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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5667; Pres. Genghini, Est. Morelli, P.M. Uccella...

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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5667; Pres. Genghini, Est. Morelli, P.M. Uccella (concl. diff.); Ehichoya (Avv. Mercurelli) c. Prefetto di Frosinone e altro. Conferma Trib. Frosinone 7 maggio 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1897/1898-1899/1900 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199251 . Accessed: 24/06/2014 23:20 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.51 on Tue, 24 Jun 2014 23:20:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5667; Pres. Genghini, Est. Morelli, P.M. Uccella(concl. diff.); Ehichoya (Avv. Mercurelli) c. Prefetto di Frosinone e altro. Conferma Trib.Frosinone 7 maggio 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 6 (GIUGNO 2004), pp. 1897/1898-1899/1900Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199251 .

Accessed: 24/06/2014 23:20

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 apri le 2003, n. 5667; Pres. Genghini, Est. Morelli, P.M. Uc cella (conci, diff.); Ehichoya (Avv. Mercurelli) c. Prefetto di Frosinone e altro. Conferma Trib. Frosinone 7 maggio 2001.

Straniero — Decreto di espulsione — Opposizione — Inoltro

con plico postale — Inammissibilità (D.leg. 25 luglio 1998 n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina del

l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, art.

13).

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, è inammissibile il ri

corso che, anziché essere depositato presso la cancelleria con

consegna «a mani» del cancelliere, sia stato inoltrato con

plico postale. (1)

(1) I. - La Corte di cassazione fa applicazione del principio consoli dato in base al quale, in assenza di espressa norma derogatrice dei prin cipi generali, l'inoltro del ricorso non può non avvenire mediante depo sito del relativo atto presso la cancelleria del giudice competente.

In senso conforme alla decisione in epigrafe, v. Cass., ord. 6 febbraio

2003, n. 1813, Foro it., Mass., 173, e 8 novembre 1999, n. 12438, id., Rep. 2000, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 142, secondo cui il ricorso in opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione ir

rogativa di sanzione amministrativa non può essere inoltrato al giudice competente con plico postale, ma deve essere depositato presso la can celleria con consegna «a mani» del cancelliere, giacché, mancando ne

gli art. 22 ss. 1. 24 novembre 1981 n. 689 una disposizione derogatoria delle regole generali, tale deposito costituisce il necessario strumento

per portare all'esame del giudice l'atto d'impulso processuale (cfr., al

tresì, Cass. 30 agosto 1999, n. 9122, e 18 marzo 1999, n. 2450, id., Rep. 1999, voce cit., nn. 134 e 132).

Per la declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 22 1. 698/81, nella

parte in cui non consentiva l'utilizzo del servizio postale per la propo sizione dell'opposizione, v. ora Corte cost. 18 marzo 2004, n. 98, G.U., la s.s., n. 12 del 2004, che ha rilevato come il procedimento di opposi zione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento, quale disciplinato dagli art. 22 e 23 1. 689/81, si caratterizzi per una semplicità di forme del tutto peculiare, «all'evidenza intesa a rendere il più possibile agevole l'accesso alla tutela giurisdizionale nella specifica materia».

II. - Con riferimento ad altre ipotesi derogatorie rispetto ai principi generali, sulla base delle quali è ammesso l'inoltro del ricorso a mezzo

posta, v. Corte cost. 6 dicembre 2002, n. 520, Foro it., 2003, I, 1, con nota di richiami e osservazioni di Annecchino, che ha dichiarato l'ille

gittimità costituzionale dell'art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 31 dicembre 1992 n. 546, nella parte in cui non consentiva, per il deposito degli atti ai fini della costituzione in giudizio innanzi alle commissioni tributarie, l'utilizzo del servizio postale; la corte ha a tal riguardo sottolineato

come, da un lato, l'esigenza di evitare irragionevoli sanzioni di inam missibilità in danno del soggetto che si intende tutelare e, dall'altro, la considerazione del deposito degli atti e del fascicolo di parte ai fini della costituzione in giudizio come attività materiale e come formalità meramente esecutiva priva di qualsiasi contenuto volitivo autonomo rendessero priva di razionale giustificazione l'esclusione dell'utilizzo del servizio postale, anche in relazione all'ammissibilità di questo uti lizzo per le comunicazioni e le notifiche, specie della parte pubblica.

Sulla concreta disciplina delle attività di deposito a mezzo posta, v. Cass. 24 gennaio 2003, n. 1132, id., Mass., 119, che ha ritenuto mani festamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.

134, 1° comma, disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 3 1. 7 feb braio 1979 n. 59, nella parte in cui la norma considera tempestivo il de

posito del ricorso per cassazione eseguito mediante spedizione per po sta, se la spedizione del plico è avvenuta nel termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, 1° comma, c.p.c., ma non considera ugualmente tempestivo il deposito se nello stesso termine il plico sia stato spedito al domiciliatario, incaricato di eseguire il deposito diretto in cancelle

ria; a tal proposito, la corte ha precisato trattarsi di due ipotesi dotate di rationes differenti, che rendono ragionevole l'adozione di una diversa

disciplina, in quanto nel primo caso si tutela l'esigenza della parte, che

sceglie di effettuare il deposito del ricorso a mezzo del servizio postale, di non essere pregiudicata da eventuali disservizi delle poste qualora abbia assolto tempestivamente all'onere di spedizione, mentre nel se condo caso la parte sceglie la strada del deposito diretto in cancelleria, e rimangono pertanto a suo rischio gli eventuali ritardi subiti a causa di intermediari nella consegna, in quanto solo il cancelliere potrà certifi care l'avvenuta ricezione del ricorso.

Nel senso che costituisce motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ex art. 395, n. 4, c.p.c., la dichiarazione d'impro cedibilità del ricorso basata sull'espresso presupposto che il deposito,

Il Foro Italiano — 2004.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 aprile 2003, n. 5649; Pres. Genghini, Est. Morelli, P.M. Uc cella (conci, diff.); Pauliuc (Avv. Rogolino, Sappa) c. Pre fetto di Torino e altro. Conferma Trib. Torino, ord. 5 giugno 2001.

Straniero — Decreto di espulsione —

Opposizione — Inoltro

a mezzo telefax — Inammissibilità (D.leg. 25 luglio 1998 n. 286, art. 13).

Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, è inammissibile il ri

corso che sia stato inoltrato a mezzo telefax. (2)

I

Ritenuto in fatto: che Sunday Ehichoya ha impugnato per cas

avvenuto mediante invio per posta in plico raccomandato e documen tato dall'annotazione «attenzione: pervenuto a mezzo posta» sulla co

pertina del fascicolo d'ufficio, fosse avvenuto quando era già scaduto il termine di cui all'art. 369 c.p.c. e senza che dagli atti risultasse che la

parte controricorrente avesse eccepito la tardività del deposito stesso, v. Cass. 9 gennaio 2002, n. 179, id., 2002,1, 1787, con nota di richiami.

(2) I. - Per l'affermazione secondo cui, in tema di notificazioni per i

privati ed i difensori, non v'è alternativa all'adozione delle forme

espressamente previste dalla normativa processuale, la quale stabilisce che le memorie e le domande delle parti devono essere presentate al

giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, v. Cass. 20 gen naio 2000, Sgambato, Foro it., Rep. 2001, voce Procedimento penale, n. 9, con la quale si rileva che, sebbene l'art. 150 c.p.p. contempli l'uso di forme particolari, quali il telefax, esso indica nei funzionari di can celleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene.

Conformemente, v. Cass. 19 ottobre 1999, Sforza, id., Rep. 1999, voce cit., n. 20, che ha stabilito che, poiché l'art. 121 c.p.p. prescrive che le memorie e le richieste siano presentate al giudice per iscritto mediante deposito in cancelleria, il telefax — non assicurando la cer tezza della provenienza del documento — non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza né obbliga il giudice a prendere in esame l'istanza.

Per una fattispecie in cui è stato considerato rituale il deposito del

provvedimento di convalida dell'arresto e contestuale ordine di scarce

razione, trasmesso via fax dal giudice all'esito dell'udienza di convali da e del quale il funzionario di cancelleria aveva riconosciuto l'autenti

cità, apponendovi il timbro dell'avvenuto deposito ed esecuzione, v. Cass. 11 dicembre 1998, Maddaloni, ibid., voce Sentenza penale, n. 11, che ha sottolineato come il deposito degli atti e dei documenti proces suali in cancelleria costituisca una semplice attività materiale ed i rela tivi adempimenti non siano soggetti ad alcuna formalità, assumendosi il

cancelliere, nel ricevere l'atto, la responsabilità della sua esistenza, della sua autenticità e della provenienza dal giudice che ne risulta auto re.

II. - Nel senso che la parte privata che, per presentare un'istanza al

giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in conside razione dalla legge, assume il rischio dell'intempestività con cui l'atto

può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato, v. Cass. 28

giugno 1996, Lupoli, id., Rep. 1996, voce Procedimento penale, n. 16, la quale ha dedotto dal principio affermato che la trasmissione me diante messaggio inoltrato via telefax non può equivalere al deposito nella cancelleria previsto dall'art. 121 c.p.p., sicché il momento in cui l'atto perviene nell'apparecchiatura ricevente, pur predisposta dall'uf ficio giudiziario funzionalmente alle proprie esigenze organizzative, non può essere considerato come quello in cui il giudice ne ha potuto prendere conoscenza.

In ordine alla valutazione circa la tempestività delle memorie difen sive che vengano trasmesse via fax, v. Cass. 4 ottobre 2000, n. 13172, id., Rep. 2001, voce Tributi in genere, n. 1799, secondo cui il momento

rilevante, ai fini della determinazione della tempestività o meno della

presentazione, non è quello in cui il fax viene effettuato ma quello suc cessivo in cui viene effettuato il deposito delle copie inviate alle altre

parti. III. - Con precipuo riferimento all'utilizzo del fax nei giudizi di

fronte alla Corte costituzionale, v. Corte cost. 15 marzo 2002, n. 51, id., 2002, I, 1278, con nota di richiami, che ha stabilito che deve ritenersi rituale e tempestivo, ai sensi dell'art. 26, 3° comma, delle norme inte

grative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, il deposito presso la cancelleria della corte degli atti notificati, relativi ad un conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato, avvenuto mediante trasmissione via fax entro il termine prescritto, dovendosi ritenere che la successiva tra smissione degli originali (oltre i suddetti termini) abbia solo la funzione di consentire la verifica dell'autenticità degli atti medesimi.

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PARTE PRIMA 1900

sazione il provvedimento in data 4 maggio 2001 con il quale il

Tribunale di Frosinone ha dichiarato inammissibile l'opposizio ne, da essa proposta, avverso il decreto prefettizio che ne aveva

disposto l'espulsione dal territorio nazionale, in quanto non ri

tualmente spedita a mezzo posta; che in questo giudizio si è costituita la prefettura con deposito

di procura alle liti.

Considerato in diritto: che va pregiudizialmente esclusa l'i

nammissibilità dell'odierno ricorso in ragione della non rituale sua notifica alla prefettura presso l'avvocatura generale dello Sta to e non presso la sede sua propria, atteso che la correlativa nullità della notifica risulta sanata, per raggiungimento dello scopo, con

l'intervenuta costituzione dell'amministrazione resistente; che il ricorso — con il quale si denuncia che abbia errato il

tribunale nel negare validità all'inoltro dell'opposizione a mez

zo posta — è comunque infondato;

che, infatti, contrariamente a quanto assume la ricorrente, an che con riguardo al giudizio di opposizione avverso decreto di

espulsione dello straniero dal territorio nazionale, ex art. 13

d.leg. 286/98, deve tenersi per fermo l'indirizzo interpretativo (di recente riaffermato, in tema di opposizione a sanzione ammini

strativa ai sensi dell'art. 22 1. 689/81, con sentenze 2450/99, Fo ro it., Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative e depenalizza zione, n. 132; 9122/99, ibid., n. 134; 12438/99, id., Rep. 2000, voce cit., n. 142), per cui in conformità dei principi generali (art. 57 ss. c.p.c.) ed in difetto di espressa norma derogatrice degli stessi (quale, ad esempio, l'art. 134 disp. att. c.p.c., relativo al

deposito del ricorso per cassazione, non suscettibile di applica zione analogica), l'inoltro del ricorso deve avvenire mediante

deposito del relativo atto presso la cancelleria del giudice; che è, invero, previsione generale dell'ordinamento quella per

cui unico ed indefettibile tramite, per la sottoposizione dell'atto all'esame ed alla decisione del giudice, sia appunto l'attività del

cancelliere (anche in difetto di una norma che in relazione ai va ri tipi di procedimento espressamente lo disponga: cfr. sent.

2450/99, cit.) e ciò anche in relazione alla funzione, propria del

cancelliere, di ricezione degli atti rivolti al giudice ed ai connes si suoi obblighi di certificazione e controllo sulla regolarità del

l'adempimento; che a diversa conclusione, sul piano interpretativo, non può

indurre nemmeno la recente pronunzia, n. 520 del 2002 (id., 2003, I, 1), con cui la Corte costituzionale ha dichiarato (in via

additiva) l'illegittimità dell'art. 22, 1° e 2° comma, d.leg. 546/92, «nella parte in cui non consente l'utilizzo del servizio

postale ai fini del deposito degli atti per la costituzione della

parte» nel processo tributario;

che, infatti, alla base della riferita pronunzia sta la considera zione dell'«ostacolo al diritto di difesa» che, in quella procedu ra, derivava alla parte

— personalmente legittimata a ricorrere

— in ragione della difficoltà, per essa, di depositare gli atti di rettamente presso la commissione competente, stante «la riparti zione della competenza territoriale con rilevanza della sola sede dell'ufficio fiscale convenuto». Mentre analoga difficoltà non

esiste, per lo straniero, che ricorre avverso il decreto di espul sione, davanti al giudice, in questo caso, competente in relazio ne al luogo stesso di sua «residenza o dimora», ex art. 13, n. 9,

d.leg. 286/98; che, in applicazione del su riferito principio, correttamente,

dunque, il tribunale ha ritenuto non rituale l'inoltro del ricorso con plico postale, in luogo del suo deposito (viceversa necessa

rio) presso la cancelleria con consegna «a mani» del cancelliere; che ad evitare la pronuncia d'inammissibilità dell'opposizio

ne così proposta non è sufficiente la volontà di ricorrere, in

qualsiasi modo manifestata, poiché viceversa la perentorietà del termine e la decadenza comminata per la sua inosservanza esi

gono che il comportamento imposto alla parte, al fine di evitare

conseguenze ad essa sfavorevoli, sia precisamente individuato in astratto e sia corrispondentemente tenuto in concreto secondo le modalità prescritte dalla legge (cfr. pure sent. 3137/92, id.,

Rep. 1992, voce cit., nn. 84, 91); che la sentenza impugnata, che ha statuito in conformità, resi

ste quindi a critica; ed il ricorso va pertanto respinto.

II

Ritenuto in fatto: che il cittadino rumeno Pauliuc Dimitri ha

Il Foro Italiano — 2004.

impugnato per cassazione il provvedimento in data 5 giugno 2001, con cui il Tribunale di Torino ha dichiarato inammissibile il ricorso (in quanto) da lui inviato a mezzo telefax avverso il

decreto del prefetto della stessa città, che ne aveva disposto

l'espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell'art. 11, 2°

comma, lett. b), 1. n. 40 del 1998;

che, con l'unico motivo dell'odierno ricorso rubricato in ter

mini di «violazione di legge e di omessa ed insufficiente moti

vazione», Dimitri Pauliuc sostanzialmente sostiene che, in rela

zione alle specifiche caratteristiche del giudizio di opposizione a decreto di espulsione ex art. 13 d.leg. 286/98, il tribunale a

quo avrebbe dovuto ritenere sufficiente, ai fini della sua intro

duzione, l'invio in termini del ricorso, «anche mediante tele

fax», come nella specie in concreto effettuato; che la prefettura intimata si è costituita con deposito di procu

ra alla lite.

Considerato in diritto: che, contrariamente all'assunto del ri

corrente, anche con riguardo al giudizio di opposizione avverso

decreto di espulsione dello straniero dal territorio nazionale, ex

art. 13 d.leg. 286/98, deve tenersi per fermo l'indirizzo inter

pretativo (di recente riaffermato, in tema di opposizione a san

zione amministrativa ai sensi dell'art. 22 1. 689/81, con senten

ze, 2450/99, Foro it., Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 132; 9122/99, ibid., n. 134; 12438/99, id., Rep. 2000, voce cit., n. 142), per cui in conformità dei principi generali (art. 57 ss. c.p.c.) ed in difetto di espressa norma dero

gatrice degli stessi (quale, ad esempio, l'art. 134 disp. att. c.p.c., relativo al deposito del ricorso per cassazione, non suscettibile di applicazione analogica), l'inoltro del ricorso deve avvenire mediante deposito del relativo atto presso la cancelleria del giu dice;

che è, invero, previsione generale dell'ordinamento quella per cui unico ed indefettibile tramite, per la sottoposizione dell'atto

all'esame ed alla decisione del giudice, sia appunto l'attività del cancelliere (anche in difetto di una norma che in relazione ai va ri tipi di procedimento espressamente lo disponga: cfr. sent.

2450/99, cit.). E ciò anche in relazione alla funzione, propria del

cancelliere, di ricezione degli atti rivolti al giudice ed ai connes si suoi obblighi di certificazione e controllo sulla regolarità del

l'adempimento; che, alla luce ed in applicazione del riferito principio, l'inol

tro del ricorso a mezzo telefax non è dunque (come corretta mente ritenuto dal tribunale) mezzo idoneo a configurare la ri tuale proposizione dell'opposizione;

che ad evitare la pronuncia di inammissibilità dell'opposizio ne così proposta non è sufficiente la volontà di ricorrere, in

qualsiasi modo manifestata, poiché viceversa la perentorietà del termine e la decadenza comminata per la sua inosservanza esi

gono che il comportamento imposto alla parte al fine di evitare

conseguenze ad essa sfavorevoli, sia precisamente individuato in astratto e sia corrispondentemente tenuto in concreto secondo le modalità prescritte dalla legge (cfr. pure Cass. 3137/92, id.,

Rep. 1992, voce cit., nn. 84, 91); che la sentenza impugnata, che ha statuito in conformità, resi

ste quindi a critica; ed il ricorso va pertanto respinto.

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