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sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1999, n. 10936; Pres. De Musis, Est. Panebianco, P.M. Apice...

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sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1999, n. 10936; Pres. De Musis, Est. Panebianco, P.M. Apice (concl. diff.); Min. finanze c. Soc. Pascale cave e costruzioni (Avv. Bellini, Bruno). Cassa Comm. trib. reg. Basilicata 14 giugno 1997 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 11 (NOVEMBRE 1999), pp. 3169/3170-3171/3172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193543 . Accessed: 28/06/2014 12:44 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 46.243.173.158 on Sat, 28 Jun 2014 12:44:55 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 2 ottobre 1999, n. 10936; Pres. De Musis, Est. Panebianco, P.M. Apice(concl. diff.); Min. finanze c. Soc. Pascale cave e costruzioni (Avv. Bellini, Bruno). Cassa Comm.trib. reg. Basilicata 14 giugno 1997 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 11 (NOVEMBRE 1999), pp. 3169/3170-3171/3172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193543 .

Accessed: 28/06/2014 12:44

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 2 ottobre

1999, n. 10936; Pres. De Musis, Est. Panebianco, P.M. Api

ce (conci, diff.); Min. finanze c. Soc. Pascale cave e costru

zioni (Avv. Bellini, Bruno). Cassa Comm. trib. reg. Basili

cata 14 giugno 1997 e decide nel merito.

Tributi in genere — Agevolazioni per il Mezzogiorno — Impre se edili (D.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, testo unico delle leggi

sugli interventi nel Mezzogiorno, art. 101, 105).

Le imprese edili non possono beneficiare dell'esenzione decen

nale dall'Ilor prevista dall'art. 101 d.p.r. 6 marzo 1978 n.

218 per le nuove iniziative industriali nel Mezzogiorno. (1) Le imprese edili possono beneficiare dell'esenzione decennale

dall'Irpeg prevista dall'art. 105 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218

per le nuove iniziative produttive nel Mezzogiorno. (2)

Svolgimento del processo. — L'ufficio delle imposte dirette

di Potenza negava l'esenzione decennale da Irpeg e Ilor richie

sta dalla Pascale cave e costruzioni s.r.l. la quale proponeva

ricorso, deducendo che si era costituita nel dicembre 1986 con

sede in Satriano di Lucania dando luogo ad una nuova iniziati

va produttiva nei territori agevolati del Mezzogiorno e poteva

quindi godere dei benefici previsti dagli art. 115 d.p.r. 1523/67

e 105 d.p.r. 218/78.

La Commissione tributaria di primo grado di Potenza acco

glieva il ricorso.

Proponeva appello l'ufficio, sostenendo la mancanza di regi

stri, di un opificio industriale, inteso come stabile costruzione,

e di meccanismi ed apparecchiature fisse nonché l'impossibilità di considerare come nuova la lavorazione di inerti e l'esercizio

di attività edilizia. All'esito del giudizio, nel quale si costituiva la società, la Com

missione tributaria regionale della Basilicata con sentenza del

17 maggio-14 giugno 1997 rigettava l'impugnazione.

Dopo aver evidenziato che la novità dell'iniziativa cui fa rife

rimento l'art. 105 t.u. 218/78 non deve essere intesa come sino

nimo di originalità ma in senso temporale, rilevava la commis

sione tributaria regionale che anche le società edili rientravano

nella previsione agevolativa, contribuendo allo sviluppo delle

condizioni economiche ed essendo, oltre tutto, munite necessa

riamente di attrezzature per l'attività di trasformazione.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'ammi

nistrazione finanziaria, deducendo un unico motivo di censura.

Resiste con controricorso la Pascale cave e costruzioni s.r.l.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso l'am

ministrazione finanziaria denuncia violazione e falsa applicazio ne degli art. 105, 101 e 111 t.u. 218/78; 26, ultimo comma,

d.p.r. 601/73; 115 d.p.r. 1523/67, e 15 1. 853/71 in relazione

all'art. 360, n. 3, c.p.c. Deduce che in base all'art. 105 d.p.r.

218/78, che richiama anche il precedente art. 101, sono richie

(1) Contra, e cioè nel senso che le imprese edili possono, a determi

nate condizioni, beneficiare dell'esenzione decennale dall'Ilor prevista dall'art. 101 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 per le nuove iniziative indu striali nel Mezzogiorno, v. Cass. 4 giugno 1998, n. 5479, Foro it., 1998,

I, 2395; Comm. trib. centrale 13 marzo 1998, n. 1356, id., Rep. 1998, voce Tributi in genere, n. 1241; Comm. trib. reg. Campania 29 giugno

1998, Rass. trib., 1999, 872, con nota di A. Salvati; sembrerebbe im

plicitamente riconoscere anche ai cantieri edili la possibilità di giovarsi

dell'agevolazione de qua, Cass. 29 maggio 1999, n. 5253, Foro it., Mass.,

628, che ha rigettato la pretesa avanzata dal contribuente in tal senso, sul rilievo che, nella specie, erano presenti «soltanto attrezzature amo

vibili o manufatti provvisori». Per ulteriori riferimenti, cfr. la nota a Cass. 5479/98, cui adde, in

dottrina, M. Ravaccia, Esenzioni Ilor e Irpeg per le imprese edili nel

Mezzogiorno (nota a Comm. trib. reg. Basilicata 29 aprile 1997), in

Riv. giur. trib., 1998, 171.

Giova ricordare che, in forza dell'art. 17, 1° comma, d.leg. n. 446

del 1997, i soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 godevano di esen

zione decennale a carattere territoriale dell'Ilor possono ridurre la base

imponibile Irap in misura pari al reddito che sarebbe stato esente da Ilor.

(2) Oramai univoca la giurisprudenza nel senso dell'applicabilità del

le agevolazioni Irpeg alle imprese edili che si costituiscono nel Mezzo

giorno: v. Cass. 29 maggio 1999, n. 5274, Foro it., Mass., 632; 29

maggio 1999, n. 5253, cit. alla nota che precede; 24 aprile 1997, n.

3602, id., 1998, I, 2395, con nota di richiami; Comm. trib. centrale

16 giugno 1998, n. 3389, id., Rep. 1998, voce Tributi in genere, n.

1239; 10 giugno 1998, n. 3288, ibid., n. 1238.

Il Foro Italiano — 1999.

ste per il riconoscimento dei benefici fiscali la presenza di uno

stabilimento industriale, la necessità che esso sia tecnicamente

organizzato ed infine la sua costruzione nelle aree considerate

dalla legislazione sul Mezzogiorno. Sostiene che per stabilimento tecnicamente organizzato possa

considerarsi solo l'opificio infisso al suolo, qualificato da un

impianto, in quanto solo le attività esercitate con tali caratteri

stiche sono in grado di dare sufficienti garanzie di mantenimen

to di stabili posti di lavoro e realizzare l'intento del legislatore, mentre un'impresa di costruzioni non può dare una tale garan

zia, mancando del requisito della stabilità. Lamenta altresì che

la commissione tributaria regionale non abbia considerato che

mancava anche il requisito della novità dell'iniziativa in quanto l'attività svolta dalla società altro non era che la prosecuzione dell'identica attività svolta da Pascale Donato Michele nella/for ma individuale.

Il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione, preve dendo la disciplina relativa all'esenzione decennale delle due im

poste in questione (Ilor e Irpeg) distinte condizioni che compor tano separate considerazioni di ordine giuridico ed opposte so

luzioni, anche in relazione alle risultanze di fatto accertate avanti

alle commissioni tributarie.

Per quanto riguarda l'Ilor, l'art. 101 d.p.r. n. 218 del 1978

ne prevede l'esenzione decennale sui redditi industriali relativa

mente agli «stabilimenti industriali tecnicamente organizzati che

si impiantano nei territori» del Mezzogiorno d'Italia indicati nel

l'art. 1 della stessa legge. È richiesta quindi a tal fine la presenza di costruzioni inscin

dibilmente legate al suolo per l'attivazione di processi produtti vi attraverso una struttura tecnicamente organizzata.

Evidente del resto è la ratio, da individuarsi nell'intento di

assicurare, proprio con la presenza di costruzioni stabili, un in

sediamento duraturo nel territorio, o che comunque dia oggetti ve garanzie in tal senso, per i riflessi che è lecito attendersi

sull'occupazione della manodopera locale.

A tale conclusione, peraltro, in ordine alle imprese edili, che

pur rientrano fra quelle industriali ai sensi dell'art. 2195, 1°

comma, n. 1, c.c. essendo dirette alla produzione di beni, è

già pervenuta questa corte con la sentenza n. 5479 del 4 giugno 1998 (jForo it., 1998, I, 2395).

In tale decisione, però — pur postulandosi la non individua

bilità in astratto dell'impresa edile quale stabilimento industria

le — si afferma che in concreto il «cantiere edile» possa essere

considerato tale se esso «implichi, in relazione al tipo ed alle

dimensioni delle opere programmate ed alle strutture ammini

strative e tecniche occorrenti per realizzarle, costruzioni ed im

pianti che siano inscindibilmente legati al suolo e che integrino, nel loro insieme, il posto di stabile ubicazione dell'attività pro duttiva e del lavoro del personale».

Già anche alla stregua di tale orientamento il ricorso sarebbe

fondato, posto che dal fatto — quale riportato nella* decisione

impugnata (e confermato dagli scritti di questa fase del giudi

zio) — non emerge la presenza di strutture stabili del cantiere,

nel significato sopra individuato. v

Ritiene però la corte che tale orientamento non sia condivisi

bile per le seguenti considerazioni.

L'attività edile consiste nell'esecuzione di costruzioni e queste non possono che essere realizzate all'esterno del cantiere, il quale,

quindi, pur allorché si componga (anche) di strutture infisse

al suolo stabilmente, non concreta attività di produzione del

bene (costruzione) ma, al più, attività propedeutica e strumentale.

La nozione di «stabilimento industriale tecnicamente organiz

zato», poi, come sopra — ed anche nella citata sentenza —

individuata, sia nella sua portata oggettiva che in quella deri

vante dall'indicata ratio, postula:

a) che lo stabilimento fornisca, quale risultato dell'attività in

esso esercitata un «prodotto», ma tale condizione non ricorre

nel cantiere — pur comprensivo di strutture stabili — posto

che, come si è più volte rilevato, l'attività principale e il prodot

to della stessa sono «esterni» al cantiere;

b) che lo stabilimento assicuri una rilevante assunzione di ope

rai e la conseguente stabilità del posto di lavóro: condizioni

entrambe che potrebbero non ricorrere nell'impresa edile;

c) che nello stabilimento sia svolta attività «potenzialmente» duratura nel tempo: condizione questa che non ricorre nell'im

presa edile la quale, anche quando ha ad oggetto una costruzio

ne di notevole dimensione, ha necessariamente un termine finale.

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3171 PARTE PRIMA 3172

Del resto, e questa è la riprova della non condivisibilità del

riferito orientamento, nella citata sentenza — evidentemente nella

consapevolezza delle considerazioni finora svolte — si è posto l'accento sulle «dimensioni delle opere programmate» e, solo

quale conseguenza delle stesse, su manufatti stabili del cantiere, finendo però in tal modo:

a) con il dare rilevanza ad un elemento esterno allo stabili

mento, quale è la commessa, che il legislatore non ha preso in considerazione;

b) con l'attribuire sostanzialmente l'agevolazione solo alle im

prese edilizie che abbiano «già» avuto in appalto un'opera che

richieda un'attività (pur se non potenzialmente indeterminata

nel tempo) di notevole durata, determinando così una discrimi

nazione — che non trova fondamento normativo — tra le im

prese che abbiano avuto una commessa di notevole dimensione

e tutte le altre nonché tra le prime e quelle che, pur avendo

la stessa potenzialità produttiva, eseguano commesse continua

tive ma di non rilevanti dimensioni;

c) con il precludere l'agevolazione a determinate imprese —

potendo l'assunzione di commesse di notevoli dimensioni essere

correlata alla proprietà di macchinari e strumenti particolari e

costosi più che al numero di operai impiegati — nonostante

le stesse, al pari di quelle che beneficerebbero dell'agevolazione, diano lavoro ad un medesimo numero di operai, mentre, come

si è più sopra sottolineato l'assunzione di manodopera costitui

sce la ratio della norma agevolativa. Va infine rilevato che, quale che sia l'effettiva estensione che

voglia darsi al concetto di attività potenzialmente duratura nel

tempo, non potrebbe prescindersi — stante la durata decennale

dell'agevolazione — da una potenzialità produttiva di egual pe riodo, con la conseguenza di attribuire l'agevolazione ad un ri

stretto (e forse addirittura inesistente) numero di imprese senza

che possa rinvenirsi nella legge una limitazione di siffatta porta ta nell'ambito della stessa categoria.

Relativamente all'Ilor, il ricorso deve essere pertanto accolto.

Non essendo al riguardo necessari ulteriori accertamenti, può provvedersi nel merito ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.,

rigettando il ricorso avverso il diniego di ammissione all'esen zione concernente l'Ilor.

Per quanto riguarda invece l'Irpeg, il successivo art. 105, nel

prevederne la riduzione a metà per il periodo di dieci anni, si limita a far riferimento alle «imprese che si costituiscono in

forma societaria nei territori indicati nell'art. 1 per la realizza

zione di nuove iniziative produttive». Non è richiesta pertanto la presenza di stabilimenti industria

li, necessaria invece per la diversa ipotesi di cui all'art. 101, non potendosi argomentare diversamente sulla base della locu zione contenuta nell'ultima parte («fermo restando il disposto degli art. 101 e 102»),

Con tale espressione non si è inteso infatti richiamare le con dizioni richieste da tali due norme in tema di Ilor, ma solo

garantire il concorso di entrambe le agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni e cioè la possibilità di applicare la dispo sizione agevolativa riguardante l'Irpeg anche ai soggetti che pos sono fruire delle esenzioni relative all'Ilor.

Del resto una diversa interpretazione non solo renderebbe in

comprensibile il rinvio all'art. 102, il quale contiene disposizio ni che si adattano unicamente all'Ilor e non sono estensibili in vece all'Irpeg, ma non terrebbe conto dell'autonomo contenuto della norma che richiede requisiti propri (costituzione di impre se in forma societaria e realizzazione di nuove iniziative produt tive) e non cumulabili con quelli previsti per l'Ilor.

Né, per altro verso, può essere condiviso l'assunto secondo cui la costituzione in forma societaria di un'impresa già esisten te non prefigura di per sé il requisito della realizzabilità di nuo ve iniziative produttive.

La maggiore stabilità che una tale forma assicura ed il confe rimento di capitale per la costituzione della società sono infatti idonei a preconizzare la realizzabilità di nuove iniziative pro duttive ed a configurare così la condizione prevista per la ridu zione dell'Irpeg.

Sul punto il ricorso deve essere quindi rigettato.

Il Foro Italiano — 1999.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 3 settem

bre 1999, n. 9280; Pres. ed est. Ferro, P.M. Buonajuto

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Di Stefano) c. Boniciolli. Conferma App. Torino 13 settembre 1996.

Riscossione delle imposte e delle entrate patrimoniali ed esatto

re — Ingiunzione fiscale — Opposizione del contribuente —

Onere della prova (Cod. civ., art. 2697; r.d. 14 aprile 1910

n. 639, testo unico delle disposizioni di legge relative alla pro cedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi del demanio

pubblico e dei pubblici servizi e delle tasse sugli affari, art. 3).

Nel giudizio di opposizione all'ingiunzione fiscale di cui al r.d.

14 aprile 1910 n. 639, il contribuente ha l'onere di allegare e dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi ed estin

tivi della pretesa tributaria, restando a carico dell'ammini

strazione finanziaria l'onere di provare i presupposti della pre tesa impositiva. (1)

Motivi della decisione. — 1. - Il primo motivo dedotto a so

stegno del presente ricorso, con denuncia di «violazione e falsa

applicazione dell'art. 3 1. 14 aprile 1910 n. 639 e di principi

generali in tema di opposizione a ingiunzione fiscale e motiva

zione insufficiente e illogica su punti decisivi della controver

sia», investe in termini generali l'affermazione della corte di

merito secondo cui nella situazione processuale in esame l'am

ministrazione non ha adempiuto l'onere probatorio alla stessa

incombente al fine della determinazione quantitativa del conte

nuto pecuniario del debito del Boniciolli con specifico riferi

mento alle violazioni a suo carico accertate in sede penale. L'am

ministrazione ricorrente sostiene che in sede di opposizione ad

ingiunzione fiscale grava sull'opponente l'onere di provare l'in

fondatezza della pretesa tributaria, e afferma che, pertanto, l'op posizione avrebbe potuto trovare accoglimento solo se ed in quan to l'opponente avesse dimostrato positivamente, in termini pun tuali ed esaurienti, l'erroneità del presupposto della liquidazione

operata dall'ufficio secondo cui i quantitativi di prodotti petro liferi, in relazione ai quali l'evasione fiscale doveva ritenersi ri

conducibile al concorso causale del Boniciolli, si identificavano

con quelli ai punti 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 del capo A del

procedimento penale di primo grado poi trasformato nel capo 18 del procedimento di appello. La censura per tal modo for mulata nei confronti della ratio decidendi della corte pedemon tana è priva di fondamento, e va disattesa. Devesi riaffermare al riguardo, in linea di principio, il più recente orientamento della giurisprudenza di questa corte (v. Cass. 18 aprile 1998, n. 3937, Foro it., Rep. 1998, voce Giudizio (rapporto), n. 16; 22 giugno 1995, n. 7048, id., 1996, I, 971), nel senso che il

thema probandum del quale deve ritenersi onerato il contribuente è circoscritto ai fatti impeditivi, modificativi o estintivi ai quali debba riconoscersi rilevanza a fronte dell'assolvimento, da par te dell'amministrazione, della prova dei fatti costitutivi dell'ob

bligazione tributaria. Infatti, è ben vero che, costituendo l'in

giunzione fiscale un atto amministrativo di autotutela, la stessa non potrebbe essere considerata alla stregua di domanda intro duttiva di un processo giurisdizionale, a differenza di quanto

(1) La decisione in epigrafe — che trova i suoi più immediati prece denti in Cass. 18 aprile 1998, n. 3937, Foro it.. Rep. 1998, voce Giudi zio (rapporto), n. 16, in motivazione; 13 marzo 1996, n. 2092, id., Rep. 1996, voce Riscossione delle imposte, n. 273, e 22 giugno 1995, n. 7048, id., 1996, I, 971, con nota di richiami — ripudia, sulla scorta di un'i nappuntabile motivazione, quell'orientamento (espresso, tra le altre, da Cass. 30 agosto 1995, n. 9161, ibid., 970) che, nel giudizio di opposi zione all'ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n. 639, ad dossava al contribuente l'onere di provare la mancanza dei presupposti della pretesa impositiva avanzata dall'amministrazione (sulla posizione processuale del contribuente che propone opposizione all'ingiunzione fiscale, v. anche Cass. 23 ottobre 1996, n. 9230, id., Rep. 1996, voce cit., n. 269; sez. un. 11 marzo 1996, n. 1949, ibid., n. 270).

L'incontestabilità delle argomentazioni su cui l'odierna sentenza si fonda lascia pensare (e sperare) che sia per sempre tramontato il tempo in cui la Suprema corte — per usare le parole del presidente estensore — avallava, sulla base di qualificazioni recepite «in termini generici ed ambigui», ovvero in forza di «vetusti concetti», tralaticiamente ri chiamati, una «discriminazione sul piano probatorio correlata alla pura e semplice peculiarità degli strumenti processuali esperibili». [M. An NECCHINO]

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