sezione I civile; sentenza 28 ottobre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M.Carnevali (concl. conf.); Min. finanze c. Gennari (Avv. Catapano). Conferma Comm. trib.centrale 11 luglio 1994, n. 2578Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2223/2224-2227/2228Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193137 .
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2223 PARTE PRIMA 2224
Né — nella rilevata carenza di documentazione sul dettaglio
delle rimanenze e di successive specifiche deduzioni contrarie
dei contribuenti — poteva censurarsi la ripartizione presuntiva
operata dalla finanza (tra le tipologie di merci poste in vendita
nell'esercizio dei Merolla) costituene la base dell'accertamento
induttivo. 4. - In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va
pertanto cassata con rinvio della causa, anche per le spese, alla
Commissione tributaria regionale della Basilicata.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 otto
bre 1997, n. 10583; Pres. R. Sgroi, Est. Criscuolo, P.M.
Carnevali (conci, conf.); Min. finanze c. Gennari (Avv. Ca
tapano). Conferma Comm. trib. centrale 11 luglio 1994, n.
2578.
Tributi in genere — Commissioni tributarie — Ricorso — Sot
toscrizione — Omissione — Conseguenze (Cod. proc. civ.,
art. 156; d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, revisione della disci
plina del contenzioso tributario, art. 15, 17; d.p.r. 3 novem
bre 1981 n. 739, norme integrative e correttive del d.p.r. 26
ottobre 1972 n. 636, art. 6, 8).
Nel vigore del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, la mancata sotto
scrizione dell'originale del ricorso diretto alla segreteria della
commissione tributaria, qualora sia sottoscritta la copia in
viata all'ufficio tributario, non determina l'inammissibilità del
ricorso medesimo, né può esserne dichiarata la nullità, ai sen
si dell'art. 156, 2° comma, c.p.c., qualora il contraddittorio
sia stato ritualmente instaurato con il regolare ed integrale
svolgimento delle difese da parte del rappresentante del
l'ufficio. (1)
(1) Esclusa la configurabilità di un'ipotesi di inammissibilità (e, men
che mai, di inesistenza) del ricorso privo di sottoscrizione nell'originale inviato alla segreteria della commissione tributaria, la Suprema corte
si pronuncia sulla sanatoria (per raggiungimento dello scopo) della nul
lità conseguente a tale vizio, pur nella consapevolezza della superfluità di tale ricostruzione in considerazione del fatto che l'amministrazione convenuta né aveva eccepito in primo grado la nullità, né l'aveva de
dotta come motivo di appello. Reputano, al pari della sentenza in epigrafe, che la mancata sotto
scrizione dell'originale del ricorso non determina inevitabilmente la sua
inammissibilità, contestualmente ravvisando la sanatoria della relativa
nullità, per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, 3° com
ma, c.p.c., Comm. trib. centrale 11 luglio 1994, n. 2578, Foro it., Rep. 1994, voce Tributi in genere, n. 1200, ora confermata; 11 ottobre 1991, n. 6776, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1155, entrambe relative ad ipotesi di ricorso debitamente sottoscritto nella copia inviata all'ufficio tributario.
È pacifica la giurisprudenza in punto di ammissibilità del ricorso qua lora la copia rimessa all'ufficio sia priva di sottoscrizione, sempreché
l'originale indirizzato alla commissione risulti debitamente firmato, tanto in applicazione della previgente normativa di cui all'art. 17 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 — la quale prevedeva che la proposizione del ricor so dovesse avvenire mediante deposito o invio di un originale e di una
copia alla segreteria della commissione adita (contemplandosi improce dibilità dello stesso nel caso di mancata presentazione della copia) —,
quanto con riferimento al medesimo art. 17 dopo le modifiche apporta te dall'art. 8 d.p.r. 739/81: v., in tal senso, Cass. 12 agosto 1997, n.
7536, id., Mass., 746; 16 novembre 1988, n. 6200, id., Rep. 1989, voce
cit., n. 857; Comm. trib. centrale 11 agosto 1997, n. 4188, Comm.
trib., 1997, I, 598 (m); 25 luglio 1997, n. 4103, ibid., 592 (m); 14 no vembre 1996, n. 5673, id., 1996, I, 736; 8 luglio 1996, n. 3597, Foro
it., Rep. 1996, voce cit., n. 1467 (secondo la quale la mancata sottoscri zione della copia destinata all'ufficio, come qualsivoglia irregolarità, ivi compresa l'omissione della sua presentazione, non comporta inam missibilità ed improcedibilità del ricorso, qualora ciò non abbia inciso
Il Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — Nel 1990 l'Ufficio distrettuale
delle imposte dirette di Taranto — sulla base della sopravvenu ta conoscenza di nuovi elementi di valutazione — emise nei con
fronti del contribuente Cosimo Giambattista Gennari due avvisi
di accertamento integrativo, ai sensi dell'art. 43 d.p.r. 29 set
tembre 1973 n. 600, con i quali rilevò, ai fini dell'Irpef e dell'I lor per gli anni 1984 e 1985, oltre alle riprese fiscali riguardanti le precedenti determinazioni reddituali, ricavi lordi non conta
bilizzati ed accertati dal comando del nucleo regionale di poli zia tributaria di Bari per gli anni 1984 e 1985, irrogando pene pecuniarie nella misura massima edittale.
Il Gennari propose distinti ricorsi, che la Commissione tribu
taria di primo grado di Taranto accolse annullando gli avvisi
di accertamento integrativo sull'assunto che per la loro adozio
ne mancasse nella specie il presupposto legale. Su impugnazione dell'ufficio la Commissione di secondo gra
do di Taranto rilevò che il ricorso introduttivo del processo tri
butario era privo della sottoscrizione del ricorrente (Gennari);
che tale carenza, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
giudizio, rendeva nullo non soltanto l'atto menzionato ma tutti
quelli che ne erano derivati, comprese le decisioni impugnate;
che il requisito della sottoscrizione era talmente essenziale da
indurre a ritenere che la sua mancanza rendesse l'atto non solo
nullo ma inesistente; che, conseguentemente, andava dichiarata
la nullità dei ricorsi introduttivi e quindi la definitività degli accertamenti.
Su ricorsi del contribuente la Commissione tributaria centra
le, riunite le impugnazioni ai sensi dell'art. 34, 1 ° comma, d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, con pronunzia n. 2578/94 depositata
I'll luglio 1994 le accolse, annullò le decisioni impugnate e rin
viò ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo
grado di Taranto, considerando che, secondo il ricorrente Gen
nari, la nullità nella specie non poteva essere pronunciata in
quanto, come documentato, la copia rimessa all'Ufficio distret
tuale delle imposte dirette di Taranto risultava essere regolar
mente sottoscritta; che, a norma dell'art. 156, ultimo comma,
sul diritto alla difesa dell'ufficio); 15 novembre 1993, n. 3119, id., Rep. 1994, voce cit., n. 1201; 7 ottobre 1993, n. 2707, ibid., n. 1202; 18
gennaio 1993, n. 386, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1455; 2 ottobre 1992, n. 5112, id., Rep. 1993, voce cit., n. 874; 7 maggio 1992, n. 3402,
id., Rep. 1992, voce cit., n. 1152; 3 marzo 1992, n. 1686, ibid., n.
1153; 14 ottobre 1991, n. 6837, ibid., n. 1154; 3 settembre 1991, n.
5900, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1236; 17 luglio 1991, n. 5567, ibid., n. 1237; 11 giugno 1991, n. 4610, ibid., n. 1235; 8 giugno 1989, n.
4226, id., Rep. 1989, voce cit., n. 912; 25 febbraio 1988, n. 1963, id.,
Rep. 1988, voce cit., n. 940; 3 febbraio 1988, n. 1098, ibid., n. 852; 4 gennaio 1988, n. 51, ibid., n. 849; 27 gennaio 1986, n. 734, id., Rep. 1986, voce cit., n. 882; 26 ottobre 1984, n. 9143, id., Rep. 1985, voce
cit., n. 796; 31 gennaio 1984, n. 1001, id., Rep. 1984, voce cit., n.
673; 16 maggio 1983, n. 790, ibid., n. 674; 13 novembre 1980, n. 11478, id., Rep. 1981, voce cit., n. 545; Comm. trib. I grado Treviso 5 novem bre 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1265; Comm. trib. I grado Saler
no 26 settembre 1988, id., Rep. 1988, voce cit., n. 948; Comm. trib. II grado Alessandria 4 giugno 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 799; Comm. trib. I grado Ravenna 8 marzo 1985, ibid., n. 804; Comm. trib. II grado Agrigento 4 novembre 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 544, secondo la quale non sussiste inammissibilità del ricorso non sottoscritto qualora «si accompagni» oppure «segua un comportamento aderente e concludente del soggetto». V., poi, Comm. trib. centrale 5 settembre 1996, n. 4262, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1422, che ha ritenuto ammissibile il ricorso in appello firmato dal direttore dell'uffi cio finanziario solo in una copia.
Ravvisano, invece, l'inesistenza del ricorso privo di sottoscrizione (senza però che sia precisato se l'omissione concerne tanto l'originale quanto la copia, ovvero uno solo degli atti), Cass. 20 settembre 1996, n. 8385, id., 1996, I, 3710; 1° febbraio 1996, n. 865, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1940; Comm. trib. centrale 11 giugno 1997, n. 3145, Comm. trib., 1997, I, 461; 11 maggio 1994, n. 1564, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 1387; 19 novembre 1994, n. 3970, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1432; 9 novembre 1994, n. 3740, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1457; 13 luglio 1983, n. 1995, id., Rep. 1983, voce cit., n. 674; 5 giugno 1980, n. 6388, id., Rep. 1981, voce cit., n. 542. V., poi, Comm. trib. centrale 18 di cembre 1982, n. 4548, id., Rep. 1984, voce cit., n. 672, secondo la
quale la nullità dell'atto privo di sottoscrizione è sanabile solo con la rinnovazione entro il termine fissato. Cfr., nel senso dell'inammissibili tà del ricorso privo di sottoscrizione, Comm. trib. centrale 19 aprile 1982, n. 1905, id., Rep. 1983, voce cit., n. 966; 18 dicembre 1981, n. 5479, id., Rep. 1982, voce cit., n. 838.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
c.p.c., la nullità non poteva essere pronunciata se l'atto, come
nel caso in esame, aveva raggiunto lo scopo cui era destinato
(instaurazione del rapporto in sede di contenzioso tributario); che la doglianza del contribuente era fondata; che, infatti, real
mente ai sensi dell'art. 15 d.p.r. n. 636 del 1972 era inammissi
bile, in quanto inesistente per carenza degli elementi costitutivi
essenziali, il ricorso ad una commissione tributaria privo di sot
toscrizione; che però tale principio non poteva spingersi fino
ad infrangere ogni regola di doverosa collaborazione tra il fisco
e il cittadino il quale, come nella fattispecie, avesse omesso per mera parziale dimenticanza di sottoscrivere una delle due copie richieste ai fini dell'instaurazione del contenzioso tributario, ri
sultando ex actis che la copia rimessa all'ufficio era sottoscrit
ta; che, peraltro, l'atto aveva raggiunto lo scopo cui era desti
nato, con il regolare ed integrale svolgimento delle difese in
primo grado sia da parte del rappresentante dell'ufficio sia da
parte del difensore del contribuente; che, dunque, le decisioni
impugnate andavano annullate con rinvio, ai sensi dell'art. 29
d.p.r. n. 636 del 1972, ad altra sezione della stessa commissione
di secondo grado, per l'esame nel merito degli appelli inoltrati
dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Taranto.
Contro la suddetta decisione il ministero delle finanze ha pro
posto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Gennari
resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico mezzo di cassazione
il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.
15 d.p.r. n. 636 del 1972 e dell'art. 156 c.p.c., in relazione al
l'art. 360, n. 3, c.p.c. La decisione impugnata sarebbe incorsa in errore nel ritenere
che l'omessa sottoscrizione dell'originario ricorso del contribuente
alla commissione di primo grado fosse sanata ai sensi dell'art.
156 c.p.c., stante l'intervenuta regolare costituzione del contrad
dittorio con l'amministrazione finanziaria. Al riguardo andreb
be rilevato che, ai sensi dell'art. 15 d.p.r. n. 636 del 1972, dalla
mancata sottoscrizione del ricorso ad opera del contribuente non
deriverbbe alcuna nullità, eventualmente suscettibile di sanato
V., ancora, per l'ammissibilità del ricorso che presenta irregolarità attinenti alle modalità di sottoscrizione, Cass. 28 novembre 1996, n.
10570, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1456 (nel caso di specie, la sottoscri zione era stata apposta sul retro, anziché in calce al foglio intestato); Comm. trib. centrale 25 maggio 1995, n. 2205, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 1430 (ipotesi in cui non era stato sottoscritto il primo foglio del ricorso); 10 aprile 1992, n. 2767, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1108
(in ipotesi in cui il ricorso alla commissione tributaria di secondo grado era stato sottoscritto dal contribuente in calce alla delega conferita al
procuratore e non anche sotto l'esposizione dei motivi). La sentenza in epigrafe, nel ritenere sostanzialmente equivalenti l'ori
ginale del ricorso (destinato alla commissione) e la copia dello stesso
(destinato all'ufficio), espressamente si riallaccia a quella giurispruden za che individua la «proposizione del ricorso» nell'adempimento delle due formalità della consegna: così, Comm. trib. centrale 3 settembre
1991, n. 5877, id., 1992, III, 130, con nota di M. Annecchino, che
ha conseguentemente ritenuto inammissibile il ricorso alla commissione tributaria nel caso in cui sia stato omesso l'invio della copia del ricorso all'ufficio finanziario; v., ancora, nel medesimo senso, Cass. 3 luglio 1997, n. 5982, id., Mass., 587; 29 luglio 1995, n. 8371, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1461; 22 giugno 1995, n. 7051, Riv. giur. trib., 1996, 556, annotata insieme alla precedente da A. Chizzini, Note critiche in tema di spedizione della copia del ricorso all'ufficio, ibid., n. 558; 4 agosto 1994, n. 7256, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 1191; 16 marzo 1994, n. 2519, ibid., n. 1192, e Fisco, 1994, 5126, con nota di D. Caputo, La consegna o la spedizione del ricorso all'ufficio finanziario-, 22 mag gio 1993, n. 5791, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 871; 8 aprile 1992, n. 4305, id., Rep. 1992, voce cit., n. 1158.
V., ancora, per l'inesistenza di atto di parte privo di sottoscrizione in applicazione delle norme del codice di rito civile, Cass., sez. un., 26 gennaio 1994, n. 731, id., 1995, I, 1311, con nota di richiami; più di recente, cfr. Cass. 10 gennaio 1998, n. 146, id., Mass., 15, secondo
la quale la mancata sottoscrizione dell'atto di appello in originale com
porta l'inesistenza dello stesso, mentre la mancata sottoscrizione della
copia dell'atto notificato determina la nullità, a meno che non sia pos sibile desumere la sua provenienza da elementi contenuti nello stesso atto.
Giova ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del d.leg. 31 di
cembre 1992 n. 546, ai sensi dell'art. 18, il ricorso alla commissione
tributaria (provinciale) è inammissibile se il ricorso non è sottoscritto
(dal difensore o dalla parte) tanto nell'originale quanto nelle copie de
stinate ad altre parti. In applicazione di tale norma, v. Comm. trib.
prov. Grosseto 31 maggio 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 1618.
Il Foro Italiano — 1998.
ria ex art. 156 c.p.c., bensì l'inammissibilità del ricorso medesi
mo, non disciplinata dalla normativa generale sulle nullità bensì
costituente sanzione collegata dal legislatore a determinate ca
renze compiute dalle parti nel processo tributario. Per unanime
orientamento della giurisprudenza di questa corte, il ricorso alle
commissioni tributarie andrebbe sottoscritto a pena di inammis
sibilità da tutti i contribuenti destinatari del provvedimento fi
scale, e ciò anche se tra i predetti sussista vincolo di solidarietà,
perché soltanto con la sottoscrizione l'iniziativa giudiziale è giu ridicamente esistente. Sarebbe indubitabile che si verte in mate
ria di elementi essenziali, la cui mancanza non potrebbe che
determinare l'inidoneità dell'atto ad acquisire valenza giuridica, con ogni conseguente inderogabile doverosità del pronunciamento di inammissibilità da parte del giudice adito.
Pertanto, il richiamo all'art. 156 c.p.c. non sarebbe pertinen
te, sia perché nella specie si tratterebbe di un'ipotesi di inam
missibilità e non di nullità, sia perché l'omessa sottoscrizione
non costituirebbe vizio formale ma vizio concernente un ele
mento essenziale.
Il ricorso non è fondato, perché la decisione impugnata si
rivela conforme a diritto, anche se la motivazione deve essere
precisata nell'esercizio del potere correttivo attribuito a questa corte dall'art. 384, 2° comma, c.p.c.
È vero che, ai sensi dell'art. 15, 1° comma, lett. f), d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636 (come sostituito dall'art. 6 d.p.r. 3 no
vembre 1981 n. 739), il ricorso alla commissione tributaria deve
contenere (tra l'altro) la sottoscrizione del ricorrente o del suo
legale rappresentante o del procuratore alla lite; e del pari è
vero che, ai sensi del 3° comma della medesima norma, il ricor
so è inammissibile se il suddetto elemento manca o è assoluta
mente incerto.
Ciò posto, bisogna però considerare che, come accertato dal
la decisione impugnata (la circostanza è incontroversa e, peral
tro, si evince dagli atti), nel caso in esame la mancanza della
sottoscrizione non riguardava il ricorso in toto, bensì l'originale diretto alla segreteria della commissione tributaria; la copia ri
messa all'ufficio risultava invece sottoscritta. Invero, va ricor
dato che, a norma dell'art. 17, 1° comma, d.p.r. n. 636 del
1972 (come sostituito dall'art. 8 d.p.r. n. 739 del 1981), il ricor
so è proposto mediante consegna o spedizione dell'originale alla
segreteria della commissione tributaria e di una copia in carta
semplice all'ufficio tributario. E la giurisprudenza di questa corte
ha più volte affermato che la proposizione del ricorso alla com
missione tributaria di primo grado, in base alla menzionata nor
mativa, postula il tempestivo compimento di entrambi gli adem
pimenti (consegna o spedizione dell'originale e della copia), con
la conseguenza che il ricorso è inammissibile qualora nel termi
ne di legge venga posto in essere soltanto uno di essi (Cass. 4 agosto 1994, n. 7256, Foro it., Rep. 1994, voce Tributi in
genere", n. 1191; 22 maggio 1993, n. 5791, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 1434; 24 luglio 1989, n. 3497, id., 1990, I, 132). La copia del ricorso da rimettere all'ufficio, dunque, non è
atto di mera forma ma elemento necessario per la proposizione del ricorso medesimo, il quale assume rilevanza giuridica come
atto d'iniziativa del contenzioso davanti alla commissione tribu
taria attraverso il compimento dell'attività complessa descritta
nel citato art. 17, che si perfeziona appunto con la presentazio ne della copia per l'ufficio.
Se così è, sembra evidente che la situazione di cui qui si di
scute non può essere assimilata a quella in cui nel ricorso man
chi totalmente la sottoscrizione (omessa nell'originale e nella
copia). In caso di totale omissione l'inammissibilità è conse
guenza ineluttabile, normativamente stabilita. Ma quando, co
me nel caso in esame, un elemento necessario del ricorso (ossia la copia per l'ufficio tributario) risulta sottoscritto, si è in pre senza di una fattispecie diversa, non potendosi parlare di man
canza della sottoscrizione se questa è stata apposta sulla copia
predetta. Tra l'altro, il carattere essenziale della sottoscrizione
del ricorrente discende dal rilievo che essa rende riferibile a co
stui l'atto, esprimendo la sua volontà di rendersene autore e
di farne propri gli effetti. Questa volontà nel caso in esame
è stata esternata e tale dato, indubbiamente significativo, con
tribuisce a rafforzare il convincimento che nella specie non pos sa ravvisarsi un caso di inammissibilità, come se la sottoscrizio
ne mancasse del tutto (tra l'altro, porre sullo stesso piano situa
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2227 PARTE PRIMA 2228
zioni notevolmente differenti condurrebbe a conclusioni non con
formi all'art. 3 Cost, ed al principio di ragionevolezza).
Ma, se non è ravvisabile un'ipotesi d'inammissibilità (e men
che mai d'inesistenza, potendosi questa configurare soltanto a
fronte della radicale mancanza dei requisiti di forma o di conte
nuto indispensabili per ricondurre l'atto nelle previsioni degli art. 15 e 17 d.p.r. n. 636 del 1972), il caso in esame poteva
integrare unicamente una nullità per mancanza di un requisito
formale, ai sensi dell'art. 156, 2° comma, c.p.c. (applicabile al procedimento disciplinato dal d.p.r. n. 636 del 1972 per il rinvio contenuto nell'art. 39 di questo) e tale nullità — come
ritenuto dalla Commissione tributaria centrale — rimase sanata
per il raggiungimento dello scopo dell'atto, dal momento che
il contraddittorio fu ritualmente instaurato nel giudizio di pri
mo grado «con il regolare ed integrale svolgimento delle difese
sia da parte del rappresentante dell'ufficio sia da parte del di
fensore del contribuente» (v. la decisione impugnata). Si deve aggiungere che, comunque, la nullità non risulta ecce
pita dall'amministrazione davanti alla commissione di primo gra do e neppure dedotta come motivo di appello, sicché ogni que
stione al riguardo era ormai preclusa (per giudicato interno)
e non poteva essere rilevata d'ufficio dalla commissione di se
condo grado. Il che costituisce ulteriore argomento circa la con
formità a diritto della decisione impugnata. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso de
ve essere respinto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 26 set
tembre 1997, n. 9479; Pres. V. Sgroi, Est. A. Finocchiaro, P.M. Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Acquasanta (Aw.
Pannarale) c. Regione Puglia. Cassa Trib. Bari 15 settem
bre 1995.
Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Ordinanza
di pagamento di somme non contestate — Appellabilità —
Esclusione (Cod. proc. civ., art. 423).
L'ordinanza per il pagamento delle somme non contestate pre vista dal 1° comma dell'art. 423 c.p.c., non essendo provve dimento dal contenuto decisorio, non è appellabile (nella spe
cie, l'ordinanza era stata appellata poiché era stato ritenuto
che contenesse una implicita declaratoria della giurisdizione del giudice adito). (1)
(1) Le sezioni unite, chiamate a pronunciarsi in quanto la questione coinvolgeva motivi attinenti alla giurisdizione, hanno confermato con la presente sentenza un principio già consolidatosi in giurisprudenza: l'ordinanza emessa dal giudice del lavoro ai sensi dell'art. 423, 1° com
ma, c.p.c. è un provvedimento «a cognizione sommaria e con finalità
cautelari, [. . .] privo di decisorietà» e per ciò stesso non impugnabile direttamente «salvo che con tale provvedimento il giudice, eccedendo dai limiti della tutela interdittale, abbia esaurito, anche in parte, il pote re definitorio del merito» (la sentenza in epigrafe riporta fra virgolette un intero brano — dal quale sono state tratte le citazioni sopra ripro dotte — di Cass., sez. un., 12 aprile 1980, n. 2321, Foro it., 1980, I, 1919, con commento di Proto Pisani).
Nella sentenza impugnata dinanzi alla corte, il Tribunale di Bari ave va al contrario ritenuto ammissibile l'appello proposto avverso un'ordi nanza emessa ai sensi dell'art. 423 c.p.c.: il provvedimento avrebbe in fatti assunto natura decisoria e sarebbe stato quindi autonomamente
appellabile, poiché avrebbe contenuto «un'implicita pronuncia di decla ratoria della giurisdizione dell'a.g.o.».
Il problema dell'appellabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'art.
423, 1° comma, è intimamente connesso alla ricostruzione della natura e della struttura del provvedimento medesimo: »' proposito, in dottrina si distinguono almeno tre diversi orientamcn?':
I. - secondo il primo indirizzo, che è poi quello avallato dalla giuris
II Foro Italiano — 1998.
Svolgimento del processo. — La parte ora ricorrente per cas
sazione, con ricorso al Pretore di Bari, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere dipendente della regione Puglia,
inquadrata nel ruolo unico regionale, chiedeva la condanna del
predetto ente al pagamento in suo favore di quanto spettante
per differenze retributive conseguenti al riequilibrio dell'anzia
nità, così come previsto dall'art. 37 1. reg. n. 26 del 1984 e
prudenza e ribadito anche con la pronuncia in epigrafe, l'ordinanza sarebbe un provvedimento sommario anticipatorio privo di decisorietà e di attitudine al giudicato: secondo i fautori di questo orientamento, l'ordinanza non è pertanto né appellabile, né ricorribile per cassazione
(in giurisprudenza, oltre alla già menzionata Cass., sez. un., 2321/80, cfr. Cass. 10 ottobre 1991, n. 10628, id., Rep. 1991, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 177; 21 dicembre 1990, n. 12132, id., Rep. 1990, voce cit., n. 206; 11 luglio 1989, n. 3269, ibid., n. 287, e Arch,
civ., 1990, 276, con nota di Alibrandi; 23 febbraio 1989, n. 1018, Foro
it., Rep. 1989, voce cit., n. 186; 5 giugno 1987, n. 4937, id., 1988,
I, 874, in motivazione; 14 gennaio 1986, n. 10, id., Rep. 1986, voce
Competenza civile, n. 154; Trib. Firenze 4 dicembre 1980, id., 1981,
I, 1434; in dottrina: Fabbrini, A proposito delle ordinanze di condanna al pagamento di somme non contestate, in Scritti giuridici, Milano, 1989,
II, 223; Proto Pisani, in AA.VV., Le controversie in materia di lavo
ro, Bologna-Roma, 1987, 759; Montesano-Vaccarella, Manuale di
dir. proc. del lavoro, Napoli, 1989, 185; Borrelli, Le ordinanze ex
art. 423, in Informazione prev., 1995, 1539); II. - secondo altri autori l'ordinanza avrebbe semplicemente la fun
zione di asseverare giudizialmente un accordo negoziale intervenuto fra
le parti, attribuendogli efficacia esecutiva; conseguentemente, non sa
rebbe né revocabile, né impugnabile bensì, eventualmente, soggetta ai
mezzi di impugnazione dei negozi giuridici (Denti-Simoneschi, Il nuo
vo processo del lavoro, Milano, 1974; Tarzia, Manuale del processo del lavoro, Milano, 1987, 180);
III. - alcuni autori, infine, partendo dalla premessa che l'ordinanza di pagamento di somme non contestate non sarebbe revocabile una vol
ta emanata (a sostegno di tale affermazione citano la lettera del 3°
comma dell'art. 423 c.p.c., secondo il quale «l'ordinanza di cui al 2°
comma è revocabile con la sentenza che decide la causa») giungono alla conclusione che i provvedimenti sarebbero o impugnabili in Cassa
zione ex art. Ill Cost, ovvero soggetti all'impugnazione secondo il re
gime delle sentenze parziali (cfr. Vocino-Verde, Appunti sul processo del lavoro, Napoli, 1989, 98; Fazzalari, Appunti sul rito del lavoro, in Giur. it., 1974, IV, 10; assimila l'ordinanza in questione al provvedi mento emesso ai sensi dell'art. 663, modificabile e quindi solo in caso
di opposizione, Lanfranchi, La verificazione dei crediti nel fallimento, Milano, 1970, 200).
Da ultimo, si segnala una recente tesi secondo la quale tutti gli orien tamenti formatisi in ordine alla natura dell'ordinanza ex art. 423, 1°
comma, prenderebbero «le mosse da una implicita, comune premessa: che il diritto alle somme non contestate oggetto dell'ordinanza debba
comunque uscire dal processo non solo assistito dalla tutela insita nel
l'efficacia esecutiva del provvedimento ma anche stabilmente accertato e così definitivamente acclarato nella sua esistenza»: e ciò in quanto per la prima tesi l'ordinanza dovrebbe necessariamente essere riassorbi ta nella sentenza che chiude il giudizio; per la seconda tesi l'ordinanza dovrebbe costituire uno «stabile accertamento negoziale» dell'accordo
negoziale avvenuto fra le parti; per la terza, infine, l'ordinanza rappre senterebbe un provvedimento dal contenuto decisorio, autonomamente
impugnabile. Secondo Merlin, (L'ordinanza di pagamento delle som me non contestate (dall'art. 423 all'art. 186 bis c.p.c.), in Riv. dir. proc., 1994, 1009), invece, l'ordinanza determinerebbe «lo stralcio definitivo delle somme non contestate dal thema decidendum» producendo «una sorta di stabile preclusione processuale operante sul piano del processo esecutivo», preclusione cui non sarebbe tuttavia ricollegato alcun tipo di accertamento processuale in ordine all'esistenza/inesistenza del dirit to di credito alle somme non contestate: tale «preclusione esecutiva» non impedirebbe quindi al debitore di agire poi in un secondo momento
per accertare l'inesistenza del diritto di credito e per sentir quindi con dannare controparte alla restituzione di quanto percepito (op. cit., 1017-1024).
Occorre, infine, dar conto che con la 1. 26 novembre 1990 n. 353 è stato introdotto nel codice di procedura civile l'art. 186 bis, che pre vede il potere per il giudice ordinario di disporre, su istanza di parte e fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate, estendendo anche al rito ordinario l'istitu to previsto dall'art. 423, 1" comma, c.p.c. (circa la possibile applicazio ne analogica della nuova disposizione anche nel rito del lavoro, v., fra
gli altri, Monaci, La novella e il processo del lavoro, in Riv. trim, dir. e proc. civ., 1995, 196; Carratta, A proposito dell'onere di pren dere posizione, in Giur. it., 1997, I, 2, 150; Merlin, op. cit., 1035; Borrelli, op. cit., 1539).
Sull'argomento v., inoltre, in generale, Carratta, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Torino, 1997, passim.
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