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sezione distaccata di Mascalucia; ordinanza 5 maggio 1998; Giud. Grasso; Gemma c. Bonanno

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sezione distaccata di Mascalucia; ordinanza 5 maggio 1998; Giud. Grasso; Gemma c. Bonanno Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1691/1692-1693/1694 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193501 . Accessed: 25/06/2014 05:05 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.79 on Wed, 25 Jun 2014 05:05:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione distaccata di Mascalucia; ordinanza 5 maggio 1998; Giud. Grasso; Gemma c. BonannoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 5 (MAGGIO 1999), pp. 1691/1692-1693/1694Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193501 .

Accessed: 25/06/2014 05:05

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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1691 PARTE PRIMA 1692

(cfr. Cass. 29 gennaio 1988, n. 824, Foro it., Rep. 1988, voce

Riscossione imposte, n. 88); evidenziato che per procedere al riscatto previsto e disciplina

to dall'art. 90 d.p.r. 602/73, sempre ammesso in ipotesi di de

voluzione, i soggetti legittimati devono semplicemente, nel ter

mine di tre mesi dalla devoluzione, depositare nella cancelleria

riva la controversia inerente alla titolarità dell'immobile espropriato (18); per la seconda (19) il decreto indicato ha natura giurisdizionale, conte nuto decisorio e carattere definitivo (20).

In tale ottica può trarsi la conclusione che l'atto prowedimentale

ipotizzato (e cioè un provvedimento con cui il giudice fissa il termine

per il pagamento del prezzo di devoluzione) ha natura decisoria (21).

4. - Esclusa Questa possibilità, e perciò muovendo dal presupposto che il giudice dell'esecuzione non può far nulla al riguardo, non può, cioè, emettere alcun provvedimento idoneo a smuovere la situazione, considerata l'impossibilità di una decadenza secondo le disposizioni del codice di rito, sarebbe sussistente un interesse a proporre un'azione or

dinaria del creditore nei confronti dell'esattore e dell'amministrazione

finanziaria, sostanzialmente di tipo risarcitorio simile a quella prevista dall'art. 54, 3° comma, d.p.r. 602/73 per il debitore e per gli altri sog getti indicati nel 1° comma dell'art. 53.

L'azione ordinaria, però, si svilupperebbe fuori della procedura ese cutiva e lascerebbe questa incompiuta, non essendo, come appena det

to, prevista la decadenza, che invece è prevista nei confronti dell'aggiu dicatario, ma non del beneficiario della devoluzione.

5. - Queste le soluzioni a nostro avviso prospettabili fino al 1° luglio 1999, data in cui entrerà in vigore il d.leg. 46/99 (art. 39) (22). Dopo di che si dovrà tener conto del fatto che il legislatore all'art. 85 del citato decreto ha sovvertito completamente il meccanismo automatico della devoluzione, anzi ha questa abolito sostituendola con l'assegna zione (23). Precisamente: il concessionario nei dieci giorni successivi al terzo incanto negativo chiede l'assegnazione dell'immobile allo Stato

per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma

per la quale si procede e il giudice dell'esecuzione dispone secondo la

procedura dell'art. 590 c.p.c. È dunque in questo ambito che viene risolto il problema del versa

mento del prezzo: il giudice fissa il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio, termine che ai sensi del 2° comma dell'art. 85 d.leg. indicato non può essere inferiore a sei mesi; se avvie ne il versamento il giudice pronuncia il decreto di trasferimento a nor ma dell'art. 586 (art. 590 c.p.c.); in caso di mancato versamento invece il processo esecutivo si estingue se il concessionario nei trenta giorni non dichiara di voler procedere al quarto incanto che, se anche esso

negativo, comporta la definitiva estinzione dell'esecuzione (3° comma dell'art. 85).

Così il legislatore ha equiparato l'assegnazione dell'immobile allo Stato

(o agli altri enti) nell'esecuzione esattoriale all'assegnazione nell'ordina ria espropriazione immobiliare prevedendo che sia il procedente ad avan zare l'istanza di assegnazione del bene in luogo dell'adempimento (24)

(18) La corte soggiunge che poiché si tratta di una sentenza di primo grado essa è impugnabile con l'appello e non con il ricorso in cassazio ne ex art. Ili, 2° comma, Cost.

(19) Cass. 24 gennaio 1980, n. 598, Foro it., Rep. 1980, voce Riscos sione delle imposte, nn. 105-107, e Bartoltni-Refregrassi, Codice del le esecuzioni civili, Piacenza, 1999, 976.

(20) Qui la corte giunge alla conclusione per cui, non essendo previ sto uno specifico mezzo d'impugnazione, occorre proporre il ricorso straordinario in Cassazione.

(21) Sui caratteri della decisorietà e definitività, cfr. ancora una vol ta la richiamata Cass. 29 gennaio 1988, n. 824; un'ampia rassegna della Cassazione sul punto è in Civinini, I procedimenti in camera di consi

glio, Torino, 1994, I, 352.

(22) Emesso sulla base della legge delega 28 settembre 1998 n. 337 con la quale il governo è stato delegato al riordino della disciplina rela tiva alla riscossione disponendo per lo «snellimento e razionalizzazione delle procedure di esecuzione» con «la revisione e la semplificazione delle procedure di vendita di beni immobili».

(23) E a proposito ci sovvengono le parole di Von Kirchmann (1847): «tre parole innovatrici del legislatore e intere biblioteche diventano car ta da mercato».

(24) Occorre interrogarsi sul se il «chiede» di cui all'art. 85, 1° com ma, d.leg. 46/99 debba essere inteso come «può chiedere» o come «de ve chiedere»: muovendo dal presupposto che il legislatore ha voluto sostituire la devoluzione con l'assegnazione, e ricordando che l'assegna zione presenta la caratteristica di essere volontaria, siamo indotti a rite nere che il «chiede» deve essere inteso come «può chiedere»: tuttavia se si pensa che l'assegnazione dell'immobile allo Stato è prevista per

li Foro Italiano — 1999.

del giudice dell'esecuzione, unitamente alla domanda, la som

ma pari al prezzo di devoluzione, non occorrendo, per non es

sere dalla legge prevista, la predeterminazione dell'importo del

riscatto da parte del giudice essendo lo stesso stabilito dalla leg

ge (art. 90, 4° comma);

per questi motivi, rigetta l'istanza.

e che il trasferimento del bene assegnato avvenga con un provvedimen to del giudice dell'esecuzione di trasferimento all'aggiudicatario (25).

La nuova normativa risolve così un problema di non trascurabile ri

lievo sul piano pratico. Torna inoltre utile per sostenere l'idea per la

quale fino a quando non entrerà in vigore il d.leg. 46/99 il giudice dell'esecuzione esattoriale ha i poteri per emettere il provvedimento di fissazione del termine (26): se a questi di qui a poco sarà attribuito il potere proprio del giudice dell'esecuzione di emettere il provvedimen to di assegnazione, che come si è visto innanzi si assume avere natura

decisoria, non sembra che sussista alcun ostacolo al riconoscimento del

potere del giudice dell'esecuzione esattoriale ad emettere il provvedi mento di fissazione del termine in ipotesi di devoluzione del bene allo Stato e di mancato versamento del prezzo.

Rita Lombardi

tentare di far giungere a termine il processo di esecuzione esattoriale deve pensarsi ad un «dovere» del concessionario di chiedere l'assegna zione allo Stato. A questo punto si è costretti ad ammettere che l'assi milazione dell'assegnazione esattoriale con quella del codice di rito at tiene solo all'emanazione del provvedimento di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione. Anche il mancato versamento dell'eventuale

conguaglio presenta diversità: ai sensi dell'art. 85, 3° comma, se il con

guaglio non è versato, e il concessionario non dichiara di voler procede re ad altro incanto, il processo si estingue; diversamente si ritiene (An d ri oli, Commento, III, 279) che ove l'assegnatario non versi il congua glio di cui all'art. 590 c.p.c. si applicano le norme relative al

l'inadempienza dell'aggiudicatario (art. 587 c.p.c.); dunque il giudice, non sollecitato da alcuna istanza, previa dichiarazione della decadenza

dispone un nuovo incanto.

(25) Scompare così l'automatismo dell'effetto traslativo.

(26) V. par. 3.

Rita Lombardi

PRETURA DI CATANIA; sezione distaccata di Mascalucia; ordinanza 5 maggio 1998; Giud. Grasso; Gemma c. Bonanno.

PRETURA DI CATANIA;

Esecuzione forzata in genere — Precetto — Notificazione —

Sospensione della esecuzione — Provvedimento d'urgenza —

Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 623, 624, 700).

L'unico strumento giuridico a mezzo del quale può essere otte

nuta la sospensione dell'esecuzione dopo la notificazione del

precetto e prima del pignoramento è rappresentato dalla tute

la cautelare di cui all'art. 700 c.p.c. (1)

(1) La pronuncia si segnala per avere affrontato il problema della

possibilità di sospendere l'esecuzione dopo la notificazione del precetto ma prima del pignoramento (che segna per dottrina e giurisprudenza ormai consolidate l'inizio dell'esecuzione) e per averlo risolto positiva mente ravvisando l'unico strumento utilizzabile a tal fine nella tutela cautelare di cui all'art. 700 c.p.c.

Si tratta di un problema della massima rilevanza in ordine al quale in estrema sintesi:

à) la giurisprudenza assolutamente prevalente è ferma nel negare la

possibilità di sospendere l'esecuzione prima del pignoramento; b) la dottrina più recente critica tale orientamento schierandosi a fa

vore della possibilità di sospendere l'esecuzione anche in sede di opposi zione a precetto (facendo leva, peraltro, non sull'art. 700 c.p.c. ma sull'art. 623 c.p.c.);

c) la Corte costituzionale, chiamata per due volte ad intervenire, ha

respinto le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

V., per un'ampia panoramica dello stato della dottrina e della giuris

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Va preliminarmente richiamata la disputa circa la sperimen tabilità di strumenti idonei a paralizzare l'efficacia del precetto; cioè di forme di tutela attivabili dopo la notificazione del pre cetto e prima del pignoramento (per approfondimenti, cfr. Fo

ro it., 1996, I, 1924 ss.). Come noto, volendo semplificare, a quattro si riducono le

posizioni essenziali:

a) reputare non consentito l'esperimento della sospensione

ex art. 623 e 624 c.p.c., tuttavia, illegittima la situazione che

si verrebbe a creare, laddove, al debitore è consentito paraliz zare il titolo anche per soli difetti attinenti alle norme in pro

cedendo e non potrebbe, invece, ottenere sospensione dell'effi

cacia esecutiva del precetto, foriera in sé di nocumento, e,

comunque, almeno nelle esecuzioni per rilascio, unico momen

to che consentirebbe tempestiva e ordinata tutela al debitore

(secondo indirizzo abbastanza consolidato l'esecuzione inizie

rebbe solo con l'accesso dell'ufficiale giudiziario, cioè quando ormai potrebbe essere troppo tardi); ma la Corte costituziona

le, investita puntualmente (e per la seconda volta) della que

stione, con sentenza n. 81 del 19 marzo 1996 (ibid.) ha dichia

rato inammissibile il petitum, occorrendo, a parere del giudice

delle leggi, intervento del legislatore, non potendosi essa corte

sostituire al detto;

b) reputare ammissibile la sospensione del titolo sulla scorta

di una valorizzazione del contenuto dell'art. 623 c.p.c. (in so

stanza si legge la detta norma come attributiva di specifico po

tere al giudice comunque investito dell'esame di legittimità del

titolo); c) reputare inammissibile la detta sospensione, consentita dal

l'art. 624 c.p.c., solo in caso di opposizione all'esecuzione (che

può aversi, ovviamente, solo quando l'esecuzione sia iniziata;

cioè, per prevalente orientamento, dalla notifica del pignora

mento in poi) e non attributivo di competenza, ma solo, anzi,

demarcativo dei limiti, l'art. 623 c.p.c., il quale non farebbe

altro che richiamare i casi di legge; giudicando, tuttavia, così,

adeguato l'assetto (questa, fra l'altro, è posizione che appare

prevalente);

d) reputare sperimentabile la tutela cautelare di cui all'art.

700 c.p.c., quella stessa tutela che il ricorrente richiede con il

ricorso in esame.

Questo giudice è dell'avviso che la via del ricorso alla

Corte costituzionale sia preclusa dalla recente posizione del

detto Supremo collegio, il quale, pur mostrando consapevo

lezza della situazione di possibile lesione di diritti costituzio nali che l'assenza di strumenti di tutela procurerebbe (altri

menti avrebbe dichiarato la questione infondata, se non ma

nifestamente infondata), ha reputato non potere soddisfare

la richiesta di giustizia costituzionale occorrendo un interven

to complesso e articolato del legislatore, cui essa non si

sarebbe potuta sostituire con sentenza manipolativa additiva;

che il contesto degli art. 623-624 c.p.c., non consenta di

inferire ipotizzabilità di sospensione del titolo prima dell'ini zio dell'esecuzione, salvo i casi espressamente previsti dalla

legge (ad esempio ipotesi del genere è disciplinata nella legge

cambiaria e sugli assegni o, in genere, con l'inibitoria in

appello della esecutività della sentenza di primo grado); che,

tuttavia, non può dirsi certo non esservi rimedio. Il rimedio

essendo proprio costituito dall'art. 700 c.p.c., dovendo, quin

di, sottostare la pretesa ai requisiti della detta norma: a)

le apparenti buone ragioni (fumus boni iuris); b) il pregiudi zio imminente ed irreparabile che l'esercizio ordinario del

diritto non impedirebbe.

prudenza in materia e sugli interventi della Corte costituzionale, E. Fa

biani, Opposizione a precetto e sospensione dell'esecuzione, in Foro

it., 1996, I, 1924 ss., ed ivi anche riferimenti sulle pronunce di merito

conformi a quella in epigrafe che, nel fornire una soluzione positiva

al problema, hanno ritenuto di dover ricorrere all'art. 700 c.p.c. Da

ultimo, sul tema, Vignerà, La sospensione cautelare dell'esecutività del

titolo strumentale all'opposizione a precetto, in Riv. dir. proc., 1997,

175 ss., e, su quello strettamente connesso della opposizione a precetto

cambiario, Spada, Sospensione dell'esecuzione o dell'efficacia esecutiva

del titolo nell'opposizione a precetto cambiario, in Giur. it., 1997, I,

2, 387 ss.

Il Foro Italiano — 1999.

Reputa, questo giudice, doversi superare le due osservazioni

di fondo che si oppongono alla detta utilizzazione.

Non si comprende perché la cognizione piena che si apre con

l'opposizione all'esecuzione debba considerarsi estranea all'e

sercizio ordinario del diritto, che la misura cautelare anticipe rebbe per quanto strettamente indispensabile ad impedire che

il tempo del processo possa ritorcersi contro il contendente che

ha ragione (rectius: che ha fumus di ragione, allo stato). Non pare potersi condividere l'asserto secondo il quale in

un simile caso mancherebbe il requisito dell'assoluta residuali

tà del rimedio: si è visto che nessun altro è esperibile, né

quello attivabile ad esecuzione iniziata impedirebbe il paventa to' pregiudizio.

Pertanto l'azione è ammissibile.

Nel merito essa si appalesa fondata per le seguenti ragioni: I. - Quanto al fumus. Al ricorrente è stato ingiunto pagamen

to, con atto di precetto del 14 novembre 1997 notificato il 14

marzo 1998, della complessiva somma di lire 8.152.700, oltre

Iva e Cpa per le competenze di causa, in relazione alla sentenza

30/94 emessa dal Pretore di Mascalucia in data 4 febbraio 1994,

esecutiva fra le parti il 6 aprile 1995 e notificata il 19 ottobre

1995. Nel procedimento che epilogò nella detta sentenza non è da

to rinvenire originale della citazione notificata al ricorrente,

il quale non consta esser stato dichiarato contumace; in anno

tazione effettuata dal difensore di controparte risulta che la

notificazione sarebbe stata effettuata in luogo diverso da quel lo ove il ricorrente all'epoca abitava (cfr. certificato storico

di residenza); dopo l'anno, invece, la sentenza risulta esser sta

ta notificata nell'esatto domicilio; se a ciò si aggiunge il rap

porto di affinità fra le parti (il resistente e attore in quel pro

cesso sarebbe suocero dell'odierno ricorrente), l'andamento, per

certi versi anomalo e frettoloso del processo (alla prima udien

za l'odierno resistente per mezzo del suo procuratore dichiarò

di aver ritualmente notificato la citazione, riservandosi di pro

durre l'originale — cosa che non consta venne fatta — e subi

to procedette all'esame dell'unico e decisivo teste, moglie del

l'attore); pertanto, la lamentata inesistenza del titolo per difet

to assoluto di contraddittorio appare vestita di una certa

attendibilità. Né può condividersi l'asserto che una tale situa

zione, ove dimostrata, incorra in limiti di eccepibilità, così co

me riconosciuto dalla Suprema corte e dalla dottrina (pertinen

ti appaiono le sentenze richiamate dal ricorrente in seno alla

citazione per opposizione al precetto la cui udienza verrà in

trattazione il 18 giugno 1998). II. - Quanto al periculum in mora. Non può negarsi che l'at

to del pignoramento procuri in sé un danno, i cui residui posso

no restare irreparabili in forma specifica. Si tratta di lesioni

alla propria immagine, ma anche alla propria solvibilità. Lesio

ni alle quali, nel caso di specie, può aggiungersi, senza perciò

esaurirle, quella alla posizione impiegatizia del ricorrente (uffi

ciale di p.g.), che richiede, non foss'altro al fine di non subire

pregiudizi in comparazioni per avanzamenti di carriera, speciale

specchiatezza nella condotta civile (subire un pignoramento può

significare non onorare i propri impegni, assunti senza razioci

nio; mancanza di liquidità, cui può conseguire scarsa affidabili

tà del soggetto).

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