sezione I civile; sentenza 7 marzo 1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccarone(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Favaro e Soc. Transgroupages (Avv.Prastaro, Piccione). Cassa Trib. Venezia 1° giugno 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 1 (GENNAIO 1999), pp. 255/256-257/258Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193050 .
Accessed: 24/06/2014 21:55
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 21:55:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
PARTE PRIMA
Sul punto si osserva che il giudice di appello ha correttamen
te applicato le norme che regolano la locazione.
Tra le obbligazioni principali del conduttore (art. 1590 c.c.) vi è quella di restituire al termine del contratto la cosa al loca
tore; se, in relazione a particolari circostanze, il rapporto per dura per volontà del conduttore, possono prodursi effetti a fa
vore e a carico delle parti corrispondenti a quelli già previsti dal contratto, che regolava la posizione sostanziale delle parti. Il contratto, che ha ormai esaurito la sua operatività alla data
di scadenza naturale, o prorogata dalla legge, non può più con
siderarsi fonte delle obbligazioni reciproche; l'applicazione del
le regole contrattuali al rapporto di fatto è quindi soltanto un
effetto residuale imposto dalla legge per evitare che rimanga
privo di disciplina il rapporto mantenuto in essere, salvo il mag
gior danno, in caso di assenza di cause che giustifichino il ritar
do, a carico del conduttore inadempiente (art. 1591 c.c.). È così da escludere che al conduttore di fatto possano ricono
scersi diritti, quali il diritto di prelazione, o l'indennità di avvia
mento, con riferimento a data, in cui gli effetti del contratto, da cui tali diritti promanavano era ormai scaduto.
Solo la mancata distinzione tra la figura del conduttore di
diritto e quella del conduttore di fatto, può portare all'equivo co che sta a base del motivo di ricorso, che non può pertanto,
neppure sotto questo profilo, trovare accoglimento.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 7 marzo
1998, n. 2528; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Maccaro
ne (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c. Favaro e Soc. Transgroupages (Avv. Prastaro, Piccio
ne). Cassa Trib. Venezia 1° giugno 1994.
Dogana — Servizi doganali — Corrispettivi dovuti dallo spedi zioniere — Riscossione — Previa escussione del proprietario della merce — Esclusione (D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, ap
provazione del testo unico delle disposizioni legislative in ma
teria doganale, art. 35, 40, 41).
Lo spedizioniere doganale è tenuto — in solido con il proprieta rio della merce da lui rappresentato ex art. 40 d.p.r. 23 gen naio 1973 n. 43 per il compimento delle operazioni doganali — al pagamento dei corrispettivi dei servizi resi dal personale delle dogane, ai sensi dell'art. 35, 5° comma, citato d.p.r.
per operazioni compiute fuori dell'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale, senza che possa invocare l'ob
bligo dell'amministrazione finanziaria di procedere, ai sensi
dell'art. 41, 2° comma, d.p.r. 43/73, alla preventiva escussio
ne del proprietario. (1)
(1) In termini analoghi, cfr. Cass. 2 agosto 1995, n. 8462, Foro it., Rep. 1995, voce Dogana, n. 110.
La natura tributaria delle indennità dovute al personale delle dogane per le operazioni svolte oltre il normale orario di ufficio è stata esclusa anche da Cass. 12 agosto 1996, n. 7455, id., Rep. 1996, voce cit., n. 75 (che ha conseguentemente negato l'applicazione dell'art. 18 d.p.r. 8 novembre 1990 n. 374 sull'estinzione dei crediti non ancora riscossi
per diritti doganali di importo esiguo), e 24 settembre 1991, n. 9964, id., Rep. 1991, voce cit., n. 35 (che ha quindi ritenuto che l'individua zione del giudice competente a conoscere delle relative controversie do vesse avvenire in base all'art. 3 r.d. 14 aprile 1910 n. 639). V. anche Trib. Milano 7 luglio 1994, id., Rep. 1995, voce cit., n. 109, e Ross, avv. Stato, 1994, I, 512, con nota di Perrucci, per la quale l'indennità dovuta per le operazioni di sdoganamento fuori orario o fuori circuito ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 43/73 assume natura di tassa equivalente a dazio, suscettibile di essere ripetuta alla luce di Corte giust. 21 marzo 1991, causa C-209/89, Foro it., Rep. 1991, voce Comunità europee, n. 357.
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 14
settembre 1988 Daniela Favaro — spedizioniere con ditta Tran
sgroupages — proponeva opposizione, davanti al Pretore di Tre
viso, alla ingiunzione di pagamento della dogana di Treviso re
lativa a corrispettivi dei servizi resi dal personale dell'ammini
strazione finanziaria (nel bimestre gennaio-febbraio 1983) a
norma dell'art. 35, 5° comma, d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43,
eccependo, preliminarmente, che, trattandosi di entrata non tri
butaria, l'ufficio non avrebbe potuto far ricorso alla riscossione
a mezzo di ingiunzione fiscale. 11 pretore, accogliendo tale ecce
zione, dichiarava con sentenza l'illegittimità della ingiunzione
(rimanendo perciò assorbite le altre eccezioni di merito). Il Tri
bunale di Venezia rigettava l'appello dell'ufficio e confermava
la sentenza impugnata di cui modificava la motivazione nel sen
so che la procedura attivata dall'amministrazione doveva rite
nersi legittima, ma la pretesa era nel merito infondata poiché lo spedizioniere riveste il ruolo di rappresentante del proprieta rio della merce (art. 40 d.p.r. 43/73) ed è tenuto soltanto in
via sussidiaria — previa escussione infruttuosa del proprietario — al pagamento dei maggiori diritti doganali dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di revisione della liquidazione, così come dispone l'art. 41 stesso decreto.
Contro questa sentenza — pubblicata il 1° giugno 1994 —
ha proposto ricorso l'amministrazione delle finanze con due mo
tivi di impugnazione, cui resiste la Favaro con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo l'ammini strazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 35, 5° comma, 40 e 41 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 e rileva
che le indennità in questione, costituendo il corrispettivo di uno
specifico servizio reso all'operatore doganale, non partecipano della natura tributaria dei diritti doganali e perciò al relativo
pagamento è tenuto in via principale lo stesso operatore che
quelle prestazioni straordinarie ha richiesto (fuori orario e/o
fuori circuito) nell'ambito della autonomia professionale di spe dizioniere e per le esigenze della sua attività, mentre non è ap
plicabile nella specie l'art. 41 che attiene ai (maggiori) diritti
doganali (dovuti a seguito di rettifica dell'accertamento o di
revisione della liquidazione) e configura al riguardo la respon sabilità sussidiaria dello spedizioniere in caso di inutile escussio
ne del proprietario della merce.
Il motivo è fondato.
Già questa corte pronunciando in sede di regolamento di com
petenza con la sentenza 24 settembre 1991, n. 9964, Foro it.,
Rep. 1991, voce Dogana, n. 35, escluse la natura tributaria del
le «indennità dovute al personale delle dogane e ai militari della
guardia di finanza per operazioni fuori circuito ed oltre l'orario
normale di ufficio» (art. 35, 5° comma, d.p.r. 43/73, nella for
mulazione originaria), in esse ravvisando il corrispettivo di spe cifici servizi resi dal medesimo personale, come testualmente re
cita lo stesso 5° comma dell'art. 35 nella formulazione sostituti
va del d.p.r. 8 maggio 1985 n. 254. Questa stessa corte (sez. I 2 agosto 1995, n. 8462, id., Rep. 1995, voce cit., n. 110),
pronunciando nella medesima controversia su ricorso contro la
decisione di merito (del Giudice conciliatore di Treviso) che aveva
accolto l'opposizione dello spedizioniere alla ingiunzione, pur se rigettò l'impugnazione dell'amministrazione delle finanze (per ché non aveva investito una diversa e autonoma ragione della
decisione), ritenne però fondata la censura di cui al secondo
motivo e affermò, sviluppando il principio enunciato nella pre cedente n. 9964 del 1991, che la responsabilità sussidiaria dello
spedizioniere doganale è prevista dall'art. 41, cpv., 1. dog. con
esclusivo riferimento al pagamento dei «maggiori diritti doga nali» e perciò soltanto con riguardo ad essi opera l'obbligo del la preventiva escussione del proprietario; e aggiunse che le ipo tesi previste espressamente dal citato comma dell'art. 41 (rettifi ca dell'accertamento e revisione della liquidazione) non possono verificarsi che in relazione a supplementi di diritti doganali aventi natura tributaria, rimanendo in ogni caso perciò escluse dalla
applicabilità della norma le spese e le indennità per i servizi resi nelle particolari circostanze di cui al 5° comma del prece dente art. 35.
Condivide il collegio le ragioni poste a fondamento delle de
cisioni ora richiamate, rilevando che la identificazione del sog getto passivo della speciale obbligazione per i corrispettivi dei servizi resi dal personale è agevole cogliere nel disposto dell'art.
11, ultimo comma, 1. dog. che attribuisce ai capi delle dogane la facoltà di consentire «su richiesta motivata degli operatori,
This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 21:55:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
il compimento delle operazioni doganali oltre l'orario di ufficio
o fuori del circuito doganale verso pagamento del costo del ser
vizio». Si tratta dunque, come a ragione osserva la difesa del
l'amministrazione, di uno speciale servizio reso nell'interesse dello
stesso spedizioniere operatore doganale, per corrispondere alle
esigenze funzionali della sua professione: da lui richieste, le spe ciali prestazioni sono autorizzate «verso pagamento del costo»
relativo e una tale formulazione indica per certo nello spedizio niere l'obbligato al riguardo. È appena il caso di aggiungere che l'espressione «verso pagamento ...» è stata introdotta nel
nuovo testo dell'art. 11 dettato dal d.p.r. 254/85. Ma che, pur nel vigore della originaria formulazione dell'ultimo comma del
lo stesso articolo, al pagamento del costo del servizio fosse te
nuto lo spedizioniere era espressamente disposto dalla 1. 4 ago sto 1975 n. 389 (recante «provvedimenti diretti ad assicurare
il regolare funzionamento dei servizi doganali») che, nell'art.
3, 3° comma, confermava «l'obbligo degli operatori di corri
spondere le indennità stabilite con il d.m. 29 luglio 1971» ap
provazione della tabella delle indennità per i servizi in dog ma
oltre l'orario normale e fuori circuito doganale» e, nel consecu
tivo art. 4, rimetteva al capo della dogana la facoltà di autoriz
zare gli operatori abituali a corrispondere le indennità dovute
per «le prestazioni straordinarie in misura fissa mensile — e
indicava il criterio per la relativa determinazione — (gli art.
3 e 4 1. 4 agosto 1975 n. 389 furono poi abrogati dall'art. 19
d.p.r. 254/85 che adeguò le disposizioni legislative in materia
doganale alla direttiva Cee n. 83/643). Non v'è dubbio quindi che pur con riferimento al tempo del
rapporto controverso (pagamento delle indennità relative al bi
mestre gennaio-febbraio 1983) soggetto passivo della obbliga zione per il «costo del servizio» sia lo spedizioniere, essendo
con lui solidalmente tenuto anche il proprietario della merce
(da lui rappresentato ex art. 40 1. dog. per il compimento delle
operazioni doganali) in virtù della locuzione impiegata dal 5°
comma del precedente art. 35 che pone a carico del «contri
buente» («oltre ai diritti») le spese e «i corrispettivi del servizio
resi dal personale . . .». Si deve infine osservare che il soggetto
passivo di tale speciale obbligazione non è determinabile — in
vece — sul fondamento del successivo art. 38 che specificamen te identifica i «soggetti passivi della [diversa] obbligazione tri
butaria», indicando al riguardo il proprietario della merce (pur
presunto a norma dell'art. 56 in colui che la presenta o detiene)
e, solidalmente, tutti coloro per i quali la merce è stata importata. 2. - Nell'accoglimento del primo motivo del ricorso (che cen
sura l'applicazione del disposto di cui all'art. 41, 2° comma,
in tema di indennità dovute per servizi resi dal personale) rima
ne assorbito il secondo — logicamente subordinato — con il
quale l'amministrazione lamenta che il giudice di merito abbia
considerato come nella specie non si tratti di «pretesa suppleti va» per rettifiche o revisione della liquidazione dell'indennità,
ma di mancato pagamento dell'integrale corrispettivo dei servizi
straordinari dovuto per il bimestre gennaio-febbraio 1983, sic
ché in ogni caso non sarebbe applicabile alla fattispecie il dispo
sto del 2° comma dell'art. 41 dettato in tema di «rettifica del
l'accertamento» o di «revisione della liquidazione». 3. - Accolto dunque il ricorso e cassata la decisione impugna
ta, la causa deve essere rinviata al Tribunale di Venezia — di
versa sezione — che pronuncerà sulle eccezioni proposte dalla
Favaro e rimaste assorbite nell'accoglimento di quella pregiudi ziale fondata sulla responsabilità sussidiaria dello spedizioniere ex art. 41 d.p.r. n. 43 del 1973.
Il Foro Italiano — 1999 — Parte 1-5.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 23 feb
braio 1998, n. 1937; Pres. Merigoiola, Est. Calabrese, P.M.
Palmieri (conci, conf.); Soc. F.lli De Georgio (Avv. Pisto
ne) c. Soc. Free Way. Conferma App. Napoli 14 marzo 1995.
Trasporto (contratto di) — Trasporto internazionale di merci
su strada — Convenzione di Ginevra — Applicabilità — Li
miti (L. 6 dicembre 1960 n. 1621, adesione alla convenzione
relativa al trasporto internazionale di merci su strada, con
protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956 e sua esecu
zione: convenzione, art. 1, 4, 6, 41).
Nei trasporti internazionali di merci su strada le disposizioni della convenzione di Ginevra, resa esecutiva in Italia con la
l. 1621/60, si applicano solo quando risulti la volontà delle
parti contraenti di voler assoggettare il rapporto alla normati
va della convenzione internazionale (volontà che può essere
contenuta nella lettera di vettura e può, in mancanza di tale
documento, essere provata con ogni mezzo). (1)
(1) La granitica giurisprudenza della Cassazione sul punto non mo stra segni di cedimento; e ciò a dispetto delle osservazioni critiche pun tualmente espresse dalla più accreditata dottrina in occasione delle nu merose decisioni emesse dal Supremo collegio.
La decisione in epigrafe, infatti, si inserisce in un trend giurispruden ziale del tutto coevo e privo della benché minima oscillazione, che ha
ripetutamente sottolineato la necessità della prova, documentale o di altro genere, dell'accordo raggiunto dai contraenti per poter desumere
l'applicabilità del regime speciale della convenzione al contratto di tra
sporto: v., in questo senso, Cass. 6 luglio 1991, n. 7472, Foro it., Rep. 1991, voce Giurisdizione civile, n. 50; 24 maggio 1991, n. 5869, ibid., voce Trasporto (contratto di), n. 32; 10 aprile 1986, n. 2515, id., Rep. 1986, voce cit., n. 6; 8 marzo 1983, n. 1708, id.. Rep. 1984, voce cit., n. 9; 10 giugno 1982, n. 3537, id., Rep. 1982, voce cit., n. 26; 6 gen naio 1982, n. 10, ibid., n. 27; 29 ottobre 1981, n. 5708, ibid., n. 28; 19 giugno 1981, n. 4029, ibid., n. 29; 26 novembre 1980, n. 6272, id.,
Rep. 1981, voce cit., n. 30; 1° marzo 1978, n. 1034, id., 1978, I, 839
(nella motivazione); 28 novembre 1975, n. 3983, id., 1976, I, 2859, con
nota di richiami. Ritengono i giudici di legittimità che una tale interpre tazione sia sorretta dalla previsione, contenuta nell'art. 6, paragrafo
primo, lett. K) del testo della convenzione, concernente l'indicazione nella lettera di vettura che il trasporto è assoggettato, nonostante qua lunque clausola contraria, al regime stabilito dalla convenzione (indica zione, questa, che — ove le norme della 1. 1621/60 fossero imperative — non avrebbe alcun senso, mentre essa esplicita la facoltà, riservata alle parti, di indicare nella lettera di vettura la volontà raggiunta di
regolare il rapporto contrattuale secondo le disposizioni della conven
zione); da tale principio, poi, deriva che l'accordo delle parti contraenti
per assoggettare il contratto stipulato alle norme della convenzione in
ternazionale è presupposto da altre disposizioni, come quella contenuta
nell'art. 4 (che prevede l'irrilevanza della «mancanza, irregolarità o per dita» della lettera di vettura, ai fini della validità e dell'esistenza del
contratto, che resta assoggettato alle disposizioni della convenzione; ed
anche una siffatta regola non si spiegherebbe ove tutti i contratti assog
gettabili alla normativa convenzionale fossero automaticamente regolati da tale disciplina) o quella dettata dall'art. 41 (che sancisce la nullità
di ogni clausola che deroghi alla disciplina prevista nel testo normativo). Altrettanto compatto, ma in opposta direzione, appare il fronte della
giurisprudenza di merito, che, dopo un'isolata pronuncia in sintonia con l'orientamento della Cassazione (v. App. Milano 26 maggio 1981, id., Rep. 1983, voce cit., n. 14), a più riprese ha sostenuto la tesi del
l'imperatività delle norme dettate dalla 1. 1621/60: cfr. la diffusa moti
vazione di App. Firenze 2 febbraio 1981, ibid., n. 15 (per esteso, Riv.
dir. internaz. privato e proc., 1982, 805; Dir. mariti., 1982, 415, con
nota di Fadda, Presupposti per l'applicazione della Cmr - Finalmente
la giurisprudenza cambia orientamento-, Foro pad., 1981, I, 256; Tra
sporti, 1982, fase. 28, 177); successivamente, v. Trib. Milano 11 luglio
1983, Foro it., Rep. 1984, voce cit., n. 10; App. Torino 4 giugno 1984,
id., Rep. 1985, voce cit., n. 25 («Allorché un trasporto internazionale
per strada si effettui in due Stati diversi, almeno uno dei quali parte
contraente, si applica la convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956
(c.d. Cmr)»); App. Milano 21 febbraio 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 34 («Ai sensi dell'art. 4 della convenzione di Ginevra del 19 maggio
1956, la mancanza, l'irregolarità o la perdita della lettera di vettura
non inficiano né l'esistenza né la validità del contratto di trasporto, che resta disciplinato dalla convenzione medesima»).
Sono rimaste, così, inascoltate le sollecitazioni provenienti dalla dot
trina che in modo unanime ha da sempre auspicato un'interpretazione delle norme contenute nella legge di esecuzione della convenzione Cmr
in sintonia con i principi e le finalità del diritto uniforme, caratterizzan
te la normativa convenzionale in tema di trasporti (su cui v., tra i con
tributi più recenti, Pesce, Criterio di specialità e interpretazione siste
matica del diritto uniforme, in Contratti, 1997, 186 e 310; Romanelli
This content downloaded from 195.78.108.81 on Tue, 24 Jun 2014 21:55:31 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions