sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Morozzo DellaRocca (concl. diff.); Min. finanze c. Banco di Napoli (Avv. Palmarini, Quaresima). ConfermaComm. trib. centrale 19 marzo 1996, n. 1244Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1885/1886-1887/1888Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193724 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 gen naio 1999, n. 559; Pres. Rocchi, Est. Altieri, P.M. Moroz
zo Della Rocca (conci, diff.); Min. finanze c. Banco di Na
poli (Aw. Palmarini, Quaresima). Conferma Comm. trib.
centrale 19 marzo 1996, n. 1244.
Registro (imposta di) — Rimborso di imposta — Istanza spedi ta a mezzo posta — Data della spedizione — Rilevanza.
È tempestiva l'istanza di rimborso dell'imposta di registro inde
bitamente versata che sia stata spedita nei termini di legge a mezzo del servizio postale, senza che rilevi la circostanza
che la stessa istanza sia pervenuta all'ufficio finanziario tra
scorsi tali termini. (1)
(1) La Corte di cassazione giunge alla conclusione di cui in massima sul rilievo che sussiste nell'ordinamento un principio tendenziale che
equipara — ai fini dell'osservanza del termine — la spedizione alla pre sentazione all'ufficio, senza che all'uopo possa distinguersi fra atti re cettizi e atti non recettizi ovvero tra atti di tipo giustiziale e atti di
tipo non giustiziale. Tale principio generale, in quanto privo di copertu ra costituzionale, può essere, dal legislatore, volta per volta derogato; in mancanza — come nel caso della disciplina del rimborso dell'impo sta di registro — lo stesso dispiega efficacia e impedisce che la ricezione
dell'atto oltre il termine di legge faccia decadere il privato dal suo diritto. In termini analoghi, v. Cass. 29 maggio 1993, n. 6046, Foro it., 1994,
1, 822, secondo la quale in diritto tributario è principio generale che
per la tempestività dei ricorsi e delle impugnazioni da parte del contri
buente si ha riguardo — qualora gli sia consentito servirsi della posta per la loro trasmissione agli uffici competenti — alla data di spedizione e non a quella di arrivo, salvo che il contrario non sia stabilito da
specifica ed espressa disposizione di legge (cfr. però Cass. 21 giugno 1995, n. 6972, id., 1995, I, 3175, con nota di M.F. Cascia, per la
quale, qualora il ricorso alla commissione tributaria sia stato spedito a mezzo posta senza il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 — che stabilisce, per il ricorso non consegnato a mano, la sua spedizione in plico raccomandato senza busta —, la
tempestività dello stesso va accertata facendo riferimento alla data di
ricezione certificata dalla segreteria della commissione tributaria, senza
che sia possibile far riferimento alla data di spedizione, quand'anche il giorno di quest'ultima sia desumibile da altro atto o fatto).
In argomento, v. anche Cass. 27 gennaio 1995, n. 986, id., Rep. 1996, voce Amministrazione dello Stato, n. 268, per la quale al fine
dell'osservanza del termine previsto dall'art. 8 1. 4 dicembre 1956 n.
1404 — secondo cui chi vanti diritti, verso gli enti pubblici la cui liqui dazione è affidata all'ufficio del ministero del tesoro istituito con la
legge stessa, deve presentare al ministero domanda di riconoscimento
del credito entro sessanta gi&rni dalla pubblicazione del provvedimento di sospensione dell'ente — la tempestività della presentazione dell'istan
za di riconoscimento di detti crediti^ in via amministrativa, in caso di
inoltro della domanda medesima a mezzo posta, va verificata avendo
riguardo alla data di spedizione della raccomandata, attestata da tim
bro dell'ufficio postale. Sulla configurabilità di un principio di equivalenza tra consegna e
spedizione, v. Corte cost. 6 maggio 1997, n. 123, id., Rep. 1997, voce
Brevetti, n. 50, la quale — premesso che l'utilizzazione del servizio po stale è compatibile con l'art. 24 Cost., in quanto tale servizio è deputa to istituzionalmente a fornire un agevole mezzo di prova della spedizio ne e dell'arrivo a destinazione di una lettera o di un plico — ha escluso
che il legislatore, per avere concessa detta facilitazione, sia anche tenu
to a far coincidere in ogni caso la data della spedizione con quella del deposito dell'atto, poiché, nello scandire i momenti del procedimen to, occorre bilanciare gli interessi opposti che vengono in considerazio
ne nelle varie situazioni, ammettendo o negando che la data di spedizio ne coincida con quella di deposito dell'atto a seconda delle interferenze
che l'atto depositando sia suscettibile di produrre con rapporti altrui
(nel caso di specie, è stato ritenuto costituzionalmente legittimo l'art.
2, 2° comma, d.p.r. 30 giugno 1972 n. 540, concernente la semplifica zione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti e di mar
chi, sollevata in riferimento agli art. 3 e 24 Cost.); cfr. inoltre Corte
cost., ord. 22 ottobre 1987, n. 342, id., 1988, I, 1829, che ha dichiarato
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 26 d.l. 55/83 e 23 d.p.r. 643/72, nella parte in cui, ai fini della
tempestività della dichiarazione dell'Invim straordinaria, non equipara no la data della spedizione a mezzo posta con quella di arrivo o di
presentazione diretta all'ufficio competente a riceverla.
Per la giurisprudenza amministrativa, v. Cons. Stato, sez. V, 3 luglio
1996, n. 817, id., Rep. 1996, voce Concorso a pubblico impiego, n.
90, per la quale in materia di partecipazione a pubblici concorsi ha
valore di principio generale la regola espressa dall'art. 2, 3° comma,
d.p.r. 28 dicembre 1970 n. 1077, a tenore del quale «le domande di
ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con separate istanze all'ufficio
del registro di Benevento — pervenute il 1° luglio 1986 — il
Banco di Napoli chiedeva il rimborso delle maggiori somme pa
gate, a titolo di imposta proporzionale, rispetto all'imposta fis
sa dovuta, secondo la normativa più favorevole introdotta dal
d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 (art. 40 e nota all'art. 8 tariffa
allegata, parte prima), in sede di registrazione di vari decreti
ingiuntivi emessi per il pagamento di corrispettivi. Contro il
silenzio-rifiuto dell'ufficio, il Banco di Napoli proponeva ricor
si alla commissione tributaria di primo grado, sostenendo che
dovevano applicarsi — in forza dell'art. 79 t.u. del 1986 —
le nuove disposizioni più favorevoli al contribuente, e che era
dovuto il rimborso delle maggiori imposte pagate, essendo pen dente controversia anteriormente alla data di entrata in vigore del detto t.u. (1° luglio 1986).
La commissione adita accoglieva i ricorsi del Banco di Napo
li, ritenendo che la data di presentazione delle domande di rim
borso inviate a mezzo raccomandata, secondo un principio ge
nerale, fosse quella di spedizione, avvenuta il 30 giugno 1986.
Tali decisioni, confermate dalla commissione di secondo gra
do, venivano ulteriormente confermate, previa riunione dei ri
corsi, con decisione della commissione centrale 15 dicembre
1995-19 marzo 1996, con la seguente motivazione: — l'art. 75 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634 disponeva che la
domanda di restituzione dell'imposta di registro indebitamente
pagata doveva essere presentata all'ufficio. L'art. 77 d.p.r. 26
aprile 1986 n. 131 riproduce tale disposizione, aggiungendo «ov
vero deve essere spedita a mezzo plico raccomandato senza bu
sta con avviso di ricevimento». Occorreva, dunque, decidere se, anche nel vigore della precedente disciplina, la data di spedizio ne valesse come data di presentazione;
— che, anche nella previgente disciplina, la domanda di rim
borso potesse essere inviata per posta nessuno aveva mai dubi
tato. Dubbi erano, però, sorti sulla rilevanza della data di spe
dizione, non trattandosi di atto del processo — cui fossero ap
plicabili gli art. 17 e 32 d.p.r. 636/72 — né di ricorso gerarchico amministrativo in senso proprio, in relazione all'applicabilità
dell'art. 2 d.p.r. 1199/71; — tali dubbi non potevano, però, condividersi, in quanto,
se si ammette la presentazione a mezzo del servizio postale, de
ve equipararsi per logica conseguenza la spedizione alla presen tazione. L'equiparazione è, del resto, prevista anche per i ricor
si gerarchici impropri (art. 1, 2° comma, d.p.r. 1199/71), e per i ricorsi non gerarchici, come quello straordinario al capo dello
Stato (art. 8 del detto d.p.r.). Pertanto, specie dopo la sentenza
della Corte costituzionale 26 aprile 1985, n. 121 (Foro it., 1985,
I, 2859), con la quale si è affermata l'applicabilità della regola enunciata dall'art. 2 d.p.r. 1199/71 ai ricorsi amministrativi in
materia tributaria, deve riconoscersi l'esistenza nell'ordinamen
to di un principio che — salve espresse eccezioni — attribuisce
rilevanza alla spedizione. Avverso tale decisione il ministero delle finanze ha proposto
ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo di annullamento.
Resiste il Banco di Napoli (nel frattempo trasformato in Ban
co di Napoli s.p.a.) con controricorso.
Motivi del ricorso. — Denunciando violazione e falsa appli cazione degli art. 75 d.p.r. 634/72; 77 e 79 t.u. 131/86, in rela
zione all'art. 360, n. 3, c.p.c., l'amministrazione ricorrente
deduce:
il termine indicato», sì che la stessa trova applicazione anche nei con
fronti degli enti pubblici diversi dallo Stato, pur in mancanza di un
suo esplicito richiamo nei regolamenti organici o nei bandi di concorso,
sempreché alla sua applicazione non si frappongano fondate ragioni
oggettivamente rilevanti; ad avviso del Consiglio di Stato, inoltre, tale
principio «se non può ancora ritenersi di portata generale (valido cioè
in tutti i rapporti con l'amministrazione), tende nondimeno a divenire
di sempre più ampia applicazione nei rapporti tra cittadino e pubblica
amministrazione, come dimostrano l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 24 no
vembre 1971 n. 1199, in tema di proposizione dei ricorsi amministrati
vi, e l'art. 12, 2° comma, d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in tema
di presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti ad Irpef, Irpeg e Ilor»; v. anche Cons. Stato, sez. IV, 12 giugno 1986, n. 407, id.,
Rep. 1987, voce Calamità pubbliche, n. 35, citata in sentenza, per la
quale l'art. 2, 2° comma, d.p.r. 24 novembre 1971 n. 1199, che consi
dera tempestivo il ricorso inviato per tempo a mezzo posta, pone un
principio di carattere generale circa le modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedimento amministrativo.
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1887 PARTE PRIMA 1888
— soltanto quando la norma lo riconosce espressamente la
data di spedizione vale come data di presentazione. Né l'art.
75 del previgente d.p.r. 634/72, né l'art. 79 del nuovo t.u. con
tengono tale previsione; — proprio i riferimenti fatti dalla decisione impugnata al d.p.r.
1199/71 dimostrerebbero la fondatezza della tesi dell'ammini
strazione; — l'ordinanza della Corte costituzionale 342/87 (id., 1988,
I, 1829) nel riconoscere che la mancata equiparazione — ai fini
della tempestività della dichiarazione Invim straordinaria — della
data di spedizione a quella di presentazione all'ufficio non co
stituisce violazione del principio di eguaglianza, ha spiegato che
nell'ambito amministrativo tributario non può essere offerta una
disarticolata prospettazione, dovendosi considerare che le diver
se normative possono concorrere al riequilibrio del sistema.
Motivi della decisione. — Le censure dell'amministrazione fi
nanziaria devono essere disattese.
Sulla presenza nell'ordinamento di un principio tendenziale
che equipara — ai fini dell'osservanza del termine — la spedi zione alla presentazione all'ufficio si è già favorevolmente pro nunciata la Corte costituzionale con sentenza 26 aprile 1985, n. 121, cit., nella quale si è riconosciuto «valore omogeneizzan te» alla disposizione di cui all'art. 2 d.p.r. 24 novembre 1971
n. 1199, considerando tale norma come espressione di un prin
cipio generale, applicabile anche ai ricorsi gerarchici in materia
di sanzioni tributarie. Del resto, come ha esattamente osservato
la decisione impugnata, tale equiparazione è prevista anche per i ricorsi gerarchici impropri (art. 1, 2° comma, d.p.r. 1199/71) e per il ricorso straordinario (art. 8 stesso d.p.r.).
L'enunciazione di tale principio non significa, però, che esso
non possa essere espressamente derogato, come è avvenuto con
l'art. 26, 4° comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (convertito nella 1. 26 aprile 1983 n. 131), oggetto dell'ordinanza d'inam
missibilità della Corte costituzionale 22 ottobre 1987, n. 342,
cit., richiamata nel ricorso. Tale norma, infatti, non si limita
ad enunciare che la dichiarazione (Invim straordinaria) deve es
sere presentata all'ufficio, ma fissa una precisa data di presen tazione (il 30 giugno 1983), con ciò escludendo la possibilità che il rispetto del termine sia assicurato mediante la spedizione. Il fatto che in casi determinati il legislatore — senza incorrere
in censure d'incostituzionalità — possa esigere che l'atto sia pre
sentato, o sia comunque pervenuto, all'ufficio nel termine sta
bilito non esclude l'esistenza di un principio nel senso afferma
to dalla decisione impugnata. Si pensi all'art. 12 d.l. 14 marzo
1988 n. 70, convertito, con modificazioni, nella 1. 13 maggio 1988 n. 154, nel quale viene espressamente disposto che la do
manda di valutazione automatica ai fini dell'imposta di registro «non può essere inviata per posta».
Le argomentazioni svolte dal procuratore generale nelle sue
conclusioni orali non possono essere condivise. Di nessun aiuto ermeneutico è la distinzione tra atti recettizi
e non recettizi, al fine di applicare il principio dell'equiparazio ne soltanto ai secondi. Pur essendo l'atto in questione certa
mente recettizio, non si esclude che esso possa produrre alcuni
effetti (quale la pendenza della controversia) in un momento
anteriore a quello in cui l'autorità destinataria ne ha avuto lega le conoscenza. Tale anticipazione, infatti, non è espressione di
logica giuridico-normativa, ma soltanto di un principio di giu stizia in senso lato: essa, infatti, mira ad evitare che le lungaggi ni del servizio postale comportino un danno per l'utente incol
pevole. È del tutto arbitraria, inoltre, la distinzione tra atti di tipo
giustiziale e non giustiziale (quale la domanda di rimborso d'im
posta di registro non dovuta), perché l'assenza di una norma
generale in materia di istanze di rimborso non comporta la ne
gazione, per tale ambito, del principio. Anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha affermato
che l'equiparazione della data di spedizione a quella di presen tazione, stabilita dall'art. 2, 2° comma, ultima parte, d.p.r. 24
novembre 1971 n. 1199, costituisce un principio generale circa
la modalità di proposizione degli atti di iniziativa del procedi mento amministrativo (in tal senso, sez. IV 12 giugno 1986, n. 407, id., Rep. 1987, voce Calamità pubbliche, n. 35, in tema
di istanza di finanziamento agevolato per aziende danneggiate da calamità naturali).
Il Foro Italiano — 1999.
Si deve affermare, in conclusione, che, non prevedendo espres samente gli art. 75 d.p.r. n. 634 del 1972 e 77 d.p.r. n. 131
del 1986 che l'istanza di rimborso debba pervenire all'ufficio
entro il termine prescritto, deve considerarsi tempestiva l'istan
za presentata per la spedizione agli uffici postali entro il mede
simo termine.
Il ricorso deve essere, perciò, rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 gen naio 1999, n. 523; Pres. Cantillo, Est. Verucci, P.M. Mo
rozzo Della Rocca (conci, diff.); Alessi e altri (Avv. Ales
si) c. Soc. Igiemme. Dichiara inammissibile ricorso avverso
Trib. Lamezia Terme, decr. 5 marzo 1997.
Concordato preventivo — Organi della procedura — Giudice
delegato — Decreto di determinazione di credito anteriore —
Carenza di potere — Ricorso per cassazione — Inammissibi
lità (Cost., art. Ili; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 164).
Poiché nel concordato, diversamente da quanto accade nel falli mento, non è previsto un procedimento di accertamento del
passivo, il decreto con il quale il giudice delegato, dopo la
sentenza di omologazione, accerta l'esistenza o l'inesistenza di un credito anteriore alla procedura, va considerato emesso
in carenza assoluta del relativo potere, con la conseguenza che avverso il decreto del tribunale, pronunciato in sede di
reclamo, non è ammesso il ricorso per cassazione per viola
zione di legge, potendo l'interessato far valere in ogni tempo I'actio nullitatis. (1)
(1) Nell'unica massima sono condensate due diverse proposizioni, non
nuove, ma non per questo non importanti. a) Nel concordato preventivo manca la fase giurisdizionale di accer
tamento del passivo (Cass. 22 luglio 1995, n. 8021, Foro it., Rep. 1996, voce Lavoro (rapporto), n. 1650; 9 aprile 1984, n. 2272, id., 1985, I, 3000; Trib. Como 30 marzo 1996, id., Rep. 1996, voce Concordato
preventivo, n. 65, che ha ritenuto non dovuto al liquidatore giudiziale il compenso sul passivo, in quanto attività che non gli compete; Pret. Ascoli Piceno 5 luglio 1983, id., Rep. 1984, voce cit., n. 74; Pret. Fer rara 2 gennaio 1981, id., Rep. 1982, voce Ingiunzione (procedimento), n. 10; App. Roma 17 settembre 1980, id., Rep. 1981, voce Concordato preventivo, n. 33; Bonsignori, Processi concorsuali minori, in Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, Padova, 1997, XXIII, 172; Lo Cascio, Il concordato pre ventivo, Milano, 1997, 523; G. Canale, Il procedimento di liquidazio ne dei beni ceduti nel concordato preventivo, Padova, 1996, 160; M. Fabiani, La tutela del creditore concorsuale non concorrente nel con cordato preventivo, in Fallimento, 1994, 615; Pellegrino, L'accerta mento del passivo nelle procedure concorsuali, Padova, 1992, 479; R. Nobili, L'accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali minori, in AA.VV., L'accertamento dei crediti nelle procedure concorsuali, Mi lano, 1992, 105; Guglielmucci, L'accertamento del passivo nell'ammi nistrazione controllata, nel concordato preventivo e nel concordato fal limentare, in Fallimento, 1990, 968; Satta, Diritto fallimentare, Pado va, 1990, 456; Frascaroli Santi, G. Lo Cascio, Il concordato preventivo, Padova, 1990, 503; Maisano, Concordato preventivo, voce dell 'Enci clopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, VII, 1), con la conseguenza che i creditori che intendono ottenere un titolo per partecipare alla pro cedura in caso di contestazione del loro credito, debbono agire in giudi zio nei confronti del debitore in sede ordinaria (Cass. 17 giugno 1995, n. 6859, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 45; 6 aprile 1995, n. 4033, id., Rep. 1996, voce cit., n. 49; 30 ottobre 1991, n. 11542, id., Rep. 1992, voce cit., n. 53; 23 agosto 1991, n. 9073, ibid., n. 93; 19 febbraio 1991, n. 1735, id., Rep. 1991, voce cit., n. 105; 1° marzo 1988, n. 2135, id., Rep. 1988, voce cit., n. 76; 12 gennaio 1988, n. 137, ibid., n. 62; 14 aprile 1987, n. 3701, id., Rep. 1987, voce cit., n. 104; 3 marzo 1987, n. 2234, ibid., n. 83; 20 gennaio 1984, n. 512, id., Rep. 1984, voce cit., n. 82; 27 giugno 1981, n. 4177, id., 1982, I, 603).
b) Poiché i crediti vanno accertati davanti al giudice naturale, il prov vedimento con il quale il giudice delegato provveda ad escludere un
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