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sezione I civile; sentenza 20 aprile 1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M....

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sezione I civile; sentenza 20 aprile 1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M. Ferraiuolo (concl. parz. diff.); Soc. Autostrada Torino-Milano (Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, Banco di Sicilia; Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Banco di Sicilia, Soc. Autostrada Torino-Milano, Soc. Autostrada Torino-Savona; Soc. Autostrada Torino-Savona (Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, ... Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 1033/1034-1035/1036 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180328 . Accessed: 25/06/2014 08:02 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 08:02:11 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 20 aprile 1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M.Ferraiuolo (concl. parz. diff.); Soc. Autostrada Torino-Milano (Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c.Min. finanze, Banco di Sicilia; Min. finanze (Avv. dello Stato D'Amico) c. Banco di Sicilia, Soc.Autostrada Torino-Milano, Soc. Autostrada Torino-Savona; Soc. Autostrada Torino-Savona (Avv.Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, ...Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 4 (APRILE 1986), pp. 1033/1034-1035/1036Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180328 .

Accessed: 25/06/2014 08:02

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il

24 novembre 1975 l'I.n.a.i.l., premesso che la sera del 24 agosto 1973 l'artigiano Nalbone Salvatore mentre percorreva, per motivi

di lavoro, la statale Mondovf-Cuneo alla guida della sua autovet

tura Alfa Romeo Giulia 1300 si era scontrato con un autocarro

Fiat 682 condotto dal proprietario Cavallo Giovanni riportando lesioni mortali; che esso istituto aveva provveduto a norma del

d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 all'erogazione delle prestazioni di

legge a favore degli aventi diritto dalla vittima, per un ammonta

re, sino a quel momento, di complessive capitali lire 17.838.303;

conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo Cavallo

Giovanni e la di lui compagnia assicuratrice Toro assicurazioni

s.p.a. chiedendo che, affermata la responsabilità di esso Cavallo ai

sensi dell'art. 2054 c.c., lo stesso venisse condannato, in solido

con il suo assicuratore, al rimborso di detto importo e successive

rivalutazioni di legge. Instauratosi il contraddittorio, i convenuti si opponevano alla

domanda.

Nel procedimento interveniva volontariamente la vedova della

vittima, Gatti Giancarla, in proprio e quale legale rappresentante dei figli minori Claudio, Fabio e Luca chiedendo che, dichiarata

la corresponsabilità presunta del Cavallo ex art. 2054, 2° comma,

c.c., i convenuti fossero condannati al pagamento di metà dei

danni da loro subiti, dedotta la rivalsa I.n.a.i.l.

Il tribunale adito, con sentenza in data 26 luglio-3 agosto 1979,

affermava la colpa concorrente del convenuto Cavallo Giovanni

ex art. 2054, 2° comma, c.c. e lo condannava, in solido con la

Toro Assicurazioni (quest'ultima nei limiti del massimale di

polizza), a risarcire la metà dei danni cagionati.

Proponeva appello Cavallo Giovanni eccependo, tra l'altro, in

via pregiudiziale, la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri

tre comproprietari del suo veicolo, vertendosi in ipotesi di liti

sconsorzio necessario ai sensi dell'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n.

990.

La Corte d'appello di Torino con sentenza 19 dicembre 1980-16

marzo 1981 respingeva tale eccezione e confermava la sentenza di

primo grado rivalutando il residuo credito.

Riteneva la corte, per la parte che qui interessa, che il disposto dell'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990 era rispettato con la

chiamata in giudizio di uno soltanto dei proprietari del veicolo

investitore non essendo necessaria la presenza di tutti i compro

prietari dato che non sussiste litisconsorzio necessario tra coob

bligati solidali. Avverso detta sentenza Cavallo Giovanni ha proposto ricorso

per cassazione con cinque motivi. L'I.n.a.i.l. ha resistito con

controricorso illustrato da memoria. La società Toro assicurazioni

ha presentato controricorso e ricorso incidentale illustrato da

memoria. Gatti Giancarla ved. Nalbone in proprio e quale legale

rappresentante dei figli minori Nalbone Claudio, Fabio e Luca

non si è costituita.

Motivi della decisione. — Il ricorso principale e quello inciden

tale vengono riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c. essendo stati

proposti avverso la stessa sentenza.

Con il primo motivo il ricorrente principale, denunciando la

violazione e la falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c. in relazione

agli art. 18 e 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990 nonché il difetto di

motivazione della sentenza impugnata, deduce che la corte d'ap

pello ha errato nel respingere la sua eccezione di nullità della

sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddit

torio nei confronti degli altri tre comproprietari del veicolo

investitore, i quali dovevano considerarsi litisconsorzi necessari

nell'azione diretta di risarcimento del danno proposta contro

l'assicuratore. La censura è fondata. L'art. 23 1. 24 dicembre 1969 n. 990

stabilisce che nel giudizio promosso contro l'assicuratore a norma

dell'art. 18, 1° comma, della stessa legge deve essere chiamato nel

processo anche il responsabile del danno.

contratto di assicurazione. In tale senso v. Cass. 28 novembre 1981, n.

6333, cit. iln dottrina, v. Antinozzi, Un problema ancora da risolve

re: l'individuazione del responsabile di cui all'art. 23 l. 990/69, in Assicurazioni, 1984, 138; Alibrandi, Profili processuali dell'assicu razione obbligatoria R.C.A.: il litisconsorzio necessario, in Arch,

circolaz., 1983, 193; Antinozzi, Chi è il responsabile del danno ex

art. 23 l. 24 dicembre 1969 n. 990, in Assicurazioni, 1981, II,

2, 87; Caiafa, Breve nota in tema di interpretazione dell'art. 23 l.

990/69, in Dir. e pratica assic., 1983, 483. Per la individuazione della ratio del litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 23 1. 24 dicembre

1969 n. 990, in senso conforme alla decisione in epigrafe, G. Costan

tino, Contributo allo studio del litisconsorzio necessario, 1979, 438 s.

Il Foro Italiano — 1986 — Parte 1- 68.

Non vi è dubbio che il proprietario del veicolo sia responsabile del danno (Cass. 11 luglio 1984, n. 4055, Foro it., 1984, I, 2466; 30 agosto 1984, n. 4734, id., Rep. 1984, voce Assicurazione

(contratto), n. 220; ecc.).

Il problema che ora si pone è quello di stabilire se nel caso di

comproprietà del veicolo investitore debbano essere chiamati in

giudizio, quali litisconsorti necessari, tutti i proprietari assicurati 0 se, invece, sia sufficiente la chiamata di uno soltanto di essi, a scelta del danneggiato.

Ritiene la corte, che debbano essere chiamati nel processo tutti 1 comproprietari-assicurati.

Questa Corte suprema ha fatto presente più volte (v. sent. 30

agosto 1984, n. 4734, ecc.), e, recentemente, anche con la senten za delle sezioni unite n. 4055 in data 11 luglio 1984 che la ratio della citata disposizione dell'art. 23 1. n. 990/69 è quella di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore nel senso che

questo otterrà, con la necessaria partecipazione al giudizio del

proprietario assicurato, un accertamento della responsabilità a costui opponibile sia nello stesso che in altro giudizio (cioè, con

riguardo a questa seconda ipotesi, nel caso di rigetto dell'azione diretta del danneggiato nei suoi confronti, in un eventuale nuovo

processo instaurato dal primo nei confronti del proprietario-assi curato, l'assicuratore potrà fare valere l'accertamento contenuto nella precedente sentenza nei confronti del proprio assicurato, ove questo lo tragga in giudizio per esserne garantito ai sensi dell'art. 1917, ult. comma, c.c.).

Orbene, la detta finalità perseguita dal legislatore non può essere conseguita che mediante la partecipazione al processo di

tutti i proprietari-assicurati dato che soltanto in tale modo si

otterrà la piena opponibilità dell'accertamento della responsabilità alla parte assicurata.

Irrilevante è il fatto che la legge adopera l'espressione « re

sponsabile civile » al singolare perché tale dizione è usata non in

contrapposizione al plurale, cioè non al fine di stabilire che debba essere chiamato in giudizio uno solo dei comproprietari del

veicolo investitore, ma soltanto per individuare la « parte » assi

curata, la quale può essere costituita da una o da più persone. Del pari non è conferente il rilievo che tra i vari comproprietari

sussista un vincolo di semplice solidarietà che escluderebbe il

litisconsorzio necessario, dato che nella specie trattasi di litiscon

sorzio necessario di coassicurati imposto dalla legge.

Pertanto, il primo motivo del ricorso principale va accolto. Ciò

comporta la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria

di nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio in un caso di litisconsorzio necessario.

Ne consegue l'assorbimento di tutti gli altri motivi del ricorso

principale nonché del ricorso incidentale. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 aprile

1985, n. 2604; Pres. Santosuosso, Est. Maltese, P. M. Fer

raiuolo (conci, parz. diff.); Soc. Autostrada TorinojMilano

(Avv. Rosati, Boggio, Perricone) c. Min. finanze, Banco di

Sicilia; Min. finanze (Avv. dello Stato DAmico) c. Banco di

Sicilia, Soc. Autostrada Torino-Milano, Soc. Autostrada Tori

no-Savona; Soc. Autostrada Torino-Savona (Avv. Rosati, Boc

cio, Perricone) c. Min. finanze, Banco di Sicilia; Banco di

Sicilia (Avv. Voltaggio Lucchesi) c. Min. finanze, Soc. Auto

strada Torino-Milano, Soc. Autostrada Torino-Savona. Cassa

App. Palermo 22 settembre 1981.

Entrata (imposta sulla) — Finanziamenti per la costruzione di

opere stradali — Agevolazioni — « Ius superveniens » —

Fattispecie (L. 24 luglio 1961 n. 729, piano di nuove costruzio

ni stradali ed autostradali, art. 8; d.l. 12 giugno 1982 n.

350, stanziamenti a favore del fondo centrale di garanzia

per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'at

tuazione dell'art. 5 d.l. 31 luglio 1981 n. 414, convertito, con

modificazioni, nella 1. 2 ottobre 1981 n. 544, art. 4 bis; 1. 7 ago

sto 1982 n. 530, conversione in legge, con modificazioni, del

d.l. 12 giugno 1982 n. 350, art. 1).

Per effetto dell'art. 4 bis d.l. 12 giugno 1982 n. 350, come modifi

cato dalla l. 7 agosto 1982 n. 530, le disposizioni agevolative rela

tive alla costruzione delle opere autostradali devono intendersi

comprensive dell'esenzione dall'i.g.e. (nella specie, si reclamava

l'esenzione dal pagamento dell'i.g.e. sugli interessi percepiti da un

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1035 PARTE PRIMA 1036

istituto di credito in dipendenza di finanziamenti concessi per la realizzazione di opere autostradali). (1)

Svolgimento del processo. — Con sentenza 22 settembre 1981 la Corte d'appello di Palermo, a conferma della decisione di

primo grado, accolse la domanda proposta dall'amministrazione delle finanze contro il Banco di Sicilia e la s.p.a. Autostrada

Torino-Milano e Autostrada Torino-Savona per il pagamento dell'i.g.e. sugli interessi percepiti dal Banco di Sicilia in dipen denza di finanziamenti concessi alle due società a scopo di realizzazione di opere stradali e autostradali.

A sostegno della decisione, la corte osservò che l'esenzione

fiscale, prevista dalla 1. 24 luglio 1961 n. 729 (art. 8), da imposte e tasse comunque dovute e connesse con la costruzione e l'esercizio di autostrade riguardava soltanto gli atti e i contratti necessari per l'attuazione delle dette opere autostradali, non anche il mero fatto materiale dell'entrata, costituente il presup posto dell'i.g.e, che rimaneva, quindi, esclusa dal beneficio.

Contro tale sentenza hanno proposto ricorso principale le due società Autostrada Torino-Milano e Autostrada Torino-Savona e

ricorso incidentale il Banco di Sicilia e l'amministrazione delle

finanze.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo le due società e il Banco di Sicilia denunciano la violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. e la falsa applicazione dell'art. 8 1. 24 luglio 1961 n. 729.

Sostengono che la sentenza impugnata 22 settembre 1981 do

vrebbe essere annullata poiché, in difformità dalla giurisprudenza del Supremo collegio, cui si è adeguata nella sua pronuncia la Corte d'appello di Palermo, la successiva 1. 7 agosto 1982 n. 530 ha stabilito, con l'art. 4 bis, che le disposizioni agevolative di cui all'art. 8, 1° comma, 1. 24 luglio 1961 n. 729 devono intendersi

comprensive dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata.

A sua volta, l'amministrazione delle finanze sostiene con il ricor so incidentale che, pur dovendosi accogliere il motivo addotto dalle

controparti, la causa dovrebbe essere rimessa al giudice del rinvio

per l'esame dei punti non decisi nel giudizio di merito, in quanto assorbiti dalla risoluzione della questione preliminare sui limiti

oggettivi dell'esenzione tributaria. Una volta riconosciuta, invero, secondo la nuova disposizione,

l'estensione all'i.g.e. del beneficio negato dalla corte d'appello, si dovrebbe stabilire in fatto e in diritto se ricorrano i requisiti dell'« occorrenza » dei finanziamenti e della « riferibilità » soggetti va dell'esenzione, a norma della 1. n. 729/61, alle società ri correnti.

I ricorsi sono fondati e devono essere accolti. Invero la 1. 7 agosto 1982 n. 530 di conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 12 giugno 1982 n. 350, recante stanziamenti a favore del fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, per l'attuazione dell'art. 5 d.l. 31 luglio 1981 n. 414 conv. in 1. 2 ottobre 1981 n. 544, dispone con l'art. 4 bis, introdotto in sede di conversione: « le disposizioni agevola tive contenute nell'art. 8, 1° comma, 1. 24 luglio 1971 n. 729, devono intendersi comprensive dell'esenzione dall'imposta genera le sull'entrata ».

L'art. 4 ter soggiunge: « le nuove convenzioni e gli atti aggiuntivi alle stesse, da stipulare fra lo Stato e le società concessionarie

per l'effettuazione di interventi di riassetto del settore autostrada le o per realizzazione di nuove opere autostradali in regime di concessione sono soggetti alla tassa di registro secondo quanto stabilito dall'art. 5 1. 21 maggio 1955 n. 463 ».

Non può sorgere, dunque, alcun dubbio intorno alla necessità di applicare, per interpretazione autentica, la norma sull'agevola zione fiscale con effetto estensivo anche all'esenzione dalla impo sta generale sull'entrata.

(1) Per una prima applicazione della nuova disciplina introdotta con la 1. 530/82, v., di recente, Cass. 29 novembre 1983, n. 7160, Foro it., 1984, I, 443, con nota di richiami, a cui dire l'estensione del regime agevolativo per le opere autostradali comporta anche l'esenzione dall'imposta di conguaglio. Nel frattempo, la Commissione tributaria centrale continua a negare l'esenzione dall'i.g.e. rieditando la distin zione tra il pagamento connesso all'entrata e gli atti e i contratti che possono usufruire dell'originario sistema agevolativo di cui alla 1. 24 luglio 1961 n. 729 (v. dee. 28 agosto 1984, n. 7964, id., Rep. 1984, voce Entrata {imposta sulla), n. 21).

La decisione in epigrafe si segnala per la particolarità delle fattispecie relative ad alcuni finanziamenti concessi dal Banco di Sicilia per la costruzione di opere autostradali; particolarità che ha indotto i giudici di legittimità a rinviare la causa al giudice del merito per verificare se anche le operazioni di finanziamento rientrano tra gli atti che possono usufruire delle agevolazioni stabilite dalla legge per gli atti e i contratti necessari per l'attuazione delle opere autostradali.

(i. Foro Italiano — 1986.

Sotto questo profilo, devono essere, di conseguenza, accolti il

ricorso principale della società e il ricorso incidentale del Banco

di Sicilia. Anche il ricorso incidentale della finanza merita accoglimento. Invero, come risulta dagli atti (v., in particolare, la comparsa

di risposta in appello), l'amministrazione aveva fin dall'origine rilevato che, in base all'art. 3 dello statuto delle due società,

queste potevano svolgere attività al di fuori della semplice

gestione delle autostrade; e ne aveva dedotto che gli atti relativi

all'attività finanziaria di essi si dovevano escludere dallo speciale

regime di abbonamento previsto dal penult, comma dell'art. 8 I.

n. 729/61, essendo tale regime applicabile solo agli atti inerenti

alla costruzione e gestione delle autostrade e non potendo,

quindi, essere esteso agli atti di altre operazioni finanziarie.

Questo motivo è stato ripreso nel ricorso incidentale della

finanza col sostenere che, in seguito all'entrata in vigore della

nuova legge contenente un'interpretazione autentica, estensiva

della precedente, l'inevitabile annullamento della sentenza impu

gnata necessariamente comporta il rinvio della causa ad altro

giudice per l'esame delle questioni — come, appunto, quella della

riferibilità soggettiva dell'esenzione — assorbite, nei precedenti

gradi del giudizio, dalla statuizione sulla pregiudiziale dei limiti

soggettivi del beneficio tributario.

Com'è ovvio, tale motivo di censura è processualmente ammis

sibile, essendo sorto l'interesse dell'amministrazione a dedurlo

soltanto con l'entrata in vigore della legge di estensione delle

agevolazioni fiscali, contro l'indirizzo fino a quel momento seguito dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, cui si era unifor

mata la sentenza d'appello. Nel merito, esso appare fondato, non

essendo controvertibile, in questo giudizio rescindente, il diritto

della finanza a far valere nel rescissorio argomenti contrari al

riconoscimento dell'esenzione tributaria, dei quali la corte d'ap

pello non si era potuta occupare per l'effetto assorbente della

decisione adottata.

Ne consegue che tutti i ricorsi, principale e incidentale, devono

essere accolti, col rinvio del giudizio alla Corte d'appello di Messi

na. (Omissis)

CORTE DJ CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 9 aprile

1985, n. 2356; Pres. Scribano, Est. Iannotta, P.M. Nicita

(conci, conf.); Fiore (Aw. Belmonte) c. Barbieri (Avv. Di

Meglio). Conferma Trib. Napoli 13 dicembre 1980.

Locazione — Trasferimento a titolo particolare della cosa locata — Successione dell'acquirente nel contratto — Usucapione —

Inapplicabilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 1599, 1602).

La regola emptio non tollit locatum, di cui agli art. 1599 ss. c.c.,

opera esclusivamente nei casi di acquisto derivativo o a titolo

derivativo-costitutivo della cosa locata da parte del locatore, ma

non nel caso di acquisto del bene a titolo originario, come

l'usucapione; pertanto, l'usucapiente, non subentrando nei di

ritti ed obblighi del locatore ai sensi dell'art. 1602 c.c., non è

legittimato all'esperimento delle azioni aventi titolo nel contrat

to di locazione, ma soltanto di quelle tipiche a difesa della

proprietà. (1)

(1) Sulla questione non risultano precedenti editi. In dottrina, nel senso della operatività della regola di cui all'art.

1599 c.c. soltanto nei casi di acquisto a titolo costitutivo o derivati

vo-costitutivo, v. espressamente: G. ìProvera, Locazione, in Commenta

rio, a cura di Scialoia e Branca, BolognajRoma, 1980, 408 ss.; A.

Guarino, Locazione, in Trattato di dir. civ., diretto da G. Grosso e F. Santoro Passarelli, Milano, 1965, V, 3, 45 (il quale, alla nota 2), esclude esplicitamente l'applicabilità del principio emptio non tollit locatum nell'ipotesi di acquisto a titolo originario del bene locato, come l'usucapione). Contra, C. Lazzara, Il contratto di locazione, Milano, 1961, 139 ss., il quale peraltro, sostenendo la natura reale del diritto di godimento del conduttore, considera l'opponibilità del con tratto ex art. 1599 c.c. come un mero riflesso di tale natura, che consentirebbe anzi di far valere il diritto di godimento erga omnes, e non soltanto nei confronti del terzo acquirente.

Sui limiti di applicazione del principio in esame, v., in giuris prudenza: Cass. 26 giugno 1979, n. 3570, Foro it., Rep. 1979, voce

Locazione, n. 160; 17 luglio 1962, n. 1895, id., Rep. 1962, voce cit., n.

110; 15 ottobre 1954, n. 3724, id., Rep. 1954, voce cit., n. 235. V. altresì' Pret. Castellammare di Stabia 1° febbraio 1979, id., Rep. 1979, voce Usufrutto, n. 9 (annotata da Riello, in Arch, locazioni, 1979, 313), che, in considerazione della natura eccezionale della normativa

prevista dagli art. 1599 ss. c.c., ne ha eslcuso l'applicabilità per

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