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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Morozzo Della...

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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Morozzo Della Rocca (concl. diff.); Min. finanze c. Banco di Napoli (Avv. Palmarini, Quaresima). Conferma Comm. trib. centrale 19 marzo 1996, n. 1244 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1885/1886-1887/1888 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193724 . Accessed: 28/06/2014 19:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 78.24.220.173 on Sat, 28 Jun 2014 19:19:38 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Morozzo DellaRocca (concl. diff.); Min. finanze c. Banco di Napoli (Avv. Palmarini, Quaresima). ConfermaComm. trib. centrale 19 marzo 1996, n. 1244Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1885/1886-1887/1888Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193724 .

Accessed: 28/06/2014 19:19

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 gen naio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Moroz

zo Della Rocca (conci, diff.); Min. finanze c. Banco di Na

poli (Aw. Palmarini, Quaresima). Conferma Comm. trib.

centrale 19 marzo 1996, n. 1244.

Registro (imposta di) — Rimborso di imposta — Istanza spedi ta a mezzo posta — Data della spedizione — Rilevanza.

È tempestiva l'istanza di rimborso dell'imposta di registro inde

bitamente versata che sia stata spedita nei termini di legge a mezzo del servizio postale, senza che rilevi la circostanza

che la stessa istanza sia pervenuta all'ufficio finanziario tra

scorsi tali termini. (1)

(1) La Corte di cassazione giunge alla conclusione di cui in massima sul rilievo che sussiste nell'ordinamento un principio tendenziale che

equipara — ai fini dell'osservanza del termine — la spedizione alla pre sentazione all'ufficio, senza che all'uopo possa distinguersi fra atti re cettizi e atti non recettizi ovvero tra atti di tipo giustiziale e atti di

tipo non giustiziale. Tale principio generale, in quanto privo di copertu ra costituzionale, può essere, dal legislatore, volta per volta derogato; in mancanza — come nel caso della disciplina del rimborso dell'impo sta di registro — lo stesso dispiega efficacia e impedisce che la ricezione

dell'atto oltre il termine di legge faccia decadere il privato dal suo diritto. In termini analoghi, v. Cass. 29 maggio 1993, n. 6046, Foro it., 1994,

1, 822, secondo la quale in diritto tributario è principio generale che

per la tempestività dei ricorsi e delle impugnazioni da parte del contri

buente si ha riguardo — qualora gli sia consentito servirsi della posta per la loro trasmissione agli uffici competenti — alla data di spedizione e non a quella di arrivo, salvo che il contrario non sia stabilito da

specifica ed espressa disposizione di legge (cfr. però Cass. 21 giugno 1995, n. 6972, id., 1995, I, 3175, con nota di M.F. Cascia, per la

quale, qualora il ricorso alla commissione tributaria sia stato spedito a mezzo posta senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 — che stabilisce, per il ricorso non consegnato a mano, la sua spedizione in plico raccomandato senza busta —, la

tempestività dello stesso va accertata facendo riferimento alla data di

ricezione certificata dalla segreteria della commissione tributaria, senza

che sia possibile far riferimento alla data di spedizione, quand'anche il giorno di quest'ultima sia desumibile da altro atto o fatto).

In argomento, v. anche Cass. 27 gennaio 1995, n. 986, id., Rep. 1996, voce Amministrazione dello Stato, n. 268, per la quale al fine

dell'osservanza del termine previsto dall'art. 8 1. 4 dicembre 1956 n.

1404 — secondo cui chi vanti diritti, verso gli enti pubblici la cui liqui dazione è affidata all'ufficio del ministero del tesoro istituito con la

legge stessa, deve presentare al ministero domanda di riconoscimento

del credito entro sessanta gi&rni dalla pubblicazione del provvedimento di sospensione dell'ente — la tempestività della presentazione dell'istan

za di riconoscimento di detti crediti^ in via amministrativa, in caso di

inoltro della domanda medesima a mezzo posta, va verificata avendo

riguardo alla data di spedizione della raccomandata, attestata da tim

bro dell'ufficio postale. Sulla configurabilità di un principio di equivalenza tra consegna e

spedizione, v. Corte cost. 6 maggio 1997, n. 123, id., Rep. 1997, voce

Brevetti, n. 50, la quale — premesso che l'utilizzazione del servizio po stale è compatibile con l'art. 24 Cost., in quanto tale servizio è deputa to istituzionalmente a fornire un agevole mezzo di prova della spedizio ne e dell'arrivo a destinazione di una lettera o di un plico — ha escluso

che il legislatore, per avere concessa detta facilitazione, sia anche tenu

to a far coincidere in ogni caso la data della spedizione con quella del deposito dell'atto, poiché, nello scandire i momenti del procedimen to, occorre bilanciare gli interessi opposti che vengono in considerazio

ne nelle varie situazioni, ammettendo o negando che la data di spedizio ne coincida con quella di deposito dell'atto a seconda delle interferenze

che l'atto depositando sia suscettibile di produrre con rapporti altrui

(nel caso di specie, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art.

2, 2° comma, d.p.r. 30 giugno 1972 n. 540, concernente la semplifica zione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e di mar

chi, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.); cfr. inoltre Corte

cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 342, id., 1988, I, 1829, che ha dichiarato

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 26 d.l. 55/83 e 23 d.p.r. 643/72, nella parte in cui, ai fini della

tempestività della dichiarazione dell'Invim straordinaria, non equipara no la data della spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di

presentazione diretta all'ufficio competente a riceverla.

Per la giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, sez. V, 3 luglio

1996, n. 817, id., Rep. 1996, voce Concorso a pubblico impiego, n.

90, per la quale in materia di partecipazione a pubblici concorsi ha

valore di principio generale la regola espressa dall'art. 2, 3° comma,

d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1077, a tenore del quale «le domande di

ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche

se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con separate istanze all'ufficio

del registro di Benevento — pervenute il 1° luglio 1986 — il

Banco di Napoli chiedeva il rimborso delle maggiori somme pa

gate, a titolo di imposta proporzionale, rispetto all'imposta fis

sa dovuta, secondo la normativa più favorevole introdotta dal

d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (art. 40 e nota all'art. 8 tariffa

allegata, parte prima), in sede di registrazione di vari decreti

ingiuntivi emessi per il pagamento di corrispettivi. Contro il

silenzio-rifiuto dell'ufficio, il Banco di Napoli proponeva ricor

si alla commissione tributaria di primo grado, sostenendo che

dovevano applicarsi — in forza dell'art. 79 t.u. del 1986 —

le nuove disposizioni più favorevoli al contribuente, e che era

dovuto il rimborso delle maggiori imposte pagate, essendo pen dente controversia anteriormente alla data di entrata in vigore del detto t.u. (1° luglio 1986).

La commissione adita accoglieva i ricorsi del Banco di Napo

li, ritenendo che la data di presentazione delle domande di rim

borso inviate a mezzo raccomandata, secondo un principio ge

nerale, fosse quella di spedizione, avvenuta il 30 giugno 1986.

Tali decisioni, confermate dalla commissione di secondo gra

do, venivano ulteriormente confermate, previa riunione dei ri

corsi, con decisione della commissione centrale 15 dicembre

1995-19 marzo 1996, con la seguente motivazione: — l'art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 disponeva che la

domanda di restituzione dell'imposta di registro indebitamente

pagata doveva essere presentata all'ufficio. L'art. 77 d.p.r. 26

aprile 1986 n. 131 riproduce tale disposizione, aggiungendo «ov

vero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza bu

sta con avviso di ricevimento». Occorreva, dunque, decidere se, anche nel vigore della precedente disciplina, la data di spedizio ne valesse come data di presentazione;

— che, anche nella previgente disciplina, la domanda di rim

borso potesse essere inviata per posta nessuno aveva mai dubi

tato. Dubbi erano, però, sorti sulla rilevanza della data di spe

dizione, non trattandosi di atto del processo — cui fossero ap

plicabili gli art. 17 e 32 d.p.r. 636/72 — né di ricorso gerarchico amministrativo in senso proprio, in relazione all'applicabilità

dell'art. 2 d.p.r. 1199/71; — tali dubbi non potevano, però, condividersi, in quanto,

se si ammette la presentazione a mezzo del servizio postale, de

ve equipararsi per logica conseguenza la spedizione alla presen tazione. L'equiparazione è, del resto, prevista anche per i ricor

si gerarchici impropri (art. 1, 2° comma, d.p.r. 1199/71), e per i ricorsi non gerarchici, come quello straordinario al capo dello

Stato (art. 8 del detto d.p.r.). Pertanto, specie dopo la sentenza

della Corte costituzionale 26 aprile 1985, n. 121 (Foro it., 1985,

I, 2859), con la quale si è affermata l'applicabilità della regola enunciata dall'art. 2 d.p.r. 1199/71 ai ricorsi amministrativi in

materia tributaria, deve riconoscersi l'esistenza nell'ordinamen

to di un principio che — salve espresse eccezioni — attribuisce

rilevanza alla spedizione. Avverso tale decisione il ministero delle finanze ha proposto

ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento.

Resiste il Banco di Napoli (nel frattempo trasformato in Ban

co di Napoli s.p.a.) con controricorso.

Motivi del ricorso. — Denunciando violazione e falsa appli cazione degli art. 75 d.p.r. 634/72; 77 e 79 t.u. 131/86, in rela

zione all'art. 360, n. 3, c.p.c., l'amministrazione ricorrente

deduce:

il termine indicato», sì che la stessa trova applicazione anche nei con

fronti degli enti pubblici diversi dallo Stato, pur in mancanza di un

suo esplicito richiamo nei regolamenti organici o nei bandi di concorso,

sempreché alla sua applicazione non si frappongano fondate ragioni

oggettivamente rilevanti; ad avviso del Consiglio di Stato, inoltre, tale

principio «se non può ancora ritenersi di portata generale (valido cioè

in tutti i rapporti con l'amministrazione), tende nondimeno a divenire

di sempre più ampia applicazione nei rapporti tra cittadino e pubblica

amministrazione, come dimostrano l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 24 no

vembre 1971 n. 1199, in tema di proposizione dei ricorsi amministrati

vi, e l'art. 12, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in tema

di presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad Irpef, Irpeg e Ilor»; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 1986, n. 407, id.,

Rep. 1987, voce Calamità pubbliche, n. 35, citata in sentenza, per la

quale l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, che consi

dera tempestivo il ricorso inviato per tempo a mezzo posta, pone un

principio di carattere generale circa le modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedimento amministrativo.

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1887 PARTE PRIMA 1888

— soltanto quando la norma lo riconosce espressamente la

data di spedizione vale come data di presentazione. Né l'art.

75 del previgente d.p.r. 634/72, né l'art. 79 del nuovo t.u. con

tengono tale previsione; — proprio i riferimenti fatti dalla decisione impugnata al d.p.r.

1199/71 dimostrerebbero la fondatezza della tesi dell'ammini

strazione; — l'ordinanza della Corte costituzionale 342/87 (id., 1988,

I, 1829) nel riconoscere che la mancata equiparazione — ai fini

della tempestività della dichiarazione Invim straordinaria — della

data di spedizione a quella di presentazione all'ufficio non co

stituisce violazione del principio di eguaglianza, ha spiegato che

nell'ambito amministrativo tributario non può essere offerta una

disarticolata prospettazione, dovendosi considerare che le diver

se normative possono concorrere al riequilibrio del sistema.

Motivi della decisione. — Le censure dell'amministrazione fi

nanziaria devono essere disattese.

Sulla presenza nell'ordinamento di un principio tendenziale

che equipara — ai fini dell'osservanza del termine — la spedi zione alla presentazione all'ufficio si è già favorevolmente pro nunciata la Corte costituzionale con sentenza 26 aprile 1985, n. 121, cit., nella quale si è riconosciuto «valore omogeneizzan te» alla disposizione di cui all'art. 2 d.p.r. 24 novembre 1971

n. 1199, considerando tale norma come espressione di un prin

cipio generale, applicabile anche ai ricorsi gerarchici in materia

di sanzioni tributarie. Del resto, come ha esattamente osservato

la decisione impugnata, tale equiparazione è prevista anche per i ricorsi gerarchici impropri (art. 1, 2° comma, d.p.r. 1199/71) e per il ricorso straordinario (art. 8 stesso d.p.r.).

L'enunciazione di tale principio non significa, però, che esso

non possa essere espressamente derogato, come è avvenuto con

l'art. 26, 4° comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito nella 1. 26 aprile 1983 n. 131), oggetto dell'ordinanza d'inam

missibilità della Corte costituzionale 22 ottobre 1987, n. 342,

cit., richiamata nel ricorso. Tale norma, infatti, non si limita

ad enunciare che la dichiarazione (Invim straordinaria) deve es

sere presentata all'ufficio, ma fissa una precisa data di presen tazione (il 30 giugno 1983), con ciò escludendo la possibilità che il rispetto del termine sia assicurato mediante la spedizione. Il fatto che in casi determinati il legislatore — senza incorrere

in censure d'incostituzionalità — possa esigere che l'atto sia pre

sentato, o sia comunque pervenuto, all'ufficio nel termine sta

bilito non esclude l'esistenza di un principio nel senso afferma

to dalla decisione impugnata. Si pensi all'art. 12 d.l. 14 marzo

1988 n. 70, convertito, con modificazioni, nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nel quale viene espressamente disposto che la do

manda di valutazione automatica ai fini dell'imposta di registro «non può essere inviata per posta».

Le argomentazioni svolte dal procuratore generale nelle sue

conclusioni orali non possono essere condivise. Di nessun aiuto ermeneutico è la distinzione tra atti recettizi

e non recettizi, al fine di applicare il principio dell'equiparazio ne soltanto ai secondi. Pur essendo l'atto in questione certa

mente recettizio, non si esclude che esso possa produrre alcuni

effetti (quale la pendenza della controversia) in un momento

anteriore a quello in cui l'autorità destinataria ne ha avuto lega le conoscenza. Tale anticipazione, infatti, non è espressione di

logica giuridico-normativa, ma soltanto di un principio di giu stizia in senso lato: essa, infatti, mira ad evitare che le lungaggi ni del servizio postale comportino un danno per l'utente incol

pevole. È del tutto arbitraria, inoltre, la distinzione tra atti di tipo

giustiziale e non giustiziale (quale la domanda di rimborso d'im

posta di registro non dovuta), perché l'assenza di una norma

generale in materia di istanze di rimborso non comporta la ne

gazione, per tale ambito, del principio. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato

che l'equiparazione della data di spedizione a quella di presen tazione, stabilita dall'art. 2, 2° comma, ultima parte, d.p.r. 24

novembre 1971 n. 1199, costituisce un principio generale circa

la modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedi mento amministrativo (in tal senso, sez. IV 12 giugno 1986, n. 407, id., Rep. 1987, voce Calamità pubbliche, n. 35, in tema

di istanza di finanziamento agevolato per aziende danneggiate da calamità naturali).

Il Foro Italiano — 1999.

Si deve affermare, in conclusione, che, non prevedendo espres samente gli art. 75 d.p.r. n. 634 del 1972 e 77 d.p.r. n. 131

del 1986 che l'istanza di rimborso debba pervenire all'ufficio

entro il termine prescritto, deve considerarsi tempestiva l'istan

za presentata per la spedizione agli uffici postali entro il mede

simo termine.

Il ricorso deve essere, perciò, rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 gen naio 1999, n. 523; Pres. Cantillo, Est. Verucci, P.M. Mo

rozzo Della Rocca (conci, diff.); Alessi e altri (Avv. Ales

si) c. Soc. Igiemme. Dichiara inammissibile ricorso avverso

Trib. Lamezia Terme, decr. 5 marzo 1997.

Concordato preventivo — Organi della procedura — Giudice

delegato — Decreto di determinazione di credito anteriore —

Carenza di potere — Ricorso per cassazione — Inammissibi

lità (Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 164).

Poiché nel concordato, diversamente da quanto accade nel falli mento, non è previsto un procedimento di accertamento del

passivo, il decreto con il quale il giudice delegato, dopo la

sentenza di omologazione, accerta l'esistenza o l'inesistenza di un credito anteriore alla procedura, va considerato emesso

in carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il decreto del tribunale, pronunciato in sede di

reclamo, non è ammesso il ricorso per cassazione per viola

zione di legge, potendo l'interessato far valere in ogni tempo I'actio nullitatis. (1)

(1) Nell'unica massima sono condensate due diverse proposizioni, non

nuove, ma non per questo non importanti. a) Nel concordato preventivo manca la fase giurisdizionale di accer

tamento del passivo (Cass. 22 luglio 1995, n. 8021, Foro it., Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto), n. 1650; 9 aprile 1984, n. 2272, id., 1985, I, 3000; Trib. Como 30 marzo 1996, id., Rep. 1996, voce Concordato

preventivo, n. 65, che ha ritenuto non dovuto al liquidatore giudiziale il compenso sul passivo, in quanto attività che non gli compete; Pret. Ascoli Piceno 5 luglio 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 74; Pret. Fer rara 2 gennaio 1981, id., Rep. 1982, voce Ingiunzione (procedimento), n. 10; App. Roma 17 settembre 1980, id., Rep. 1981, voce Concordato preventivo, n. 33; Bonsignori, Processi concorsuali minori, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, Padova, 1997, XXIII, 172; Lo Cascio, Il concordato pre ventivo, Milano, 1997, 523; G. Canale, Il procedimento di liquidazio ne dei beni ceduti nel concordato preventivo, Padova, 1996, 160; M. Fabiani, La tutela del creditore concorsuale non concorrente nel con cordato preventivo, in Fallimento, 1994, 615; Pellegrino, L'accerta mento del passivo nelle procedure concorsuali, Padova, 1992, 479; R. Nobili, L'accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali minori, in AA.VV., L'accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali, Mi lano, 1992, 105; Guglielmucci, L'accertamento del passivo nell'ammi nistrazione controllata, nel concordato preventivo e nel concordato fal limentare, in Fallimento, 1990, 968; Satta, Diritto fallimentare, Pado va, 1990, 456; Frascaroli Santi, G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Padova, 1990, 503; Maisano, Concordato preventivo, voce dell 'Enci clopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, VII, 1), con la conseguenza che i creditori che intendono ottenere un titolo per partecipare alla pro cedura in caso di contestazione del loro credito, debbono agire in giudi zio nei confronti del debitore in sede ordinaria (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 45; 6 aprile 1995, n. 4033, id., Rep. 1996, voce cit., n. 49; 30 ottobre 1991, n. 11542, id., Rep. 1992, voce cit., n. 53; 23 agosto 1991, n. 9073, ibid., n. 93; 19 febbraio 1991, n. 1735, id., Rep. 1991, voce cit., n. 105; 1° marzo 1988, n. 2135, id., Rep. 1988, voce cit., n. 76; 12 gennaio 1988, n. 137, ibid., n. 62; 14 aprile 1987, n. 3701, id., Rep. 1987, voce cit., n. 104; 3 marzo 1987, n. 2234, ibid., n. 83; 20 gennaio 1984, n. 512, id., Rep. 1984, voce cit., n. 82; 27 giugno 1981, n. 4177, id., 1982, I, 603).

b) Poiché i crediti vanno accertati davanti al giudice naturale, il prov vedimento con il quale il giudice delegato provveda ad escludere un

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