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sezione I civile; sentenza 12 febbraio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Mele (concl....

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sezione I civile; sentenza 12 febbraio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Mele (concl. conf.); Marfè (Avv. Falcone) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 18 febbraio 1995, n. 540 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1481/1482-1483/1484 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194446 . Accessed: 28/06/2014 17:29 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 92.63.97.126 on Sat, 28 Jun 2014 17:29:57 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 12 febbraio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Mele (concl.conf.); Marfè (Avv. Falcone) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 18 febbraio 1995, n.540Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1481/1482-1483/1484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194446 .

Accessed: 28/06/2014 17:29

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

re il risarcimento. In ogni caso, non può essere escluso in via

generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro

cessante.

d) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti

successivamente alla pronunzia di una sentenza della Corte di

giustizia che accerti l'inadempimento. 13. - Nel tracciato quadro di regole e principi, non può esser

vi dubbio che, mediante il peculiare meccanismo della «non ap

plicazione» del diritto interno configgente con l'ordinamento

comunitario, anche in mancanza di uno specifico intervento le

gislativo volto a regolare il diritto al risarcimento del danno

subito per violazione del diritto comunitario — in generale o

con riferimento a fattispecie particolari — il giudice, sulla base

dei presupposti oggettivi sopra indicati, deve riconoscere e tute

lare il diritto di credito (non derivante da una fattispecie di ille

cito riconducibile agli art. 2043 ss. c.c.) del cittadino a ricevere

una somma di denaro che rappresenti un'adeguata riparazione del pregiudizio subito.

14. - In relazione alla fattispecie particolare del pregiudizio subito per inosservanza della direttiva comunitaria sulla tutela

dei lavoratori dipendenti da imprese insolventi, vi è stato il men

zionato specifico intervento normativo, che ha determinato l'in

dennità spettante, il soggetto obbligato a corrisponderla, le con

dizioni ed il procedimento per conseguirla. 15. - Decidendo sulla questione della competenza sulle relati

ve controversie, la giurisprudenza della corte (uniformandosi alle

indicazioni già contenute nelle citate sentenze della Corte costi

tuzionale) ha ritenuto che il credito all'indennità di cui all'art.

2, 7° comma, d.leg. 80/92 debba comprendersi tra quelli ine

renti al rapporto di lavoro di cui all'art. 409, n. 1, c.p.c., trat

tandosi di indennità la cui funzione è quella di compensare una

perdita retributiva (Cass. 9 luglio 1994, n. 6482, id., Rep. 1994,

voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 56; 9 novembre 1994,

n. 9339, ibid., n. 68; 11 novembre 1994, n. 9475, id., 1995, I, 831).

Ne discende l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 16, 6°

comma, 1. 412/91, in quanto preordinata a disciplinare esclusi

vamente gli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di

natura previdenziale ed assistenziale (cfr. Corte cost. n. 196 del

1993, id., 1993, I, 2425; vedi anche, Cass. 17 marzo 1994, n.

2555, id., Rep. 1994, voce Invalidi civili, n. 24; 21 gennaio 1995, n. 680, id., 1995, I, 1189).

16. - Il tribunale ha accertato in fatto che il pregiudizio subi

to dalla lavoratrice era consistito nella perdita delle retribuzioni

inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto per complessive lire

2.817.000, pregiudizio non diminuito dalla percezione della som

ma di lire 559.204 in sede fallimentare, in quanto esistevano

altri crediti retributivi non soddisfatti.

In punto di diritto, il tribunale ha commesso l'errore di qua lificare questione nuova, non deducibile in appello, l'argomen tazione difensiva basata sulla circostanza dell'avvenuto paga

mento di somme di denaro e rivolta alla contestazione del quan tum rivendicato dal creditore; altresì erroneo è il richiamo dell'art.

1193 c.c., poiché, secondo la giurisprudenza della corte, i criteri

di imputazione dei pagamenti si applicano a quelli eseguiti vo

lontariamente, non ai pagamenti coattivi che hanno luogo in

sede esecutiva o fallimentare (cfr., da ultimo, Cass. 18 ottobre

1991, n. 11014, id., Rep. 1991, voce Obbligazioni in genere, n. 28).

Ma il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al di

ritto, atteso che la lavoratrice non ha azionato crediti retributi

vi, ma quello alla riparazione del danno derivante dalla manca

ta attuazione della diretiva Cee, danno che il legislatore ha prov

veduto a liquidare con l'attribuzione di un indennizzo non

superiore alle retribuzioni concernenti gli ultimi tre mesi del rap

porto ed entro il massimale dell'importo pari a tre volte la mi

sura massima del trattamento mensile di integrazione salariale

straordinaria. Quindi, il tribunale, con affermazione non speci

ficamente censurata, ha ritenuto che, a causa dell'esistenza di

altri crediti retributivi rimasti insoddisfatti, il ricevimento di som me in sede fallimentare non avesse contribuito a diminuire il

pregiudizio subito dalla lavoratrice, e pregiudizio da riparare

nell'ambito di un diverso rapporto obbligatorio. 17. - Per effetto del perfetto parallelismo esistente tra la nor

ma sostanziale di cui all'art. 429 c.p.c. e la norma processuale

di cui all'art. 409 dello stesso codice, tutti i crediti inerenti ai

rapporti rientranti nell'elencazione contenuta in quest'ultima nor

II Foro Italiano — 1998.

ma sono assoggettati al regime giuridico dettato dall'art. 429, 3° comma, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 30 maggio 1989, n. 2627, 5 giugno 1989, n. 2698, e 24 agosto 1989, n. 3752, id., Rep.

1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), nn. 203, 202, 126). 18. - Sul piano concettuale, occorre superare l'obiezione che,

anche ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., rivalutazione e

interessi legali non possono avere una decorrenza anteriore al

momento della nascita e dell'esigibilità del credito.

Si è già ampiamente posto in evidenza che del credito di cui

si discute gli interessati sarebbero stati titolari anche in assenza

dello specifico intervento normativo; che il credito alla ripara zione del pregiudizio subito per effetto dell'esercizio del potere

legislativo ha natura indennitaria, in quanto rivolto a compen sare l'avente diritto della perdita subita, per cui non si tratta

di obbligazione di valuta, ma di valore, rappresentando il dena

ro soltanto l'espressione monetaria dell'utilità sottratta al patri

monio; che, comunque, l'ordinamento comunitario impone di

riconoscere esistente il credito fin dal momento in cui il pregiu dizio si è verificato e di non escludere il risarcimento del lucro

cessante.

19. - Pertanto, la sola lettura che consenta di ritenere confor

me al diritto comunitario l'intervento attuato dal legislatore, conduce ad applicare al credito relativo all'indennità il regime

giuridico dettato dal 3° comma dell'art. 429 c.p.c. (che in parte

parifica i crediti di lavoro a quelli di valore, sottraendoli all'or

dinario regime nominalistico di cui è espressione l'art. 1224 c.c.), con decorrenza (retroattiva, rispetto all'entrata in vigore della

norma) della rivalutazione e degli interessi dalla maturazione

del credito, cioè dal verificarsi della perdita retributiva.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 feb

braio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Me

le (conci, conf.); Marfè (Aw. Falcone) c. Min. finanze. Cassa

Comm. trib. centrale 18 febbraio 1995, n. 540.

Tributi in genere — Accertamento — Notifica — Nuovo domi

cilio comunicato nella dichiarazione annuale — Efficacia

(D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in ma

teria di accertamento delle imposte sui redditi, art. 60).

È efficace la variazione di domicilio comunicata dal contribuen

te per il mezzo della dichiarazione annuale dei redditi; deve

pertanto ritenersi illegittima la notifica degli avvisi di accerta

mento effettuata in luogo diverso da quello indicato nella me

desima dichiarazione. (1)

Svolgimento del processo. — Nicola Marfè ha impugnato la

iscrizione a ruolo dei tributi Irpef ed Ilor, relativi agli anni dal

1976 al 1979, eccependo la mancata notifica degli avvisi di ac

(1) In precedenza, Cass. 10 febbraio 1992, n. 1473, Foro it., 1993,

I, 1203, aveva statuito che, ai fini della notifica di un avviso di accerta

mento, non è equiparabile alla elezione di domicilio la dovuta indica

zione nella dichiarazione dei redditi del domicilio del contribuente.

Più di recente, Comm. trib. centrale 22 novembre 1996, n. 5818,

id., 1997, III, 551, aveva affermato che l'elezione di domicilio effettua

ta dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi è efficace

per tutte le notifiche successive alla presentazione di questa e quindi non solo per le notifiche relative alla predetta dichiarazione.

Ad avviso della sentenza in epigrafe l'amministrazione finanziaria

avrebbe dovuto rilevare il domicilio fiscale del contribuente dall'ultima

dichiarazione dei redditi e in tale luogo effettuare la notifica dell'avviso

di accertamento. Sulle possibilità che tale orientamento offre al contribuente che cer

chi di sottrarsi alle notifiche a lui destinate, cfr. le note a Cass. 1473/92

e Comm. trib. centrale 5818/96.

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1483 PARTE PRIMA 1484

certamento, sebbene egli avesse comunicato agli uffici finanzia

ri la variazione del proprio domicilio fiscale. I giudici tributari

di merito hanno accolto la tesi del contribuente, ritenendo che

gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati nel

comune di Napoli, ove il Marfè si era stabilito al rientro dalla

Nigeria. Con decisione 18 febbraio 1995 la Commissione tributaria cen

trale ha accolto il gravame dell'ufficio, ritenendo che il Marfè

non avesse assolto all'onere di comunicare il proprio trasferi

mento di domicilio all'Ufficio delle imposte dirette di Roma,

non essendo il comune di Roma, cui era stata comunicata la

nuova residenza del Marfè, una volta rientrato in Italia, tenuto

ad altro se non alla cancellazione del nominativo dai registri

anagrafici. Per la cassazione di tale decisione ricorre Nicola Marfè sulla

base di due motivi. L'amministrazione finanziaria resiste con

controricorso.

Motivi della decisione. — Adducendo la violazione degli art.

58 e 60 d.p.r. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'assunto della

Commissione centrale, per aver dichiarato il proprio domicilio

fiscale in Napoli fin dall'atto della presentazione della dichiara

zione unica del 1983, essendo comunque Napoli il domicilio fi

scale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, come ri

chiesto dall'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973. La presentazione della denuncia era dunque atto idoneo a

rendere noto all'ufficio il nuovo domicilio fiscale, e le variazio

ni rispetto alla dichiarazione precedente, da inserirsi nell'ana

grafe tributaria.

Col secondo motivo il ricorrente adduce la violazione degli art. 11, 12, 14 e 16 d.p.r. 31 gennaio 1958 n. 136, 8 1. 24 dicem bre 1954 n. 1228, 60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, 140 c.p.c., oltreché difetto di motivazione, per essere state le ricerche ana

grafiche compiute con la dovuta diligenza, risultando per tabu

las che il Marfè, tornato dalla Nigeria, aveva comunicato il pro

prio nuovo domicilio al comune di Roma, che lo aveva quindi cancellato dall'anagrafe speciale riservata ai cittadini emigrati all'estero.

Il ricorso è fondato. Recita infatti l'art. 60, 1° comma, lett.

d), d.p.r. 600/73, dopo aver premesso che la notificazione deve

essere fatta ad «domicilio fiscale del destinatario»: «È in facol

tà del contribuente di eleggere domicilio... nel comune del pro

prio domicilio fiscale... in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da

un altro atto comunicato successivamente al competente ufficio

delle imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di

ricevimento». Nell'ultimo comma dell'art. 60 cit. si dispone in

fine: «Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risul tanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle no

tificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'av venuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche..., dal

trentesimo giorno da quello della ricezione da parte dell'ufficio, della comunicazione prescritta nel 2° comma dell'art. 36. Se

la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita va

lidamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima

dichiarazione annuale».

È pacifico in causa che il Marfè, emigrato in Nigeria il 22

maggio 1980, al suo rientro in Italia (ottobre 1983) comunicò il proprio mutamento di residenza da Roma a Napoli, via Gon

falone 40/A/bis (ove furono infatti notificati i ruoli il 12 gen naio 1987), come documentato da certificazione del comune di

Roma, reparto immigrazione in data 16 gennaio 1984. Ma il

Marfè consacrò anche il mutamento del domicilio fiscale nella

dichiarazione unica del 1984 (riferita ai redditi del 1983), come riconosciuto da controparte.

Tale dichiarazione, che riportava il nuovo domicilio in Napo li, era dunque più che sufficiente, per l'ufficio, in forza del

dettato dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, per stabilire dove

dovessero essere indirizzate le notifiche, dovendo avvalersi l'uf

ficio, in primo luogo, dell'anagrafe tributaria, come ha poi fat

to per le notifiche del 1987. La procedura seguita dal messo notificatore ha invece ignora

to il disposto del cit. art. 60, che indicava il domicilio contenu

to nell'ultima dichiarazione dei redditi come il dato primario cui riferirsi per identificare il luogo della notificazione; il messo si è invece avvalso dei dati, non necessariamente aggiornati, del

comune di Roma, che continuvano ad indicare il vecchio domi

li Foro Italiano — 1998.

cilio del contribuente, nonostante fosse stata accertata la can

cellazione dello stesso dalle liste degli emigrati proprio in base

alla richiesta di variazione inviata dal comune di Napoli. Sostie

ne la Commissione centrale che il comune di Roma non aveva

alcun obbligo di annotare il nuovo domicilio del contribuente

in altra città, trascurando del tutto che era invece obbligo del

l'amministrazione finanziaria, con specifico riferimento alle no

tifiche relative ad imposte dirette, rispettare innanzi tutto il di

sposto dell'art. 60 del cit. d.p.r., rilevando il domicilio fiscale

del contribuente dall'ultima dichiarazione dei redditi, che lo ri

portava esattamente, e che precede di vari mesi la tentata noti

fica da parte del messo degli avvisi di accertamento.

Né può accedersi all'obiezione dell'amministrazione, secondo

cui l'ufficio non sarebbe tenuto a controllare i dati dell'anagra fe tributaria se non nei termini prescritti per l'eventuale rettifica

della dichiarazione stessa.

La lettera della legge («La elezione di domicilio deve risultare

espressamente dalla dichiarazione annuale...») facoltizza infatti

il contribuente ad utilizzare in primo luogo la dichiarazione dei

redditi per indicare le variazioni del proprio domiclio, e tale facoltà non può essere disattesa soltanto a causa della scarsa

organizzazione degli uffici finanziari.

L'obbligo per il contribuente di comunicare le variazioni di

domicilio è infatti sicuramente tassativo, ma non è altrettanto

tassativa, la modalità di adempimento di tale obbligo, che non

può essere certo limitato, per fin qui si è detto, alla comunica

zione per lettera raccomandata, come erroneamente ritenuto dalla

Commissione centrale. Controprova di ciò sta nel fatto che questa

corte, mentre ha ritenuto valide le notificazioni di accertamento

effettuate, a sensi del cit. art. 60, nel comune indicato dal con

tribuente come domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi, ha ritenuto irrilevante la successiva variazione di domicilio non

tempestivamente comunicata con lettera (Cass. 12043/95, Foro

it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1116) così riconoscen

do pieno valore al dato anagrafico contenuto nella dichiarazio

ne unica.

Il ricorso deve dunque essere accolto, con cassazione della

decisione impugnata e rinvio degli atti alla Commissione tribu

taria regionale del Lazio, la quale valuterà se esistono le condi

zioni per il rinnovo della notifica degli avvisi di accertamento

nei confronti del Marfè.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 feb

braio 1998, n. 1341; Pres. Corda, Est. Corona, P.M. Mo

rozzo Della Rocca (conci, conf.); Provincia Pesaro-Urbino

(Avv. G. Romanelli, Valentini) c. Consorzio di bonifica in

tegrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (Aw. Colanto

ni, Buonassisi). Regolamento preventivo di giurisdizione.

Bonifica e miglioramento fondiario — Contribuzione — Deli

bera provinciale sui criteri di valutazione dei ricorsi — Con

troversie — Giurisdizione amministrativa (R.d. 13 febbraio

1933 n. 215, norme sulla bonifica integrale; 1. reg. Marche

17 aprile 1985 n. 13, norme per il riordinamento degli inter

venti in materia di bonifica, art. 25).

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la contro

versia instaurata da un consorzio di bonifica che contesti la

legittimità della delibera della giunta provinciale — cui la l. reg. Marche 17 aprile 1985 n. 13 attribuisce competenza in

materia — con la quale sono determinati i criteri di valutazio ne dei riparti posti in essere dai consorzi. (1)

(1) Non si rinvengono precedenti in termini. La fattispecie che ha dato àdito alla decisione in epigrafe può essere sintetizzata nei termini

seguenti. In tema di deliberazioni di riparto delle quote di spesa adotta

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