Sezione I civile; sentenza 28 luglio 1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo(concl. conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c. Morelli, Proc. gen. App. Napoli.Cassa App. Napoli 24 settembre 1977Source: Il Foro Italiano, Vol. 104, No. 11 (NOVEMBRE 1981), pp. 2799/2800-2805/2806Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174119 .
Accessed: 28/06/2014 08:50
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2799 PARTE PRIMA 2800
pubblicazione avvenne, con l'osservanza dello strumento previ sto dall'art. 34, in una data anteriore al 20 febbraio 1974.
Non giova, quindi, alla società ricorrente esporre dei dubbi
sulla idoneità della prova di pubblicazione scaturente dall'appo sizione del timbro con la data del 27 marzo, ma sarebbe stato
necessario dimostrare che la pubblicazione avvenne in data an
teriore al 20 febbraio 1974. E tale prova, riguardante la (pre
tesa) nullità della sentenza impugnata, sarebbe stato agevole da
re ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ. attraverso una certifica
zione della segreteria della commissione da cui risultasse ap
punto la effettiva data della ricezione apposta nell'esemplare restituito dall'ufficio.
Che se, invece, tale elencazione non risultasse presso la segre teria medesima, la decisione si dovrebbe considerare non an
cora pubblicata e quindi comunque insuscettibile di produrre alcun effetto giuridico.
In conclusione, e per riassumere, nel sistema previgente di
contenzioso tributario, la pubblicazione si estrinsecava esclusi
vamente nella circostanza che la decisione fosse pervenuta al
l'ufficio; e la prova della data della pubblicazione medesima in
caso di contestazione, necessariamente mossa dal contribuente che è il solo interessato, va ricercata esclusivamente nell'elenco di trasmissione restituito alla commissione per essere posto a
disposizione del contribuente medesimo il quale si avvarrà di
tale elenco, tenuto a sua disposizione per trarne, se del caso, le conseguenze a sé favorevoli.
Con particolare riguardo alla situazione di diritto intertem
porale venutasi a creare nel passaggio dalle vecchie alle nuove commissioni la decisione si intende pubblicata nel giorno del
ricevimento da parte dell'ufficio, quale risulta dal timbro a data
appostovi, sicché se quel giorno cada dopo la data di insedia
mento delle nuove commissioni tributarie la decisione medesi
ma, in applicazione delle disposizioni transitorie dettate dagli art. 43, 1° comma, e 44, 5° comma, d. pres. n. 636 del 1972, deve ritenersi come non pronunciata. È consentito al contri
buente contestare la veridicità della data di pubblicazione ri
sultante dal timbro a data apposto dall'ufficio per dimostrare
che in effetti la decisione era pervenuta all'ufficio medesimo
prima ancora che si insediassero le nuove commissioni, invo cando al riguardo le risultanze dell'esemplare dell'elenco resti
tuito datato e sottoscritto dall'ufficio e tenuto a sua disposizione dalla segreteria della commissione, dovendosi presumere, in li
nea di principio, che la data apposta sulla decisione corrisponda al giorno in cui la decisione medesima è pervenuta all'ufficio.
4. - Il riconoscimento che la decisione, pubblicata dopo la data
di insediamento delle nuove commissioni, è nulla e che quindi la impugnazione su cui essa ha deciso deve considerarsi come
tuttora pendente, comporta che non possano essere presi in esa
me i motivi ulteriormente dedotti e che la regola della rimessione
dovrà essere puramente e semplicemente quella dettata dall'art.
43, 1° comma, della corrispondenza cioè fra commissione di pri ma istanza e commissione di secondo grado, e commissione di
seconda istanza e commissione di secondo grado. Ne consegue che il problema della competenza della commissione provinciale in sede di valutazione a decidere questioni di diritto, già affron
tato e risolto da questo Supremo collegio rispetto a questioni de
cise, con provvedimento efficace anche se illegittimo, disponen do il rinvio alla nuova commissione competente di primo gra do (cfr. Cass. 2810/77, id., Rep. 1977, voce cit., n. 821) non
ha ragione di porsi in questa sede e verrà eventualmente in evi
denza solo in sede di rinvio.
5. - In conclusione: il primo motivo di ricorso va accolto, re
stando assorbiti i successivi due motivi.
La causa deve essere rinviata per nuovo esame alla commis
sione tributaria di secondo grado di Milano. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
I
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 28 luglio
1980, n. 4854; Pres. V. D'Orsi, Est. R. Sgroi, P. M. Caristo
(conci, conf.); Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza) c.
Morelli, Proc. gen. App. Napoli. Cassa App. Napoli 24 set
tembre 1977.
Delibazione — Sentenza straniera — Capo di condanna agli alimenti in favore di figlio minore — Azione promossa dal mi
nistero dell'interno quale istituzione intermediaria — Omessa
delibazione del capo relativo alla declaratoria di filiazione na
turale — Irrilevanza (Legge 4 agosto 1960 n. 918, ratifica ed
esecuzione della convenzione sulla legge applicabile alle ob
bligazioni alimentari nei riguardi dei figli minori, conclusa al
l'Aja il 24 ottobre 1956, e della convenzione concernente il
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze sugli obblighi ali
mentari verso i figli minori, conclusa all'Aja il 15 aprile 1958:
convenzione 15 aprile 1958, art. 1, 3; legge 23 marzo 1958 n.
338, ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, firmata
a New York il 20 giugno 1956, art. 1).
La delibazione del capo della sentenza straniera di condanna al
l'adempimento di una obbligazione alimentare in favore di
figlio minore può essere ottenuta in Italia dal ministero del
l'interno, in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi del
la convenzione di New York del 20 giugno 1956 ratificata e
resa esecutiva in Italia con legge 23 marzo 1958 n. 338 e delle
convenzioni concluse all'Aja il 24 ottobre 1956 e il 15 aprile 1958, ratificate e rese esecutive in Italia con legge 4 agosto 1960 n. 918, anche in caso di mancata delibazione del capo di sentenza collegato, concernente la dichiarazione di filiazio ne naturale del minore. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 17 luglio
1980, n. 4648; Pres. Mirabelli, Est. Sandulli, P. M. Raja
(conci, conf.); Cantiello (Avv. Perna) c. Min. interno (Avv. dello Stato Caramazza). Conferma App. Napoli 31 ottobre
1975.
Delibazione — Alimenti — Sentenza straniera — Azione pro mossa dal ministero dell'interno quale istituzione intermedia
ria su richiesta dell'autorità speditrice straniera — Procura del
creditore della prestazione alimentare — Invalidità — Irrile
vanza — Fattispecie (Cod. proc. eiv., art. 83; legge 23 marzo
1958 n. 338: convenzione, art. 2, 3, 6).
Delibazione — Sentenza straniera — Capo di condanna agli ali
menti in favore di figlio minore — Azione promossa dal mini
stero dell'interno quale istituzione intermediaria — Non deli
babilità del capo relativo alla declaratoria di filiazione natu
rale — Irrilevanza (Cod. civ., art. 279; cod. proc. civ., art. 797;
legge 4 agosto 1960 n. 918: convenzione 15 aprile 1958, art.
1, 3).
(1,3) Con le due massime riportate la Cassazione ribadisce il pro prio costante indirizzo sulla scindibilità, ai fini della delibazione in Italia delle sentenze straniere recanti condanna all'adempimento di
obblighi alimentari nei confronti di minori, del capo relativo agli ali
menti, rispetto a quello, pur collegato, concernente la dichiarazione
giudiziale di paternità (o maternità) naturale del minore, con susse
guente possibilità di ottenere la declaratoria di efficacia in Italia del
capo relativo agli alimenti, anche nel caso che non sia stato delibato
(ovvero non sia addirittura delibabile, per contrasto con1 l'ordine pub blico interno, sostanziale o processuale) il capo avente ad oggetto la dichiarazione di filiazione naturale: cosi, da ultimo (preminentemen te attraverso un parallelo con l'azione alimentare ex art. 279 cod. civ., il cui presupposto viene ravvisato non nel riconoscimento di uno status familiare, sibbene nell'accertamento del mero fatto della pro
creazione, che può, ai fini della condanna all'adempimento dell'ob
bligo alimentare, essere effettuato anche in via meramente incidenta
le) Cass. 9 ottobre 1978, n. 4480 (citata nella motivazione della n.
4854), 10 luglio 1978, n. 3442, Foro it., Rep. 1980, voce Delibazione, nn. 15-17; App. Milano 20 ottobre 1978, Cass. 6 ottobre 1977, n.
4254, 12 aprile 1979, n. 2154 (citata nella motivazione della n. 4854), id., Rep. 1979, voce cit., nn. 43, 45, 46; 7 dicembre 1978, n. 5802, 29
novembre 1976, n. 4498, id., Rep. 1978, voce cit., nn. 44-49; 20 gen naio 1976, n. 165, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 41-43, nella motiva zione in Ross. avv. Stato, 1976, I, 567, con nota di Lamberti; 16 di
cembre 1976, n. 4651 (citata nella motivazione della n. 4854), 29 no
vembre 1976, n. 4498, 8 settembre 1976, n. 3129, 17 marzo 1976, n. 971 (citata nella motivazione della n. 4648), Foro it., Rep. 1976, voce
cit., nn. 38-40; 15 aprile 1975, n. 1426, 7 febbraio 1975, n. 461 (ci tata nella motivazione della n. 4648), 22 giugno 1974, n. 1894, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 23, 24, 26, 27; 18 dicembre 1974, n. 4346
(citata nella motivazione di ambedue le sentenze riportate), id., 1975, I, 2056, con ampia nota di richiami anche dottrinali, cui adde
in senso contrario (se pur isolatamente) App. Brescia 23 gennaio 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 41, e in Giur. it., 1976, I, 2, 28, annotata
(ma sotto un profilo meramente processuale) da Franchi.
Alla stessa nota di richiami può farsi riferimento anche per le cita zioni in tema di art. 279 cod. civ., aggiungendosi, quale espressione dell'orientamento pressocché unanime, che ravvisa in quello configu rato nella norma di legge ora richiamata un istituto meramentre pa trimoniale, relativamente al quale presuposto per il riconoscimento
dell'obbligo alimentare è l'accertamento non di uno status familiare, sibbene del mero fatto materiale della procreazione, Cass. 24 luglio 1973, n. 2163, Foro it., Rep. 1973, voce Filiazione, n. 27 (citata nella n. 4854).
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2801 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2802
L'azione (nella specie, di delibazione) promossa dal ministero
dell'interno in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi del
la convenzione di New York del 20 giugno 1958, per il re
cupero dei crediti alimentari dei soggetti appartenenti agli Stati
contraenti o aderenti alla convenzione, è subordinata alla sola
richiesta dell'autorità straniera speditrice, per cui è priva di ri
levanza l'invalidità (nella specie, per mancata autenticazione
della sottoscrizione del mandante) dalla quale sia, in ipotesi,
affetta la procura al ministero da parte del creditore della
prestazione alimentare, il rilascio della quale è previsto sol
tanto in via eventuale. (2) La delibazione del capo della sentenza straniera di condanna
all'adempimento di una obbligazione alimentare nei confronti del figlio minore può essere ottenuta in Italia dal ministero
dell'interno, in qualità di istituzione intermediaria, ai sensi
della convenzione di New York del 20 giugno 1956 e delle
convenzioni dell'Aia del 24 ottobre 1956 e 15 aprile 1958, anche se non possa essere delibato (nella specie, per difetto di competenza giurisdizionale del giudice straniero) il capo di
sentenza collegato, concernente la dichiarazione di filiazione naturale del minore. (3)
I
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con citazione
notificata 1*8 febbraio 1972 il ministero dell'interno, quale isti
tuzione intermediaria ai sensi della convenzione di New York del
20 giugno 1956 <resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n. 338)
conveniva dinanzi alla Corte d'appello di Napoli il sig. Morelli
Vittorio, chiedendo che fosse dichiarata efficace in Italia la sen
tenza del Tribunale di Stoccolma del 23 febbraio 1963, limita
tamente al capo relativo alla condanna del Morelli al paga mento in favore della minore Yvonne Solveig Thisell della
somma mensile di corone svedesi 150 dal 2 aprile 1961 al 2
aprile 1979, a titolo di alimenti. Esponeva che con domanda no
tificata il 2 luglio 1962, Maj Solveig Thisell e Hamman Bjorklund, assistente sociale, nella qualità rispettivamente di tutrice e cura
trice della minore Yvonne Solveig Thisell, avevano convenuto
il Morelli innanzi al Tribunale di Stoccolma, per sentir dichia
rare la sua paternità naturale e sentirlo condannare a corri
spondere alla minore, a titolo di alimenti, la somma mensile
di 150 corone svedesi, dalla nascita al compimento del diciot
tesimo anno di età, e che con sentenza del 25 febbraio 1963,
emessa in contumacia del convenuto e passata in giudicato, il
Tribunale di Stoccolma aveva dichiarato la paternità del Mo
relli e lo aveva condannato al pagamento della somma mensile
di 150 corone svedesi dal 2 aprile 1961 al 2 aprile 1979.
Il Morelli si costituiva e, rilevato che la sentenza era stata
emessa in sua contumacia, chiedeva il riesame del merito ai
sensi dell'art. 798 cod. proc. civ. ed il rigetto della domanda.
Con sentenza depositata il 24 settembre 1977 la Corte d'ap
pello di Napoli rigettava la domanda, compensando le spese del giudizio. Osservava che il ministero dell'interno, quale isti
tuzione intermediaria ai sensi della convenzione di New York
del 20 giugno 1956, è legittimato a chiedere l'esecuzione in Ita
lia delle sentenze pronunciate all'estero in materia di alimenti,
ma che a norma della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958,
resa esecutiva con legge 4 agosto 1960 n. 918, tale legittima zione processuale è limitata al riconoscimento delle sentenze che
riguardano alimenti in favore dei minori degli anni 21 il cui
stato di legittimo, non legittimo o adottivo non sia in conte
stazione. Se invece tale stato non sia pacifico o consacrato in
sentenza esecutiva in Italia, in tal caso la sentenza che afferma
l'obbligo di corrispondere gli alimenti non può essere dichiarata
esecutiva in Italia, finché non sia esecutiva anche la sentenza
che accerti lo stato di minore alimentando. Nella specie, secon
do la corte di Napoli, non essendo la sentenza relativa al rap
porto di filiazione fra il Morelli e la Thisell esecutiva in Italia,
non poteva esser data esecuzione alla sentenza stessa limitata
mente al capo in cui pronunciava sull'obbligazione alimentare, come risultava dal 2° comma dell'art. 1 della convenzione del
15 aprile 1958 che limita l'efficacia della convenzione solo al
(2) In senso sostanzialmente conforme (a parte la diversità della
specie) Cass. 18 dicembre 1974, n. 4346 (già citata nella nota prece dente); nonché Cass. 6 ottobre 1977, n. 4254, Foro it., Rep. 1977, voce Delibazione, n. 44, che, dall'autonomia del potere di azione del
l'istituzione intermediaria rispetto alla procura che ad essa sia stata eventualmente rilasciata dal creditore della prestazione alimentare, ha
desunto la conformità al dettato costituzionale delle disposizioni re
golanti la materia, escludendo che esse realizzino una diseguaglianza di trattamento, sotto il profilo della ingiustificata introduzione di una tutela giurisdizionale gratuita nei confronti di determinati soggetti.
capo degli alimenti, non potendo sostenersi che ciò significhi che il giudice italiano debba dichiarare l'esecutività in Italia della sentenza limitatamente al capo che pronuncia sugli ali
menti, lasciando impregiudicato il capo relativo all'accertamento della filiazione. Infatti — conclude la corte di Napoli — non
può logicamente affermarsi l'obbligazione alimentare a carico di taluno, se di tale obbligazione non sussiste il presupposto incontestabile della pretesa filiazione o dell'esecutività in Italia del capo di sentenza che tale filiazione dichiari.
Avverso detta sentenza, non notificata, il ministero dell'inter no ha proposto ricorso per cassazione. Il Morelli, regolarmente intimato a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., non si è costituito.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di ricorso il ministero dell'interno deduce violazione e falsa applicazione de
gli art. 1, 5 e 6 della convenzione di New York 20 giugno 1956, resa esecutiva in Italia con legge 23 marzo 1958 n. 338, 1, 4°
comma, della convenzione dell'Aja 24 ottobre 1956 e 1, 2, 4 e 5 della convenzione dell'Aja 15 aprile 1958, entrambe rese ese
cutive con legge 4 agosto 1960 n. 918, rilevando innanzi tutto che a norma della convenzione di New York l'istituzione inter mediaria può assumere qualunque iniziativa giudiziaria per il
recupero di alimenti, ivi compresa l'istanza di delibazione di
qualunque sentenza senza alcuna limitazione di procedura, si che — ove in ipotesi non tornasse applicabile la seconda convenzione
dell'Aja — sarebbero potuti essere utilmente invocati gli art. 796 segg. cod. proc. civile.
Il ricorrente osserva poi che il procedimento speciale di de libazione previsto dalla seconda convenzione dell'Aja è invoca bile per tutte le sentenze portanti una condanna agli alimenti a favore di un minore, sola o congiunta che sia a statuizioni — quali che siano — contenute in altri capi della sentenza stessa.
Beneficiari della normativa in esame sono infatti tutti i mi nori di anni 21, quale che sia il loro status familiae, e la na tura parziale della delibazione, limitata al capo degli alimenti, è stata sancita, appunto, per escludere dalla procedura abbre viata controversie, relative a detto status, che sarebbe stato inop portuno trattare in via sommaria.
Il ricorso è fondato e va accolto. La corte d'appello ha posto a cardine del rigetto della domanda il fatto che, avendo il mi nistero dell'interno chiesto l'esecutività della sentenza solo con riferimento al capo degli alimenti, e non avendo chiesto (non essendo a ciò legittimato) anche il riconoscimento della sen tenza sul capo in cui viene dichiarato lo stato di filiazione na
turale, la sua mancata delibazione di quest'ultimo capo impe disce di affermare l'obbligazione alimentare, perché di tale ob
bligazione non sussiste il presupposto incontestabile della pre tesa filiazione o dell'esecutività in Italia del capo di sentenza che tale filiazione dichiari. Tali affermazioni non si possono condividere: esse si basano, infatti, su una nozione inesatta di « capo della sentenza », agli effetti della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, che all'art. 1, 2° comma, prevede esplici tamente che se la decisione da riconoscere contiene delle dispo sizioni su un punto diverso dall'obbligazione alimentare, la con
venzione ha efficacia limitata a quest'ultimo punto. L'obbliga zione alimentare si basa, di norma, su un presupposto di fatto
che è costituito da uno stato familiare (art. 433 cod. civ.), ma
in altri casi è indipendente da esso, come nell'ipotesi dell'art.
279 cod. civ., nella quale il diritto alimentare è conferito pro prio a colui che non può conseguire uno stato ed il fatto che lo
produce (vincolo di sangue) è oggetto di accertamento inciden
ter tantum, senza efficacia di giudicato (Cass. 24 luglio 1973, n. 2163, Foro it., Rep. 1973, voce Filiazione, n. 27). Il capo di
sentenza relativo all'obbligo alimentare può avere l'uno o l'al tro presupposto che nel primo caso, può essere tanto esterno alla sentenza, come dato incontroverso (risultante dagli atti di
stato civile), quanto interno alla sentenza stessa, e quindi accer
tato con efficacia di giudicato. Nel secondo caso, il presuppo sto è necessariamente contenuto nella stessa sentenza, sotto il
profilo dell'accertamento incidentale. Quando non si possa (per divieti attinenti all'ordine pubblico) o non si voglia (perché la richiesta di delibazione è limitata al capo relativo agli ali
menti) delibera in Italia il giudice sulla filiazione naturale, non
per questo esso deve ritenersi necessariamente inscindibile dal
capo relativo agli alimenti. L'accertamento del sottostante rap
porto di filiazione, infatti, può essere considerato non solo co
me accertamento di uno stato (di cui, secondo l'opinione pre valente, non può ammettersi la delibazione incidentale), ma
anche come accertamento del semplice rapporto naturale su cui
si fonda l'obbligo alimentare, e ciò è previsto anche dalla le
gislazione interna sopra ricordata.
Tale rapporto costituisce uno dei fatti costitutivi di quest'ob
bligo e può essere qualificato, dall'ordinamento italiano in cui
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
2803 PARTE PRIMA 2804
si chiede il riconoscimento, come rapporto di natura puramente
patrimoniale, indipendentemente dal riconoscimento dello stato
(cfr. Cass. 9 ottobre 1978, n. 4480, id., Rep. 1980, voce Deliba
zione, n. 15). Il capo relativo agli alimenti, pertanto, diventa
autonomo, rispetto all'accertamento dello stato, perché i fatti ac certati dalla sentenza straniera possono qualificarsi diversamente, a seconda che si chieda la delibazione totale ovvero quella par ziale. Il principio è stato affermato costantemente da questa cor
te, nel caso in cui il capo relativo alla declaratoria di paternità naturale non può essere riconosciuto, per divieti attinenti al
l'ordine pubblico (fra le altre, cfr. sent. 19 ottobre 1972, n.
3133, id., 1973, I, 2188; 18 dicembre 1974, n. 4346, id., 1975, I,
2056; 16 dicembre 1976, n. 4651, id., Rep. 1976, voce Deliba
zione, nn. 36, 37), ma non può non estendersi a casi — come
quello di cui è causa — nei quali una questione di contrarietà
all'ordine pubblico non è stata fatta. Posto, infatti, che la de
libazione parziale di sentenze straniere è pienamente ammissibile
(da ultimo, Cass. 12 aprile 1979, n. 2154, id., Rep. 1979, voce
cit., nn. 46-48), l'identificazione della « parte » da delibare, nel
la materia alimentare, deve essere compiuta alla stregua della
legislazione speciale richiamata, secondo la quale il « punto »
relativo agli alimenti è sempre da considerare autonomo, qua
lunque sia il collegamento con gli altri punti (che normalmen
te non possono che essere delle questioni di stato, come non
poteva essere ignorato in sede di convenzione internazionale). E pertanto, gli accertamenti di fatto che stanno alla base delle
due pronunce, sulla questione alimentare e sulla questione « di
versa », possono essere considerati separatamente e possono es
sere qualificati diversamente, ai fini della convenzione dell'Aja del 15 aprile 1958, senza che a ciò costituisca ostacolo la qua lificazione data dal giudice dello Stato d'origine a quei fatti, come costitutivi di uno « stato ».
Sulla base delle suddette considerazioni, poiché la legittima zione a richiedere il riconoscimento in Italia della sentenza del
Tribunale di Stoccolma del 25 febbraio 1963, in capo al mini
stero dell'interno, in nome e per conto della sua rappresentata
Maj Solveig Thisell, quale esercente la potestà sulla figlia mi
nore Yvonne, non è contestata — dalla sentenza della corte di
Napoli — in base alla convenzione di New York del 20 giu
gno 1956, resa esecutiva con legge 23 marzo 1958 n. 330, per il capo relativo agli alimenti, la sentenza impugnata va cassata, non essendo affatto necessario che la delibazione si estenda al
capo relativo allo stato di filiazione, in quanto la filiazione può anche essere considerata solo come rapporto naturale costitutivo
dell'obbligo patrimoniale alimentare. (Omissis) Per questi motivi, ecc.
II
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato il 22 giugno 1972, il ministero dell'interno,
agendo nella qualità di istituzione intermediaria a norma della
convenzione internazionale di New York del 20 giugno 1956
concernente il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa esecutiva in Italia con la legge 23 marzo 1958 n. 338, chia
mava in giudizio, innanzi alla Corte d'appello di Napoli, Renzo
Cantiello, perché fosse dichiarato, nell'interesse della cittadina
svedese Rut Olga Josefina Englund, l'efficacia in Italia della sen
tenza del Tribunale di Stoccolma del 21 maggio 1965, con la
quale il Cantiello era stato condannato a pagare al legale rap
presentante del minore Martin Englund, nato a Stoccolma il 2
maggio 1963, la somma mensile di cento corone svedesi a titolo
di contributo per il mantenimento del minore dal giorno della
nascita fino al compimento del diciottesimo anno di età.
Instauratosi il contraddittorio, il convenuto contestava la fon
datezza della pretesa. Con la denunciata sentenza 28 dicembre 1974-31 ottobre
1975 la Corte d'appello di Napoli, dichiarava l'efficacia e l'ese
cutività in Italia della sentenza del Tribunale di Stoccolma, con
siderando che, nel caso di specie, ricorrevano tutte le con
dizioni richieste dalla convenzione di New York del 20 giu
gno 1956 e dalle convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e
del 15 aprile 1958 per far valere in Italia la suddetta sentenza.
La corte precisava: che ricorreva la competenza del Tribu
nale di Stoccolma a provvedere sulla domanda di alimenti, in
quanto in detta città il minore aveva la sua abituale residenza
quando la madre aveva promosso il giudizio; che risultava documentato che il Cantiello era stato regolarmente citato e che
la sentenza del tribunale svedese era passata in giudicato, non
essendo stata impugnata dall'interessato nei termini prescritti dalla legge svedese; e che la sentenza straniera non era contra
ria ad altra pronuncia emessa in Italia sullo stesso oggetto né
era in contrasto con l'ordine pubblico interno dello Stato ita
liano, riflettendo la richiesta di delibazione soltanto la condanna
agli alimenti e non il riconoscimento del rapporto di filiazione. La corte aggiungeva: che la sentenza del Tribunale di Stoc
colma era stata regolarmente notificata al debitore; che per il
riesame del merito non bastava che si fosse verificata la contu
macia del convenuto dinanzi al giudice straniero, ma occorreva che il contumace non fosse stato in grado di difendersi; e
che il Cantiello non aveva dimostrato di non essere stato in
grado di difendersi.
Avverso tale sentenza il Cantiello ha proposto ricorso per cas
sazione, deducendo tre motivi, Ha resistito il ministero dell'inter no con controricorso. All'udienza del 4 luglio 1978, veniva ordi
nata l'integrazione del contraddittorio nei confronti del pubblico ministero presso il giudice a quo, cui provvedeva il ricorrente.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo, il ricorrente
sostiene la nullità della procura rilasciata dalla Englund al mi
nistero dell'interno, quale istituzione intermediaria, in quanto la
sottoscrizione apposta in calce al mandato non sarebbe stata
autenticata nelle forme prescritte dall'art. 83, 1° comma, cod.
proc. civile. 11 motivo è infondato. La censura va esaminata alla luce del
le convenzioni di New York del 20 giugno 1956 e dell'Aja del
24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958.
Per facilitare alle persone bisognose il recupero dei crediti
alimentari (« le ricouvrement des aliments ») nei confronti dei
debitori che si trovino in altri Stati è stata stipulata a New
York, in data 20 giugno i956, una convenzione internazionale
per il riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, resa
esecutiva in Italia con la legge 23 marzo 1958 n. 338.
Per quanto attiene, in particolare, al ricupero degli alimenti
in favore dei minori sono state stipulate successivamente al
l'Aja due altre convenzioni internazionali, rispettivamente in
data 24 ottobre 1956 e 15 aprile 1958, entrambe ratificate e rese
esecutive in Italia con la legge 4 agosto 1960 n. 918, la prima delle quali concerne la legge applicabile alle obbligazioni ali
mentari nei riguardi dei figli minori, mentre la seconda ri
guarda il riconoscimento e la esecuzione delle sentenze sugli
obblighi alimentari sempre verso i figli minori.
Tali convenzioni, integrando una disciplina particolare dei
rapporti tra gli Stati contraenti o aderenti, prevalgono, in quan to legge speciale, rispetto alla legge generale e quindi anche
in ordine alle norme processuali italiane, le quali soccorrono
soltanto in mancanza di una specifica regolamentazione con
tenuta nei citati accordi internazionali o quando non esistano, relativamente alla esecutorietà delle sentenze straniere, conven
zioni internazionali che lo Stato italiano si sia impegnato a ri
spettare. In base all'art. 2 della convenzione di New York, « chaque
partie contractante » « tenuta (« au moment du dépòt de l'in
strument de ratification ou d'adhésion ») a designare — oltre
alle autorità amministrative o giudiziarie, incaricate di eserci
tare sul loro territorio « les fonctions d'autorités expéditrices »
(art. 2, n. 1) — « un organisme, public ou privé », investito del
compito di esercitare sul suo territorio « les fonctions desti
tution intermédiaire » (art. 2, n. 2). Tali funzioni, a norma dell'art. 6 della cennata convenzione,
sono state conferite dal governo italiano al ministero dell'in
terno, che agisce, nella veste di ufficio intermediario, come or
gano dello Stato italiano, investito di una funzione istituzio
nale attribuitagli da norme internazionali, e che, nell'adottare, su richiesta della cosiddetta autorità speditrice, « toutes rnesu
res propres à assurer le recouvrement des aliments », adempie a precisi obblighi assunti nei confronti degli Stati aderenti alla
convenzione.
In ragione del contenuto pubblicistico del rapporto nel quale si inserisce l'intervento dello Stato è, pertanto, evidente che il
ministero dell'interno fa valere (azionando il credito alimentare) un proprio interesse relativamente ad un rapporto sostanziale
intercorrente fra soggetti privati. La cennata convenzione internazionale, o più esattamente la
legge di ratifica ed esecuzione di essa che recepisce le relative
norme nell'ordinamento giuridico italiano, prevede il correlativo
potere di azione, che risulta svincolato dal conferimento di un
mandato da parte del « créancier des aliments » (il mandato è
prescritto soltanto in via eventuale: «le cas échéant ») (art.
3, n. 3) ed è subordinato nel suo esercizio esclusivamente alla
richiesta avanzata dalla cosiddetta autorità speditrice, cui la do
manda va rivolta dal creditore degli alimenti (art. 3, n. 1) (cfr. Cass. 18 dicembre 1974, n. 4346, Foro it., 1975, I, 2056).
La « procuration à agir au nom du créancier », deve, quindi, ritenersi non necessaria quando la funzione intermediaria sia
esercitata, come nel caso di specie, dal ministero dell'interno,
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
organo dello Stato investito, mediante le norme internazionali, della funzione istituzionale, diretta al soddisfacimento dei cre
diti alimentari degli appartenenti agli Stati contraenti o aderenti
alla convenzione.
Per modo che — non essendo richiesta, nella specie, la pro cura del creditore degli alimenti (dovuti ai figli minori in virtù delle convenzioni dell'Aja del 24 ottobre 1956 e del 15 aprile 1958) per l'esercizio delle funzioni di istituzione intermediaria
sul territorio italiano da parte del ministero dell'interno, il qua le agisce, in virtù di legittimazione propria, come portatore di
un interesse di natura pubblicistica, nell'esercizio di poteri at
tribuitigli dalle norme internazionali, in adempimento degli ob
blighi assunti nei confronti degli Stati aderenti alla convenzione — non può non ritenersi priva di pregio la tesi secondo cui la
mancata autenticazione della sottoscrizione della mandante com
porterebbe la nullità assoluta (rilevabile anche ex officio in ogni stato e grado del giudizio) della procura rilasciata all'istituzione
intermediaria per l'Italia, con la conseguenza della improcedi bilità della domanda di delibazione.
Il primo motivo è, quindi, da disattendere. (Omissis). Con il terzo motivo, il ricorrente — denunciata la violazione
dell'art. 797, capov., cod. proc. civ. — deduce che il Tribunale
di Stoccolma sarebbe stato incompetente a decidere sulla do
manda di filiazione naturale e su quella conseguente di adem
pimento dell'obbligo alimentare, in quanto, essendo il conce
pimento intervenuto in Italia, competente ad accertare la pa ternità naturale del minore Martin Englund sarebbe stato il Tri
bunale di Napoli. La doglianza è infondata. Il giudice della delibazione è stato
chiamato, nel caso di specie, a pronunciarsi esclusivamente in
ordine alla statuizione relativa alla condanna del ricorrente alla
corresponsione degli alimenti in favore del minore, la quale,
pur essendo collegata alla declaratoria di paternità naturale, po
teva essere considerata autonomamente, non ostando al riguardo
alcun divieto di scissione delle due situazioni (cfr., in tal senso,
Cass. n. 971 del 1976, id., Rep. 1976, voce Delibazione, n.
40; n. 461 del 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 24; n. 3133 del
1972, id., 1973, I, 2188). Per modo che — trattandosi soltanto della delibazione della
decisione relativa all'obbligo degli alimenti, avente natura me
ramente patrimoniale — deve ritenersi che la corte d'appello ab
bia correttamente affermato la competenza del Tribunale di Stoc
colma, a norma dell'art. 3, n. 2, della convenzione dell'Aja del
15 aprile 1958, secondo cui « aux termes de la présente con
vention sont compétentes pour rendre des décisions en matière
d'aliments le autorités de l'Etat sur le territoire duquel le créan
cier d'aliments avait sa résidence habituelle au moment où l'in
stance a été introduite », in quanto, in base alle risultanze pro
cessuali, il figlio minore del ricorrente, al momento dell'instau
razione del processo da parte della madre innanzi al Tribunale
di Stoccolma, aveva la sua residenza abituale in tale città (cfr.,
in tal senso, Cass. 17 marzo 1976, n. 971, cit.). (Omissis)
Per questi motivi, ecc.
CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 2
luglio 1980, n. 4171; Pres. G. Rossi, Est. Vela, P.M. Berri
(conci, diff.); Regione Sardegna (Aw. dello Stato Freni) c.
Anedda ed altri (Avv. Morcavallo). Regolamento di giurisdi zione.
Avvocatura dello Stato — Patrocinio della regione Sardegna —
Procura alle liti — Necessità — Insussistenza (D. pres. 19
maggio 1949 n. 250, norme di attuazione dello statuto speciale
per la Sardegna, art. 55; r. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, t. u.
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'avvoca
tura dello Stato, art. 1, 11).
Impiegato dello Stato e pubblico — Ente pubblico non econo
mico — Salariati giornalieri — Rapporto — Controversie —
Giurisdizione ordinaria (Cod. proc. civ., art. 409, n. 5).
In virtù dell'estensione alla regione Sardegna delle funzioni pro
prie dell'avvocatura dello Stato nei riguardi delle amministra
zioni statali, l'avvocatura è legittimata a costituirsi in giudi zio e a proporre ricorso per regolamento di giurisdizione senza
necessità di mandato o autorizzazioni. (1)
(1) L'estensione del patrocinio dell'avvocatura dello Stato alle re
gioni è stato disposto con l'art. 1 d. 1. 2 marzo 1948 n. 142, per quanto riguarda la Sicilia, con l'art. 55 d. pres. 19 maggio 1949 n.
250, per quanto riguarda la Sardegna, con l'art. 42 d. pres. 30 giù
Il rapporto di lavoro dei salariati giornalieri, assunti ai sensi dell'art. 6, lett. c, legge reg. Sardegna 28 novembre 1957 n. 25 dal Centro regionale antimalarico e antisettico — il quale è un ufficio della regione, privo di personalità giuridica — è da detta legge configurato come di diritto privato, onde la
giurisdizione a conoscere delle relative controversie spetta al
giudice ordinario. (2)
La Corte, ecc. — Fatto. — Con unico ricorso del 31 gen naio 1979, settantasette lavoratori assunti temporaneamente, dal Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.r.a.a.i.), istituito dalla regione sarda con legge 28 novembre 1957 n. 25, hanno chiesto al Pretore di Cagliari di accertare il loro « diritto irre versibile ... alla definitiva stabilità del posto, previo annulla
gno 1951 n. 574, e 39-41 d. pres. 1° febbraio 1973 n. 49, per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, con l'art. 1 d. pres. 23 gennaio 1965 n. 78, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia, con l'art. 59 legge 16 maggio 1978 n. 196, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, e con l'art. 107, 3° comma, d. pres. 24 luglio 1977 n. 616, per quanto ri guarda le regioni a statuto ordinario. Tuttavia, mentre per le re gioni a statuto speciale il patrocinio dell'avvocatura dello Stato com pete ope legis, anche nei casi di funzioni delegate agli enti locali, con la sola eccezione delle situazioni di conflitto di interessi o di ricorso al libero foro per altri giustificati motivi, l'estensione del patrocinio alle regioni a statuto ordinario è subordinato ad una decisione in tal senso adottata dal consiglio regionale con una delibera pubblicata per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della re gione interessata e con effetto dal quindicesimo giorno successivo al l'ultima di tali pubblicazioni (art. 10 legge 3 aprile 1979 n. 103). Le province di Bolzano e di Trento, infine, possono essere assistite dal l'avvocatura dello Stato, oltre che nei casi di esercizio di funzioni de legate, soltanto in seguito a specifica richiesta (art. 41, 2° comma, d. pres. 1° febbraio 1973 n. 49).
Corte cost. 20 aprile 1968, n. 30, Foro it., 1968, I, 1106, ha dichia rato infondata la questione di costituzionalità dell'art. 55 d. pres. 19
maggio 1949 n. 250, che estende alla regione Sardegna le funzioni del l'avvocatura dello Stato.
Va ricordato che la disciplina, di cui al citato art. 55, è stata immutata dall'art. 73 d. pres. 19 giugno 1979 n. 348 (norme di at tuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al d. pres. 24 luglio 1977 n. 616), a tenor del quale « la regione può ... avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'avvocatura dello Stato, a modifica del 1° comma dell'art. 55 d. pres. 19 maggio 1949 n. 250 ». La modifica normativa, di cui vanno segnalati i riflessi anche con riferimento agli art. 25 e 144 cod. proc. civ., è peraltro non ancora efficace, poiché, per l'art. 3, 3° comma, d. pres. cit., « le norme del presente decreto avranno ef fetto dalla data di entrata in vigore della legge di cui al primo com ma »: legge che dovrebbe provvedere « agli oneri derivanti dall'eser cizio delle ulteriori funzioni trasferite o delegate con il presente de creto », e che è ancora di là da venire.
Cons. Stato, Ad. plen., 15 gennaio 1960, n. 1, id., 1960, III, 25 e 51, con nota di Andrioli, commentata da Cannada-Bartoli, in Foro amrn., 1960, I, 3, da Guicciardi, in Giur. it., 1960, III, 69, e da A. M. Sandulli, in Giust. civ., 1960, II, 84, ritiene inap plicabile ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato la legge 25 mar zo 1958 n. 260, che prescriveva la notifica degli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali presso gli uffici del l'avvocatura; Corte cost. 23 marzo 1960, n. 13, Foro it., 1960, I, 717, commentata di Andrioli, in Giur. costit., 1960, 125, ritenne inapplicabile la stessa legge ai giudizi dinanzi alla Corte costituzio nale. In proposito v. Laporta e Cananzi, in L'avvocatura dello Stato, 1976, 359-366. Successivamente l'art. 10, 3° comma, legge 3 aprile 1979 n. 103, ha disposto l'applicazione dell'art. 1 legge n. 260/1958 ai giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali regionali am ministrativi (cfr. M. Nigro, L'infelice « resurrezione » per i giudizi amministrativi della legge 25 marzo 1958 n. 260, in Cons. Stato, 1979, II, 1031), e Cons. Stato, Sez. IV, 9 novembre 1979, n. 962, Foro it., 1980, III, 167, ha rimesso all'adunanza plenaria la questione di sta bilire se la notificazione della sentenza del T.A.R. agli effetti della decorrenza del termine di appello debba avvenire al domicilio reale dell'amministrazione o presso l'avvocatura dello Stato. Nel senso che la notifica debba avvenire presso l'avvocatura, Cass., Sez. un., 10 ottobre 1979, n. 5246, id., 1979, I, 2848, con osservazioni di C. M. Barone.
(2) Circa la necessità, ai fini della devoluzione delle controversie alla giurisdizione ordinaria, di una espressa qualificazione privati stica del rapporto di lavoro con ente pubblico non economico, v. la nota di richiami a Pret. Cosenza 30 marzo 1978, Foro it., 1979, I, 268, fra i quali, in particolare, Cass. 5 marzo 1977, n. 905, id., 1978, I,
596; nonché, pure citata in motivazione, Cass. 19 ottobre 1976, n.
3595, id., 1976, I, 2509, con osservazioni e ulteriori richiami di C. M. Barone.
Ma v. anche Cass. 13 maggio 1980, n. 3135, id., 1981, I, 474, con nota di Bellantuono, la quale, con riferimento alle controversie di lavoro dei dipendenti salariati fissi delle università agrarie delle province dell'ex Stato pontificio, ha affermato la giurisdizione esclu siva del giudice amministrativo, con la considerazione che le dette università agrarie non sono enti pubblici economici.
This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 08:50:32 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions