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sezione I civile; sentenza 22 febbraio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M. Abbritti...

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sezione I civile; sentenza 22 febbraio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M. Abbritti (concl. conf.); Soc. Sia - Società immobiliare alberghiera (Avv. Pastore) c. Concordato preventivo Soc. Sia Società immobiliare alberghiera (Avv. Brancadoro). Conferma App. Roma 8 maggio 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1367/1368-1369/1370 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198342 . Accessed: 28/06/2014 19:07 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.64 on Sat, 28 Jun 2014 19:07:28 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 22 febbraio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M.Abbritti (concl. conf.); Soc. Sia - Società immobiliare alberghiera (Avv. Pastore) c. Concordatopreventivo Soc. Sia Società immobiliare alberghiera (Avv. Brancadoro). Conferma App. Roma 8maggio 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 5 (MAGGIO 2002), pp. 1367/1368-1369/1370Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198342 .

Accessed: 28/06/2014 19:07

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1367 PARTE PRIMA

sociale e non si trasmette a chi lo ha governato, salvi i rimedi

consentiti alla società o ai terzi dagli art. 2392, 2393 e 2394 c.c.

Il contratto in discussione rappresenta, piuttosto, e, in conclu

sione, un negozio tipico, perché previsto espressamente dal co

dice civile negli art. 2361 ss., ma a sé stante, perché dotato di un

proprio schema negoziale nel quale si rinvengono tratti omolo

ghi a quelli di altre figure negoziali, dalle quali riprende alcune connotazioni (per esemplificare la responsabilità tipica del con tratto di mandato, ovvero profili che lo equiparano al lavoro su

bordinato), senza, però, esaurirne le caratteristiche alle quali, di

volta in volta, si aggiungono specifici elementi individualiz zanti. Ed, invero, se dal contratto di prestazione d'opera mutua

la caratteristica consistente nel fatto che il prestatore — il liqui

datore nel nostro caso — si impegna a fornire un opus e cioè

l'amministrazione nella fase della liquidazione, se ne discosta

nel fatto che tale opus non è determinato dai contraenti pre ventivamente nella fase della predisposizione dell'assetto nego ziale, perché il suo contenuto non è determinabile aprioristica

mente, identificandosi con la stessa attività dell'impresa il cui

contenuto è talmente ampio da non poter essere predefinito con

apposita regolamentazione negoziale, ma è piuttosto scandito

secondo le linee guida poste dai limiti e dagli scopi prefissati dal legislatore, nel cui rispetto l'organo di gestione dovrà svol

gere il suo ruolo di direzione e d'indirizzo dell'impresa, sia

nella sua fase fisiologica che in quella che ne precede lo scio

glimento, in una situazione di immedesimazione che determina, non già e non solo, la mera imputazione alla sfera della società

degli atti da lui compiuti, ma la loro diretta ed automatica attri

buzione ad essa con la conseguenza che detti atti sono a tutti gli

effetti, tanto interni, perché incidenti sulla sfera soggettiva della

persona giuridica, che esterni, perché destinati ad avere influen

za nei confronti dei terzi, atti della società.

Non giova, infine, a fondare le ragioni del ricorrente il ri

chiamo alla pronunzia delle sezioni unite n. 10680 del 14 di cembre 1994 {id., 1995, I, 1486) che ha affermato la competen za del giudice del lavoro nelle liti fra amministratore e società

sul presupposto che nei rapporti interni nulla esclude la sussi

stenza di un rapporto obbligatorio che è stato definito in termini

di parasubordinazione. Siffatta affermazione conforta l'opinione secondo la quale sicuramente sotto il profilo interno, la teoria

dell'immedesimazione organica non è appagante, ma non per

questo attribuisce a tale contratto la caratterizzazione tipica che

il ricorrente propone. Alla luce di quanto precede, il ricorso devesi accogliere e la

sentenza impugnata deve essere cassata.

Decidendo nel merito, il credito del ricorrente deve essere

ammesso al passivo della procedura resistente nell'importo ri

chiesto di lire 20.550.890 in chirografo.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 feb braio 2002, n. 2560; Pres. Panebianco, Est. Plenteda, P.M.

Abbrutì (conci, conf.); Soc. Sia - Società immobiliare alber ghiera (Avv. Pastore) c. Concordato preventivo Soc. Sia -

Società immobiliare alberghiera (Avv. Brancadoro). Con

ferma App. Roma 8 maggio 2000.

Concordato preventivo — Sentenza di omologazione

— Ap

pello — Termine — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 133,

136; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 183).

A seguito della declaratoria d'incostituzionalità della norma di

cui all'art. 183, 3° comma, l. fall., il termine di quindici gior ni (di per sé sufficiente a garantire il diritto di difesa) per proporre appello avverso la sentenza resa dal tribunale nel

giudizio di omologazione del concordato preventivo, decorre

dal momento in cui le parti hanno avuto comunicazione della

Il Foro Italiano — 2002.

sentenza senza che sia indispensabile la comunicazione con

giunta con l'affissione. (1)

Svolgimento del processo. — Il 9 settembre 1998 il Tribunale

di Bologna [s/c] omologò il concordato preventivo richiesto

dalla società Sia - Società immobiliare alberghiera s.p.a., la quale, lamentando il mancato accoglimento di alcune istanze

contenute nella proposta, propose appello con atto notificato il 4

e il 17 dicembre 1998. La Corte d'appello di Roma, con sentenza depositata l'8

maggio 2000, ha dichiarato l'impugnazione inammissibile per ché proposta oltre il termine di quindici giorni dalla comunica

(1) La legge fallimentare del 1942, proiettata nell'ottica di privile giare la celerità dei procedimento rispetto alla garanzia da assicurare al

fallito, ai creditori e ai terzi (cfr. M. Fabiani, Giusto processo e ruolo del giudice delegato, in Fallimento, 2002, 271), conteneva diverse pre visioni secondo le quali i termini per la proposizione delle impugnazio ni sia endofallimentari che connesse a normali giudizi di cognizione, decorrevano o dal momento del deposito dell'atto o dal momento del

compimento di una formalità, l'affissione contemplata dall'art. 17 1. fall.

II giudice delle leggi, sensibile all'incalzare delle corti di merito e della letteratura che pretendevano una lettura di tali norme in confor mità alla Costituzione e segnatamente al disposto dell'art. 24 quale principio a tutela del diritto di difesa, ha quindi ripetutamente scardi nato le disposizioni in tema d'impugnazione sostituendo all'affissione la comunicazione quale adempimento del cancelliere previsto sia nella

legge fallimentare medesima, sia nel codice di rito agli art. 133 e 136. Nella motivazione della sentenza si trova traccia di questo percorso evolutivo con la menzione di molte decisioni nelle quali, appunto, si è introdotto come dies a quo del gravame la data della comunicazione. In

termini, per il giudizio di omologazione, Cass. 6 luglio 1999, n. 7013, Foro it., Rep. 2000, voce Concordato preventivo, n. 42; 11 novembre

1986, n. 6576, id., Rep. 1987, voce Fallimento, n. 556; 15 gennaio 1985, n. 67, id.. Rep. 1985, voce Concordato preventivo, n. 68; in dot

trina, Lo Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2002, 650; Tede

schi, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, 755; Carboni, Il

processo di omologazione del concordato preventivo, Padova, 1994, 230; contra, Bonsignori, Processi concorsuali minori, in Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, Padova, 1997, XXIII, 304, ad avviso del quale la pronuncia di incostituzionalità ha reso ap plicabili i principi generali della decorrenza dell'impugnazione dalla notificazione nel termine breve ordinario di trenta giorni.

Per quanto attiene al caso particolare dell'appello avverso la senten za resa nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, si se

gnala che per App. Catania 22 novembre 1982, Foro it., Rep. 1983, vo ce cit., n. 55, il termine breve di quindici giorni per proporre l'appello avverso la sentenza che omologa il concordato preventivo decorre per il debitore non costituito dalla notificazione della sentenza.

Questo risultato che pone come dies a quo l'effettuazione del

l'adempimento della comunicazione di cancelleria è apparso ai più ap pagante, anche nel contesto dei giudizi ordinari di cognizione, come è dimostrato dalla vicenda che ruota attorno all'interpretazione dell'art. 18 1. fall. Infatti, Cass., sez. un., 3 giugno 1996, n. 5104, id., 1996, I, 2361, alla cui nota di richiami si rinvia, componendo un conflitto di

giurisprudenza ha affermato che il termine breve per l'opposizione da

parte del debitore avverso la sentenza dichiarativa di fallimento decorre dalla comunicazione ad opera della cancelleria dell'estratto della sen tenza stessa e non dalla sua notificazione. Si è cioè ritenuta la suffi cienza della comunicazione in luogo della notificazione. In tale pro spettiva, la decisione in rassegna rappresenta un elemento di continuità laddove esclude che la comunicazione debba essere accompagnata dal

l'affissione, sostenendo che il primo adempimento è interamente sosti tutivo del secondo.

Anche in relazione alla congruità di un termine breve di quindici giorni per l'appello, Cass. 2560/02 non si discosta dai precedenti: cfr. Cass. 26 giugno 2000, n. 8663, id., Rep. 2000, voce Fallimento, n. 609; Corte cost. 25 maggio 1990, n. 271, id., 1991, I, 333 (in tema di oppo sizione allo stato passivo); Cass. 2 novembre 1998, n. 10915, id., 1999, I, 103 (in tema d'appello avverso la sentenza nel giudizio di opposizio ne al fallimento); 11 novembre 1986, n. 6576, cit. (in tema di appello sulla sentenza di omologazione del concordato fallimentare).

In controtendenza rispetto a questo indirizzo si segnala che nel d.d.l.

approvato dal consiglio dei ministri nella seduta del 1 ° marzo 2002, de finito «disegno di legge recante modifiche al r.d. 267/42 recante disci

plina del fallimento», si è previsto sia con riferimento all'opposizione a fallimento che al procedimento di omologazione del concordato pre ventivo, che il termine d'impugnazione decorra non più dalla comuni cazione ma dalla notificazione della sentenza dichiarativa (art. 7, 8 e 48 del testo). Per tali giudizi e per quelli d'appello avverso le sentenze in materia di opposizione alla sentenza dichiarativa, il termine del grava me è stato esteso da quindici a trenta giorni.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

zione, avvenuta il 17 settembre 1998, giusta disposto dell'art.

183 1. fall., dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con

sentenza 255/74 (Foro it., 1975, I, 12), laddove stabiliva che il termine per impugnare decorresse dall'affissione invece che

dalla comunicazione.

Propone ricorso per cassazione con due motivi la soc. Sia; re

sistono con controricorso il liquidatore ed il commissario giudi ziale del concordato preventivo. Entrambe le parti hanno depo sitato memorie.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo deduce la ri corrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 183 1. fall, e

la carenza e contraddittorietà della motivazione. Assume che

l'interpretazione corretta della sentenza 255/74 della Corte co

stituzionale comporta l'esigenza che all'affissione si aggiunga

sempre e comunque la comunicazione della sentenza da impu

gnare, soltanto le due finalità congiunte assicurando la possibi lità di conoscere nel ridotto termine di quindici giorni la moti vazione della decisione.

Con il secondo motivo la ricorrente solleva il dubbio di co

stituzionalità dell'art. 183, per contrarietà con gli art. 24 e 111

Cost., ove si assecondasse l'interpretazione della sentenza im

pugnata, che porterebbe all'incongruità del termine per impu

gnare e conseguentemente ad un'illegittima compressione del

diritto di difesa, posto che una parte di quel termine sarebbe

consumato dall'esigenza di prendere conoscenza del contenuto

della sentenza e delle difficoltà connesse ai tempi di registrazio ne.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente, giacché

propongono la medesima esigenza del diritto di difesa, per un

verso utile ad una lettura dell'art. 183, 3° comma, 1. fall, che la

garantisca in modo pieno e sicuro, dopo l'intervento della sen

tenza 12 novembre 1974, n. 255 della Corte costituzionale, ca

pace di dare rilievo alla comunicazione della decisione da im

pugnare — ai fini della decorrenza del termine — come ele

mento additivo dell'affissione; o, per altro verso, giustificativa del sospetto d'incostituzionalità della norma, per contrasto con

gli art. 24 e 111 Cost., posto che la sola comunicazione, come

atto sostitutivo dell'affissione, si appaleserebbe inidonea a sif

fatta garanzia difensiva, non essendo essa in grado di evitare la

consumazione di parte del termine, per attività propedeutiche all'esercizio delle difese.

Nessuno dei due profili considerati può essere condiviso, mentre decisamente priva di consistenza è la denunzia riferita

ad un supposto vizio motivazionale — in termini di carenza e

contraddittorietà — del quale la ricorrente non è andata oltre la

mera enunciazione.

Va rilevato che la Corte costituzionale con la citata decisione

ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui stabi lisce che il termine per impugnare la sentenza che pronunzia sulla proposta di concordato preventivo, ai fini dell'omologa

zione, decorra dall'affissione, invece che dalla comunicazione,

eseguita a norma degli art. 133, 2° comma, e 136 c.p.c. Con la

declaratoria d'incostituzionalità è venuta meno la decorrenza

del termine per l'appello in coincidenza con l'affissione, anzi

ché con la comunicazione, in considerazione che solo quest'ul timo atto garantisce il diritto di difesa, perché pone l'interessato

nella situazione di avere conosciuto l'esito giudiziale della sua domanda.

Pertanto l'interpretazione proposta è palesemente ultronea, con riguardo agli intendimenti del giudice delle leggi, rispetto a

quella assicurata dalla pronunzia d'incostituzionalità, in quanto sostituisce al meccanismo comunicazione-impugnazione, giudi cato congruo all'osservanza del precetto costituzionale dell'art.

24, quello della comunicazione congiunta all'affissione, come

indispensabile perché decorra il termine per l'appello. Proposta

interpretativa arbitraria, non solo in riferimento al chiaro tenore

della decisione del giudice delle leggi, ma perché si discosta dalla giurisprudenza costituzionale, intervenuta su varie norme

della legge fallimentare (art. 18, 23, 1° comma, 26, 98, 1° com ma, 99, penultimo comma, 100, 1° comma; sent. 151/80, id.,

1981, I, 2; 156/86, id., 1986, I, 2099; 42/81, id., 1981, I, 1228; 303/85, id., 1985,1, 3066; 55/86, id., 1986,1, 1168; 156/86, cit.; 102/86, ibid., 1762; 120/86, ibid., 1753; 152/80, id., 1981, I, 2; 102/86, cit.; 538/90, id., 1992,1, 602) al fine di costituzionaliz zarle, nel rispetto dell'esigenza di rapidità delle procedure con

corsuali, sostituendo, senza aggiungere, all'affissione la comu

nicazione, una volta che quest'ultima risulti utile alla conoscen

za del provvedimento.

Il Foro Italiano — 2002.

La censura non ha miglior sorte se riguardata sotto il profilo del sospetto d'incostituzionalità della norma, pur dopo il ri

chiamato intervento della Corte costituzionale, essendosene

supposta l'insufficienza ad assicurare la concreta possibilità di adire il giudice, dal momento che una parte del termine per im

pugnare verrebbe ad essere impiegata per conoscere il contenuto

della sentenza.

Se, indubbiamente, l'esperimento congiunto dell'affissione e

della comunicazione favorisce nel modo migliore la difesa del

l'interessato, la sola comunicazione non può giudicarsi ad essa

inidonea, giacché, a prescindere dalla necessità di speditezza delle procedure concorsuali, non è dato rinvenire nell'ordina

mento giuridico processuale un principio generale, dal quale le

norme costituzionali che si assumono violate traggano uno spe cifico contenuto percettivo, volto ad assicurare la pienezza del

termine assegnato per la tutela degli interessi, all'esclusivo alle

stimento dei mezzi d'impugnazione, facendolo decorrere solo

dal momento in cui sia stata assicurata l'effettiva conoscenza

del provvedimento da impugnare. E non essendo il termine previsto dall'art. 183, 3° comma, 1.

fall, inadeguato all'esigenza duplice della completa informazio

ne della decisione e della predisposizione del mezzo d'impu

gnazione — sia pure nella ristrettezza giustificata dalle succitate

ragioni di speditezza — l'eccezione d'incostituzionalità si ap palesa manifestamente infondata.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 feb

braio 2002, n. 2321; Pres. Ianniruberto, Est. Lupi, P.M. Fe

deli (conci, conf.); Inps (Avv. Marchini, Fonzo, Ponturo) c.

Vicinanza (Avv. Massano, Cornelio) e altro. Cassa Trib.

Venezia 19 settembre 1998.

Lavoro in materia di navigazione marittima, interna ed ae

rea — Ruolo d'equipaggio — Efficacia probatoria

— Fat

tispecie (Cod. civ., art. 2700; cod. nav., art. 170, 171, 178).

Le annotazioni contenute nel ruolo d'equipaggio fanno piena

prova, fino a querela di falso, dell 'esistenza del contratto di

arruolamento e della natura subordinata del rapporto di la

voro nautico e non possono essere disattese in base alle ri

sultanze di prove di rango inferiore (nella specie, il giudice di

merito aveva fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese

dalle parti nell 'interrogatorio libero). ( 1 )

Svolgimento del processo. — Con sentenza del 15 maggio 1998 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello proposto

dall'Inps nei confronti di Vicinanza Enzo, nonché su quello di

Gianni Fabio, avverso sentenza del pretore della medesima città, dichiarava inammissibile l'appello del Gianni e rigettava quello

dell'Inps perché l'appello del Gianni era tardivo e quello del

l'Inps infondato. Premetteva in motivazione che il Vicinanza

era proprietario del natante e titolare dell'autorizzazione al

l'esercizio del servizio di taxi acqueo. In ordine alla natura del

rapporto di lavoro tra lui e il Gianni riteneva che non potesse

privilegiarsi l'iscrizione del Gianni nel ruolino dell'equipaggio

(1) In senso conforme, sull'efficacia delle annotazioni contenute nel

ruolo d'equipaggio, v. Cass. 6 marzo 2001, n. 3241, Foro it., 2001, I,

1539, richiamata in motivazione, alla cui nota di richiami si rinvia per gli ulteriori riferimenti in merito all'efficacia delle annotazioni in que stione ai fini previdenziali, ai fini della determinazione del luogo di

conclusione del contratto di arruolamento nonché del rispetto delle

condizioni retributive ed assistenziali. Per riferimenti, sulla valutazione della documentazione di bordo

delle navi minori, cfr. Cass. 6 marzo 2001, n. 3239, ibid., 1540.

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