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sezione I civile; sentenza 28 ottobre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M. Carnevali...

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sezione I civile; sentenza 28 ottobre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M. Carnevali (concl. conf.); Min. finanze c. Gennari (Avv. Catapano). Conferma Comm. trib. centrale 11 luglio 1994, n. 2578 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2223/2224-2227/2228 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193137 . Accessed: 28/06/2014 15:24 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.194.126 on Sat, 28 Jun 2014 15:24:41 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 28 ottobre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M.Carnevali (concl. conf.); Min. finanze c. Gennari (Avv. Catapano). Conferma Comm. trib.centrale 11 luglio 1994, n. 2578Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2223/2224-2227/2228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193137 .

Accessed: 28/06/2014 15:24

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2223 PARTE PRIMA 2224

Né — nella rilevata carenza di documentazione sul dettaglio

delle rimanenze e di successive specifiche deduzioni contrarie

dei contribuenti — poteva censurarsi la ripartizione presuntiva

operata dalla finanza (tra le tipologie di merci poste in vendita

nell'esercizio dei Merolla) costituene la base dell'accertamento

induttivo. 4. - In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va

pertanto cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla

Commissione tributaria regionale della Basilicata.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 otto

bre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M.

Carnevali (conci, conf.); Min. finanze c. Gennari (Avv. Ca

tapano). Conferma Comm. trib. centrale 11 luglio 1994, n.

2578.

Tributi in genere — Commissioni tributarie — Ricorso — Sot

toscrizione — Omissione — Conseguenze (Cod. proc. civ.,

art. 156; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disci

plina del contenzioso tributario, art. 15, 17; d.p.r. 3 novem

bre 1981 n. 739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26

ottobre 1972 n. 636, art. 6, 8).

Nel vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, la mancata sotto

scrizione dell'originale del ricorso diretto alla segreteria della

commissione tributaria, qualora sia sottoscritta la copia in

viata all'ufficio tributario, non determina l'inammissibilità del

ricorso medesimo, né può esserne dichiarata la nullità, ai sen

si dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., qualora il contraddittorio

sia stato ritualmente instaurato con il regolare ed integrale

svolgimento delle difese da parte del rappresentante del

l'ufficio. (1)

(1) Esclusa la configurabilità di un'ipotesi di inammissibilità (e, men

che mai, di inesistenza) del ricorso privo di sottoscrizione nell'originale inviato alla segreteria della commissione tributaria, la Suprema corte

si pronuncia sulla sanatoria (per raggiungimento dello scopo) della nul

lità conseguente a tale vizio, pur nella consapevolezza della superfluità di tale ricostruzione in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta né aveva eccepito in primo grado la nullità, né l'aveva de

dotta come motivo di appello. Reputano, al pari della sentenza in epigrafe, che la mancata sotto

scrizione dell'originale del ricorso non determina inevitabilmente la sua

inammissibilità, contestualmente ravvisando la sanatoria della relativa

nullità, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° com

ma, c.p.c., Comm. trib. centrale 11 luglio 1994, n. 2578, Foro it., Rep. 1994, voce Tributi in genere, n. 1200, ora confermata; 11 ottobre 1991, n. 6776, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1155, entrambe relative ad ipotesi di ricorso debitamente sottoscritto nella copia inviata all'ufficio tributario.

È pacifica la giurisprudenza in punto di ammissibilità del ricorso qua lora la copia rimessa all'ufficio sia priva di sottoscrizione, sempreché

l'originale indirizzato alla commissione risulti debitamente firmato, tanto in applicazione della previgente normativa di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 — la quale prevedeva che la proposizione del ricor so dovesse avvenire mediante deposito o invio di un originale e di una

copia alla segreteria della commissione adita (contemplandosi improce dibilità dello stesso nel caso di mancata presentazione della copia) —,

quanto con riferimento al medesimo art. 17 dopo le modifiche apporta te dall'art. 8 d.p.r. 739/81: v., in tal senso, Cass. 12 agosto 1997, n.

7536, id., Mass., 746; 16 novembre 1988, n. 6200, id., Rep. 1989, voce

cit., n. 857; Comm. trib. centrale 11 agosto 1997, n. 4188, Comm.

trib., 1997, I, 598 (m); 25 luglio 1997, n. 4103, ibid., 592 (m); 14 no vembre 1996, n. 5673, id., 1996, I, 736; 8 luglio 1996, n. 3597, Foro

it., Rep. 1996, voce cit., n. 1467 (secondo la quale la mancata sottoscri zione della copia destinata all'ufficio, come qualsivoglia irregolarità, ivi compresa l'omissione della sua presentazione, non comporta inam missibilità ed improcedibilità del ricorso, qualora ciò non abbia inciso

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — Nel 1990 l'Ufficio distrettuale

delle imposte dirette di Taranto — sulla base della sopravvenu ta conoscenza di nuovi elementi di valutazione — emise nei con

fronti del contribuente Cosimo Giambattista Gennari due avvisi

di accertamento integrativo, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 29 set

tembre 1973 n. 600, con i quali rilevò, ai fini dell'Irpef e dell'I lor per gli anni 1984 e 1985, oltre alle riprese fiscali riguardanti le precedenti determinazioni reddituali, ricavi lordi non conta

bilizzati ed accertati dal comando del nucleo regionale di poli zia tributaria di Bari per gli anni 1984 e 1985, irrogando pene pecuniarie nella misura massima edittale.

Il Gennari propose distinti ricorsi, che la Commissione tribu

taria di primo grado di Taranto accolse annullando gli avvisi

di accertamento integrativo sull'assunto che per la loro adozio

ne mancasse nella specie il presupposto legale. Su impugnazione dell'ufficio la Commissione di secondo gra

do di Taranto rilevò che il ricorso introduttivo del processo tri

butario era privo della sottoscrizione del ricorrente (Gennari);

che tale carenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del

giudizio, rendeva nullo non soltanto l'atto menzionato ma tutti

quelli che ne erano derivati, comprese le decisioni impugnate;

che il requisito della sottoscrizione era talmente essenziale da

indurre a ritenere che la sua mancanza rendesse l'atto non solo

nullo ma inesistente; che, conseguentemente, andava dichiarata

la nullità dei ricorsi introduttivi e quindi la definitività degli accertamenti.

Su ricorsi del contribuente la Commissione tributaria centra

le, riunite le impugnazioni ai sensi dell'art. 34, 1 ° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, con pronunzia n. 2578/94 depositata

I'll luglio 1994 le accolse, annullò le decisioni impugnate e rin

viò ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo

grado di Taranto, considerando che, secondo il ricorrente Gen

nari, la nullità nella specie non poteva essere pronunciata in

quanto, come documentato, la copia rimessa all'Ufficio distret

tuale delle imposte dirette di Taranto risultava essere regolar

mente sottoscritta; che, a norma dell'art. 156, ultimo comma,

sul diritto alla difesa dell'ufficio); 15 novembre 1993, n. 3119, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1201; 7 ottobre 1993, n. 2707, ibid., n. 1202; 18

gennaio 1993, n. 386, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1455; 2 ottobre 1992, n. 5112, id., Rep. 1993, voce cit., n. 874; 7 maggio 1992, n. 3402,

id., Rep. 1992, voce cit., n. 1152; 3 marzo 1992, n. 1686, ibid., n.

1153; 14 ottobre 1991, n. 6837, ibid., n. 1154; 3 settembre 1991, n.

5900, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1236; 17 luglio 1991, n. 5567, ibid., n. 1237; 11 giugno 1991, n. 4610, ibid., n. 1235; 8 giugno 1989, n.

4226, id., Rep. 1989, voce cit., n. 912; 25 febbraio 1988, n. 1963, id.,

Rep. 1988, voce cit., n. 940; 3 febbraio 1988, n. 1098, ibid., n. 852; 4 gennaio 1988, n. 51, ibid., n. 849; 27 gennaio 1986, n. 734, id., Rep. 1986, voce cit., n. 882; 26 ottobre 1984, n. 9143, id., Rep. 1985, voce

cit., n. 796; 31 gennaio 1984, n. 1001, id., Rep. 1984, voce cit., n.

673; 16 maggio 1983, n. 790, ibid., n. 674; 13 novembre 1980, n. 11478, id., Rep. 1981, voce cit., n. 545; Comm. trib. I grado Treviso 5 novem bre 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1265; Comm. trib. I grado Saler

no 26 settembre 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 948; Comm. trib. II grado Alessandria 4 giugno 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 799; Comm. trib. I grado Ravenna 8 marzo 1985, ibid., n. 804; Comm. trib. II grado Agrigento 4 novembre 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 544, secondo la quale non sussiste inammissibilità del ricorso non sottoscritto qualora «si accompagni» oppure «segua un comportamento aderente e concludente del soggetto». V., poi, Comm. trib. centrale 5 settembre 1996, n. 4262, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1422, che ha ritenuto ammissibile il ricorso in appello firmato dal direttore dell'uffi cio finanziario solo in una copia.

Ravvisano, invece, l'inesistenza del ricorso privo di sottoscrizione (senza però che sia precisato se l'omissione concerne tanto l'originale quanto la copia, ovvero uno solo degli atti), Cass. 20 settembre 1996, n. 8385, id., 1996, I, 3710; 1° febbraio 1996, n. 865, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1940; Comm. trib. centrale 11 giugno 1997, n. 3145, Comm. trib., 1997, I, 461; 11 maggio 1994, n. 1564, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 1387; 19 novembre 1994, n. 3970, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1432; 9 novembre 1994, n. 3740, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1457; 13 luglio 1983, n. 1995, id., Rep. 1983, voce cit., n. 674; 5 giugno 1980, n. 6388, id., Rep. 1981, voce cit., n. 542. V., poi, Comm. trib. centrale 18 di cembre 1982, n. 4548, id., Rep. 1984, voce cit., n. 672, secondo la

quale la nullità dell'atto privo di sottoscrizione è sanabile solo con la rinnovazione entro il termine fissato. Cfr., nel senso dell'inammissibili tà del ricorso privo di sottoscrizione, Comm. trib. centrale 19 aprile 1982, n. 1905, id., Rep. 1983, voce cit., n. 966; 18 dicembre 1981, n. 5479, id., Rep. 1982, voce cit., n. 838.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

c.p.c., la nullità non poteva essere pronunciata se l'atto, come

nel caso in esame, aveva raggiunto lo scopo cui era destinato

(instaurazione del rapporto in sede di contenzioso tributario); che la doglianza del contribuente era fondata; che, infatti, real

mente ai sensi dell'art. 15 d.p.r. n. 636 del 1972 era inammissi

bile, in quanto inesistente per carenza degli elementi costitutivi

essenziali, il ricorso ad una commissione tributaria privo di sot

toscrizione; che però tale principio non poteva spingersi fino

ad infrangere ogni regola di doverosa collaborazione tra il fisco

e il cittadino il quale, come nella fattispecie, avesse omesso per mera parziale dimenticanza di sottoscrivere una delle due copie richieste ai fini dell'instaurazione del contenzioso tributario, ri

sultando ex actis che la copia rimessa all'ufficio era sottoscrit

ta; che, peraltro, l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era desti

nato, con il regolare ed integrale svolgimento delle difese in

primo grado sia da parte del rappresentante dell'ufficio sia da

parte del difensore del contribuente; che, dunque, le decisioni

impugnate andavano annullate con rinvio, ai sensi dell'art. 29

d.p.r. n. 636 del 1972, ad altra sezione della stessa commissione

di secondo grado, per l'esame nel merito degli appelli inoltrati

dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto.

Contro la suddetta decisione il ministero delle finanze ha pro

posto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Gennari

resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di cassazione

il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.

15 d.p.r. n. 636 del 1972 e dell'art. 156 c.p.c., in relazione al

l'art. 360, n. 3, c.p.c. La decisione impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere

che l'omessa sottoscrizione dell'originario ricorso del contribuente

alla commissione di primo grado fosse sanata ai sensi dell'art.

156 c.p.c., stante l'intervenuta regolare costituzione del contrad

dittorio con l'amministrazione finanziaria. Al riguardo andreb

be rilevato che, ai sensi dell'art. 15 d.p.r. n. 636 del 1972, dalla

mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del contribuente non

deriverbbe alcuna nullità, eventualmente suscettibile di sanato

V., ancora, per l'ammissibilità del ricorso che presenta irregolarità attinenti alle modalità di sottoscrizione, Cass. 28 novembre 1996, n.

10570, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1456 (nel caso di specie, la sottoscri zione era stata apposta sul retro, anziché in calce al foglio intestato); Comm. trib. centrale 25 maggio 1995, n. 2205, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 1430 (ipotesi in cui non era stato sottoscritto il primo foglio del ricorso); 10 aprile 1992, n. 2767, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1108

(in ipotesi in cui il ricorso alla commissione tributaria di secondo grado era stato sottoscritto dal contribuente in calce alla delega conferita al

procuratore e non anche sotto l'esposizione dei motivi). La sentenza in epigrafe, nel ritenere sostanzialmente equivalenti l'ori

ginale del ricorso (destinato alla commissione) e la copia dello stesso

(destinato all'ufficio), espressamente si riallaccia a quella giurispruden za che individua la «proposizione del ricorso» nell'adempimento delle due formalità della consegna: così, Comm. trib. centrale 3 settembre

1991, n. 5877, id., 1992, III, 130, con nota di M. Annecchino, che

ha conseguentemente ritenuto inammissibile il ricorso alla commissione tributaria nel caso in cui sia stato omesso l'invio della copia del ricorso all'ufficio finanziario; v., ancora, nel medesimo senso, Cass. 3 luglio 1997, n. 5982, id., Mass., 587; 29 luglio 1995, n. 8371, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1461; 22 giugno 1995, n. 7051, Riv. giur. trib., 1996, 556, annotata insieme alla precedente da A. Chizzini, Note critiche in tema di spedizione della copia del ricorso all'ufficio, ibid., n. 558; 4 agosto 1994, n. 7256, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1191; 16 marzo 1994, n. 2519, ibid., n. 1192, e Fisco, 1994, 5126, con nota di D. Caputo, La consegna o la spedizione del ricorso all'ufficio finanziario-, 22 mag gio 1993, n. 5791, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 871; 8 aprile 1992, n. 4305, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1158.

V., ancora, per l'inesistenza di atto di parte privo di sottoscrizione in applicazione delle norme del codice di rito civile, Cass., sez. un., 26 gennaio 1994, n. 731, id., 1995, I, 1311, con nota di richiami; più di recente, cfr. Cass. 10 gennaio 1998, n. 146, id., Mass., 15, secondo

la quale la mancata sottoscrizione dell'atto di appello in originale com

porta l'inesistenza dello stesso, mentre la mancata sottoscrizione della

copia dell'atto notificato determina la nullità, a meno che non sia pos sibile desumere la sua provenienza da elementi contenuti nello stesso atto.

Giova ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del d.leg. 31 di

cembre 1992 n. 546, ai sensi dell'art. 18, il ricorso alla commissione

tributaria (provinciale) è inammissibile se il ricorso non è sottoscritto

(dal difensore o dalla parte) tanto nell'originale quanto nelle copie de

stinate ad altre parti. In applicazione di tale norma, v. Comm. trib.

prov. Grosseto 31 maggio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1618.

Il Foro Italiano — 1998.

ria ex art. 156 c.p.c., bensì l'inammissibilità del ricorso medesi

mo, non disciplinata dalla normativa generale sulle nullità bensì

costituente sanzione collegata dal legislatore a determinate ca

renze compiute dalle parti nel processo tributario. Per unanime

orientamento della giurisprudenza di questa corte, il ricorso alle

commissioni tributarie andrebbe sottoscritto a pena di inammis

sibilità da tutti i contribuenti destinatari del provvedimento fi

scale, e ciò anche se tra i predetti sussista vincolo di solidarietà,

perché soltanto con la sottoscrizione l'iniziativa giudiziale è giu ridicamente esistente. Sarebbe indubitabile che si verte in mate

ria di elementi essenziali, la cui mancanza non potrebbe che

determinare l'inidoneità dell'atto ad acquisire valenza giuridica, con ogni conseguente inderogabile doverosità del pronunciamento di inammissibilità da parte del giudice adito.

Pertanto, il richiamo all'art. 156 c.p.c. non sarebbe pertinen

te, sia perché nella specie si tratterebbe di un'ipotesi di inam

missibilità e non di nullità, sia perché l'omessa sottoscrizione

non costituirebbe vizio formale ma vizio concernente un ele

mento essenziale.

Il ricorso non è fondato, perché la decisione impugnata si

rivela conforme a diritto, anche se la motivazione deve essere

precisata nell'esercizio del potere correttivo attribuito a questa corte dall'art. 384, 2° comma, c.p.c.

È vero che, ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. f), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (come sostituito dall'art. 6 d.p.r. 3 no

vembre 1981 n. 739), il ricorso alla commissione tributaria deve

contenere (tra l'altro) la sottoscrizione del ricorrente o del suo

legale rappresentante o del procuratore alla lite; e del pari è

vero che, ai sensi del 3° comma della medesima norma, il ricor

so è inammissibile se il suddetto elemento manca o è assoluta

mente incerto.

Ciò posto, bisogna però considerare che, come accertato dal

la decisione impugnata (la circostanza è incontroversa e, peral

tro, si evince dagli atti), nel caso in esame la mancanza della

sottoscrizione non riguardava il ricorso in toto, bensì l'originale diretto alla segreteria della commissione tributaria; la copia ri

messa all'ufficio risultava invece sottoscritta. Invero, va ricor

dato che, a norma dell'art. 17, 1° comma, d.p.r. n. 636 del

1972 (come sostituito dall'art. 8 d.p.r. n. 739 del 1981), il ricor

so è proposto mediante consegna o spedizione dell'originale alla

segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta

semplice all'ufficio tributario. E la giurisprudenza di questa corte

ha più volte affermato che la proposizione del ricorso alla com

missione tributaria di primo grado, in base alla menzionata nor

mativa, postula il tempestivo compimento di entrambi gli adem

pimenti (consegna o spedizione dell'originale e della copia), con

la conseguenza che il ricorso è inammissibile qualora nel termi

ne di legge venga posto in essere soltanto uno di essi (Cass. 4 agosto 1994, n. 7256, Foro it., Rep. 1994, voce Tributi in

genere", n. 1191; 22 maggio 1993, n. 5791, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 1434; 24 luglio 1989, n. 3497, id., 1990, I, 132). La copia del ricorso da rimettere all'ufficio, dunque, non è

atto di mera forma ma elemento necessario per la proposizione del ricorso medesimo, il quale assume rilevanza giuridica come

atto d'iniziativa del contenzioso davanti alla commissione tribu

taria attraverso il compimento dell'attività complessa descritta

nel citato art. 17, che si perfeziona appunto con la presentazio ne della copia per l'ufficio.

Se così è, sembra evidente che la situazione di cui qui si di

scute non può essere assimilata a quella in cui nel ricorso man

chi totalmente la sottoscrizione (omessa nell'originale e nella

copia). In caso di totale omissione l'inammissibilità è conse

guenza ineluttabile, normativamente stabilita. Ma quando, co

me nel caso in esame, un elemento necessario del ricorso (ossia la copia per l'ufficio tributario) risulta sottoscritto, si è in pre senza di una fattispecie diversa, non potendosi parlare di man

canza della sottoscrizione se questa è stata apposta sulla copia

predetta. Tra l'altro, il carattere essenziale della sottoscrizione

del ricorrente discende dal rilievo che essa rende riferibile a co

stui l'atto, esprimendo la sua volontà di rendersene autore e

di farne propri gli effetti. Questa volontà nel caso in esame

è stata esternata e tale dato, indubbiamente significativo, con

tribuisce a rafforzare il convincimento che nella specie non pos sa ravvisarsi un caso di inammissibilità, come se la sottoscrizio

ne mancasse del tutto (tra l'altro, porre sullo stesso piano situa

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2227 PARTE PRIMA 2228

zioni notevolmente differenti condurrebbe a conclusioni non con

formi all'art. 3 Cost, ed al principio di ragionevolezza).

Ma, se non è ravvisabile un'ipotesi d'inammissibilità (e men

che mai d'inesistenza, potendosi questa configurare soltanto a

fronte della radicale mancanza dei requisiti di forma o di conte

nuto indispensabili per ricondurre l'atto nelle previsioni degli art. 15 e 17 d.p.r. n. 636 del 1972), il caso in esame poteva

integrare unicamente una nullità per mancanza di un requisito

formale, ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c. (applicabile al procedimento disciplinato dal d.p.r. n. 636 del 1972 per il rinvio contenuto nell'art. 39 di questo) e tale nullità — come

ritenuto dalla Commissione tributaria centrale — rimase sanata

per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dal momento che

il contraddittorio fu ritualmente instaurato nel giudizio di pri

mo grado «con il regolare ed integrale svolgimento delle difese

sia da parte del rappresentante dell'ufficio sia da parte del di

fensore del contribuente» (v. la decisione impugnata). Si deve aggiungere che, comunque, la nullità non risulta ecce

pita dall'amministrazione davanti alla commissione di primo gra do e neppure dedotta come motivo di appello, sicché ogni que

stione al riguardo era ormai preclusa (per giudicato interno)

e non poteva essere rilevata d'ufficio dalla commissione di se

condo grado. Il che costituisce ulteriore argomento circa la con

formità a diritto della decisione impugnata. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de

ve essere respinto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 set

tembre 1997, n. 9479; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Acquasanta (Aw.

Pannarale) c. Regione Puglia. Cassa Trib. Bari 15 settem

bre 1995.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Ordinanza

di pagamento di somme non contestate — Appellabilità —

Esclusione (Cod. proc. civ., art. 423).

L'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate pre vista dal 1° comma dell'art. 423 c.p.c., non essendo provve dimento dal contenuto decisorio, non è appellabile (nella spe

cie, l'ordinanza era stata appellata poiché era stato ritenuto

che contenesse una implicita declaratoria della giurisdizione del giudice adito). (1)

(1) Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi in quanto la questione coinvolgeva motivi attinenti alla giurisdizione, hanno confermato con la presente sentenza un principio già consolidatosi in giurisprudenza: l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 423, 1° com

ma, c.p.c. è un provvedimento «a cognizione sommaria e con finalità

cautelari, [. . .] privo di decisorietà» e per ciò stesso non impugnabile direttamente «salvo che con tale provvedimento il giudice, eccedendo dai limiti della tutela interdittale, abbia esaurito, anche in parte, il pote re definitorio del merito» (la sentenza in epigrafe riporta fra virgolette un intero brano — dal quale sono state tratte le citazioni sopra ripro dotte — di Cass., sez. un., 12 aprile 1980, n. 2321, Foro it., 1980, I, 1919, con commento di Proto Pisani).

Nella sentenza impugnata dinanzi alla corte, il Tribunale di Bari ave va al contrario ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso un'ordi nanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c.: il provvedimento avrebbe in fatti assunto natura decisoria e sarebbe stato quindi autonomamente

appellabile, poiché avrebbe contenuto «un'implicita pronuncia di decla ratoria della giurisdizione dell'a.g.o.».

Il problema dell'appellabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.

423, 1° comma, è intimamente connesso alla ricostruzione della natura e della struttura del provvedimento medesimo: »' proposito, in dottrina si distinguono almeno tre diversi orientamcn?':

I. - secondo il primo indirizzo, che è poi quello avallato dalla giuris

II Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — La parte ora ricorrente per cas

sazione, con ricorso al Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere dipendente della regione Puglia,

inquadrata nel ruolo unico regionale, chiedeva la condanna del

predetto ente al pagamento in suo favore di quanto spettante

per differenze retributive conseguenti al riequilibrio dell'anzia

nità, così come previsto dall'art. 37 1. reg. n. 26 del 1984 e

prudenza e ribadito anche con la pronuncia in epigrafe, l'ordinanza sarebbe un provvedimento sommario anticipatorio privo di decisorietà e di attitudine al giudicato: secondo i fautori di questo orientamento, l'ordinanza non è pertanto né appellabile, né ricorribile per cassazione

(in giurisprudenza, oltre alla già menzionata Cass., sez. un., 2321/80, cfr. Cass. 10 ottobre 1991, n. 10628, id., Rep. 1991, voce Lavoro e

previdenza (controversie), n. 177; 21 dicembre 1990, n. 12132, id., Rep. 1990, voce cit., n. 206; 11 luglio 1989, n. 3269, ibid., n. 287, e Arch,

civ., 1990, 276, con nota di Alibrandi; 23 febbraio 1989, n. 1018, Foro

it., Rep. 1989, voce cit., n. 186; 5 giugno 1987, n. 4937, id., 1988,

I, 874, in motivazione; 14 gennaio 1986, n. 10, id., Rep. 1986, voce

Competenza civile, n. 154; Trib. Firenze 4 dicembre 1980, id., 1981,

I, 1434; in dottrina: Fabbrini, A proposito delle ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate, in Scritti giuridici, Milano, 1989,

II, 223; Proto Pisani, in AA.VV., Le controversie in materia di lavo

ro, Bologna-Roma, 1987, 759; Montesano-Vaccarella, Manuale di

dir. proc. del lavoro, Napoli, 1989, 185; Borrelli, Le ordinanze ex

art. 423, in Informazione prev., 1995, 1539); II. - secondo altri autori l'ordinanza avrebbe semplicemente la fun

zione di asseverare giudizialmente un accordo negoziale intervenuto fra

le parti, attribuendogli efficacia esecutiva; conseguentemente, non sa

rebbe né revocabile, né impugnabile bensì, eventualmente, soggetta ai

mezzi di impugnazione dei negozi giuridici (Denti-Simoneschi, Il nuo

vo processo del lavoro, Milano, 1974; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987, 180);

III. - alcuni autori, infine, partendo dalla premessa che l'ordinanza di pagamento di somme non contestate non sarebbe revocabile una vol

ta emanata (a sostegno di tale affermazione citano la lettera del 3°

comma dell'art. 423 c.p.c., secondo il quale «l'ordinanza di cui al 2°

comma è revocabile con la sentenza che decide la causa») giungono alla conclusione che i provvedimenti sarebbero o impugnabili in Cassa

zione ex art. Ill Cost, ovvero soggetti all'impugnazione secondo il re

gime delle sentenze parziali (cfr. Vocino-Verde, Appunti sul processo del lavoro, Napoli, 1989, 98; Fazzalari, Appunti sul rito del lavoro, in Giur. it., 1974, IV, 10; assimila l'ordinanza in questione al provvedi mento emesso ai sensi dell'art. 663, modificabile e quindi solo in caso

di opposizione, Lanfranchi, La verificazione dei crediti nel fallimento, Milano, 1970, 200).

Da ultimo, si segnala una recente tesi secondo la quale tutti gli orien tamenti formatisi in ordine alla natura dell'ordinanza ex art. 423, 1°

comma, prenderebbero «le mosse da una implicita, comune premessa: che il diritto alle somme non contestate oggetto dell'ordinanza debba

comunque uscire dal processo non solo assistito dalla tutela insita nel

l'efficacia esecutiva del provvedimento ma anche stabilmente accertato e così definitivamente acclarato nella sua esistenza»: e ciò in quanto per la prima tesi l'ordinanza dovrebbe necessariamente essere riassorbi ta nella sentenza che chiude il giudizio; per la seconda tesi l'ordinanza dovrebbe costituire uno «stabile accertamento negoziale» dell'accordo

negoziale avvenuto fra le parti; per la terza, infine, l'ordinanza rappre senterebbe un provvedimento dal contenuto decisorio, autonomamente

impugnabile. Secondo Merlin, (L'ordinanza di pagamento delle som me non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.), in Riv. dir. proc., 1994, 1009), invece, l'ordinanza determinerebbe «lo stralcio definitivo delle somme non contestate dal thema decidendum» producendo «una sorta di stabile preclusione processuale operante sul piano del processo esecutivo», preclusione cui non sarebbe tuttavia ricollegato alcun tipo di accertamento processuale in ordine all'esistenza/inesistenza del dirit to di credito alle somme non contestate: tale «preclusione esecutiva» non impedirebbe quindi al debitore di agire poi in un secondo momento

per accertare l'inesistenza del diritto di credito e per sentir quindi con dannare controparte alla restituzione di quanto percepito (op. cit., 1017-1024).

Occorre, infine, dar conto che con la 1. 26 novembre 1990 n. 353 è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 186 bis, che pre vede il potere per il giudice ordinario di disporre, su istanza di parte e fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate, estendendo anche al rito ordinario l'istitu to previsto dall'art. 423, 1" comma, c.p.c. (circa la possibile applicazio ne analogica della nuova disposizione anche nel rito del lavoro, v., fra

gli altri, Monaci, La novella e il processo del lavoro, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1995, 196; Carratta, A proposito dell'onere di pren dere posizione, in Giur. it., 1997, I, 2, 150; Merlin, op. cit., 1035; Borrelli, op. cit., 1539).

Sull'argomento v., inoltre, in generale, Carratta, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, passim.

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