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Sezione feriale penale; ordinanza 9 agosto 1963; Pres. Loschiavo P., Rel. Giorgioni, P. M. Biscotti...

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Sezione feriale penale; ordinanza 9 agosto 1963; Pres. Loschiavo P., Rel. Giorgioni, P. M. Biscotti (concl. conf.); ric. Cicerone Source: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 243/244-245/246 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23156209 . Accessed: 28/06/2014 10:57 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.62.61 on Sat, 28 Jun 2014 10:57:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione feriale penale; ordinanza 9 agosto 1963; Pres. Loschiavo P., Rel. Giorgioni, P. M. Biscotti (concl. conf.); ric. Cicerone

Sezione feriale penale; ordinanza 9 agosto 1963; Pres. Loschiavo P., Rel. Giorgioni, P. M.Biscotti (concl. conf.); ric. CiceroneSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 243/244-245/246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156209 .

Accessed: 28/06/2014 10:57

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PARTE SECONDA 244

pugnazione del Mozambani, i cui motivi ineriscono alla

stessa situazione del co imputato, e deve ordinarsi l'immediata

scarcerazione degli imputati se non detenuti per altre cause.

Per questi motivi, visto l'art. 539 cod. proc. pen., chiede

che la Suprema corte di cassazione annulli senza rinvio la

denunciata ordinanza e ordini l'immediata scarcerazione

di Mozambani Stefano e Severgnini Orlando, se non dete

nuti per altra causa.

La Corte, ecc., lette le conclusioni del p. m. con le

quali chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata ;

ritenuto che tali conclusioni meritano accoglimento, per i

motivi così come esposti nelle unite richieste del p. m.,

da intendersi che s ano accolte e trascritte nella presente ad ogni effetto.

Per questi motivi, letto l'art. 539 cod. proc. pen., an

nulla senza rinvio la impugnata ordinanza ed ordina la

immediata scarcerazione di Mozambani Stefano e Se

vergnini Armando, se non detenuti per altra causa,

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione feriale penale ; ordinanza 9 agosto 1963 ; Pres.

Losciiiavo P., Rei. Giorgioni, P. M. Biscotti (conci,

conf.) ; ric. Cicerone.

(Conferma mandato di cattura 28 giugno 1962 del Giudice

istruttore di Brescia)

Libertà personale dell'imputato — Mandalo di cat

lura contenuto nella sentenza di rinvio a «(indizio —• Ricorso per cassazione -—• Motivi deducibili

(Cod. proo. pen., art. 253, 254, 263 bis, 375). Libertà personale dell'imputato — Prostituzione —

Favoreggiamento — Concorso di aggravanti —

Obbligatorietà del mandato di cattura (Cod. proc.

pen., art. 253 ; legge 20 febbraio 1958 n. 75, abolizione

della regolamentazione della prostituzione, art. 3, 4, nn.

2 e 7).

Con il ricorso per cassazione avverso il mandato di cattura

contenuto nella sentenza di rinvio a giudizio, possono essere dedotti solo motivi riguardanti i presupposti e la

regolarità formale del provvedimento restrittivo della

libertà personale, e non anche eventuali nullità incorse nel

l'istruttoria o concernenti la sentenza di rinvio a giudizio, salvo l'ipotesi in cui l'azione penale non poteva essere

iniziata o proseguita. (1)

(1) In senso conforme : Cass. 30 maggio 1953, Eugenie, Foro it., 1954, II, 235, con nota di richiami, citata nel testo. I) base al principio che, in s 'fle di ricorso per cassazione avverso uj ordine o mandato di cattura possono essere dedotte soltant' questioni relative alla legittimità del provvedimento, è stata rite nuta la inammissibi'ità i i motivi attinenti alla scarcerazione pe decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva (Cass. 1 ■'

gennaio 1963, Fuccio, Foro it., Rep. 1963, voce Impugnazioni pen., n. 63 ; 22 giugno 1961, Agù, id., Rep. 1962, voce Liberti personale, n. 23), alla esistenza di nullità istruttorie (Cass, f marzo 1962, Crisafulli, id., Rep. 1963, voce cit., n. 39) ; a] fon damento dell'accusa (Cass. 23 novembre 1962, Paolini, ibid., n. 41 ; 3 ottobre 1961, Turino, id., Rep. 1962, voce cit., n. 24) Sulla insussistenza della violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. per mancata o insufficiente enunciazione dei motivi che hanne giustificato l'emissione del mandato di cattura, quando questa sit contestuale alla sentenza di rinvio a giudizio e ne richiami lt motivazione, nella quale i motivi suddetti sono stati indicati, cons. Cass. 6 maggio 1962, Agù, id., Rep. 1963, voce cit., nn. 49, 79

In dottrina, sui limiti del potere di annullamento da part< della Corte di cassazione in caso di ricorso avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, cons. Leone, Tratt. di dir. proc. pen., II, 1961, pag. 126 ; Foschint, Sistema del dir. proc. pen., II, 1, 1961, pag. 223 ; Santoro, Man. dir. proc. pen., 1954, pag. 538. Sui motivi deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso un ordine o mandato di cattura, cons. MABtrcci, Mandate di accompagnamento, di arresto, di cattura e~di comparizione (dir.

Per il reato di favoreggiamento alla prostituzione, aggravato ai sensi deinn. 2 e 7 dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958

n. 75, è obbligatorio il mandato di cattura. (2)

Il Procuratore generale, letto il ricorso proposto da

Vincenzo Cicerone avverso il mandato di cattura, emesso

dal giudice istruttore del Tribunale di Brescia, in data 2

giugno 1963, di rinvio a giudizio avanti il Tribunale di

Brescia per rispondere del delitto di cui « agli art. 3, n. 8, e 4, nn. 2 e 7, della legge 20 febbraio 1958, per avere

presentato Danese Sandro, minore degli anni 21, ed altro

ragazzo rimasto sconosciuto a Nember Arturo perchè a lui

si prostituissero, ospitandoli nella propria abitazione, con

l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un

minore di età e di più persone », osserva.

L'emissione di un ordine o di un mandato di cattura

presuppone l'attribuzione di un reato in ordine al quale sia

consentita detta misura di coercizione personale (art. 253

e 254 cod. proc. pen.) e che esistano sufficienti indizi di

colpevolezza a carico dell'imputato (art. 252 cod. proc.

pen.). Detti indizi di accusa devono essere indicati dal

giudice nella motivazione del provvedimento in modo da

renderli noti all'interessato (art. 264 cod. proc. pen.). Qualora, poi, si verta nell'ipotesi di mandato di cattura

facoltativo, il giudice deve tener conto delle qualità mo

rali della persona e delle circostanze del fatto ed enunciare

gli elementi, che l'hanno indotto ad avvalersi del potere discrezionale di cui trattasi (art. 254 cod. proc. penale).

Stabilite queste premesse, è di evidenza che non pos sono essere dedotte in sede di ricorso per cassazione av

verso un mandato (od ordine) di cattura questioni non

riferentisi alla esistenza dei cennati presupposti e alla

regolarità formale dell'atto. Pertanto, sono inammissibili

motivi concernenti eventuali nullità incorse nell'istrut

toria (che devono essere dedotte nei termini e modi pre scritti dall'art. 377 del codice di rito), ovvero, nel caso in

esame, pretese nullità della sentenza di rinvio a giudizio, le quali sono devolute all'esame del giudice del dibat

timento.

Il fondamentale principio, che regola la materia, è che

l'impugnazione per violazione di legge contro il provvedi mento relativo alla libertà personale, contenuto in una

sentenza di rinvio a giudizio, si restringe rigorosamente al

provvedimento stesso, salvo l'ipotesi che si ravvisi che

l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, e cioè la

carenza dell'azione penale (cfr. Cass., Sez. un., 30 maggio 1953, Eugenio, Foro it., 1954, II, 235).

proc. pen. comune), voce del Novissimo digesto it., 1964, X, pag. 138 ; Del Pozzo, La libertà personale nel processo penale it., 1962, pag. 356 ; Conso, Questioni nuove di procedura pen., 1959, pag. 221. Per qualche riferimento, cons. Cosentino, Mandato di cattura e sentenza di rinvio a giudizio, in Riv. pen., 1961, 11,1157 ; Caristia, Rinvio a giudizio e provvedimento di cattura, in Giust.

pen., 1960, III, 632.

(2) In senso conforme : Cass. 2 ottobre 1962, Prugnali, Foro it., Rep. 1963, voce Libertà personale, n. 29 ; 10 febbraio 1961, Giordani, id., Rep. 1961, voce Prostituzione, nn. 101, 102, citate nel testo ; 28 novembre 1961, Fiore, id., Rep. 1962, voce

cit., n. 94 ; 3 ottobre 1962, Lanzone, id., Rep. 1963, voce Libertà

personale, n. 71. Da Cass. 2 aprile 1962, D'Alessio, ibid., n. 25, è stato ritenuto

palesemente infondato il richiamo all'art. 27 Cost, sulla cosid detta presunzione d'innocenza stabilita a favore dell'imputato, per argomentarne la pretesa illegittimità costituzionale delle misure restrittive della libertà personale in genere, nel corso del

procedimento penale, e in particolare della obbligatorietà del mandato di cattura e della conseguente carcerazione preventiva. Sull'ammissibilità di un plurimo aumento di pena per le circo stanze indicate nell'art. 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75, cons, in dottrina : Rosso, I delitti di lenocinlo e sfruttamento della prosti tuzione, 1960, pag. 170 ; Badellino, Legge Merlin, concorso di reati, concorso di norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 607 ; Donato Di Migliardo, Sul concorso di circostanze aggravanti previste nelVart. 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75, in Criminologia, 1959, 254 ; Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, 1959, pag. 171 ; Casalinuovo, Le norme penali della legge Merlin, in Riv. pen., 1958, I, 566.

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245 GIURISPRUDENZA PENALE 246

Sempre in ossequio alla regola generale dell'improcedi bilità di questioni diverse, nei ricorsi concernenti un punto

preciso (nella specie, una decisione sulla libertà personale), sono parimenti inammissibili i dedotti motivi, che riguar dano la coesistenza degli elementi probatori ritenuti nella

sentenza di rinvio a giudizio, la pretesa contraddittorietà

di motivazione della stessa, l'incompetenza territoriale del

Tribunale di Brescia.

Restano, ora, da esaminare i motivi con cui si censura

il mandato di cattura : a) per mancanza di motivazione ;

b) per errata determinazione sulla obbligatorietà del man

dato di cattura ; c) per avere il giudice istruttore esercitato

una potestà riservata ad organi legislativi, contestando

fatti di omosessualità, non previsti dalla legge come reato.

Si osserva, anzitutto, per quanto riguarda quest'ultimo motivo di natura pregiudiziale, che esso manca completa mente di base. Invero, il fatto enunciato nel mandato di

cattura integra, in ipotesi, il delitto di favoreggiamento della prostituzione altrui, previsto dagli art. 3, 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75. Difatti è stato contestato al Cice

rone di « avere presentato Danese Sandro, minore degli anni 21, ed altro ragazzo a Nember Arturo perchè a lui si

prostituissero, ospitandoli altresì nella propria abitazione ; con l'aggravante di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 4 della cennata

legge ».

Nè maggior pregio hanno gli altri mezzi di annulla

mento. Invero, quando il processo è passato dalla fase

istruttoria a quella del giudizio per cui, con il deposito

degli atti e la pronuncia della sentenza di rinvio, l'impu tato viene messo al corrente degli elementi, che hanno

determinato il giudice istruttore a detta pronuncia, non è

necessaria una ulteriore motivazione del provvedimento di cattura.

La ratio della norma di cui all'art. 264 cod. proc. pen. è di facile comprensione ; il soggetto, nei cui confronti viene

ordinata la compressione della libertà personale, ha diritto

di conoscere le ragioni processuali in nome delle quali viene sacrificato un bene di così preminente rilievo. È

quindi evidente che quando codesta conoscenza è stata

raggiunta dall'interessato, non può sussistere violazione

dell'art. 264, la cui osservanza non è fine a sè stessa, ma

mezzo per assicurare la tutela del predetto fondamentale

diritto dell'imputato. Per quanto attiene alla obbligatorietà della emissione

del mandato di cattura nel caso di specie, è sufficiente os

servare che, secondo l'insegnamento di cotesto Supremo

collegio (cfr. sent. 2 ottobre 1962, Prugnali, Foro it., Rep.

1963, voce Libertà personale, n. 29 ; 10 febbraio 1961,

Giordani, id., Rep. 1962, voce Prostituzione, nn. 101, 102), le circostanze aggravanti previste dall'art. 4 legge 20 feb

braio 1958 n. 75, ad eccezione di quelle indicate nei nn. 3

e 4, le quali hanno carattere alternativo, possono concor

rere ed essere cumulate fra loro, rispettandosi pur sempre il limite dell'aumento, stabilito dagli art. 63 e 66 cod. pen.

Consegue che la pena della reclusione è non inferiore nel

massimo a quindici anni, onde l'obbligatorietà del mandato

di cattura (art. 253 cod. proc. penale). Per le esposte considerazioni il ricorso di Vincenzo

Cicerone deve essere rigettato, con condanna del ricorrente

al'e spese. Per questi motivi, visti gli art. 531 e 549 cod. proc.

pen., chiede che l'Ecc.ma Corte suprema di cassazione

rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.

La Corte, ecc., lette le conclusioni del p. m. con le quali chiede rigettarsi il ricorso ; ritenuto che tali conclusioni

meritano accoglimento per motivi di cui alle unite ri

chieste del p. m., da intendersi come accolti e trascritti

nella prevista, ad ogni effetto di legge. Per questi motivi, letti gli art. 531 e 549 cod. proc.

pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III penale ; sentenza 1° luglio 1963 ; Pres. Lo

schiavo P., Est. Guadagno, P. M. Pioletti (conci,

conf.) ; ric. De Angelis.

(Conferma App. Roma 21 novembre 1961)

Itancarotta c reati in materia di fallimento —- Società — Amministratore di latto — Itivalsa di suoi

crediti verso la società fallita — Distrazione di

beni — Sussistenza (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, di

sciplina del fallimento, art. 216 223).

Commette il reato di distrazione di beni previsto dall'art. 21G

legge fallimentare, richiamato nell'art. 223, Vamministra

tore di fatto che si ripaga dei suoi crediti nei confronti della società fallita. (1)

La Corte, ecc. — Ricorre per cassazione l'imputato che

denunzia : a) violazione dell'art. 223 legge fallimentare do

vendo escludersi nel De Angelis sia la qualità di ammini

stratore di diritto sia quella di amministratore di fatto, trattandosi di un semplice mandatario dell'assemblea per determinati affari ; b) violazione all'art. 216 legge falli

mentare per omessa valutazione di decisivi elementi risultanti

dalla relazione del curatore secondo cui i prestiti, fatti dal De

Angelis alla società, erano stati di 14 milioni, e, detratto il

peculio di 5.000.000. restava un suo credito di lire 9.000.000, il che provava l'esistenza di un contratto di conto corrente.

In ogni caso, nella particolare situazione di persona che

riveste la duplice veste di creditore che riscuote e di ammi

nistratore che paga, non poteva ritenersi prevalente, sul

piano della responsabilità penale, la qualità d'ammini

stratore.

Posto il fatto del fallito che paga con quello del credi

tore che risenta di una fattispecie oggettiva di reato pluri

soggettivo. Il che non può verificarsi quando, non potendo applicarsi

le disposizrni sul concorso di persone all'atto soggetto,

questo, quale creditore che si fa pagare, non può essere rite

nuto punibile. Il ricorso è privo di fondamento giuridico e va rigettato. È innegabile, anche alla stregua di quanto ritenuto dai

giudici di merito, la qualità di amministratore almeno di

fatto nel socio, che, in assenza dell'amministratore impedito

(1) Non risultano precedenti editi. Per la nozione di bancarotta fraudolenta per distrazione

di beni, cfr. Cass. 30 ottobre 1962, Foro it., Rep. 1983, voce

Bancarotta, n. 18 ; Cass. 11 maggio 1962, Celeschi, id., 1963,

II, 144, con nota di richiami ; per il principio che tutta la massa

dei beni deve restare comunque a disposizione dei creditori, Cass. 5 aprile 1963, Panto, id., Rep. 1963, voce cit., n. 37 ; nel

senso che è « distrazione di beni » qualsiasi atto che distacchi

dal patrimonio determinati beni, Cass. 5 aprile 1961, Chiapperò,

id., Rep. 1962, voce cit., n. 36. In dottrina per riferimenti, cfr. Azzali, In tema di ban

carotta fraudolenta per distrazione, in Riv. dir. comm., 1962,

II, 297 ; Leone P., La prova del delitto di bancarotta fraudolenta

per distrazione, in Arch, pen., 1961, II, 340.

Cfr., nel senso che è amministratore di fatto chi ha il po tere di decidere sulla gestione del patrimonio, Cass. 9 ottobre

1962, Della Valle, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 76 ; App.

Perugia 26 luglio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 40 ; nel

senso che soggetto della bancarotta fraudolenta può essere an

che colui che esercita di fatto le funzioni proprie della carica

di amministratore, Cass. 11 gennaio 1960, Corbano, id., Rep.

1960, voce cit., n. 32 ; Cass. 14 gennaio 1960, Palestra, ibid.,

n. 34 ; nel senso che l'amministratore di fatto soggiace all'art.

223 legge fallimentare, Cass. 23 marzo 1954, Abezzi, id., Rep.

1954, voce cit., n. 86. In dottrina, per riferimenti cons. Boschi, Le condizioni

obiettive di punibilità e i reati fallimentari, in Giust. pen., 1961,

II, 642 ; Siracusano, Accertamento giudiziale del soggetto attivo

della bancarotta, in Dir. fallim., 1956, I, 265 ; Punzo, L'art. 223

capoverso 1 n. 2 della legge fallimentare, in Riv. pen., 1956, I,

501 ; Carnei,UTTi, Appunti sulla natura della bancarotta, in

Riv. dir. proc., 1957, 1 ; Conti, La bancarotta, in Dir. economia,

1958, 79 ; Antoi.isei, La bancarotta fraudolenta, in Riv. it. dir.

proc. pen., 1958, 3,

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