sezione I civile; sentenza 29 marzo 1996, n. 2928; Pres. R. Sgroi, Est. Rordorf, P.M. Amirante(concl. diff.); Soc. Cidra (Avv. Penta) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Criscuoli). Cassa Comm.trib. centrale 11 dicembre 1991, n. 8627Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 5 (MAGGIO 1996), pp. 1617/1618-1619/1620Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190939 .
Accessed: 28/06/2014 08:00
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 08:00:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 29 marzo
1996, n. 2928; Pres. R. Sgroi, Est. Rordorf, P.M. Amiran
te (conci, diff.); Soc. Cidra (Avv. Penta) c. Min. finanze
(Avv. dello Stato Criscuoli). Cassa Comm. trib. centrale 11
dicembre 1991, n. 8627.
Redditi (imposte sui) — Reddito d'impresa — Criteri generali di valutazione — Impresa appaltatrice — Determinazione dei
ricavi — Criterio di competenza (D.p.r. 29 settembre 1973
n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 53, 74).
Quando l'assetto contrattuale sottostante al rapporto di appalto
comporta il maturare ad ogni effetto di un diritto di credito
esigibile immediatamente dall'appaltatore, in relazione all'ap
provazione in un determinato esercizio di un singolo stato
d'avanzamento dell'opera, si deve ritenere che il servizio cui
la prestazione contrattuale si riferisce, ai fini del maturare
del corrispettivo, si identifichi non già con l'opera nel suo
insieme, bensì con il singolo stato di avanzamento; con la
conseguenza che detto credito è da considerare di competenza
dell'esercizio in cui quello stato di avanzamento è stato ap
provato e, anche ai fini tributari, concorre a formare il reddi
to di quel medesimo esercizio. (1)
Svolgimento del processo. — Avendo l'ufficio delle imposte dirette di Napoli accertato redditi della Cidra s.p.a. per l'anno
1980 in misura superiore al dichiarato, detta società ricorse alla
locale commissione tributaria di primo grado. Questa, con deci
sione poi confermata anche in secondo grado, ridusse il reddito
imponibile accertato, accogliendo in parte la tesi della società,
secondo cui essa aveva erroneamente iscritto nel conto econo
mico di quell'anno ricavi per prestazioni d'appalto in realtà di
spettanza dell'impresa individuale di Gennaro Nappi, la cui azien
da era stata conferita in società solo nel novembre dello stesso
anno 1980.
Investita dalle contrapposte impugnazioni della Cidra e del
l'ufficio delle imposte, la Commissione tributaria centrale, con
decisione resa pubblica in data 11 dicembre 1991, accolse par zialmente il primo e respinse il secondo di detti ricorsi, proce
dendo perciò ad ulteriormente ridurre il reddito imponibile del
la società per l'anno in contestazione. Ritenne infatti la Com
missione centrale che, ai fini della determinazione dei ricavi
concorrenti alla formazione del reddito in esame, occorresse di
stinguere, tra i corrispettivi percepiti per servizi di appalto ese
guiti, a seconda che questi fossero stati ultimati prima o dopo l'avvenuto conferimento in società dell'azienda facente capo al
(1) Non si rinvengono precedenti in termini nella giurisprudenza della
Suprema corte. La decisione precisa che, in caso di appalti di lunga (o comunque
pluriennale) realizzazione, l'esercizio in cui devono considerarsi conse
guiti i corrispettivi dovuti all'appaltatore — ai fini del loro assoggetta mento a tassazione — non è necessariamente quello in cui è completata l'intera opera, ma, nel caso in cui le parti abbiano convenuto il diritto
dell'appaltatore di ricevere corrispettivi in corso d'opera in relazione
ai successivi stati di avanzamento dell'opera stessa, quello in cui inter viene l'approvazione del relativo stato di avanzamento.
La Suprema corte fonda tale conclusione sugli art. 53 e 74 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 (v. ora art. 53 e 75 d.p.r. 22 dicembre 1986
n. 917); sul punto, v. però l'art. 63 d.p.r. 597/73 che, con riferimento
a «le opere, le forniture e i servizi, pattuiti come oggetto unitario e
con tempo di esecuzione ultrannuale in contratti di appalto» disponeva una disciplina speciale, sicuramente derogatoria delle menzionate dispo sizioni sulla valutazione del reddito di impresa (in termini non difformi
si pone anche la vigente disciplina di cui all'art. 60 d.p.r. 917/86). Ai sensi dell'art. 63 d.p.r. 597/73, l'imprenditore ricomprendeva tali
opere, forniture e servizi fra le rimanenze finali di ciascun periodo di
imposta al termine del quale erano in corso di esecuzione, valutandole
sulla base dei corrispettivi pattuiti (al lordo degli eventuali acconti o
ritenute di garanzia); per la parte di opere, forniture e servizi coperta da stati di avanzamento la valutazione era fatta in base ai corrispettivi
liquidati; in caso di liquidazione a titolo definitivo, gli stessi si com
prendevano tra i ricavi e la valutazione tra le rimanenze, in caso di
liquidazione parziale, era limitata alla parte non ancora liquidata. In altre parole, l'art. 63 non sembra(va) lasciare adito a dubbi circa
il trattamento fiscale, ai fini del reddito di impresa dei contratti di ap
palto di servizi aventi durata pluriennale; la loro esecuzione poteva in fatti generare due diversi tipi di componenti positivi di reddito: ricavi,
per i servizi resi che configurassero prestazioni ultimate e, comunque,
Il Foro Italiano — 1996 — Parte 1-30.
l'appaltatore Nappi: perché, in base al combinato disposto de
gli art. 53 e 74 d.p.r. 597/73, maturando il corrispettivo al mo
mento del compimento dell'opera appaltata, i corrispettivi per
opere ultimate dopo il menzionato conferimento dovevano esse
re imputati direttamente alla società, mentre quelli precedenti, se anche non ancora incassati, erano già divenuti crediti dell'a zienda individuale del Nappi prima che questa fosse stata inglo bata nella Cidra e non potevano quindi essere considerati ricavi
di quest'ultima. Avverso tale decisione la Cidra ha proposto ricorso per cas
sazione, deducendo un unico motivo di censura. L'amministra
zione delle finanze dello Stato ha resistito depositando contro
ricorso.
Motivi della decisione. — 1. - La ricorrente denuncia la vio
lazione dell'art. 74 d.p.r. 597/73, perché, a suo dire, la Com
missione centrale avrebbe fatto mal governo del principio d'im
putazione dei ricavi per competenza in detta norma sancito. In
forza di tale principio, secondo la difesa della Cidra, si sarebbe
dovuto escludere dai ricavi della società per l'anno 1980 non
solo i corrispettivi delle prestazioni d'appalto ultimate dall'im
presa individuale del Nappi in epoca anteriore al 21 novembre
1980 (data in cui lo stesso Nappi aveva conferito in società la
propria azienda, comprensiva dei crediti da essa già maturati), ma anche i corrispettivi riguardanti appalti ultimati in un mo
mento successivo ed i cui lavori si erano tuttavia in parte svolti
prima di detta data, come risultante dai relativi stati di avan
zamento.
2. - Il ricorso è fondato. La questione posta all'esame della
corte è la seguente. Posto che, nel corso di un determinato eser
cizio, un appaltatore operante in veste di imprenditore indivi
duale ha conferito la propria azienda in una società di capitali
svolgente analoga attività, onde nei rapporti di appalto in esse
re con detto imprenditore è succeduta, senza soluzione di conti
nuità, la società conferente, si tratta di stabilire da qual mo
mento i ricavi di quegli appalti abbiano cominciato a confluire,
dal punto di vista fiscale, nel reddito della società conferitaria; ovvero — rovesciando la prospettiva — fino a qual momento
quei ricavi restino imputabili esclusivamente al reddito persona
le del conferente.
Per rispondere correttamente a tale quesito è necessario pren
dere le mosse dal disposto dell'art. 74, 1° comma, d.p.r. 597/73,
in vigore al tempo dei fatti di causa, ma non dissimile, per
l'aspetto che qui interessa, dall'art. 75, 1° comma, del vigente
d.p.r. 917/86. Detta norma fissa, per l'imputazione dei ricavi
d'impresa, il criterio di competenza: onde appunto, anche sotto
il profilo fiscale, i ricavi, al pari dei costi, vanno imputati all'e
allorché i corrispettivi fossero stati liquidati in via definitiva dal com
mittente; ovvero, rimanenze finali, per la parte di servizi resi che non
configurassero prestazioni ultimate e, comunque, allorché i corrispettivi non fossero stati liquidati in via definitiva (utile a distinguere i casi
in cui le liquidazioni dei corrispettivi effettuate a determinati stati di
esecuzione del contratto pluriennale, dovessero essere considerate ricavi
ovvero, avendo le stesse carattere di provvisorietà, dovessero concorre
re alla valutazione delle opere e dei servizi in corso di esecuzione, è
min. fin., circ. 22 settembre 1982, n. 36, Le leggi, 1982, 1808). In dottrina, sull'art. 60 d.p.r. 917/86 (nel quale è stato trasfuso l'art.
63 d.p.r. 597/73), v. M. Leo-F. Monacchi-M. Schiavo, Le imposte sui redditi nel testo unico, Milano, 1993, 837 ss.; A. Comelli, Osserva
zioni in tema di criteri di valutazione delle opere pluriennali d'appalto, in Dir. e pratica trib., 1993, I, 1722; S. Pettinato-A. Cassina, Valuta
zione delle opere, forniture e servizi di durata ultrannuale, in Corriere
trib., 1992, suppl. al n. 50; A. Palazzolo, Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale: due metodi di determinazione del reddito, in Fi
sco, 1988, 928; cfr. anche O.B. Galli, Rimanenze finali ed esistenze
iniziali. Opere e servizi di durata ultrannuale, in Rass. trib., 1987, I,
485; S. Lattanzi, Il problema della valutazione civilistica delle opere
pluriennali d'appalto nelle interrelazioni tra normativa di diritto tribu
tario e principi contabili generalmente accettati, in Fisco, 1987, 6600;
F. Menti, Profili sistematici e applicativi dell'art. 63 d.p.r. 29 settem bre 1973 n. 597, in Riv. dir. fin., 1982, I, 445.
In giurisprudenza, cfr. anche Comm. trib. I grado Sala Consilina
20 giugno 1980, Foro it., Rep. 1981, voce Reddito delle persone fisiche
(imposta sul), n. 199, ad avviso della quale in caso di esecuzione di
lavori in base a contratto di appalto, gli eventuali anticipi corrisposti devono essere contabilizzati ai fini delle imposte sul reddito solo all'ul
timazione dell'appalto o, quando se ne verifichino gli estremi, in base allo stato di avanzamento dei lavori.
This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 08:00:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1619 PARTE PRIMA 1620
sercizio cui pertengono per competenza. Ed è quello della com
petenza, del resto, sotto il profilo giuridico, un criterio di carat
tere generale, da valere, salvo espressa eccezione, per ogni im
putazione contabile (si veda ora, infatti, anche l'art. 2423 bis,
n. 3, c.c.): sicché anche quando — come nel caso di specie — si tratti di attribuire un determinato ricavo ad una frazione
di esercizio anteriore o successiva ad una certa data, è a detto
criterio che occorre aver riguardo per imputare l'indicato ricavo
all'una o all'altra di tali frazioni.
La norma citata, pero, se per un verso certamente esclude
la possibile applicazione dell'alternativo criterio d'imputazione
per cassa (ossia in ragione del momento in cui è pervenuto nelle
casse dell'impresa il numerario corrispondente al ricavo di cui
si tratta), per altro verso non specifica quale tra le varie possibi
li accezioni della competenza (se giuridica, economica, o d'altro
genere) sia stata presa in considerazione dal legislatore. Ed è
di tutta evidenza che altro sarebbe, ad esempio, il far riferimen
to ad un criterio di competenza strettamente economico — che
imporrebbe d'imputare il corrispettivo di un servizio rigorosa
mente al tempo in cui l'impresa ha sopportato il costo necessa
rio per rendere il servizio stesso, con tutte le possibili incertezze
inerenti all'esatta individuazione di tale momento, anche a cau
sa del possibile frazionamento degli accennati costi in tempi di
versi —, altro invece il riferirsi al criterio di competenza inteso
in senso giuridico: che impone d'individuare il momento in cui
nel patrimonio dell'imprenditore che ha reso il servizio sorge
il credito avente ad oggetto il corrispettivo (momento di regola
coincidente, in caso di appalto, con quello dell'accettazione del
l'opera da parte del committente: art. 1665, ultimo comma, c.c.).
Proprio al fine di dirimere ogni dubbio in proposito, il legis latore tributario ha dettato anche un'altra disposizione: ossia
l'art. 53, 3° comma, lett. c), del medesimo d.p.r. n. 597. Dispo
sizione in forza della quale i corrispettivi per le prestazioni di
servizi (salvo per alcuni particolari tipi di contratto e per i corri
spettivi a carattere periodico che qui non interessano), costi
tuenti ricavi ai fini tributari, si considerano conseguiti alla data
in cui tali prestazioni sono ultimate. E questa norma — ora
riprodotta, con più felice collocazione sistematica (e con l'e
spressa precisazione: «ai fini della determinazione dell'esercizio
di competenza»), nell'art. 75, 2° comma, lett. b), del nuovo
testo unico approvato con d.p.r. 917/86 — già al tempo dei
fatti cui si riferisce la presente causa era volta, appunto, a chia
rire come dovesse configurarsi il principio di competenza in casi
quali quello in esame, oppure, se si preferisce dir così, a con
temperare l'indicato principio di competenza con quello cosid
detto di realizzazione (che ha trovato ora espressione, dal punto
di vista civilistico, anche nell'art. 2423 bis, n. 2, c.c., introdotto
dal d.leg. n. 127 del 1991). Ne consegue che, in linea generale, concorrono a formare
il reddito d'impresa di un periodo considerato i ricavi per corri
spettivi (anche non ancora incassati) degli appalti ultimati nel
medesimo periodo, e non anche quelli degli appalti già in corso,
ma non ancora ultimati. Con l'ulteriore non irrilevante precisa
zione che, sotto il profilo in esame, l'appalto può considerarsi
ultimato solo a partire dal giorno in cui è intervenuta (o si con
sidera intervenuta) l'accettazione del committente, perché è quello
il momento in cui si perfeziona il diritto dell'appaltatore al cor
rispettivo, a norma del citato art. 1665 c.c.
3. - Le considerazioni appena svolte si riferiscono però all'i
potesi di un appalto avente ad oggetto una ben determinata
opera o servizio, dalla cui verifica e dal cui compimento derivi
il maturare del credito dell'appaltatore per il corrispettivo, uni
tariamente concepito. La situazione si presenta però in termini diversi quando, in
caso di appalti di lunga (o comunque pluriennale) realizzazione,
le parti abbiano convenuto il diritto dell'appaltatore di ricevere
corrispettivi in corso d'opera, in relazione ai successivi stati di
avanzamento dell'opera stessa. Il che ben può avvenire, non
solo alla stregua del citato art. 1665, il cui ultimo comma preve
de l'eventualità di pattuizioni diverse tra le parti circa il matu
rare del diritto dell'appaltatore al corrispettivo, ma anche, e
soprattutto, per il disposto del successivo art. 1666, che espres samente contempla l'ipotesi di opera da eseguire per partite ed
aggiunge che, ove la verifica avvenga per singole partite, l'ap
II Foro Italiano — 1996.
paltatore può domandare il pagamento immediato del corrispet
tivo proporzionale all'opera già eseguita.
In casi di tal genere, all'approvazione di ciascuno stato di
avanzamento dell'opera, fa dunque riscontro il maturare di un
credito dell'appaltatore, immediatamente esigibile, per la parte
di prezzo corrispondente a quello specifico stato di avanzamen
to. Ma sarebbe palesemente contrario alla logica cui è ispirato
il principio di competenza (anche sotto il profilo fiscale che qui
interessa), supporre che tale credito debba tuttavia essere conta
bilizzato, unitamente a quello maturato al momento dell'ulti
mazione dell'intera opera, solo nel successivo esercizio nel qua
le l'intero rapporto di appalto giunga a conclusione.
Vero è invece che, come s'è accennato, esiste un necessario
collegamento tra il maturare del credito e la sua imputazione
per competenza (intesa in senso giuridico) all'esercizio in cui
esso è maturato. Ragion per cui deve ritenersi che «la data in
cui è ultimato il servizio», alla quale fa riferimento il citato
art. 53, 3° comma, lett. c), d.p.r. 597/73, si identifica, in un
caso come quello in esame, con la data di ultimazione della
singola partita in cui l'appaltto è suddiviso, e quindi, in defini
tiva, con il momento nel quale interviene l'approvazione del
relativo stato di avanzamento dell'opera determinando l'insor
gere del credito dell'appaltatore per la relativa parte di compenso.
In altri termini, quando l'assetto contrattuale sottostante al
rapporto d'appalto comporta il maturare ad ogni effetto di un
diritto di credito esigibile immediatamente dall'appaltore, in re
lazione all'approvazione in un determinato esercizio di un sin
golo stato d'avanzamento dell'opera, si deve ritenere che il ser
vizio cui la prestazione contrattuale si riferisce, ai fini del matu
rare del corrispettivo, si identifichi non già con l'opera nel suo
insieme, bensì con il singolo stato di avanzamento; con la con
seguenza che detto credito è da considerare di competenza del
l'esercizio in cui quello stato di avanzamento è stato approvato
e, anche ai fini tributari, concorre a formare il reddito di quel
medesimo esercizio.
4. - A tale principio di diritto la Commissione tributaria cen
trale non si è attenuta, nelFimpugnata decisione. Infatti, doven
do distinguere tra corrispettivi di pertinenza dell'impresa indivi
duale conferente e della società conferitaria dell'azienda, avuto
riguardo alla data del conferimento, la commissione ha imputa
to alla società conferitaria, tra gli altri, anche crediti per opere
ultimate dopo detta data, ma in relazione alle quali era stato
già in pecedenza approvato uno stato di avanzamento, con con
seguente diritto dell'appaltatore al pagamento della corrispon
dente quota di prezzo. Si legge infatti, in particolare, a pag.
4 della motivazione dell'impugnata decisione, che, con riguardo
ad uno degli appalti in discussione, «poco prima del conferi
mento era stato approvato solo il settimo stato di avanzamento
per il pagamento della settima rata, ma l'ultimazione dei lavori
fu successiva alla data suddetta»: onde il credito in questione è stato computato per intero tra i ricavi della società conferita
ria, senza tener conto della parte già maturata a seguito della
precedente approvazione del predetto stato di avanzamento.
La decisione impugnata dev'essere perciò cassata, con rinvio
ad altra sezione della medesima Commissione tributaria centra
le, che deciderà in conformità al principio di diritto sopra in
dicato.
This content downloaded from 91.220.202.46 on Sat, 28 Jun 2014 08:00:01 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions