 1996 l'adunanza

generale della sezione del controllo per gli adempimenti di cui

sopra. Determina. 1. - Considerazioni generali. Il fondamentale adempimento

annuale della sezione del controllo, relativo alla definizione dei

programmi previsti dall'art. 3, 4° comma, 1. 14 gennaio 1994

n. 20, va fatto precedere da alcune considerazioni generali e

di massima, secondo lo schema già adottato nella deliberazione

122/94. Di tale deliberazione, relativa al primo programma di con

trollo successivo alla riforma introdotta con la 1. n. 20 del 1994, vanno confermate, per la loro persistente validità e attualità, le indicazioni metodologiche generali contenute nel par. 1 della

stessa e nei successivi sottoparagrafi 1.1, 1.2, 1.3, che qui si

intendono integralmente richiamati. Altri profili da considerare sono quelli che attengono ai ca

ratteri generali del programma. L'esperienza della programma zione precedente consente di confermare il criterio, già seguito, che i programmi vengano deliberati con riferimento ai ministe

ri, ai settori di amministrazione e alle materie che costituiscono

la competenza degli uffici centrali di controllo e delle delegazio ni regionali della corte. La positività dei risultati conseguiti sul

la base dei programmi 1994-95 induce, poi, a confermare la

validità dello strumento delle indagini intersettoriali e speciali, che si avvalgono dell'attività convergente di più uffici o delega

zioni, fornendo, non soltanto un quadro più completo ed effi

cace dei fenomeni, ma anche la possibilità di accertamenti com

parativi sullo svolgimento dell'azione amministrativa, secondo

uno schema che la 1. 20/94 espressamente prevede. In tema di modalità di formazione dei programmi, indispen

sabile regola è l'acquisizione preliminare di una conoscenza quan to più accurata possibile della gestione da sottoporre al control

lo, non soltanto per gli aspetti regolativi generali (norme e fun

zioni), ma anche per quelli strutturali e di procedimento. Sulla

base di tali elementi, nonché dell'esperienza acquisita e dei ri

sultati del controllo svolto in precedenza, si procederà poi al

l'individuazione dei momenti significativi della gestione, orien tando verso di questi la più puntuale attenzione ai fini della

formulazione del programma. Le proposte programmatiche, nel testo approvato dalla sezio

ne, riflettono una attenta considerazione della limitatezza delle

risorse disponibili. Da ciò è derivata una, sia pur lieve, contra

zione nel numero delle proposte, senza alcuna incidenza, però, sulla validità e qualità del complessivo programma di ciascun

ufficio. 2. - Procedimento del controllo. Altri aspetti di carattere ge

nerale, precipuamente attinenti al procedimento del controllo, sono stati portati all'esame della sezione.

2.1. Il primo aspetto riguarda la possibilità di applicare le mo

dalità di definizione del procedimento di controllo preventivo o

successivo su atti singoli alla diversa tipologia del controllo suc

cessivo sulla gestione prevista dall'art. 3, 4° comma, 1. 20/94.

Si è trattato di stabilire se potesse essere confermata la deli

berazione 29/94, secondo la quale il procedimento di controllo

sulla legittimità degli atti, già previsto dal t.u. 12 luglio 1934

n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni, e caratterizza

to dalla distinzione tra attività istruttoria, di competenza degli uffici di controllo, attività decisoria a contenuto positivo, di competenza dei consiglieri delegati e attività decisoria a conte

nuto negativo, affidata alla sezione, dovesse applicarsi anche

il procedimento di controllo sulle gestioni. Il collegio ha confermato al riguardo l'indirizzo precedente.

Resta pertanto affidato agli uffici di controllo e ai consiglieri

delegati il compito di svolgere, in piena autonomia, ogni attivi tà istruttoria rientrante nei programmi previsti dall'art. 3, 4°

comma, 1. 20/94 di «definire positivamente» con «provvedimento formale adeguatamente motivato» il procedimento di controllo.

Restano ovviamente ferme, come stabilisce l'art. 3, 11° comma,

1. 20/94, le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 t.u.

1214/34, come sostituito dall'art. 1 1. 161/53. Rientra invece

This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezione controllo Stato; adunanza generale; deliberazione 3 aprile 1996, n. 61; Pres. Carbone, Est. Bonadonna e Marchetta; determinazione delle competenze dei collegi e criteri per

PARTE TERZA

nelle attribuzioni dei singoli collegi competenti per il controllo

sulla gestione il compito di adottare in ordine alle patologie

segnalate dagli uffici di controllo, puntuali pronunce circa la

legittimità e regolarità delle gestioni e, in via incidentale rispet to all'esame complessivo della gestione, circa la legittimità di

singoli atti delle amministrazioni dello Stato. 2.2. Altro aspetto sottoposto all'esame dell'adunanza gene

rale riguarda la comunicazione al parlamento degli atti conclu

sivi delle indagini sulle gestioni approvati dalla sezione del con trollo ai sensi dell'art. 3, 4° comma, 1. 20/94. Secondo la deter

minazione che, al riguardo, venne assunta con la deliberazione

29/94 già citata, la comunicazione al parlamento dell'atto con clusivo del controllo sulle gestioni doveva essere effettuata a

cura delle sezioni riunite, alle quali sarebbe rimasta esclusiva

mente intestata ogni attribuzione in tema di referto alle camere.

A modifica di tale orientamento, la sezione di controllo in adu

nanza generale ha ritenuto di affidare al singolo collegio la fa

coltà di trasmettere alle camere, sulla base di autonome valuta

zioni, le relazioni deliberate, tenendo conto della loro rilevanza

sul piano generale o specifico e del carattere di conclusività e

completezza dell'analisi compiuta sulle gestioni esaminate.

2.3. Ulteriore profilo esaminato dall'adunanza generale è quel lo della partecipazione al singolo collegio, quale componente a pieno titolo, del magistrato istruttore, non avente anche la veste di consigliere delegato, che abbia avuto l'incarico di svol

gere un'indagine programmata su una gestione, ovvero abbia

diretto come responsabile un'indagine intersettoriale o speciale deliberata dalla sezione del controllo.

Su questo punto, l'adunanza generale ha ritenuto più rispon dente alle peculiarità del controllo successivo sulla gestione, non

ché a logica e razionalità, riconoscere al magistrato titolare del

l'istruttoria — e non al solo consigliere delegato dell'ufficio —

la facoltà di chiedere il deferimento al collegio della relazione

conclusiva dell'indagine da lui diretta e di partecipare come re

latore alla relativa adunanza. In tal caso, il consigliere delegato, ove non faccia già parte del collegio, è legittimato a partecipare all'adunanza, senza diritto di voto, nella sua veste di coordina

tore dell'attività istruttoria dell'ufficio. 2.4. È stata ulteriormente portata all'esame della sezione in

adunanza generale la questione della titolarità ad «effettuare

e disporre» le ispezioni e gli accertamenti diretti, secondo quan to consente l'art. 3, 8° comma, 1. n. 20 del 1994, con riferimen

to, in via generale, a tutte le attribuzioni di controllo della corte

previste dallo stesso 3° comma.

L'adunanza generale, su proposta del relatore, ha ritenuto

che il titolare di un'istruttoria avviata su un'indagine program mata di controllo, anche se non provvisto della funzione di con

sigliere delegato, possa attivare ispezioni e/o accertamenti diret

ti, anche avvalendosi delle modalità previste dall'art. 2, 4° com

ma, d.l. 15 novembre 1993 n. 453, riguardanti il ricorso

all'apporto di «funzionari di altre amministrazioni».

In ordine poi alle modalità di ricorso a consulenze tecniche,

egualmente consentite dal richiamato art. 3, 8° comma, 1. n.

20 del 1994, l'adunanza generale, tenuto conto della complessi tà del tema, avente anche implicazioni di carattere finanziario, ha ritenuto di rinviare ogni determinazione all'esito di maggiori

approfondimenti. L'esame e la soluzione di alcune altre questioni di minor rilie

vo, oggetto della richiesta di deferimento all'adunanza genera

le, sono stati devoluti alle sedi del coordinamento ovvero alla autonoma determinazione dei singoli collegi.

3. - Determinazione del programma di controllo e avvertenze

generali. La sezione, sulla base di quanto sopra premesso e con

siderato, determina, per l'anno 1996, il programma di controllo

di cui all'allegato A, che fa parte integrante della presente deli

berazione. In ordine al programma ed alla esecuzione, si formulano le

seguenti avvertenze generali:

a) I programmi saranno portati a conoscenza delle ammini

strazioni interessate a cura degli uffici di controllo e delle dele

gazioni regionali, per quanto di rispettiva competenza. Le am

ministrazioni debbono anche essere sentite nel corso dell'istrut toria e in occasione delle deliberazioni collegiali sugli esiti conclusivi del controllo.

b) Il programma di ciascun ufficio deve ritenersi integrato con il completamento delle istruttorie in corso al momento del

la presente deliberazione, nonché con l'esercizio di quelle altre

ipotesi di controllo il cui svolgimento è previsto come obbliga torio dalla legge. Ciascun ufficio di controllo e ciascuna delega

li Foro Italiano — 1996.

zione regionale, per i settori di rispettiva competenza, svolge ranno altresì le istruttorie e le attività necessarie per l'effettua

zione delle indagini intersettoriali deliberate dalla sezione e

presteranno inoltre la dovuta collaborazione per l'esercizio, da

parte delle sezioni riunite, della funzione di referto generale sul

la gestione del bilancio e del patrimonio dello Stato.

c) Il programma approvato costituisce l'attività minimale di

controllo che gli uffici sono tenuti a svolgere nel periodo di

riferimento del programma stesso. Eventuali integrazioni del pro

gramma potranno essere effettuate nei modi previsti dall'art.

3, 12° comma, 1. n. 20 del 1994.

d) Le procedure di controllo dovranno essere esaurite (anche allo stato degli atti) entro il 30 aprile 1997, ovvero alle altre

scadenze che saranno indicate successivamente dall'ufficio di

coordinamento, con particolare riferimento alle indagini inter

settoriali. L'attività dovrà concludersi con motivata determina

zione del consigliere delegato o con pronuncia collegiale, secon

do i criteri e le procedure indicate nella deliberazione di questa sezione 29/94 del 20 aprile 1994, confermati con la presente deliberazione.

4. - In ordine agli altri punti all'ordine del giorno, relativi alla determinazione delle competenze dei quattro collegi della

sezione — pevisti dal d.l. 23 dicembre 1995 n. 541 e, in partico

lare, dall'art. 5, che apporta modifiche all'art. 3, 10° comma, 1. 20/94 — ed alla fissazione dei criteri per la composizione dei collegi stessi, la sezione di controllo rinvia le relative deter

minazioni ad una successiva adunanza generale, in data da de

stinarsi.

CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 9

gennaio 1996, n. 1; Pres. Maresca, Est. Librandi; Min.

finanze.

Contratti e obbligazioni della pubblica amministrazione — Sti

pulazione a trattativa privata — Illegittimità — Fattispecie

(R.d. 18 novembre 1923 n. 2440, nuove disposizioni sull'am

ministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello

Stato, art. 6; r.d. 23 maggio 1924 n. 827, regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, art. 41; d.leg. 24 luglio 1992 n. 358, testo unico

delle disposizioni in materia di appalti pubblici, in attuazione delle direttive Cee 77/62, 80/767, 88/295, art. 9; d.leg. 12 febbraio 1993 n. 39, norme in materia di sistemi informatici automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma del

l'art. 2, 1° comma, lett. mm), 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art.

14; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giuris dizione e controllo della Corte dei conti, art. 3).

Contabilità e bilancio dello Stato — Imputazione della spesa a capitoli di bilancio — Criteri (R.d. 23 maggio 1924 n. 827, 133; r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, approvazione del testo unico

delle leggi sulla Corte dei conti, art. 25).

È illegittimo il ricorso alla trattativa privata per la stipula di un contratto di fornitura di attrezzature informatiche qualora la preferenza accordata a tale sistema di scelta del contraente, da considerarsi derogatorio rispetto ad altri sistemi fondati sulla regola della gara pubblica, si traduca in un provvedi mento non rispondente ad una interpretazione oggettiva dei

requisiti di necessità ed urgenza richiesti dalla normativa vi gente (nella specie, il provvedimento era motivato sulla base di mere esigenze di opportunità e convenienza della parte pub blica contraente, senza alcun riferimento a qualificate circo

stanze di carattere contingente ed eccezionale). (1)

(1) L'interpretazione adottata dalla corte in ordine all'esistenza dei

requisiti che eccezionalmente consentono il ricorso alla trattativa priva ta si risolve, nella specie, in un problema di controllo sulla motivazione del decreto di approvazione del contratto emanato dall'amministrazio ne. Sulla necessità di una adeguata motivazione del provvedimento, in

This content downloaded from 185.31.195.106 on Sat, 28 Jun 2014 17:44:21 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended