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sezione I civile; sentenza 7 marzo 1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccarone...

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sezione I civile; sentenza 7 marzo 1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccarone (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Favaro e Soc. Transgroupages (Avv. Prastaro, Piccione). Cassa Trib. Venezia 1° giugno 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 255/256-257/258 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193050 . Accessed: 24/06/2014 21:55 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 21:55:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 7 marzo 1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccarone(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Favaro e Soc. Transgroupages (Avv.Prastaro, Piccione). Cassa Trib. Venezia 1° giugno 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 255/256-257/258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193050 .

Accessed: 24/06/2014 21:55

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PARTE PRIMA

Sul punto si osserva che il giudice di appello ha correttamen

te applicato le norme che regolano la locazione.

Tra le obbligazioni principali del conduttore (art. 1590 c.c.) vi è quella di restituire al termine del contratto la cosa al loca

tore; se, in relazione a particolari circostanze, il rapporto per dura per volontà del conduttore, possono prodursi effetti a fa

vore e a carico delle parti corrispondenti a quelli già previsti dal contratto, che regolava la posizione sostanziale delle parti. Il contratto, che ha ormai esaurito la sua operatività alla data

di scadenza naturale, o prorogata dalla legge, non può più con

siderarsi fonte delle obbligazioni reciproche; l'applicazione del

le regole contrattuali al rapporto di fatto è quindi soltanto un

effetto residuale imposto dalla legge per evitare che rimanga

privo di disciplina il rapporto mantenuto in essere, salvo il mag

gior danno, in caso di assenza di cause che giustifichino il ritar

do, a carico del conduttore inadempiente (art. 1591 c.c.). È così da escludere che al conduttore di fatto possano ricono

scersi diritti, quali il diritto di prelazione, o l'indennità di avvia

mento, con riferimento a data, in cui gli effetti del contratto, da cui tali diritti promanavano era ormai scaduto.

Solo la mancata distinzione tra la figura del conduttore di

diritto e quella del conduttore di fatto, può portare all'equivo co che sta a base del motivo di ricorso, che non può pertanto,

neppure sotto questo profilo, trovare accoglimento.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 marzo

1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccaro

ne (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Favaro e Soc. Transgroupages (Avv. Prastaro, Piccio

ne). Cassa Trib. Venezia 1° giugno 1994.

Dogana — Servizi doganali — Corrispettivi dovuti dallo spedi zioniere — Riscossione — Previa escussione del proprietario della merce — Esclusione (D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, ap

provazione del testo unico delle disposizioni legislative in ma

teria doganale, art. 35, 40, 41).

Lo spedizioniere doganale è tenuto — in solido con il proprieta rio della merce da lui rappresentato ex art. 40 d.p.r. 23 gen naio 1973 n. 43 per il compimento delle operazioni doganali — al pagamento dei corrispettivi dei servizi resi dal personale delle dogane, ai sensi dell'art. 35, 5° comma, citato d.p.r.

per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, senza che possa invocare l'ob

bligo dell'amministrazione finanziaria di procedere, ai sensi

dell'art. 41, 2° comma, d.p.r. 43/73, alla preventiva escussio

ne del proprietario. (1)

(1) In termini analoghi, cfr. Cass. 2 agosto 1995, n. 8462, Foro it., Rep. 1995, voce Dogana, n. 110.

La natura tributaria delle indennità dovute al personale delle dogane per le operazioni svolte oltre il normale orario di ufficio è stata esclusa anche da Cass. 12 agosto 1996, n. 7455, id., Rep. 1996, voce cit., n. 75 (che ha conseguentemente negato l'applicazione dell'art. 18 d.p.r. 8 novembre 1990 n. 374 sull'estinzione dei crediti non ancora riscossi

per diritti doganali di importo esiguo), e 24 settembre 1991, n. 9964, id., Rep. 1991, voce cit., n. 35 (che ha quindi ritenuto che l'individua zione del giudice competente a conoscere delle relative controversie do vesse avvenire in base all'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639). V. anche Trib. Milano 7 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 109, e Ross, avv. Stato, 1994, I, 512, con nota di Perrucci, per la quale l'indennità dovuta per le operazioni di sdoganamento fuori orario o fuori circuito ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 43/73 assume natura di tassa equivalente a dazio, suscettibile di essere ripetuta alla luce di Corte giust. 21 marzo 1991, causa C-209/89, Foro it., Rep. 1991, voce Comunità europee, n. 357.

Il Foro Italiano — 1999.

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 14

settembre 1988 Daniela Favaro — spedizioniere con ditta Tran

sgroupages — proponeva opposizione, davanti al Pretore di Tre

viso, alla ingiunzione di pagamento della dogana di Treviso re

lativa a corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'ammini

strazione finanziaria (nel bimestre gennaio-febbraio 1983) a

norma dell'art. 35, 5° comma, d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43,

eccependo, preliminarmente, che, trattandosi di entrata non tri

butaria, l'ufficio non avrebbe potuto far ricorso alla riscossione

a mezzo di ingiunzione fiscale. 11 pretore, accogliendo tale ecce

zione, dichiarava con sentenza l'illegittimità della ingiunzione

(rimanendo perciò assorbite le altre eccezioni di merito). Il Tri

bunale di Venezia rigettava l'appello dell'ufficio e confermava

la sentenza impugnata di cui modificava la motivazione nel sen

so che la procedura attivata dall'amministrazione doveva rite

nersi legittima, ma la pretesa era nel merito infondata poiché lo spedizioniere riveste il ruolo di rappresentante del proprieta rio della merce (art. 40 d.p.r. 43/73) ed è tenuto soltanto in

via sussidiaria — previa escussione infruttuosa del proprietario — al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, così come dispone l'art. 41 stesso decreto.

Contro questa sentenza — pubblicata il 1° giugno 1994 —

ha proposto ricorso l'amministrazione delle finanze con due mo

tivi di impugnazione, cui resiste la Favaro con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo l'ammini strazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 35, 5° comma, 40 e 41 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 e rileva

che le indennità in questione, costituendo il corrispettivo di uno

specifico servizio reso all'operatore doganale, non partecipano della natura tributaria dei diritti doganali e perciò al relativo

pagamento è tenuto in via principale lo stesso operatore che

quelle prestazioni straordinarie ha richiesto (fuori orario e/o

fuori circuito) nell'ambito della autonomia professionale di spe dizioniere e per le esigenze della sua attività, mentre non è ap

plicabile nella specie l'art. 41 che attiene ai (maggiori) diritti

doganali (dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di

revisione della liquidazione) e configura al riguardo la respon sabilità sussidiaria dello spedizioniere in caso di inutile escussio

ne del proprietario della merce.

Il motivo è fondato.

Già questa corte pronunciando in sede di regolamento di com

petenza con la sentenza 24 settembre 1991, n. 9964, Foro it.,

Rep. 1991, voce Dogana, n. 35, escluse la natura tributaria del

le «indennità dovute al personale delle dogane e ai militari della

guardia di finanza per operazioni fuori circuito ed oltre l'orario

normale di ufficio» (art. 35, 5° comma, d.p.r. 43/73, nella for

mulazione originaria), in esse ravvisando il corrispettivo di spe cifici servizi resi dal medesimo personale, come testualmente re

cita lo stesso 5° comma dell'art. 35 nella formulazione sostituti

va del d.p.r. 8 maggio 1985 n. 254. Questa stessa corte (sez. I 2 agosto 1995, n. 8462, id., Rep. 1995, voce cit., n. 110),

pronunciando nella medesima controversia su ricorso contro la

decisione di merito (del Giudice conciliatore di Treviso) che aveva

accolto l'opposizione dello spedizioniere alla ingiunzione, pur se rigettò l'impugnazione dell'amministrazione delle finanze (per ché non aveva investito una diversa e autonoma ragione della

decisione), ritenne però fondata la censura di cui al secondo

motivo e affermò, sviluppando il principio enunciato nella pre cedente n. 9964 del 1991, che la responsabilità sussidiaria dello

spedizioniere doganale è prevista dall'art. 41, cpv., 1. dog. con

esclusivo riferimento al pagamento dei «maggiori diritti doga nali» e perciò soltanto con riguardo ad essi opera l'obbligo del la preventiva escussione del proprietario; e aggiunse che le ipo tesi previste espressamente dal citato comma dell'art. 41 (rettifi ca dell'accertamento e revisione della liquidazione) non possono verificarsi che in relazione a supplementi di diritti doganali aventi natura tributaria, rimanendo in ogni caso perciò escluse dalla

applicabilità della norma le spese e le indennità per i servizi resi nelle particolari circostanze di cui al 5° comma del prece dente art. 35.

Condivide il collegio le ragioni poste a fondamento delle de

cisioni ora richiamate, rilevando che la identificazione del sog getto passivo della speciale obbligazione per i corrispettivi dei servizi resi dal personale è agevole cogliere nel disposto dell'art.

11, ultimo comma, 1. dog. che attribuisce ai capi delle dogane la facoltà di consentire «su richiesta motivata degli operatori,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio

o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del ser

vizio». Si tratta dunque, come a ragione osserva la difesa del

l'amministrazione, di uno speciale servizio reso nell'interesse dello

stesso spedizioniere operatore doganale, per corrispondere alle

esigenze funzionali della sua professione: da lui richieste, le spe ciali prestazioni sono autorizzate «verso pagamento del costo»

relativo e una tale formulazione indica per certo nello spedizio niere l'obbligato al riguardo. È appena il caso di aggiungere che l'espressione «verso pagamento ...» è stata introdotta nel

nuovo testo dell'art. 11 dettato dal d.p.r. 254/85. Ma che, pur nel vigore della originaria formulazione dell'ultimo comma del

lo stesso articolo, al pagamento del costo del servizio fosse te

nuto lo spedizioniere era espressamente disposto dalla 1. 4 ago sto 1975 n. 389 (recante «provvedimenti diretti ad assicurare

il regolare funzionamento dei servizi doganali») che, nell'art.

3, 3° comma, confermava «l'obbligo degli operatori di corri

spondere le indennità stabilite con il d.m. 29 luglio 1971» ap

provazione della tabella delle indennità per i servizi in dog ma

oltre l'orario normale e fuori circuito doganale» e, nel consecu

tivo art. 4, rimetteva al capo della dogana la facoltà di autoriz

zare gli operatori abituali a corrispondere le indennità dovute

per «le prestazioni straordinarie in misura fissa mensile — e

indicava il criterio per la relativa determinazione — (gli art.

3 e 4 1. 4 agosto 1975 n. 389 furono poi abrogati dall'art. 19

d.p.r. 254/85 che adeguò le disposizioni legislative in materia

doganale alla direttiva Cee n. 83/643). Non v'è dubbio quindi che pur con riferimento al tempo del

rapporto controverso (pagamento delle indennità relative al bi

mestre gennaio-febbraio 1983) soggetto passivo della obbliga zione per il «costo del servizio» sia lo spedizioniere, essendo

con lui solidalmente tenuto anche il proprietario della merce

(da lui rappresentato ex art. 40 1. dog. per il compimento delle

operazioni doganali) in virtù della locuzione impiegata dal 5°

comma del precedente art. 35 che pone a carico del «contri

buente» («oltre ai diritti») le spese e «i corrispettivi del servizio

resi dal personale . . .». Si deve infine osservare che il soggetto

passivo di tale speciale obbligazione non è determinabile — in

vece — sul fondamento del successivo art. 38 che specificamen te identifica i «soggetti passivi della [diversa] obbligazione tri

butaria», indicando al riguardo il proprietario della merce (pur

presunto a norma dell'art. 56 in colui che la presenta o detiene)

e, solidalmente, tutti coloro per i quali la merce è stata importata. 2. - Nell'accoglimento del primo motivo del ricorso (che cen

sura l'applicazione del disposto di cui all'art. 41, 2° comma,

in tema di indennità dovute per servizi resi dal personale) rima

ne assorbito il secondo — logicamente subordinato — con il

quale l'amministrazione lamenta che il giudice di merito abbia

considerato come nella specie non si tratti di «pretesa suppleti va» per rettifiche o revisione della liquidazione dell'indennità,

ma di mancato pagamento dell'integrale corrispettivo dei servizi

straordinari dovuto per il bimestre gennaio-febbraio 1983, sic

ché in ogni caso non sarebbe applicabile alla fattispecie il dispo

sto del 2° comma dell'art. 41 dettato in tema di «rettifica del

l'accertamento» o di «revisione della liquidazione». 3. - Accolto dunque il ricorso e cassata la decisione impugna

ta, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia — di

versa sezione — che pronuncerà sulle eccezioni proposte dalla

Favaro e rimaste assorbite nell'accoglimento di quella pregiudi ziale fondata sulla responsabilità sussidiaria dello spedizioniere ex art. 41 d.p.r. n. 43 del 1973.

Il Foro Italiano — 1999 — Parte 1-5.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 23 feb

braio 1998, n. 1937; Pres. Merigoiola, Est. Calabrese, P.M.

Palmieri (conci, conf.); Soc. F.lli De Georgio (Avv. Pisto

ne) c. Soc. Free Way. Conferma App. Napoli 14 marzo 1995.

Trasporto (contratto di) — Trasporto internazionale di merci

su strada — Convenzione di Ginevra — Applicabilità — Li

miti (L. 6 dicembre 1960 n. 1621, adesione alla convenzione

relativa al trasporto internazionale di merci su strada, con

protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecu

zione: convenzione, art. 1, 4, 6, 41).

Nei trasporti internazionali di merci su strada le disposizioni della convenzione di Ginevra, resa esecutiva in Italia con la

l. 1621/60, si applicano solo quando risulti la volontà delle

parti contraenti di voler assoggettare il rapporto alla normati

va della convenzione internazionale (volontà che può essere

contenuta nella lettera di vettura e può, in mancanza di tale

documento, essere provata con ogni mezzo). (1)

(1) La granitica giurisprudenza della Cassazione sul punto non mo stra segni di cedimento; e ciò a dispetto delle osservazioni critiche pun tualmente espresse dalla più accreditata dottrina in occasione delle nu merose decisioni emesse dal Supremo collegio.

La decisione in epigrafe, infatti, si inserisce in un trend giurispruden ziale del tutto coevo e privo della benché minima oscillazione, che ha

ripetutamente sottolineato la necessità della prova, documentale o di altro genere, dell'accordo raggiunto dai contraenti per poter desumere

l'applicabilità del regime speciale della convenzione al contratto di tra

sporto: v., in questo senso, Cass. 6 luglio 1991, n. 7472, Foro it., Rep. 1991, voce Giurisdizione civile, n. 50; 24 maggio 1991, n. 5869, ibid., voce Trasporto (contratto di), n. 32; 10 aprile 1986, n. 2515, id., Rep. 1986, voce cit., n. 6; 8 marzo 1983, n. 1708, id.. Rep. 1984, voce cit., n. 9; 10 giugno 1982, n. 3537, id., Rep. 1982, voce cit., n. 26; 6 gen naio 1982, n. 10, ibid., n. 27; 29 ottobre 1981, n. 5708, ibid., n. 28; 19 giugno 1981, n. 4029, ibid., n. 29; 26 novembre 1980, n. 6272, id.,

Rep. 1981, voce cit., n. 30; 1° marzo 1978, n. 1034, id., 1978, I, 839

(nella motivazione); 28 novembre 1975, n. 3983, id., 1976, I, 2859, con

nota di richiami. Ritengono i giudici di legittimità che una tale interpre tazione sia sorretta dalla previsione, contenuta nell'art. 6, paragrafo

primo, lett. K) del testo della convenzione, concernente l'indicazione nella lettera di vettura che il trasporto è assoggettato, nonostante qua lunque clausola contraria, al regime stabilito dalla convenzione (indica zione, questa, che — ove le norme della 1. 1621/60 fossero imperative — non avrebbe alcun senso, mentre essa esplicita la facoltà, riservata alle parti, di indicare nella lettera di vettura la volontà raggiunta di

regolare il rapporto contrattuale secondo le disposizioni della conven

zione); da tale principio, poi, deriva che l'accordo delle parti contraenti

per assoggettare il contratto stipulato alle norme della convenzione in

ternazionale è presupposto da altre disposizioni, come quella contenuta

nell'art. 4 (che prevede l'irrilevanza della «mancanza, irregolarità o per dita» della lettera di vettura, ai fini della validità e dell'esistenza del

contratto, che resta assoggettato alle disposizioni della convenzione; ed

anche una siffatta regola non si spiegherebbe ove tutti i contratti assog

gettabili alla normativa convenzionale fossero automaticamente regolati da tale disciplina) o quella dettata dall'art. 41 (che sancisce la nullità

di ogni clausola che deroghi alla disciplina prevista nel testo normativo). Altrettanto compatto, ma in opposta direzione, appare il fronte della

giurisprudenza di merito, che, dopo un'isolata pronuncia in sintonia con l'orientamento della Cassazione (v. App. Milano 26 maggio 1981, id., Rep. 1983, voce cit., n. 14), a più riprese ha sostenuto la tesi del

l'imperatività delle norme dettate dalla 1. 1621/60: cfr. la diffusa moti

vazione di App. Firenze 2 febbraio 1981, ibid., n. 15 (per esteso, Riv.

dir. internaz. privato e proc., 1982, 805; Dir. mariti., 1982, 415, con

nota di Fadda, Presupposti per l'applicazione della Cmr - Finalmente

la giurisprudenza cambia orientamento-, Foro pad., 1981, I, 256; Tra

sporti, 1982, fase. 28, 177); successivamente, v. Trib. Milano 11 luglio

1983, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 10; App. Torino 4 giugno 1984,

id., Rep. 1985, voce cit., n. 25 («Allorché un trasporto internazionale

per strada si effettui in due Stati diversi, almeno uno dei quali parte

contraente, si applica la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956

(c.d. Cmr)»); App. Milano 21 febbraio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 34 («Ai sensi dell'art. 4 della convenzione di Ginevra del 19 maggio

1956, la mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura

non inficiano né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che resta disciplinato dalla convenzione medesima»).

Sono rimaste, così, inascoltate le sollecitazioni provenienti dalla dot

trina che in modo unanime ha da sempre auspicato un'interpretazione delle norme contenute nella legge di esecuzione della convenzione Cmr

in sintonia con i principi e le finalità del diritto uniforme, caratterizzan

te la normativa convenzionale in tema di trasporti (su cui v., tra i con

tributi più recenti, Pesce, Criterio di specialità e interpretazione siste

matica del diritto uniforme, in Contratti, 1997, 186 e 310; Romanelli

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