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sezione I civile; sentenza 14 aprile 1998, n. 3783; Pres. Corda, Est. Milani, P.M. Sepe (concl....

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sezione I civile; sentenza 14 aprile 1998, n. 3783; Pres. Corda, Est. Milani, P.M. Sepe (concl. conf.); Santarelli e altro (Avv. Castaldi) c. Banca di Roma; Banca di Roma (Avv. Janari) c. Santarelli e altro. Conferma App. Roma 9 novembre 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2139/2140-2141/2142 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193117 . Accessed: 25/06/2014 05:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 05:51:20 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 14 aprile 1998, n. 3783; Pres. Corda, Est. Milani, P.M. Sepe (concl.conf.); Santarelli e altro (Avv. Castaldi) c. Banca di Roma; Banca di Roma (Avv. Janari) c.Santarelli e altro. Conferma App. Roma 9 novembre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2139/2140-2141/2142Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193117 .

Accessed: 25/06/2014 05:51

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2139 PARTE PRIMA 2140

Agli effetti in esame era, dunque, rilevante non già il contrat

to originario sibbene il nuovo, così come rinnovato ed in essere

al dicembre 1990. E poiché a tale data la nuova legge era ormai

in vigore ed il Coppini — come è pacifico — non era iscritto nei ruoli, nessuna provvigione gli era dovuta ai sensi del citato

art. 6.

Così corretta (art. 384, cpv., c.p.c.) la motivazione della sen

tenza impugnata, il cui dispositivo è nondimeno conforme a

legge, il rigetto del motivo in esame comporta l'assorbimento

del primo, che investe una ulteriore ratio decidendi, essendo

l'accertata mancanza di iscrizione di per sé sufficiente a sorreg

gere la decisione impugnata.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 aprile

1998, n. 3783; Pres. Corda, Est. Milani, P.M. Sepe (conci,

conf.); Santarelli e altro (Aw. Castaldi) c. Banca di Roma; Banca di Roma (Aw. Jan am) c. Santarelli e altro. Conferma

App. Roma 9 novembre 1995.

Prescrizione e decadenza — Apertura di credito in conto cor

rente — Fideiussione — Diritto ad esigere la garanzia — Pre

scrizione — Decorrenza (Cod. civ., art. 1823, 1842, 1938,

2935).

Il termine di prescrizione del diritto, per la banca, di avvalersi

della garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di credito

in conto corrente non decorre dalla data di costituzione della

garanzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto

esigibile per effetto del recesso della banca dall'apertura di

credito e dalla chiusura del conto corrente. (1)

(1) La soluzione prospettata dalla sentenza si allinea, come puntiglio samente sottolineato nella motivazione, a quella di Cass. 19 giugno 1997, n. 5481, Foro it., Mass., 532; 18 aprile 1996, n. 3662, id., Rep. 1996, voce Fideiussione e mandato di credito, n. 55 (condivisa, anche se con diverse sfumature, da App. Milano 23 aprile 1985, id., Rep. 1986, voce Prescrizione e decadenza, n. 34, e Banca, borsa, ecc., 1986, II, 584; Cass. 18 settembre 1974, n. 2502, Foro it., Rep. 1974, voce Fideiussio ne e mandato di credito, n. 10; App. Ancona 23 dicembre 1968, id., Rep. 1969, voce cit., n. 13, e Giur. it., 1969, I, 2, 708).

La corte regolatrice muove dalla constatazione che nel contratto di

apertura di credito in conto corrente l'obbligo di restituire le somme

prelevate sorge nel momento della scadenza del contratto (o negli altri casi di cessazione del rapporto, n.d.r.). La regola viene riconnessa alla

disciplina del contratto di conto corrente, segnatamente all'art. 1823

c.c., per il quale il saldo è inesigibile fino alla chiusura del conto. Senonchè l'impostazione solleva qualche dubbio, proprio riguardo alla

connessione che si è così voluta stabilire. È opinione pacifica che il contratto di conto corrente ordinario non si identifica con il conto cor rente bancario, creato dalla pratica degli istituti di credito e consolida tosi come lo strumento più opportuno per regolare alcune frequenti operazioni (per esempio, l'apertura di credito, il deposito) nel settore

(v. G. Gentile e M. Spinelli, Diritto bancario, Padova, 1991, 280; N. Saianitro, Conto corrente bancario, voce del Digesto comm., Tori

no, 1989, IV, 9; M. Porzio, Il conto corrente bancario, il deposito e la concessione di credito, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1985, XII, 871). La differenza fondamentale è scandita appunto dal l'effetto previsto dall'art. 1823. Nel solo conto corrente ordinario, il saldo è inesigibile e indisponibile fino a quando il rapporto non abbia

termine; nel conto corrente bancario, invece, il saldo è disponibile ed

esigibile a partire dal momento della costituzione del contratto (v. Trib. Catania 31 maggio 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Fallimento, n. 297, e Dir. fallim., 1989, II, 1191; Trib. Milano 12 luglio 1984, Foro it., Rep. 1986, voce Contratti bancari, n. 8, e Banca, borsa, ecc., 1986, II, 95; Cass. 11 dicembre 1978, n. 5836, Foro it., Rep. 1981, voce Falli

mento, n. 311, e Banca, borsa, ecc., 1980, II, 270). Peraltro, l'applica zione di questa norma all'apertura di credito regolata in conto corrente sarebbe in conflitto con la facoltà dell'accreditato di disporre, nel corso del rapporto, della somma di denaro concessa dalla banca.

Per evitare la fibrillazione, il principio affermato dalla corte deve essere ricollegato alla disciplina legale e convenzionale dell'apertura di

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 29 luglio 1991 Adolfo Santarelli ed Anna Rita Cipriani proponevano op

posizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Roma il 19 giugno 1991 e notificato il 17 luglio 1991, con il quale era stato loro intimato, in qualità di fideius

sori della Saf Travertino s.r.l., il pagamento a favore del Banco

di Roma della somma di lire 221.772.708, oltre interessi con

venzionali e spese del procedimento monitorio, quale scoperto

presentato, all'atto della chiusura, dal conto corrente «affida

to» intrattenuto dalla società garantita.

Eccepivano gli opponenti l'intervenuta prescrizione del dirit

to dell'istituto di credito, essendo trascorsi oltre dieci anni tra

la prestazione della fideiussione (16 ottobre 1980) ed il primo atto interruttivo posto in essere dalla banca (10 aprile 1991).

Con sentenza 18 giugno 1993-7 marzo 1994, il Tribunale di

Roma, ritenuta fondata l'eccezione di prescrizione, accoglieva

l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. La decisione, impugnata dalla Banca di Roma s.p.a. (suben

trata per fusione al Banco di Roma), veniva riformata, con sen

tenza 25 ottobre-9 novembre 1995, dalla Corte d'appello di Ro

ma, che respingeva l'opposizione. Osservava la corte territoriale

che la data di decorrenza della prescrizione doveva individuarsi, ai sensi dell'art. 2935 c.c., data la continuità del rapporto, al

momento della chiusura del conto «affidato», allorché la banca

aveva deciso di recedere dall'apertura di credito, esigendo dalla

correntista, e quindi dai fideiussori, la copertura del saldo

passivo. Avverso tale sentenza propongono ricorso Adolfo Santarelli

ed Anna Rita Cipriani. Resiste con controricorso la Banca di

Roma s.p.a., la quale propone altresì ricorso incidentale.

Motivi della decisione. — (Omissis). Va ora esaminato il ri

corso principale. Con i primi tre motivi i ricorrenti, denunciando violazione

e falsa applicazione degli art. 2935, 1941, 2958 c.c., nonché

difetto di motivazione, censurano la sentenza impugnata, per aver fissato il dies a quo per la decorrenza della prescrizione non al momento in cui il diritto della banca poteva essere fatto

valere, ma al momento concreto in cui la banca aveva scelto

di farlo valere, con l'interruzione del rapporto con il cliente

e la richiesta di azzeramento della posizione debitoria.

credito e alla fattispecie della fideiussione per obbligazione futura. Nel contratto di apertura di credito, la banca non può esigere il pagamento della somma messa a disposizione del cliente finché resta in vita il rap porto. Trattandosi, infatti, di un contratto di credito, l'obbligo dell'ac creditato di restituire le somme prelevate diviene attuale solo quando cessa l'operazione con la banca (v. Gentile e Spinelli, op. cit., 240; M. Porzio, Apertura di credito, voce dell'Enciclopedia giuridica Trec

cani, Roma, 1988, II, 4). Un'indiretta conferma di ciò si ricava dal fatto che i versamenti di denaro, cioè le c.d. rimesse sul conto effettua te dal cliente durante il corso del rapporto, non hanno natura solutoria del debito verso l'istituto di credito, ma solo funzione di ripristinare la disponibilità delle somme. Su questa affermazione si fonda il corren te indirizzo giurisprudenziale che esclude la revocatoria fallimentare delle rimesse sul conto assistito da una apertura di credito, salva la revocabi lità dei versamenti relativi alla differenza tra lo «scoperto» ed il limite del fido concesso dalla banca (v. Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848, Foro

it., Rep. 1996, voce cit., n. 415; 26 agosto 1996, n. 7829, ibid., n.

416; 3 gennaio 1996, n. 12, id., 1996, I, 530, specialmente in motivazio

ne; 23 giugno 1994, n. 6031, id., Rep. 1995, voce cit., n. 456, e Falli

mento, 1995, 61, con nota di G. Tarzia). Quanto alla garanzia, questa copre il debito che via via si incrementa

mediante i singoli atti di utilizzazione, posti in essere durante tutto il

periodo di svolgimento del rapporto e fino alla sua scadenza; diviene attuale soltanto quando cessa il rapporto e sorge l'obbligo per l'accredi tato di restituire le somme alla banca concedente. Si tratta, pertanto, di un tipico esempio di garanzia prestata per un debito futuro, esplicita mente prevista dall'ordinamento all'art. 1938 c.c. (al riguardo, v. A.

Giusti, La fideiussione e il mandato di credito, in Trattato fondato da Cicu e Messineo, Milano, 1998, XVIII, tomo 3, 159, che annovera come esempi di fideiussioni per debito futuro, quella data a garanzia di un contratto di apertura di credito).

La fideiussione, infatti, può essere concessa anche per una obbliga zione futura, ossia per un debito che, al momento della costituzione della garanzia, non è ancora attuale, ma verrà in essere in forza di un fatto successivo al momento in cui è stata prestata la fideiussione. Il vincolo fideiussorio nasce nell'istante in cui si forma la fattispecie fideiussoria, ossia quando si raggiunge l'accordo sulla dazione della ga ranzia; ma sarà necessario attendere il sorgere dell'obbligazione garan tita perché si realizzino gli effetti che l'ordinamento giuridico vi ricon nette. [L. Lambo]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Sostengono che in tal modo il diritto della banca nei confron

ti dei fideiussori risultava praticamente imprescrittibile, in con

trasto con il principi di correttezza e buona fede, alla cui osser

vanza è sempre subordinata l'efficacia della garanzia prestata dai fideiussori a favore della banca.

Deducono che — contrariamente a quanto ritenuto dai giudi ci d'appello — la trasmissione periodica dell'estratto conto non

ha soltanto la funzione di accettazione delle risultanze acquisite e di base per i futuri periodi di gerenza del conto, ma ha valore

di atto interruttivo della prescrizione nei rapporti tra la banca

ed il correntista: valore che peraltro non può estendersi nei ri

guardi dei fideiussori, ai quali gli estratti conto periodici non vengono inviati. La diversa tesi condurrebbe alla conseguenza, in violazione dell'art. 1941, 1° comma, c.c., della maggiore one

rosità delle condizioni della fideiussione rispetto all'obbligazio ne principale.

Lamentano che la corte d'appello abbia omesso di esaminare

l'ulteriore argomentazione avanzata dai fideiussori ex art. 2958

c.c., secondo cui il corso della prescrizione matura anche se

vi è stata continuazione delle prestazioni. La circostanza, per

tanto, che il rapporto tra la banca ed il correntista si fosse pro tratto per oltre un decennio non comportava — secondo tale

assunto — l'analoga protrazione del rapporto di fideiussione, in assenza di un qualsiasi atto interruttivo della prescrizione.

I suddetti tre motivi sostanzialmente sostengono, con varie

argomentazioni, l'intervenuta maturazione della prescrizione, con

riferimento al termine iniziale, al decorso durante la continuità

del rapporto di conto corrente, all'assenza di atti interruttivi

nei confronti dei fideiussori. Ora, considerando la struttura dell'apertura di credito regola

ta in conto corrente ed il carattere accessorio dell'obbligazione di fideiussione, appare evidente come nella specie non possa essersi maturata alcuna prescrizione del diritto di garanzia della

banca verso i fideiussori.

Poiché, com'è noto, l'obbligazione del fideiussore ha lo stes

so contenuto dell'obbligazione garantita e diviene esigibile quando

l'obbligazione del debitore principale diviene esigibile, nel rap

porto di apertura di credito in conto corrente l'obbligazione del fideiussore sorge quando risulta determinata quantitativa mente l'obbligazione a carico del debitore principale, cioè con

la chiusura del rapporto, allorché viene accertato il saldo passi vo a debito del correntista.

Finché l'apertura di credito in conto corrente rimane in esse

re, non sorge alcun debito del correntista verso la banca, trat

tandosi di contratto unitario, che dà luogo ad un unico rappor to giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecuti

vi: solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente

i crediti e i debiti delle parti tra loro. E, poiché solo con la chiusura del conto sorge e si determina

l'obbligazione principale, soltanto dallo stesso momento sorge e si determina l'obbligazione accessoria del fideiussore.

Le conseguenze in tema di prescrizione sono palesi. Posto che il diritto del creditore nei confronti del fideiussore

non sorge per effetto della mera stipulazione del contratto di

garanzia, ma solo alla scadenza dell'obbligazione garantita, il

termine di prescrizione del diritto della banca di avvalersi della

garanzia fideiussoria prestata per l'apertura di Credito in conto

corrente deve essere calcolato — come già questa corte ha avu

to occasione di stabilire — con decorrenza non dalla data di

costituzione della garanzia, ma dalla data in cui il debito garan tito è divenuto esigibile, per effetto del recesso della banca dal

l'apertura di credito e della chiusura del conto corrente (sent.

5481/97, Foro it., Mass., 532; 3662/96, id., Rep. 1996, voce

Fideiussione e mandato di credito, n. 55).

Cadono quindi, in quanto irrilevanti o infondate, tutte le ar

gomentazioni addotte dai ricorrenti per sostenere l'opposta tesi.

Non è ravvisabile, in primo luogo, alcuna violazione dei prin

cipi di correttezza e buona fede, poiché la scelta discrezionale

della banca si esercita nei confronti del debitore principale, con

il recesso dal contratto di apertura di credito e la chiusura del

conto corrente: la contestuale insorgenza dell'obbligazione del

fideiussore deriva dal carattere accessorio dell'obbligazione di

garanzia, che fissa uguale termine di decorrenza della prescri

zione per l'obbligazione principale e per quella accessoria.

Anche l'obbligazione del debitore principale, infatti, quanti

ficata nel saldo passivo del conto corrente, sorge soltanto con

la chiusura del conto stesso, contrariamente alla tesi dei ricor

II Foro Italiano — 1998.

renti, che ipotizza il decorso della prescrizione nel corso del

rapporto, periodicamente interrotta dalla trasmissione degli estrat

ti conto.

Il carattere unitario e continuativo del rapporto di conto cor

rente esclude, per definizione (art. 1823 c.c.), l'esigibilità del saldo prima della chiusura del conto. La trasmissione periodica

degli estratti conto ha soltanto la funzione di approvazione del

le risultanze contabili delle partite di dare ed avere fino a quella

data, ma non può certamente essere configurata come atto in

terruttivo di una prescrizione, il cui decorso non è ancora iniziato.

Né vulnera tale principio il richiamo, operato dai ricorrenti, all'art. 2958 c.c., secondo cui «la prescrizione decorre anche

se vi è stata continuazione di somministrazioni e di prestazio ni». La norma di carattere generale trova deroga, infatti, nella

speciale regolamentazione del contratto di conto corrente, che

non comprende una «continuazione di somministrazioni o di

prestazioni», ma una prestazione unitaria, esplicata in una plu ralità di atti esecutivi, ed esclude l'insorgenza di reciproche ob

bligazioni anteriormente alla chiusura del conto.

Le prime tre censure sono dunque infondate. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10 aprile

1998, n. 3718; Pres. R. Sgroi, Est. Luccioli, P.M. Carne

vali (conci, conf.); Paviglianiti (Avv. D'Avack, N. Carbo

ne) c. Ribotta (Avv. Panuccio). Conferma App. Reggio Ca

labria 26 febbraio 1996.

Matrimonio — Divorzio per pregressa separazione — Pendenza

del giudizio d'impugnazione sull'addebito — Inammissibilità

(Cod. civ., art. 151; cod. proc. civ., art. 329; 1. 1° dicembre

1970 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimo

nio, art. 3).

Qualora la sentenza di separazione con addebito sia stata impu

gnata soltanto per l'addebito, non si forma il giudicato sulla

separazione e perciò non è possibile chiedere il divorzio. (1)

(1) Non constano precedenti in termini nella giurisprudenza di legitti mità. La dottrina e la giurisprudenza di merito sono unanimemente di contrario avviso: Perungieri, Manuale di diritto civile, 1997, 818; Proto Pisani, Lezioni di diritto processuale civile2, 1996, 851; Bar

bera, Separazione e divorzio, 1997, 104; Barbiera e Contento, Nuo vi principi dell'ordinamento matrimoniale e doverosità della pronuncia immediata sulla separazione e sul divorzio, scissa dalle successive pro nunce su domande accessorie, in Giur. it., 1996, I, 2, 228; Bonilini

(e Tommaseo), Scioglimento del matrimonio, 1997, 180; Trib. Reggio Emilia 10 luglio 1995, Foro it., 1995, I, 3321, e Giust. civ., 1996, I, 527, con nota adesiva sul punto di Cipriani, Sulla pronuncia della se

parazione con sentenza non definitiva-, Nuova giur. civ., 1996, I, 504, con nota adesiva di Dalmotto, La sentenza parziale di separazione co me espediente per ottenere il divorzio in tempo ragionevole-, Trib. Mila no 29 settembre 1994, Foro it., 1995, I, 3003; App. Milano 13 maggio 1994, id., Rep. 1995, voce Separazione di coniugi, n. 66 (per esteso in Nuova giur. civ., 1995, I, 736, con nota adesiva di Rimini, L'autono

mia del capo della sentenza relativo alla pronuncia della separazione

personale fra i coniugi rispetto alla pronuncia sulle questioni accesso

rie); App. Firenze 19 dicembre 1992, e Trib. Milano 16 dicembre 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Matrimonio, nn. 151, 152 (per esteso in Giust.

civ., 1993, I, 1327, con nota adesiva di Nappi, Funzione dell'addebito

nella separazione personale, e Dir. famiglia, 1993, 590 e 669, con nota

adesiva di Pol, Giudizio di divorzio in costanza di giudizio di separa zione: autonomia ed implicazioni reciproche).

Nel senso che la domanda di divorzio è ammissibile quando la sen

tenza sulla separazione e sul mantenimento sia stata impugnata soltanto

per il mantenimento, Trib. Pistoia 14 maggio 1996, Foro it., 1996, I, 3792. Viceversa, nel senso che la domanda di divorzio sia improponibi le qualora sia passato in giudicato il solo capo sulla separazione e si

controverta ancora sull'assegnazione della casa coniugale, Trib. Brindi

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