Sezione feriale penale; ordinanza 9 agosto 1963; Pres. Loschiavo P., Rel. Giorgioni, P. M.Biscotti (concl. conf.); ric. CiceroneSource: Il Foro Italiano, Vol. 87, No. 6 (1964), pp. 243/244-245/246Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23156209 .
Accessed: 28/06/2014 10:57
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 82.146.62.61 on Sat, 28 Jun 2014 10:57:19 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE SECONDA 244
pugnazione del Mozambani, i cui motivi ineriscono alla
stessa situazione del co imputato, e deve ordinarsi l'immediata
scarcerazione degli imputati se non detenuti per altre cause.
Per questi motivi, visto l'art. 539 cod. proc. pen., chiede
che la Suprema corte di cassazione annulli senza rinvio la
denunciata ordinanza e ordini l'immediata scarcerazione
di Mozambani Stefano e Severgnini Orlando, se non dete
nuti per altra causa.
La Corte, ecc., lette le conclusioni del p. m. con le
quali chiede annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata ;
ritenuto che tali conclusioni meritano accoglimento, per i
motivi così come esposti nelle unite richieste del p. m.,
da intendersi che s ano accolte e trascritte nella presente ad ogni effetto.
Per questi motivi, letto l'art. 539 cod. proc. pen., an
nulla senza rinvio la impugnata ordinanza ed ordina la
immediata scarcerazione di Mozambani Stefano e Se
vergnini Armando, se non detenuti per altra causa,
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione feriale penale ; ordinanza 9 agosto 1963 ; Pres.
Losciiiavo P., Rei. Giorgioni, P. M. Biscotti (conci,
conf.) ; ric. Cicerone.
(Conferma mandato di cattura 28 giugno 1962 del Giudice
istruttore di Brescia)
Libertà personale dell'imputato — Mandalo di cat
lura contenuto nella sentenza di rinvio a «(indizio —• Ricorso per cassazione -—• Motivi deducibili
(Cod. proo. pen., art. 253, 254, 263 bis, 375). Libertà personale dell'imputato — Prostituzione —
Favoreggiamento — Concorso di aggravanti —
Obbligatorietà del mandato di cattura (Cod. proc.
pen., art. 253 ; legge 20 febbraio 1958 n. 75, abolizione
della regolamentazione della prostituzione, art. 3, 4, nn.
2 e 7).
Con il ricorso per cassazione avverso il mandato di cattura
contenuto nella sentenza di rinvio a giudizio, possono essere dedotti solo motivi riguardanti i presupposti e la
regolarità formale del provvedimento restrittivo della
libertà personale, e non anche eventuali nullità incorse nel
l'istruttoria o concernenti la sentenza di rinvio a giudizio, salvo l'ipotesi in cui l'azione penale non poteva essere
iniziata o proseguita. (1)
(1) In senso conforme : Cass. 30 maggio 1953, Eugenie, Foro it., 1954, II, 235, con nota di richiami, citata nel testo. I) base al principio che, in s 'fle di ricorso per cassazione avverso uj ordine o mandato di cattura possono essere dedotte soltant' questioni relative alla legittimità del provvedimento, è stata rite nuta la inammissibi'ità i i motivi attinenti alla scarcerazione pe decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva (Cass. 1 ■'
gennaio 1963, Fuccio, Foro it., Rep. 1963, voce Impugnazioni pen., n. 63 ; 22 giugno 1961, Agù, id., Rep. 1962, voce Liberti personale, n. 23), alla esistenza di nullità istruttorie (Cass, f marzo 1962, Crisafulli, id., Rep. 1963, voce cit., n. 39) ; a] fon damento dell'accusa (Cass. 23 novembre 1962, Paolini, ibid., n. 41 ; 3 ottobre 1961, Turino, id., Rep. 1962, voce cit., n. 24) Sulla insussistenza della violazione dell'art. 624 cod. proc. pen. per mancata o insufficiente enunciazione dei motivi che hanne giustificato l'emissione del mandato di cattura, quando questa sit contestuale alla sentenza di rinvio a giudizio e ne richiami lt motivazione, nella quale i motivi suddetti sono stati indicati, cons. Cass. 6 maggio 1962, Agù, id., Rep. 1963, voce cit., nn. 49, 79
In dottrina, sui limiti del potere di annullamento da part< della Corte di cassazione in caso di ricorso avverso provvedimenti restrittivi della libertà personale, cons. Leone, Tratt. di dir. proc. pen., II, 1961, pag. 126 ; Foschint, Sistema del dir. proc. pen., II, 1, 1961, pag. 223 ; Santoro, Man. dir. proc. pen., 1954, pag. 538. Sui motivi deducibili in sede di ricorso per cassazione avverso un ordine o mandato di cattura, cons. MABtrcci, Mandate di accompagnamento, di arresto, di cattura e~di comparizione (dir.
Per il reato di favoreggiamento alla prostituzione, aggravato ai sensi deinn. 2 e 7 dell'art. 4 della legge 20 febbraio 1958
n. 75, è obbligatorio il mandato di cattura. (2)
Il Procuratore generale, letto il ricorso proposto da
Vincenzo Cicerone avverso il mandato di cattura, emesso
dal giudice istruttore del Tribunale di Brescia, in data 2
giugno 1963, di rinvio a giudizio avanti il Tribunale di
Brescia per rispondere del delitto di cui « agli art. 3, n. 8, e 4, nn. 2 e 7, della legge 20 febbraio 1958, per avere
presentato Danese Sandro, minore degli anni 21, ed altro
ragazzo rimasto sconosciuto a Nember Arturo perchè a lui
si prostituissero, ospitandoli nella propria abitazione, con
l'aggravante di avere commesso il fatto in danno di un
minore di età e di più persone », osserva.
L'emissione di un ordine o di un mandato di cattura
presuppone l'attribuzione di un reato in ordine al quale sia
consentita detta misura di coercizione personale (art. 253
e 254 cod. proc. pen.) e che esistano sufficienti indizi di
colpevolezza a carico dell'imputato (art. 252 cod. proc.
pen.). Detti indizi di accusa devono essere indicati dal
giudice nella motivazione del provvedimento in modo da
renderli noti all'interessato (art. 264 cod. proc. pen.). Qualora, poi, si verta nell'ipotesi di mandato di cattura
facoltativo, il giudice deve tener conto delle qualità mo
rali della persona e delle circostanze del fatto ed enunciare
gli elementi, che l'hanno indotto ad avvalersi del potere discrezionale di cui trattasi (art. 254 cod. proc. penale).
Stabilite queste premesse, è di evidenza che non pos sono essere dedotte in sede di ricorso per cassazione av
verso un mandato (od ordine) di cattura questioni non
riferentisi alla esistenza dei cennati presupposti e alla
regolarità formale dell'atto. Pertanto, sono inammissibili
motivi concernenti eventuali nullità incorse nell'istrut
toria (che devono essere dedotte nei termini e modi pre scritti dall'art. 377 del codice di rito), ovvero, nel caso in
esame, pretese nullità della sentenza di rinvio a giudizio, le quali sono devolute all'esame del giudice del dibat
timento.
Il fondamentale principio, che regola la materia, è che
l'impugnazione per violazione di legge contro il provvedi mento relativo alla libertà personale, contenuto in una
sentenza di rinvio a giudizio, si restringe rigorosamente al
provvedimento stesso, salvo l'ipotesi che si ravvisi che
l'azione non poteva essere iniziata o proseguita, e cioè la
carenza dell'azione penale (cfr. Cass., Sez. un., 30 maggio 1953, Eugenio, Foro it., 1954, II, 235).
proc. pen. comune), voce del Novissimo digesto it., 1964, X, pag. 138 ; Del Pozzo, La libertà personale nel processo penale it., 1962, pag. 356 ; Conso, Questioni nuove di procedura pen., 1959, pag. 221. Per qualche riferimento, cons. Cosentino, Mandato di cattura e sentenza di rinvio a giudizio, in Riv. pen., 1961, 11,1157 ; Caristia, Rinvio a giudizio e provvedimento di cattura, in Giust.
pen., 1960, III, 632.
(2) In senso conforme : Cass. 2 ottobre 1962, Prugnali, Foro it., Rep. 1963, voce Libertà personale, n. 29 ; 10 febbraio 1961, Giordani, id., Rep. 1961, voce Prostituzione, nn. 101, 102, citate nel testo ; 28 novembre 1961, Fiore, id., Rep. 1962, voce
cit., n. 94 ; 3 ottobre 1962, Lanzone, id., Rep. 1963, voce Libertà
personale, n. 71. Da Cass. 2 aprile 1962, D'Alessio, ibid., n. 25, è stato ritenuto
palesemente infondato il richiamo all'art. 27 Cost, sulla cosid detta presunzione d'innocenza stabilita a favore dell'imputato, per argomentarne la pretesa illegittimità costituzionale delle misure restrittive della libertà personale in genere, nel corso del
procedimento penale, e in particolare della obbligatorietà del mandato di cattura e della conseguente carcerazione preventiva. Sull'ammissibilità di un plurimo aumento di pena per le circo stanze indicate nell'art. 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75, cons, in dottrina : Rosso, I delitti di lenocinlo e sfruttamento della prosti tuzione, 1960, pag. 170 ; Badellino, Legge Merlin, concorso di reati, concorso di norme, in Riv. it. dir. proc. pen., 1963, 607 ; Donato Di Migliardo, Sul concorso di circostanze aggravanti previste nelVart. 4 legge 20 febbraio 1958 n. 75, in Criminologia, 1959, 254 ; Gustapane, Casa di prostituzione e lenocinio, 1959, pag. 171 ; Casalinuovo, Le norme penali della legge Merlin, in Riv. pen., 1958, I, 566.
This content downloaded from 82.146.62.61 on Sat, 28 Jun 2014 10:57:19 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
245 GIURISPRUDENZA PENALE 246
Sempre in ossequio alla regola generale dell'improcedi bilità di questioni diverse, nei ricorsi concernenti un punto
preciso (nella specie, una decisione sulla libertà personale), sono parimenti inammissibili i dedotti motivi, che riguar dano la coesistenza degli elementi probatori ritenuti nella
sentenza di rinvio a giudizio, la pretesa contraddittorietà
di motivazione della stessa, l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Brescia.
Restano, ora, da esaminare i motivi con cui si censura
il mandato di cattura : a) per mancanza di motivazione ;
b) per errata determinazione sulla obbligatorietà del man
dato di cattura ; c) per avere il giudice istruttore esercitato
una potestà riservata ad organi legislativi, contestando
fatti di omosessualità, non previsti dalla legge come reato.
Si osserva, anzitutto, per quanto riguarda quest'ultimo motivo di natura pregiudiziale, che esso manca completa mente di base. Invero, il fatto enunciato nel mandato di
cattura integra, in ipotesi, il delitto di favoreggiamento della prostituzione altrui, previsto dagli art. 3, 8 della legge 20 febbraio 1958 n. 75. Difatti è stato contestato al Cice
rone di « avere presentato Danese Sandro, minore degli anni 21, ed altro ragazzo a Nember Arturo perchè a lui si
prostituissero, ospitandoli altresì nella propria abitazione ; con l'aggravante di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 4 della cennata
legge ».
Nè maggior pregio hanno gli altri mezzi di annulla
mento. Invero, quando il processo è passato dalla fase
istruttoria a quella del giudizio per cui, con il deposito
degli atti e la pronuncia della sentenza di rinvio, l'impu tato viene messo al corrente degli elementi, che hanno
determinato il giudice istruttore a detta pronuncia, non è
necessaria una ulteriore motivazione del provvedimento di cattura.
La ratio della norma di cui all'art. 264 cod. proc. pen. è di facile comprensione ; il soggetto, nei cui confronti viene
ordinata la compressione della libertà personale, ha diritto
di conoscere le ragioni processuali in nome delle quali viene sacrificato un bene di così preminente rilievo. È
quindi evidente che quando codesta conoscenza è stata
raggiunta dall'interessato, non può sussistere violazione
dell'art. 264, la cui osservanza non è fine a sè stessa, ma
mezzo per assicurare la tutela del predetto fondamentale
diritto dell'imputato. Per quanto attiene alla obbligatorietà della emissione
del mandato di cattura nel caso di specie, è sufficiente os
servare che, secondo l'insegnamento di cotesto Supremo
collegio (cfr. sent. 2 ottobre 1962, Prugnali, Foro it., Rep.
1963, voce Libertà personale, n. 29 ; 10 febbraio 1961,
Giordani, id., Rep. 1962, voce Prostituzione, nn. 101, 102), le circostanze aggravanti previste dall'art. 4 legge 20 feb
braio 1958 n. 75, ad eccezione di quelle indicate nei nn. 3
e 4, le quali hanno carattere alternativo, possono concor
rere ed essere cumulate fra loro, rispettandosi pur sempre il limite dell'aumento, stabilito dagli art. 63 e 66 cod. pen.
Consegue che la pena della reclusione è non inferiore nel
massimo a quindici anni, onde l'obbligatorietà del mandato
di cattura (art. 253 cod. proc. penale). Per le esposte considerazioni il ricorso di Vincenzo
Cicerone deve essere rigettato, con condanna del ricorrente
al'e spese. Per questi motivi, visti gli art. 531 e 549 cod. proc.
pen., chiede che l'Ecc.ma Corte suprema di cassazione
rigetti il ricorso e condanni il ricorrente alle spese.
La Corte, ecc., lette le conclusioni del p. m. con le quali chiede rigettarsi il ricorso ; ritenuto che tali conclusioni
meritano accoglimento per motivi di cui alle unite ri
chieste del p. m., da intendersi come accolti e trascritti
nella prevista, ad ogni effetto di legge. Per questi motivi, letti gli art. 531 e 549 cod. proc.
pen., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III penale ; sentenza 1° luglio 1963 ; Pres. Lo
schiavo P., Est. Guadagno, P. M. Pioletti (conci,
conf.) ; ric. De Angelis.
(Conferma App. Roma 21 novembre 1961)
Itancarotta c reati in materia di fallimento —- Società — Amministratore di latto — Itivalsa di suoi
crediti verso la società fallita — Distrazione di
beni — Sussistenza (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, di
sciplina del fallimento, art. 216 223).
Commette il reato di distrazione di beni previsto dall'art. 21G
legge fallimentare, richiamato nell'art. 223, Vamministra
tore di fatto che si ripaga dei suoi crediti nei confronti della società fallita. (1)
La Corte, ecc. — Ricorre per cassazione l'imputato che
denunzia : a) violazione dell'art. 223 legge fallimentare do
vendo escludersi nel De Angelis sia la qualità di ammini
stratore di diritto sia quella di amministratore di fatto, trattandosi di un semplice mandatario dell'assemblea per determinati affari ; b) violazione all'art. 216 legge falli
mentare per omessa valutazione di decisivi elementi risultanti
dalla relazione del curatore secondo cui i prestiti, fatti dal De
Angelis alla società, erano stati di 14 milioni, e, detratto il
peculio di 5.000.000. restava un suo credito di lire 9.000.000, il che provava l'esistenza di un contratto di conto corrente.
In ogni caso, nella particolare situazione di persona che
riveste la duplice veste di creditore che riscuote e di ammi
nistratore che paga, non poteva ritenersi prevalente, sul
piano della responsabilità penale, la qualità d'ammini
stratore.
Posto il fatto del fallito che paga con quello del credi
tore che risenta di una fattispecie oggettiva di reato pluri
soggettivo. Il che non può verificarsi quando, non potendo applicarsi
le disposizrni sul concorso di persone all'atto soggetto,
questo, quale creditore che si fa pagare, non può essere rite
nuto punibile. Il ricorso è privo di fondamento giuridico e va rigettato. È innegabile, anche alla stregua di quanto ritenuto dai
giudici di merito, la qualità di amministratore almeno di
fatto nel socio, che, in assenza dell'amministratore impedito
(1) Non risultano precedenti editi. Per la nozione di bancarotta fraudolenta per distrazione
di beni, cfr. Cass. 30 ottobre 1962, Foro it., Rep. 1983, voce
Bancarotta, n. 18 ; Cass. 11 maggio 1962, Celeschi, id., 1963,
II, 144, con nota di richiami ; per il principio che tutta la massa
dei beni deve restare comunque a disposizione dei creditori, Cass. 5 aprile 1963, Panto, id., Rep. 1963, voce cit., n. 37 ; nel
senso che è « distrazione di beni » qualsiasi atto che distacchi
dal patrimonio determinati beni, Cass. 5 aprile 1961, Chiapperò,
id., Rep. 1962, voce cit., n. 36. In dottrina per riferimenti, cfr. Azzali, In tema di ban
carotta fraudolenta per distrazione, in Riv. dir. comm., 1962,
II, 297 ; Leone P., La prova del delitto di bancarotta fraudolenta
per distrazione, in Arch, pen., 1961, II, 340.
Cfr., nel senso che è amministratore di fatto chi ha il po tere di decidere sulla gestione del patrimonio, Cass. 9 ottobre
1962, Della Valle, Foro it., Rep. 1963, voce cit., n. 76 ; App.
Perugia 26 luglio 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 40 ; nel
senso che soggetto della bancarotta fraudolenta può essere an
che colui che esercita di fatto le funzioni proprie della carica
di amministratore, Cass. 11 gennaio 1960, Corbano, id., Rep.
1960, voce cit., n. 32 ; Cass. 14 gennaio 1960, Palestra, ibid.,
n. 34 ; nel senso che l'amministratore di fatto soggiace all'art.
223 legge fallimentare, Cass. 23 marzo 1954, Abezzi, id., Rep.
1954, voce cit., n. 86. In dottrina, per riferimenti cons. Boschi, Le condizioni
obiettive di punibilità e i reati fallimentari, in Giust. pen., 1961,
II, 642 ; Siracusano, Accertamento giudiziale del soggetto attivo
della bancarotta, in Dir. fallim., 1956, I, 265 ; Punzo, L'art. 223
capoverso 1 n. 2 della legge fallimentare, in Riv. pen., 1956, I,
501 ; Carnei,UTTi, Appunti sulla natura della bancarotta, in
Riv. dir. proc., 1957, 1 ; Conti, La bancarotta, in Dir. economia,
1958, 79 ; Antoi.isei, La bancarotta fraudolenta, in Riv. it. dir.
proc. pen., 1958, 3,
This content downloaded from 82.146.62.61 on Sat, 28 Jun 2014 10:57:19 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions