sezione I civile; sentenza 21 aprile 2004, n. 7597; Pres. Olla, Est. Berruti, P.M. Golia (concl.conf.); Sarmati (Avv. Turco) c. Ufficio italiano brevetti e marchi. Conferma Comm. ricorsicontro provv. Ufficio italiano brevetti e marchi 22 marzo 2000, n. 28/00Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 10 (OTTOBRE 2004), pp. 2785/2786-2787/2788Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199064 .
Accessed: 24/06/2014 20:50
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 20:50:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 aprile 2004, n. 7597; Pres. Olla, Est. Berruti, P.M. Golia
(conci, conf.); Sarmati (Avv. Turco) c. Ufficio italiano bre
vetti e marchi. Conferma Comm. ricorsi contro provv. Ufficio italiano brevetti e marchi 22 marzo 2000, n. 28/00.
Brevetti per invenzioni industriali — Progetti e idee di im presa — Brevettabilità — Esclusione — Fattispecie (R.d. 29 giugno 1939 n. 1127, testo delle disposizioni legislative in
materia di brevetti per invenzioni industriali, art. 12).
Può essere brevettata come invenzione solo l'idea innovativa
suscettibile di applicazione industriale, mentre non costitui
scono invenzioni brevettabili i progetti e le c.d. idee di impre sa (business methods: nella specie, si trattava di un'opera di
progettazione), pur innovative, non monopolizzabili in quanto realizzano le finalità del diritto di iniziativa privata e di con
correnza. (1)
(1) I. - La sentenza in rassegna, estremamente succinta, si segnala tuttavia per essere tra le pochissime pronunce sull'art. 12, 2° comma, 1.
invenzioni (nel testo novellato dal d.p.r. 22 giugno 1979 n. 338, ma v.
anche l'art. 2585 c.c.), specie con riferimento a «i piani, i principi ed i
metodi per attività intellettuali o . .. commerciali» (progetti e idee di
impresa, secondo l'originale terminologia di cui la sentenza fa uso, og
gettivamente estendendo, peraltro, l'ambito delle ideazioni non consi
derate invenzioni). Eppure l'art. 12, 2° comma, è norma fondamentale
per la stessa individuazione dell'invenzione brevettabile (con riferi
mento al cruciale requisito dell'industrialità), ciò proprio attraverso
l'elencazione delle «realtà» non brevettabili. Pressoché negli stessi termini è formulato l'art. 52, 2° comma, lett.
a), della convenzione sul brevetto europeo (Cbe); gli stessi divieti di
brevettazione di cui all'art. 12, 2° comma, d'altronde, sono contenuti
nella legislazione di tutte le nazioni europee (v., ad es., per la Francia, l'art. L 611-10 del Code de la propriété intellectuelle).
La tassatività o meno dell'elencazione in oggetto è discussa. Va co
munque ricordato che l'art. 27 degli accordi GATT TRIPs, adottati a
Marrakech il 15 aprile 1994, nell'ambito dell'Uruguay Round, ratificati
in Italia con 1. 29 dicembre 1994 n. 747, afferma, in via tendenziale,
l'applicazione dello schema brevettuale ad ogni settore della tecnolo
gia. D'altro canto una particolare categoria di programmi, il software,
non è brevettabile — per espressa previsione dello stesso art. 12, 2°
comma, lett. b), cit. — ma gode di una tutela anche più pregnante,
quella del diritto d'autore: v. d.leg. 29 dicembre 1992 n. 518 (di attua
zione della direttiva Ce 91/250 del 14 maggio 1991, ma anche dell'art.
10, 1° comma, TRIPs). II. - Cass. 7597/04, in epigrafe, ricollega la non brevettabilità delle
opere di progettazione, anzi delle «idee di impresa», al difetto dei tradi
zionali requisiti di novità e industrialità; tuttavia — nel contempo — ri
conosce che anche queste idee possono essere innovative, senza però
precisarne la portata, e gli elementi di distinzione dal requisito della
novità utile per la brevettazione; ne fonda la non brevettabilità, sostan
zialmente, sul canone di libertà di iniziativa economica e sul (tenden
ziale) divieto di posizioni di monopolio. È la posizione sostenuta, in dottrina, in termini più generali, da Ghi
dini. Profili evolutivi del diritto industriale, Milano, 2001, 32. L'autore
inquadra, infatti, i divieti di cui all'art. 12 cit., in un'ottica «pre concorrenziale», di sviluppo competitivo dell'innovazione; a suo pare re, l'eccessiva enfasi accordata alla (estensione della) tutela brevettuale
ha un risvolto negativo molto pesante: «Il pericolo . . . che da strumento
di innovazione e di sviluppo competitivo, la tutela della proprietà in
tellettuale si trasformi in una barriera protezionistica a favore delle im
prese dominanti ... in fattore quindi sia di restrizione dell'offerta che
di rallentamento dei processi dinamici produttivi di innovazione ... un
pericolo che minaccia . . . tutti gli attori operanti sul mercato: dai con
correnti minori, attuali e potenziali ... ai consumatori . . . nonché —
nel lungo periodo — agli stessi concorrenti maggiori, sempre più inco
raggiati a sfruttare . . . posizioni di rendita, e quindi a rallentare il passo dell'iniziativa innovatrice». V. anche, per ulteriori profili. Pardolesi
Granieri, Proprietà intellettuale e concorrenza: convergenza finalisti ca e «liaisons dangereuses», in Foro it., 2003, V, 193.
III. - Il divieto di brevettazione delle «creazioni intellettuali» si giu stifica non solo e non tanto per il fatto che si pongono sul piano della
«pura operatività mentale» (così Vanzetti-Di Cataldo, Manuale di di
ritto industriale, Milano, 2000, 324), quanto per un'esigenza di certez
za del diritto, con riferimento alla necessità di identificazione e delimi
tazione dei diritti. Ciò in quanto, con riferimento alle «creazioni intel
lettuali» in oggetto, la gamma delle possibili applicazioni od utilizza
zioni si configura, per solito, estremamente vasta, sicché si corre il ri
schio di concessione di privative potenzialmente smisurate. Cfr. Gu
glielmetti, La brevettazione delle scoperte-invenzioni, in Riv. dir. ind.,
1999,1, 124, il quale evidenzia, per le attività libero professionali, che è
Il Foro Italiano — 2004 — Parte I-50.
Svolgimento del processo. — Luciano Sarmati presentava domanda di brevetto per invenzione industriale relativamente ad
un trovato designato come «utilizzazione di aree al di sopra delle sedi ferroviarie per parcheggi auto e/o uffici e locali com
merciali». L'Ufficio italiano brevetti e marchi respingeva la
domanda rilevando la genericità della descrizione, la non bre
vettabilità comunque del preteso trovato ancorché la descrizione
fosse stata completa, e la mancanza di industrialità.
Luciano Sarmati proponeva ricorso alla commissione dei ri
corsi che lo rigettava.
difficile configurare metodi che non abbiano una utilizzazione in alcun
genere di industria. V. anche Di Cataldo, I brevetti per invenzione e
per modello, Milano, 2000, 84, nonché — con ampio richiamo di dot
trina e della giurisprudenza della commissione ricorsi — Ubertazzi (a cura di), Commentario breve al diritto della concorrenza, Padova,
2004, sub art. 12 1. invenzioni, 750. Quindi, il divieto di brevettazione è
qui giustificato, più che dal difetto di industrialità, da un «eccesso», almeno potenziale, di applicazioni suscettibili di monopolio. In tal sen
so la stessa Suprema corte, secondo cui la materializzazione dell'idea
inventiva in un dispositivo è vista come «indizio del fatto che ciò che si
vuole proteggere col brevetto non è un astratto principio scientifico, da
solo non atto ad applicazione industriale senza ulteriore attività davvero
inventiva; ed altresì come certezza del fatto che l'esclusiva avrà per
oggetto proprio quella sola applicazione tecnica (che si vede realizza
bile con il dispositivo) e non tutte le indeterminate applicazioni che
potrebbero derivare più o meno direttamente come corollari pratici della nuova conoscenza teorica apportata dall'ideatore»: v. Cass. 29 di
cembre 1988, n. 7083, Foro it., 1989,1, 690, con nota di Pardolesi. La
sentenza cit. ha però ritenuto di per sé brevettabile la soluzione di un
problema tecnico — nella specie un nuovo metodo di analisi della
composizione di un semilavorato — da attuarsi nel corso di un proce dimento di lavorazione industriale «e che determini, a seconda del suo
risultato, successivi interventi per adeguare le ulteriori fasi del proce dimento alla realtà resa nota dall'analisi». Per ulteriori profili, v. Cass.
6 marzo 1995, n. 2575, id., 1995,1, 1828 (la Suprema cotte ha ritenuto
che, per la brevettabilità di un'invenzione in campo chimico, non è suf
ficiente la sola formulazione di una struttura molecolare, ma è necessa
ria anche l'indicazione della funzione di tale struttura in virtù delle
proprietà possedute dal relativo composto; «l'ambito della protezione brevettuale non si estende, pertanto, a tutte le possibili combinazioni
derivabili da una formula base ma solo a quelle che sono state descritte,
quanto a proprietà ed utilizzazioni specifiche, nella domanda iniziale»). Per la giurisprudenza di merito, v., con riferimento alla non brevetta
bilità delle c.d. «presentazioni di informazioni», Trib. Firenze 3 luglio 1989. id.. Rep. 1989, voce Brevetti, n. 114. Trib. Milano 19 settembre
1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 87, non ha invece ritenuto brevetta
bile «un programma di raffreddamento iniziale ridotto e gradualmente aumentato per l'avviamento di un impianto di colata continua, ossia
una serie di manovre dei vari organi di regolazione dei mezzi di raf
freddamento in questa fase e in quelle successive di funzionamento
dell'impianto». Con riferimento ai metodi pubblicitari, v. App. Torino
7 novembre 1988, id., Rep. 1991, voce cit., n. 38. Trib. Roma 4 maggio 1995, id., Rep. 1996, voce Concorrenza (disci
plina), n. 242 (e, per esteso, Giur. dir. ind., 1995, 968), ha escluso la
tutelabilità in esclusiva di una iniziativa promozionale, pur originale, in
quanto espressione di autonomia negoziale, come tale liberamente e an
che sistematicamente riproducibile dai concorrenti nell'ambito di trat
tative commerciali. Per un'impostazione tradizionale dei requisiti dì
brevettabilità, v., tra le tante, Cass. 24 aprile 2001, n. 6018, Foro it..
Rep. 2001, voce Brevetti, n. 48; 4 settembre 1999, n. 8777, id., Rep. 1999, voce cit., n. 44.
In dottrina, non mancano però voci critiche riguardo il divieto di
brevettazione di piani, principi, metodi. Così Floridia, Le invenzioni, in
AA.VV., Diritto industriale, proprietà intellettuale e concorrenza, To
rino, 2001, 222, osserva che all'origine dell'esclusione vi è probabil mente il recepimento di una nozione pregiuridica di tecnologia, «quindi
più che una presa di posizione del legislatore contro la proteggibilità, la
volontà di impegnare il sistema brevettuale come strumento di prote zione di una categoria specifica di creazioni intellettuali con esclusione
delle altre che, pur essendo suscettibili di applicazione nella prestazio ne ad esempio di un servizio oggetto di attività economica, non siano
tuttavia creazioni a contenuto tecnologico». IV. - La riflessione dottrinale e giurisprudenziale si è però incentrata
soprattutto sul divieto di brevettazione delle scoperte scientifiche, con
implicazioni anche per i settori di ideazione prima esaminati.
Secondo la convenzione sul riconoscimento delle scoperte scientifi
che, aperta alla firma a Ginevra il 3 marzo 1978, la scoperta è il «rico
noscimento di fenomeni, proprietà e leggi dell'universo fisico»; mentre
la scoperta è l'individuazione di un quid prima ignoto, ma preesistente in natura, o la determinazione di proprietà e di utilità (prima ignote) di
un quid già conosciuto, l'invenzione è la creazione di un quid che pri ma non esisteva: la creazione propria dell'uomo (pur se può fondarsi su
una scoperta).
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 20:50:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2787 PARTE PRIMA 2788
Per ciò che rileva in questa sede la commissione negava che il
trovato per il quale era stata richiesta la brevettazione fosse
qualificabile come invenzione industriale ai sensi dell'art. 12 1.
invenzioni. Secondo la commissione nella specie si tratterebbe
di opera di progettazione, come tale non proteggibile. Contro
questa decisione ricorre per cassazione con tre motivi il Sarmati
e deposita una memoria.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso
Sarmati lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art.
Ill Cost, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c. Sostiene che il
Parte della dottrina reputa che il divieto di brevettazione deve essere
interpretato restrittivamente, atteso che lo stesso art. 12, 3° comma, 1. invenzioni (e 52, 3° comma, Cbe) esclude la brevettabilità riguardo alle
scoperte e alle altre figure richiamate in quanto tali, ma l'ammette con riferimento alle loro applicazioni tecniche ed ai prodotti necessari per la loro attuazione.
Ancor più indicativo è l'art. 2585 c.c., secondo cui «... può essere
oggetto di brevetto anche l'applicazione tecnica di un principio scienti
fico, purché essa dia immediati risultati scientifici. In quest'ultimo caso il brevetto è limitato ai soli risultati indicati dall'inventore».
Pertanto il divieto di brevettazione troverebbe applicazione solo
quando la scoperta consiste in una conoscenza astratta, vista nella sua dimensione solo teorica; di contro il divieto non ha ragione di essere nel caso in cui l'oggetto della scoperta è di per sé un prodotto dotato di una sua immediata utilità: la scoperta rileva sotto il profilo della sua
applicazione tecnica-industriale. Sicché — nonostante il divieto nor mativo — le scoperte ed i principi scientifici sarebbero brevettabili, come le invenzioni, sempre che vi sia l'attitudine all'applicazione in dustriale. In altri termini — secondo tale ricostruzione — sarebbe bre vettabile non la scoperta (o il piano, o il metodo, ecc.) in quanto tale, ma l'invenzione successiva resa possibile mediante l'uso della scoperta o, se si preferisce, la scoperta che individua, oltre ad un quid preesi stente in natura, le sue possibili applicazioni.
Cfr., in termini, Sena, La brevettazione delle scoperte e delle inven zioni fondamentali, in Riv. dir. ind., 1990, I, 316; l'autore osserva che «la relazione tra scoperte ed invenzioni è costante, nel senso che queste ultime presuppongono necessariamente una serie di scoperte e di no zioni scientifiche già acquisite in precedenza e appartenenti per lo più al patrimonio delle conoscenze comuni; l'invenzione consistente nel
l'applicazione o realizzazione pratica di precedenti scoperte è, insom
ma, l'ipotesi normale». In termini anche Guglielmetti, op. cit., 97. D'altronde non mancano
ordinamenti che ammettono la brevettazione delle figure di cui all'art.
12, 2° comma, cit. Così la legge americana (Patent Act, 35 U.S.C. §§ 100 a e 101) definisce il termine «invention» come «invention or di
scovery» e precisa che può ottenere il brevetto «whoever invents or di scovers».
V. - La dottrina ha anche segnalato che la distinzione tra ricerca pura e applicata è risultata via via più difficile (al riguardo si è parlato di
«spirale scientifico-tecnologica»); le certezze acquisite, in campo scientifico come giuridico, sono state messe definitivamente in crisi dalla evoluzione del campo biotecnologico, in cui ricerca pura e tecnica hanno mostrato di costituire un insieme inscindibile. Le invenzioni so no qui immediate applicazioni delle scoperte, nel senso che la scoperta è sovente realizzata congiuntamente all'invenzione; sicché si è coniata, al riguardo, l'espressione «scoperta-invenzione»: v. Guglielmetti, op. cit., 98; Sena, Brevi note sulla brevettabilità delle scoperte e delle in venzioni fondamentali, in Riv. dir. ind., 2000, II, 366. Tale delicatissi mo settore è disciplinato dalla direttiva 98/44/Ce del parlamento euro
peo e del consiglio del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (non ancora attuata in Italia), su cui v., an che per richiami bibliografici, Casaburi, Appunti sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale sulle biotecnologie, in Dir. ind., 2003, 5; Le relazioni pericolose tra etica e biotecnologie, in Riv. dir. ind., 2004,1, 5. V., criticamente, anche Ghidini, op. cit., 21.
La direttiva (v. art. 3, 2° comma, e 5, 2° comma) riconosce che pos sono costituire oggetto di brevetto i prodotti biologici preesistenti in natura che non appartengono allo stato della tecnica, perché, pur preesi stendo allo stato naturale, non sono conosciuti, non sono stati cioè an cora scoperti, sempre beninteso che ricorrano i generali requisiti di bre vettazione. In sostanza — ai fini della brevettazione — quel che conta è la purificazione o l'isolamento in via biotecnologica di un materiale,
pur se già esistente in natura, sempre che «la purezza» del prodotto lo renda quantitativamente e qualitativamente diverso dalla sostanza natu rale, sì da renderlo utilizzabile.
La differenza tradizionale tra campo dell'invenzione e della mera
scoperta è divenuta quanto mai evanescente. La brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche — senz'altro rico
nosciuta a livello comunitario (v. Faelli, La tutela delle invenzioni biotecnologiche in Europa: prime valutazioni di insieme, in Riv. dir. ind., 2001, I, 125) — è stata ammessa anche dalla giurisprudenza ita liana, in applicazione dei principi generali (e non della direttiva cit.,
Il Foro Italiano — 2004.
provvedimento impugnato manca sostanzialmente di motivazio
ne sul punto oggetto di doglianza concernente la contradditto
rietà della decisione impugnata. A dire del ricorrente l'ufficio
marchi e brevetti dapprima ha negato la completezza della de
scrizione quindi, sulla base di una virtuale completezza della
stessa, ha ritenuto non sussistente l'invenzione, con ciò con
traddicendosi e violando ogni logica. Tali vizi dell'atto di dinie go non sarebbero stati esaminati dalla commissione, nonostante
la specifica impugnativa. Sostiene quindi che la motivazione
relativa alla norma dell'art. 12 1. invenzioni è a sua volta asser
tiva e monocorde.
2. - Con il secondo motivo che in parte è ripetitivo del primo ed è comunque ad esso connesso, il ricorrente lamenta la viola
zione degli art. 16, 17 e 28 r.d. n. 1127 del 1939 e degli art. 2, 7, 9 d.p.r. n. 338 del 1979. Sostiene che contrariamente a ciò che
la commissione ha ritenuto nella specie non si tratta di idea non
brevettabile bensì di vera e propria invenzione industriale la cui
utilità economica è descritta nella domanda e la cui novità è
certa.
3. -1 due motivi vanno esaminati insieme. Essi sono infonda
ti.
3.a. - Quanto alla doglianza di mancanza di motivazione va
rilevato che il provvedimento impugnato ha rigettato il ricorso
«per la decisiva ragione» costituita dalla mancanza dell'inven
zione ai sensi dell'art. 12 1. invenzioni. Ciò significa che il con trasto con la norma brevettuale è stato ritenuto dalla commis
sione assorbente dell'esame di ogni altra doglianza inclusa
quella che allegava una pretesa contraddittorietà della parte mo
tiva del diniego dell'ufficio. La commissione ha dunque motivato sul punto oggetto della
controversia, giacché la mancanza della natura di invenzione in
un trovato è ragione sufficiente, ovvero «decisiva» come scrive
il provvedimento impugnato, per dare una statuizione quale
quella oggetto del presente esame.
Osserva quindi la corte, quanto alla questione sostanziale, che
il ricorso confonde il concetto di idea innovativa, nel cui ambito
può anche individuarsi un'invenzione, con quello di invenzione
brevettabile ai sensi del r.d. n. 1127 del 1939. Tale normativa
all'art. 12 dispone che non sono considerate come invenzioni
«le scoperte, le teorie, i piani, i principi, i metodi, i programmi». Altro dunque è un'idea, anche innovativa, ed altro è l'«idea
brevettabile». Quest'ultima dovendo essere caratterizzata dal
suo contenuto che deve consentire il superamento di un proble ma allo stato non risolto dalla tecnica e concretizzarsi in una
materialità dentro un prodotto industriale che nella sua utilizza
zione consente di ripetere l'effetto del principio innovativo.
La novità nel senso detto e quindi l'industrialità escludono
che si possano considerare invenzioni brevettabili le idee ed i
progetti come tali, ovvero, e ciò sembra particolarmente rile
vante nel caso che ne occupa, le vere e proprie idee di impresa, tra le quali potrebbe essere annoverata quella di sfruttare attra verso un progetto adeguato lo spazio al di sopra delle linee elet
triche delle stazioni ferroviarie (business methods, nella dizione
adottata dalla dottrina anglosassone che da qualche tempo si oc
cupa della questione). Tali idee in quanto realizzano il diritto di
iniziativa privata e dunque la finalità della concorrenza, non so
no in alcun modo monopolizzabili. Tutto ciò è quanto il provve dimento impugnato esprime laddove nota che la non brevettabi
lità delle idee corrisponde ad un canone di libertà fondamentale.
La decisione della commissione dei ricorsi dunque non è in
corsa in alcuna delle allegate violazioni di legge. 4. - Il ricorso deve essere respinto.
come detto non ancora recepita). Il riferimento è qui al c.d. caso Chi
ron, su cui, v. Trib. Milano, ord. 22 marzo 1997, Foro it., Rep. 1998, voce cit., n. 45, e 11 novembre 1999, id.. Rep. 2000, voce cit., nn. 45, 52, 63 (e, per esteso, Dir. ind., 2000, 213, con nota di Floridia, e Riv. dir. ind., 2000, II, 342, con nota di Sena). Quest'ultimo provvedimento ha affermato che la brevettabilità di una scoperta in funzione delle sue
applicazioni industriali non implica che tali applicazioni comportino un'attività inventiva autonoma rispetto alla scoperta in questione, con la conseguenza che l'indagine di novità ed originalità va condotta in relazione alla scoperta stessa. Per ulteriori profili riguardanti le sco
perte, v. Trib. Torino 9 giugno 1999, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n.
46; Trib. Firenze 9 gennaio 2001, id., Rep. 2002, voce cit., n. 52. [G. Casaburi]
This content downloaded from 91.229.229.49 on Tue, 24 Jun 2014 20:50:01 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions