sezione I civile; sentenza 12 febbraio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Mele (concl.conf.); Marfè (Avv. Falcone) c. Min. finanze. Cassa Comm. trib. centrale 18 febbraio 1995, n.540Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 5 (MAGGIO 1998), pp. 1481/1482-1483/1484Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194446 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
re il risarcimento. In ogni caso, non può essere escluso in via
generale il risarcimento di componenti del danno, quale il lucro
cessante.
d) Il risarcimento non può essere limitato ai soli danni subiti
successivamente alla pronunzia di una sentenza della Corte di
giustizia che accerti l'inadempimento. 13. - Nel tracciato quadro di regole e principi, non può esser
vi dubbio che, mediante il peculiare meccanismo della «non ap
plicazione» del diritto interno configgente con l'ordinamento
comunitario, anche in mancanza di uno specifico intervento le
gislativo volto a regolare il diritto al risarcimento del danno
subito per violazione del diritto comunitario — in generale o
con riferimento a fattispecie particolari — il giudice, sulla base
dei presupposti oggettivi sopra indicati, deve riconoscere e tute
lare il diritto di credito (non derivante da una fattispecie di ille
cito riconducibile agli art. 2043 ss. c.c.) del cittadino a ricevere
una somma di denaro che rappresenti un'adeguata riparazione del pregiudizio subito.
14. - In relazione alla fattispecie particolare del pregiudizio subito per inosservanza della direttiva comunitaria sulla tutela
dei lavoratori dipendenti da imprese insolventi, vi è stato il men
zionato specifico intervento normativo, che ha determinato l'in
dennità spettante, il soggetto obbligato a corrisponderla, le con
dizioni ed il procedimento per conseguirla. 15. - Decidendo sulla questione della competenza sulle relati
ve controversie, la giurisprudenza della corte (uniformandosi alle
indicazioni già contenute nelle citate sentenze della Corte costi
tuzionale) ha ritenuto che il credito all'indennità di cui all'art.
2, 7° comma, d.leg. 80/92 debba comprendersi tra quelli ine
renti al rapporto di lavoro di cui all'art. 409, n. 1, c.p.c., trat
tandosi di indennità la cui funzione è quella di compensare una
perdita retributiva (Cass. 9 luglio 1994, n. 6482, id., Rep. 1994,
voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 56; 9 novembre 1994,
n. 9339, ibid., n. 68; 11 novembre 1994, n. 9475, id., 1995, I, 831).
Ne discende l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 16, 6°
comma, 1. 412/91, in quanto preordinata a disciplinare esclusi
vamente gli effetti del ritardo nell'adempimento dei crediti di
natura previdenziale ed assistenziale (cfr. Corte cost. n. 196 del
1993, id., 1993, I, 2425; vedi anche, Cass. 17 marzo 1994, n.
2555, id., Rep. 1994, voce Invalidi civili, n. 24; 21 gennaio 1995, n. 680, id., 1995, I, 1189).
16. - Il tribunale ha accertato in fatto che il pregiudizio subi
to dalla lavoratrice era consistito nella perdita delle retribuzioni
inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto per complessive lire
2.817.000, pregiudizio non diminuito dalla percezione della som
ma di lire 559.204 in sede fallimentare, in quanto esistevano
altri crediti retributivi non soddisfatti.
In punto di diritto, il tribunale ha commesso l'errore di qua lificare questione nuova, non deducibile in appello, l'argomen tazione difensiva basata sulla circostanza dell'avvenuto paga
mento di somme di denaro e rivolta alla contestazione del quan tum rivendicato dal creditore; altresì erroneo è il richiamo dell'art.
1193 c.c., poiché, secondo la giurisprudenza della corte, i criteri
di imputazione dei pagamenti si applicano a quelli eseguiti vo
lontariamente, non ai pagamenti coattivi che hanno luogo in
sede esecutiva o fallimentare (cfr., da ultimo, Cass. 18 ottobre
1991, n. 11014, id., Rep. 1991, voce Obbligazioni in genere, n. 28).
Ma il dispositivo della sentenza impugnata è conforme al di
ritto, atteso che la lavoratrice non ha azionato crediti retributi
vi, ma quello alla riparazione del danno derivante dalla manca
ta attuazione della diretiva Cee, danno che il legislatore ha prov
veduto a liquidare con l'attribuzione di un indennizzo non
superiore alle retribuzioni concernenti gli ultimi tre mesi del rap
porto ed entro il massimale dell'importo pari a tre volte la mi
sura massima del trattamento mensile di integrazione salariale
straordinaria. Quindi, il tribunale, con affermazione non speci
ficamente censurata, ha ritenuto che, a causa dell'esistenza di
altri crediti retributivi rimasti insoddisfatti, il ricevimento di som me in sede fallimentare non avesse contribuito a diminuire il
pregiudizio subito dalla lavoratrice, e pregiudizio da riparare
nell'ambito di un diverso rapporto obbligatorio. 17. - Per effetto del perfetto parallelismo esistente tra la nor
ma sostanziale di cui all'art. 429 c.p.c. e la norma processuale
di cui all'art. 409 dello stesso codice, tutti i crediti inerenti ai
rapporti rientranti nell'elencazione contenuta in quest'ultima nor
II Foro Italiano — 1998.
ma sono assoggettati al regime giuridico dettato dall'art. 429, 3° comma, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., 30 maggio 1989, n. 2627, 5 giugno 1989, n. 2698, e 24 agosto 1989, n. 3752, id., Rep.
1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), nn. 203, 202, 126). 18. - Sul piano concettuale, occorre superare l'obiezione che,
anche ai sensi dell'art. 429, 3° comma, c.p.c., rivalutazione e
interessi legali non possono avere una decorrenza anteriore al
momento della nascita e dell'esigibilità del credito.
Si è già ampiamente posto in evidenza che del credito di cui
si discute gli interessati sarebbero stati titolari anche in assenza
dello specifico intervento normativo; che il credito alla ripara zione del pregiudizio subito per effetto dell'esercizio del potere
legislativo ha natura indennitaria, in quanto rivolto a compen sare l'avente diritto della perdita subita, per cui non si tratta
di obbligazione di valuta, ma di valore, rappresentando il dena
ro soltanto l'espressione monetaria dell'utilità sottratta al patri
monio; che, comunque, l'ordinamento comunitario impone di
riconoscere esistente il credito fin dal momento in cui il pregiu dizio si è verificato e di non escludere il risarcimento del lucro
cessante.
19. - Pertanto, la sola lettura che consenta di ritenere confor
me al diritto comunitario l'intervento attuato dal legislatore, conduce ad applicare al credito relativo all'indennità il regime
giuridico dettato dal 3° comma dell'art. 429 c.p.c. (che in parte
parifica i crediti di lavoro a quelli di valore, sottraendoli all'or
dinario regime nominalistico di cui è espressione l'art. 1224 c.c.), con decorrenza (retroattiva, rispetto all'entrata in vigore della
norma) della rivalutazione e degli interessi dalla maturazione
del credito, cioè dal verificarsi della perdita retributiva.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 12 feb
braio 1998, n. 1484; Pres. Cantillo, Est. Sotgiu, P.M. Me
le (conci, conf.); Marfè (Aw. Falcone) c. Min. finanze. Cassa
Comm. trib. centrale 18 febbraio 1995, n. 540.
Tributi in genere — Accertamento — Notifica — Nuovo domi
cilio comunicato nella dichiarazione annuale — Efficacia
(D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in ma
teria di accertamento delle imposte sui redditi, art. 60).
È efficace la variazione di domicilio comunicata dal contribuen
te per il mezzo della dichiarazione annuale dei redditi; deve
pertanto ritenersi illegittima la notifica degli avvisi di accerta
mento effettuata in luogo diverso da quello indicato nella me
desima dichiarazione. (1)
Svolgimento del processo. — Nicola Marfè ha impugnato la
iscrizione a ruolo dei tributi Irpef ed Ilor, relativi agli anni dal
1976 al 1979, eccependo la mancata notifica degli avvisi di ac
(1) In precedenza, Cass. 10 febbraio 1992, n. 1473, Foro it., 1993,
I, 1203, aveva statuito che, ai fini della notifica di un avviso di accerta
mento, non è equiparabile alla elezione di domicilio la dovuta indica
zione nella dichiarazione dei redditi del domicilio del contribuente.
Più di recente, Comm. trib. centrale 22 novembre 1996, n. 5818,
id., 1997, III, 551, aveva affermato che l'elezione di domicilio effettua
ta dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi è efficace
per tutte le notifiche successive alla presentazione di questa e quindi non solo per le notifiche relative alla predetta dichiarazione.
Ad avviso della sentenza in epigrafe l'amministrazione finanziaria
avrebbe dovuto rilevare il domicilio fiscale del contribuente dall'ultima
dichiarazione dei redditi e in tale luogo effettuare la notifica dell'avviso
di accertamento. Sulle possibilità che tale orientamento offre al contribuente che cer
chi di sottrarsi alle notifiche a lui destinate, cfr. le note a Cass. 1473/92
e Comm. trib. centrale 5818/96.
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1483 PARTE PRIMA 1484
certamento, sebbene egli avesse comunicato agli uffici finanzia
ri la variazione del proprio domicilio fiscale. I giudici tributari
di merito hanno accolto la tesi del contribuente, ritenendo che
gli avvisi di accertamento avrebbero dovuto essere notificati nel
comune di Napoli, ove il Marfè si era stabilito al rientro dalla
Nigeria. Con decisione 18 febbraio 1995 la Commissione tributaria cen
trale ha accolto il gravame dell'ufficio, ritenendo che il Marfè
non avesse assolto all'onere di comunicare il proprio trasferi
mento di domicilio all'Ufficio delle imposte dirette di Roma,
non essendo il comune di Roma, cui era stata comunicata la
nuova residenza del Marfè, una volta rientrato in Italia, tenuto
ad altro se non alla cancellazione del nominativo dai registri
anagrafici. Per la cassazione di tale decisione ricorre Nicola Marfè sulla
base di due motivi. L'amministrazione finanziaria resiste con
controricorso.
Motivi della decisione. — Adducendo la violazione degli art.
58 e 60 d.p.r. n. 600 del 1973 e 140 c.p.c., nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene l'erroneità dell'assunto della
Commissione centrale, per aver dichiarato il proprio domicilio
fiscale in Napoli fin dall'atto della presentazione della dichiara
zione unica del 1983, essendo comunque Napoli il domicilio fi
scale risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, come ri
chiesto dall'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973. La presentazione della denuncia era dunque atto idoneo a
rendere noto all'ufficio il nuovo domicilio fiscale, e le variazio
ni rispetto alla dichiarazione precedente, da inserirsi nell'ana
grafe tributaria.
Col secondo motivo il ricorrente adduce la violazione degli art. 11, 12, 14 e 16 d.p.r. 31 gennaio 1958 n. 136, 8 1. 24 dicem bre 1954 n. 1228, 60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, 140 c.p.c., oltreché difetto di motivazione, per essere state le ricerche ana
grafiche compiute con la dovuta diligenza, risultando per tabu
las che il Marfè, tornato dalla Nigeria, aveva comunicato il pro
prio nuovo domicilio al comune di Roma, che lo aveva quindi cancellato dall'anagrafe speciale riservata ai cittadini emigrati all'estero.
Il ricorso è fondato. Recita infatti l'art. 60, 1° comma, lett.
d), d.p.r. 600/73, dopo aver premesso che la notificazione deve
essere fatta ad «domicilio fiscale del destinatario»: «È in facol
tà del contribuente di eleggere domicilio... nel comune del pro
prio domicilio fiscale... in tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da
un altro atto comunicato successivamente al competente ufficio
delle imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento». Nell'ultimo comma dell'art. 60 cit. si dispone in
fine: «Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risul tanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle no
tificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'av venuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche..., dal
trentesimo giorno da quello della ricezione da parte dell'ufficio, della comunicazione prescritta nel 2° comma dell'art. 36. Se
la comunicazione è stata omessa, la notificazione è eseguita va
lidamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima
dichiarazione annuale».
È pacifico in causa che il Marfè, emigrato in Nigeria il 22
maggio 1980, al suo rientro in Italia (ottobre 1983) comunicò il proprio mutamento di residenza da Roma a Napoli, via Gon
falone 40/A/bis (ove furono infatti notificati i ruoli il 12 gen naio 1987), come documentato da certificazione del comune di
Roma, reparto immigrazione in data 16 gennaio 1984. Ma il
Marfè consacrò anche il mutamento del domicilio fiscale nella
dichiarazione unica del 1984 (riferita ai redditi del 1983), come riconosciuto da controparte.
Tale dichiarazione, che riportava il nuovo domicilio in Napo li, era dunque più che sufficiente, per l'ufficio, in forza del
dettato dell'art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, per stabilire dove
dovessero essere indirizzate le notifiche, dovendo avvalersi l'uf
ficio, in primo luogo, dell'anagrafe tributaria, come ha poi fat
to per le notifiche del 1987. La procedura seguita dal messo notificatore ha invece ignora
to il disposto del cit. art. 60, che indicava il domicilio contenu
to nell'ultima dichiarazione dei redditi come il dato primario cui riferirsi per identificare il luogo della notificazione; il messo si è invece avvalso dei dati, non necessariamente aggiornati, del
comune di Roma, che continuvano ad indicare il vecchio domi
li Foro Italiano — 1998.
cilio del contribuente, nonostante fosse stata accertata la can
cellazione dello stesso dalle liste degli emigrati proprio in base
alla richiesta di variazione inviata dal comune di Napoli. Sostie
ne la Commissione centrale che il comune di Roma non aveva
alcun obbligo di annotare il nuovo domicilio del contribuente
in altra città, trascurando del tutto che era invece obbligo del
l'amministrazione finanziaria, con specifico riferimento alle no
tifiche relative ad imposte dirette, rispettare innanzi tutto il di
sposto dell'art. 60 del cit. d.p.r., rilevando il domicilio fiscale
del contribuente dall'ultima dichiarazione dei redditi, che lo ri
portava esattamente, e che precede di vari mesi la tentata noti
fica da parte del messo degli avvisi di accertamento.
Né può accedersi all'obiezione dell'amministrazione, secondo
cui l'ufficio non sarebbe tenuto a controllare i dati dell'anagra fe tributaria se non nei termini prescritti per l'eventuale rettifica
della dichiarazione stessa.
La lettera della legge («La elezione di domicilio deve risultare
espressamente dalla dichiarazione annuale...») facoltizza infatti
il contribuente ad utilizzare in primo luogo la dichiarazione dei
redditi per indicare le variazioni del proprio domiclio, e tale facoltà non può essere disattesa soltanto a causa della scarsa
organizzazione degli uffici finanziari.
L'obbligo per il contribuente di comunicare le variazioni di
domicilio è infatti sicuramente tassativo, ma non è altrettanto
tassativa, la modalità di adempimento di tale obbligo, che non
può essere certo limitato, per fin qui si è detto, alla comunica
zione per lettera raccomandata, come erroneamente ritenuto dalla
Commissione centrale. Controprova di ciò sta nel fatto che questa
corte, mentre ha ritenuto valide le notificazioni di accertamento
effettuate, a sensi del cit. art. 60, nel comune indicato dal con
tribuente come domicilio fiscale nella dichiarazione dei redditi, ha ritenuto irrilevante la successiva variazione di domicilio non
tempestivamente comunicata con lettera (Cass. 12043/95, Foro
it., Rep. 1995, voce Tributi in genere, n. 1116) così riconoscen
do pieno valore al dato anagrafico contenuto nella dichiarazio
ne unica.
Il ricorso deve dunque essere accolto, con cassazione della
decisione impugnata e rinvio degli atti alla Commissione tribu
taria regionale del Lazio, la quale valuterà se esistono le condi
zioni per il rinnovo della notifica degli avvisi di accertamento
nei confronti del Marfè.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 10 feb
braio 1998, n. 1341; Pres. Corda, Est. Corona, P.M. Mo
rozzo Della Rocca (conci, conf.); Provincia Pesaro-Urbino
(Avv. G. Romanelli, Valentini) c. Consorzio di bonifica in
tegrale dei fiumi Foglia, Metauro e Cesano (Aw. Colanto
ni, Buonassisi). Regolamento preventivo di giurisdizione.
Bonifica e miglioramento fondiario — Contribuzione — Deli
bera provinciale sui criteri di valutazione dei ricorsi — Con
troversie — Giurisdizione amministrativa (R.d. 13 febbraio
1933 n. 215, norme sulla bonifica integrale; 1. reg. Marche
17 aprile 1985 n. 13, norme per il riordinamento degli inter
venti in materia di bonifica, art. 25).
Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la contro
versia instaurata da un consorzio di bonifica che contesti la
legittimità della delibera della giunta provinciale — cui la l. reg. Marche 17 aprile 1985 n. 13 attribuisce competenza in
materia — con la quale sono determinati i criteri di valutazio ne dei riparti posti in essere dai consorzi. (1)
(1) Non si rinvengono precedenti in termini. La fattispecie che ha dato àdito alla decisione in epigrafe può essere sintetizzata nei termini
seguenti. In tema di deliberazioni di riparto delle quote di spesa adotta
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