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sezione controllo Stato; deliberazione 21 gennaio 1999, n. 3; Pres. Lazzaro, Est. Coscioni;Magistrato per il Po.Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 295/296-299/300Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193519 .
Accessed: 25/06/2014 00:42
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PARTE TERZA
1998, prevede il ricorso agli accontonamenti del «fondo specia le» di parte capitale soltanto per gli esercizi compresi nel bilan
cio triennale 1998-2000, mentre nulla prevede in ordine agli oneri
ricadenti sugli esercizi successivi.
Peraltro, per questi ultimi esercizi, secondo l'orientamento
della Corte costituzionale, più diffusamente richiamato in nar
rativa, non sarebbe necessaria una puntuale indicazione dei mezzi
di copertura, purché, in un'ottica di equilibrio tendenziale della
finanza pubblica, sussista una coerenza tra gli oneri ricadenti
nel bilancio pluriennale e quelli gravanti sugli esercizi successivi
(sentenza n. 384 del 1991, cit.). A tal proposito, come ha dettagliatamente rilevato l'ufficio
di controllo, pur a voler prescindere dal fatto che nel triennio
1998-2000 esiste un marcato sbilancio tra le quote poste a cari
co dei primi due esercizi del bilancio triennale rispetto a quella a carico dell'ultimo esercizio, si osserva che, a partire dal quar to esercizio, dovrà comunque aversi un onere superiore a quello dell'ultimo esercizio di massima esposizione del triennio.
In sostanza, per la copertura dell'intera spesa di 3.600 miliar
di è richiesto un onere aggiuntivo di 620 miliardi che non si
ritiene assistito da adeguata copertura.
Peraltro, la sezione è consapevole che la Corte costituzionale
ha affermato che scostamenti tra previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione del triennio ed oneri posti a
carico degli esercizi successivi, debbano essere apprezzabili (sen tenza n. 25 del 1993, cit.); pertanto, si è data carico di valutare
la questione anche sotto questo aspetto. Al riguardo, ed in linea più generale, è sembrato che, in pre
senza di leggi pluriennali di spesa, la valutazione del grado di
sopportabilità di squilibri tra onere coperto ed onere a regime, nell'attuale contesto di grave disavanzo del bilancio dello Stato, non possa non tenere conto della costante linea di tendenza del
la finanza pubblica alla riduzione di tale disavanzo, che in vista
del rispetto degli impegni comunitari assunti con il trattato di
Maastricht; ciò trova puntuale conferma nelle annuali manovre
finanziarie e nei documenti governativi di programmazione economico-finanziaria.
In tale contesto, la sezione ritiene che, tranne ipotesi di squi libri oggettivamente trascurabili, il giudizio sulla copertura delle
leggi pluriennali di spesa debba attenersi alla verifica della sus
sistenza dell'equilibrio contabile tra onere coperto ed onere a
regime che, secondo le indicazioni della stessa Corte costituzio
nale, «deve costituire l'elemento formale da prendersi a riferi
mento per valutare — senza invadere il campo dell'indirizzo
politico in materia di bilancio — la ragionevolezza della coper tura . . .» (sentenza n. 25 del 1993, cit.).
Tanto è sufficiente per un giudizio di non manifesta infonda
tezza della questione. Merita di essere segnalato, infine, che analoghe perplessità
sono state manifestate nel corso della discussione del disegno di legge, divenuto poi 1. n. 354 del 1998 (camera dei deputati V commissione permanente-bilancio, tesoro e programmazione).
Per i motivi che precedono, la questione di costituzionalità
sopra esaminata è, ad avviso della sezione, rilevante e non ma
nifestamente infondata.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 21
gennaio 1999, n. 3; Pres. Lazzaro, Est. Coscioni; Magistra to per il Po.
Opere pubbliche — Appalto — Decreto di approvazione del
contratto — Controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti — Presupposti (Disp. sulla legge in generale, art.
12; d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406, attuazione della direttiva
89/440/Cee, in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, art. 1; 1. 14 gennaio 1994 n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte
dei conti, art. 3).
Sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte
dei conti i decreti che approvano contratti di appalto, il cui
valore, considerato al netto del ribasso d'asta, superi il limite
di soglia ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria
in materia di appalti per lavori pubblici. (1)
Fatto. — Il presidente del Magistrato per il Po con proprio decreto n. 12932 in data 30 ottobre 1997, non trasmesso alla
Corte dei conti ai fini del controllo preventivo di legittimità, ma pervenuto in data 2 dicembre 1997 assieme ad altri atti nel
l'ambito delle procedure attivate per l'esercizio del controllo suc
cessivo sulla gestione, ha approvato il progetto dei lavori di
rialzo e ringrosso arginatura in destra e sinistra torrente Crosto
lo a monte della confluenza in Po nei comuni di Gualtieri e
Guastalla dell'importo di lorde lire 15.363.545.543 di cui lire 11.466.761.110 per lavori e lire 3.896.784.433 per somme a di
sposizione dell'amministrazione.
Con lo stesso decreto è stato approvato il verbale di asta pub blica (che tiene luogo del contratto d'appalto) n. 10563 di re
pertorio in data 12 agosto 1997, in base al quale è risultata
aggiudicataria dei lavori l'impresa Co.Ge. s.p.a. con il ribasso
del 46,02 per cento per l'importo netto di lire 6.189.757.647.
L'impegno di spesa assunto col predetto decreto sul cap. 9087
del bilancio passivo del ministero dei lavori pubblici è stato di
lire 9.145.808.998. Sul provvedimento l'ufficio speciale della ragioneria generale
dello Stato presso il Magistrato per il Po ha apposto, in data
13 novembre 1997, il visto di legalità e regolarità della spesa e lo ha restituito all'amministrazione, non ritenendolo assogget tabile al controllo preventivo di legittimità.
(1) A norma dell'art. 3, 1° comma, lett. g), 1. 20/94, il controllo
preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita, tra l'altro, sui decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato «di importo superiore al valore in Ecu stabilito dalla normativa comu nitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi».
Tale importo, con riguardo ai contratti di appalto di lavori pubblici, è stato fissato dall'art. 1 d.leg. 401/91 (recante «attuazione della diret tiva 89/440/Cee in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici»), in cinque milioni di Ecu, pari, per il periodo 1998-1999, a lire 9.861.664.583 (v. il comunicato del ministero del teso
ro, senza data, in G.U. 30 dicembre 1997, n. 302). Nel caso di specie, l'importo dei lavori compresi nell'appalto era su
periore a undici miliardi di lire, mentre l'importo del contratto sottopo sto al controllo della corte era di circa sei miliardi; superiore, quindi, il primo, al valore fissato dalla normativa comunitaria, inferiore il secondo.
La sezione di controllo, dopo aver ricostruito l'itinerario normativo
che, nel contesto della riforma dei controlli amministrativi, è approda to, dopo una serie di decreti legge emanati nel 1993, all'attuale formu lazione dell'art. 3, 1° comma, cit., rileva come questa norma persegua lo scopo di limitare al massimo il controllo preventivo di legittimità, circoscrivendolo ad ipotesi tassativamente determinate, e, ad un tempo, quello di rendere effettiva, con riguardo alla materia degli appalti pub blici, l'osservanza della disciplina comunitaria nell'ordinamento interno
(negli stessi termini, Corte conti 22 novembre 1993, n. 152, Foro it., Rep. 1994, voce Contratti della p.a., n. 214; 18 settembre 1998, n. 108, Riv. Corte conti, 1998, fase. 5, in corso di pubblicazione).
È a dire, peraltro, che, mentre l'art. 1 d.leg. 406/91, cit., fa riferi mento all'importo dei «lavori», l'art. 3 1. 20/94, cit., ha riguardo al
l'importo dei «contratti», a prescindere dal valore complessivo dei la vori per i quali i contratti sono stati stipulati. Ebbene, la sezione, privi legiando l'interpretazione letterale dell'art. 3, 1° comma, 1. 20/94 (laddove
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Successivamente, in data 2 dicembre 1997, il Magistrato per il Po ha trasmesso, in visione, direttamente il provvedimento in oggetto, assieme ad altri provvedimenti, nell'ambito delle pro cedure attivate per l'esercizio del controllo successivo sulla ge stione.
La delegazione, nell'esaminare gli atti nel quadro dell'attività
istruttoria ai fini del predetto controllo successivo sulla gestio
ne, ritenendo che il decreto prima citato fosse da assoggettare al controllo preventivo di legittimità, ha riprotocollato, in data
7 settembre 1998, il provvedimento e ha mosso allo stesso rilie
vo istruttorio n. 9 in data 10 settembre 1998.
Nel rilievo è stato osservato, in via pregiudiziale, che il decre
to approva un progetto il cui importo lordo dei lavori posti alla base dell'appalto è di lire 11.466.761.110 e quindi superiore al valore in Ecu stabilito per l'applicazione della normativa co
munitaria ai contratti di lavori pubblici (allo stato attuale fissa
to in lire 9.861.664.583). Come tale, pertanto, e pur essendo l'importo netto dell'atto
contrattuale di lire 6.189.757.647, il provvedimento fosse da as
soggettare al controllo preventivo di legittimità, ai sensi del
l'art. 3, 1° comma, lett. g), 1. 14 gennaio 1994 n. 20.
Col rilievo sono state formulate anche alcune osservazioni di
merito relative: a) al sistema di aggiudicazione prescelto, ritenu
to non conforme alle disposizioni vigenti; b) al carattere manu
tentori dei lavori; c) alla mancata stipulazione del contratto
di appalto sostituito dal verbale d'asta pubblica, ai sensi del
l'art. 16, 4° comma, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440.
Il Magistrato per il Po nel fornire risposta alle osservazioni
di merito nulla ha dedotto in ordine alla pregiudiziale prospettata. Il consigliere delegato al controllo sugli atti del Magistrato
per il Po al fine di dirimere la questione con propria relazione
n. 658 in data 4 novembre 1998 ha trasmesso gli atti al presi
dente della Corte dei conti per il deferimento, ai sensi dell'art.
24, 1° comma, r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, quale sostituito dal
l'art. 3 1. 14 gennaio 1994 n. 20, alla sezione del controllo che
è stata convocata per l'adunanza odierna.
Diritto. — Due sono le pregiudiziali che il collegio è chiama
to ad affrontare. Infatti oltre quella prospettata con la relazio
ne di deferimento e relativa all'importo dei lavori da prendere
in considerazione ai fini dell'assoggettabilità o meno dell'atto
al controllo preventivo di legittimità, vi è quella relativa al ri
spetto dei termini per l'esercizio del predetto controllo preventivo.
è detto che il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti
si esercita «esclusivamente» sugli atti enumerati nello stesso art. 3), ha deciso che, per stabilire se e quali contratti siano soggetti al con
trollo preventivo di legittimità della Corte dei conti, occorra considera
re esclusivamente l'importo del «contratto», vale a dire l'ammontare
dei lavori in esso contemplati al netto del ribasso d'asta, e non l'im
porto lordo dei «lavori» (nello stesso senso, Corte conti, sez. contr.
reg. sic., 6 giugno 1995, n. 20/95, Foro it., Rep. 1995, voce Corte
dei conti, n. 199). E siccome, nel caso di specie, l'importo del contrat
to era inferiore alla soglia fissata dalla normativa comunitaria, la se
zione ha risolto nel senso che il provvedimento di approvazione del
contratto non dovesse essere sottoposto al controllo preventivo di legit timità.
Senonché, l'interpretazione accolta dalla sezione contraddice vistosa
mente la ragione per cui — stando alla ricostruzione operata dalla stes
sa pronuncia — la 1. n. 20 ha conservato il controllo preventivo di
legittimità sui contratti di lavori pubblici e, cioè, che tale controllo deb
ba servire, essenzialmente, a garantire il rispetto della normativa comu
nitaria concernente l'aggiudicazione degli appalti di valore superiore al
l'ammontare più sopra indicato. La conseguenza di questa contraddi
zione è che, ove determinati «lavori», di importo superiore alla soglia
comunitaria, vengano realizzati mediante un contratto di importo infe
riore alla soglia medesima, il contratto non è soggetto a controllo pre ventivo di legittimità, sfuggendo, perciò, alla verifica che il legislatore nazionale aveva preordinato per garantire l'osservanza dell'ordinamen
to comunitario in ordine all'aggiudicazione (non dei contratti, ma) dei
«lavori».
Sul d.leg. 406/91, v., in generale, Mele-Carosi-Blanchi-Acciari, Gli
appalti di lavori pubblici nella nuova disciplina: commentario al d.leg. 19 dicembre 1991 n. 406 che attua la direttiva comunitaria 89/440, Bo
logna, 1992; Cancrini-Piselli, Attuazione della direttiva Cee 89/440
in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubbli
ci, Roma, 1993. [R. Stabile]
Il Foro Italiano — 1999 — Parte III-10.
Come è noto, l'art. 3, 2° comma, 1. 14 gennaio 1994 n. 20
dispone che il controllo preventivo debba essere esercitato entro
trenta giorni dal ricevimento dell'atto; trascorsi i quali il prov vedimento diventa esecutivo.
Come esposto in narrativa, il decreto del Magistrato per il Po era pervenuto all'ufficio di controllo, sia pure in visione
ai fini dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione, in
data 3 dicembre 1997, mentre il rilievo istruttorio porta la
data del 10 settembre 1998; quando, cioè, il provvedimento stesso era già divenuto esecutivo per decorrenza dei termini
fissati dalla legge per l'esercizio del controllo preventivo di
legittimità. È pur vero che i provvedimenti da assoggettare al controllo
preventivo debbono pervenire tramite la ragioneria generale co
sì come dispone l'art. 11 d.p.r. 20 aprile 1994 n. 367, mentre
quello di cui si discute è stato trasmesso direttamente dall'am
ministrazione per fini diversi. Ma il punto da affrontare è pro
prio quello di stabilire se una volta che un atto è pervenuto alla Corte dei conti, spetti ad essa valutare se lo stesso sia da
assoggettare o meno al controllo preventivo, garantendo che l'e
sercizio di tale controllo avvenga prima che il provvedimento diventi esecutivo per decorrenza dei termini.
Tuttavia, la soluzione di tale problema non può essere af
frontata senza aver prima verificato se il provvedimento in que stione possa ritenersi compreso tra quelli elencati nel 1 ° comma
dell'art. 3 1. 20/94.
La norma ora richiamata, alla lett. g), prevede che siano as
soggettati al controllo preventivo di legittimità i decreti che ap
provano contratti di appalto d'opera «se di importo superiore
al valore stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazio
ne delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi».
Tale valore è fissato, ai sensi dell'art. 1 d.leg. 19 dicembre
1991 n. 406, in cinque milioni di Ecu pari, per il biennio 1998-1999, a lire 9.861.664.583 (essendo il controvalore in lire
italiane dell'Ecu di lire 1972,332 — v. decreto del ministero del
tesoro pubblicato in G.U. n. 302 del 30 dicembre 1997).
Nel caso di specie l'importo dei lavori posti a base dell'appal
to è di lire 11.466.761.110 e quindi superiore al valore prima
riferito, mentre l'importo del contratto è di lire 6.189.757.647
e, quindi, al di sotto della soglia comunitaria.
Ai fini della soluzione del caso prospettato non pare super
flua una ricostruzione del processo riformatore del controllo
conclusosi con la 1. n. 20 del 1994.
La riforma del controllo inizia con il d.l. 15 maggio 1993
n. 143 che non conteneva alcun riferimento ai decreti di appro
vazione dei contratti. Il successivo d.l. 17 luglio 1993 n. 232
prevede, tra gli atti da assoggettare al controllo preventivo «i
decreti di approvazione di contratti attivi e passivi dello Stato
di importo superiore al valore in Ecu stabilito dalla normativa
comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazio
ne degli appalti . . .». La 1. 14 gennaio 1994 n. 20, all'art. 3,
ha, poi, adottato la formulazione più precisa quale riferita in
precedenza. La sezione ha già avuto modo di affermare che l'aver inserito
tra i provvedimenti da sottoporre a controllo preventivo di le
gittimità i decreti di approvazione dei contratti di lavoro disci
plinati dal diritto comunitario denota l'intenzione del legislato
re di rendere più incisiva l'azione di controllo circa l'osservanza
della normativa comunitaria.
Ciò anche al fine di consentire «la reazione immediata del
sistema all'insorgere della violazione della norma comunitaria
(specie per quel che riguarda il principio della libera concorren
za e della par condicio» (cfr. delibere sez. contr. 152/93 del
22 novembre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce Contratti della
p.a., n. 214, e 108/98 del 25 luglio 1998). Ma la ratio dell'assoggettamento al controllo preventivo di
legittimità dei decreti di approvazione dei contratti può anche
rinvenirsi nell'intenzione di sottoporre al controllo preventivo
quei provvedimenti il cui importo assume particolare valore ai
fini dell'assunzione dell'impegno di spesa.
Ma anziché indicare un valore fisso, che in caso di oscillazio
ni della lira avrebbe reso necessario una norma di adeguamen
to, non sempre celere nella sua attuazione, si è preferito anco
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PARTE TERZA
rare tale valore al parametro fissato per l'applicazione della nor
mativa comunitaria; ciò nella considerazione che i lavori assog
gettati a tale disciplina sono, senza dubbio, quelli di importo
più rilevante.
Tuttavia, il collegamento tra i due diversi ordinamenti si fer
ma qui, in quanto gli scopi perseguiti dalle norme comunitarie
nel settore degli appalti di opera sono diversi da quelli dettati
per il controllo.
La differenza è resa palese dalla terminologia usata. La nor
ma di recepimento della direttiva comunitaria in materia di ap
palti pubblici usa l'espressione «lavori» (v. art. 1 d.leg. 19 di
cembre 1991 n. 406) e fa esplicito riferimento alle procedure di affidamento. L'art. 3 1. 20/94 usa sempre e soltanto l'espres sione «contratti».
Per cui quando si deve individuare l'importo da prendere a
base ai fini che qui rilevano, occorre far riferimento esclusiva
mente all'importo del contratto; che è, appunto, solo quello dei lavori al netto del ribasso d'asta.
La diversa interpretazione, che volesse prendere a base l'im
porto lordo dei lavori, non avrebbe sufficienti argomentazioni a suo sostegno, in quanto si fonderebbe su una interpretazione estensiva della norma che non pare essere consentita nel caso
in esame.
È noto, infatti, che nell'applicazione della legge occorre pri
vilegiare l'interpretazione letterale della norma quando il signi ficato delle parole non lascia alcun dubbio (art. 12, 1° comma, delle disposizioni sulla legge in generale).
Nel caso in esame l'uso dell'espressione «contratti» denota
chiaramente l'intenzione di prendere a riferimento soltanto l'im
porto del contratto. Se il legislatore avesse voluto indicare l'im
porto lordo dei lavori ben avrebbe potuto far ricorso ad altre
espressioni (quali ad esempio approvazione del progetto; lavori
a base d'appalto, ecc.). D'altra parte già in precedenza è stato affermato da questa
corte che l'interpretazione strettamente letterale va preferita «an
che in ragione dell'impostazione ampiamente riduttiva del con
trollo su atti che caratterizza tutta la 1. n. 20, nonché per il
fatto che il controllo preventivo di legittimità viene limitato esclu
sivamente agli atti espressamente indicati» (cfr. sezione del con
trollo regione Sicilia n. 20 del 19 aprile 1995). Tale orientamento va pienamente condiviso.
La sezione ritiene, quindi, che debba essere preso in conside
razione, ai fini dell'assoggettabilità dei decreti di approvazione dei contratti, l'importo netto contrattuale e non quello lordo
dei lavori.
Essendo l'importo del contratto in esame inferiore alla soglia comunitaria il decreto di approvazione del contratto stesso non va assoggettato al controllo preventivo di legittimità.
Ciò non consente né l'esame dell'altra pregiudiziale — la sciandosi perciò irrisolto il quesito con essa prospettato — né di affrontare le questioni di merito.
Il Foro Italiano — 1999.
CORTE DEI CONTI; sezione controllo Stato; deliberazione 24
aprile 1998, n. 35; Pres. Delfini, Est. Schreiber; Min. difesa.
Carabinieri — Sottufficiali — Trattamento economico — Equi
parazione ai pari grado della polizia (L. 12 agosto 1982 n.
569, disposizioni concernenti taluni ruoli del personale della
polizia di Stato e modifiche relative ai livelli retributivi di alcune qualifiche e all'art. 79 1. 1° aprile 1981 n. 121; d.l.
7 gennaio 1992 n. 5, autorizzazione di spesa per la perequa zione del trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituziona
le n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al per sonale delle corrispondenti categorie delle altre forze di poli
zia; 1. 6 marzo 1992 n. 216, conversione in legge, con modifi
cazioni, del d.l. 7 gennaio 1992 n. 5).
L'equiparazione dei trattamenti economici dei sottufficiali dei
carabinieri con le corrispondenti categorie delle altre forze di
polizia sorge esclusivamente per effetto della I. 6 marzo 1992
n. 216 e non della precedente 1.1° aprile 1981 n. 121 e non
riguarda il personale collocato a riposo. (1) La riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto del
ricalcolo della base pensionabile a seguito della perequazione
fra gli appartenenti all'arma dei carabinieri e le altre forze di polizia, ai sensi della l. 6 marzo 1992 n. 216 spetta solo
a coloro che abbiano effettivamente percepito gli arretrati e siano stati collocati a riposo nel quinquennio antecedente alla
data del 20 giugno 1991 (per i carabinieri) e del 1° gennaio 1992 (per la guardia di finanza). (2)
Diritto. — Con i provvedimenti indicati nella parte in fatto si è provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico di alcuni sottufficiali dell'arma dei carabinieri e del corpo della
guardia di finanza sulla base dei benefici introdotti dal d.l. 7
gennaio 1992 n. 5, convertito dalla 1. 6 marzo 1992 n. 216.
Questa, autorizzando all'art. 1 la spesa per l'equiparazione del
trattamento economico dei sottufficiali dell'arma dei carabinie ri e della guardia di finanza a quello degli ispettori della polizia di Stato in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 (Foro it., 1993, I, 361), nonché alle sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, 25 novembre 1991, n. 986 (id., Rep. 1992, voce Carabinieri, nn. 4-6), e del Tar Lazio 9 luglio 1991, n. 1219 (id., Rep. 1991, voce cit., nn. 8-12), pre vedeva (art. 2, 2° comma) il pagamento delle competenze arre trate derivanti dall'esecuzione delle citate sentenze in tre tran ches e (art. 2, 1° comma) la corresponsione del trattamento economico dei livelli retributivi indicati per ciascun grado delle citate sentenze a decorrere dal 1° gennaio 1992.
Il problema che la sezione deve preliminarmente risolvere con siste nello stabilire se tali norme siano state correttamente ap plicate nei decreti esaminati che hanno disposto le riliquidazioni
(1-2) Con la decisione in epigrafe la Corte dei conti indica i criteri che regolano la perequazione dei trattamenti economici del personale delle varie forze di polizia dopo le richiamate pronunzie della Corte costituzionale ed i conseguenti interventi del legislatore; la complessità della problematica emersa nella materia e che aveva dato luogo a con trastanti pronunzie delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, viene risolta sulla base del principio enunciato nella prima massima e conforme, da un lato, alla ratio legis emergente dal testo normativo e, dall'altro lato, agli enunciati della Corte costituzionale sull'insussi stenza di un necessario ed automatico legame fra i miglioramenti eco nomici delle retribuzioni di servizio e quelli dei trattamenti di quiescenza.
Per ogni riferimento in materia, v. Corte cost. 9 luglio 1996, n. 241, Foro it., 1996, I, 3816, con nota di richiami; nonché Cons. Stato, sez. IV, 24 febbraio 1997, n. 137, id., Rep. 1997, voce Carabinieri, n. 7 (che limita il diritto agli arretrati a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del d.l. 5/92 avevano già ottenuto una sentenza favo revole); Corte cost. 21 marzo 1997, n. 65, ibid., voce Pubblica sicurez za (amministrazione della), n. 5 (che ha respinto altre questioni di costi tuzionalità connesse al differente trattamento economico dei sottote nenti della guardia di finanza rispetto a quello dei vice commissari della polizia di Stato). Sulla posizione della Corte costituzionale in materia di collegamento fra trattamento pensionistico e retribuzioni di servizio, v., da ultimo, Corte cost. 5 marzo 1999, n. 62, in questo fascicolo, I, 1390, con nota di richiami.
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