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Sezione I civile; sentenza 19 ottobre 1960, n. 2831; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Pedote...

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Sezione I civile; sentenza 19 ottobre 1960, n. 2831; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Pedote (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Pietrini Pallotta) c. Società A.g.i.p. e Società I.n.f.r.a. (Avv. Turone, Ferrara Santamaria) Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 4 (1961), pp. 645/646-647/648 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151042 . Accessed: 28/06/2014 19:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 19:00:30 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 19 ottobre 1960, n. 2831; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Pedote (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Pietrini Pallotta) c. Società A.g.i.p.

Sezione I civile; sentenza 19 ottobre 1960, n. 2831; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M.Pedote (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Pietrini Pallotta) c. Società A.g.i.p. e SocietàI.n.f.r.a. (Avv. Turone, Ferrara Santamaria)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 4 (1961), pp. 645/646-647/648Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151042 .

Accessed: 28/06/2014 19:00

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

restituzione del documento con l'annotazione a margine della sentenza nel caso di rigetto della querela di falso.

Dato il carattere eccezionale, il divieto di esecutorietà non si estende alla condanna alle spese attribuite con gli onorari al procuratore.

Tale pronuncia, sebbene contenuta nella stessa sen

tenza che pronunciò sulla querela di falso, è tuttavia auto

noma dalla parte dispositiva che riguarda il documento, e

quindi, per quanto attiene alla condanna, riprende vigore il principio che riconosce efficacia esecutiva alle pronunce di condanna emesse in secondo grado, le quali, com'è noto, costituiscono titolo esecutivo abile per promuovere l'ese

cuzione forzata.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 19 ottobre 1960, n. 2831 ; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Pedote (conci, conf.) ; Finanze (Avv. dello Stato Pietrini Pallotta) c. Società A.g.i.p. e Società I.n.f.r.a. (Avv. Ttjrone, Ferrara Santamaria).

(Conferma App. Genova 8 aprile 1959)

Cassazione in materia civile — Ricorso —- Avvoca tura delio Stato —■ Sottoscrizione dell'avvocato

cjeiierale — Richiesta di notiiica dell'avvocatura distrettuale dello Stato —• Ammissibilità.

Titoli di credito — Hollo — Cambiale emessa per lo sconto — Regolarità del bollo — Momento di rife rimento (K. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla

cambiale, art. 104, 105 ; cod. civ., art. 2004).

È ammissibile il ricorso per cassazione che, sottoscritto dal

l'avvocato generale dello Stato, sia stato notificato su richie sta dell'avvocatura distrettuale. (1)

La misura dell'imposta di bollo dovuta per una cambiale, redatta e consegnata in vista dello sconto, va determinata nel momento in cui lo sconto viene concesso e non quando la cambiale venga materialmente redatta. (2)

La Corte, ecc. -— Le Società resistenti eccepiscono la

inammissibilità del ricorso perchè notificato su richiesta dell'Avvocatura dello Stato di Genova anziché dell'Avvo catura generale dello Stato. Al riguardo sostengono che essendo attribuita a quest'ultima la competenza esclusiva a esercitare la difesa delle cause davanti alla Corte di cas

sazione, l'Avvocatura distrettuale di Genova non sarebbe

(1) Non si rinvengono precedenti giurisprudenziali in ter mini. La massima poggia sul principio che nelle cause avanti la Corte di cassazione soltanto gli atti di difesa sono attribuiti in via esclusiva all'Avvocatura generale dello Stato e che gli atti che non abbiano tale natura, come le richieste di notifica zione del ricorsi, ben possono essere eseguiti dall'avvocatura distrettuale.

(2) Vedi, in senso conforme, Cass. 16 ottobre 1959, n. 2883, Foro it., Rep. 1959, voce Titoli di credito, n. 57 ; 13 novembre 1952, n. 3061, id., Rep. 1952, voce cit., n. 153.

La massima si ispira al principio che la regolarità fiscale della cambiale va riferita al momento della sua negoziazione, cioè della consegna del titolo da parte dell'emittente o del traente al prenditore (cfr. al riguardo Cass. 30 ottobre 1954, n. 4189, id., Rep. 1954, voce cit., n. 131 ; 10 gennaio 1941, n. 69, id., 1941, I, 226, con numerosi richiami di giurisprudenza e dottrina ; App. Roma 26 marzo 1957, id., Rep. 1957, voce cit., n. 46), ed è basata sulla considerazione che, quando la cambiale sia stata

consegnata in vista dello sconto, il trasferimento del possesso del titolo non si opera con la mera consegna, in quanto questa rappresenta solo una fase preliminare e preparatoria diretta alla materiale predisposizione dell'operazione di sconto, e ha carattere del tutto provvisorio, per cui, soltanto se lo sconto avrà luogo, si verificherà lo spossessamento dell'emittente (cfr. Cass. 17 luglio 1941, n. 2193, id., Rep. 1941, voce Eletto cam

biario, n. 64, oltre la citata Cass. 16 ottobre 1959, n. 2883).

stata legittimata a richiedere la notificazione del ricorso, la quale, pertanto, sarebbe inficiata da nullità assoluta e insanabile.

L'eccezione è infondata.

L'art. 1 del regolamento dell'Avvocatura dello Stato stabilisce che l'Avvocatura generale provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di cassazione. Ora, da tale norma si desume che l'Avvocatura generale deve provve dere alla redazione dei ricorsi, dei controricorsi e delle me

morie, alle discussioni orali e agli atti inerenti alla difesa davanti alla Corte di cassazione, ma non anche che essa debba richiedere direttamente la notificazione dei ricorsi e

degli altri atti, per i quali questa è richiesta. Tale notifi

cazione ben può essere eseguita su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto risiedono le persone alle quali

gli atti devono essere notificati, perchè le avvocature

distrettuali sono organi della stessa Amministrazione cui fa

parte l'Avvocatura generale, dalla quale gerarchicamente dipendono.

Invero, quando il compimento di un atto non è devoluto alla competenza esclusiva di un organo dell'Amministra

zione, l'atto, in virtù del rapporto organico, può essere

legittimamente compiuto da qualsiasi organo della stessa. La legge attribuisce in via esclusiva all'Avvocatura gene rale dello Stato soltanto il compimento degli atti di difesa

delle cause davanti alla Corte di cassazione, e, pertanto, non vi è dubbio che gli atti che non abbiano tale natura, come le richieste di notificazione dei ricorsi, possano essere

eseguiti dalle avvocature distrettuali.

Nella specie, il precetto della legge è stato puntual mente osservato, perchè il ricorso per cassazione risulta

sottoscritto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza

impugnata per contraddittorietà di motivazione, in quanto la Corte di merito, mentre avrebbe affermato che l'obbligo del pagamento del bollo sulla cambiale sorge fin dal mo

mento in cui questa viene formata, avrebbe ritenuto che, ai fini della determinazione della misura del bollo, dovesse

farsi riferimento alla data apparente, anziché a quella di

effettiva emissione della cambiale.

La censura è infondata.

La motivazione della sentenza è contraddittoria, quando le argomentazioni addotte a fondamento della decisione

risultino sostanzialmente contrastanti l'una con l'altra fino

a elidersi scambievolmente, e non quando le varie parti della motivazione rivelino armonicamente la ratio deci

dendi in aderenza con la soluzione adottata.

Nella specie, la Corte di merito non è incorsa in tale

vizio. Premesso che la cambiale rientra tra gli atti per i

quali il bollo va applicato fin dall'origine, che il fonda

mento di tale imposta risiede nell'interesse che il singolo ha alla formazione dell'atto considerato nel suo aspetto formale e che il tributo va riferito non al contenuto sostan

ziale dell'atto giuridico compiuto, ma alla definizione che

corrisponde all'aspetto formale che esso assume nel docu

mento, ha ritenuto che, per stabilire se una cambiale sia a

vista, a certo tempo vista, con scadenza a uno o più mesi,

bisogna aver riguardo al tenore letterale del documento

cambiario, e non ad elementi estrinseci e, quindi, per sta

bilire la misura del bollo, al quale la cambiale deve essere

assoggettata, occorre aver riguardo alla data di emissione

in essa indicata e non a quella in cui la cambiale è mate

rialmente redatta, data, nella quale sorge sì l'obbligo di

assoggettarla al bollo, ma nella misura corrispondente alla

definizione che ne va data in base al suo aspetto formale.

Ora l'affermazione che l'obbligo di pagare il bollo sorge fin dal momento della formazione della cambiale non è

in contrasto con l'altra, secondo la quale per stabilire la

misura del bollo, alla quale essa deve essere assoggettata, si deve aver riguardo non alla realtà sostanziale dell'atto, ma al tenore formale delle dichiarazioni in esso contenute, in quanto la formazione della cambiale va considerata sotto

l'aspetto formale.

Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata

per aver ritenuto che l'imposta di bollo deve essere deter

minata in relazione alla data di emissione indicata nella

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647 PARTE PRIMA 648

cambiale. Al riguardo si sostiene che la Corte di merito avrebbe erroneamente affermato che ai fini della deter minazione del bollo occorrerebbe aver riguardo al conte nuto letterale del titolo, perchè la legge esigerebbe che il

tributo sia determinato in relazione al momento in cui il titolo medesimo viene materialmente redatto. Si aggiunge che il principio affermato da questa Corte suprema, secondo il quale, per giudicare se sia regolare il bollo di una cam biale consegnata in vista dello sconto, devesi aver riguardo al momento della sua negoziazione, non sarebbe applica bile nei confronti dell'Amministrazione delle finanze, perchè la sottostante convenzione di favore interceduta tra le parti non sarebbe opponibile ad essa.

La censura è infondata.

Questa Corte suprema, anche recentemente, ha riaffer mato (v. sent. n. 2883 del 1959, Foro it., Eep. 1959, voce Titoli di credito, n. 57), che per giudicare della regolarità del bollo di una cambiale occorre aver riguardo al mo mento della sua negoziazione, che si verifica normalmente con la consegna del titolo da parte dell'emittente o del traente al prenditore, perchè è in tal momento che si verifica lo spossessamento del primo a favore del secondo.

Quando la cambiale sia stata redatta e consegnata in vista dello sconto, la sua negoziazione si verifica soltanto nel momento in cui lo sconto viene concesso e, quindi, a tale momento bisogna riferirsi per determinare la misura del bollo. In tale caso, invero, il trasferimento del possesso del titolo non si opera con la mera consegna, in quanto questa rappresenta solo una fase preliminare e prepara toria diretta alla materiale predisposizione dell'operazione di sconto e ha carattere del tutto provvisorio, per cui sol tanto se lo sconto avrà luogo si verificherà lo spossessa mento dell'emittente.

Ora, se per giudicare della regolarità del bollo della cambiale occorre far riferimento al momento della sua

negoziazione, non v'è dubbio che a tale principio deve uniformarsi anche l'Amministrazione delle finanze, perchè la norma, che stabilisce il momento al quale bisogna rife rirsi per determinare la misura del bollo, vincola non solo i contribuenti, ma anche quest'ultima.

Non può, poi, sostenersi che, applicando detto principio nell'ipotesi in cui la cambiale è consegnata in vista dello

sconto, verrebbe ad opporsi all'Amministrazione delle finanze la convenzione extra cambiaria di favore, inter corsa tra le parti, perchè in tal caso il riferimento al mo mento in cui ha luogo lo sconto, per giudicare della regola rità del bollo, è fatto non in virtù della convenzione extra

cambiaria, ma in quanto in quel momento si verifica quello spossessamento del titolo da parte dell'emittente, nel quale si concreta la negoziazione di esso.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 17 ottobre 1960, n. 2784 ; Pres. Varallo P., Est. M. Pedroni, P. M. Colli (conci, conf.) ; Cerra ed altri (Avv. Secondari) c. Ministero grazia e

giustizia (Avv. dello Stato Guglielmi), Angelini e Cesarini.

(Conferma App. Soma 25 agosto 1958)

Ufficiale if indiziari» ■— Subingresso —• Commesso —- Indennità di anzianità —■ Responsabilità del subentrante —- Insussistenza (R. d. 1. 13 novembre

1924 n. 1825, disposizioni relative al contratto di im

piego privato, art. 11).

Il commesso giudiziario che cessi dal rapporto (nella specie, prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951 n. 1128) non pud ripetere dall'ufficiale giudiziario, alle

cui dipendenze si trovava al momento della cessazione del

rapporto, l'indennità di anzianità anche per il periodo di dipendenza dal precedente titolare dello stesso ufficio. (1)

La Corte, eoo. — Con l'unico mezzo di annullamento si deduce la violazione dell'art. 11 r. decreto legge 13 novem bre 1924 n. 1825, sull'impiego privato, nonché difetto di mo

tivazione, e, premesso che la Corte d'appello non ha discono sciuto che il servizio prestato dal Venturi alle dipendenze degli ufficiali giudiziari della Corte di cassazione aveva avuto inizio molti anni prima del 1934, i ricorrenti si dolgono che la stessa Corte, incoerentemente, abbia poi deciso che la indennità di licenziamento dovesse esser liquidata con decorrenza soltanto dal novembre 1934, escludendo l'ob

bligo dei convenuti al pagamento della stessa indennità in relazione al pregresso periodo di lavoro prestato dal

(1) Questione ormai superata con la entrata in vigore della

legge 18 ottobre 1951 n. 1128, che ha completamente modifi cato la figura giuridica degli aiutanti ufficiali giudiziari, già commessi giudiziari, eliminando qualsiasi elemento del rap porto di impiego privato fra ufficiale giudiziario e aiutante ufficiale giudiziario.

Prima della entrata in vigore della citata legge n. 1128 la dottrina e la giurisprudenza qualificavano la figura del com messo come impiegato privato dell'ufficiale giudiziario, soprat tutto sulla base della dipendenza economica del commesso esclusivamente dall'ufficiale giudiziario e della responsabilità diretta ed esclusiva dell'ufficiale giudiziario per l'operato del suo commesso.

L'annotata sentenza, pur aderendo alla tesi della esistenza di un rapporto d'impiego privato fra ufficiale giudiziario e com messo (affermato, prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 1951 n. 1128, da App. Torino 1 marzo 1958, Foro

it., Rep. 1958, voce Ufficiale giud., nn. 9, 10, nonché da Cass. 8 marzo 1956, n. 696, id., 1956, I, 895, con nota di richiami), disconosce peraltro la configurabilità della cessione d'azienda in caso di sostituzione di ufficiali giudiziari, con la conseguenza che il subentrante non è, ex art. 2112 cod. civ. (rectius : art. 11 r. decreto legge 13 novembre 1924 n. 1825), responsabile delle

obbligazioni assunte dal suo precedessore nei confronti dei commessi.

Nello stesso senso la sentenza confermata App. Roma 25 agosto 1958, id., Rep. 1959, voce cit., n. 11, che nega però la legittimazione passiva dell'ufficiale giudiziario per i debiti del suo predecessore, sulla base (criticata dalla Suprema corte) della inconciliabilità fra trasferimento d'azienda e natura fidu ciaria del rapporto fra ufficiale giudiziario e commesso.

Nel senso della configurabilità di un trasferimento d'azienda, vedi invece la sentenza Cass. 17 maggio 1948, n. 725, id., Rep. 1948, voce Impiego priv., n. 106, che esclude però i casi in cui la successione fra ufficiali giudiziari avviene ope legis, per effetto del carattere pubblico della loro funzione, purché l'ufficiale

giudiziario non assuma (di diritto o di fatto) elementi attivi o passivi della precedente azienda ; sostanzialmente nello stesso senso Trib. Roma 16 novembre 1939, id., 1940, I, 260, con nota adesiva di Borghese, La figura giuridica dei commessi degli ufficiali giudiziari, ibid., 661.

Nella ipotesi della costituzione della Cassa unica per la

ripartizione degli emolumenti, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 10 marzo 1950 {id., 1950, I, 1358), ha negato la

configurabilità di un trasferimento d'azienda, non ravvisando l'elemento della persistenza della identità dell'azienda.

È infine da segnalare la sentenza del Tribunale di Parma 30 novembre 1959 {Dir. lav., 1960, II, 308) che affronta il pro blema della applicabilità della disciplina del trasferimento d'azienda all'ipotesi di subingresso in studio notarile.

Il problema è risolto negativamente sulla base della consi derazione che lo studio notarile per lo svolgimento di attività avente natura pubblicistica non può considerarsi come azienda

professionale. La sentenza è annotata adesivamente dal Lega

{Subingresso in studio notarile e rapporto di lavoro, ibid., 310), che distingue tra attività pubblicistica e attività privatistica del notaio ; per la prima attività, avente alcuni elementi co muni u quella dell'ufficiale giudiziario, esclude la configu rabilità del trasferimento d'azienda, soprattutto in considera zione del particolare regime legale di sostituzione del notaio in caso di impedimento o cessazione dall'ufficio ; questa conside razione può, invero, ritenersi valida anche per gli ufficiali giu diziari, purché la sostituzione non derivi da spontanea richie sta degli ufficiali giudiziari (art. 47 r. decreto 28 dicembre 1924 n. 2271, non ripetuto nella legge n. 1128 del 18 ottobre 1951).

P. s.

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