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Sezione I civile; sentenza 12 giugno 1963, n. 1594; Pres. Fibbi P., Est. Pece, P. M. Pisano (concl.conf.); Carozzi (Avv. Verginelli, Palenca Tabulazzi) c. Allisio (Avv. Vaccaro)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 1921/1922-1923/1924Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152858 .
Accessed: 25/06/2014 07:07
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1921 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1922
di opporre un rifiuto alle aberrazioni sessuali dell'altro e
di reagire energicamente anche se nel passato vi abbia colpe volmente soggiaciuto. Tale esatta valutazione, che rientra
nei compiti esclusivi del giudice di merito, non può che
essere approvata perchè risponde proprio al principio che
in tema di separazione coniugale il giudice deve aver riguardo al comportamento reciproco dei coniugi al fine di stabilire
se la condotta dell'uno trovi giustificazione nel contegno dell'altro. Lamenta, però, il ricorrente che la Corte non
abbia tenuto conto dei fatti anteriori anche se coperti dalla
riconciliazione. La doglianza non è giustificata perchè la
sentenza impugnata ha preso in considerazione anche gli
episodi di infedeltà, leggerezza e inosservanza dei doveri
coniugali compiuti dalla Ricci nei lontani anni del 1945 al
1947 ed ha dichiarato che anche se tali fatti fossero stati
veri e provati, non poteva negarsi la iniziale responsabilità del marito che, sposando a 36 anni una donna di 16, aveva
certamente influito sulla formazione del suo carattere.
Ha aggiunto la Corte che il comportamento sessuale del
marito aveva indubbiamente avuto una notevole riper cussione sulla condotta della moglie. Non può quindi affer
marsi che non siano stati esaminati tutti i fatti anteriori,
nè che la motivazione della Corte sia stata insufficiente o
contraddittoria. È da aggiungere che i Giudici di merito
hanno non solo posto in evidenza i fatti materiali nel loro
svolgimento cronologico, ma hanno accertato il nesso di
causalità e di proporzionalità fra i vari episodi e dal loro
complesso hanno ricavato il convincimento che la colpa
prevalente era del marito.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente,
condannato alla perdita del deposito. Per questi motivi, rigetta ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 12 giugno 1963, n. 1594; Pres.
Fibbi P., Est. Pece, P. M. Pisano (conci, conf.) ;
Carozzi (Avv. Verginelli, Palenca Tabulazzi) c.
Allisio (Avv. Vaccako).
(Gassa App. Boma 18 aprile 1961)
Separazione di coniugi — Separazione consensuale — Diritto di abitazione in favore della moglie,
costituito ad integrazione dell'assegno di man
tenimento — Validità — Efletti — Fattispecie.
La clausola, inserita nel verbale di separazione consensuale
regolarmente omologato, con la quale il marito, ad inte
grazione dell'assegno di mantenimento, si obbliga a la
sciare alla moglie, per tutta la durata della sua vita, il
gratuito e libero uso di un immobile a lui appartenente, è valida e fa acquistare alla beneficiaria un diritto reale
di abitazione di cui l'aggiudicatario dell'immobile dal fal limento del figlio del marito non può chiedere la rimo
zione, neppure dopo lo scioglimento del matrimonio per
morte del marito. (1)
La Corte, ecc. — Giova premettere essere pacifiche in
causa le seguenti circostanze :
(1) Nei precisi termini della massima non si rinvengono
precedenti. Per qualche riferimento, nel senso che la convenzione con
la quale i coniugi regolano il contenuto economico dell'obbliga zione del marito di somministrare alla moglie separata il neces
sario ai bisogni della vita, deve ritenersi valida e pienamente ef
ficace solo nel caso che la pattuita misura del mantenimento non
sia cosi esigua da eliminare di fatto l'obbligazione del marito,
cons. Cass. 12 ottobre 1955, n. 3046, Foro it., Rep. 1955, voce
Separazione di coniugi, n. 114, richiamata nel testo della pre sente sentenza.
Sempre per riferimenti, a proposito della durata del diritto
di abitazione, cons. App. Milano 28 aprile 1961, id., 1961, I,
1543, con nota di richiami.
Il Fobo Italiano — Volume LXXXVI — Parte /-123.
1) nel verbale 13 dicembre 1920 di separazione per sonale consensuale (debitamente omologato) tra Sem Be
nelli e la moglie di lui, Carozzi Giuseppina, odierna ri
corrente, fu inserita la seguente clausola (trascritta in
data 8 agosto 1924) ad integrazione del patto relativo alla
corresponsione, da parte di Sem Benelli, di un assegno di lire duemila mensili alla Carozzi a titolo di manteni
mento per lei e per il figlio Crescenzio : « Sem Benelli si
obbliga inoltre a lasciare alla signora Carozzi il libero e
gratuito uso dell'appartamento di cui egli è proprietario, sito in Roma, via Settembrini 7 int. 4, e ciò vita naturai
durante di essa Carozzi ».
2) dopo il decesso di Sem Benelli, l'odierna resistente
Allisio si rese acquirente dell'immobile in questione dal
fallimento di Benelli Crescenzio, figliuolo di Sem Benelli, e il decreto di trasferimento emesso dal giudice delegato
precisa che l'immobile trasferito « è gravato da diritto
di abitazione, vita naturai durante, a favore della si
gnora Giuseppina Carozzi ved. Benelli ».
Ciò premesso, i tre mezzi del ricorso della Carozzi pos sono essere trattati congiuntamente stante la intima con
nessione tra essi.
La ricorrente denunzia, in sostanza, che la sentenza
impugnata è pervenuta all'esclusione della soggezione della
Allisio all'onere del diritto di abitazione, a favore di essa
ricorrente, attraverso una motivazione inesatta, insuffi
ciente e parzialmente contraddittoria.
Più specificamente, la ricorrente denunzia che la sen
tenza impugnata : a) non abbia proceduto all'esame del
titolo di acquisto dell'immobile da parte dell'Allisio, pur avendo enunciato la necessità di tale esame ; b) abbia am
messo che il diritto di abitazione a favore di essa ricorrente
avrebbe trovato il proprio termine finale con il decesso di
essa medesima ricorrente ; abbia ammesso, ancora, che
l'onere relativo a tale diritto era trasmissibile ai successori,
a titolo ereditario, di Sem Benelli, che quell'onere aveva
costituito e, tuttavia, nonostante quanto sopra, abbia
negato il carattere di realità a tale diritto di abitazione ;
c) abbia ritenuto, nonostante le ammissioni di cui alla
lett. b), che, qualora tale diritto si fosse trasmesso ai suc
cessori di Sem Benelli, il patto stesso si sarebbe presentato,
per il periodo successivo al decesso di Sem Benelli, sfornito
di causale giuridica (postochè con il decesso del Benelli
veniva a cessare l'obbligo di questi a provvedere al man
tenimento della moglie) e avrebbe assunto la qualifica
giuridica di donazione tra coniugi, affetta, come tale, dalla
nullità di cui all'art. 781 cod. civile.
Le doglianze sopra riassunte sono fondate.
Poiché il titolo di trasferimento dell'immobile in que stione in capo dell'odierna resistente Allisio era costituito
dal decreto di trasferimento del giudice delegato al falli
mento di Crescenzio Benelli ; poiché non è discusso che
il predetto decreto faceva menzione esplicita, nella de
scrizione dell'immobile venduto, dell'esistenza del diritto
di abitazione a favore della Carozzi, vita naturai durante
di quest'ultima ; poiché, inoltre, il rapporto tra l'acquirente Allisio (odierna resistente) ed il fallimento di Benelli Cre
scenzio si presentava distinto dal rapporto tra il Benelli
Crescenzio, quale erede del padre Sem Benelli, e la Ca
rozzi ; atteso tutto ciò, la sentenza impugnata avrebbe
dovuto procedere all'interpretazione diretta del contenuto
dell'accennato decreto di trasferimento dell'immobile in
capo alla Carozzi, al fine di accertare l'ampiezza del diritto
trasmesso all'acquirente (proprietà piena e proprietà gra vata nel diritto di abitazione a favore della Carozzi). La
resistente ha obiettato, in questa sede, che l'esame, fatto
dalla Corte di merito, circa il contenuto della clausola
inserita nel verbale di separazione tra Sem Benelli e la
ricorrente era assorbente dell'esame del decreto di tras
ferimento dell'immobile in capo ad essa resistente.
La obiezione non è decisiva.
Ripetendo il diritto della Carozzi il proprio titolo dal
decreto di trasferimento del giudice delegato, l'esame del
verbale di separazione consensuale tra Sem Benelli e la
moglie poteva rappresentare solo un elemento per l'inter
pretazione del contenuto del decreto di trasferimento in
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1923 PARTE PRIMA 1924
capo alla Carozzi, ma non costituire l'unica ed assorbente
ratio decidendi.
D'altra parte, anche l'interpretazione dell'accennato ver
bale di separazione personale non si sottrae a censura.
Infatti, i cosiddetti diritti di uso limitato (cui evidente
mente si è richiamata la sentenza impugnata) ripetono la
propria caratteristica, rispetto ai diritti reali con contenuto
analogo, proprio dal fatto che, a differenza di questi ul
timi (e cioè dei diritti reali in re aliena), non perseguono la
res nella ipotesi di trasferimento di questa, ma si presen tano come diritti a contenuto meramente obbligatorio.
Nella specie, la sentenza impugnata ha ammesso che
Sem Benelli e la moglie avevano inteso assicurare a
quest'ultima il godimento dell'appartamento de quo per tutta la durata della vita di lei, ma non ha motivato
perchè si doveva ritenere che Sem Benelli avesse inteso limitare il diritto a tal godimento nei soli confronti di
esso Sem Benelli e dei successori di lui a titolo ereditario
e non anche nei confronti degli eventuali acquirenti del
l'appartamento. E cioè la sentenza impugnata non ha
motivato proprio sul punctum pruriens della causa : co
stituzione, da parte di Sem Benelli, di un vincolo a
contenuto meramente obbligatorio oppure costituzione di
un diritto reale (abitazione) sull'appartamento de quo, limitatamente alla durata della vita della beneficiaria odierna
ricorrente.
Nè la motivazione sul punto può ricavarsi dall'accenno fatto dalla Corte d'appello al particolare che, poiché l'ob
bligo di mantenimento della moglie da parte di Sem Be nelli cessava con la morte di costui, il diritto di abitazione a favore della Carozzi avrebbe avuto, sotto il profilo del
l'attribuzione di un diritto reale, una causa esclusiva mente gratuita, sì da dar vita ad un'ipotesi vietata di donazione tra coniugi.
Trattasi, infatti, di affermazione che si risolve in una
petizione di principio, non potendosi escludere in ipotesi che nella regolamentazione dei rapporti economici tra
due coniugi, in conseguenza della separazione personale consensuale tra gli stessi, la costituzione a favore della
moglie, vita naturai durante di quest'ultima, del diritto reale di abitazione su un immobile di proprietà del ma
rito, sia stata mediatamente concordata ad integrazione della corresponsione, a titolo di mantenimento della moglie medesima di una minor somma, rispetto a quella che sarebbe
stata rispondente alle possibilità economiche del marito. Il limite a pattuizioni del genere si è quello, invece,
che la convenzione tra i coniugi non si risolva, pratica mente, nell'eliminazione dell'obbligo del marito circa il mantenimento della moglie (sent. n. 3046 del 1955, Foro
it., Rep. 1955, voce Separazione di coniugi, n. 114). Da
quanto sopra consegue che la costituzione del diritto reale di abitazione, presentandosi, in convenzioni del genere, con una causale giuridica autonoma, diversa dall'intento di liberalità, si sottrae al divieto della donazione tra co
niugi. Nè una incompatibilità tra costituzione del diritto reale di abitazione e regolamento delle convenzioni patri moniali tra coniugi in dipendenza della separazione con sensuale di questi, potrebbe ricavarsi dalla modificabilità delle predette convenzioni ex art. 711 cod. proc. civ.
Infatti, e per quanto riflette i coniugi, la natura con venzionale della costituzione del diritto di abitazione, caratterizzata dalla specifica causale d'integrazione del man tenimento della moglie, ne consente, in caso di necessità,
l'adeguamento concordato o giudiziale ad un nuovo re
golamento della obbligazione del marito circa il manteni mento predetto.
Una volta, invece, verificatosi lo scioglimento del
matrimonio ex art. 149 cod. civ. (così come si è verificato nella specie) l'onerato del diritto di abitazione a favore del coniuge superstite non ha titolo per richiedere la modi ficazione e tanto meno l'eliminazione del diritto di abita
zione, attesoché l'ampiezza del diritto, da lui acquisito sull'immobile, trova un limite nel diritto di abitazione che esso terzo ha trovato già legittimamente costituito sull'immobile.
È appena il caso di sottolineare che tutti gli esposti
rilievi non significano illegittima interpretazione di merito, da parte di questa Corte suprema, circa il contenuto dei due atti rilevanti per la decisione della causa (decreto di tras ferimento dell'immobile de quo in capo alla odierna resi stente Allisio Anna Teresa e convenzione di separazione tra Sem Benelli e la odierna ricorrente Carozzi Giuseppina).
Le predette osservazioni, invece, tendono a fissare i
diversi aspetti rilevanti per l'indagine che il giudice di
rinvio dovrà compiere per un'adeguata interpretazione degli accennati negozi.
Concludendo, il ricorso deve essere accolto ; la sentenza
impugnata deve essere cassata e la causa rinviata per nuovo esame.
Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di
questo giudizio di cassazione. Va ordinata la restituzione del deposito.
Per questi motivi, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezioni unite civili ; sentenza 11 giugno 1963, n. 1559 ; Pres. Tavolako P. P., Est. Flore, P. M. Cbiscuoli (conci, conf.) ; Azienda foreste demaniali Regione siciliana c. Razzanelli (Avv. Pica, Feknandez).
(Gassa App. Palermo 30 dicembre 1961)
Concessioni amministrative — Concessione-contratto — Risoluzione — Risarcimento danni — Compe tenza del giudice ordinario ■—- Fattispecie.
Cassazione in materia civile — Produzione di nuovi documenti sulla fondatezza dell'impugnazione —
Esclusione (Cod. proc. civ., art. 372). Espropriazione per pubblico interesse — Occupa
zione d'urgenza di bene oggetto di concessione da
parte di altra Amministrazione — Danni del concessionario —
Responsabilità dell'ente con cedente — Condizioni.
È proponibile davanti al giudice ordinario l'azione per risar cimento dei danni subiti dal concessionario per la risolu zione della concessione contratto che l'Amministrazione as suma essere divenuta ineseguibile per il fatto del terzo (nella
specie, occupazione di urgenza di una cava, oggetto di concessione di sfruttamento, da parte di altra Amministra zione espropriante). (1)
Nel giudizio di cassazione non è ammessa la produzione di nuovi documenti attinenti alla fondatezza dell' impugna tiva. (2)
L'Amministrazione concedente è responsabile dei danni su biti dal concessionario per la occupazione di urgenza, da
parte di altra Amministrazione espropriante, del bene
oggetto della concessione, solo quando abbia omesso di
fare valere valide ragioni per negare l'urgenza ed impedire la occupazione. (3)
(1,3) Non risultano precedenti specifici. Sulla natura delle c. d. concessioni-contratto, e sulla applicabilità ad esse delle norme in genere che regolano le obbligazioni di diritto privato (con la conseguenza che l'inadempimento degli obblighi di una
parte e la dipendente violazione dei corrispettivi diritti dell'altra, importano la facoltà di quest'ultima di chiedere al giudice ordi nario la tutela del diritto soggettivo leso), cfr., da ultimo, Cass., Sez. un., 28 luglio 1962, n. 2209, Foro it., Kep. 1962, voce Con cessioni amministrative, n. 6 ; 27 gennaio 1959, n. 224, id., 1960, I, 453, con nota di richiami.
Sulla responsabilità precontrattuale della pubblica Ammini strazione in ordine ai contratti di diritto privato (ed in partico lare sul problema se il comportamento della pubblica Amministra zione contraente, che per colpa o per dolo non abbia fatto quanto possibile perchè il contratto abbia efficacia, giustifichi la domanda di risarcimento dei danni per violazione dell'obbligo di compor tarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni del l'altro contraente), vedi Cass. 8 maggio 1963, n. 1142, retro, 1699, con osservazioni di A. Lener,
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