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La brevettazione e il trasferimento tecnologico all’Università di Torino
Ufficio Brevetti e della Proprietà IntellettualeUniversità degli Studi di Torino
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Trasferimento tecnologico
• Da alcuni anni si tende ad attribuire alle università una terza funzione
• IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, cioè lo sfruttamento a fini economici di invenzioni fatte nell’università
• Ciò comporta:• Brevettazione (nazionale, internazionale)• Difesa del brevetto• Cessione del brevetto /o del diritto di
sfruttamento economico
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FORMAZIONERICERCA
Attività peculiari delle Università
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RICERCA LIBERA
Ricerca istituzionale, svolta nel corso della normale vita
accademica, finanziata con fondi ministeriali
RICERCA VINCOLATA
Ricerca svolta in forza di convenzioni di ricerca per
conto terzi (ex art. 66 D.P.R. 382/80)
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RICERCA VINCOLATA
Nella maggior parte dei casi la proprietà dei risultati va all’ente committente
Norma tipo:“La proprietà dei risultati della ricerca sarà dell’Ente, fermi restando il diritto d’autore o di inventore. Il Dipartimento
potrà utilizzare i risultati stessi per i propri fini scientifici e didattici istituzionali.”
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RICERCA LIBERA
Situazione più complessa, dovuta alle modificazioni legislative
in materia di invenzioni dei ricercatori universitari
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VECCHIA DISCIPLINA
Artt. 23 e 24 legge invenzioni (R.D. n. 1127/1939)
Art. 34 Statuto degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. n. 3/1957)(traslazione per il pubblico impiego degli artt. 23 e 24 legge invenzioni)
Art. 7 legge Tremonti bis (legge 383/2001) modifica Art. 24 legge invenzioni nuovo Art. 24 bis legge invenzioni)
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La legislazione italiana in materia di invenzioni dei ricercatori
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ATTUALE DISCIPLINA
Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n.30
Codice della proprietà industriale,a norma dell'articolo 15 della legge 12
dicembre 2002, n. 273
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 2005, n.52 - Supplemento Ordinario)
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Art. 65Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca
1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
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TITOLARITA’ DEI DIRITTI ESCLUSIVI
(diritto di brevettazione, diritti economici di sfruttamento commerciale)
UNIVERSITA’ RICERCATORI
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ATTIVITA’ATTIVITA’
Gestione e valorizzazionepatrimonio tecnologico
universitario
Promozionecultura brevettuale
in ambito universitario
Ufficio Brevetti Università di TorinoUfficio Brevetti Università di Torinoistituito nel settembre 2001
nell’ambito dell’Area Ricerca e Relazioni Internazionali
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politica di informazione nei confronti di docenti/ricercatori/studenti:
Seminari, incontri tematici
Promozionecultura brevettuale
in ambito universitario
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norme Statuto o Regolamento che disciplinano la brevettazione dei risultati della ricerca
struttura amministrativa competente (ufficio brevetti/liason office/sportello Università-imprese)
stanziamento fondo brevetti d’ateneo
Gestione e valorizzazionepatrimonio tecnologico
universitario
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Canali principali per trasferire al sistema economico i risultati della ricerca universitaria
1. BREVETTAZIONE DEI RISULTATI
2. CREAZIONE DI IMPRESE SPIN OFF
Gestione e valorizzazione patrimonio tecnologico universitario
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Approvato nel mese di febbraio 2003(Decreto Rettorale n. 206 del 19 marzo 2003)
Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettualehttp://www.brevetti.unito.it/
1. BREVETTAZIONE DEI RISULTATI
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Il ricercatore presenta domanda di brevetto, dandone preventiva
comunicazione all’Università
Il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti nascenti dalle invenzioni brevettabili di cui è autore
Il ricercatore cede all’Universitài diritti (economici) nascenti dall’invenzione, stipulando
apposito accordo di cessione
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Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale
INVENTORE
UFFICIO BREVETTI
RICERCA PARTNERS COMMERCIALIE TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
In caso di esito negativo dell’esame della C.B. i diritti di titolarità
ritornano al ricercatore
UTILIDEPOSITO
(consulente di diritto industriale)
ACCORDO DI CESSIONE
PROPOSTA DI BREVETTO+
ESAMECOMMISSIONE BREVETTI
IPOTESI DI CESSIONE: PROCEDURA DI BREVETTAZIONE
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Regolamento dei Brevetti e della Proprietà Intellettuale
RICHIESTA DI BREVETTAZIONE
L’inventore/gli inventori, ai sensi del Regolamento dei Brevetti e della Proprietà
Intellettuale dell’Università di Torino e delle disposizioni in esso contenute,
dichiara/dichiarano quanto segue:
1. GENERALITA’ DEL PROPONENTE
2. TITOLO DELL’INVENZIONE
3. DESCRIZIONE DELL’INVENZIONE
(segnalandone le caratteristiche principali, il problema risolto, i vantaggi rispetto ai
prodotti esistenti nella stessa area di applicazione, lo stato di avanzamento del
progetto, etc.)
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE INNOVATIVE
5. AREE DI APPLICAZIONE PRINCIPALI
6. STATO DELL’ARTE
(eventuali brevetti e pubblicazioni noti nel campo dell’invenzione)
7. EVENTUALI PUBBLICAZIONI EFFETTUATE DAL PROPONENTE/I NEL CAMPO DELL’INVENZIONE
8. EVENTUALI CONTATTI IN CORSO
(ed eventuali accordi di riservatezza stipulati in merito)
9. SOGGETTI CONTITOLARI E/O CO-INVENTORI (segnalando la relativa posizione giuridica rispetto all’Università di Torino e la percentuale del contributo prestato)
10. LINEA DI RICERCA DA CUI DERIVA L’INVENZIONE (segnalando anche le fonti di finanziamento)
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2020
Le spese brevettuali gravano sul fondo universitario finalizzato a tale scopo ( l’inventore non concorre alle spese brevettuali)
Il Dipartimento, qualora intenda partecipare alla ripartizione degli utili, partecipa alle spese brevettuali nella misura del 5% e per un periodo di due anni a decorrere dalla data del primo deposito
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SPESE BREVETTUALI
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Ipotesi in cui il Dipartimento (o Centro di Ricerca) concorra alle spese relative alla pratica brevettuale
nella misura del 5%
Inventore 50%
Dipartimento o Centro di ricerca 10%
Fondo brevetti d’Ateneo 40%
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI (1)
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Ipotesi in cui il Dipartimento (o Centro di Ricerca) non concorra alle spese relative alla pratica brevettuale
Inventore 50%
Fondo brevetti d’Ateneo 50%
RIPARTIZIONE DEGLI UTILI (2)
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Approvato nel mese di aprile 2003(Decreto Rettorale n. 293 del 12 maggio 2003)
NUOVORegolamento sull’approvazione
degli Spin off dell’Università ed accademicihttp://www.brevetti.unito.it
2. CREAZIONE DI IMPRESE SPIN OFF
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SpA/Srl aventi come scopo l’utilizzazione imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati della ricerca
e lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi
Spin off dell’Università(l’Università partecipa al capitale
nella misura compresa fra il 5% e il 49%e per non più di € 110.000 )
Spin off accademico(l’Università non partecipa al capitale)
Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici
DEFINIZIONE DI SPIN OFF :
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SOGGETTI PROPONENTI
Docenti/tecnici, che siano dipendenti dell’Università e ai quali appartengano diritti di proprietà industriale o
intellettuale (risultato della ricerca universitaria), che siano funzionali e strumentali alla creazione dello Spin off
N.B. I PROPONENTI devono assumere la qualità di socio e/o apportare al progetto il proprio impegno di lavoro, per un periodo di almeno 3 anni
Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici
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•titolari di assegni di ricerca•titolari di borse di studio •studenti•dipendenti pubblici
N.B. Gli altri PARTECIPANTI devono apportare al progetto il proprio impegno di lavoro, assumendo eventualmente la qualità di socio
ALTRI PARTECIPANTI:
Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici
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La proprietà dei risultati della ricerca svolta dallo Spin offappartiene allo Spin off stesso
N.B.L’Università può chiedere allo Spin off licenza
d’uso gratuita, senza diritto di sublicenza, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali di ricerca
PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici
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PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE
Regolamento sull’approvazione degli SPIN OFF dell’Università ed accademici
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DOMANDA DI SPIN OFF(modulistica Regolamento)
SENATO ACCADEMICO
COMMISSIONE SPIN OFF
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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ILOIndustrial Liason
Office
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Proton
Livello Nazionale
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Netval
Livello Europeo
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GRAZIE PER L’ATTENZIONEGRAZIE PER L’ATTENZIONE
UFFICIO BREVETTI E DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE
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via Bogino 9, 10123 TORINOTel. 011 6704381-4170
Fax. 011 6704436Email: [email protected] web: www.brevetti.unito.it
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