sezione I civile; sentenza 20 aprile 1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M.Ferraiuolo (concl. parz. diff.); Soc. Autostrada Torino-Milano (Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c.Min. finanze, Banco di Sicilia; Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Banco di Sicilia, Soc.Autostrada Torino-Milano, Soc. Autostrada Torino-Savona; Soc. Autostrada Torino-Savona (Avv.Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 1033/1034-1035/1036Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180328 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il
24 novembre 1975 l'I.n.a.i.l., premesso che la sera del 24 agosto 1973 l'artigiano Nalbone Salvatore mentre percorreva, per motivi
di lavoro, la statale Mondovf-Cuneo alla guida della sua autovet
tura Alfa Romeo Giulia 1300 si era scontrato con un autocarro
Fiat 682 condotto dal proprietario Cavallo Giovanni riportando lesioni mortali; che esso istituto aveva provveduto a norma del
d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 all'erogazione delle prestazioni di
legge a favore degli aventi diritto dalla vittima, per un ammonta
re, sino a quel momento, di complessive capitali lire 17.838.303;
conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo Cavallo
Giovanni e la di lui compagnia assicuratrice Toro assicurazioni
s.p.a. chiedendo che, affermata la responsabilità di esso Cavallo ai
sensi dell'art. 2054 c.c., lo stesso venisse condannato, in solido
con il suo assicuratore, al rimborso di detto importo e successive
rivalutazioni di legge. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla
domanda.
Nel procedimento interveniva volontariamente la vedova della
vittima, Gatti Giancarla, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Claudio, Fabio e Luca chiedendo che, dichiarata
la corresponsabilità presunta del Cavallo ex art. 2054, 2° comma,
c.c., i convenuti fossero condannati al pagamento di metà dei
danni da loro subiti, dedotta la rivalsa I.n.a.i.l.
Il tribunale adito, con sentenza in data 26 luglio-3 agosto 1979,
affermava la colpa concorrente del convenuto Cavallo Giovanni
ex art. 2054, 2° comma, c.c. e lo condannava, in solido con la
Toro Assicurazioni (quest'ultima nei limiti del massimale di
polizza), a risarcire la metà dei danni cagionati.
Proponeva appello Cavallo Giovanni eccependo, tra l'altro, in
via pregiudiziale, la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri
tre comproprietari del suo veicolo, vertendosi in ipotesi di liti
sconsorzio necessario ai sensi dell'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n.
990.
La Corte d'appello di Torino con sentenza 19 dicembre 1980-16
marzo 1981 respingeva tale eccezione e confermava la sentenza di
primo grado rivalutando il residuo credito.
Riteneva la corte, per la parte che qui interessa, che il disposto dell'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990 era rispettato con la
chiamata in giudizio di uno soltanto dei proprietari del veicolo
investitore non essendo necessaria la presenza di tutti i compro
prietari dato che non sussiste litisconsorzio necessario tra coob
bligati solidali. Avverso detta sentenza Cavallo Giovanni ha proposto ricorso
per cassazione con cinque motivi. L'I.n.a.i.l. ha resistito con
controricorso illustrato da memoria. La società Toro assicurazioni
ha presentato controricorso e ricorso incidentale illustrato da
memoria. Gatti Giancarla ved. Nalbone in proprio e quale legale
rappresentante dei figli minori Nalbone Claudio, Fabio e Luca
non si è costituita.
Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inciden
tale vengono riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. essendo stati
proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando la
violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione
agli art. 18 e 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990 nonché il difetto di
motivazione della sentenza impugnata, deduce che la corte d'ap
pello ha errato nel respingere la sua eccezione di nullità della
sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddit
torio nei confronti degli altri tre comproprietari del veicolo
investitore, i quali dovevano considerarsi litisconsorzi necessari
nell'azione diretta di risarcimento del danno proposta contro
l'assicuratore. La censura è fondata. L'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990
stabilisce che nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma
dell'art. 18, 1° comma, della stessa legge deve essere chiamato nel
processo anche il responsabile del danno.
contratto di assicurazione. In tale senso v. Cass. 28 novembre 1981, n.
6333, cit. iln dottrina, v. Antinozzi, Un problema ancora da risolve
re: l'individuazione del responsabile di cui all'art. 23 l. 990/69, in Assicurazioni, 1984, 138; Alibrandi, Profili processuali dell'assicu razione obbligatoria R.C.A.: il litisconsorzio necessario, in Arch,
circolaz., 1983, 193; Antinozzi, Chi è il responsabile del danno ex
art. 23 l. 24 dicembre 1969 n. 990, in Assicurazioni, 1981, II,
2, 87; Caiafa, Breve nota in tema di interpretazione dell'art. 23 l.
990/69, in Dir. e pratica assic., 1983, 483. Per la individuazione della ratio del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 23 1. 24 dicembre
1969 n. 990, in senso conforme alla decisione in epigrafe, G. Costan
tino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, 1979, 438 s.
Il Foro Italiano — 1986 — Parte 1- 68.
Non vi è dubbio che il proprietario del veicolo sia responsabile del danno (Cass. 11 luglio 1984, n. 4055, Foro it., 1984, I, 2466; 30 agosto 1984, n. 4734, id., Rep. 1984, voce Assicurazione
(contratto), n. 220; ecc.).
Il problema che ora si pone è quello di stabilire se nel caso di
comproprietà del veicolo investitore debbano essere chiamati in
giudizio, quali litisconsorti necessari, tutti i proprietari assicurati 0 se, invece, sia sufficiente la chiamata di uno soltanto di essi, a scelta del danneggiato.
Ritiene la corte, che debbano essere chiamati nel processo tutti 1 comproprietari-assicurati.
Questa Corte suprema ha fatto presente più volte (v. sent. 30
agosto 1984, n. 4734, ecc.), e, recentemente, anche con la senten za delle sezioni unite n. 4055 in data 11 luglio 1984 che la ratio della citata disposizione dell'art. 23 1. n. 990/69 è quella di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore nel senso che
questo otterrà, con la necessaria partecipazione al giudizio del
proprietario assicurato, un accertamento della responsabilità a costui opponibile sia nello stesso che in altro giudizio (cioè, con
riguardo a questa seconda ipotesi, nel caso di rigetto dell'azione diretta del danneggiato nei suoi confronti, in un eventuale nuovo
processo instaurato dal primo nei confronti del proprietario-assi curato, l'assicuratore potrà fare valere l'accertamento contenuto nella precedente sentenza nei confronti del proprio assicurato, ove questo lo tragga in giudizio per esserne garantito ai sensi dell'art. 1917, ult. comma, c.c.).
Orbene, la detta finalità perseguita dal legislatore non può essere conseguita che mediante la partecipazione al processo di
tutti i proprietari-assicurati dato che soltanto in tale modo si
otterrà la piena opponibilità dell'accertamento della responsabilità alla parte assicurata.
Irrilevante è il fatto che la legge adopera l'espressione « re
sponsabile civile » al singolare perché tale dizione è usata non in
contrapposizione al plurale, cioè non al fine di stabilire che debba essere chiamato in giudizio uno solo dei comproprietari del
veicolo investitore, ma soltanto per individuare la « parte » assi
curata, la quale può essere costituita da una o da più persone. Del pari non è conferente il rilievo che tra i vari comproprietari
sussista un vincolo di semplice solidarietà che escluderebbe il
litisconsorzio necessario, dato che nella specie trattasi di litiscon
sorzio necessario di coassicurati imposto dalla legge.
Pertanto, il primo motivo del ricorso principale va accolto. Ciò
comporta la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria
di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio in un caso di litisconsorzio necessario.
Ne consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso
principale nonché del ricorso incidentale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 aprile
1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M. Fer
raiuolo (conci, parz. diff.); Soc. Autostrada TorinojMilano
(Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, Banco di
Sicilia; Min. finanze (Avv. dello Stato DAmico) c. Banco di
Sicilia, Soc. Autostrada Torino-Milano, Soc. Autostrada Tori
no-Savona; Soc. Autostrada Torino-Savona (Avv. Rosati, Boc
cio, Perricone) c. Min. finanze, Banco di Sicilia; Banco di
Sicilia (Avv. Voltaggio Lucchesi) c. Min. finanze, Soc. Auto
strada Torino-Milano, Soc. Autostrada Torino-Savona. Cassa
App. Palermo 22 settembre 1981.
Entrata (imposta sulla) — Finanziamenti per la costruzione di
opere stradali — Agevolazioni — « Ius superveniens » —
Fattispecie (L. 24 luglio 1961 n. 729, piano di nuove costruzio
ni stradali ed autostradali, art. 8; d.l. 12 giugno 1982 n.
350, stanziamenti a favore del fondo centrale di garanzia
per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'at
tuazione dell'art. 5 d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito, con
modificazioni, nella 1. 2 ottobre 1981 n. 544, art. 4 bis; 1. 7 ago
sto 1982 n. 530, conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 12 giugno 1982 n. 350, art. 1).
Per effetto dell'art. 4 bis d.l. 12 giugno 1982 n. 350, come modifi
cato dalla l. 7 agosto 1982 n. 530, le disposizioni agevolative rela
tive alla costruzione delle opere autostradali devono intendersi
comprensive dell'esenzione dall'i.g.e. (nella specie, si reclamava
l'esenzione dal pagamento dell'i.g.e. sugli interessi percepiti da un
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1035 PARTE PRIMA 1036
istituto di credito in dipendenza di finanziamenti concessi per la realizzazione di opere autostradali). (1)
Svolgimento del processo. — Con sentenza 22 settembre 1981 la Corte d'appello di Palermo, a conferma della decisione di
primo grado, accolse la domanda proposta dall'amministrazione delle finanze contro il Banco di Sicilia e la s.p.a. Autostrada
Torino-Milano e Autostrada Torino-Savona per il pagamento dell'i.g.e. sugli interessi percepiti dal Banco di Sicilia in dipen denza di finanziamenti concessi alle due società a scopo di realizzazione di opere stradali e autostradali.
A sostegno della decisione, la corte osservò che l'esenzione
fiscale, prevista dalla 1. 24 luglio 1961 n. 729 (art. 8), da imposte e tasse comunque dovute e connesse con la costruzione e l'esercizio di autostrade riguardava soltanto gli atti e i contratti necessari per l'attuazione delle dette opere autostradali, non anche il mero fatto materiale dell'entrata, costituente il presup posto dell'i.g.e, che rimaneva, quindi, esclusa dal beneficio.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso principale le due società Autostrada Torino-Milano e Autostrada Torino-Savona e
ricorso incidentale il Banco di Sicilia e l'amministrazione delle
finanze.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo le due società e il Banco di Sicilia denunciano la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 8 1. 24 luglio 1961 n. 729.
Sostengono che la sentenza impugnata 22 settembre 1981 do
vrebbe essere annullata poiché, in difformità dalla giurisprudenza del Supremo collegio, cui si è adeguata nella sua pronuncia la Corte d'appello di Palermo, la successiva 1. 7 agosto 1982 n. 530 ha stabilito, con l'art. 4 bis, che le disposizioni agevolative di cui all'art. 8, 1° comma, 1. 24 luglio 1961 n. 729 devono intendersi
comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata.
A sua volta, l'amministrazione delle finanze sostiene con il ricor so incidentale che, pur dovendosi accogliere il motivo addotto dalle
controparti, la causa dovrebbe essere rimessa al giudice del rinvio
per l'esame dei punti non decisi nel giudizio di merito, in quanto assorbiti dalla risoluzione della questione preliminare sui limiti
oggettivi dell'esenzione tributaria. Una volta riconosciuta, invero, secondo la nuova disposizione,
l'estensione all'i.g.e. del beneficio negato dalla corte d'appello, si dovrebbe stabilire in fatto e in diritto se ricorrano i requisiti dell'« occorrenza » dei finanziamenti e della « riferibilità » soggetti va dell'esenzione, a norma della 1. n. 729/61, alle società ri correnti.
I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. Invero la 1. 7 agosto 1982 n. 530 di conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 12 giugno 1982 n. 350, recante stanziamenti a favore del fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'art. 5 d.l. 31 luglio 1981 n. 414 conv. in 1. 2 ottobre 1981 n. 544, dispone con l'art. 4 bis, introdotto in sede di conversione: « le disposizioni agevola tive contenute nell'art. 8, 1° comma, 1. 24 luglio 1971 n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta genera le sull'entrata ».
L'art. 4 ter soggiunge: « le nuove convenzioni e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare fra lo Stato e le società concessionarie
per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostrada le o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'art. 5 1. 21 maggio 1955 n. 463 ».
Non può sorgere, dunque, alcun dubbio intorno alla necessità di applicare, per interpretazione autentica, la norma sull'agevola zione fiscale con effetto estensivo anche all'esenzione dalla impo sta generale sull'entrata.
(1) Per una prima applicazione della nuova disciplina introdotta con la 1. 530/82, v., di recente, Cass. 29 novembre 1983, n. 7160, Foro it., 1984, I, 443, con nota di richiami, a cui dire l'estensione del regime agevolativo per le opere autostradali comporta anche l'esenzione dall'imposta di conguaglio. Nel frattempo, la Commissione tributaria centrale continua a negare l'esenzione dall'i.g.e. rieditando la distin zione tra il pagamento connesso all'entrata e gli atti e i contratti che possono usufruire dell'originario sistema agevolativo di cui alla 1. 24 luglio 1961 n. 729 (v. dee. 28 agosto 1984, n. 7964, id., Rep. 1984, voce Entrata {imposta sulla), n. 21).
La decisione in epigrafe si segnala per la particolarità delle fattispecie relative ad alcuni finanziamenti concessi dal Banco di Sicilia per la costruzione di opere autostradali; particolarità che ha indotto i giudici di legittimità a rinviare la causa al giudice del merito per verificare se anche le operazioni di finanziamento rientrano tra gli atti che possono usufruire delle agevolazioni stabilite dalla legge per gli atti e i contratti necessari per l'attuazione delle opere autostradali.
(i. Foro Italiano — 1986.
Sotto questo profilo, devono essere, di conseguenza, accolti il
ricorso principale della società e il ricorso incidentale del Banco
di Sicilia. Anche il ricorso incidentale della finanza merita accoglimento. Invero, come risulta dagli atti (v., in particolare, la comparsa
di risposta in appello), l'amministrazione aveva fin dall'origine rilevato che, in base all'art. 3 dello statuto delle due società,
queste potevano svolgere attività al di fuori della semplice
gestione delle autostrade; e ne aveva dedotto che gli atti relativi
all'attività finanziaria di essi si dovevano escludere dallo speciale
regime di abbonamento previsto dal penult, comma dell'art. 8 I.
n. 729/61, essendo tale regime applicabile solo agli atti inerenti
alla costruzione e gestione delle autostrade e non potendo,
quindi, essere esteso agli atti di altre operazioni finanziarie.
Questo motivo è stato ripreso nel ricorso incidentale della
finanza col sostenere che, in seguito all'entrata in vigore della
nuova legge contenente un'interpretazione autentica, estensiva
della precedente, l'inevitabile annullamento della sentenza impu
gnata necessariamente comporta il rinvio della causa ad altro
giudice per l'esame delle questioni — come, appunto, quella della
riferibilità soggettiva dell'esenzione — assorbite, nei precedenti
gradi del giudizio, dalla statuizione sulla pregiudiziale dei limiti
soggettivi del beneficio tributario.
Com'è ovvio, tale motivo di censura è processualmente ammis
sibile, essendo sorto l'interesse dell'amministrazione a dedurlo
soltanto con l'entrata in vigore della legge di estensione delle
agevolazioni fiscali, contro l'indirizzo fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, cui si era unifor
mata la sentenza d'appello. Nel merito, esso appare fondato, non
essendo controvertibile, in questo giudizio rescindente, il diritto
della finanza a far valere nel rescissorio argomenti contrari al
riconoscimento dell'esenzione tributaria, dei quali la corte d'ap
pello non si era potuta occupare per l'effetto assorbente della
decisione adottata.
Ne consegue che tutti i ricorsi, principale e incidentale, devono
essere accolti, col rinvio del giudizio alla Corte d'appello di Messi
na. (Omissis)
CORTE DJ CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 aprile
1985, n. 2356; Pres. Scribano, Est. Iannotta, P.M. Nicita
(conci, conf.); Fiore (Aw. Belmonte) c. Barbieri (Avv. Di
Meglio). Conferma Trib. Napoli 13 dicembre 1980.
Locazione — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata — Successione dell'acquirente nel contratto — Usucapione —
Inapplicabilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 1599, 1602).
La regola emptio non tollit locatum, di cui agli art. 1599 ss. c.c.,
opera esclusivamente nei casi di acquisto derivativo o a titolo
derivativo-costitutivo della cosa locata da parte del locatore, ma
non nel caso di acquisto del bene a titolo originario, come
l'usucapione; pertanto, l'usucapiente, non subentrando nei di
ritti ed obblighi del locatore ai sensi dell'art. 1602 c.c., non è
legittimato all'esperimento delle azioni aventi titolo nel contrat
to di locazione, ma soltanto di quelle tipiche a difesa della
proprietà. (1)
(1) Sulla questione non risultano precedenti editi. In dottrina, nel senso della operatività della regola di cui all'art.
1599 c.c. soltanto nei casi di acquisto a titolo costitutivo o derivati
vo-costitutivo, v. espressamente: G. ìProvera, Locazione, in Commenta
rio, a cura di Scialoia e Branca, BolognajRoma, 1980, 408 ss.; A.
Guarino, Locazione, in Trattato di dir. civ., diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano, 1965, V, 3, 45 (il quale, alla nota 2), esclude esplicitamente l'applicabilità del principio emptio non tollit locatum nell'ipotesi di acquisto a titolo originario del bene locato, come l'usucapione). Contra, C. Lazzara, Il contratto di locazione, Milano, 1961, 139 ss., il quale peraltro, sostenendo la natura reale del diritto di godimento del conduttore, considera l'opponibilità del con tratto ex art. 1599 c.c. come un mero riflesso di tale natura, che consentirebbe anzi di far valere il diritto di godimento erga omnes, e non soltanto nei confronti del terzo acquirente.
Sui limiti di applicazione del principio in esame, v., in giuris prudenza: Cass. 26 giugno 1979, n. 3570, Foro it., Rep. 1979, voce
Locazione, n. 160; 17 luglio 1962, n. 1895, id., Rep. 1962, voce cit., n.
110; 15 ottobre 1954, n. 3724, id., Rep. 1954, voce cit., n. 235. V. altresì' Pret. Castellammare di Stabia 1° febbraio 1979, id., Rep. 1979, voce Usufrutto, n. 9 (annotata da Riello, in Arch, locazioni, 1979, 313), che, in considerazione della natura eccezionale della normativa
prevista dagli art. 1599 ss. c.c., ne ha eslcuso l'applicabilità per
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