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sezione I civile; sentenza 15 aprile 1985, n. 2489; Pres. Falcone, Est. Bologna, P. M. Iannelli...

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sezione I civile; sentenza 15 aprile 1985, n. 2489; Pres. Falcone, Est. Bologna, P. M. Iannelli (concl. conf.); Comune di Pollena Trocchia (Avv. Scopece) c. De Carolis (Avv. Pranzataro). Conferma App. Napoli 23 settembre 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1985), pp. 1993/1994-1997/1998 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177795 . Accessed: 24/06/2014 20:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.109 on Tue, 24 Jun 2014 20:32:58 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 15 aprile 1985, n. 2489; Pres. Falcone, Est. Bologna, P. M. Iannelli(concl. conf.); Comune di Pollena Trocchia (Avv. Scopece) c. De Carolis (Avv. Pranzataro).Conferma App. Napoli 23 settembre 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1985), pp. 1993/1994-1997/1998Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177795 .

Accessed: 24/06/2014 20:32

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ricorso da parte della segreteria della commissione di II grado, rimanendo, perciò, priva di qualsiasi rilevanza la data di presen tazione del ricorso alla segreteria della Commissione centrale

(Cass. 7157/83, Foro it., 1984, I, 1327; 4826/81, id., Rep. 1982, voce Tributi in genere, ti. 807; 4827, 4828, 1312, 1339, 1314 del

1981, id., Rep. 1981, voce cit., n. 913, 914, 918, 917, 605). Con la

conseguenza che, nel caso in cui il ricorso sia stato trasmesso alla

(segreteria della) commissione di II grado successivamente alla sca denza del termine di sessanta giorni previsto dal 1° comma dell'art. 25 cit., sulla decisione di quest'ultima deve intendersi formato il

giudicato interno, rilevabile d'ufficio anche in sede di legit timità (Cass. 3541/84, id., 1984, I, 3651; 2391/81, id., Rep. 1981, voce cit., n. 747; 3025/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 867;

6081/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 581, e altre conformi). Nella specie è accaduto proprio questo: i ricorsi dell'ufficio

avverso le decisioni della commissione di II grado sono stati

trasmessi alla segreteria della medesima (dalla segreteria della

Commissione centrale alla quale erano stati presentati) in data 8

luglio 1981 e, quindi, dopo sessanta giorni dalla data (16 aprile 1981) di comunicazione dei dispositivi delle decisioni impugnate.

La Commissione centrale ha, tuttavia, omesso di rilevare che

queste ultime erano passate in giudicato e, con la decisione ora

impugnata, stt è kritualmente pronunciata sul merito.

La decisione deve essere, pertanto, cassata senza rinvio (art.

382, ult. comma, c.p.c.). (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civàie; sentenza 15 aprila 1985, in. 2489; Pres. Falcone, Est. Bologna, P. M. Iannelli

(conci, conf.); Comune di Poi lena Trocchia (Avv. Scopece) c.

De Carolis (Avv. Pranzataro). Conferma App. Napoli 23 set

tembre 1982.

Espropriazione per pubblico interesse — Usufruttuario — Inden

nità aggiuntiva — Spettanza (L. 22 ottobre 1971 n. 865,

programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; ecc., art. 17).

All'usufruttuario, coltivatore di terreno occupato in via d'urgenza,

spetta l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17, 2° comma, l.

22 ottobre 1971 n. 865. (1)

11

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 aprile 1985, n. 2257; Pres. Santulli, Est. Scordo, P. M. Dettori

(conci, conf.); Soc. Autostrada Torino-Milano (Avv. Rosati,

Boggio, Garelli) c. Bellomo; Bellomo (Avv. Contaldi, Corica) c. Soc. Autostrada Torino-Milano. Conferma App. Torino 16

giugno 1982.

Espropriazione per pubblico interesse — Costruzioni autostradali — Espropriazione parziale — Affittuario — Indennità aggiunti va — Spettanza (L. 22 ottobre 1971 n. 865, art. 17; 1. 27

giugno 1974 n. 247, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 2 maggio 1974 n. 115, recante norme per accelerare i

programmi di edilizia residenziale, art. unico).

All'affittuario di un terreno parzialmente espropriato per la rea

lizzazione di un'opera autostradale spetta, ove il decreto di

esproprio sia successivo all'entrata in vigore della l. 247/74, l'indennità aggiuntiva prevista dall'art. 17, 2° comma, l.

865/71.(2)

(1) Non si rinvengono precedenti editi. Per un'ipotesi di espropriazione di fondo gravato da usufrutto, ma

regolata, per la determinazione della relativa indennità, dalla 1.

2359/1865, v., da ultimo, Cass. 30 luglio 1982, n. 4364, Foro it., Rep. 1982, voce Espropriazione per p.i., n. 143.

(2) In tema di indennità aggiuntiva all'affittuario, v. Cass. 14 aprile 1981, n. 2225, Foro it., 1981, I, 2458, con nota redazionale di D.

Bellantuono, la quale ha escluso ch'essa competesse all'affittuario

capitalista, non diretto coltivatore del fondo. La circostanza che l'affittuario abbia, nella fattispecie, domandato il

pagamento della medesima indennità già attribuita al proprietario non coltivatore a ragione dell'esproprio parziale del fondo (e non abbia

invece proposto opposizione a quella stima), mette fuori gioco la

questione della compatibilità del criterio differenziale ex art. 40 I.

2359/1865, in tema di espropriazione parziale, con la disciplina prevista dalla 1. 865/71 circa i criteri di determinazione dell'indennità

Il Foro Italiano — 1985 — Parte J-128.

I

Svolgimento del processo. — Giuseppe De Carolis conveniva in

giudizio davanti al Tribunale di Napoli il comune di Pollena

Trocchia, l'impresa De Piano e le cooperative s.r.l. regione Campania n. 380, regione Campania n. 349, regione Campania Camaldoli n. 258, regione Campania Brusciano n. 286, quali dele

gate del comune di Pollena Trocchia ai sensi dell'art. 60 1. 865/71, per sentir dichiarare il suo diritto — nella qualità di usufrut tuario — alla indennità di conduzione di cui all'art. 17 della stessa legge con gli interessi maturati e con un futuro conguaglio ai sensi della 1. 385/80.

A sostegno della domanda il De Carolis precisava di essere

stato privato del possesso di un fondo in Pollena Trocchia in

virtù di decreto di occupazione emesso dal sindaco in vista

della espropriazione preordinata alla costruzione di alloggi popo lari da parte delle suddette cooperative ed a mezzo della impresa De Piano: deduceva altresì che i convenuti, pur non contestando

di esproprio; questione, la soluzione della quale è stata lasciata da ultimo impregiudicata da Cass., sez. un., 24 ottobre 1984, n. 5401, id., 1985, I, 47, con nota di F. Pietrosanti, ma che è stata risolta nel senso dell'applicabilità del criterio differenziale, recato dalla 1. 2359/1865, anche al calcolo dell'indennizzo da determinarsi ex art. 16 1. 865/71, da Cass. 21 novembre 1981, n. 6189, id., Rep. 1981, voce Espropriazione per p.i., n. 217; 7 giugno 1977, n. 2337, id., Rep. 1978, voce cit., n. 88; App. Brescia 4 febbraio 1981, id., Rep. 1983, voce cit., n. 169; Trib. Roma 10 luglio 1978, id., Rep. 1978, voce cit., n. 178; Trib. Napoli 5 marzo 1976, ibid., n., 91; Trib. Napoli 23 aprile 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 228.

Con riferimento all'espropriazione parziale, disposta, antecedente mente all'entrata in vigore della 1. 247/74, per l'esecuzione di una variante stradale non alterante i capisaldi del tracciato preesistente, Cass. 29 aprile 1976, n. 1535 (id., 1977, I, 1525, con nota di richiami, cui adde, in senso contrario, App. Perugia 2 agosto 1979, id., Rep. 1981, voce Strade, n. 23) fece applicazione, ai fini della determinazio ne dell'indennità, dei criteri specificamente stabiliti dall'art. 23 1. 12 febbraio 1958 n. 126, recante speciali disposizioni per la sistemazione delle strade ad uso pubblico, e non dei criteri di cui alla 1. 2359/1865, richiamati dall'art. 8 1. 21 maggio 1955 n. 463, relativa alla diversa

ipotesi della costruzione di autostrade, invece ricorrente nella vicenda processuale di cui alla sentenza che si riporta.

Per questioni applicative dell'art. 40 1. 2359/1865, v. Cass. 10 febbraio 1982, n. 830, id., Rep. 1982, voce Espropriazione per p.i., n.

102; 20 gennaio 1982, n. 353, ibid., n. 103; 26 febbraio 1981, n. 1181, ibid., n. 104; 23 giugno 1980, n. 3932, id., 1982, I, 538, con nota di richiami.

In punto di competenza (in I grado) del tribunale {e non della corte d'appello, in unico grado, ex art. 19 1. 865/71) a conoscere della domanda dall'affittuario avanzata nei confronti dell'espropriante (non per opporsi alla stima, ma, come nella fattispecie) per chiedere l'indennità aggiuntiva ex art. 17, 2° comma, 1. 865/71, v. Cass. 23 dicembre 1981, n. 6763, id., Rep. 1982, voce cit., n. 53; competenza del tribunale in composizione ordinaria e non della sua sezione spe cializzata agraria (Cass. 21 ottobre 1981, n. 5505, id., 1982, I, 727).

Sull'autonomia della posizione dell'affittuario, rispetto a quella del

proprietario espropriato e sulla sua legittimazione a domandare l'in dennità a lui spettante, v. Cass. 19 maggio 1983, n. 3448, id., 1983, I, 2140, con nota di richiami.

Per l'affermazione del principio, ormai di pacifico assenso, secondo cui a tutte le espropriazioni, disposte con decreto successivo alla 1.

247/74, si applicano i criteri determinativi dell'indennità recati dalla 1.

865/71, ancorché fossero antecedentemente applicabili quelli di cui alla 1. 2359/1865, v. Cass., sez. un., 1° marzo 1983, n. 1525, ibid., 617, con osservazioni di C. M. Barone; 11 agosto 1982, n. 4525, ibid., 396, con nota di ulteriori richiami, cui adde Cass. 2 aprile 1982, n.

2018, ibid., 2835. La decisione che si riporta, richiamandosi alla persistente vigenza ed

applicabilità alla fattispecie (relativa ad espropriazione di terreno

agricolo) della 1. 247/74, pur a seguito di Corte cost. 5/80 (id., 1980,

I, 273, con nota di richiami di C. M. Barone), implicitamente confer ma l'orientamento recentemente ribadito dalle sezioni unite (sent. 5401/84, cit.) secondo il quale quella decisione (e la successiva 223/83 id., 1983, I, 2057, con nota di richiami ed osservazioni di C. M.

Barone, relativa alla 1. 385/80) ha dichiarato l'incostituzionalità dei

criteri indennitari di cui all'art. 16 1. 865/71, e della loro estensione ex 1. 247/74 a tutte le espropriazioni, soltanto in quanto siano

applicabili alla stima di aree edificabili. Nel senso che, tuttavia, la posteriorità all'entrata in vigore della 1.

247/71 (ai fini dell'applicabilità del menzionato criterio indennitario ex .1. 865/71 alle espropriazioni altrimenti regolate ex 1. 2359/1865) dev'essere scrutinata non in relazione al decreto di esproprio o di

occupazione d'urgenza, ma al momento in cui il diritto dell'affittuario si estingua in seguito all'irreversibile apprensione del fondo con la costruzione dell'opera pubblica, cfr. Cass. 14 aprile 1982, n. 2228, id., Rep. 1982, voce cit., n. 52; 14 ottobre 1981, n. 5390, id., Rep. 1981, voce cit., n. 101.

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1995 PARTE PRIMA 1996

la sua qualità di coltivatore in economia del fondo in questione, non intendevano versargli la indennità predetta non considerando

lo coltivatore diretto ai sensi del citato art. 17.

I convenuti resistevano alla pretesa del De Carolis.

Con sentenza dell'8 luglio 1981 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda.

Con sentenza del 23 settembre 1982 la Corte d'appello di

Napoli accoglieva la impugnazione del De Carolis e riteneva inammissibile perché tardivo l'appello del comune sulla eccezione di carenza della legittimazione passiva costituente capo autonomo ed indipendente dalla statuizione di primo grado; sul merito la

medesima corte ai fini dell'applicazione dell'art. 17 1. 865/71 e

della attribuzione della speciale indennità ivi prevista, riteneva

provata l'attività di coltivazione del fondo da parte dell'attore,

usufruttuario, sino alla occupazione di urgenza disposta dal

sindaco, e riteneva irrilevante la mancanza della qualità di

coltivatore diretto in senso tecnico, ovvero di coltivatore diretto

ai sensi della disciplina previdenziale del lavoro agricolo. Secondo la corte invece sarebbe stata sufficiente ai fini della

indennità in questione una diversa e più ampia nozione di

coltivatore, tale da ricomprendere tutte le ipotesi di conduzione

personale della terra, anche a mezzo di lavoratori subordinati, e

dunque anche quella fondata sul diritto di usufrutto del fondo. In particolare, premesso che il citato art. 17 non prevede

espressamente la erogazione dell'indennità aggiuntiva di espro priazione a favore dell'usufruttuario coltivatore diretto del fondo

espropriato, la corte ha affermato che lo spirito della norma è

quella di indennizzare non solo chi dall'espropriazione viene

privato del diritto di proprietà, ma anche ed in particolare misura chi è privato dell'azienda in cui esplichi la propria attività lavorativa di coltivatore agricolo; e potrebbe formare oggetto di

dubbi, circa la sua legittimità costituzionale quella norma che discriminasse l'indennizzabilità della perdita subita dal coltivatore diretto secondo il titolo giuridico legittimante la coltivazione.

Sempre secondo il pensiero della corte di merito, non sarebbe

giustificata né logicamente né giuridicamente l'esclusione dal dirit

to all'indennità ex art. 17 di colui che abbia la disponibilità del

fondo in forza di un diritto reale (diverso dalla proprietà) quale l'uso o l'usufrutto; inoltre il fatto che, ai sensi della legge

generale sulle espropriazioni, il diritto reale sul terreno sa trasfe

risca sull'indennità ordinaria, non toglie che la perdita ulteriore

subita quale coltivatore diretto resterebbe priva di ristoro se non

fosse attribuibile l'indennità aggiuntiva in questione. Avverso la sentenza di secondo grado il comune di Pollena Troc

chia ha proposto ricorso per cassazione, illustrato poi con memoria.

De Carolis Giuseppe resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il ricorso (violazione

dell'art. 17 1. n. 865 del 22 ottobre 1971) si deduce che

l'usufruttuario, ancorché coltivatore diretto, non può rientrare tra

gli aventi diritto all'indennità aggiuntiva di espropriazione previ

sta dalla norma indicata, e che l'elencazione contenuta nel 2°

comma dell'art. 17 (fittavoli, mezzadri, coloni, compartecipanti)

riguardante gli aventi diritto ha carattere tassativo e riguarda

soltanto (come norma speciale di favore) coloro che esplicano la

loro attività lavorativa sul fondo in forza di un rapporto obbliga

torio da intendersi privilegiato per ragioni sociali.

Secondo il ricorrente comune, per i titolari di rapporti reali

vale soltanto il principio generale desumibile dagli art. 27 e 52 1.

sulle espropriazioni per pubblica utilità 25 giugno 1865 n. 2359 in

tema di conversione dei diritti reali nel diritto parziario sulla

indennità liquidata al proprietario. Conclusivamente, l'interpretazione dell'art. 17 cit. dovrebbe es

sere testuale e letterale conformemente a quanto già ritenuto in

giurisprudenza relativamente all'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590

ed al correlativo diritto di prelazione e di riscatto nei patti

agrari, diritto che sarebbe riconosciuto esclusivamente a favore di

mezzadri, coloni, compartecipanti ed affittuari coltivatori diretti.

II ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. Il trattamento normativo delle situazioni giuridiche, derivanti

dalla varia configurazione dei diritti esistenti sugli immobili

destinati ad uso agricolo ed assoggettabili a procedimento espro

priativo ai sensi della 1. 22 ottobre 1971 n. 865, può essere

individuato e definito secondo la seguente tipologia emergente

dagli art. 9-25 della legge stessa anche in .relazione alle mo

dificazioni normative sopravvenute per effetto dell'art. 14 1. 28

gennaio 1977 n. 10.

Il proprietario dell'immobile espropriando può non essere colti

vatore diretto del medesimo e correlativamente sono configurabili

per il bene d'i quo coltivatori diretti, titolari di diritti reali o

personali di godimento; avendo riguardo a tale situazione, il

proprietario non coltivatore può procedere alla cessione volonta

II Foro Italiano — 1985.

ria dell'immobile per un prezzo non superiore del 50 % della indennità provvisoria determinata ai sensi degli art. 16 e 17 (art. 12, 1° comma, 1. 865/71), ovvero ha diritto alla indennità di

espropriazione determinata ai sensi dell'art. 16 mentre, in applica zione dell'art. 17, 2° comma, i coltivatori diretti del medesimo

fondo (almeno da un anno prima della data di deposito della relazione esplicativa delle opere da realizzare previa espropriazio ne) che siano costretti ad abbandonare l'immobile per effetto

dell'espropriazione hanno diritto ad una indennità c.d. aggiuntiva di importo uguale a quella spettante al proprietario non coltivatore.

Oggettivamente diversa è la situazione caratterizzata dalla pre senza sull'immobile espropriando di un proprietario che sia anche

coltivatore diretto del medesimo immobile; in tal caso non sono

configurabili ovviamente altri coltivatori diretti del fondo; orbene, il proprietario coltivatore diretto può procedere alla cessione volontaria sulla base di un prezzo triplo rispetto all'indennità

provvisoria (art. 17, 1° comma), ovvero ha diritto ad un'indennità

determinabile sulla base del valore agricolo riferito alle colture

effettivamente praticate sul fondo espropriando tenuto anche conto

della presenza operativa (esercizio) di azienda agricola (art. 15, 1°

comma). Avendo riguardo a tali premesse, si deve ora prendere in

esame la questione specifica sollevata con la censura de qua e

riguardante la spettanza o meno dell'indennità prevista, dal 2° comma del medesimo art. 17, a favore dell'usufruttuario coltiva tore diretto del fondo, usufruttuario che non risulta espressamen te indicato nel 2° comma del cit. art. 17 (riguardante soltanto i

fittavoli, mezzadri, coloni e compartecipanti). Come si è già rilevato nelle premesse sopradelineate, l'art. 17

prevede, nella materia delle espropriazioni per pubblica utilità

(art. 9-25), una indennità aggiuntiva a favore dei soggetti che siano coltivatori diretti del terreno da espropriare, e precisamen te a favore del proprietario coltivatore diretto in sede di cessione volontaria (1° comma) ed a favore dei fittavoli, mezzadri o

compartecipanti in quanto coltivatori diretti del fondo che siano costretti ad abbandonare il fondo (2° comma).

L'interpretazione letterale del 2° comma dell'art. 17, che con durrebbe all'attribuzione della relativa indennità soltanto ai fitta

voli, mezzadri, coloni o compartecipanti, si palesa inadeguata e si

pone in aperto contrasto con quella logico-razionale che attribui rebbe invece l'indennità stessa (in un'ottica evolutiva dei rapporti sui quali incide l'espropriazione e per i quali deve configurarsi un equo indennizzo) non solo ai soggetti espressamente indicati ma anche a tutti coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo

espropriato, sarebbero per effetto dell'espropriazione privati del

l'oggetto della loro attività lavorativa. Detta estensione trova piena giustificazione avendo riguardo al

denominatore comune (alle categorie espressamente indicate ed all'usufruttuario) rappresentato dalla cessazione della coltivazione diretta per effetto di provvedimento espropriativo ai sensi della legge sopra richiamata.

E precisamente la proposta interpretazione logico-razionale ga rantirebbe l'uguaglianza dei soggetti che subiscano gli effetti del provvedimento ablativo nella loro attività di coltivatori diretti, facendo salva l'indennità aggiuntiva, sul piano dei diritti reali a favore non solo del proprietario ma anche dell'usufruttuario che siano alternativamente coltivatori diretti, sul piano dei diritti personali a favore del fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipan ti in quanto coltivatori diretti, gli uni e gli altri privati della disponibilità del fondo espropriato che per essi rappresenti l'og getto di attività produttiva (coltivazione diretta) e, precisamente, un valore specifico diverso da quello connesso con la titolarità di un diritto reale sul medesimo bene.

Ed in tale direzione si è mosso l'art. 14 1. 28 gennaio 1977 n. 10, che, modificando il testo originario dell'art. 15, ha introdotto specifici criteri deteminatori dell'indennità di espropriazione a favore del proprietario, quali il riferimento alle colture effettiva mente praticate sul fondo e l'esercizio di un'azienda agricola.

A ciò si deve aggiungere che in tal modo l'interpretazione logico-razionale della norma de qua opera anche come interpreta zione adeguatrice (sez. un. 674/71, Foro it., 1972, I, 2985) in quanto idonea ad evitare un profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost, in relazione ad una prospettabile disparità di trattamento a sfavore dell'usufruttuario che sia colti vatore diretto (al quale sarebbe negata l'indennità aggiuntiva a seguito di espropriazioni del terreno) nei confronti dei fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti in quanto coltivatori diretti (ai quali l'indennità stessa è riconosciuta).

Né sembra pertinente il riferimento alla particolare disciplina di cui all'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590 in tema di prelazione e riscatto agrari previsti a favore soltanto degli affittuari, mezzadri,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

coloni e compartecipanti; invero detta elencazione è stata ritenuta tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva in quanto la prelazione ed il riscatto agrari costituiscono limitazioni (e come tali non estensibili interpretativamente) del potere di disposizione del proprietario (Cass. 603/82, id., Rep. 1982, voce Agricoltura, n.

136; 2135/80, id., Rep. 1980, voce cit., n. 72), mentre il ricono scimento dell'indennità aggiuntiva ex art. 17 1. 865/71, trova nei confronti dell'espropriarne la ratio communis nella cessazione forzata della coltivazione diretta a favore delle categorie di

coltivatori diretti. È pertanto giuridicamente corretta la sentenza impugnata, la

quale ritenendo logicamente e giuridicamente non giustificato il rifiuto dell'indennità aggiuntiva in questione ai soggetti aventi la

disponibilità del fondo in virtù di un diritto reale diverso dalla

proprietà (usufrutto, uso), ha riconosciuto a De Carolis Giuseppe il diritto a detta indennità nella sua qualità di usufruttuario coltivatore diretto del fondo espropriato.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. (Omissis)

II

Svolgimento del processo. — Con citazione del 18 aprile 1977, Felice Bellomo, Giuseppe Bestazzi, Paolo e Antonio Negretti, affittuari di fondi parzialmente espropriati in favore della s.p.a. Autostrada Torino-Milano con decreto del prefetto di Novara dell'8 ottobre 1976, chiedevano la condanna dell'espropriarne al

pagamento di indennità pari a quelle attribuite ai proprietari

espropriati, ai sensi dell'art. 17 d.l. 22 ottobre 1971 n. 865, con la

rivalutazione delle relative somme e gli interessi.

La s.p.a. Autostrada opponeva, tra l'altro, che l'indennità non

era dovuta, in quanto la espropriazione — pronunziata per la

costruzione di un'autostrada — era disciplinata esclusivamente dalla 1. 25 giugno 1865 n. 2359 e, subordinatamente, che l'art. 17 1.

865/71 era incostituzionale ed era pendente la relativa questione; sosteneva, inoltre, che, anche a tenore di tale disposizione, l'indennità aggiuntiva reclamata non era dovuta in quanto le

parziali espropriazioni, essendo solo marginali, non avevano co

stretto gli affittuari all'abbandono dei fondi, costituente il presup

posto del diritto affermato.

Il Tribunale di Novara accoglieva la domanda, condannando

la convenuta al pagamento delle somme richieste, con la rivaluta

zione pari all'85 %.

Appellava la soccombente, insistendo nelle sue tesi e dolendosi al

tresì dell'eccessività della misura della rivalutazione dell'indennità.

Con sent, del 16 giugno 1982, la Corte d'appello di Torino ha

accolto solo parzialmente il gravame, riducendo al 10 % annuo la

misura della rivalutazione, compresi gli interessi, e rigettandolo

per il resto.

La corte ha osservato: a) che la 1. 27 giugno 1974 n. 247 ha

esteso le disposizioni contenute nel titolo II della 1. n. 865/71

relative alla determinazione dell'indennità a tutte le espropriazioni

comunque preordinate alla realizzazione di opere da parte dello

Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti

pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali e quindi anche alle espropriazioni di fondi per opere autostradali, trattan

dosi di opere pubbliche statali eseguite in regime di concessione;

b) che la sent. 29 ottobre 1979, n. 5644 (Foro it., 1980, I, 1987),

alla quale l'appellante si richiamava per sostenere la tesi contra

ria, non era pertinente, in quanto essa era volta a dirimere una

controversia in ordine alla liquidazione dell'indennità di espro

priazione, e che la dichiarazione di incostituzionalità dell'art,

unico della 1. n. 247/74 poteva riguardare solo vertenze non

esaurite, mentre nella specie non vi era stata opposizione alla

stima, con la conseguenza che la pronunzia di incostituzionalità

di cui alla sent. n. 5 del 30 gennaio 1980 (id., 1980, I, 273) non

poteva spiegare alcun effetto; c) che l'affermato errore di diritto

in cui essa appellante sarebbe incorsa nel riconoscere il diritto

degli affittuari all'indennità aggiuntiva era insussistente in quanto

l'indennizzo era dovuto, come espressamente era previsto dalla

legge in vigore; d) che nella specie il presupposto del diritto

all'indennizzo, costituito dall'abbandono del terreno e non del

fondo, si era realizzato; e) che, mancando una diversa documen

tazione sull'impiego del danaro, era giusto attribuire ai fittavoli,

tenuto conto della loro qualità, l'interesse medio del 10 % annuo

fino alla data della decisione, oltre agli interessi legali da tale

data e fino al giorno del pagamento.

Avverso questa sentenza ricorre in via principale, nei soli

confronti del Bellomo, la s.p.a. Autostrada Torino-Milano, pro

spettando due motivi di annullamento. Il Bellomo resiste e pro

pone ricorso incidentale con un solo motivo cui, a sua volta,

resiste con controricorso la sjp.a. Autostrada.

Il Foro Italiano — 1985.

Motivi della decisione. — I due ricorsi, diretti contro la stessa

sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). Col primo motivo del ricorso principale, la società Autostrada

denunzia la violazione dell'art. 1429, 4° comma, c.c. e dell'art. 17 1. 22 ottobre 1971 n. 865. Sostiene che il riconoscimento del di ritto del Bellomo all'indennità aggiuntiva pari a quella attribuita al proprietario, quale affittuario del fondo parzialmente espro

priato, sarebbe affetto da errore di diritto, poiché — come avrebbe ritenuto questa corte (in particolare con la sent. 29 ottobre 1979, n. 5644, cit.) — le espropriazioni per opere autostradali sarebbero

disciplinate esclusivamente dalla 1. 25 giugno 1865 n. 2359. Il motivo è destituito di fondamento. Il sistema espropriativo

disciplinato dalla I. 25 giugno 1865 n. 2359, che prevedeva la

liquidazione di un'indennità unica con la quale venivano soddisfatti

tutti i diritti sul bene espropriato, compresi quelli dell'affittuario, è stato profondamente innovato in conseguenza dell'entrata in

vigore della 1. 22 ottobre 1971 n. 865: in particolare, l'art. 17 di

questa legge ha introdotto il criterio della spettanza di una

distinta indennità a favore del fittavolo, del mezzadro o compar

tecipe del fondo espropriato in misura pari all'importo liquidato al proprietario, riconoscendo a questi soggetti un'autonoma posi zione nel procedimento espropriativo.

Con disposizione contenuta nel comma aggiunto all'art. 4 d.l. 2

maggio 1974 n. 115 dalla 1. di conversione 27 giugno 1974 n. 247, detti criteri — prima vigenti limitatamente alle espropriazioni

preordinate alla realizzazione di interventi in materia di edilizia

economica e popolare e dell'edilizia pubblica residenziale, agevo lata e convenzionata (art. 9 1. n. 865) — sono stati estesi a tutte

le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di ope re o di interventi dello Stato o di altri enti pubblici in genere (Cass., sez. un., 21 luglio 1981, n. 4690, id., 1982, I, 126; 1° marzo

1983, n. 1525, id., 1983, I, 617; 9 marzo 1983, n. 1755, id.,

Rep. 1983, voce cit., n. 92; nonché Cass. 14 aprile 1981, n.

2225, id., 1981, I, 2458; e 3 novembre 1981, n. 5793, id., Rep.

1981, voce cit., n. 129). Non vi è dubbio quindi che tra queste debbano annoverarsi le espropriazioni finalizzate alla costruzione

di opere autostradali, anche se attuate da un concessionario,

quando — come nella specie — il decreto di espropriazione sia stato emesso dopo l'entrata in vigore della 1. 27 giugno 1974 n. 247.

La riconosciuta natura innovativa di questa legge rende palese la non pertinenza del richiamo alla sent. n. 5644 del 29 novembre

1979, su cui particolarmente insiste la società ricorrente, giacché questa pronunzia — emessa con riferimento ad un decreto di

espropriazione emanato prima dell'entrata in vigore della norma tiva che ha ampliato, nei sensi testé accennati, l'applicabilità dei

criteri di determinazione dell'indennità — ebbe ad escludere che

nell'ambito della 1. n. 865/71 ricadessero — allo stato della

legislazione allora vigente — le espropriazioni preordinate all'ac

quisizione dei terreni occorrenti per la costruzione di autostrade,

disciplinate allora dalla 1. 21 maggio 1955 n. 463 che, quanto all'indennità, richiamava il criterio del giusto prezzo di mercato di

cui all'art. 39 1. 25 giugno 1865 n. 2359.

In definitiva, l'art. 17 1. 865/71 è pienamente applicabile alla

fattispecie per via della 1. n. 247/74, sicché l'allegato errore di

diritto, in cui sarebbe incorsa la società ricorrente nel riconoscere

ai fittavoli il diritto all'indennità aggiuntiva, è escluso in radice.

Col secondo motivo viene denunziata la violazione dello stesso

art. 17 1. 22 ottobre 1971 n. 865, per essersi ritenuto che

l'indennità spetta all'affittuario anche in presenza di un'espropria zione concernente una porzione marginale del fondo, mentre essa sarebbe dovuta solo se l'ablazione comporti l'estromissione o

renda antieconomica la conduzione del fondo.

Anche tale motivo deve essere respinto. Invero, la tesi su cui si

basa non trova conforto né nella lettera della legge, che riconosce

al fittavolo, al colono, al mezzadro o al compartecipante diritto

ad un'indennità uguale a quella spettante al proprietario, quando sia costretto ad abbandonare il « terreno » espropriato (e non già l'intero fondo oggetto del rapporto agrario); né, soprattutto, nello

spirito dell'innovazione, che intende compensare chi (al pari del

proprietario diretto coltivatore, per il quale il 1° comma dell'art.

17, modificato poi dalla 1. 28 gennaio 1977 n. 10, prevedeva il

raddoppio dell'indennità) rende produttivo il fondo, pur non

essendo titolare di un diritto reale su di esso, ma fruendo di uno

stabile rapporto caratterizzato da un'intensa protezione legislativa, in relazione alla perdita del principale mezzo di produzione del

suo reddito: perdita che si realizza, in proporzionale misura,

anche con la destinazione di parte del fondo a fini di pubblica

utilità, e che non avrebbe ragione di non essere considerata in

ogni caso, pur con riguardo alla sua entità, e cioè alla quantità del terreno, sottratta alla coltivazione, che si riverbera sulla

misura dell'indennità. In conclusione, il ricorso principale va respinto. (.Omissis)

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