sezione I civile; sentenza 22 febbraio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M.Abbritti (concl. conf.); Soc. Sia - Società immobiliare alberghiera (Avv. Pastore) c. Concordatopreventivo Soc. Sia Società immobiliare alberghiera (Avv. Brancadoro). Conferma App. Roma 8maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1367/1368-1369/1370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198342 .
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1367 PARTE PRIMA
sociale e non si trasmette a chi lo ha governato, salvi i rimedi
consentiti alla società o ai terzi dagli art. 2392, 2393 e 2394 c.c.
Il contratto in discussione rappresenta, piuttosto, e, in conclu
sione, un negozio tipico, perché previsto espressamente dal co
dice civile negli art. 2361 ss., ma a sé stante, perché dotato di un
proprio schema negoziale nel quale si rinvengono tratti omolo
ghi a quelli di altre figure negoziali, dalle quali riprende alcune connotazioni (per esemplificare la responsabilità tipica del con tratto di mandato, ovvero profili che lo equiparano al lavoro su
bordinato), senza, però, esaurirne le caratteristiche alle quali, di
volta in volta, si aggiungono specifici elementi individualiz zanti. Ed, invero, se dal contratto di prestazione d'opera mutua
la caratteristica consistente nel fatto che il prestatore — il liqui
datore nel nostro caso — si impegna a fornire un opus e cioè
l'amministrazione nella fase della liquidazione, se ne discosta
nel fatto che tale opus non è determinato dai contraenti pre ventivamente nella fase della predisposizione dell'assetto nego ziale, perché il suo contenuto non è determinabile aprioristica
mente, identificandosi con la stessa attività dell'impresa il cui
contenuto è talmente ampio da non poter essere predefinito con
apposita regolamentazione negoziale, ma è piuttosto scandito
secondo le linee guida poste dai limiti e dagli scopi prefissati dal legislatore, nel cui rispetto l'organo di gestione dovrà svol
gere il suo ruolo di direzione e d'indirizzo dell'impresa, sia
nella sua fase fisiologica che in quella che ne precede lo scio
glimento, in una situazione di immedesimazione che determina, non già e non solo, la mera imputazione alla sfera della società
degli atti da lui compiuti, ma la loro diretta ed automatica attri
buzione ad essa con la conseguenza che detti atti sono a tutti gli
effetti, tanto interni, perché incidenti sulla sfera soggettiva della
persona giuridica, che esterni, perché destinati ad avere influen
za nei confronti dei terzi, atti della società.
Non giova, infine, a fondare le ragioni del ricorrente il ri
chiamo alla pronunzia delle sezioni unite n. 10680 del 14 di cembre 1994 {id., 1995, I, 1486) che ha affermato la competen za del giudice del lavoro nelle liti fra amministratore e società
sul presupposto che nei rapporti interni nulla esclude la sussi
stenza di un rapporto obbligatorio che è stato definito in termini
di parasubordinazione. Siffatta affermazione conforta l'opinione secondo la quale sicuramente sotto il profilo interno, la teoria
dell'immedesimazione organica non è appagante, ma non per
questo attribuisce a tale contratto la caratterizzazione tipica che
il ricorrente propone. Alla luce di quanto precede, il ricorso devesi accogliere e la
sentenza impugnata deve essere cassata.
Decidendo nel merito, il credito del ricorrente deve essere
ammesso al passivo della procedura resistente nell'importo ri
chiesto di lire 20.550.890 in chirografo.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 feb braio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M.
Abbrutì (conci, conf.); Soc. Sia - Società immobiliare alber ghiera (Avv. Pastore) c. Concordato preventivo Soc. Sia -
Società immobiliare alberghiera (Avv. Brancadoro). Con
ferma App. Roma 8 maggio 2000.
Concordato preventivo — Sentenza di omologazione
— Ap
pello — Termine — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 133,
136; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 183).
A seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma di
cui all'art. 183, 3° comma, l. fall., il termine di quindici gior ni (di per sé sufficiente a garantire il diritto di difesa) per proporre appello avverso la sentenza resa dal tribunale nel
giudizio di omologazione del concordato preventivo, decorre
dal momento in cui le parti hanno avuto comunicazione della
Il Foro Italiano — 2002.
sentenza senza che sia indispensabile la comunicazione con
giunta con l'affissione. (1)
Svolgimento del processo. — Il 9 settembre 1998 il Tribunale
di Bologna [s/c] omologò il concordato preventivo richiesto
dalla società Sia - Società immobiliare alberghiera s.p.a., la quale, lamentando il mancato accoglimento di alcune istanze
contenute nella proposta, propose appello con atto notificato il 4
e il 17 dicembre 1998. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata l'8
maggio 2000, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per ché proposta oltre il termine di quindici giorni dalla comunica
(1) La legge fallimentare del 1942, proiettata nell'ottica di privile giare la celerità dei procedimento rispetto alla garanzia da assicurare al
fallito, ai creditori e ai terzi (cfr. M. Fabiani, Giusto processo e ruolo del giudice delegato, in Fallimento, 2002, 271), conteneva diverse pre visioni secondo le quali i termini per la proposizione delle impugnazio ni sia endofallimentari che connesse a normali giudizi di cognizione, decorrevano o dal momento del deposito dell'atto o dal momento del
compimento di una formalità, l'affissione contemplata dall'art. 17 1. fall.
II giudice delle leggi, sensibile all'incalzare delle corti di merito e della letteratura che pretendevano una lettura di tali norme in confor mità alla Costituzione e segnatamente al disposto dell'art. 24 quale principio a tutela del diritto di difesa, ha quindi ripetutamente scardi nato le disposizioni in tema d'impugnazione sostituendo all'affissione la comunicazione quale adempimento del cancelliere previsto sia nella
legge fallimentare medesima, sia nel codice di rito agli art. 133 e 136. Nella motivazione della sentenza si trova traccia di questo percorso evolutivo con la menzione di molte decisioni nelle quali, appunto, si è introdotto come dies a quo del gravame la data della comunicazione. In
termini, per il giudizio di omologazione, Cass. 6 luglio 1999, n. 7013, Foro it., Rep. 2000, voce Concordato preventivo, n. 42; 11 novembre
1986, n. 6576, id., Rep. 1987, voce Fallimento, n. 556; 15 gennaio 1985, n. 67, id.. Rep. 1985, voce Concordato preventivo, n. 68; in dot
trina, Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2002, 650; Tede
schi, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, 755; Carboni, Il
processo di omologazione del concordato preventivo, Padova, 1994, 230; contra, Bonsignori, Processi concorsuali minori, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, Padova, 1997, XXIII, 304, ad avviso del quale la pronuncia di incostituzionalità ha reso ap plicabili i principi generali della decorrenza dell'impugnazione dalla notificazione nel termine breve ordinario di trenta giorni.
Per quanto attiene al caso particolare dell'appello avverso la senten za resa nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, si se
gnala che per App. Catania 22 novembre 1982, Foro it., Rep. 1983, vo ce cit., n. 55, il termine breve di quindici giorni per proporre l'appello avverso la sentenza che omologa il concordato preventivo decorre per il debitore non costituito dalla notificazione della sentenza.
Questo risultato che pone come dies a quo l'effettuazione del
l'adempimento della comunicazione di cancelleria è apparso ai più ap pagante, anche nel contesto dei giudizi ordinari di cognizione, come è dimostrato dalla vicenda che ruota attorno all'interpretazione dell'art. 18 1. fall. Infatti, Cass., sez. un., 3 giugno 1996, n. 5104, id., 1996, I, 2361, alla cui nota di richiami si rinvia, componendo un conflitto di
giurisprudenza ha affermato che il termine breve per l'opposizione da
parte del debitore avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla comunicazione ad opera della cancelleria dell'estratto della sen tenza stessa e non dalla sua notificazione. Si è cioè ritenuta la suffi cienza della comunicazione in luogo della notificazione. In tale pro spettiva, la decisione in rassegna rappresenta un elemento di continuità laddove esclude che la comunicazione debba essere accompagnata dal
l'affissione, sostenendo che il primo adempimento è interamente sosti tutivo del secondo.
Anche in relazione alla congruità di un termine breve di quindici giorni per l'appello, Cass. 2560/02 non si discosta dai precedenti: cfr. Cass. 26 giugno 2000, n. 8663, id., Rep. 2000, voce Fallimento, n. 609; Corte cost. 25 maggio 1990, n. 271, id., 1991, I, 333 (in tema di oppo sizione allo stato passivo); Cass. 2 novembre 1998, n. 10915, id., 1999, I, 103 (in tema d'appello avverso la sentenza nel giudizio di opposizio ne al fallimento); 11 novembre 1986, n. 6576, cit. (in tema di appello sulla sentenza di omologazione del concordato fallimentare).
In controtendenza rispetto a questo indirizzo si segnala che nel d.d.l.
approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 1 ° marzo 2002, de finito «disegno di legge recante modifiche al r.d. 267/42 recante disci
plina del fallimento», si è previsto sia con riferimento all'opposizione a fallimento che al procedimento di omologazione del concordato pre ventivo, che il termine d'impugnazione decorra non più dalla comuni cazione ma dalla notificazione della sentenza dichiarativa (art. 7, 8 e 48 del testo). Per tali giudizi e per quelli d'appello avverso le sentenze in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa, il termine del grava me è stato esteso da quindici a trenta giorni.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zione, avvenuta il 17 settembre 1998, giusta disposto dell'art.
183 1. fall., dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con
sentenza 255/74 (Foro it., 1975, I, 12), laddove stabiliva che il termine per impugnare decorresse dall'affissione invece che
dalla comunicazione.
Propone ricorso per cassazione con due motivi la soc. Sia; re
sistono con controricorso il liquidatore ed il commissario giudi ziale del concordato preventivo. Entrambe le parti hanno depo sitato memorie.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo deduce la ri corrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 1. fall, e
la carenza e contraddittorietà della motivazione. Assume che
l'interpretazione corretta della sentenza 255/74 della Corte co
stituzionale comporta l'esigenza che all'affissione si aggiunga
sempre e comunque la comunicazione della sentenza da impu
gnare, soltanto le due finalità congiunte assicurando la possibi lità di conoscere nel ridotto termine di quindici giorni la moti vazione della decisione.
Con il secondo motivo la ricorrente solleva il dubbio di co
stituzionalità dell'art. 183, per contrarietà con gli art. 24 e 111
Cost., ove si assecondasse l'interpretazione della sentenza im
pugnata, che porterebbe all'incongruità del termine per impu
gnare e conseguentemente ad un'illegittima compressione del
diritto di difesa, posto che una parte di quel termine sarebbe
consumato dall'esigenza di prendere conoscenza del contenuto
della sentenza e delle difficoltà connesse ai tempi di registrazio ne.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente, giacché
propongono la medesima esigenza del diritto di difesa, per un
verso utile ad una lettura dell'art. 183, 3° comma, 1. fall, che la
garantisca in modo pieno e sicuro, dopo l'intervento della sen
tenza 12 novembre 1974, n. 255 della Corte costituzionale, ca
pace di dare rilievo alla comunicazione della decisione da im
pugnare — ai fini della decorrenza del termine — come ele
mento additivo dell'affissione; o, per altro verso, giustificativa del sospetto d'incostituzionalità della norma, per contrasto con
gli art. 24 e 111 Cost., posto che la sola comunicazione, come
atto sostitutivo dell'affissione, si appaleserebbe inidonea a sif
fatta garanzia difensiva, non essendo essa in grado di evitare la
consumazione di parte del termine, per attività propedeutiche all'esercizio delle difese.
Nessuno dei due profili considerati può essere condiviso, mentre decisamente priva di consistenza è la denunzia riferita
ad un supposto vizio motivazionale — in termini di carenza e
contraddittorietà — del quale la ricorrente non è andata oltre la
mera enunciazione.
Va rilevato che la Corte costituzionale con la citata decisione
ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui stabi lisce che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell'omologa
zione, decorra dall'affissione, invece che dalla comunicazione,
eseguita a norma degli art. 133, 2° comma, e 136 c.p.c. Con la
declaratoria d'incostituzionalità è venuta meno la decorrenza
del termine per l'appello in coincidenza con l'affissione, anzi
ché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ul timo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato
nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda.
Pertanto l'interpretazione proposta è palesemente ultronea, con riguardo agli intendimenti del giudice delle leggi, rispetto a
quella assicurata dalla pronunzia d'incostituzionalità, in quanto sostituisce al meccanismo comunicazione-impugnazione, giudi cato congruo all'osservanza del precetto costituzionale dell'art.
24, quello della comunicazione congiunta all'affissione, come
indispensabile perché decorra il termine per l'appello. Proposta
interpretativa arbitraria, non solo in riferimento al chiaro tenore
della decisione del giudice delle leggi, ma perché si discosta dalla giurisprudenza costituzionale, intervenuta su varie norme
della legge fallimentare (art. 18, 23, 1° comma, 26, 98, 1° com ma, 99, penultimo comma, 100, 1° comma; sent. 151/80, id.,
1981, I, 2; 156/86, id., 1986, I, 2099; 42/81, id., 1981, I, 1228; 303/85, id., 1985,1, 3066; 55/86, id., 1986,1, 1168; 156/86, cit.; 102/86, ibid., 1762; 120/86, ibid., 1753; 152/80, id., 1981, I, 2; 102/86, cit.; 538/90, id., 1992,1, 602) al fine di costituzionaliz zarle, nel rispetto dell'esigenza di rapidità delle procedure con
corsuali, sostituendo, senza aggiungere, all'affissione la comu
nicazione, una volta che quest'ultima risulti utile alla conoscen
za del provvedimento.
Il Foro Italiano — 2002.
La censura non ha miglior sorte se riguardata sotto il profilo del sospetto d'incostituzionalità della norma, pur dopo il ri
chiamato intervento della Corte costituzionale, essendosene
supposta l'insufficienza ad assicurare la concreta possibilità di adire il giudice, dal momento che una parte del termine per im
pugnare verrebbe ad essere impiegata per conoscere il contenuto
della sentenza.
Se, indubbiamente, l'esperimento congiunto dell'affissione e
della comunicazione favorisce nel modo migliore la difesa del
l'interessato, la sola comunicazione non può giudicarsi ad essa
inidonea, giacché, a prescindere dalla necessità di speditezza delle procedure concorsuali, non è dato rinvenire nell'ordina
mento giuridico processuale un principio generale, dal quale le
norme costituzionali che si assumono violate traggano uno spe cifico contenuto percettivo, volto ad assicurare la pienezza del
termine assegnato per la tutela degli interessi, all'esclusivo alle
stimento dei mezzi d'impugnazione, facendolo decorrere solo
dal momento in cui sia stata assicurata l'effettiva conoscenza
del provvedimento da impugnare. E non essendo il termine previsto dall'art. 183, 3° comma, 1.
fall, inadeguato all'esigenza duplice della completa informazio
ne della decisione e della predisposizione del mezzo d'impu
gnazione — sia pure nella ristrettezza giustificata dalle succitate
ragioni di speditezza — l'eccezione d'incostituzionalità si ap palesa manifestamente infondata.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 feb
braio 2002, n. 2321; Pres. Ianniruberto, Est. Lupi, P.M. Fe
deli (conci, conf.); Inps (Avv. Marchini, Fonzo, Ponturo) c.
Vicinanza (Avv. Massano, Cornelio) e altro. Cassa Trib.
Venezia 19 settembre 1998.
Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed ae
rea — Ruolo d'equipaggio — Efficacia probatoria
— Fat
tispecie (Cod. civ., art. 2700; cod. nav., art. 170, 171, 178).
Le annotazioni contenute nel ruolo d'equipaggio fanno piena
prova, fino a querela di falso, dell 'esistenza del contratto di
arruolamento e della natura subordinata del rapporto di la
voro nautico e non possono essere disattese in base alle ri
sultanze di prove di rango inferiore (nella specie, il giudice di
merito aveva fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese
dalle parti nell 'interrogatorio libero). ( 1 )
Svolgimento del processo. — Con sentenza del 15 maggio 1998 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello proposto
dall'Inps nei confronti di Vicinanza Enzo, nonché su quello di
Gianni Fabio, avverso sentenza del pretore della medesima città, dichiarava inammissibile l'appello del Gianni e rigettava quello
dell'Inps perché l'appello del Gianni era tardivo e quello del
l'Inps infondato. Premetteva in motivazione che il Vicinanza
era proprietario del natante e titolare dell'autorizzazione al
l'esercizio del servizio di taxi acqueo. In ordine alla natura del
rapporto di lavoro tra lui e il Gianni riteneva che non potesse
privilegiarsi l'iscrizione del Gianni nel ruolino dell'equipaggio
(1) In senso conforme, sull'efficacia delle annotazioni contenute nel
ruolo d'equipaggio, v. Cass. 6 marzo 2001, n. 3241, Foro it., 2001, I,
1539, richiamata in motivazione, alla cui nota di richiami si rinvia per gli ulteriori riferimenti in merito all'efficacia delle annotazioni in que stione ai fini previdenziali, ai fini della determinazione del luogo di
conclusione del contratto di arruolamento nonché del rispetto delle
condizioni retributive ed assistenziali. Per riferimenti, sulla valutazione della documentazione di bordo
delle navi minori, cfr. Cass. 6 marzo 2001, n. 3239, ibid., 1540.
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