sezione I civile; sentenza 27 marzo 1987, n. 2998; Pres. Bologna, Est. Di Salvo, P. M. Amirante(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Salimei) c. Lautiano (Avv. Zaccagnini). CassaComm. trib. centrale 16 marzo 1981, n. 1382Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 11 (NOVEMBRE 1987), pp. 3077/3078-3079/3080Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23179121 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
se di questo si trattasse, a parte il fatto che occorrerrebbe la di
mostrazione dell'accordo trilatero a cui avessero partecipato i la
voratori interessati, non si verificherebbe nemmeno una novazione
legale nel rapporto di lavoro, in quanto il soggetto interposto è puramente fittizio e il rapporto di lavoro è intervenuto fra l'ef
fettivo datore di lavoro e i lavoratori) ma di una interposizione
reale, voluta dalle parti con lo scopo concreto e preciso di evitare
che il rapporto di lavoro si instauri fra il committente e i lavoratori.
Ne consegue che l'intermediario o l'appaltore, convenuto in
giudizio dal dipendente per il recupero di crediti nascenti dal rap
porto di lavoro o da un ente previdenziale per il pagamento di
contributi, che in detto rapporto trovano il loro presupposto le
gale, non può opporre né la nullità del rapporto di intermediazio
ne o di appalto, che a tali soggetti è estraneo, né la novazione
legale del committente nel rapporto di lavoro, perché non ha le
gittimazione a far valere tale novazione.
Va quindi ribadita la giurisprudenza di questa corte che in una
ipotesi simile (si trattava di contributi pretesi dall'I.n.a.i.l.) ha
affermato il principio secondo il quale la nullità del rapporto di
intermediazione e di interposizione nelle prestazioni lavorative non
comporta la liberazione dell'appaltatore o dell'interposto dagli
obblighi nati dal rapporto di lavoro, ma la responsabilità di tali
soggetti, che sono pur sempre i titolari del rapporto di lavoro,
permane e concorre in via autonoma con quella dell'imprendito
re, che abbia effettivamente utilizzato dette prestazioni (Cass. 18
febbraio 1982, n. 1041, id., Rep. 1982, voce cit., n. 680). La sentenza impugnata che a questi principi si è ispirata non
merita quindi le censure che le vengono mosse dal ricorrente. Il
ricorso va dunque respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 27 marzo
1987, n. 2998; Pres. Bologna, Est. Di Salvo, P. M. Amirante
(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Salimei) c. Lau
dano (Avv. Zaccagnini). Cassa Comm. trib. centrale 16 mar
zo 1981, n. 1382.
Tributi in genere — Accertamento — Incompetenza territoriale
dell'ufficio finanziario — Nullità insanabile — Conseguenze. Tributi in genere — Accertamento — Poteri di integrazione e
modificazione — Condizioni — Fattispecie (D.p.r. 29 gennaio 1958 n. 645, t.u. delle leggi sulle imposte dirette, art. 35).
Il difetto di competenza territoriale dell'ufficio finanziario che
ha proceduto all'accertamento, in quanto vizio sostanziale del
l'atto di accertamento, ne comporta la nullità assoluta rilevabi
le, anche d'ufficio, in ogni stato e grado de! procedimento. (1) Il potere di integrazione e modificazione degli accertamenti tribu
tari, previsto dall'art. 35 d.p.r. 645/58, può esser esercitato
anche se l'accertamento sia divenuto definitivo per adesione
del contribuente o per mancata impugnazione; non ricorre, in
(1) Giurisprudenza assolutamente costante: v. Cass. 15 luglio 1986, n.
4562, Foro it., Rep. 1986, voce Tributi in genere, n. 436; 24 maggio 1984, n. 3191, id., Rep. 1985, voce cit., n. 515; 26 giugno 1984, n. 3720,
id., Rep. 1984, voce cit., n. 408; 15 dicembre 1980, n. 6492, id., Rep.
1981, voce cit., n. 322 (che precisa come da tale affermazione discende
il rilievo che l'ufficio non può utilizzare l'accertamento emesso dall'orga no incompetente per impedire la decadenza); 5 luglio 1980, n. 4277, id.,
Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta sul), n. 321; 19 ottobre 1977, n. 4462, id., 1978, I, 2286, con nota di richiami.
Per la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale v., nello
stesso senso, dee. 26 agosto 1986, n. 6834, id., Rep. 1986, voce Tributi
in genere, nn. 439, 440; 30 ottobre 1985, n. 9050, ibid., nn. 441, 442; 15 giugno 1982, n. 5308, id., Rep. 1983, voce cit., n. 413; 29 aprile 1982, n. 3782, id., Rep. 1982, voce cit., n. 458; 28 maggio 1981, n. 5884, ibid., n. 461; 17 febbraio 1981, n. 1932, id., Rep. 1981, voce cit., nn. 323, 325.
Peraltro, va ricordata Cass. 2 marzo 1981, n. 1208, ibid., n. 324, a
cui dire non opera la nullità dell'accertamento quando si sia formato
giudicato, anche implicito, per omessa impugnazione del contribuente o
quando l'errore che ha determinato l'incompetenza è da attribuire al con
tribuente. Sui criteri di determinazione dell'ufficio competente ad effettuare l'ac
certamento, cfr. Cass. 9 dicembre 1983, n. 7301, id., 1984, I, 735.
Il Foro Italiano — 1987 — Parte 7-199.
vece, tale possibilità quando la definizione sia avvenuta a se
guito dell'istanza di ammissione al condono. (2)
Svolgimento del processo. — L'ufficio distrettuale delle impo ste dirette di Caserta con avviso notificato in data 25 settembre
1974 accertava a carico del sig. Celestino Lauritano, con domici
lio fiscale in Capua, gli imponibili a fini dell'imposta di ricchezza mobile categoria B e della complementare per gli anni 1969, 1970
e 1971.
Avverso tali accertamenti il contribuente proponeva ricorso al
la commissione tributaria sostenendo di aver presentato, per gli anni in contestazione, la prescritta dichiarazione dei redditi al
l'ufficio distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere, nella cui circoscrizione si trovava l'esercizio commerciale.
La Commissione tributaria di I grado di Santa Maria Capua
Vetere, con decisione del 7 aprile 1977, accoglieva i ricorsi del
contribuente affermando che le dichiarazioni dei redditi, seppure ad un ufficio distrettuale incompetente, pur tuttavia erano state
presentate e gli accertamenti erano stati fatti e le imposte pagate. Sui ricorsi dell'ufficio, la Commissione tributaria di II grado
di Caserta con decisioni 21 marzo 1979, nn. 81, 82 e 83 confer
mava quelle di primo grado. La Commissione tributaria centrale, riuniti i ricorsi proposti
dall'ufficio, confermava le precedenti decisioni.
In particolare la Commissione tributaria centrale riteneva che, avendo l'ufficio delle imposte incompetente per territorio rettifi
cato la dichiarazione dei redditi ad esso erroneamente indirizzata
dal contribuente ed iscritto a ruolo le somme così determinate, la presunzione di legittimità, che assiste gli atti amministrativi, non è più contestabile in difetto d'impugnazione e, per quanto
riguarda l'amministrazione, in difetto di annullamento del gover no ex art. 6 r.d. 3 marzo 1936 n. 383. Pertanto, riteneva irrile
vante accertare se la definizione dei tributi dovuti era stata
effettuata mediante l'adesione del contribuente ovvero mediante
il condono. Ritenendo quindi definitivi gli accertamenti effettuati
dell'ufficio incompetente. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'am
ministrazione delle finanze dello Stato deducendo due motivi. Re
siste con controricorso il Lauritano.
Motivi della decisione. — L'amministrazione ricorrente, con
il primo mezzo, deduce violazione degli art. 9, 33 e 35 t.u. 29
gennaio 1958 n. 635 (art. 360, n. 3, c.p.c.). Premesso che è paci fico: a) che il domicilio fiscale del contribuente era in Capua e
che egli aveva, invece, presentato la dichiarazione dei redditi, per
gli anni 1971 e 1972, all'ufficio delle imposte di S. Maria Capua
Vetere; b) che quest'ultimo ufficio aveva accertato l'imponibile
per l'anno 1970, per il quale la dichiarazione era stata omessa
ed aveva rettificato i redditi denunciati per gli anni 1971 e 1972;
c) che per gli stessi anni l'ufficio competente di Capua (poi assor
bito da quello di Caserta) aveva effettuato gli accertamenti ai
fini dell'imposta di ricchezza mobile e complementare; sostiene
che erroneamente la Commissione tributaria centrale aveva rite
nuto illegittimi questi ultimi accertamenti perché non preceduti dall'annullamento di quelli precedenti eseguiti dall'ufficio incom
petente. La censura è fondata. È giurisprudenza consolidata di questa
corte (Cass. 1983 n. 7301, Foro it., 1984, I, 735; 1980 n. 4277,
id., Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta) n. 321; 1977 n.
4462, id., 1978, I, 2286) che il difetto di competenza territoriale
dello ufficio tributario che ha proceduto all'accertamento tribu
tario comporta l'assoluta carenza di potere dell'organo ammi
(2) Non constano precedenti in termini.
Sulla prima parte della massima v., in senso conforme, Cass. 2 maggio
1983, n. 3023, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 481; 17
dicembre 1980, n. 6518, id., Rep. 1980, voce cit., n. 560; 21 ottobre
1980, n. 5645, ibid., n. 561; 16 ottobre 1980, n. 5565, ibid., n. 562; 26 giugno 1980, n. 3998 e 4000, ibid., nn. 563, 564; Comm. trib. centrale
21 settembre 1985, n. 7707, id., Rep. 1986, voce cit., n. 568; 3 ottobre
1983, n. 2579, id., Rep. 1984, voce cit., n. 469; 25 gennaio 1985, n.
574, id., Rep. 1985, voce cit., n. 557; 22 maggio 1980, n. 6036, id.,
Rep. 1980, voce cit., n. 566; 16 gennaio 1980, n. 398, ibid., n. 567; 24
settembre 1977, n. 4062, id., Rep. 1978, voce Registro, n. 67. Contra, nel senso che non si può far luogo a integrazioni se l'accertamento è
scaturito a seguito di concordato: Cass. 23 agosto 1985, n. 4490, id.,
Rep. 1985, voce Tributi in genere, n. 555; Comm. trib. centrale 8 luglio
1983, n. 1900, id., Rep. 1983, voce cit., n. 438.
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3079 PARTE PRIMA 3080
nistrativo e, quindi, un vizio sostanziale e radicale dell'atto di
accertamento dal quale discende la nullità assoluta di tali atti rile
vabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento tri
butario avente per oggetto tali atti e, quindi, anche innanzi al
giudice alle commissioni tributarie ovvero innanzi alla giurisdi zione ordinaria adita dopo la pronuncia di tali organi (Cass. 1980
n. 4277 ed altre). La predetta nullità non è suscettibile di sanatoria né per volon
tà del privato, né per la adesione ad essa prestata, in forma espli cita o eventualmente implicita (come nella specie sostiene il
ricorrente), dall'amministrazione finanziaria.
Nessun rilievo assumono nella materia in esame, il principio della presunzione di legittimità degli atti amministrativi ed il cri
terio della prevenzione che attengono ad altri settori del diritto,
perché la questione è regolata da norme espresse, sia nel vigore della normativa ora abrogata, che regolava gli accertamenti in
esame (art. 9, 33 e 35 t.u. 29 gennaio 1958 n. 645) sia nel vigore delle norme successivamente emanate ed oggi in vigore (d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, art. 12).
Con il secondo motivo, l'amministrazione ricorrente denuncia
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia
(art. 360, n. 5, c.p.c.) costituito dall'accertamento se per i tre
anni in contestazione gli imponibili determinati dall'ufficio delle
imposte incompetente per territorio, erano stati definiti, con la
conseguente iscrizione a ruolo delle imposte, con l'adesione del
contribuente, ovvero mediante il condono. Tale accertamento è
stato omesso perché dichiarato irrilevante.
Anche questa censura deve essere accolta. La questione, inve
ro, lungi dall'essere irrilevante, è invece decisiva perché il potere di integrazione e di modificazione degli accertamenti, previsto dal
l'art. 35 del predetto t.u. delle imposte dirette può essere esercita
to, nell'ipotesi di accertamento, anche se divenuto definitivo per adesione del contribuente (Cass. 1980 n. 5645, id., Rep. 1980, voce Tributi in genere, n. 561) ovvero per mancata impugnazio
ne; al contrario, l'esercizio di tale potere è precluso quando la
definizione sia stata effettuata a norma del d.l. 5 novembre 1973
n. 660, il cui art. 11 stabilisce che le definizioni intervenute non
possono essere modificate se non per errore materiale o per viola
zione delle norme del decreto stesso.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 18 marzo
1987, n. 2754; Pres. Della Terza, Est. Alicata, P. M. De
Martini (conci, conf.); Piazzi (Avv. Rosati) c. I.n.a.i.l. (Avv.
Mancini, Lamanna, Sgherri). Conferma Trib. Cuneo 30 no
vembre 1984.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Prestazioni previ denziali erogate dall'I.n.a.i.l. — Divieto di interposizione —
Violazione — Obblighi assicurativi dell'interponente — Azione
surrogatoria — Inammissibilità — Azione di regresso — Pro
ponibilità — Fattispecie (Cod. civ., art. 1916; 1. 23 ottobre 1960
n. 1369, divieto di intermediazione e interposizione nelle pre stazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di manodo
pera negli appalti di opere e servizi, art. 1; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbliga toria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, art. 9, 10, 11).
L'imprenditore interponente che abbia effettivamente utilizzato le prestazioni dei lavoratori occupati in violazione del divieto
di interposizione non può sottrarsi ad alcuno degli obblighi che
incombono sul datore di lavoro, derivandone che, in caso di
infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente, l'I.n.a.i.l. può esercitare nei suoi confronti l'azione di regresso e non quella
surrogatoria (nella specie, l'interponente — assumendo di esse re terzo rispetto al rapporto di lavoro — riteneva di poter op porre all'ente previdenziale l'eccezione di adempimento, avendo
risarcito gli eredi del lavoratore anteriormente alla richiesta
dell'ente). (1)
(1) La peculiarità della decisione consiste nell'esame dei riflessi che la violazione del divieto di interposizione della manodopera, di cui alla 1. n. 1369 del 1960, può avere sulla titolarità degli obblighi previdenziali.
Il Foro Italiano — 1987.
Svolgimento del processo. — L'I.n.a.i.l., con ricorso del 19
gennaio 1983, chiedeva al Pretore di Cuneo la condanna di Lo
renzo Conti e Costantino Piazzi, in solido, a rimborsargli la som
ma di lire 82.887.843, con gli interessi compensativi, per prestazioni assicurative di legge erogate ai superstiti di Ettore Varo, operaio
carpentiere deceduto a seguito di infortunio sul lavoro occorsogli
Nella fattispecie si ribadisce che gli art. 1, 5° comma, 1. n. 1369 del
1960 e 9, 4° comma, t.u. n. 1124 del 1965 conducono concordemente ad individuare il titolare di siffatti obblighi in «colui che effettivamente utilizza» le prestazioni lavorative (il principio, nel caso, viene analizzato
soltanto sotto la particolare ottica dell'estensione degli oneri assicurativi e delle eventuali azioni esperibili dall'I.n.a.i.l.).
Tuttavia, nonostante il rilievo della questione, si rinviene solo un lon
tano precedente in termini: Trib. Genova 16 dicembre 1970, Foro it.,
Rep. 1971, voce Infortuni sul lavoro, n. 86, e in Riv. infortuni, 1971, II, 75. In dottrina, puntuale in argomento, v. Alibrandi, Infortuni sul lavoro
e malattie professionali, Milano, 1985, 375, che criticamente sottolinea come la previsione generale dell'ultimo comma dell'art. 1 1. n. 1369 del
1960 non avrebbe avuto bisogno di una ulteriore identica statuizione nel
l'art. 9, 4° comma, della legge infortuni.
Coerentemente con l'affermazione degli obblighi assicurativi in capo all'interponente si rinviene la conclusione che nei confronti di quet'ulti mo è esclusivamente esperibile l'azione di regresso ex art. 10 e 11 t.u.
n. 1124/65 e non l'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. Ciò in conseguen za del principio più volte affermato dalla Corte di cassazione per cui l'azione dell'I.n.a.i.l. diretta al rimborso delle prestazioni è regolata ri
spettivamente dall'art. 11 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 oppure dall'art. 1916 c.c.: a seconda che si diriga contro il datore di lavoro, partecipe al rapporto assicurativo, ovvero sia rivolta contro il terzo responsabile, estraneo a detto rapporto.
Sull'argomento la giurisprudenza è costante: v. Cass. 28 novembre 1986, n. 7033, Foro it., Rep. 1986, voce cit., n. 272; 3 settembre 1986, n. 5385, ibid., n. 245; 28 gennaio 1984, n. 693, id., Rep. 1984, voce cit., n. 250; 29 giugno 1982, n. 3916, id., Rep. 1982, voce cit., n. 465; 28 giugno 1978, n. 3211, id., Rep. 1981, voce cit., n. 282; 23 giugno 1980, n. 3942, id., Rep. 1980, voce cit., n. 326; 6 aprile 1978, n. 1575, ibid., n. 328; 7 aprile 1979, n. 2003, id., Rep. 1979, voce cit., n. 323; Pret. Genova 8 aprile 1978, ibid., n. 331 (e in Giur. merito, 1979, 19, con nota di
Martellino); Cass. 24 agosto 1978, n. 3953, Foro it., Rep. 1978, voce
cit., n. 403; 21 febbraio 1978, n. 847, e n. 846, ibid., nn. 405, 406; 30 novembre 1977, n. 5222, id., Rep. 1977, voce cit., n. 362; 24 novembre
1977, n. 5116, ibid., n. 563; 21 luglio 1977, n. 3263, ibid., n. 364; 13
giugno 1975, n. 2398, id., Rep. 1976, voce cit., n. 198; Trib. Arezzo 16 aprile 1975, ibid., n. 200; Cass. 17 maggio 1975, n. 1949, id., 1976, I, 130; Trib. Venezia 27 gennaio 1976, id., Rep. 1976, voce cit., n. 203; Cass. 6 febbraio 1974, n. 324, id., Rep. 1974, voce cit., n. 185; 22 aprile 1972, n. 1279, ibid., n. 188; 29 agosto 1973, n. 2390, id., Rep. 1973, voce cit., n. 138; Trib. Napoli 13 marzo 1972, ibid., n. 140; Cass. 30 ottobre 1971, n. 3093, id., 1972, I, 1673, con nota di richiami.
In dottrina sulla differenza tra l'azione di regresso ex art. 10 e 11 d.p.r. n. 1124/65 e quella surrogatoria ex art. 1916 c.c., v. Quaglia, Surroga e regresso dell'I.n.a.i.l. - Natura, in Dir. e pratica assic., 1979, 511 e
Ungaro, Sulla differenza fra il regresso ex art. 11 t.u. infortuni sul lavo ro e la surroga di cui all'art. 1916 c.c. e conseguenti effetti. Una contro versia che può dirsi risolta, in Riv. infortuni, 1975, II, 139. In generale sull'azione di regresso, cfr., da ultimo, Persiani, Rischio professionale e regresso dell'I.n.a.i.l., in Mass. giur. lav., 1986, 571.
Per quanto riguarda il divieto di interposizione della manodopera, l'in
terpretazione dell'art. 1, ultimo comma, 1. n. 1369/60 appare pacifica nel senso che al datore di lavoro «fittizio» si sostituisce «l'imprenditore reale» (per tale intendendosi colui che effettivamente abbia utilizzato la
prestazione lavorativa), con ciò configurandosi, secondo una parte della
giurisprudenza, un caso di novazione ex lege del rapporto (in tal senso, di recente, v. Cass. 19 giugno 1985, n. 3686, Foro it., Rep. 1986, voce Lavoro (rapporto), n. 444).
Con riferimento al particolare profilo della presunzione assoluta di fro de in ordine alla pratica imprenditoriale di utilizzare le prestazioni di lavoro mediante intermediari nella veste di datori di lavoro apparenti, v. Cass. 28 ottobre 1985, n. 5301, id., 1987, I, 897.
A conferma del principio per cui scopo della 1. n. 1369 del 1960 è
quello di evitare fraudolente utilizzazioni della propria opera, attuate me diante la dissociazione fra chi appare quale datore di lavoro e chi lo è effettivamente, la Suprema corte ha affermato che all'intermediario non
compete azione per far valere l'illegittimità dell'accordo interpositorio. In termini, cfr. Cass. 18 ottobre 1983, n. 6093, id., 1984, I, 1025, con nota di richiami e osservazioni di O. Mazzotta. Più di recente, nel senso che sussisterebbe, rispetto all'adempimento degli obblighi previdenziali, la responsabilità solidale di interposto e interponente, v. Cass. 30 marzo
1987, n. 3066, in questo fascicolo, I, 3074, con nota richiami. In dottrina, per un esame globale dell'appalto di manodopera, v. Maz
zotta, Rapporti interpositori e contratto di lavoro, Milano, 1979.
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