sezione I civile; sentenza 11 giugno 2004, n. 11093; Pres. Olla, Est. Fioretti, P.M. Carestia (concl.conf.); Soc. Plastica Valmisa (Avv. Vitale, Tentindo) c. Fall. soc. Brescia Sacchi (Avv. DettoriMasata, Fantini). Conferma App. Brescia 28 marzo 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2361/2362-2365/2366Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199381 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 giu gno 2004, n. 11093; Pres. Olla, Est. Fioretti, P.M. Carestia
(conci, conf.); Soc. Plastica Valmisa (Avv. Vitale, Tentindo) c. Fall. soc. Brescia Sacchi (Avv. Dettori Masata, Fantini).
Conferma App. Brescia 28 marzo 2000.
Fallimento — Inefficacia — Atti a titolo gratuito — Assenza
di corrispettivo — Sufficienza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 64).
Fallimento — Prestazione di garanzia del fallito — Debito
altrui — Onerosità — Causa della garanzia — Necessità
(Cod. civ., art. 2901; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 64).
Per valutare se un atto sia stato compiuto dal fallito a titolo
gratuito ai fini dell'esercizio dell'azione di inefficacia di cui all'art. 64 l. fall., non è necessario che sia assistito da spirito di liberalità, risultando sufficiente che vi sia un 'attribuzione
patrimoniale unica, senza corrispettivo, a carico del falli to. (1)
La garanzia non contestuale prestata dal fallito per debito al
trui è onerosa soltanto se il garante ha ricevuto un vantaggio
patrimoniale dal creditore o dal debitore che assurga a causa
della prestazione di garanzia, posto che la gratuità od onero
sità della garanzia deve essere riguardata dal punto di vista
del patrimonio del fallito. (2)
(1) In senso contrario, Cass. 29 settembre 1997, n. 9532, Foro it.,
Rep. 1998, voce Fallimento, n. 402, e Fallimento, 1998, 1041, con nota
critica, sul punto, di Gio. Tarzia, Revoca della garanzia per debito al trui. Il giudice di legittimità ha invece recepito l'altra tesi secondo la
quale l'atto a titolo gratuito è quello connotato da assenza di corrispet tività, risultando lo spirito di liberalità necessario solo per la donazione; così Cass. 5 dicembre 1998. n. 12325, Foro it., 2000,1, 2936; 9 ottobre 1991, n. 10612, id., Rep. 1991, voce Contratto in genere, n. 337; 7 lu
glio 1988, n. 4469, id., Rep. 1989, voce Donazione, n. 9; 21 dicembre
1987, n. 9500, id., Rep. 1987, voce Separazione di coniugi, n. 40; 11
maggio 1984, n. 2887, id., Rep. 1984, voce Famiglia (regime patrimo niale), n. 59. In dottrina, per la sufficienza del requisito dell'assenza di
corrispettività, Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2003, 174; Bertacchini, Gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizie voli ai creditori, in Diritto fallimentare coordinato da A. Maffei Al
berti, Bologna, 2002, 166; Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, 365; Rago, Manuale della revocatoria fallimentare, Pa
dova, 2001, 354; Jorio, Le crisi d'impresa. Il fallimento, Milano, 2000, 430; Ragusa Maggiore, Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, in Le procedure concorsuali. Il fallimento, trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C. Costa, Torino, 1997, **, 217; Vassalli, Diritto fallimentare, Torino, 1997, II, 22; Ferrara, Il fallimento, Mila
no, 1989, 389; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1986, 374; Bonsignori, Il fallimento, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econom. diretto da F. Galgano, Padova, 1986, IX, 481. Sembrano, invece, limi tare alle donazioni gli atti inefficaci ex art. 64 1. fall., Satta, Diritto
fallimentare, Padova, 1990, 205; de Ferra, Manuale di diritto falli mentare, Milano, 1988, 150. *
(2) Nella disposizione di cui all'art. 2901 c.c. è previsto che le ga ranzie contestuali siano da considerare prestate a titolo oneroso, anche se per debiti altrui, mentre l'assenza di contestualità non equivale a ri
conoscere che le altre siano state rilasciate a titolo gratuito, dovendo il
giudice indagare sulla natura dell'atto. In questo senso non è invocabile il più immediato precedente rappresentato da Cass. 25 giugno 2003, n.
10072, Foro it., 2003,1, 2623, con nota di richiami, che ha affrontato il
tema, diverso, dell'esportabilità nel sistema fallimentare della presun zione di onerosità fissata nell'art. 2901 c.c.; né risulta un precedente utile per il confronto Cass. 6 dicembre 1994, n. 10461, id., Rep. 1995, voce Fallimento, n. 691, laddove si è ritenuto che non fosse garanzia per debito altrui l'ipoteca concessa dal socio accomandatario per un debito della società, visto che nel caso scrutinato nella pronuncia in
rassegna l'ipoteca era stata concessa, sì da un socio, ma a favore di una società di capitali.
Rappresentano, invece, precedenti coerenti per l'identità del proces so, Cass. 28 settembre 1991, n. 10161, id., Rep. 1992, voce cit., n. 377, e 20 maggio 1987, n. 4608, id., 1989, I, 2289, con nota di richiami; la
più recente pronuncia ha stabilito che agli effetti dell'art. 64 1. fall., è oneroso il contratto di prestazione di garanzia ipotecaria per un debito
altrui, qualora il creditore garantito presti corrispettivamente il suo con
senso alla proroga del termine di scadenza del debito del terzo suo de
bitore, atteso che caratteristica essenziale del contratto oneroso è il rap
porto corrispettivo di prestazioni economicamente valutabili ancorché
le parti riversino il relativo vantaggio (economico) a favore di altri; la
più risalente, alla quale dà continuità Cass. 11093/04, ha, invece, af fermato che la costituzione di garanzìa per debito altrui prestata dal
fallito non contestualmente al sorgere del credito ed in assenza di alcun
vantaggio economico attribuitogli dal debitore principale o dal credito
II Foro Italiano — 2004.
Svolgimento del processo. — In data 14 giugno 1993, con
atto pubblico a rogito del notaio Sgolacchia di Senigallia, Zam
belli Rinaldo costituì, a favore della Plastica Valmisa s.p.a., so
pra un fondo rustico, di cui era proprietario per la quota di due
terzi, ubicato nel comune di San Paolo (BS), un'ipoteca per la
complessiva somma di lire 35.000.000.
Detta ipoteca fu concessa a garanzia del credito di lire
305.000.000 che la società menzionata vantava nei confronti
della Sacchitalia s.r.l., di cui lo Zambelli era amministratore
unico.
Nel marzo del 1995 il Tribunale di Brescia dichiarò il falli mento della Brescia Sacchi s.n.c. e del socio illimitatamente re
sponsabile Zambelli Rinaldo.
Con atto di citazione, notificato il 3 gennaio 1996, il falli
mento della Brescia Sacchi s.n.c. convenne in giudizio dinanzi
al Tribunale di Brescia la Plastica Valmisa s.p.a. chiedendo che
fosse dichiarata l'inefficacia, ex art. 64 1. fall, o, in subordine, ex art. 67, 1° comma, n. 3, stessa legge, della predetta garanzia
ipotecaria, iscrìtta in data 17 giugno 1993, concessa alla conve
nuta dal fallito Zambelli Rinaldo.
Nel corso del giudizio di primo grado, a seguito delle ecce
zioni della convenuta, il fallimento della Brescia Sacchi s.n.c.
chiese, in via ulteriormente subordinata, la revoca dell'ipoteca in questione ai sensi dell'art. 66 1. fall, e dell'art. 2901 c.c.
Con sentenza 25 luglio - 28 agosto 1998 il tribunale adito ac
colse la domanda proposta ex art. 64 1. fall., ritenendo che la
concessione di ipoteca fosse avvenuta a titolo gratuito. Avverso tale sentenza la Plastica Valmisa s.p.a. proponeva
appello dinanzi alla Corte d'appello di Brescia sostenendo l'i
napplicabilità nel caso di specie non solo dell'art. 64 1. fall., ma
anche dell'art. 67, 1° comma, n. 3, e dell'art. 66 stessa legge. Con sentenza in data 8 marzo 2000, depositata il 28 marzo
2000, la corte d'appello respingeva l'impugnazione. A sostegno di tale decisione la corte osservava che l'ipoteca
in questione era stata concessa a garanzia di un credito portato da effetti cambiari già scaduti e protestati;
che, non essendo contestuale alla nascita del credito, la pre stata garanzia non poteva presumersi onerosa;
che, pertanto, doveva essere data la prova dell'onerosità del
l'atto; che l'onere della prova incombeva su chi aveva interesse a
dimostrarne tale natura, vale a dire sulla Plastica Valmisa s.p.a.;
re garantito, va qualificata come atto a titolo gratuito con la conseguen za che può essere dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 64 1. fall.
L'aspetto più significativo della decisione è costituito dal principio per il quale il terzo datore di ipoteca (od altra forma di garanzia) partecipa della natura onerosa del rapporto soltanto se riceve un vantaggio dal creditore garantito o, come logicamente dovrebbe avvenire più di fre
quente, dal debitore principale, ma in questo caso il vantaggio non deve essere un mero motivo del rilascio della garanzia ma la causa.
Per un caso di ritenuta indifferenza della presunzione di onerosità di cui all'art. 2901 c.c. nell'ipotesi dell'assenza di contestualità, v. Cass. 14 marzo 2003, n. 3808, Fallimento, 2004, 495, con nota di Tullio, Presunzione di onerosità delle garanzie contestuali al credito garantito nel sistema delle revocatone fallimentari.
Ma l'interesse suscitato dalla sentenza va oltre, perché i giudici mo strano di condividere il principio per il quale, nei rapporti trilaterali, per valutare la gratuità od onerosità della prestazione erogata dal fallito, che sia la prestazione di una garanzia o l'effettuazione di un pagamen to, ci si debba porre dall'angolo di prospettiva del patrimonio del ga rante o del solvens; nello stesso senso, Cass. 10072/03, mentre in senso
opposto, a proposito dei pagamenti eseguiti dal fallito per estinguere un debito altrui, v. Cass. 7 dicembre 2001, n. 15515, Foro it., 2002, I, 2454; per un'ipotesi di delegazione, Cass. 29 maggio 2003, n. 8590,
id., Mass., 783. Sull'argomento, a favore della prospettiva dal lato del
fallito, si possono richiamare le riflessioni di F.S. Costantino, Osser
vazioni in tema di adempimento di debito altrui e fallimento del «sol
vens», id., 2002,1, 2455, cui si rinvia; Lambicchi, Inefficacia del paga mento di debito altrui da parte del fallito, in Fallimento, 2002, 1061; M. Fabiani, La revocatoria fallimentare del pagamento nel rapporto trilaterale, id.. 1999, 1220.
Sul tema delle garanzie per debiti altrui, v., anche, Di Lauro, Gra
tuità ed onerosità delle garanzie contestuali per debito altrui nella re
vocatoria fallimentare, in Dir. fallim., 1999, II, 872; Apice, Garanzie
per debiti altrui: onerosità o gratuità?, in Impresa, 1997, 28; Brighel, Onerosità e gratuità della fideiussione, in Giur. it., 1996, I, 2, 443; Lamanna, La presunzione di onerosità delle garanzie nella revocatoria
fallimentare, in Fallimento, 1993, 5; Bozza, Onerosità o gratuità delle
garanzie date dal fallito per debito altrui, id., 1991, 707.
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2363 PARTE PRIMA 2364
che l'affermazione di detta società, secondo la quale la garan zia concessa per un credito scaduto non potrebbe mai essere
considerata gratuita perché, a seguito di tale garanzia, il credito
re, già in grado di pretendere l'immediato pagamento, si accon
tenterebbe di un minus, non corrispondeva alla realtà, essendo
evidente il maggiore interesse per un creditore a garantire il
proprio credito mediante un'ipoteca, anche a patto di dilazio
narlo, piuttosto che avvalersi, pur subito, della sola garanzia ge nerica prevista dall'art. 2740 c.c.;
che l'atto, di cui era stata chiesta la revoca, non faceva rife
rimento ad alcun obbligo, a carico del costituente, diverso da
quello inerente alla garanzia del debito scaduto vantato dalla
Plastica Valmisa nei confronti della Sacchitalia s.r.l.; che la Plastica Valmisa s.p.a. si era limitata ad asserire di avér
pagato, per la garanzia ottenuta, un onere particolarmente pe
sante, consistito nella dilazione del pagamento del debito sca
duto, accordata alla Sacchitalia, e nella concessione a questa di
un nuovo credito, senza peraltro dare alcuna prova di tali atti e, in ogni caso, senza dimostrare la correlazione fra gli stessi e la
garanzia ipotecaria prestata dallo Zambelli. Avverso detta sen
tenza la Plastica Valmisa s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato
con memoria. Il fallimento della Brescia Sacchi s.n.c. ha resi
stito con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso la ri
corrente denuncia: inapplicabilità dell'ipotesi di cui all'art. 64 1.
fall. - natura di atto oneroso e non a titolo gratuito - carenza ed
insufficienza della motivazione.
La corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la Plastica
Valmisa s.p.a. non abbia fornito la prova dell'onerosità dell'atto
di concessione della garanzia da parte dello Zambelli, avendo,
invece, dimostrato documentalmente:
che la Sacchitalia s.r.l. aveva rilasciato alla Plastica Valmisa
s.p.a. effetti cambiari per lire 305.277.172, con scadenze varia
bili dal 31 dicembre 1992 al 31 maggio 1993; che, essendo detti titoli tornati insoluti, lo Zambelli era inter
venuto personalmente, costituendo a favore della creditrice, con
atto pubblico del 14 giugno 1993, una garanzia ipotecaria su un
fondo rustico, di cui era comproprietario per la quota di due ter
zi; che nessun carattere di gratuità poteva intravedersi in questo
atto, trattandosi di garanzia ipotecaria concessa per debiti sca
duti, riferiti ad una società di cui il garante era amministratore
unico (e non un terzo qualsiasi); che anche la correlazione fra gli atti, che il giudice di secondo
grado afferma di non vedere, sarebbe, invece, evidente in rela
zione alle parti, agli importi e alle date.
Non sarebbe, pertanto, sostenibile che l'atto dello Zambelli
fosse caratterizzato da mero spirito di liberalità e, quindi, quali ficabile quale atto a titolo gratuito, non essendo sufficiente, per
qualificarlo tale, l'assenza di corrispettivo, essendo necessaria
anche la presenza dello spirito di liberalità. La corte di merito, se avesse valutato il caso concreto, alla lu
ce delle considerazioni e della documentazione prodotta dal
l'attuale ricorrente, con particolare riguardo ai rapporti intercor
renti tra lo Zimbelli, la Plastica Valmisa e la Sacchitalia, avreb
be dovuto, in base ai principi affermati da questa corte, ritenere
oneroso il contratto di prestazione di garanzia ipotecaria. Secondo la giurisprudenza di questa corte, il contratto onero
so sarebbe caratterizzato, infatti, dal rapporto di corrispettività di prestazioni economicamente valutabili ancorché le parti ri
versino il relativo vantaggio (economico) a favore di altri, corri
spettività che sarebbe presente nel caso di specie. A nulla, poi, rileverebbe il fatto, eccepito dal fallimento della
Brescia Sacchi s.n.c., che lo Zambelli non era obbligato a ga rantire personalmente i debiti della Sacchitalia s.r.l., di cui era
amministratore, in quanto lo stesso, socio di maggioranza e
pressoché proprietario esclusivo della società, aveva un evidente
interesse economico a garantire la stessa.
Inoltre, anche se la garanzia era stata prestata per un debito
scaduto, la corte avrebbe dovuto presumerne il carattere onero
so, in virtù del disposto dell'art. 2901, 2° comma, c.c., applica bile anche in materia di revocatoria fallimentare, non potendo, nel caso in esame, negarsi l'esistenza del rapporto di contestua
lità tra credito e garanzia, dovendo tale rapporto essere inteso
non come contemporaneità cronologica, bensì come interdipen denza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia.
Il ricorso è infondato.
Il Foro Italiano — 2004.
In sintesi la società ricorrente sostiene:
che la concessione di garanzia ipotecaria, per cui è causa, non
potrebbe essere qualificata atto a titolo gratuito, dovendosi
escludere che il garante sia stato animato, nel concederla, da
spirito di liberalità; che, anche se la prestazione della garanzia ha comportato un
sacrificio economicamente apprezzabile per il creditore garan tito (Plastica Valmisa s.p.a.), tradottosi in un vantaggio econo
mico per il debitore (Sacchitalia s.r.l.) senza un diretto beneficio
per il terzo datore di ipoteca (lo Zambelli ) — vantaggio consi
stito nella concessione di una dilazione per il pagamento del de
bito scaduto — l'atto dovrebbe ugualmente ritenersi a titolo
oneroso, dovendosi qualificare tale il contratto in cui le rispetti ve prestazioni delle parti siano in rapporto di corrispettività an
corché il relativo vantaggio (economico) venga riversato a favo
re di altri. A sostegno della prima affermazione la ricorrente invoca la
sentenza 9532/97 (Foro it., Rep. 1998, voce Fallimento, n. 402) e a sostegno della seconda la sentenza 10161/91 (id., Rep. 1992,
voce cit., n. 377). Tali affermazioni non possono essere condivise.
Posto che la valutazione di gratuità ed onerosità del negozio, come insegna autorevole e condivisibile dottrina, non può farsi
che con riguardo alla causa e non ai motivi, devesi escludere
che atti a titolo gratuito siano quelli e solo quelli posti in essere
«per spirito di liberalità». Lo «spirito di liberalità», come si evince dall'art. 769 c.c., è
richiesto per la sussistenza della donazione; non è indispensa bile invece negli altri contratti a titolo gratuito, quali ad esempio il deposito, che si presume gratuito, ovvero il mandato, che, pur
presumendosi oneroso, ammette la gratuità, il mutuo senza inte
resse, il comodato.
Può affermarsi, pertanto, che contratto a titolo gratuito è
quello in cui una sola parte riceve e l'altra sola sopporta un sa
crificio; vale a dire quel contratto in cui l'attribuzione patrimo niale è unica, sicché non sussiste alcun nesso con altra attribu
zione per la semplice ragione che questa non esiste.
Tutti i contratti a titolo gratuito hanno, quindi, in comune un
carattere: l'assenza di corrispettivo o di controprestazione; non
hanno in comune, invece, «lo spirito di liberalità», essendo que sto requisito richiesto soltanto per la configurabilità della dona
zione (cfr. Cass. n. 2001 del 1996, id., 1996, I, 1222; n. 12325 del 1998, id., 2000,1, 2936).
Vi sono alcuni contratti che possono, secondo i casi, essere
gratuiti od onerosi: il mandatario, il depositario possono, o me
no, esigere una retribuzione per la loro opera; il fideiussore può
prestare garanzia senza o mediante compenso da parte del cre
ditore, che intende essere maggiormente garantito.
Analogo discorso può farsi nell'ipotesi in cui si assoggetti ad
ipoteca un proprio immobile per garantire, come avvenuto nel
caso di specie, un debito scaduto altrui.
In questo ultimo caso, al fine di stabilire l'onerosità o gratuità della concessione della garanzia, vengono in considerazione due
rapporti: quello tra il creditore ed il terzo datore di ipoteca e
quello tra quest'ultimo e il debitore del rapporto principale. Se il terzo garante riceve un vantaggio patrimoniale o un
compenso dal creditore per la prestazione della garanzia, non vi
è dubbio che il negozio di garanzia è oneroso; se non riceve al
cun vantaggio patrimoniale o compenso dal creditore o dal de
bitore del rapporto principale, il negozio devesi ritenere gratui to, avendo egli vincolato un suo bene al soddisfacimento di un
interesse altrui senza alcun corrispettivo e, perciò, in modo
gratuito. Se, invece, il terzo datore di ipoteca riceve un qualche van
taggio patrimoniale o compenso dal debitore del rapporto prin
cipale, non è sufficiente tale circostanza per qualificare la con
cessione della garanzia come negozio a titolo oneroso, essendo
necessario che il vantaggio patrimoniale offerto assurga a causa
del negozio e non resti, invece, a livello di motivo.
Ne deriva che, quando un vantaggio patrimoniale è dato al
garante dal debitore principale, occorre accertare se esso sia
conseguente o meno ad un ben preciso negozio trilaterale, in cui
la persona di tale debitore assuma una posizione indefettibile
nell'economia contrattuale e se la prestazione di lui, quindi, non
costituisca soltanto un motivo interno del garante, ma assurga a
«causa» del negozio nel quale alla prestazione del garante me
desimo corrisponda la prestazione del debitore principale, il cui
interesse alla prestazione della garanzia sia identico a quello del
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
creditore garantito (cfr., in tal senso, in motivazione, Cass. n.
4608 del 1987, id., 1989,1, 2289). Alla luce di queste considerazioni devesi conseguentemente
affermare che — se il garante si è fatto promettere a parte un
qualche compenso dal debitore principale per facilitargli, con la
garanzia prestata, la concessione di una dilazione per il paga mento del debito scaduto, senza che compenso al garante, pre stazione della garanzia e dilazione per il pagamento del debito
scaduto siano stati fatti oggetto di una complessiva pattuizione (al quale abbiano partecipato creditore, debitore principale e ga
rante), che abbracci in un nesso sinallagmatico tutte le presta zioni — il negozio di garanzia è a titolo gratuito.
In tal caso, infatti, il negozio, che potrebbe apparire oneroso
quanto al motivo, devesi considerare gratuito quanto alla causa, essendo questo il solo profilo che conta.
Nel caso di specie la corte di merito ha escluso l'esistenza di
una siffatta pattuizione, osservando in particolare che l'atto di
concessione dell'ipoteca non faceva alcun riferimento ad un
qualche obbligo del costituente di prestare la garanzia e che la
Plastica Valmisa s.r.l. si era limitata ad asserire di aver conces
so, per la garanzia ottenuta, una dilazione per il pagamento del
debito scaduto ed un ulteriore credito alla Sacchitalia s.r.l. senza
dare alcuna prova di tali atti e, in ogni caso, senza dimostrare la
correlazione fra gli stessi e la garanzia prestata dallo Zambelli.
In sostanza ha escluso che lo Zambelli abbia ricevuto diret
tamente un qualche vantaggio patrimoniale o compenso dal cre
ditore o dal debitore del rapporto principale. Ciò è sufficiente per affermare, come correttamente fatto
dalla corte di merito, che la concessione di ipoteca da parte dello Zambelli costituisce un negozio a titolo gratuito, senza che
rilevi il fatto che questi aveva interesse a concedere la garanzia
perché, come da lui asserito, amministratore della società e so
cio di maggioranza (circostanza quest'ultima rappresentata pe raltro per la prima volta soltanto con il ricorso per cassazione), costituendo le asserite (ma non provate, come affermato dalla
corte di merito) concessione della dilazione di pagamento del
debito e concessione di un ulteriore credito un vantaggio diretto
per un diverso soggetto. Sostiene la ricorrente che il negozio di garanzia dovrebbe
considerarsi oneroso anche se il garante non ha beneficiato della
dilazione per il pagamento del debito, avendone beneficiato, in
vece, il debitore principale, essendo indifferente che il vantag
gio, attribuito come corrispettivo, vada alla parte o, per volere
ed accordo dei soggetti del negozio, ad un terzo.
A sostegno di tale sua affermazione la ricorrente invoca la
sentenza di questa corte n. 10161 del 1991, cit., nella quale si è
affermato il principio secondo cui agli effetti dell'art. 64 1. fall,
è oneroso il contratto di prestazione di garanzia ipotecaria per un debito altrui, qualora il creditore garantito presti corrispetti vamente il suo consenso alla proroga del termine di scadenza
del debito del terzo suo debitore, atteso che caratteristica essen
ziale del contratto oneroso è il rapporto corrispettivo di presta zioni economicamente valutabili ancorché le parti riversino il
relativo vantaggio (economico) a favore di altri.
Si legge testualmente nella sentenza summenzionata che «nel
contratto oneroso l'essenziale è dato dal sinallagma con presta zioni economicamente valutabili e non pure dall'ulteriore circo
stanza che ciascuna delle prestazioni debba entrare a far parte dei rispettivi patrimoni dei contraenti.
Il contratto rimane a titolo oneroso anche se una o entrambe
le parti riversano il vantaggio (economico) a favore di altri.
Da ciò l'ulteriore considerazione che nel contratto sinallag matico od oneroso quel che conta è l'incrocio delle prestazioni, a prescindere dal fatto che una delle parti compia contempora neamente un atto di disposizione del proprio diritto contrattuale,
disponendo dell'oggetto della prestazione (altrui) a vantaggio di
un terzo.
Lo schema tipico del contratto, di natura certamente onerosa,
in cui uno dei contraenti attribuisce ad altri il vantaggio della
prestazione di controparte, è quello del contratto a favore di ter
zi (art. 1411 ss. c.c.). Tale schema, del resto, è ravvisabile in quei contratti, appa
rentemente senza causa onerosa o gratuita, per i quali occorre
un'indagine mirata, appunto, alla scoperta di tale causa, che si
rinviene, poi, onerosa. E proprio l'ipotesi dei contratti di garan zia personale o reale stipulati, a favore del terzo debitore, con il
creditore di quest'ultimo». Tale decisione non può essere condivisa perché non tiene
Il Foro Italiano — 2004.
conto che, in materia fallimentare, al fine di decidere della natu
ra gratuita od onerosa della prestazione della garanzia per un
debito scaduto occorre aver riguardo agli effetti che si sono pro dotti nel patrimonio del garante (poi dichiarato fallito).
Devesi considerare, come sostenuto anche da autorevole dot
trina, se il garante ha ricevuto o non ha ricevuto un vantaggio o
un compenso dal creditore o dal debitore (con la precisazione che, nel caso di vantaggio o di compenso provenienti dal debito
re, il negozio è oneroso soltanto se tale vantaggio o compenso
assurga a causa e non resti a livello di motivo del negozio di ga
ranzia) (cfr., in tal senso, Cass. 4608/87, cit.). Ciò perché la garanzia ipotecaria prestata dal terzo comporta
che il bene assoggettato ad ipoteca sia potenzialmente sottratto
alla garanzia dei suoi creditori per essere destinato a garantire
l'adempimento di un'obbligazione altrui ed il legislatore falli
mentare, come emerge dal sistema delle revocatone, ha ritenuto
prevalente l'interesse dei creditori del fallimento rispetto a
quello dei soggetti che hanno beneficiato degli atti posti in esse
re dal soggetto, poi dichiarato fallito, ed ha considerato partico larmente odioso — come risulta dal fatto che solo per gli atti a
titolo gratuito è stata prevista l'inefficacia ex lege — un depau
peramento del patrimonio del fallito non bilanciato da un corri
spettivo. Del tutto priva di fondamento è, infine, l'affermazione della
ricorrente dell'esistenza di contestualità tra credito garantito e
prestazione della garanzia, avendo la corte di merito corretta
mente escluso l'esistenza di un rapporto di interdipendenza tra
il sorgere del credito e la concessione della garanzia per il fatto
che l'ipoteca in questione è stata concessa a garanzia di un cre
dito portato da effetti cambiari già scaduti e protestati e, quindi,
quando il rischio insito nell'operazione creditizia era già in atto
(cfr., al riguardo, Cass. n. 12948 del 1992, id., 1994, I, 1126, in cui si è affermato che la contestualità sussiste, anche in man
canza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella
funzione creditizia è assunto sul presupposto della concessione
della garanzia e che va esclusa nel caso in cui la garanzia so
pravvenga quando il rischio dell'operazione creditizia sia già in
atto). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 18
maggio 2004, n. 9440; Pres. Grieco, Rei. Preden, P.M. Rus
so (conci, conf.); Credito emiliano (Avv. Abbadessa) c. Dolei
(Avv. Zangara) e altro. Regolamento di competenza.
Revocatoria (azione) — Credito contestato in separato giu dizio — Sospensione necessaria del processo — Esclusione
(Cod. civ., art. 2901; cod. proc. civ., art. 295).
Nel processo avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria
promossa dal creditore per impugnare un atto dispositivo
compiuto dal debitore, non deve essere disposta la sospensio ne necessaria se il credito da tutelare è oggetto di contesta
zione in separato giudizio sia perché il credito litigioso non
può essere considerato meritevole di minor tutela rispetto al
credito certo, sia perché fra i due giudizi non sussiste il peri colo di conflitto fra giudicati. (1)
(1) Il giudice di legittimità, questa volta nella sua più autorevole
composizione, approfittando del terzo accesso in Cassazione di azioni
pauliane proposte dal medesimo istituto di credito sempre davanti allo
stesso giudice di merito, compone il contrasto di giurisprudenza sul te
ma della sospensione necessaria del processo nel quale viene introdotta
una domanda revocatoria ordinaria rispetto al separato processo in cui
si contesta la pretesa creditoria. Il contrasto, già formatosi nel 1996 a seguito di Cass. 6 febbraio
1996, n. 960, Foro it., Rep. 1997, voce Revocatoria (azione), n. 11, era
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