Sezione I civile; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582; Pres. Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo(concl. conf.); Finanze c. Piccardi (Avv. Reichlin)Source: Il Foro Italiano, Vol. 78, No. 3 (1955), pp. 339/340-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23145247 .
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339 PARTE PRIMA . 340
bero violato il contratto collettivo del 28 ottobre 1937 in
ordine alla liquidazione dell'indennità di preavviso, e quanto meno avrebbero dovuto liquidarla con riguardo all'art. 10
legge sull'impiego privato. Non v'è discussione sul fatto che il contratto collettivo
del 1937 aveva tutti i requisiti e le caratteristiche del con
tratto collettivo, con obbligatorietà di applicazione anche
ai non iscritti alle associazioni sindacali. Perciò esso po teva essere invocato dal Cavalieri che assumeva di avere
il diritto di farlo, e in conseguenza occorreva instaurare
al riguardo apposita ricerca.
Né a tanto potrebbe essere d'ostacolo la circostanza che
il contratto individuale per il quale è sorta la controversia
sia stato stipulato dopo la data, considerata di scadenza
del contratto collettivo. Con l'art. 43 legge del 1944, abo
litrice del regime corporativo, sono state lasciate in es
sere tutte le norme che si traggono dai contratti collettivi
a quella data in vigore, salvo successive modifiche. Non
essendovi altre limitazioni, innegabilmente trova sempre
applicazione anche per detti contratti il principio fissato
nell'art. 2074 cod. civ., per cui il contratto collettivo con
tinua ad avere vigore anche dopo la scadenza fino a che
non sia sostituito con altre disposizioni aventi efficacia
rispetto a tutti coloro che partecipano a un determinato
rapporto di lavoro, al quale il contratto stesso sia applica bile. (Omissis)
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 21 luglio 1954, n. 2616 ; Pres.
Brunelli P., Est. Siciliani, P. M. Toso (conci, conf.) ; Ditta O.l.a.t. (Ayy. Piola) c. Carro (Avv. Menieri).
(Sent, denunciata : App. Torino 27 maggio 1952)
Obbligazioni e contratti — « Culpa in contrabendo » — Responsabilità del minore — Insussistenza (Cod.
civ., art. 1338, 1426).
L'art. 1338 cod. civ., sulla responsabilità di chi non ha dato
notizia, all'altra parte, della causa d'invalidità del con
tratto, è inapplicabile al minore di età. (1)
La Corte, eco. — (Omissis). Lamenta infine la ricor rente una pretesa violazione dell'art. 1338 cod. civ., oltre che una contraddittorietà di motivazione, per avere la
impugnata pronuncia escluso ogni diritto a risarcimento di
danni, risarcimento che, secondo l'assunto, sarebbe spet tato per non avere il Carro fatto noto il suo stato di in
capacità legale, nonché per la buona fede di essa ricorrente : tale buona fede, riconosciuta dalla Corte di merito, mal si concilierebbe con la contemporanea affermazione fatta dalla Corte stessa, della sussistenza di una colpa per la mancata identificazione del particolare stato di incapacità del Carro.
Ma anche tale censura è da ritenere priva di fondamento. Premesso che buona fede nell'avere contrattato col mi
nore, e colpa per non avere identificato lo stato di incapa cità del medesimo non sono termini inconciliabili, onde non può ritenersi sussistente la denunciata contradditto rietà di motivazione, va rilevato che con esatto criterio venne affermata l'inapplicabilità nella specie del richia mato art. 1338. Tale precetto di legge pone a carico della
parte, che, conoscendo una causa d'invalidità del con
tratto, non ne abbia reso consapevole l'altra parte, l'ob
bligo di risarcire i danni risentiti dall'avere senza colpa confidato nella validità del contratto stesso. Ed è chiaro
che, nel caso di incapacità per minore età, lo speciale ob
bligo di notizia non possa sussistere a carico del minore
per l'evidente antitesi fra siffatto obbligo e lo stato d'in
(1) In senso sostanzialmente conforme vedi G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, pag. 89 e seg. La stessa tesi era affermata, sotto l'impero del codice abrogato, da L. CoviEl.r-0 nel Filangieri, 1900, 734 e seg.
capacità del soggetto cui l'obbligo sarebbe rivolto. Una
tale antitesi già di per sè dovrebbe considerarsi bastevole
a far escludere l'applicabilità della norma in tema di con
tratti posti in essere da minori. Dell'avviso ora espresso vi è peraltro conferma nel particolare regime posto dal
richiamato art. 1426, il quale, escludendo l'annullabilità
del contratto soltanto nel caso di raggiri usati dal minore
nei sensi di sopra riferiti, e dichiarando altresì non suffi
ciente per una impugnativa al riguardo la semplice dichia
razione di essere maggiorenne, ha inteso senza dubbio, fuori della cennata ipotesi di un comportamento fraudo
lento del minore, preservare quest'ultimo dalle conseguenze dannose che comunque potessero derivargli da un con
tratto stipulato nel particolare stato di incapacità. In ogni caso, come ebbe a rilevare la impugnata pro
nuncia, difettava nella specie il concorso dell'altro estremo
richiesto dal ripetuto art. 1338, quello di un'assenza di
colpa nella parte che abbia confidato nella validità del
contratto. Esattamente invero dai Giudici del merito fu
ritenuta in colpa la O.l.a.t., per avere ignorato lo stato di
incapacità legale del Carro, dappoiché trattavasi di una
causa di invalidità derivante dalla legge, ed obiettivamente
accertabile alla stregua di un criterio di comune diligenza, al quale non poteva non uniformare la sua condotta la
suddetta contraente.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
I
Sezione I civile ; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582 ; Pres.
Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo (conel. eonf.) ;
Finanze c. Piccardi (Avv. Keichlin).
(Sent, denunciata : App. Firenze 6 maggio 1953)
II
Sezione I civile ; sentenza 15 marzo 1954, n. 752 ; Pres.
Acampora P., Est. Stella Richter, P. M. Caruso
(conci, conf.) ; Finanze c. Farsura (Avv. D'Angelan
TONIO).
(Sent, denunciata : App. Firenze 4 luglio 1951)
Tassa sull'entrata — Esenzioni — Scopo del contratto
— Opere danneggiate o distrutte da eventi belliei
-— Indicazione — Modi e forme — Fattispecie (D.
legisl. luog. 7 giugno 1945 n. 322, agevolazioni tribu
tarie per la ricostruzione edilizia, art. 3, 6 ; d. legisl.
luog. 26 marzo 1946 n. 221, provvedimenti vari in ma
teria di tasse ed imposte indirette sugli affari, art. 2).
I
Il contratto di appalto per la ricostruzione o riparazione di
immobili distrutti o danneggiati da eventi bellici, può
usufruire dell'esenzione dalVI.g.e., ancorché la dichiara
zione circa la natura dell'opera da compiersi non sia
contenuta tra le clausole contrattuali, ma nell'intitolazione
od in calce dell'atto sottoscritto da una sola delle parti. (1)
II
Perchè un contratto di appalto possa usufruire della esenzione
dall'I.g.e. è sufficiente che dalla intitolazione risulti come
esso venne stipulato per la. ricostruzione o riparazione di
opere distrutte o danneggiate da eventi bellici. (2)
(1-2) I pronunciati dei Giudici di merito nelle controversie
ora defluite dalla Cassazione sono, relativamente alla sentenza
n. 2582 : App. Firenze 6 maggio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce
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341 GIURISPRUDENZA CIVILE 842
I
La Corte, ecc. —- (Omissis). Si tratta di stabilire se ai
due contratti di appalto per la ricostruzione della Mostra
mercato dell'artigianato di Firenze, danneggiata da eventi
bellici, siano applicabili le agevolazioni tributarie (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalla imposta sul
l'entrata) previste dal decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 221.
Le sentenze della Corte di Firenze lo hanno ritenuto, ma sono state impugnate dall'Amministrazione che svolge contro le stesse una duplice censura : con la prima, comune
ad entrambe le sentenze, lamenta che la Corte abbia ri
tenuto che le dichiarazioni apposte dal solo appaltante in
calce ai contratti di appalto assolvano il voto della legge, laddove questa, prescrivendo tassativamente che, per con
seguire le agevolazioni fiscali, ciascun atto dovesse conte
nere la dichiarazione contestuale di essere stato stipulato ai fini del decreto, richiedeva una dichiarazione comune
dei contraenti inserita nel contesto dell'atto ; e con la
seconda, rivolta solo alla prima sentenza, lamenta che la
Corte abbia ritenuto che, pur avendo la dichiarazione
fatto cenno alla sola agevolazione della registrazione a
tassa fissa, i contraenti avessero inteso beneficiare anche
della esenzione dalla imposta generale sull'entrata, ricer
cando una volontà delle parti al di fuori del contratto ; de
ducendo in tal modo, e per entrambi i motivi, la violazione
e falsa applicazione, sotto diversi riflessi, degli art. 6 de
creto legisl. 7 giugno 1945 n. 322 ; e 2 decreto legisl. 26
marzo 1946 n. 221, in relazione all'art. 300, nn. 3 e 5, c. p. c.
Le censure non sono fondate e le decisioni della Corte
devono essere tenute ferme, anche se non tutti gli argo menti addotti per giustificarle possano essere condivisi.
Non può essere seguita la Corte quando attribuisce con
tenuto negoziale alla dichiarazione prevista dalla legge,
configurandola come dichiarazione di volontà rivolta ad
usufruire le agevolazioni fiscali fissate nel decreto, e quando ravvisa lo scopo della dichiarazione nell'evitare che l'appal tatore possa trarre ingiusto profitto, beneficiando di age volazioni fiscali che non siano state tenute presenti dai
contraenti nella stipulazione del contratto.
Il legislatore non si è posto un simile problema. Esso
ha inteso favorire ed incrementare le ricostruzioni e le
riparazioni delle case di abitazione e degli edifici, com
prese le opere pubbliche (decreto legisl. 7 giugno 1945
n. 322) e delle opere stradali, idrauliche, fondi agrari,
impianti industriali e commerciali, che la guerra aveva
distrutto o danneggiato (decreto legisl. 26 marzo 1946
n. 221), e ritenendo in quel momento che l'interesse pub blico alla sollecita ricostruzione del patrimonio edilizio di
strutto dalla guerra fosse prevalente rispetto all'altro in
teresse della riscossione di determinati tributi, ha stabilito
di esentare tale attività economica dai normali oneri fiscali
che altrimenti l'avrebbero gravata. Trattasi evidentemente
di esenzione obiettiva, il fine dei due decreti essendo lo
Registro, n. 135 e voce Tassa sulVentrata, n. 65 e Trib. Firenze 26 maggio 1952, ibid., voce Registro, n. 136 e Rep. 1952, voce
cit., n. 124 ; relativamente alla meno recente delle annotate sentenze : App. Firenze 4 luglio 1951, id., Rep. 1952, voce Tasse
in genere, n. 54 e Trib. Firenze 15 dicembre 1950, id., Rep. 1950, voce Tassa sull'entrata, n. 91.
Conforme all'indirizzo della Cassazione è la decisione Comm.
centrale 15 giugno 1953, n. 49373, id., Rep. 1953, voce Registro, n. 148.
Nel senso invece che per usufruire delle agevolazioni devesi
dichiarare che la stipulazione è effettuata per ottenere le agevola zioni fiscali, Comm. centrale 17 ottobre 1952, n. 39806, ibid., n. 144 ; 19 gennaio 1951, n. 19482, id., Rep. 1952, voce cit., n. 129 ; e 30 marzo 1949, n. 2078, id., Rep. 1950, voce cit., n. 145 ; Corte conti 3 novembre 1947, id., Rep. 1948, voce Tassa
sulVentrata, nn. 41-46 ; e 13 novembre 1947, id., Rep. 1948, voce Tasse in genere, n. 55.
Ancora la Corte conti (senza data), id., Rep. 1948, voce Tassa
sull'entrata, n. 49, ha ritenuto sufficiente che la dichiarazione
in parola sia contenuta nella intestazione dell'atto. Per riferimenti (applicazione dei decreti legisl. ri. 322 del
1945 e n. 221 del 1946) vedasi Cass. 28 aprile 1954, n. 1308, id.,
1954, I, 1093, con ampia nota di richiami.
svolgimento di quell'attività economica in funzione del
quale l'esenzione è stata disposta : onde il legislatore, con
dizionando il conseguimento delle agevolazioni tributarie
alla dichiarazione contestuale che l'atto era stato stipulato ai fini del decreto, ha inteso condizionarlo all'attestazione
che l'atto era stato stipulato per attuare la ricostruzione
e la riparazione delle case, edifìci, ecc. distrutti o danneg
giati per eventi bellici.
La dichiarazione richiesta, quindi, non è una dichiara
zione di volontà, ma una dichiarazione di verità ; una at
testazione che ha lo scopo di rendere possibile all'ufficio
finanziario, che deve applicare la imposta, di riscontrare
subito se spetti o meno l'esenzione fiscale, senza ricorrere,
per tali accertamenti, ad elementi estranei all'atto.
Il diverso criterio seguito dalla Corte di merito è stato
verosimilmente desunto dalla disposizione dell'art. 8, comma
3°, decreto 7 giugno 1945 n. 322. Ma tale disposizione ha
carattere del tutto particolare e transitorio e si riferisce
ai soli contratti d'appalto delle opere pubbliche stipulati
prima della entrata in vigore dello stesso, per i quali ha
consentito l'applicazione di alcuni benefici fiscali, quando l'Amministrazione committente abbia dichiarato che il mi
nore onere tributario già previsto dalla legge era stato
calcolato nella formazione dei prezzi e dei corrispettivi. Ma nella specie, ai fini del conseguimento delle agevola
zioni tributarie, il voto della legge deve ritenersi assolto
dalla sola attestazione che l'atto è diretto ad attuare il
fine della ricostruzione edilizia ; attestazione che non ha
bisogno di una particolare forma e che può risultare dalla
stessa intitolazione dell'atto, quando, come nella specie, esso indichi che lia per oggetto « opere dipendenti da danni
di guerra », appunto perchè le agevolazioni conseguono alla
particolare attività denunciata all'ufficio, e non ad una
manifestata intenzione di volere usufruire delle agevolazioni stesse. Da ciò consegue l'evidente superfluità di uno speci fico riferimento, nella dichiarazione, alle singole agevola zioni previste dal legislatore ; onde ne risulta palese l'in
fondatezza della tesi dell'Amministrazione, svolta nella se
conda censura, che fa derivare la inapplicabilità dell'esen
zione dall'imposta generale sull'entrata dal mancato ri
chiamo della stessa.
Le suesposte considerazioni illuminano anche sul signi ficato da attribuire alla qualifica di « contestuale », richiesta
per la dichiarazione perchè possa applicarsi l'esenzione
fiscale. Stando al significato letterale, col termine contestuale
si ha riguardo ad una duplice esigenza della contempora neità e dell'appartenenza allo stesso testo : l'una e l'altra
esigenza devono ritenersi rispettate da una dichiarazione
che risulti apposta, senza soluzione di continuo rispetto al testo, in calce all'atto ; non occorrendo ancora che debba
trovarsi inserita nel corso dello stesso fra le clausole con
trattuali. La natura sopra indicata di pura attestazione, estranea al regolamento contrattuale del rapporto, che deve
alla dichiarazione essere riconosciuta, fa anzi ritenere tale
sede come la più appropriata per segnalare che l'atto è
stipulato per lo svolgimento di quella attività economica che si è voluto favorire con l'esenzione fiscale. Ed a tale
fine non è affatto necessario, nè è dalla legge richiesto, che
la dichiarazione risulti sottoscritta da entrambi i contraenti ; tale esigenza sarebbe giustificata se le agevolazioni conse
guissero alla comune volontà dei contraenti di volerne
usufruire, ma non lo è più quando l'esenzione assume ca
rattere obiettivo e consegue al compimento di quella at
tività economica che viene con la dichiarazione stessa de
nunciata. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
II
La Corte, ecc. — (Omissis). Deve osservarsi che la con
troversia attiene all'applicabilità o meno dell'esenzione dal
l'imposta generale sull'entrata, stabilita dall'art. 3, 3°
comma, decreto legisl. 7 giugno 1945 n. 322, ai corrispettivi di tre contratti di appalto conclusi dal Farsura con l'Ammi
nistrazione dei lavori pubblici, applicabilità che la Corte
di merito ha ammesso in relazione ad uno dei detti con
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343 PARTE PRIMA 344
tratti ed ha escluso in relazione agli altri due. La sentenza
è quindi censurata per la prima parte dall'Amministrazione
finanziaria dello Stato, ricorrente in via principale, e per la seconda parte dal Parsura, ricorrente in via incidentale.
Più precisamente la controversia si sostanzia nell'interpre tazione dell'art. 6 del citato provvedimento legislativo, il
quale dispone : « per conseguire le agevolazioni tributarie
stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto
contenga contestualmente la dichiarazione che esso è sti
pulato ai fini del presente decreto ». La denunciata pro nuncia ha affermato che per « fini del decreto » devono
intendersi non le semplici ricostruzioni di opere danneg
giate dalla guerra, ma proprio quei benefici fiscali concessi
dal legislatore per incoraggiare le ricostruzioni, di modo
che non è sufficiente una dichiarazione che il contratto è
stipulato per le dette ricostruzioni, mentre è sufficiente
invece un richiamo ai benefici fiscali, il quale dimostri che le
parti hanno tenuto conto dell'esenzione di cui si discute
nella determinazione del corrispettivo del contratto.
Questo principio ispiratore della sentenza è inficiato da
un palese errore, denunciato dal Parsura con runico motivo
del suo ricorso. Invero col dire che i fini di un provvedi mento legislativo, mediante il quale vengono concessi
benefici fiscali, consistono negli stessi benefici si enuncia
una tautologia e si disconosce il fondamento giuridico delle
esenzioni e delle agevolazioni tributarie. Come è noto, le
dette esenzioni possono essere soggettive od oggettive, se
condo che riguardino categorie determinate di persone che, a sensi delle norme generali, rientrerebbero tra i soggetti
passivi del tributo, ovvero determinati oggetti, che, data
la delimitazione del presupposto, indicato come normale
dalla legge, sarebbero ad essa sottoposti. Le une e le altre
sono giustificate da motivi di natura politica, economica
e sociale. In ispecie quelle oggettive o sono ispirate al ri
guardo che merita la lieve entità economica della situazione
di fatto, o al raggiungimento di una più equa applicazione
dell'imposta, o, come nella massima parte dei casi, allo
scopo di favorire lo sviluppo di una certa attività econo
mica, che in un particolare momento si ritiene rispondente ad un interesse generale. Quindi le esenzioni, e così pure le agevolazioni tributarie, in genere, tendono sempre al
raggiungimento di un fine che viene considerato superiore all'interesse dell'erario e che perciò giustifica il sacrificio
di tale interesse.
Le agevolazioni concesse dal decreto 7 giugno 1945
n. 322 rientrano appunto nell'ultima categoria di quelle
oggettive sopra indicate che, come si è detto, è la più im
portante. Infatti il provvedimento mira a favorire la rico
struzione delle opere edilizie distrutte o danneggiate dalla
guerra, ricostruzione alla quale è interessato lo Stato oltre
e più che i privati. Invero il decreto legislativo s'intitola
« agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia » e ri
guarda le ricostruzioni e le riparazioni, compiute entro cin
que anni dall'entrata in vigore di esso, delle case di abita
zione e degli altri edifici pubblici e privati, distrutti o dan
neggiati per eventi bellici. I benefici fiscali sono vari, a
seconda dei casi (sottoposizione alla sola imposta fissa di
registro e ipotecaria, esenzione dall'imposta generale sul
l'entrata, riduzione ad un quarto dell'imposta ordinaria
di registro), e si riferiscono alla compravendita di edifici
distrutti o danneggiati e delle relative aree, allo scopo della ricostruzione o della riparazione medesima, ai finan
ziamenti per l'esecuzione delle cosiddette opere, ai conferi
menti dei beni in società allo stesso fine.
Le agevolazioni sono state poi modificate dal successivo
decreto 26 marzo 1946 n. 221, che le ha estese alle opere
stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o
costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonché ai
fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali di
strutti o danneggiati per eventi bellici.
Per il godimento del favore tributario è stato imposto
l'obbligo di dichiarare in ogni singolo atto che esso è sti
pulato ai fini del decreto. E cioè, per evitare il pericolo di abusi, si è richiesto che risultasse dallo stesso atto l'iden
tità tra i fini di questo ed i fini del provvedimento legisla
tivo, vale a dire la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate dalla guerra.
Questa e soltanto questa è la condizione posta dal
l'art. 6 decreto del 1945, mantenuta in vigore dal succes sivo decreto del 1946. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le parti dovessero aver tenuto conto delle
agevolazioni fiscali nella determinazione del corrispettivo del contratto. Il criterio è stato desunto dalla disposizione dell'art. 8, 3° comma, decreto del 1945. Senonchè tale
disposizione è di carattere particolare e transitorio : essa si riferisce ai contratti di appalto di opere pubbliche stipu lati anteriormente all'entrata in vigore del decreto del
1945 e successivamente alla legge sul risarcimento dei danni
di guerra 26 ottobre 1940 n. 1543, consentendo che si ap plichino anche a quei contratti alcuni benefici, qualora l'Amministrazione committente dichiari che il minor onere
(già previsto dalla detta legge) è stato calcolato nella for
mulazione dei prezzi e dei corrispettivi. Codesta dichiara
zione sostituisce quella prevista dall'art. 6 in considera
zione del riferimento a contratti anteriori all'entrata in
vigore del decreto. Peraltro il campo di applicazione di
questo, specie a seguito delle modificazioni apportate nel
1946, non si esaurisce nei contratti di appalto tra privati ed Amministrazione per opere pubbliche, ma riguarda anche
tutti i contratti di compravendita, oltre che di appalto, tra privati, tendenti alla ricostruzione delle rovine della
guerra, rispetto ai quali non può avere alcun rilievo che i
contraenti abbiano o meno tenuto presenti le agevolazioni fiscali nel regolamento dei loro rapporti.
Dalle esposte considerazioni consegue che condizione
necessaria e sufficiente per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in oggetto è che dall'atto risulti la finalità della
ricostruzione o della riparazione di opere distrutte o dan
neggiate da eventi bellici. Ora per il verificarsi di questa condizione non occorrono requisiti formali. La legge parla di « dichiarazione » ma non in senso di manifestazione della
volontà di una parte diretta all'altra, bensì in quello di
enunciazione concorde. E tale enunciazione può risultare
da qualsiasi espressione, sempre contestuale, che riveli la
finalità dell'atto.
Pertanto può essere sufficiente anche la semplice inti
tolazione dell'atto, sempre che, secondo l'interpretazione de
mandata al giudice di merito, essa dimostri che il contratto
fu concluso con l'intento della ricostruzione.
Per tali motivi deve accogliersi il ricorso incidentale e
respingersi quello principale, modificandosi la motivazione
della sentenza nella parte alla quale quest'ultimo si rife
risce, nel senso che l'esenzione spetta perchè dal contratto
n. 2227 risulta che esso fu stipulato per la ricostruzione di
opere distrutte dalla guerra. L'annullamento della stessa pronuncia in relazione al
ricorso accolto, importa il rinvio della causa per nuovo
esame ad altro giudice dello stesso grado, che si uniformerà
ai seguenti principi di diritto : « le agevolazioni tributarie, concesse dal decreto 7 giugno 1945 n. 322, poi modificate
ed estese dal decreto 26 marzo 1946 n. 221, sono applica bili agli atti stipulati al fine della ricostruzione o ripara zione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici,
purché tale finalità risulti da una enunciazione contestuale
del medesimo atto, anche se contenuta solo nell'intitolazione
di esso ».
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 10 luglio 1954, n. 2449 ; Pres.
Aniciiini P., Est. Tavolaro, P. M. Maccaeone (conci,
conf.) ; Zurzolo (Avv. Barbieri, An orioli) c. Polerà
(Avv. Russo).
(Sent, denunciata : A pp. Catanzaro là febbraio 1953)
Cittadinanza — Acquisto della cittadinanza statu
nitense — Prova — Certilicato del console ita
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