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sezione I civile; sentenza 21 marzo 1992, n. 3523; Pres. Scanzano, Est. Vignale, P.M. Amirante...

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sezione I civile; sentenza 21 marzo 1992, n. 3523; Pres. Scanzano, Est. Vignale, P.M. Amirante (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Cingolo) c. Enel (Avv. Franco, Martellino). Conferma Comm. trib. centrale 9 maggio 1986, n. 3971 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 3 (MARZO 1993), pp. 917/918-919/920 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23186154 . Accessed: 28/06/2014 13:27 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.49 on Sat, 28 Jun 2014 13:27:40 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 21 marzo 1992, n. 3523; Pres. Scanzano, Est. Vignale, P.M. Amirante(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Cingolo) c. Enel (Avv. Franco, Martellino).Conferma Comm. trib. centrale 9 maggio 1986, n. 3971Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 3 (MARZO 1993), pp. 917/918-919/920Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23186154 .

Accessed: 28/06/2014 13:27

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ressi da corrispondere) e computati nel modo disciplinato dal

combinato disposto degli art. 54 1. fall, e 2855 c.c.

Con tale operazione di distacco si è verificata l'eliminazione

dell'«istituto» della rata di ammortamento e, conseguentemen

te, del concetto di «mora» derivante dal mancato pagamento di detta rata.

È evidente allora che non ha supporto né logico né giuridico la doglianza del mancato riconoscimento di un credito corri

spondente all'ultima rata di ammortamento, scaduta anterior

mente alla dichiarazione di fallimento, nonché degli interessi

moratori, previsti dal combinato disposto degli art. 14 d.p.r. 7/76 e 2 1. 397/74 solamente in relazione alle «rate di ammor

tamento».

La censura va, pertanto, respinta. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 21 marzo

1992, n. 3523; Pres. Scanzano, Est. Vignale, P.M. Amiran

te (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Cingolo)

c. Enel (Avv. Franco, Martellino). Conferma Comm. trib.

centrale 9 maggio 1986, n. 3971.

Ipotecaria e catastale (imposte) — Servitù di elettrodotto — Im

posta fissa (L. 25 giugno 1943 n. 540, nuovo testo della legge

sulle imposte ipotecarie, art. 1, 8, tab. A).

La servitù prediale (nella specie, servitù di elettrodotto) non rien

tra tra i diritti capaci di ipoteca, pertanto, la sua costituzione

è assoggettabile all'imposta ipotecaria di cui alla l. 25 giugno 1943 n. 540 in misura fìssa e non in misura proporzionale. (1)

(1) 11 vigente t.u. sulle imposte ipotecaria e catastale, approvato nel

1990 e in vigore dal 1° gennaio 1991 (d. leg. 31 ottobre 1990 n. 347), diversamente dall'anteriore normativa in materia, non fa alcun riferi

mento ai diritti capaci di ipoteca bensì' assoggetta all'imposta propor zionale le «trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimenti

di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti

reali immobiliari sugli stessi . . .» (art. 1 tariffa allegata). Pertanto, la

costituzione di servitù attualmente rientra de plano nella norma in oggetto. La 1. 25 giugno 1943 n. 540, alla cui disciplina era sottoposta la con

troversia oggetto della decisione, prevedeva, invece, l'applicabilità del

tributo in misura proporzionale per le trascrizioni di atti e sentenze

portanti trasferimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipo teca (art. 1) e in misura fissa per le trascrizioni di atti o sentenze privi di questi effetti (art. 8, tab. A, tariffa allegata). Né, sul punto, erano

state apportate modifiche dagli art. 5 e 9 tariffa allegata al d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 635, parzialmente abrogativo della 1. n. 540 del 1943. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto la locuzione comprensiva

di «ogni diritto totale o parziale su immobili, soggetti come tali al regi me obbligatorio della pubblicità»; v. min. fin., ris. 25 gennaio 1977,

n. 271983, Riv. legisl. fise., 1977, 498 e 19 ottobre 1989, n. 400754, Dir. e pratica trib., 1990, I, 170.

L'orientamento consolidato dalla giurisprudenza delle commissioni tri

butarie, ribadito dalla Suprema corte nella sentenza in epigrafe, ha rile

vato l'erroneità di questa tesi, inconciliabile con l'intenzione, chiara

mente manifestata dal legislatore nella 1. n. 540 del 1943 e nel d.p.r. n. 635 del 1972, di non vola sottoporre all'imposta proporzionale il

trasferimento o la costituzione di qualsivoglia diritto reale immobiliare,

ma solo le vicende traslative o costitutive inerenti alla proprietà di im

mobili o a quei diritti tassativamente indicati nell'art. 2810 c.c. e in

alcune leggi speciali (da cui, ad es., le pronunce favorevoli all'applica bilità dell'imposta proporzionale in tema di concessioni su beni del de

manio marittimo, che richiamano l'art. 41 c. nav.: v. Cass. 27 gennaio

1971, n. 198, Foro it., 1971, I, 1646, spec. 1649; 6 giugno 1968, n.

1711, id., 1968, I, 3016, che, pur sottolineando l'indispensabile riferibi

lità dell'atto ai diritti capaci di ipoteca, è erroneamente citata a soste

gno della propria tesi dall'amministrazione finanziaria nella ris. n. 271983

del 1977, cit.). Oltre la mancanza di un'espressa previsione normativa necessaria a

che un diritto o un bene («nella situazione giuridica in cui è posto dal

l'esistenza del diritto che su di esso ha il datore di ipoteca», v. M.

Il Foro Italiano — 1993.

Svolgimento del processo. — Con quattro distinti avvisi, l'uf

ficio del registro di Roma invitò l'Enel a pagare altrettante de

terminate somme a titolo di imposta suppletiva di registro, tra

scrizione e relative addizioni, su atti di costituzione di servitù

di elettrodotto. Le commissioni tributarie accolserso i ricorsi

dell'Enel che affermava non dovuta l'imposta proporzionale di

trascrizione. In particolare la Commissione tributaria centrale, con decisione del 9 maggio 1986, ritenne applicabile alla fatti

specie il trattamento di cui all'art. 8, tab. all. A, 1. 25 giugno 1943 n. 540 (imposta ipotecaria in misura fissa), sul presuppo

sto che la servitù prediale è diritto non capace di ipoteca e,

pertanto, non soggetto alla disciplina dei precedenti art. 1 e

2 della stessa tabella, che prevedono l'imposizione proporzionale. Contro tale sentenza l'amministrazione delle finanze propone

ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo, illustrato

da una memoria. Resiste l'Enel con controricorso.

Fragali, Ipoteca (dir. priv.), voce dell' Enciclopedia del diritto, Milano,

1972, XXII, 740, spec. 781) possa essere oggetto della garanzia ipoteca ria, argomento già di per sé sufficiente (v., sul punto, Fragali, Ipote

ca, cit., spec. 782; A. Ravazzoni, Ipoteca (ipoteca immobiliare), voce

dell'Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XVII, spec. 3), si

è posta in evidenza anche l'inidoneità o «inadeguatezza» della servitù

ad esser autonomamente assoggettata ad un vincolo che ha come carat

teristica peculiare l'attribuire al creditore garantito il diritto di espro

priare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a ga ranzia del suo credito. La servitù è, infatti, inscindibilmente legata alle

sorti dei fondi sui quali e per i quali è costituita; la sua accessorietà

è, d'altronde, posta in evidenza, specificamente in tema di garanzia

ipotecaria e nel suo aspetto passivo di limitazione al diritto di proprietà sul fondo servente, dalla disposizione contenuta nell'art. 2812 c.c. che

prevede, in una lettura speculare, la sua opponibilità al creditore garan tito qualora sia stata trascritta anteriormente all'iscrizione ipotecaria.

Invero, la servitù di elettrodotto, la cui disciplina, nell'ottica della

costituzione coattiva, è inserita nel codice civile nel titolo VI, delle ser

vitù prediali, del libro III, della proprietà (art. 1056), ha caratteristiche

sue proprie che la fanno rientrare in modo non del tutto pacifico tra

questi diritti (si pensi, ad es., alle difficoltà relative all'individuazione

del fondo dominante), ma la scelta operata nel codice del 1942 (confor me ad un orientamento giurisprudenziale già determinatosi in tal senso:

v., in motivazione, Cass. 25 gennaio 1928, Foro it., 1928, I, 272; L.

Vaccaro - E. Brizi, Codice civile commentato coi lavori preparatori,

Roma, 1941, 157; Relazione al re per l'approvazione del libro del codi

ce civile «Della proprietà», Le leggi, 1941, XXXII), nonché le previsio ni della legge speciale che regola la materia (r.d. 11 dicembre 1933 n.

1775), hanno fatto propendere per la sua natura di servitù prediale (v., sul punto: G. Branca, Servitù prediali, in Commentario Scialoja-Branca,

Bologna-Roma, 286, spec. 470; R. Albano, Elettrodotto (servitù di), voce del Novissimo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 309, spec.

313; C. Mondatore, Elettrodotto (servitù di), voce del Digesto civ.,

Torino, 1991, VII, 411, spec. 416; P. Perlingieri, Codice civile anno

tato con la dottrina e la giurisprudenza, Bologna, 1991, 429. Circa i

riflessi della costituzione di servitù di elettrodotto sui diritti dominicali

del proprietario del fondo servente, v. Cass. 6 novembre 1989, n. 4619, Foro it., 1989, I, 3088).

Si è ritenuto, pertanto, nella vigenza delle precedenti normative, che

la servitù di elettrodotto fosse assoggettabile al tributo ipotecario nella

misura fissa (cosi come altri diritti reali immobiliari che sfuggono alla

previsione dell'art. 2810 c.c., come il diritto di abitazione: v. Comm.

centrale imposte 3 maggio 1972, n. 6515, id., Rep. 1973, voce Ipoteca ria (imposta), n. 9, o alcuni diritti personali sottoposti alla formalità

della trascrizione, come la locazione ultranovennale).

Questa interpretazione, riferita sia alla 1. n. 540 del 1943 che al d.p.r. n. 635 del 1972, come si è precedentemente accennato, non sembra aver

sollevato voci contrarie, ad eccezione ovviamente di quella dell'ammini

strazione finanziaria.

Relativamente alla 1. 25 giugno 1943 n. 540, v. Comm. trib. centrale

17 marzo 1989, n. 2139, id., Rep. 1989, voce cit., n. 4; 19 giugno 1987, n. 4975, id., Rep. 1987, voce cit., n. 6; 28 aprile 1987, n. 3547, ibid., n. 7; 9 maggio 1986, n. 3970, id., Rep. 1986, voce cit., n. 8; 17 gennaio

1985, n. 333, id., Rep. 1985, voce cit., n. 4; Comm. centrale imposte 12 marzo 1971, n. 2943, id., Rep. 1972, voce cit., n. 13 (la massima

sembra escludere l'applicabilità dell'imposta anche nella misura fissa,

mentre nel testo è sottolineato che la questione non è stata affrontata

per la mancanza di una domanda in via subordinata dell'ufficio finan

ziario che aveva impugnato la decisione della commissione provinciale. La medesima decisione, indicata con la data di udienza, è id., Rep.

1971, voce Ipotecaria (tassa), n. 9). In dottrina, v. A. Fedele, Ipoteca (dir. trib.), voce dell' Enciclopedia

del diritto, Milano, 1972, XXII, 852, spec. 855, nota 18; L. Pescatore,

L'imposta di trascrizione come obbligazione legata all'onere della

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PARTE PRIMA

Motivi della decisione. — L'amministrazione delle finanze so

stiene che il legislatore, allorquando all'art. 1 1. 25 giugno 1943

n. 540 ha previsto l'imposta proporzionale ipotecaria per gli atti e le sentenze implicanti il trasferimento della proprietà di

immobili e di diritti capaci d'ipoteca, il legislatore ha inteso

ricomprendervi ogni diritto, totale o parziale, su immobili, che, come tali, sono soggetti al regime obbligatorio della pubblicità.

Il ricorso è infondato. A norma dell'art. 12 disp. prel. c.c.,

nell'applicare la legge non si può attribuirle altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la loro

connessione e dalla intenzione del legislatore. Orbene, se, se

condo l'art. 1 1. n. 540 del 1943 (poi abrogata dal vigente d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 635), l'imposta proporzionale era applicabi

le, tra l'altro, «alle trascrizioni di atti e sentenze portanti trasfe

rimenti di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipoteca», l'interpretazione letterale della norma non solleva alcun dub

bio: gli atti e sentenze portanti trasferimenti di diritti capaci di ipoteca (i quali, nella lettera della norma, si contrappongono a quelli che trasferiscono l'intera proprietà) non possono che

essere quelli che trasmettono (quando già esistono) o costitui

scono (se sono creati ex novo) diritti suscettibili di costituire

oggetto di garanzia ipotecaria. Conseguentemente, la trascrizio

ne di atti e sentenze che riguardino, invece, il trasferimento o

la costituzione di diritti di differente natura (ossia non assog

gettabili ad ipoteca) non ricade sotto la disciplina della suddetta

disposizione. È questa l'evidente e precisa volontà del legislato

re, cui una diversa interpretazione della norma (nel senso volu

to dalla ricorrente) finirebbe con l'imputare l'ignoranza che al

cuni diritti (es.: uso, abitazione), benché soggetti al regime della

pubblicità immobiliare, non essendo autonomamente trasmissi

bili, non tollerano l'ipoteca. È pur vero che i diritti capaci d'ipoteca non devono essere

individuati unicamente attraverso l'art. 2810 c.c. (che elenca ap

punto gli oggetti del diritto reale di garanzia) e che, in thesi, il relativo concetto può ben trarsi anche da altre norme. Ma

di essi deve escludersi che possano far parte le servitù prediali, volontarie o coattive che siano. Invero, indipendentemente dal

l'elencazione di cui all'art. 2810 c.c., è evidente che, per forma

re oggetto di ipoteca, un diritto reale deve essere strutturato

in modo tale da consentire, da parte del titolare della garanzia, l'esercizio delle facoltà proprie di questa.

Ebbene, principale tra queste facoltà è il c.d. ius distrahendi, ovverossia la possibilità di sottoporre l'oggetto dell'ipoteca ad

esecuzione forzata. Ed è certo che le servitù prediali, dato il

loro carattere di duplice realità (nel senso non solo che seguono il fondo servente presso qualsiasi proprietario, ma che possono

sopravvivere soltanto se loro titolare resta il proprietario del

fondo per l'utilità del quale sono state costituite) non sono au

tonomamente suscettibili di esecuzione forzata, ossia non sono

alienabili se non congiuntamente al fondo dominante.

Si deve pertanto concludere che l'art. 1 1. n. 540 del 1943

formalità e non alla sua esecuzione, in Riv. dir. ipotecario, 1969, 84, spec. 87.

Con riferimento al d.p.r. n. 635 del 1972, v. Comm. trib. centrale 5 febbraio 1991, n. 915, Foro it., Rep. 1991, voce Ipotecaria (imposta), n. 10; 10 ottobre 1990, n. 6435, ibid., n. 11 (la decisione, pur dando

cenno, per l'identità sostanziale, sul punto, della normativa del 1943, richiama la disciplina introdotta dal d.p.r. n. 635 del 1972); 12 dicem bre 1988, n. 8437, id., Rep. 1989, voce cit., n. 5; 9 novembre 1988, n. 7520, ibid., n. 6 e Comm. trib. centr., 1988, I, 832 (la massima erroneamente si riferisce alla 1. n. 540 del 1943); 20 ottobre 1988, n.

6896, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 7 e Comm. trib. centr., 1988, I, 771 (anche in questo caso il riferimento normativo desumibile dal testo della decisione non coincide con quello indicato in massima).

In dottrina, v. S. Cardarelli, Ipotecarie (imposte), voce del Digesto prìv., Torino, 1992, VII, 559, spec. 566 (alla voce, che fa riferimento alla normativa del 1972 e al disegno di legge dell'attuale t.u., sono stati aggiunti cenni relativi alle disposizioni vigenti).

È da aggiungere; la sentenza in epigrafe, del settembre 1991 e deposi tata nel marzo 1992, che peraltro applica la normativa del 1943 (il che denota la «freschezza» della controversia), cita come vigente la norma tiva del 1972, evidenziando la difficoltà di seguire l'aggiornamento del la legislazione fiscale e, forse, la consapevolezza che queste norme si

applicheranno nel giudizio di cassazione in un futuro non prossimo, anche se la nuova struttura del processo tributario (introdotta con il d. leg. 31 dicembre 1992 n. 546) probabilmente accorcerà i tempi dell'i te/' relativo ai giudizi di merito e di legittimità. [A. Capone]

Il Foro Itallano — 1993.

esclude dall'imposizione proporzionale la trascrizione degli atti

e delle sentenze portanti costituzione di servitù. Il che trova

un'ulteriore conferma nella autonoma previsione dell'imposta fissa per le «trascrizioni di atti e sentenze che non trasferiscono

la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca» (art. 8 tab. all. A alla legge del 1943).

Peraltro, anche nella normativa attualmente in vigore che ha

sostituito la legge del 1943 (d.p.r. n. 635 del 1972) è conservata

questa distinzione, laddove nella allegata tariffa sono espressa mente disciplinate le trascrizioni di atti e sentenze «portanti il

trasferimento di proprietà di immobili o di diritti capaci di ipo teca . . .» (art. 5) e di quelli che «non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci di ipoteca» (art. 9) ed è stata prevista per le prime l'imposta proporzionale e per le se

conde quella fissa.

Questa conclusione rende superfluo ogni altro discorso sulla

questione e irrilevante quello, prospettato dall'amministrazione

delle finanze nella memoria, circa l'assimilabilità strutturale del

diritto di servitù (in particolare della servitù di elettrodotto) alla

proprietà superficiaria. Invero, pur essendo sia la servitù pre diale che la superficie diritti reali di godimento (quindi, avendo necessariamente dei caratteri comuni), la struttura delle due fi

gure è assolutamente diversa, se non peraltro, appunto per la

suscettibilità del diritto di superficie, a differenza della servitù, di essere oggetto di esecuzione forzata.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 no

vembre 1991, n. 12182; Pres. Bronzini, Est. Triola, P.M.

Tridico (conci, conf.); Cerutti (Aw. Patanè, La Russa) c.

Cerutti (Avv. Ungaro, Falcioni). Conferma App. Torino 1°

dicembre 1987.

Transazione — Estremi (Cod. civ., art. 1965).

Ai fini dell'esistenza di una transazione non è necessario che, nell'atto che la consacra, le parti enuncino le rispettive tesi

contrapposte, né che delle rispettive concessioni sia fatta una

precisa e dettagliata indicazione, essendo sufficiente che il com

plesso dei diritti abdicati dall'uno e dall'altro contraente pos sa essere desunto sinteticamente, ma con certezza e per via

logica di conseguenzialità, dal nuovo regolamento di in

teressi. (1)

(1) Con la decisione in epigrafe la Suprema corte conferma la senten za della Corte d'appello di Torino, enunciando il principio di cui in massima (si veda, nei medesimi sensi, Cass. 4 settembre 1990, n. 9114, Foro it., Rep. 1990, voce Transazione, n. 5). La ricorrente sosteneva che erroneamente il giudice di secondo grado aveva ritenuto l'esistenza di una transazione diretta a comporre le controversie relative alla suc cessione della madre, dal momento che l'atto in esame aveva il solo fine di individuare i beni destinati a formare la sua quota di riserva. Di più non è dato sapere in ordine a questo delicato accertamento, rimesso al motivato apprezzamento del giudice del merito (a mero tito lo esemplificativo, Cass. 15 marzo 1991, n. 2788, id., 1991, 1, 1787; Cass. 19 dicembre 1985, n. 6509, id., Rep. 1985, voce Lavoro (rappor to), n. 2590).

In generale, sulla difficoltà di appurare la sussistenza di quel requisi to essenziale del contratto di transazione, rappresentato dalle recipro che concessioni fra le parti, ogniqualvolta si tratti non di comporre una lite già iniziata, ma di prevenirne una futura, si vedano Valsecchi, Giuoco e scommessa. Transazione, in Trattato fondato da Cicu e Mes

sineo, Milano, 1954, 181, e Visalli, La transazione, in Giur. sist. civ. e comm. fondata da Bigiavi, Torino, 1980, 371; nonché, di recente, Bronzini, Le caratteristiche della transazione, in Arch, civ., 1987, 738 e Laudisa, La contestazione della transazione, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1990, 413. Con riferimento alla materia lavoristica, dove il proble ma dell'accertamento della transazione è strettamente correlato all'ap plicazione della disciplina di cui all'art. 2113 c.c., v. Cester, Rinunzie e transazioni (diritto del lavoro), voce dell'Enciclopedia del diritto, Mi

lano, 1989, XL, 984, e Pera, Le rinunce e le transazioni del lavoratore - Art. 2113, in Commentario diretto da Schlesinger, Milano, 1990.

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