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Sezione I civile; sentenza 28 luglio 1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo...

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Sezione I civile; sentenza 28 luglio 1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo (concl. conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c. Morelli, Proc. gen. App. Napoli. Cassa App. Napoli 24 settembre 1977 Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 11 (NOVEMBRE 1981), pp. 2799/2800-2805/2806 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174119 . Accessed: 28/06/2014 08:50 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 28 luglio 1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo(concl. conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c. Morelli, Proc. gen. App. Napoli.Cassa App. Napoli 24 settembre 1977Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 11 (NOVEMBRE 1981), pp. 2799/2800-2805/2806Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174119 .

Accessed: 28/06/2014 08:50

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2799 PARTE PRIMA 2800

pubblicazione avvenne, con l'osservanza dello strumento previ sto dall'art. 34, in una data anteriore al 20 febbraio 1974.

Non giova, quindi, alla società ricorrente esporre dei dubbi

sulla idoneità della prova di pubblicazione scaturente dall'appo sizione del timbro con la data del 27 marzo, ma sarebbe stato

necessario dimostrare che la pubblicazione avvenne in data an

teriore al 20 febbraio 1974. E tale prova, riguardante la (pre

tesa) nullità della sentenza impugnata, sarebbe stato agevole da

re ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. attraverso una certifica

zione della segreteria della commissione da cui risultasse ap

punto la effettiva data della ricezione apposta nell'esemplare restituito dall'ufficio.

Che se, invece, tale elencazione non risultasse presso la segre teria medesima, la decisione si dovrebbe considerare non an

cora pubblicata e quindi comunque insuscettibile di produrre alcun effetto giuridico.

In conclusione, e per riassumere, nel sistema previgente di

contenzioso tributario, la pubblicazione si estrinsecava esclusi

vamente nella circostanza che la decisione fosse pervenuta al

l'ufficio; e la prova della data della pubblicazione medesima in

caso di contestazione, necessariamente mossa dal contribuente che è il solo interessato, va ricercata esclusivamente nell'elenco di trasmissione restituito alla commissione per essere posto a

disposizione del contribuente medesimo il quale si avvarrà di

tale elenco, tenuto a sua disposizione per trarne, se del caso, le conseguenze a sé favorevoli.

Con particolare riguardo alla situazione di diritto intertem

porale venutasi a creare nel passaggio dalle vecchie alle nuove commissioni la decisione si intende pubblicata nel giorno del

ricevimento da parte dell'ufficio, quale risulta dal timbro a data

appostovi, sicché se quel giorno cada dopo la data di insedia

mento delle nuove commissioni tributarie la decisione medesi

ma, in applicazione delle disposizioni transitorie dettate dagli art. 43, 1° comma, e 44, 5° comma, d. pres. n. 636 del 1972, deve ritenersi come non pronunciata. È consentito al contri

buente contestare la veridicità della data di pubblicazione ri

sultante dal timbro a data apposto dall'ufficio per dimostrare

che in effetti la decisione era pervenuta all'ufficio medesimo

prima ancora che si insediassero le nuove commissioni, invo cando al riguardo le risultanze dell'esemplare dell'elenco resti

tuito datato e sottoscritto dall'ufficio e tenuto a sua disposizione dalla segreteria della commissione, dovendosi presumere, in li

nea di principio, che la data apposta sulla decisione corrisponda al giorno in cui la decisione medesima è pervenuta all'ufficio.

4. - Il riconoscimento che la decisione, pubblicata dopo la data

di insediamento delle nuove commissioni, è nulla e che quindi la impugnazione su cui essa ha deciso deve considerarsi come

tuttora pendente, comporta che non possano essere presi in esa

me i motivi ulteriormente dedotti e che la regola della rimessione

dovrà essere puramente e semplicemente quella dettata dall'art.

43, 1° comma, della corrispondenza cioè fra commissione di pri ma istanza e commissione di secondo grado, e commissione di

seconda istanza e commissione di secondo grado. Ne consegue che il problema della competenza della commissione provinciale in sede di valutazione a decidere questioni di diritto, già affron

tato e risolto da questo Supremo collegio rispetto a questioni de

cise, con provvedimento efficace anche se illegittimo, disponen do il rinvio alla nuova commissione competente di primo gra do (cfr. Cass. 2810/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 821) non

ha ragione di porsi in questa sede e verrà eventualmente in evi

denza solo in sede di rinvio.

5. - In conclusione: il primo motivo di ricorso va accolto, re

stando assorbiti i successivi due motivi.

La causa deve essere rinviata per nuovo esame alla commis

sione tributaria di secondo grado di Milano. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 28 luglio

1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo

(conci, conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c.

Morelli, Proc. gen. App. Napoli. Cassa App. Napoli 24 set

tembre 1977.

Delibazione — Sentenza straniera — Capo di condanna agli alimenti in favore di figlio minore — Azione promossa dal mi

nistero dell'interno quale istituzione intermediaria — Omessa

delibazione del capo relativo alla declaratoria di filiazione na

turale — Irrilevanza (Legge 4 agosto 1960 n. 918, ratifica ed

esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle ob

bligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa al

l'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il

riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi ali

mentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958:

convenzione 15 aprile 1958, art. 1, 3; legge 23 marzo 1958 n.

338, ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata

a New York il 20 giugno 1956, art. 1).

La delibazione del capo della sentenza straniera di condanna al

l'adempimento di una obbligazione alimentare in favore di

figlio minore può essere ottenuta in Italia dal ministero del

l'interno, in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi del

la convenzione di New York del 20 giugno 1956 ratificata e

resa esecutiva in Italia con legge 23 marzo 1958 n. 338 e delle

convenzioni concluse all'Aja il 24 ottobre 1956 e il 15 aprile 1958, ratificate e rese esecutive in Italia con legge 4 agosto 1960 n. 918, anche in caso di mancata delibazione del capo di sentenza collegato, concernente la dichiarazione di filiazio ne naturale del minore. (1)

II

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 17 luglio

1980, n. 4648; Pres. Mirabelli, Est. Sandulli, P. M. Raja

(conci, conf.); Cantiello (Avv. Perna) c. Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza). Conferma App. Napoli 31 ottobre

1975.

Delibazione — Alimenti — Sentenza straniera — Azione pro mossa dal ministero dell'interno quale istituzione intermedia

ria su richiesta dell'autorità speditrice straniera — Procura del

creditore della prestazione alimentare — Invalidità — Irrile

vanza — Fattispecie (Cod. proc. eiv., art. 83; legge 23 marzo

1958 n. 338: convenzione, art. 2, 3, 6).

Delibazione — Sentenza straniera — Capo di condanna agli ali

menti in favore di figlio minore — Azione promossa dal mini

stero dell'interno quale istituzione intermediaria — Non deli

babilità del capo relativo alla declaratoria di filiazione natu

rale — Irrilevanza (Cod. civ., art. 279; cod. proc. civ., art. 797;

legge 4 agosto 1960 n. 918: convenzione 15 aprile 1958, art.

1, 3).

(1,3) Con le due massime riportate la Cassazione ribadisce il pro prio costante indirizzo sulla scindibilità, ai fini della delibazione in Italia delle sentenze straniere recanti condanna all'adempimento di

obblighi alimentari nei confronti di minori, del capo relativo agli ali

menti, rispetto a quello, pur collegato, concernente la dichiarazione

giudiziale di paternità (o maternità) naturale del minore, con susse

guente possibilità di ottenere la declaratoria di efficacia in Italia del

capo relativo agli alimenti, anche nel caso che non sia stato delibato

(ovvero non sia addirittura delibabile, per contrasto con1 l'ordine pub blico interno, sostanziale o processuale) il capo avente ad oggetto la dichiarazione di filiazione naturale: cosi, da ultimo (preminentemen te attraverso un parallelo con l'azione alimentare ex art. 279 cod. civ., il cui presupposto viene ravvisato non nel riconoscimento di uno status familiare, sibbene nell'accertamento del mero fatto della pro

creazione, che può, ai fini della condanna all'adempimento dell'ob

bligo alimentare, essere effettuato anche in via meramente incidenta

le) Cass. 9 ottobre 1978, n. 4480 (citata nella motivazione della n.

4854), 10 luglio 1978, n. 3442, Foro it., Rep. 1980, voce Delibazione, nn. 15-17; App. Milano 20 ottobre 1978, Cass. 6 ottobre 1977, n.

4254, 12 aprile 1979, n. 2154 (citata nella motivazione della n. 4854), id., Rep. 1979, voce cit., nn. 43, 45, 46; 7 dicembre 1978, n. 5802, 29

novembre 1976, n. 4498, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 44-49; 20 gen naio 1976, n. 165, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 41-43, nella motiva zione in Ross. avv. Stato, 1976, I, 567, con nota di Lamberti; 16 di

cembre 1976, n. 4651 (citata nella motivazione della n. 4854), 29 no

vembre 1976, n. 4498, 8 settembre 1976, n. 3129, 17 marzo 1976, n. 971 (citata nella motivazione della n. 4648), Foro it., Rep. 1976, voce

cit., nn. 38-40; 15 aprile 1975, n. 1426, 7 febbraio 1975, n. 461 (ci tata nella motivazione della n. 4648), 22 giugno 1974, n. 1894, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 23, 24, 26, 27; 18 dicembre 1974, n. 4346

(citata nella motivazione di ambedue le sentenze riportate), id., 1975, I, 2056, con ampia nota di richiami anche dottrinali, cui adde

in senso contrario (se pur isolatamente) App. Brescia 23 gennaio 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 41, e in Giur. it., 1976, I, 2, 28, annotata

(ma sotto un profilo meramente processuale) da Franchi.

Alla stessa nota di richiami può farsi riferimento anche per le cita zioni in tema di art. 279 cod. civ., aggiungendosi, quale espressione dell'orientamento pressocché unanime, che ravvisa in quello configu rato nella norma di legge ora richiamata un istituto meramentre pa trimoniale, relativamente al quale presuposto per il riconoscimento

dell'obbligo alimentare è l'accertamento non di uno status familiare, sibbene del mero fatto materiale della procreazione, Cass. 24 luglio 1973, n. 2163, Foro it., Rep. 1973, voce Filiazione, n. 27 (citata nella n. 4854).

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2801 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2802

L'azione (nella specie, di delibazione) promossa dal ministero

dell'interno in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi del

la convenzione di New York del 20 giugno 1958, per il re

cupero dei crediti alimentari dei soggetti appartenenti agli Stati

contraenti o aderenti alla convenzione, è subordinata alla sola

richiesta dell'autorità straniera speditrice, per cui è priva di ri

levanza l'invalidità (nella specie, per mancata autenticazione

della sottoscrizione del mandante) dalla quale sia, in ipotesi,

affetta la procura al ministero da parte del creditore della

prestazione alimentare, il rilascio della quale è previsto sol

tanto in via eventuale. (2) La delibazione del capo della sentenza straniera di condanna

all'adempimento di una obbligazione alimentare nei confronti del figlio minore può essere ottenuta in Italia dal ministero

dell'interno, in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi

della convenzione di New York del 20 giugno 1956 e delle

convenzioni dell'Aia del 24 ottobre 1956 e 15 aprile 1958, anche se non possa essere delibato (nella specie, per difetto di competenza giurisdizionale del giudice straniero) il capo di

sentenza collegato, concernente la dichiarazione di filiazione naturale del minore. (3)

I

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con citazione

notificata 1*8 febbraio 1972 il ministero dell'interno, quale isti

tuzione intermediaria ai sensi della convenzione di New York del

20 giugno 1956 <resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n. 338)

conveniva dinanzi alla Corte d'appello di Napoli il sig. Morelli

Vittorio, chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sen

tenza del Tribunale di Stoccolma del 23 febbraio 1963, limita

tamente al capo relativo alla condanna del Morelli al paga mento in favore della minore Yvonne Solveig Thisell della

somma mensile di corone svedesi 150 dal 2 aprile 1961 al 2

aprile 1979, a titolo di alimenti. Esponeva che con domanda no

tificata il 2 luglio 1962, Maj Solveig Thisell e Hamman Bjorklund, assistente sociale, nella qualità rispettivamente di tutrice e cura

trice della minore Yvonne Solveig Thisell, avevano convenuto

il Morelli innanzi al Tribunale di Stoccolma, per sentir dichia

rare la sua paternità naturale e sentirlo condannare a corri

spondere alla minore, a titolo di alimenti, la somma mensile

di 150 corone svedesi, dalla nascita al compimento del diciot

tesimo anno di età, e che con sentenza del 25 febbraio 1963,

emessa in contumacia del convenuto e passata in giudicato, il

Tribunale di Stoccolma aveva dichiarato la paternità del Mo

relli e lo aveva condannato al pagamento della somma mensile

di 150 corone svedesi dal 2 aprile 1961 al 2 aprile 1979.

Il Morelli si costituiva e, rilevato che la sentenza era stata

emessa in sua contumacia, chiedeva il riesame del merito ai

sensi dell'art. 798 cod. proc. civ. ed il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata il 24 settembre 1977 la Corte d'ap

pello di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio. Osservava che il ministero dell'interno, quale isti

tuzione intermediaria ai sensi della convenzione di New York

del 20 giugno 1956, è legittimato a chiedere l'esecuzione in Ita

lia delle sentenze pronunciate all'estero in materia di alimenti,

ma che a norma della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958,

resa esecutiva con legge 4 agosto 1960 n. 918, tale legittima zione processuale è limitata al riconoscimento delle sentenze che

riguardano alimenti in favore dei minori degli anni 21 il cui

stato di legittimo, non legittimo o adottivo non sia in conte

stazione. Se invece tale stato non sia pacifico o consacrato in

sentenza esecutiva in Italia, in tal caso la sentenza che afferma

l'obbligo di corrispondere gli alimenti non può essere dichiarata

esecutiva in Italia, finché non sia esecutiva anche la sentenza

che accerti lo stato di minore alimentando. Nella specie, secon

do la corte di Napoli, non essendo la sentenza relativa al rap

porto di filiazione fra il Morelli e la Thisell esecutiva in Italia,

non poteva esser data esecuzione alla sentenza stessa limitata

mente al capo in cui pronunciava sull'obbligazione alimentare, come risultava dal 2° comma dell'art. 1 della convenzione del

15 aprile 1958 che limita l'efficacia della convenzione solo al

(2) In senso sostanzialmente conforme (a parte la diversità della

specie) Cass. 18 dicembre 1974, n. 4346 (già citata nella nota prece dente); nonché Cass. 6 ottobre 1977, n. 4254, Foro it., Rep. 1977, voce Delibazione, n. 44, che, dall'autonomia del potere di azione del

l'istituzione intermediaria rispetto alla procura che ad essa sia stata eventualmente rilasciata dal creditore della prestazione alimentare, ha

desunto la conformità al dettato costituzionale delle disposizioni re

golanti la materia, escludendo che esse realizzino una diseguaglianza di trattamento, sotto il profilo della ingiustificata introduzione di una tutela giurisdizionale gratuita nei confronti di determinati soggetti.

capo degli alimenti, non potendo sostenersi che ciò significhi che il giudice italiano debba dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza limitatamente al capo che pronuncia sugli ali

menti, lasciando impregiudicato il capo relativo all'accertamento della filiazione. Infatti — conclude la corte di Napoli — non

può logicamente affermarsi l'obbligazione alimentare a carico di taluno, se di tale obbligazione non sussiste il presupposto incontestabile della pretesa filiazione o dell'esecutività in Italia del capo di sentenza che tale filiazione dichiari.

Avverso detta sentenza, non notificata, il ministero dell'inter no ha proposto ricorso per cassazione. Il Morelli, regolarmente intimato a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., non si è costituito.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso il ministero dell'interno deduce violazione e falsa applicazione de

gli art. 1, 5 e 6 della convenzione di New York 20 giugno 1956, resa esecutiva in Italia con legge 23 marzo 1958 n. 338, 1, 4°

comma, della convenzione dell'Aja 24 ottobre 1956 e 1, 2, 4 e 5 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958, entrambe rese ese

cutive con legge 4 agosto 1960 n. 918, rilevando innanzi tutto che a norma della convenzione di New York l'istituzione inter mediaria può assumere qualunque iniziativa giudiziaria per il

recupero di alimenti, ivi compresa l'istanza di delibazione di

qualunque sentenza senza alcuna limitazione di procedura, si che — ove in ipotesi non tornasse applicabile la seconda convenzione

dell'Aja — sarebbero potuti essere utilmente invocati gli art. 796 segg. cod. proc. civile.

Il ricorrente osserva poi che il procedimento speciale di de libazione previsto dalla seconda convenzione dell'Aja è invoca bile per tutte le sentenze portanti una condanna agli alimenti a favore di un minore, sola o congiunta che sia a statuizioni — quali che siano — contenute in altri capi della sentenza stessa.

Beneficiari della normativa in esame sono infatti tutti i mi nori di anni 21, quale che sia il loro status familiae, e la na tura parziale della delibazione, limitata al capo degli alimenti, è stata sancita, appunto, per escludere dalla procedura abbre viata controversie, relative a detto status, che sarebbe stato inop portuno trattare in via sommaria.

Il ricorso è fondato e va accolto. La corte d'appello ha posto a cardine del rigetto della domanda il fatto che, avendo il mi nistero dell'interno chiesto l'esecutività della sentenza solo con riferimento al capo degli alimenti, e non avendo chiesto (non essendo a ciò legittimato) anche il riconoscimento della sen tenza sul capo in cui viene dichiarato lo stato di filiazione na

turale, la sua mancata delibazione di quest'ultimo capo impe disce di affermare l'obbligazione alimentare, perché di tale ob

bligazione non sussiste il presupposto incontestabile della pre tesa filiazione o dell'esecutività in Italia del capo di sentenza che tale filiazione dichiari. Tali affermazioni non si possono condividere: esse si basano, infatti, su una nozione inesatta di « capo della sentenza », agli effetti della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, che all'art. 1, 2° comma, prevede esplici tamente che se la decisione da riconoscere contiene delle dispo sizioni su un punto diverso dall'obbligazione alimentare, la con

venzione ha efficacia limitata a quest'ultimo punto. L'obbliga zione alimentare si basa, di norma, su un presupposto di fatto

che è costituito da uno stato familiare (art. 433 cod. civ.), ma

in altri casi è indipendente da esso, come nell'ipotesi dell'art.

279 cod. civ., nella quale il diritto alimentare è conferito pro prio a colui che non può conseguire uno stato ed il fatto che lo

produce (vincolo di sangue) è oggetto di accertamento inciden

ter tantum, senza efficacia di giudicato (Cass. 24 luglio 1973, n. 2163, Foro it., Rep. 1973, voce Filiazione, n. 27). Il capo di

sentenza relativo all'obbligo alimentare può avere l'uno o l'al tro presupposto che nel primo caso, può essere tanto esterno alla sentenza, come dato incontroverso (risultante dagli atti di

stato civile), quanto interno alla sentenza stessa, e quindi accer

tato con efficacia di giudicato. Nel secondo caso, il presuppo sto è necessariamente contenuto nella stessa sentenza, sotto il

profilo dell'accertamento incidentale. Quando non si possa (per divieti attinenti all'ordine pubblico) o non si voglia (perché la richiesta di delibazione è limitata al capo relativo agli ali

menti) delibera in Italia il giudice sulla filiazione naturale, non

per questo esso deve ritenersi necessariamente inscindibile dal

capo relativo agli alimenti. L'accertamento del sottostante rap

porto di filiazione, infatti, può essere considerato non solo co

me accertamento di uno stato (di cui, secondo l'opinione pre valente, non può ammettersi la delibazione incidentale), ma

anche come accertamento del semplice rapporto naturale su cui

si fonda l'obbligo alimentare, e ciò è previsto anche dalla le

gislazione interna sopra ricordata.

Tale rapporto costituisce uno dei fatti costitutivi di quest'ob

bligo e può essere qualificato, dall'ordinamento italiano in cui

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2803 PARTE PRIMA 2804

si chiede il riconoscimento, come rapporto di natura puramente

patrimoniale, indipendentemente dal riconoscimento dello stato

(cfr. Cass. 9 ottobre 1978, n. 4480, id., Rep. 1980, voce Deliba

zione, n. 15). Il capo relativo agli alimenti, pertanto, diventa

autonomo, rispetto all'accertamento dello stato, perché i fatti ac certati dalla sentenza straniera possono qualificarsi diversamente, a seconda che si chieda la delibazione totale ovvero quella par ziale. Il principio è stato affermato costantemente da questa cor

te, nel caso in cui il capo relativo alla declaratoria di paternità naturale non può essere riconosciuto, per divieti attinenti al

l'ordine pubblico (fra le altre, cfr. sent. 19 ottobre 1972, n.

3133, id., 1973, I, 2188; 18 dicembre 1974, n. 4346, id., 1975, I,

2056; 16 dicembre 1976, n. 4651, id., Rep. 1976, voce Deliba

zione, nn. 36, 37), ma non può non estendersi a casi — come

quello di cui è causa — nei quali una questione di contrarietà

all'ordine pubblico non è stata fatta. Posto, infatti, che la de

libazione parziale di sentenze straniere è pienamente ammissibile

(da ultimo, Cass. 12 aprile 1979, n. 2154, id., Rep. 1979, voce

cit., nn. 46-48), l'identificazione della « parte » da delibare, nel

la materia alimentare, deve essere compiuta alla stregua della

legislazione speciale richiamata, secondo la quale il « punto »

relativo agli alimenti è sempre da considerare autonomo, qua

lunque sia il collegamento con gli altri punti (che normalmen

te non possono che essere delle questioni di stato, come non

poteva essere ignorato in sede di convenzione internazionale). E pertanto, gli accertamenti di fatto che stanno alla base delle

due pronunce, sulla questione alimentare e sulla questione « di

versa », possono essere considerati separatamente e possono es

sere qualificati diversamente, ai fini della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, senza che a ciò costituisca ostacolo la qua lificazione data dal giudice dello Stato d'origine a quei fatti, come costitutivi di uno « stato ».

Sulla base delle suddette considerazioni, poiché la legittima zione a richiedere il riconoscimento in Italia della sentenza del

Tribunale di Stoccolma del 25 febbraio 1963, in capo al mini

stero dell'interno, in nome e per conto della sua rappresentata

Maj Solveig Thisell, quale esercente la potestà sulla figlia mi

nore Yvonne, non è contestata — dalla sentenza della corte di

Napoli — in base alla convenzione di New York del 20 giu

gno 1956, resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n. 330, per il capo relativo agli alimenti, la sentenza impugnata va cassata, non essendo affatto necessario che la delibazione si estenda al

capo relativo allo stato di filiazione, in quanto la filiazione può anche essere considerata solo come rapporto naturale costitutivo

dell'obbligo patrimoniale alimentare. (Omissis) Per questi motivi, ecc.

II

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1972, il ministero dell'interno,

agendo nella qualità di istituzione intermediaria a norma della

convenzione internazionale di New York del 20 giugno 1956

concernente il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa esecutiva in Italia con la legge 23 marzo 1958 n. 338, chia

mava in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Napoli, Renzo

Cantiello, perché fosse dichiarato, nell'interesse della cittadina

svedese Rut Olga Josefina Englund, l'efficacia in Italia della sen

tenza del Tribunale di Stoccolma del 21 maggio 1965, con la

quale il Cantiello era stato condannato a pagare al legale rap

presentante del minore Martin Englund, nato a Stoccolma il 2

maggio 1963, la somma mensile di cento corone svedesi a titolo

di contributo per il mantenimento del minore dal giorno della

nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fon

datezza della pretesa. Con la denunciata sentenza 28 dicembre 1974-31 ottobre

1975 la Corte d'appello di Napoli, dichiarava l'efficacia e l'ese

cutività in Italia della sentenza del Tribunale di Stoccolma, con

siderando che, nel caso di specie, ricorrevano tutte le con

dizioni richieste dalla convenzione di New York del 20 giu

gno 1956 e dalle convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e

del 15 aprile 1958 per far valere in Italia la suddetta sentenza.

La corte precisava: che ricorreva la competenza del Tribu

nale di Stoccolma a provvedere sulla domanda di alimenti, in

quanto in detta città il minore aveva la sua abituale residenza

quando la madre aveva promosso il giudizio; che risultava documentato che il Cantiello era stato regolarmente citato e che

la sentenza del tribunale svedese era passata in giudicato, non

essendo stata impugnata dall'interessato nei termini prescritti dalla legge svedese; e che la sentenza straniera non era contra

ria ad altra pronuncia emessa in Italia sullo stesso oggetto né

era in contrasto con l'ordine pubblico interno dello Stato ita

liano, riflettendo la richiesta di delibazione soltanto la condanna

agli alimenti e non il riconoscimento del rapporto di filiazione. La corte aggiungeva: che la sentenza del Tribunale di Stoc

colma era stata regolarmente notificata al debitore; che per il

riesame del merito non bastava che si fosse verificata la contu

macia del convenuto dinanzi al giudice straniero, ma occorreva che il contumace non fosse stato in grado di difendersi; e

che il Cantiello non aveva dimostrato di non essere stato in

grado di difendersi.

Avverso tale sentenza il Cantiello ha proposto ricorso per cas

sazione, deducendo tre motivi, Ha resistito il ministero dell'inter no con controricorso. All'udienza del 4 luglio 1978, veniva ordi

nata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, cui provvedeva il ricorrente.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, il ricorrente

sostiene la nullità della procura rilasciata dalla Englund al mi

nistero dell'interno, quale istituzione intermediaria, in quanto la

sottoscrizione apposta in calce al mandato non sarebbe stata

autenticata nelle forme prescritte dall'art. 83, 1° comma, cod.

proc. civile. 11 motivo è infondato. La censura va esaminata alla luce del

le convenzioni di New York del 20 giugno 1956 e dell'Aja del

24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958.

Per facilitare alle persone bisognose il recupero dei crediti

alimentari (« le ricouvrement des aliments ») nei confronti dei

debitori che si trovino in altri Stati è stata stipulata a New

York, in data 20 giugno i956, una convenzione internazionale

per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa

esecutiva in Italia con la legge 23 marzo 1958 n. 338.

Per quanto attiene, in particolare, al ricupero degli alimenti

in favore dei minori sono state stipulate successivamente al

l'Aja due altre convenzioni internazionali, rispettivamente in

data 24 ottobre 1956 e 15 aprile 1958, entrambe ratificate e rese

esecutive in Italia con la legge 4 agosto 1960 n. 918, la prima delle quali concerne la legge applicabile alle obbligazioni ali

mentari nei riguardi dei figli minori, mentre la seconda ri

guarda il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze sugli

obblighi alimentari sempre verso i figli minori.

Tali convenzioni, integrando una disciplina particolare dei

rapporti tra gli Stati contraenti o aderenti, prevalgono, in quan to legge speciale, rispetto alla legge generale e quindi anche

in ordine alle norme processuali italiane, le quali soccorrono

soltanto in mancanza di una specifica regolamentazione con

tenuta nei citati accordi internazionali o quando non esistano, relativamente alla esecutorietà delle sentenze straniere, conven

zioni internazionali che lo Stato italiano si sia impegnato a ri

spettare. In base all'art. 2 della convenzione di New York, « chaque

partie contractante » « tenuta (« au moment du dépòt de l'in

strument de ratification ou d'adhésion ») a designare — oltre

alle autorità amministrative o giudiziarie, incaricate di eserci

tare sul loro territorio « les fonctions d'autorités expéditrices »

(art. 2, n. 1) — « un organisme, public ou privé », investito del

compito di esercitare sul suo territorio « les fonctions desti

tution intermédiaire » (art. 2, n. 2). Tali funzioni, a norma dell'art. 6 della cennata convenzione,

sono state conferite dal governo italiano al ministero dell'in

terno, che agisce, nella veste di ufficio intermediario, come or

gano dello Stato italiano, investito di una funzione istituzio

nale attribuitagli da norme internazionali, e che, nell'adottare, su richiesta della cosiddetta autorità speditrice, « toutes rnesu

res propres à assurer le recouvrement des aliments », adempie a precisi obblighi assunti nei confronti degli Stati aderenti alla

convenzione.

In ragione del contenuto pubblicistico del rapporto nel quale si inserisce l'intervento dello Stato è, pertanto, evidente che il

ministero dell'interno fa valere (azionando il credito alimentare) un proprio interesse relativamente ad un rapporto sostanziale

intercorrente fra soggetti privati. La cennata convenzione internazionale, o più esattamente la

legge di ratifica ed esecuzione di essa che recepisce le relative

norme nell'ordinamento giuridico italiano, prevede il correlativo

potere di azione, che risulta svincolato dal conferimento di un

mandato da parte del « créancier des aliments » (il mandato è

prescritto soltanto in via eventuale: «le cas échéant ») (art.

3, n. 3) ed è subordinato nel suo esercizio esclusivamente alla

richiesta avanzata dalla cosiddetta autorità speditrice, cui la do

manda va rivolta dal creditore degli alimenti (art. 3, n. 1) (cfr. Cass. 18 dicembre 1974, n. 4346, Foro it., 1975, I, 2056).

La « procuration à agir au nom du créancier », deve, quindi, ritenersi non necessaria quando la funzione intermediaria sia

esercitata, come nel caso di specie, dal ministero dell'interno,

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Page 5: Sezione I civile; sentenza 28 luglio 1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo (concl. conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c. Morelli, Proc. gen. App.

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

organo dello Stato investito, mediante le norme internazionali, della funzione istituzionale, diretta al soddisfacimento dei cre

diti alimentari degli appartenenti agli Stati contraenti o aderenti

alla convenzione.

Per modo che — non essendo richiesta, nella specie, la pro cura del creditore degli alimenti (dovuti ai figli minori in virtù delle convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958) per l'esercizio delle funzioni di istituzione intermediaria

sul territorio italiano da parte del ministero dell'interno, il qua le agisce, in virtù di legittimazione propria, come portatore di

un interesse di natura pubblicistica, nell'esercizio di poteri at

tribuitigli dalle norme internazionali, in adempimento degli ob

blighi assunti nei confronti degli Stati aderenti alla convenzione — non può non ritenersi priva di pregio la tesi secondo cui la

mancata autenticazione della sottoscrizione della mandante com

porterebbe la nullità assoluta (rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio) della procura rilasciata all'istituzione

intermediaria per l'Italia, con la conseguenza della improcedi bilità della domanda di delibazione.

Il primo motivo è, quindi, da disattendere. (Omissis). Con il terzo motivo, il ricorrente — denunciata la violazione

dell'art. 797, capov., cod. proc. civ. — deduce che il Tribunale

di Stoccolma sarebbe stato incompetente a decidere sulla do

manda di filiazione naturale e su quella conseguente di adem

pimento dell'obbligo alimentare, in quanto, essendo il conce

pimento intervenuto in Italia, competente ad accertare la pa ternità naturale del minore Martin Englund sarebbe stato il Tri

bunale di Napoli. La doglianza è infondata. Il giudice della delibazione è stato

chiamato, nel caso di specie, a pronunciarsi esclusivamente in

ordine alla statuizione relativa alla condanna del ricorrente alla

corresponsione degli alimenti in favore del minore, la quale,

pur essendo collegata alla declaratoria di paternità naturale, po

teva essere considerata autonomamente, non ostando al riguardo

alcun divieto di scissione delle due situazioni (cfr., in tal senso,

Cass. n. 971 del 1976, id., Rep. 1976, voce Delibazione, n.

40; n. 461 del 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 24; n. 3133 del

1972, id., 1973, I, 2188). Per modo che — trattandosi soltanto della delibazione della

decisione relativa all'obbligo degli alimenti, avente natura me

ramente patrimoniale — deve ritenersi che la corte d'appello ab

bia correttamente affermato la competenza del Tribunale di Stoc

colma, a norma dell'art. 3, n. 2, della convenzione dell'Aja del

15 aprile 1958, secondo cui « aux termes de la présente con

vention sont compétentes pour rendre des décisions en matière

d'aliments le autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créan

cier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'in

stance a été introduite », in quanto, in base alle risultanze pro

cessuali, il figlio minore del ricorrente, al momento dell'instau

razione del processo da parte della madre innanzi al Tribunale

di Stoccolma, aveva la sua residenza abituale in tale città (cfr.,

in tal senso, Cass. 17 marzo 1976, n. 971, cit.). (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 2

luglio 1980, n. 4171; Pres. G. Rossi, Est. Vela, P.M. Berri

(conci, diff.); Regione Sardegna (Aw. dello Stato Freni) c.

Anedda ed altri (Avv. Morcavallo). Regolamento di giurisdi zione.

Avvocatura dello Stato — Patrocinio della regione Sardegna —

Procura alle liti — Necessità — Insussistenza (D. pres. 19

maggio 1949 n. 250, norme di attuazione dello statuto speciale

per la Sardegna, art. 55; r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t. u.

delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e

difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvoca

tura dello Stato, art. 1, 11).

Impiegato dello Stato e pubblico — Ente pubblico non econo

mico — Salariati giornalieri — Rapporto — Controversie —

Giurisdizione ordinaria (Cod. proc. civ., art. 409, n. 5).

In virtù dell'estensione alla regione Sardegna delle funzioni pro

prie dell'avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministra

zioni statali, l'avvocatura è legittimata a costituirsi in giudi zio e a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione senza

necessità di mandato o autorizzazioni. (1)

(1) L'estensione del patrocinio dell'avvocatura dello Stato alle re

gioni è stato disposto con l'art. 1 d. 1. 2 marzo 1948 n. 142, per quanto riguarda la Sicilia, con l'art. 55 d. pres. 19 maggio 1949 n.

250, per quanto riguarda la Sardegna, con l'art. 42 d. pres. 30 giù

Il rapporto di lavoro dei salariati giornalieri, assunti ai sensi dell'art. 6, lett. c, legge reg. Sardegna 28 novembre 1957 n. 25 dal Centro regionale antimalarico e antisettico — il quale è un ufficio della regione, privo di personalità giuridica — è da detta legge configurato come di diritto privato, onde la

giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetta al

giudice ordinario. (2)

La Corte, ecc. — Fatto. — Con unico ricorso del 31 gen naio 1979, settantasette lavoratori assunti temporaneamente, dal Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.r.a.a.i.), istituito dalla regione sarda con legge 28 novembre 1957 n. 25, hanno chiesto al Pretore di Cagliari di accertare il loro « diritto irre versibile ... alla definitiva stabilità del posto, previo annulla

gno 1951 n. 574, e 39-41 d. pres. 1° febbraio 1973 n. 49, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, con l'art. 1 d. pres. 23 gennaio 1965 n. 78, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, con l'art. 59 legge 16 maggio 1978 n. 196, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, e con l'art. 107, 3° comma, d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, per quanto ri guarda le regioni a statuto ordinario. Tuttavia, mentre per le re gioni a statuto speciale il patrocinio dell'avvocatura dello Stato com pete ope legis, anche nei casi di funzioni delegate agli enti locali, con la sola eccezione delle situazioni di conflitto di interessi o di ricorso al libero foro per altri giustificati motivi, l'estensione del patrocinio alle regioni a statuto ordinario è subordinato ad una decisione in tal senso adottata dal consiglio regionale con una delibera pubblicata per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della re gione interessata e con effetto dal quindicesimo giorno successivo al l'ultima di tali pubblicazioni (art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103). Le province di Bolzano e di Trento, infine, possono essere assistite dal l'avvocatura dello Stato, oltre che nei casi di esercizio di funzioni de legate, soltanto in seguito a specifica richiesta (art. 41, 2° comma, d. pres. 1° febbraio 1973 n. 49).

Corte cost. 20 aprile 1968, n. 30, Foro it., 1968, I, 1106, ha dichia rato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 55 d. pres. 19

maggio 1949 n. 250, che estende alla regione Sardegna le funzioni del l'avvocatura dello Stato.

Va ricordato che la disciplina, di cui al citato art. 55, è stata immutata dall'art. 73 d. pres. 19 giugno 1979 n. 348 (norme di at tuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al d. pres. 24 luglio 1977 n. 616), a tenor del quale « la regione può ... avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'avvocatura dello Stato, a modifica del 1° comma dell'art. 55 d. pres. 19 maggio 1949 n. 250 ». La modifica normativa, di cui vanno segnalati i riflessi anche con riferimento agli art. 25 e 144 cod. proc. civ., è peraltro non ancora efficace, poiché, per l'art. 3, 3° comma, d. pres. cit., « le norme del presente decreto avranno ef fetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo com ma »: legge che dovrebbe provvedere « agli oneri derivanti dall'eser cizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente de creto », e che è ancora di là da venire.

Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 1960, n. 1, id., 1960, III, 25 e 51, con nota di Andrioli, commentata da Cannada-Bartoli, in Foro amrn., 1960, I, 3, da Guicciardi, in Giur. it., 1960, III, 69, e da A. M. Sandulli, in Giust. civ., 1960, II, 84, ritiene inap plicabile ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato la legge 25 mar zo 1958 n. 260, che prescriveva la notifica degli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali presso gli uffici del l'avvocatura; Corte cost. 23 marzo 1960, n. 13, Foro it., 1960, I, 717, commentata di Andrioli, in Giur. costit., 1960, 125, ritenne inapplicabile la stessa legge ai giudizi dinanzi alla Corte costituzio nale. In proposito v. Laporta e Cananzi, in L'avvocatura dello Stato, 1976, 359-366. Successivamente l'art. 10, 3° comma, legge 3 aprile 1979 n. 103, ha disposto l'applicazione dell'art. 1 legge n. 260/1958 ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali regionali am ministrativi (cfr. M. Nigro, L'infelice « resurrezione » per i giudizi amministrativi della legge 25 marzo 1958 n. 260, in Cons. Stato, 1979, II, 1031), e Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 1979, n. 962, Foro it., 1980, III, 167, ha rimesso all'adunanza plenaria la questione di sta bilire se la notificazione della sentenza del T.A.R. agli effetti della decorrenza del termine di appello debba avvenire al domicilio reale dell'amministrazione o presso l'avvocatura dello Stato. Nel senso che la notifica debba avvenire presso l'avvocatura, Cass., Sez. un., 10 ottobre 1979, n. 5246, id., 1979, I, 2848, con osservazioni di C. M. Barone.

(2) Circa la necessità, ai fini della devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria, di una espressa qualificazione privati stica del rapporto di lavoro con ente pubblico non economico, v. la nota di richiami a Pret. Cosenza 30 marzo 1978, Foro it., 1979, I, 268, fra i quali, in particolare, Cass. 5 marzo 1977, n. 905, id., 1978, I,

596; nonché, pure citata in motivazione, Cass. 19 ottobre 1976, n.

3595, id., 1976, I, 2509, con osservazioni e ulteriori richiami di C. M. Barone.

Ma v. anche Cass. 13 maggio 1980, n. 3135, id., 1981, I, 474, con nota di Bellantuono, la quale, con riferimento alle controversie di lavoro dei dipendenti salariati fissi delle università agrarie delle province dell'ex Stato pontificio, ha affermato la giurisdizione esclu siva del giudice amministrativo, con la considerazione che le dette università agrarie non sono enti pubblici economici.

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