Sezione I civile; sentenza 19 novembre 1960, n. 3108, Pres. Lorizio P., Est. Gabrielli, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Provincia di Livorno (Avv. Paoletti, Bozzano, Gravetti) c. I.n.g.i.c. (Avv.Jossa)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 2 (1961), pp. 251/252-253/254Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151898 .
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251 PARTE PRIMA 252
n. 141), ha affermato che la responsabilità del creditore ri
chiamata dall'art. 21 della legge fallimentare va inquadrata nella responsabilità aggravata per lite temeraria (art. 96,
prima parte), sì che la condanna è legittima solo se nell'at
tività del creditore si riscontri dolo o colpa grave. Infatti, l'art. 21 legge fall, dispone che, se la sentenza
dichiarativa di fallimento è revocata, le spese della proce dura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale
con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice
delegato (2° comma), e sono a carico del creditore istante
che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichia
zione di fallimento con colpa (3° comma). L'articolo non
disciplina una speciale responsabilità per avere il creditore
chiesto la dichiarazione di fallimento, ma richiama la con
danna, con generico riferimento alla colpa, per affermare
che a carico del creditore debbono porsi anche le spese di
procedura e l'onorario al curatore, da liquidarsi succes
sivamente. E in mancanza di deroga al principio della
responsabilità processuale, previsto dall'art. 96, 1° comma, deve ritenersi applicabile lo stesso anche al caso di revoca
del fallimento.
Consegue che, alla stregua di detta norma, se risulti che
il creditore istante ha agito con mala fede o colpa grave,
egli deve essere condannato, su istanza di parte, al risarci
mento dei danni da liquidarsi, anche di ufficio, nella sen tenza. E, data la esplicita previsione, la competenza a pro nunciare sulla domanda di risarcimento del danno spetta inderogabilmente al giudice investito della decisione sul merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 1958, n. 3798, Foro it., Eep. 1958, voce Spese giudiziali, nn. 62, 63 ; 20 giugno 1958, n. 2132, ibid., nn. 64, 65 ; 21 maggio 1958, n. 1691, ibid., nn. 66, 67). (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 19 novembre 1960, n. 3108, Pres. Lorjzio P., Est. Gabrielli, P. M. Tavolaro
(conci, conf.) ; Provincia di Livorno (Avv. Paoletti, Bozzano, (travetti) c. I.n.g.i.c. (Avv. Jossa).
(Oonferma App. Firenze 17 agosto 1959)
Tassa sul consumo —- Materiali impiegati nella costruzione di strade — Tassabilità — Estremi
(R. d. 14 settembre 1931 n. 1175, t. u. per la finanza
locale, art. 29, 39, 98; r. d. 30 aprile 1936 n. 1138
regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, art. 29, 34).
I materiali impiegati nella costruzione delle strade, quando vengono incorporati nel suolo stradale con carattere di stabilità e di permanenza, sono da considerarsi materiali
per costruzioni edilizie e come tali assoggettabili alla im
posta di consumo. (1) •
(1) Nello stesso senso varie decisioni del Min. delle finanze tra cui v. : 20 giugno 1959, n. 3/B/2019 j 10 aprile 1953, n. S/B/ 1282, .Poro it., Rep. 1959, voce Tassa sul consumo, nn. 96, 97 ; 10 febbraio 1958, n. 3/B/381, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 76 79. Tra le sentenze dei giudici di merito, nello stesso senso v. App. Torino 16 febbraio 1959, id., Rep. 1959, voce cit., n. 94 ; App. Napoli 5 febbraio 1959, ibid., n. 103 ; Trib. Fi renze 16 aprile 1959, id., 1959, I, 1582, con nota critica di An tonini, Ancora dell'imposta di consumo sui materiali impiegati nelle costruzioni delle autostrade.
Secondo Cass. pen. 19 aprile 1956, Bertè (id., Rep. 1956, voce cit., n. 49) sono tassabili i materiali per la costruzione delle opere d'aite stradali quali muri di sostegno, parapetti, scarpate, ponti. A tale sentenza fa richiamo la menzionata deci sione 20 giugno 1959 del Ministero delle finanze, la quale ap punto afferma che la sentenza stessa, « con la quale si dichia rano inassoggettabili ad imposta di consumo le strade, non co stituisce base giurisprudenziale sufficiente per modificare l'orien
La Corte, ecc. —• Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli art. 20, 39 e 98 t. u. 14 settembre 1931 n. 1175, nonché degli art. 29 e 34 del regolamento approvato con r. decreto 30 aprile 1936 n. 1138, correlativamente
agli art. 35, 36, 38, 41, 42, 43 e 44 dello stesso regolamento. Si assume che erroneamente la Corte d'appello ha
ritenuto che l'imposta di consumo sui materiali da costru zione si applica al materiale impiegato nella costruzione
delle strade, mentre in proposito sono tassabili solo i materiali occorsi per le opere stradali, quali i muri di
sostegno, i parapetti, le scarpate, i ponti. La censura non può essere condivisa. Delle disposizioni del t. u. per la finanza locale (n. 1175
del 1931), che a dire della ricorrente sarebbero state violate dalla sentenza impugnata, la prima, art. 20, stabilisce che i comuni possono applicare imposta di consumo su taluni
generi, tra cui i «materiali per costruzioni edilizie»; le
altre, art. 39 e 98, stabiliscono, rispettivamente, il modo di riscossione della imposta relativa ai precisati materiali ed i limiti di tassazione.
Quanto alle disposizioni del regolamento 30 aprile 1936 n. 1138, che, a dire della ricorrente medesima, sareb bero state pur esse violate dalla Corte di Firenze, la prima, art. 29, fornisce la nozione dei « materiali per costruzioni edilizie », definendoli come « quelli atti ad essere impiegati nella costruzione, nel finimento, nella manutenzione e nella riparazione degli edifici e in genere delle opere edilizie stabilmente fondate sul suolo, per modo che con detto
impiego vengono ad acquistare carattere di fissità da farli ritenere come parte delle dette opere stabili » ; la seconda
(art. 34, 3° comma) considera edificio « qualunque specie di costruzione stabilmente infissa al suolo . . . o assicurata
permanentemente alla riva, nonché ogni altra costruzione edilizia che abbia carattere di stabilità, comprese le opere di arte stradali ».
Da tali norme e dal loro coordinamento si desume, anzitutto, che la tassabilità con la particolare imposta dei materiali per costruzioni edilizie, sorge dalla attitudine di essi all'impiego nelle opere edilizie e dalla acquisizione, con detto impiego, del carattere di « fissità » ; e si desume, altresì, che, ai particolari fini tributari, il concetto di costruzione edilizia, edificio, opera edilizia, non è circo scritto a quello normale di edificio, ma comprende qualsiasi opera avente carattere di stabilità o di permanenza.
Tale carattere ben si riscontra nelle ordinarie strade
moderne, la cui creazione richieda l'impiego dei comuni materiali da costruzione. In effetti, queste strade, a diffe renza di quelle più antiche, e prescindendo dalle c. d.
opere d'arte, risultano formate da uno strato a sè stante costituito con l'impiego di materiali per costruzione edilizia messi insieme secondo certe regole tecniche, strato che è unito al suolo e che ha carattere di stabilità e di perma nenza : ed il fatto che tale strato, che è poi una specie di
muratura, sia unito al suolo in senso orizzontale anziché
verticale, non impedisce che possa parlarsi rispetto ad
tamento e l'interpretazione fin qui seguiti della tassabilità di tutti i materiali impiegati nella pavimentazione di strade ».
In dottrina, sull'argomento, oltre la citata nota dell'Anto nini, v. Le ATI, La pavimentazione delle strade e l'imposta di consumo sui materiali da costruzione, in Riv. trìb. loc., 1957, 73 ; Ancora in tema di materiali impiegati nella formazione di pavi menti stradali, id., 1958, 133; Righi, Appunti sull'assoggetta bilità ad imposta di consumo dei materiali impiegati nella costru zione di strade e autostrade, in Riv. dir. fin., 1059, II, 224 ; Bamundo, Non assoggettabilità all'imposta del materiale usato per la sistemazione di fondo stradale che non rientra nel concetto di opera edilizia stabilmente infissa al suolo, in Arch, ricerche giur., 1959, 859.
Si veda, infine, l'art, un. legge 16 settembre 1960 n. 1013 (Le Leggi, 1960, 831), il quale esenta dall'imposta di consumo i materiali occorrenti per la costruzione, manutenzione e lipara zione df Ile strade ed autostrade eseguite dall'A.n.a.s., precisando (come già l'art. 7 della legge 13 agosto 1859 n. 904, id., 1959, 1103, articolo sostituito dall'art, un. della legge del 1960) che nella esenzione sono compresi gli edifici e le opere accessoiie delle dette strade ed autostrade.
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253 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 254
esso di costruzione edilizia, posto che la particolarità della
forma, dello spessore e della posizione rispetto al suolo di
questa nuova entità, che è lo strato, non influiscono sulla
configurabilità della costruzione edilizia, ai sensi della
legge tributaria.
Ben diverso invece è il caso, estraneo alla fattispecie, delle strade ricavate da un semplice tracciato spianato, livellato con spargimento di ghiaia mobile, perchè in queste, a parte il difetto della stabilità, manca quel quid diverso
dal suolo ed a questo aggiunto che viene ricavato con
l'impiego di materiali per costruzione messi insieme secondo
certe regole, quid che, come si è visto, costituisce costru
zione edilizia ai sensi della legge tributaria e che è distin
tamente valutabile.
Come si è premesso, assume però la ricorrente, e in ciò
si concreta, in definitiva, l'argomento fondamentale da
essa addotto contro la sentenza impugnata, che l'art. 34, 3° comma, del citato regolamento, col fatto di considerare
edificio ogni costruzione edilizia avente carattere di stabi
lità « comprese le opere d'arte stradali », cosi testualmente, la qualità di edificio in questa materia attribuisce solo alle
dette opere di arte, come ponti, parapetti, ecc., non pure alle strade in sè.
Or non è dubbio che la trascritta espressione del rego lamento possa prestarsi ad essere assunta come argomento favorevole alla tesi della ricorrente, ma la tesi stessa è
in realtà resistita da precise norme legislative e regola mentari, dimostrative della volontà della legge di sottoporre al tributo in esame i materiali adoperati per la costruzione
delle strade moderne e della inefficacia dell'argomento ad
dotto in contrario dalla ricorrente.
Ben vero, l'art. 29, n. 3, t. u. n. 1175 del 1931 specifi camente esenta dalla imposta di consumo i materiali
destinati alla costruzione ed all'esercizio delle strade fer
rate, e per ciò stesso implica, per argomento a contrario, che non sono esenti i materiali adibiti alla costruzione di
altre strade (precisamente, quelle avanti rammentate).
Aggiungasi che analoga esenzione dalla imposta in
discorso è stabilita dall'art. 36, n. 6, dello stesso t. u.,
rispetto alle opere di bonifica e di miglioramento agrario, tra cui (art. 42 regol. n. 1138 del 1936), le strade poderali ed interpoderali, e che anche tale esenzione legittima la identica illazione di assoggettabilità alla detta imposta dei materiali impiegati nella costruzione o riparazione delle altre strade. L'espressione ... « comprese le opere d'arte stradali », assunta dalla ricorrente ad argomento fondamentale in appoggio alla tesi da essa sostenuta, non vale, perciò, a corroborare la tesi stessa, che quindi va disattesa.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 15 novembre 1960, n. 3056 ; Pres. Lonakdo P., Est. Capobaso, P. M. Ckiscuoli
(conci, conf.) ; Società A.c.c.a. (Avv. Molle, Bbaschi) c. Coltellacci (Avv. Catabinella, Pasqttini).
(Conferma App. Milano 4 luglio 1958)
Società — Società per azioni —- Sindaco -— Respon sabilità —- Fattispecie — Consegna di titoli ver
sati a cauzione (Cod. civ., art. 2407).
Non sussiste responsabilità del sindaco per il fatto che l'am
ministratore della società,nella di lui consapevolezza, avendo
alienato i titoli versati a titolo di cauzione da un ex am
ministratore, li abbia consegnati all'acquirente, tenendo
fermo il vincolo cauzicnale. (1)
(1) Non risultano precedenti. Per riferimenti, v. Fbè, Società per azioni, in Commentario a
cura di A. Scialoia e G. Branca, 1956, pag. 452 e segg.
La Corte, ecc. —- Col primo motivo di ricorso la Soc. A.c.c.a. lamenta, in particolare, la violazione degli art. 2403 e 2407 cod. civ. sui doveri e sulla responsabilità del collegio sindacale e dei sindaci.
Nella specie è stato ritenuto dalla Corte d'appello che, se l'amministratore in carica consegna ad un terzo le azioni
costituenti il deposito di un ex amministratore, è il primo clie deve innanzitutto risponderne verso la società, a norma
dell'art. 2392 cod. civ. Il fatto che a tale abuso abbia anche
partecipato uno dei sindaci può essere fonte, secondo la
Corte di merito, di responsabilità extracontrattuale di
quest'ultimo, accanto a quella dell'amministratore, ma non
di responsabilità del sindaco per violazione degli obblighi nascenti dall'esercizio delle specifiche funzioni organiche del
medesimo.
È pacifico in diritto che le azioni versate come cauzione
dagli amministratori sono alienabili, fermo restando il
vincolo cauzionale e la iscrizione di tale vincolo sia sul titolo
negoziato sia sul registro della emittente. Sicché l'abuso
di cui si tratta potrebbe farsi consistere soltanto nella con
segna delle azioni all'acquirente in luogo di mantenerle
in deposito presso la società. Ma l'autore di tale irrego larità è l'amministratore che ha posto in opera, sia pure con la consapevolezza del sindaco, la lamentata elimina
zione del cennato deposito, senza dire che la dottrina ha
giustamente posto in rilievo come il deposito dei titoli
costituiti in garanzia abbia perduto, nella disciplina legale attualmente in vigore, la sua importanza, poiché la garanzia è principalmente costituita dal vincolo iscritto sui titoli
medesimi. Il che rende in pratica più difficile, ammesso che
si tratti di uno degli amministratori, provare il danno deri
vato dal mancato deposito di titoli pur sempre vincolati in
favore della società, nonché la efficienza ed il nesso causale
tra la negligenza del sindaco ed il danno medesimo, ele
menti codesti che la Corte del merito, sia pure ad abun
dant iam e perciò in maniera molto succinta, ha in concreto
escluso. Ad ogni modo, tenendo presente l'art. 2403 cod.
civ. sui doveri del collegio sindacale, pare esatto che la
semplice traditio materiale delle azioni Bolla dalle mani
dell'amministratore in carica al compratore di esse non
rientra e non ha alcuna relazione con i poteri di vigilanza e
di controllo dei sindaci, individualmente o collegialmente considerati. Dismettere il possesso materiale dei titoli ver
sati a garanzia da un ex amministratore, fermo il vincolo
esistente, costituisce atto di gestione dell'amministratore
in carica, il quale deve personalmente risponderne di fronte
alla società ; nella specie, come giustamente ha rilevato
la Corte di merito, non risulta affatto che ci sia stata azione
contro tale amministratore, mentre detta azione si è
erroneamente promossa contro il sindaco. Sotto questo
aspetto la censura è dunque infondata. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
Sulla importanza della permanenza presso la società delle
azioni vincolate a cauzione, v. Frè, op. cit., pag. 377.
Per riferimenti sulla disponibilità delle azioni vincolate a
cauzione, v. App. Afy s.sina 9 marzo 1951, Foro it., 1952, I, 1107, con nota di richiami.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 15 novembre 1960, n. 3046 ; Pres. Fibbi P., Est. Restaino, P. M. Pisano (conci,
conf.) ; Aluzzi (Avv. C. Leone) c. Abbate (Avv. Tarsia
in Cubia).
(Conferma App. Napoli 7 agosto 1959)
IVotaro —- Incarico ricevuto da una delle parti —
Adesione dell'altra -— Contratto non concluso —
Spese e competenze per l'attività preparatoria —
Obbligo solidale delle parti (L. 16 febbraio 1913
n. 89, ordinamento del notariato, art. 47).
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