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Sezione I civile; sentenza 28 giugno 1984, n. 3824; Pres. Scanzano, Est. R. Sgroi, P. M. Paolucci...

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Sezione I civile; sentenza 28 giugno 1984, n. 3824; Pres. Scanzano, Est. R. Sgroi, P. M. Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiengo) c. Masserizi (Avv. Contento). Conferma App. Roma 1° dicembre 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2157/2158-2159/2160 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23177293 . Accessed: 25/06/2014 04:41 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.46 on Wed, 25 Jun 2014 04:41:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 28 giugno 1984, n. 3824; Pres. Scanzano, Est. R. Sgroi, P. M. Paolucci(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiengo) c. Masserizi (Avv. Contento). ConfermaApp. Roma 1° dicembre 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 9 (SETTEMBRE 1984), pp. 2157/2158-2159/2160Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23177293 .

Accessed: 25/06/2014 04:41

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Si pensi all'ipotesi di un operatore, cui in coerenza con la sua

qualifica, sia affidato il compito di riprendere un determinato

avvenimento, senza alcuna autonomia decisionale in ordine alla

interpretazione dell'avvenimento e che lo stesso, avendone la

capacità, componga un determinato discorso informativo in ordine

all'avvenimento medesimo, mentre ad altri, in coerenza con la

qualifica dello stesso, venga affidato il compito esclusivo di

riferire e commentare per iscritto o con la parola l'avvenimento e

che, sempre in ipotesi, il senso dell'avvenimento assunto dal

primo non coincida o addirittura contrasti con quello assunto dal

secondo che, pertanto, nell'ambito della sua competenza mansio

nale, utilizzerà le immagini solo in quanto e per la parte che

siano coerenti con il senso dell'informazione che vuole trasmette

re.

È manifesta in detta ipotesi la inconfigurabilità di una presta zione giornalistica in quella realizzata dal primo, eccedendo di

fatto le mansioni assegnategli, ed utilizzata invece, in coerenza

con le mansioni contrattuali dello stesso, per i suoi risultati

strumentali al discorso informativo compiuto dal secondo, per l'assenza assoluta, nella realizzazione di tali risultati, di qualsiasi contributo intellettualmente rilevante sul piano del discorso suin dicato.

Sono, infine, fondate le censure che la società ricorrente muove alla sentenza impugnata per quanto riguarda la prova della

sussistenza, nell'attività espletata dall'Arnold, del requisito della realizzazione di immagini atte a completare o sostituire l'informa zione scritta e, cioè, del concreto svolgimento da parte dello stesso di una attività giornalistica, compiuta mediante la ripresa di immagini tele-cine-fotografiche.

Tale prova il tribunale ha ritenuto di poter desumere — nella affermata assenza di prove certe dirette — dai seguenti elementi indiziari: a) dall'inquadramento dell'Arnold, presso la redazione dei servizi giornalistici del centro di produzione di Milano, quale « primo operatore di ripresa », qualifica per la quale è richiesta, tra l'altro, « completa conoscenza dell'attualità giornalistica »; b) l'accertamento della natura giornalistica dell'attività del medesimo da parte del consiglio regionale dell'ordine, dotato di competenza specifica; c) dal brillante superamento della prova di idoneità

professionale da parte dell'appellato cui venne espresso l'encomio della commissione di esame; d) dalle singolari dichiarazioni

rilasciate dai direttori del TG-1 e TG-2 al presidente del consiglio dell'ordine, secondo i quali essi non erano in condizione di rilasciare la dichiarazione di praticantato ma anche nella convin zione di non poterla rifiutare, in attesa del parere della direzione del personale; e) dal comportamento della società ricorrente, volto ad evitare un approfondimento degli aspetti tecnici e

professionali del problema.

Ora, se è vero che — contrariamente a quanto sembra sostene re la società ricorrente — che la prova del fatto costitutivo di un diritto possa essere desunto, oltre che da fonti di prova dirette, documentali o testimoniali, anche da fonti di prova indirette,

quali le presunzioni gravi precise e concordanti, salvo espresso divieto di legge, non vi è dubbio che tutti gli elementi indiziari innanzi enunciati non possano avere alcuna rilevanza in ordine alla prova del fatto che doveva essere provato e, cioè, della realizzazione con autonomia decisionale da parte dell'Arnold di

immagini idonee a completare o sostituire l'informazione scritta.

Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto dimostrare di avere rea

lizzato, in concreto, tale tipo di immagini o per incarico della società ricorrente o, comunque, che questa aveva utilizzato di

fatto tale tipo di immagini realizzate, senza alcuna significativa elaborazione intellettuale delle immagini medesime, per conferire loro attitudine a completare o sostituire l'informazione scritta o

parlata, mentre, invece, gli elementi indiziari forniti ed utilizzati

dal tribunale possono, al più, dimostrare la capacità, professionale ed intellettuale, del resistente di svolgere tale specie di attività (v.

gli elementi sub a, b, e c) ma non già di averla effettivamente

svolta a favore della R.a.i., con il concenso esplicito o implicito della stessa.

Quanto agli elementi indiziari sub d) ed e), appare manifesta

la loro inconcludenza logica, dimostrando essi soltanto una diver

sità di opinioni soggettive, riferibili ai direttori dei telegiornali ed

alla direzione del personale, circa la inquadrabilità dell'attività

svolta dall'Arnold nell'attività giornalistica, quale desumibile dalla

legge e dal regolamento di esecuzione, opinioni che non potevano avere alcun valore probatorio, indipendentemente dalla esistenza

di fatti oggettivi che, alla stregua della legge, dimostrassero la

fondatezza dell'una o dell'altra.

La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, cassata in

relazione al motivo accolto e la causa rimessa ad altro giudice di

pari grado, il quale dovrà accertare — tenendo presenti i principi

innanzi indicati — se l'Arnold abbia in concreto realizzato a

favore della R.a.i. servizi tele-cine-fotografici con autonomia deci

sionale, mediante la ripresa di immagini idonee a completare o

sostituire l'informazione scritta, svolgendo in tal guisa attività informativa. (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 28 giu gno 1984, n. 3824; Pres. Scanzano, Est. R. Sgroi, P. M. Paolucci

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiengo) c. Mas serizi {Avv. Contento). Conferma App. Roma 1" dicembre 1980.

Registro (imposta di) — Soggetti passivi — Amministratore di

società di capitali — Negozio concluso in nome della società — Obbligazione solidale — Insussistenza (R.d. 30 dicembre

1923 n. 3269, legge del registro, art. 80, 93; d.p.r. 26 ottobre

1972 n. 634, disciplina dell'imposta di registro, art. 55).

L'amministratore di società di capitali che partecipa alla forma zione di un negozio soggetto a registrazione per manifestare il

consenso della società non può essere considerato « parte con

traente » ai sensi dell'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, e come tale tenuto in solido al pagamento dell'imposta. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 6 dicembre

1972, Siro Masserizi proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Roma, avverso l'ingiunzione fiscale notificata il 23 novembre 1972 con la quale d'ufficio del registro -di Roma gli aveva intimato

il pagamento della somma di lire 16.799.000 a titolo di imposta

complementare di registro sul contratto registrato a Roma il 27 novembre 1951 n. 6014/26, nel quale il Masserizi era intervenu to come amministratore unico della s.p.a. immobiliare lavorazioni

agricole e bonifiche (SILAB). L'opponente deduceva che, per la

qualità in virtù della quale aveva partecipato all'atto, egli non era

obbligato al pagamento dell'imposta; eccepiva inoltre la prescri zione del credito tributario.

L'amministrazione si costituiva, resistendo all'opposizione, che era accolta dal Tribunale di Roma, con sentenza 26 aprale 1977, sotto il profilo che l'art. 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269 non consente di estendere la solidarietà passiva nel pagamento dell'imposta all'amministratore di una società di capitali che, intervenendo nella stipulazione di un atto, agisce non come rappresentante della persona giuridica, ma come suo organo.

L'amministrazione finanziaria proponeva appello; anche il Mas serizi proponeva appello incidentale, insistendo sull'eccezione di prescrizione.

La corte d'appello con sentenza 1° dicembre 1980 rigettava l'appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale, osservando che, per poter accogliere la itesi dell'amministrazione, occorreva dimostrare l'equivalenza fra le figure di « parte con traente » e di « amministratore di società di capitali », il quale è legato alla società da un rapporto organico, sicché l'attività da lui

esplicata è riferita direttamente ed esclusivamente alla società medesima, che deve essere considerata l'unica contraente (assieme alla controparte). L'amministratore non partecipa alla conclusione del contratto, ma interviene soltanto alla materiale stesura dell'at to quale organo dell'ente, abilitato da quest'ultimo a manifestare all'esterno la sua volontà. Mancava quindi, ad avviso della corte

d'appello, un elemento indispensabile per l'applicazione dell'art. 93, n. 1, cit., perché l'amministratore non poteva considerarsi «parte contraente ».

(1) Permane il contrasto in sano alla Corte di cassazione sull'applicabi lità del principio della solidarietà tributaria all'amministratore di socie tà di capitali. La sentenza che si riporta, infatti, come avverte la stessa motivazione, contrasta con Cass. 11 agosto 1982, n. 4524, Foro it., 1982, 1, 2439 (e, devesi aggiungere, con Cass. 9 agosto 1973, o. 2278, id., Rep. 1973, voce Registro, n. 1073); ma concorda con Cass. 20 aprile 1982, n. 2449, id., 1982, I, 2439, con nota di richiami. Nel senso che il trasferi mento di beni per concordato fallimentare con cessione di beni, anche pro soluto, opera nell'ambito della procedura fallimentare, ed è disposto ed attuato dagli organi del fallimento ancora in carica, per modo che la relativa obbligazione tributaria deve riportarsi anche al curatore del fal limento, siccome contitolare passivo del rapporto giuridico di imposta, specie nell'interesse della massa dei creditori e per la legge della par con dicio, cfr. Comm. trib. centrale 12 ottobre 1982, n. 3815, id., Rep. 1983, voce cit., n. 358.

In generale, sulla natura del rapporto tra società di capitali ed i propri amministratori, vedi, da ultimo, F. Di Sabato, Manuale delle società, 1984, 390 ss.; F. Galgano, La società per azioni, in Tratt. di dir. comm. e dir. pubbl. dell'economia, diretto da F. Galgano, 1984, 237 ss.

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2159 PARTE PRIMA 2160

Avverso la suddetta sentenza, non notificata, l'amministrazione

finanziaria ha proposto ricorso per cassazione; il Masserizi ha

resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo, l'amministrazio

ne finanziaria -dello Stato deduce la violazione e falsa applicazione

degli art. 80, n. 4, e 93, n. 1, r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, 55

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 634, 2392 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, ic4p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motiva

zione in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che « parti contraenti », ai sensi dell'art. 93, n. il', della legge di registro del

.1923, sono tutti coloro che hanno partecipato all'atto, anche senza

assumere in proprio le obbligazioni nascenti dai contratto conclu

so e quindi anche coloro che siano intervenuti nell'atto in qualità di (rappresentante, procuratore, mandatario e simili.

La ratio della norma è quella di rafforzare la garanzia tributa

ria e tanto nella rappresentanza che nel rapporto organico si

realizzano forme di imputazione giuridica formale. Benché l'am

ministratore sia organo della società, non vi è dubbio che la

persona che ricopre tale ufficio è legata alla società da un

rapporto di mandato; d'altra parte, l'art. 93, n. 1, della legge di

registro ha (riguardo al mero fatto dell'intervento nell'atto. Né è

pertinente il richiamo alla teoria dell'immedesimazione organica,

essendo per contro evidente l'implicazione nel momento volitivo

della persona che interviene all'atto come amministratore della

società la fattispecie dei propri comportamenti; infatti anche

l'organo opera un'imputazione (giuridica e formale e non un'impu tazione psichica.

Il ricorso è infondato. Sul tema che è oggetto della controver

sia la giurisprudenza di questa corte ha, di recente, assunto

orientamenti contrastanti; con sentenza 20 aprile 1982 n. 2449

(Foro it., 1982, I, 2439) ha ritenuto che gli amministratori delle

società di capitali non rientrano fra i soggetti obbligati solidal

mente al pagamento dell'imposta di registro dovuta dalla società

per la quale essi stipulano un atto sottoposto a registrazione; invece, con sentenza 11 agosto 1982, n. 4524 (id., 1982, I, 2439) è stato affermato che anche il rappresentante di una società

munite di personalità giuridica, che abbia posto in essere il

Suddetto atto in nome e per conto della società, è tenuto al

pagamento del tributo in qualità di « parte contraente ».

La corte ritiene di dover confermare il primo dei richiamati

indirizzi. L'art. 93, n. 1, r.d. n. 3269 del 1923 individua i soggetti tenuti verso l'amministrazione al pagamento dell'imposta nelle

parti contraenti e in quelle nel cui interesse fu richiesta la

formalità della registrazione. Con sentenza delle sezioni unite 23

gennaio 1956, n. 202 (id., 1956, I, 515), la nozione di «parte contraente » fu ritenuta comprensiva di quella di rappresentante (volontario) della parte a cui vanno riferiti gli effetti del rapporto

(con riguardo ad un'ipotesi di contratto per persona da nominare,

in quanto l'originario stipulante, anche quando abbia fatto tem

pestivamente la dichiarazione di nomina e questa sia stata accet

tata, doveva ritenersi intervenuto nella contrattazione nella veste di

rappresentante dell'effettivo contraente).

Le sezioni unite osservarono che l'art. 93, n. il, oit., nello

stabilire il principio della solidarietà per il pagamento dell'impo sta -di registro in confronto di tutte le parti contraenti e di quelle nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione, ha

inteso riferirsi a tutte le parti che, essendo comunque e con

qualsiasi veste intervenute nella contrattazione, non sono estranee

alla stessa. Concetto questo che si basa, sia sul fatto che la legge fiscale non fa distinzione alcuna fra contraente in proprio e

contraente in nome altrui, sia su una situazione di vantaggio, sia

pure relativa, che si presume si estenda a persone la cui qualità non si identifica formalmente con quelle di parti contraenti, ma

la cui sfera patrimoniale variamente il rapporto attinge, sicché la

formalità della registrazione deve ritenersi richiesta anche nel loro

interesse.

La successiva giurisprudenza ha confermato il principio per i

mandatari, con o senza rappresentanza (Cass. 6 ottobre 1972, n.

2856, id., Rep. 1972, voce Registro n. 1107; 9 agosto 1973, n.

2278, id., Rep. 1973, voce cit., n. 1073, quest'ultima — come

risulta dalla motivazione — in relazione ad un rappresentante di

società). La ragione di tale interpretazione risiede sull'assunto che

la legge tributaria ricomprende sia la parte formale che la parte sostanziale, e cioè sia il soggetto che manifesta la volontà

contrattuale sia quello che, in virtù del potere di rappresentanza attribuito al primo, è il destinatario effettivo immediato e diretto

del rapporto giuridico creato dal contratto (art. 1388 c.c.). La

ratio dell'interpretazione suddetta cessa, come ha notato Oass.

2449 del 1982, dove non è possibile ritenere l'esistenza — in sede

di stipulazione del contratto soggetto a registrazione — di due

parti con funzioni distinte, o meglio di due soggetti che compon

gono in maniera diversa la nozione di parte contrattuale (come centro degli interessi regolati dal contratto e termine di riferimen

to soggettivo dei suoi effetti), in quanto non è possibile ritenere

una distinzione fra rappresentante e rappresentato che dia luogo ad un rapporto intersoggettivo fra i suddetti.

È evidente, come ha sottolineato la difesa dello Stato nella

discussione orale, che esiste un riapparto intersoggettivo fra la

persona giuridica e la persona fisica per mezzo della quale la

prima entra in relazioni giuridiche con i terzi; ma tale rapporto

riguarda il momento diverso dell'investitura dell'ufficio (termine

usato, per esempio, dall'art. 2385 c.c.); ufficio che è basato su un

rapporto di gestione equiparato al mandato <(airt. 2392 ex:.), ma in

realtà avente un più ampio e diverso contenuto (cfr., in motiva

zione, da ultimo Cass. 11 aprile 1983, n. 2542, id., 1983, I, 1244).

Con riguardo agli amministratori di società con personalità

giuridica, nel momento della dichiarazione negoziale (che è l'uni

co che interessa ai fini dell'imposta) non esiste la caratteristica della rappresentanza consistente nella sostituzione dell'attività

giuridica compiuta in nome altrui, e cioè la distinzione fra

attività giuridica (imputata all'agente) ed effetti della medesima

(imputati alla società interessata), (perché la persona giuridica deve necessariamente agire attraverso quelli che la legge stessa chiama i suoi organi e risente nella sua sfera giuridica gli effetti di

un'attività che è sua ed è quindi imputabile solo ad essa e non al

suo agente. La difesa dello Stato, nella discussione orale, ha osservato

che non può farsi ricorso alla nozione di « organo » che sarebbe stato sconosciuto al legislatore del 1923, per cui bisognerebbe

operare con gli strumenti giuridici che sarebbero stati tenuti

presenti in quella norma. L'obiezione non coglie nel segno, sia

perché basata su una premessa indimostrata, sia perché, comun

que, l'interpretazione della legge deve, nel tempo, essere coordina ta col sistema, attraverso il metodo dell'integrazione dall'interno dell'ordinamento nel suo complesso. Solo tale metodo permette di valutare le influenze, su una vecchia legge, delle nuove leggi che con essa -si coordinano e la ripercussione che i nuovi istituti o le nuove interpretazioni di altre norme possono avere su una norma che è rimasta immutata quanto alla lettera, ma solo all'apparenza. Invero, tale « lettera si interpreta secondo l'intenzione del legisla tore, intesa come ratio desunta dal complesso dell'ordinamento -in evoluzione in cui essa si inserisce » (Oass. 9 luglio 1975, n. 2694, id., Rep. 1975, voce Legge, n. 46).

L'art. 2384 c.c. fa ricorso impropriamente allo schema della « rappresentanza » per indicare l'organo della persona giuridica che istituisce relazioni con i terzi, e cioè l'organo esterno che ne manifesta la volontà. Tuttavia, la diversità di disciplina, rispetto alla rappresentanza tipica di cui agli art. 1388 ss. c.c., è stata già posta in luce dalla citata sentenza n. 2449; e deve pertanto ribadirsi che l'ordinamento delle società con personalità giuridica è regolato in modo da attribuire all'amministratore-rappresentante le caratteristiche dell'organò, con esclusione dei connotati del

rapporto intersoggettivo della rappresentanza volontaria ordinaria.

Con riferimento all'art. 93, ti. 1, della legge di registro del 1923, in conclusione, « parte contraente » è soltanto la società, non potendosi distinguere, accanto ad essa, una parte « formale »

partecipante all'atto come soggetto di imputazioni giuridiche di atti, diverso dalla parte sostanziale titolare del rapporto contrat tuale.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 26 giugno 1984, n. 3709; Pres. Zappulli, Est. R. Sgroi, P. M. Valente

(conci, conf.); Ceppo (Avv. Zema) c. Silenzi (Avv. Ferri). Cassa App. Roma 16 novembre 1981.

Successione ereditaria — Figli adulterini — Dichiarazione giudi ziale di paternità naturale — Diritto a partecipare alla succes sione del genitore naturale apertasi prima della riforma del

diritto di famiglia (L. 19 maggio 1975 n. 151, riforma del diritto di famiglia, art. 232).

Successione ereditaria — Figli adulterini — Dichiarazione giudi ziale di paternità naturale — Anteriore attribuzione di assegno vitalizio — Preclusione di altri diritti successori — Insussisten

za (Cod. civ. del 1865, art. 752; cod. civ. del 1942, art. 580,

594).

Il figlio adulterino, che abbia ottenuto la dichiarazione giudiziale di paternità dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di

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