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Sezione I civile; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582; Pres. Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo...

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Sezione I civile; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582; Pres. Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo (concl. conf.); Finanze c. Piccardi (Avv. Reichlin) Source: Il Foro Italiano, Vol. 78, No. 3 (1955), pp. 339/340-343/344 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23145247 . Accessed: 28/06/2014 09:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.37 on Sat, 28 Jun 2014 09:01:43 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582; Pres. Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo(concl. conf.); Finanze c. Piccardi (Avv. Reichlin)Source: Il Foro Italiano, Vol. 78, No. 3 (1955), pp. 339/340-343/344Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23145247 .

Accessed: 28/06/2014 09:01

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339 PARTE PRIMA . 340

bero violato il contratto collettivo del 28 ottobre 1937 in

ordine alla liquidazione dell'indennità di preavviso, e quanto meno avrebbero dovuto liquidarla con riguardo all'art. 10

legge sull'impiego privato. Non v'è discussione sul fatto che il contratto collettivo

del 1937 aveva tutti i requisiti e le caratteristiche del con

tratto collettivo, con obbligatorietà di applicazione anche

ai non iscritti alle associazioni sindacali. Perciò esso po teva essere invocato dal Cavalieri che assumeva di avere

il diritto di farlo, e in conseguenza occorreva instaurare

al riguardo apposita ricerca.

Né a tanto potrebbe essere d'ostacolo la circostanza che

il contratto individuale per il quale è sorta la controversia

sia stato stipulato dopo la data, considerata di scadenza

del contratto collettivo. Con l'art. 43 legge del 1944, abo

litrice del regime corporativo, sono state lasciate in es

sere tutte le norme che si traggono dai contratti collettivi

a quella data in vigore, salvo successive modifiche. Non

essendovi altre limitazioni, innegabilmente trova sempre

applicazione anche per detti contratti il principio fissato

nell'art. 2074 cod. civ., per cui il contratto collettivo con

tinua ad avere vigore anche dopo la scadenza fino a che

non sia sostituito con altre disposizioni aventi efficacia

rispetto a tutti coloro che partecipano a un determinato

rapporto di lavoro, al quale il contratto stesso sia applica bile. (Omissis)

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 21 luglio 1954, n. 2616 ; Pres.

Brunelli P., Est. Siciliani, P. M. Toso (conci, conf.) ; Ditta O.l.a.t. (Ayy. Piola) c. Carro (Avv. Menieri).

(Sent, denunciata : App. Torino 27 maggio 1952)

Obbligazioni e contratti — « Culpa in contrabendo » — Responsabilità del minore — Insussistenza (Cod.

civ., art. 1338, 1426).

L'art. 1338 cod. civ., sulla responsabilità di chi non ha dato

notizia, all'altra parte, della causa d'invalidità del con

tratto, è inapplicabile al minore di età. (1)

La Corte, eco. — (Omissis). Lamenta infine la ricor rente una pretesa violazione dell'art. 1338 cod. civ., oltre che una contraddittorietà di motivazione, per avere la

impugnata pronuncia escluso ogni diritto a risarcimento di

danni, risarcimento che, secondo l'assunto, sarebbe spet tato per non avere il Carro fatto noto il suo stato di in

capacità legale, nonché per la buona fede di essa ricorrente : tale buona fede, riconosciuta dalla Corte di merito, mal si concilierebbe con la contemporanea affermazione fatta dalla Corte stessa, della sussistenza di una colpa per la mancata identificazione del particolare stato di incapacità del Carro.

Ma anche tale censura è da ritenere priva di fondamento. Premesso che buona fede nell'avere contrattato col mi

nore, e colpa per non avere identificato lo stato di incapa cità del medesimo non sono termini inconciliabili, onde non può ritenersi sussistente la denunciata contradditto rietà di motivazione, va rilevato che con esatto criterio venne affermata l'inapplicabilità nella specie del richia mato art. 1338. Tale precetto di legge pone a carico della

parte, che, conoscendo una causa d'invalidità del con

tratto, non ne abbia reso consapevole l'altra parte, l'ob

bligo di risarcire i danni risentiti dall'avere senza colpa confidato nella validità del contratto stesso. Ed è chiaro

che, nel caso di incapacità per minore età, lo speciale ob

bligo di notizia non possa sussistere a carico del minore

per l'evidente antitesi fra siffatto obbligo e lo stato d'in

(1) In senso sostanzialmente conforme vedi G. Stolfi, Teoria del negozio giuridico, pag. 89 e seg. La stessa tesi era affermata, sotto l'impero del codice abrogato, da L. CoviEl.r-0 nel Filangieri, 1900, 734 e seg.

capacità del soggetto cui l'obbligo sarebbe rivolto. Una

tale antitesi già di per sè dovrebbe considerarsi bastevole

a far escludere l'applicabilità della norma in tema di con

tratti posti in essere da minori. Dell'avviso ora espresso vi è peraltro conferma nel particolare regime posto dal

richiamato art. 1426, il quale, escludendo l'annullabilità

del contratto soltanto nel caso di raggiri usati dal minore

nei sensi di sopra riferiti, e dichiarando altresì non suffi

ciente per una impugnativa al riguardo la semplice dichia

razione di essere maggiorenne, ha inteso senza dubbio, fuori della cennata ipotesi di un comportamento fraudo

lento del minore, preservare quest'ultimo dalle conseguenze dannose che comunque potessero derivargli da un con

tratto stipulato nel particolare stato di incapacità. In ogni caso, come ebbe a rilevare la impugnata pro

nuncia, difettava nella specie il concorso dell'altro estremo

richiesto dal ripetuto art. 1338, quello di un'assenza di

colpa nella parte che abbia confidato nella validità del

contratto. Esattamente invero dai Giudici del merito fu

ritenuta in colpa la O.l.a.t., per avere ignorato lo stato di

incapacità legale del Carro, dappoiché trattavasi di una

causa di invalidità derivante dalla legge, ed obiettivamente

accertabile alla stregua di un criterio di comune diligenza, al quale non poteva non uniformare la sua condotta la

suddetta contraente.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

I

Sezione I civile ; sentenza 19 luglio 1954, n. 2582 ; Pres.

Acampora P., Est. Arras, P. M. Marmo (conel. eonf.) ;

Finanze c. Piccardi (Avv. Keichlin).

(Sent, denunciata : App. Firenze 6 maggio 1953)

II

Sezione I civile ; sentenza 15 marzo 1954, n. 752 ; Pres.

Acampora P., Est. Stella Richter, P. M. Caruso

(conci, conf.) ; Finanze c. Farsura (Avv. D'Angelan

TONIO).

(Sent, denunciata : App. Firenze 4 luglio 1951)

Tassa sull'entrata — Esenzioni — Scopo del contratto

— Opere danneggiate o distrutte da eventi belliei

-— Indicazione — Modi e forme — Fattispecie (D.

legisl. luog. 7 giugno 1945 n. 322, agevolazioni tribu

tarie per la ricostruzione edilizia, art. 3, 6 ; d. legisl.

luog. 26 marzo 1946 n. 221, provvedimenti vari in ma

teria di tasse ed imposte indirette sugli affari, art. 2).

I

Il contratto di appalto per la ricostruzione o riparazione di

immobili distrutti o danneggiati da eventi bellici, può

usufruire dell'esenzione dalVI.g.e., ancorché la dichiara

zione circa la natura dell'opera da compiersi non sia

contenuta tra le clausole contrattuali, ma nell'intitolazione

od in calce dell'atto sottoscritto da una sola delle parti. (1)

II

Perchè un contratto di appalto possa usufruire della esenzione

dall'I.g.e. è sufficiente che dalla intitolazione risulti come

esso venne stipulato per la. ricostruzione o riparazione di

opere distrutte o danneggiate da eventi bellici. (2)

(1-2) I pronunciati dei Giudici di merito nelle controversie

ora defluite dalla Cassazione sono, relativamente alla sentenza

n. 2582 : App. Firenze 6 maggio 1953, Foro it., Rep. 1953, voce

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341 GIURISPRUDENZA CIVILE 842

I

La Corte, ecc. —- (Omissis). Si tratta di stabilire se ai

due contratti di appalto per la ricostruzione della Mostra

mercato dell'artigianato di Firenze, danneggiata da eventi

bellici, siano applicabili le agevolazioni tributarie (imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalla imposta sul

l'entrata) previste dal decreto legisl. 26 marzo 1946 n. 221.

Le sentenze della Corte di Firenze lo hanno ritenuto, ma sono state impugnate dall'Amministrazione che svolge contro le stesse una duplice censura : con la prima, comune

ad entrambe le sentenze, lamenta che la Corte abbia ri

tenuto che le dichiarazioni apposte dal solo appaltante in

calce ai contratti di appalto assolvano il voto della legge, laddove questa, prescrivendo tassativamente che, per con

seguire le agevolazioni fiscali, ciascun atto dovesse conte

nere la dichiarazione contestuale di essere stato stipulato ai fini del decreto, richiedeva una dichiarazione comune

dei contraenti inserita nel contesto dell'atto ; e con la

seconda, rivolta solo alla prima sentenza, lamenta che la

Corte abbia ritenuto che, pur avendo la dichiarazione

fatto cenno alla sola agevolazione della registrazione a

tassa fissa, i contraenti avessero inteso beneficiare anche

della esenzione dalla imposta generale sull'entrata, ricer

cando una volontà delle parti al di fuori del contratto ; de

ducendo in tal modo, e per entrambi i motivi, la violazione

e falsa applicazione, sotto diversi riflessi, degli art. 6 de

creto legisl. 7 giugno 1945 n. 322 ; e 2 decreto legisl. 26

marzo 1946 n. 221, in relazione all'art. 300, nn. 3 e 5, c. p. c.

Le censure non sono fondate e le decisioni della Corte

devono essere tenute ferme, anche se non tutti gli argo menti addotti per giustificarle possano essere condivisi.

Non può essere seguita la Corte quando attribuisce con

tenuto negoziale alla dichiarazione prevista dalla legge,

configurandola come dichiarazione di volontà rivolta ad

usufruire le agevolazioni fiscali fissate nel decreto, e quando ravvisa lo scopo della dichiarazione nell'evitare che l'appal tatore possa trarre ingiusto profitto, beneficiando di age volazioni fiscali che non siano state tenute presenti dai

contraenti nella stipulazione del contratto.

Il legislatore non si è posto un simile problema. Esso

ha inteso favorire ed incrementare le ricostruzioni e le

riparazioni delle case di abitazione e degli edifici, com

prese le opere pubbliche (decreto legisl. 7 giugno 1945

n. 322) e delle opere stradali, idrauliche, fondi agrari,

impianti industriali e commerciali, che la guerra aveva

distrutto o danneggiato (decreto legisl. 26 marzo 1946

n. 221), e ritenendo in quel momento che l'interesse pub blico alla sollecita ricostruzione del patrimonio edilizio di

strutto dalla guerra fosse prevalente rispetto all'altro in

teresse della riscossione di determinati tributi, ha stabilito

di esentare tale attività economica dai normali oneri fiscali

che altrimenti l'avrebbero gravata. Trattasi evidentemente

di esenzione obiettiva, il fine dei due decreti essendo lo

Registro, n. 135 e voce Tassa sulVentrata, n. 65 e Trib. Firenze 26 maggio 1952, ibid., voce Registro, n. 136 e Rep. 1952, voce

cit., n. 124 ; relativamente alla meno recente delle annotate sentenze : App. Firenze 4 luglio 1951, id., Rep. 1952, voce Tasse

in genere, n. 54 e Trib. Firenze 15 dicembre 1950, id., Rep. 1950, voce Tassa sull'entrata, n. 91.

Conforme all'indirizzo della Cassazione è la decisione Comm.

centrale 15 giugno 1953, n. 49373, id., Rep. 1953, voce Registro, n. 148.

Nel senso invece che per usufruire delle agevolazioni devesi

dichiarare che la stipulazione è effettuata per ottenere le agevola zioni fiscali, Comm. centrale 17 ottobre 1952, n. 39806, ibid., n. 144 ; 19 gennaio 1951, n. 19482, id., Rep. 1952, voce cit., n. 129 ; e 30 marzo 1949, n. 2078, id., Rep. 1950, voce cit., n. 145 ; Corte conti 3 novembre 1947, id., Rep. 1948, voce Tassa

sulVentrata, nn. 41-46 ; e 13 novembre 1947, id., Rep. 1948, voce Tasse in genere, n. 55.

Ancora la Corte conti (senza data), id., Rep. 1948, voce Tassa

sull'entrata, n. 49, ha ritenuto sufficiente che la dichiarazione

in parola sia contenuta nella intestazione dell'atto. Per riferimenti (applicazione dei decreti legisl. ri. 322 del

1945 e n. 221 del 1946) vedasi Cass. 28 aprile 1954, n. 1308, id.,

1954, I, 1093, con ampia nota di richiami.

svolgimento di quell'attività economica in funzione del

quale l'esenzione è stata disposta : onde il legislatore, con

dizionando il conseguimento delle agevolazioni tributarie

alla dichiarazione contestuale che l'atto era stato stipulato ai fini del decreto, ha inteso condizionarlo all'attestazione

che l'atto era stato stipulato per attuare la ricostruzione

e la riparazione delle case, edifìci, ecc. distrutti o danneg

giati per eventi bellici.

La dichiarazione richiesta, quindi, non è una dichiara

zione di volontà, ma una dichiarazione di verità ; una at

testazione che ha lo scopo di rendere possibile all'ufficio

finanziario, che deve applicare la imposta, di riscontrare

subito se spetti o meno l'esenzione fiscale, senza ricorrere,

per tali accertamenti, ad elementi estranei all'atto.

Il diverso criterio seguito dalla Corte di merito è stato

verosimilmente desunto dalla disposizione dell'art. 8, comma

3°, decreto 7 giugno 1945 n. 322. Ma tale disposizione ha

carattere del tutto particolare e transitorio e si riferisce

ai soli contratti d'appalto delle opere pubbliche stipulati

prima della entrata in vigore dello stesso, per i quali ha

consentito l'applicazione di alcuni benefici fiscali, quando l'Amministrazione committente abbia dichiarato che il mi

nore onere tributario già previsto dalla legge era stato

calcolato nella formazione dei prezzi e dei corrispettivi. Ma nella specie, ai fini del conseguimento delle agevola

zioni tributarie, il voto della legge deve ritenersi assolto

dalla sola attestazione che l'atto è diretto ad attuare il

fine della ricostruzione edilizia ; attestazione che non ha

bisogno di una particolare forma e che può risultare dalla

stessa intitolazione dell'atto, quando, come nella specie, esso indichi che lia per oggetto « opere dipendenti da danni

di guerra », appunto perchè le agevolazioni conseguono alla

particolare attività denunciata all'ufficio, e non ad una

manifestata intenzione di volere usufruire delle agevolazioni stesse. Da ciò consegue l'evidente superfluità di uno speci fico riferimento, nella dichiarazione, alle singole agevola zioni previste dal legislatore ; onde ne risulta palese l'in

fondatezza della tesi dell'Amministrazione, svolta nella se

conda censura, che fa derivare la inapplicabilità dell'esen

zione dall'imposta generale sull'entrata dal mancato ri

chiamo della stessa.

Le suesposte considerazioni illuminano anche sul signi ficato da attribuire alla qualifica di « contestuale », richiesta

per la dichiarazione perchè possa applicarsi l'esenzione

fiscale. Stando al significato letterale, col termine contestuale

si ha riguardo ad una duplice esigenza della contempora neità e dell'appartenenza allo stesso testo : l'una e l'altra

esigenza devono ritenersi rispettate da una dichiarazione

che risulti apposta, senza soluzione di continuo rispetto al testo, in calce all'atto ; non occorrendo ancora che debba

trovarsi inserita nel corso dello stesso fra le clausole con

trattuali. La natura sopra indicata di pura attestazione, estranea al regolamento contrattuale del rapporto, che deve

alla dichiarazione essere riconosciuta, fa anzi ritenere tale

sede come la più appropriata per segnalare che l'atto è

stipulato per lo svolgimento di quella attività economica che si è voluto favorire con l'esenzione fiscale. Ed a tale

fine non è affatto necessario, nè è dalla legge richiesto, che

la dichiarazione risulti sottoscritta da entrambi i contraenti ; tale esigenza sarebbe giustificata se le agevolazioni conse

guissero alla comune volontà dei contraenti di volerne

usufruire, ma non lo è più quando l'esenzione assume ca

rattere obiettivo e consegue al compimento di quella at

tività economica che viene con la dichiarazione stessa de

nunciata. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

II

La Corte, ecc. — (Omissis). Deve osservarsi che la con

troversia attiene all'applicabilità o meno dell'esenzione dal

l'imposta generale sull'entrata, stabilita dall'art. 3, 3°

comma, decreto legisl. 7 giugno 1945 n. 322, ai corrispettivi di tre contratti di appalto conclusi dal Farsura con l'Ammi

nistrazione dei lavori pubblici, applicabilità che la Corte

di merito ha ammesso in relazione ad uno dei detti con

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343 PARTE PRIMA 344

tratti ed ha escluso in relazione agli altri due. La sentenza

è quindi censurata per la prima parte dall'Amministrazione

finanziaria dello Stato, ricorrente in via principale, e per la seconda parte dal Parsura, ricorrente in via incidentale.

Più precisamente la controversia si sostanzia nell'interpre tazione dell'art. 6 del citato provvedimento legislativo, il

quale dispone : « per conseguire le agevolazioni tributarie

stabilite dal presente decreto occorre che ogni singolo atto

contenga contestualmente la dichiarazione che esso è sti

pulato ai fini del presente decreto ». La denunciata pro nuncia ha affermato che per « fini del decreto » devono

intendersi non le semplici ricostruzioni di opere danneg

giate dalla guerra, ma proprio quei benefici fiscali concessi

dal legislatore per incoraggiare le ricostruzioni, di modo

che non è sufficiente una dichiarazione che il contratto è

stipulato per le dette ricostruzioni, mentre è sufficiente

invece un richiamo ai benefici fiscali, il quale dimostri che le

parti hanno tenuto conto dell'esenzione di cui si discute

nella determinazione del corrispettivo del contratto.

Questo principio ispiratore della sentenza è inficiato da

un palese errore, denunciato dal Parsura con runico motivo

del suo ricorso. Invero col dire che i fini di un provvedi mento legislativo, mediante il quale vengono concessi

benefici fiscali, consistono negli stessi benefici si enuncia

una tautologia e si disconosce il fondamento giuridico delle

esenzioni e delle agevolazioni tributarie. Come è noto, le

dette esenzioni possono essere soggettive od oggettive, se

condo che riguardino categorie determinate di persone che, a sensi delle norme generali, rientrerebbero tra i soggetti

passivi del tributo, ovvero determinati oggetti, che, data

la delimitazione del presupposto, indicato come normale

dalla legge, sarebbero ad essa sottoposti. Le une e le altre

sono giustificate da motivi di natura politica, economica

e sociale. In ispecie quelle oggettive o sono ispirate al ri

guardo che merita la lieve entità economica della situazione

di fatto, o al raggiungimento di una più equa applicazione

dell'imposta, o, come nella massima parte dei casi, allo

scopo di favorire lo sviluppo di una certa attività econo

mica, che in un particolare momento si ritiene rispondente ad un interesse generale. Quindi le esenzioni, e così pure le agevolazioni tributarie, in genere, tendono sempre al

raggiungimento di un fine che viene considerato superiore all'interesse dell'erario e che perciò giustifica il sacrificio

di tale interesse.

Le agevolazioni concesse dal decreto 7 giugno 1945

n. 322 rientrano appunto nell'ultima categoria di quelle

oggettive sopra indicate che, come si è detto, è la più im

portante. Infatti il provvedimento mira a favorire la rico

struzione delle opere edilizie distrutte o danneggiate dalla

guerra, ricostruzione alla quale è interessato lo Stato oltre

e più che i privati. Invero il decreto legislativo s'intitola

« agevolazioni tributarie per la ricostruzione edilizia » e ri

guarda le ricostruzioni e le riparazioni, compiute entro cin

que anni dall'entrata in vigore di esso, delle case di abita

zione e degli altri edifici pubblici e privati, distrutti o dan

neggiati per eventi bellici. I benefici fiscali sono vari, a

seconda dei casi (sottoposizione alla sola imposta fissa di

registro e ipotecaria, esenzione dall'imposta generale sul

l'entrata, riduzione ad un quarto dell'imposta ordinaria

di registro), e si riferiscono alla compravendita di edifici

distrutti o danneggiati e delle relative aree, allo scopo della ricostruzione o della riparazione medesima, ai finan

ziamenti per l'esecuzione delle cosiddette opere, ai conferi

menti dei beni in società allo stesso fine.

Le agevolazioni sono state poi modificate dal successivo

decreto 26 marzo 1946 n. 221, che le ha estese alle opere

stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o

costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonché ai

fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali di

strutti o danneggiati per eventi bellici.

Per il godimento del favore tributario è stato imposto

l'obbligo di dichiarare in ogni singolo atto che esso è sti

pulato ai fini del decreto. E cioè, per evitare il pericolo di abusi, si è richiesto che risultasse dallo stesso atto l'iden

tità tra i fini di questo ed i fini del provvedimento legisla

tivo, vale a dire la ricostruzione o la riparazione delle opere distrutte o danneggiate dalla guerra.

Questa e soltanto questa è la condizione posta dal

l'art. 6 decreto del 1945, mantenuta in vigore dal succes sivo decreto del 1946. Erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che le parti dovessero aver tenuto conto delle

agevolazioni fiscali nella determinazione del corrispettivo del contratto. Il criterio è stato desunto dalla disposizione dell'art. 8, 3° comma, decreto del 1945. Senonchè tale

disposizione è di carattere particolare e transitorio : essa si riferisce ai contratti di appalto di opere pubbliche stipu lati anteriormente all'entrata in vigore del decreto del

1945 e successivamente alla legge sul risarcimento dei danni

di guerra 26 ottobre 1940 n. 1543, consentendo che si ap plichino anche a quei contratti alcuni benefici, qualora l'Amministrazione committente dichiari che il minor onere

(già previsto dalla detta legge) è stato calcolato nella for

mulazione dei prezzi e dei corrispettivi. Codesta dichiara

zione sostituisce quella prevista dall'art. 6 in considera

zione del riferimento a contratti anteriori all'entrata in

vigore del decreto. Peraltro il campo di applicazione di

questo, specie a seguito delle modificazioni apportate nel

1946, non si esaurisce nei contratti di appalto tra privati ed Amministrazione per opere pubbliche, ma riguarda anche

tutti i contratti di compravendita, oltre che di appalto, tra privati, tendenti alla ricostruzione delle rovine della

guerra, rispetto ai quali non può avere alcun rilievo che i

contraenti abbiano o meno tenuto presenti le agevolazioni fiscali nel regolamento dei loro rapporti.

Dalle esposte considerazioni consegue che condizione

necessaria e sufficiente per l'applicazione delle agevolazioni tributarie in oggetto è che dall'atto risulti la finalità della

ricostruzione o della riparazione di opere distrutte o dan

neggiate da eventi bellici. Ora per il verificarsi di questa condizione non occorrono requisiti formali. La legge parla di « dichiarazione » ma non in senso di manifestazione della

volontà di una parte diretta all'altra, bensì in quello di

enunciazione concorde. E tale enunciazione può risultare

da qualsiasi espressione, sempre contestuale, che riveli la

finalità dell'atto.

Pertanto può essere sufficiente anche la semplice inti

tolazione dell'atto, sempre che, secondo l'interpretazione de

mandata al giudice di merito, essa dimostri che il contratto

fu concluso con l'intento della ricostruzione.

Per tali motivi deve accogliersi il ricorso incidentale e

respingersi quello principale, modificandosi la motivazione

della sentenza nella parte alla quale quest'ultimo si rife

risce, nel senso che l'esenzione spetta perchè dal contratto

n. 2227 risulta che esso fu stipulato per la ricostruzione di

opere distrutte dalla guerra. L'annullamento della stessa pronuncia in relazione al

ricorso accolto, importa il rinvio della causa per nuovo

esame ad altro giudice dello stesso grado, che si uniformerà

ai seguenti principi di diritto : « le agevolazioni tributarie, concesse dal decreto 7 giugno 1945 n. 322, poi modificate

ed estese dal decreto 26 marzo 1946 n. 221, sono applica bili agli atti stipulati al fine della ricostruzione o ripara zione di opere distrutte o danneggiate da eventi bellici,

purché tale finalità risulti da una enunciazione contestuale

del medesimo atto, anche se contenuta solo nell'intitolazione

di esso ».

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 10 luglio 1954, n. 2449 ; Pres.

Aniciiini P., Est. Tavolaro, P. M. Maccaeone (conci,

conf.) ; Zurzolo (Avv. Barbieri, An orioli) c. Polerà

(Avv. Russo).

(Sent, denunciata : A pp. Catanzaro là febbraio 1953)

Cittadinanza — Acquisto della cittadinanza statu

nitense — Prova — Certilicato del console ita

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