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Sezione I civile; sentenza 7 settembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M. Morozzo...

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Sezione I civile; sentenza 7 settembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M. Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Seri (Avv. Paciaroni) c. Soc. immob. Marche (Avv. Felici). Conferma App. Ancona 14 settembre 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1015/1016-1017/1018 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175784 . Accessed: 28/06/2014 18:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:31:36 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 7 settembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Seri (Avv. Paciaroni) c. Soc. immob. Marche (Avv. Felici).Conferma App. Ancona 14 settembre 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1015/1016-1017/1018Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175784 .

Accessed: 28/06/2014 18:31

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1015 PARTE PRIMA 1016

di uno dei due criteri di cui all'art. 2 ed all'art. 5, n. 1, della

convenzione; criteri, questi, che determinano fori concorrenti, tra i quali l'attore ha facoltà di scelta.

L'art. 5, n. 1, della convenzione — il quale, come si è visto,

attribuisce, in materia contrattuale, una « competenza speciale »

(che è facoltativa, concorrente con la competenza generale de

terminata dal domicilio del convenuto) al « giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere

eseguita » — è stato interpretato dalla Corte di giustizia delle

Comunità europee, con sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76

(id., 1977, IV, 50), nel senso che il « luogo in cui l'obbliga zione è stata o deve essere eseguita va determinato in con

formità della legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa » : in ta

le sentenza, premesso che « spetta al giudice investito della

causa accertare, in forza della convenzione, se il luogo dove

l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti

della sua competenza territoriale », è detto che « per far ciò

egli deve prima determinare, in conformità del proprio diritto

internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuri dico in esame e successivamente definire, sulla base di tale

legge, il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale

controversa ». In aderenza a tale interpretazione, questa Supre ma corte, a sezioni unite, ha stabilito, con sentenza 17 febbraio

1981, n. 946 (id., 1981, I, 1607), il principio di diritto che « l'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre

1968 (ratificata con la 1. 21 giugno 1971 n. 804), il quale fissa

come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'af

fermazione della giurisdizione del giudice adito in materia con

trattuale fra soggetti domiciliati negli Stati aderenti, il luogo di

esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve essere in

tesa nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione

è quella corrispondente al diritto azionato e che il luogo di ese

cuzione va individuato in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa».

Nel vigente ordinamento italiano, la norma di diritto interna

zionale privato che determina la « legge regolatrice delle ob

bligazioni » è quella dell'art. 25 disp. prel. c.c., la quale stabi

lisce, al 1° comma, che le obbligazioni contrattuali sono rego late dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune, o, altri

menti, da quella del luogo in cui il contratto è stato con

cluso.

Nella specie, la soc. Imitalia ha domandato la condanna de

gli Ebeling al pagamento del prezzo di una casetta di abitazio

ne da essa venduta ai convenuti oppure la cui costruzione era

stata da costoro ad essa appaltata (non è necessario in questa sede accertare l'esatta qualificazione giuridica) con un contratto

concluso a Luino.

Avendo i contraenti cittadinanze diverse ed essendo stato

concluso il contratto in Italia, legge regolatrice dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è quella italiana.

Per il 3° comma, 1" parte, dell'art. 1182 c.c., «l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ». In tema di vendita, quanto al pagamento del prezzo, l'art. 1498 c.c.

stabilisce, nel 2° comma, che, « in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue », e, nel 3°

comma, che, « se il prezzo non si deve pagare al momento della

consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore». Non rileva la clausola contrattuale che dà facoltà agli Ebe

ling di effettuare il pagamento del prezzo o presso una banca tedesca o presso il Banco Ambrosiano di Luino: stante il de dotto inadempimento dei compratori od appaltanti, solo rilevan

te, quale criterio di collegamento per la determinazione del giu dice competente è il luogo dove, per legge, il venditore od ap paltatore ha diritto di ricevere il pagamento del prezzo.

Poiché la soc. Imitalia ha' sede in Luino e poiché nella stessa località si trova la casetta da consegnare agli Ebeling, è Luino il luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere ese

guita. Con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 5, n. 1, della citata convenzione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 set

tembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M.

Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Seri (Avv. Paciaro

ni) c. Soc. immob. Marche (Avv. Felici). Conferma App. Ancona 14 settembre 1979.

Valore aggiunto (imposta sul) — Permuta di cosa presente con

tro cosa futura — Efficacia ai fini fiscali (Cod. civ., art. 1552;

d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'im

posta sul valore aggiunto, art. 6).

La permuta di area edificabile contro appartamenti da costruire

si considera effettuata, ai fini del pagamento dell'i.v.a. sulla

cessione degli appartamenti, nel momento in cui venga emessa

la fattura o venga pagato il corrispettivo (costituito, nella spe

cie, dalla cessione dell'area) ancorché gli appartamenti non

siano ancora venuti ad esistenza. (1)

Svolgimento del processo. — La s.r.l. immobiliare Marche

convenne innanzi al Tribunale di Macerata, con citazione 7 apri le 1977, Adriana e Antonio Seri, esponendo che la società, con

atto notarile 19 novembre 1976, aveva acquistato da essi cin

que lotti fabbricabili siti in quella città in via Manzoni, impe

gnandosi a trasferire loro, a titolo di permuta, sei appartamenti

degli edifici da realizzare nelle aree stesse per il valore comples sivo di lire 175.000.000, per la cui somma era stata emessa fat

tura, con invito ai suddetti di versare lire 10.500.000 quale impo sta sul valore aggiunto indicatovi, il che non era stato fatto.

Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento di

quella somma.

I Seri, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda avversa

ria, deducendo che l'imposta non era dovuta per non essere

stato ancora adempiuto il contratto e per non essersi realizzata

alcuna cessione di immobili, trattandosi di beni futuri.

II tribunale adito, con sentenza 15 gennaio 1978, respinse la

domanda della società attrice, perché ritenne che, ai sensi, del

l'art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di permuta di area edificabilc con beni futuri costituiti dagli appartamenti da costruire, l'imposta non era ancora dovuta, in quanto gli effetti dell'atto si sarebbero prodotti solo quando questi ultimi, in seguito alla loro costruzione, fossero venuti ad esistenza, con

il loro acquisto da parte dei Seri.

In seguito ad impugnazione della società, la Corte d'appello di Ancona con sentenza 14 settembre 1979 fu di contrario avviso

e condannò gli appellanti al pagamento della richiesta somma

di lire 10.500.000 per la causale indicata. Affermò la corte che

non era stata considerato dal primo giudice che, ai sensi dell'ul

timo comma del citato art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633, nei

casi in cui, indipendentemente dagli eventi previsti, sia stata

emessa fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il cor

rispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data rispetti vamente della fattura o del pagamento e che, come dedotto dal

l'appellante, il trasferimento dei lotti costituiva pagamento del

(1) Non constano precedenti specifici nei termini della questione; nondimeno, in un'ipotesi abbastanza simile, Comm. trib. 1 grado Trento 24 gennaio 1980, Foro it., Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta), n. 288, ha affermato che il momento impositivo per la ces sione degli immobili viene in essere con l'atto scritto e con l'inta volazione stante il particolare regime dei beni immobili nelle* provin ce ex austriache.

In dottrina, favorevole all'immediata tassabilità della cessione del l'edificio costruendo, v. D'Errico, Permuta di bene presente contro bene futuro, in particolare di area contro costruendo edificio agli ef fetti i.v.a. - registro - i.n.v.i.m., in Bollettino trib., 1975, 1021, spec. 1024. Contra, tuttavia, parrebbe Provini, Il regime fiscale della per muta immobiliare, id., 1977, 344, spec. 346, secondo il quale le ces sioni di beni i cui effetti traslativi si producono posteriormente alla

stipulazione, si considerano effettuate nel momento in cui si produ cono tali effetti, coerentemente con il sistema i.v.a. che ha riguardo non tanto ai contratti ma ai reali trasferimenti di beni. Rimane im pregiudicato ad ogni modo il caso in cui il costruttore rilasci la fat tura, come è accaduto nella specie, anteriormente alla venuta ad esistenza del bene.

Su un problema affine cfr. Avvantaggiati, La promessa di ven dita di bene immobile e l'art. 6 d.p.r. n. 633 del 1972, in Legislazio ne e giur. trib., 1981, 547, 552.

Sulla modalità di tassazione della permuta di cosa presente contro cosa futura nell'imposta di registro, cfr. Cass. 4 maggio 1981, n. 2709, Foro it., 1982, I, 1126.

Sul rapporto, nella tassazione della permuta di cosa presente con tro cosa futura, fra imposta di registro e i.v.a., v. Dini, Considerazioni sulla tassazione della permuta nelle imposte indirette, in Bollettino trib., 1977, 1747; nonché Marzocchi, La tassazione della permuta nell'ipotesi di concorrenza fra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, in Riv. not., 1977, 207.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

corrispettivo di sei appartamenti da edificare. Fu precisato, nel

la stessa sentenza, che, pur se la permuta con cosa futura si

perfeziona, secondo i principi del diritto civile, allorché questa

venga ad esistenza, tale principio non può applicarsi in materia

tributaria, in quanto, in virtù di quella norma, la cessione si

doveva intendere come effettuata eoa il trasferimento delle aree

che ne costituivano il corrispettive*. Antonino e Adriana Seri hanno proposto ricorso per cassa

zione con tre motivi. Ha resistito la società con controricorso.

Motivi della decisione. — I ricorrenti Seri hanno censurato

la decisione impugnata, con il primo motivo del ricorso, per violazione dell'art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633 sull'imposta sul valore aggiunto, per non avere considerato che il legisla

tore, nel determinare il momento in cui sorge l'obbligo della

fatturazione o del pagamento dell'imposta, ha disposto, con il

1" comma del citato articolo, che per le cessioni di immo

bili i cui effetti traslativi si producono posteriormente alla ces

sione stessa si deve intendere effettuata nel momento in cui

essi si verificano. Secondo i ricorrenti ciò non era ancora av

venuto nella specie per gli appartamenti promessi e l'ultimo

comma di quell'articolo, nel riferirsi all'emissione delle fatture, aveva previsto quest'ultima come alternativa

' e non come ob

bligatoria, senza che vi fosse stata al riguardo una pattuizione tra le parti.

Il motivo è infondato. Invero, l'ultimo comma del citato art. 6 statuisce, come posto in rilievo nella sentenza suddetta, che

l'operazione assoggettabile all'imposta, e cioè la cessione di beni

immobili, si considera effettuata alla data della fattura o a

quella del pagamento se questi fatti siano anteriori al verificarsi

degli eventi previsti dai precedenti comma. Tale deroga alla

disposizione generale del 1° comma, per l'espressione usata, non ha affatto contenuto alternativo, né è rimessa alla volontà delle parti, come sostenuto dai ricorrenti, e ciò anche per esi

genze di certezza poste a base della norma. Al contrario, que st'ultima manifesta la prevalenza attribuita dal legislatore al

pagamento avvenuto e alla emissione della fattura quali ele menti determinanti del sorgere dell'obbligo impositivo in con siderazione dell'effetto economico ed inequivoco del primo e dell'efficacia documentale della seconda.

A causa di tale contenuto imperativo della norma non era necessaria una previa pattuizione espressa tra le parti, né vi era stata una scelta unilaterale dell'imprenditore assoggettato all'i.v.a., sia sotto il profilo del pagamento del corrispettivo, avvenuto con la cessione dell'area secondo la sentenza impu gnata, sia sotto il profilo della emissione della fattura, la quale, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 21, doveva avere luogo entro trenta giorni dalla effettuazione dell'operazione, regolata dalla citata disposizione dell'art. 6.

Ugualmente infondato è il secondo motivo, sostanzialmente connesso con il primo, con il quale i ricorrenti hanno lamentato la errata interpretazione, da parte della corte di merito, degli art. 1 e 6 cit. d.p.r., in relazione agli art. 1552 ss. c.c., deducendo che le norme fiscali, a differenza di quanto ritenuto da quel giudice, non possono mai modificare la natura e gli effetti dei contratti come regolati dalle norme di natura civilistica. I ricorrenti, inol

tre, hanno sostenuto che non erano stati fatturati i beni oggetto della cessione (appartamenti, autorimesse e cantine) ma il loro

controvalore, che era un bene sconosciuto alla legge sull'i.v.a.

Sotto il primo profilo, va rilevato che non vi è alcun elemento

per una graduazione nelle ordinarie leggi secondo la materia pri vatistica o finanziaria da esse regolata. Inoltre, le citate norme

sull'i.v.a. non modificano quelle civilistiche sui contratti ai quali si riferiscono, ma determinano gli effetti tributari di questi ul

timi in relazione a particolari momenti ed eventi dei rapporti da essi regolati, senza influire su questi tra le parti contraenti, e

ciò per fini di una più adeguata e chiara contribuzione da parte dei soggetti interessati. A causa della diversità dei campi di ap

plicazione e degli effetti non possono sussistere, pertanto, con

trasti tra le due menzionate categorie di norme.

Infine, circa l'affermazione dei ricorrenti sulla inapplicabilità dell'i, v. a. al « controvalore » della cessione, in quanto non

previsto da alcuna norma, è facile osservare che nelle permute il corrispettivo genericamente previsto dall'art. 6 è costituito dal

bene ceduto rispettivamente da ognuna delle parti, il quale, ai

fini dell'applicazione quantitativa dell'imposta, va considerato

nel suo equivalente pecuniario non riferendosi la norma impo sitiva solo ai pagamenti in moneta.

Va pure tenuto presente che l'applicabilità dell'imposta non

è stata mai disconosciuta nei precedenti gradi del giudizio per

quanto concerne 1 'an debeatur ma solo per il momento della sua

applicazione, indicato dai Seri nel completamento della costru

zione degli appartamenti loro promessi. Pertanto, non può ne

garsi che l'imposta stessa debba calcolarsi sul suddetto valore

del corrispetivo degli appartamenti dovuto all'impresa assog

gettata, come tale, all'imposta in questione. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità

dell'applicazione delle norme sulla stessa in relazione alla natura

giuridica della permuta di un bene esistente con un bene futuro, secondo la forma diffusa nel mercato edilizio, per la quale l'im

posta di registro è dovuta nella misura fìssa e l'i.v.a. lo è al

momento/dell'ultimazione dei beni da costruire.

Anché questo motivo va disatteso perchè è inconferente ogni richiamo alla detta imposta di registro diversamente prevista e regolata dal legislatore mentre per il resto quel mezzo in

veste la questione già trattata nell'esame del primo motivo

con deduzioni uguali a quelle riproposte (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 21 ago sto 1982, n. 4693; Pres. Dondona, Est. Amirante, P. M. Can

tagalli (conci, parz. diff.); Celli e altri (Avv. Franchi, Dol

fi, Totaro) c. E.n.el. (Avv. Musu, Pinto) e I.n.p.s. (Avv.

Belloni, Boer). Cassa Trib. Pistoia 8 febbraio 1978 e' con

ferma Trib. Pistoia 6 febbraio 1979.

Impugnazioni civili in genere — Sentenza di primo grado prov visoriamente esecutiva — Riforma in appello con sentenza non

passata in giudicato — Restituzioni — Ammissibilità — 'Limiti

(Cod. proc. civ., art. 336).

Impugnazioni civili in genere — Estensione ideila sentenza d'ap

pello di riforma alle sentenze non definitive dipendenti dalla

sentenza riformata — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 336).

Il giudice d'appello con la sentenza di riforma della decisione

di primo grado può condannare alla restituzione di quanto

percepito dal soccombente per effetto di tale sentenza provvi soriamente esecutiva, ma l'esecutorietà del capo restitutorio

della sentenza d'appello è subordinata al passaggio in giudi cato della sentenza d'appello di riforma (nella specie, in ap

plicazione di tale principio, è stata cassata con rinvio la sen

tenza d'appello che aveva condannato alle restituzioni senza

precisare che la condanna era subordinata al passaggio in giu dicato della sentenza). (1)

La riforma con sentenza passata in giudicato estende i suoi ef

fetti anche alla successiva sentenza definitiva che, pronuncia ta nello stesso procedimento, abbia il suo presupposto logico e giuridico nella sentenza non definitiva riformata. (2)

11

TRIBUNALE DI NAPOLI; sentenza 21 gennaio 1983; Pres.

Baccari, Est. F. Amato; International School of Naples (Avv. De Sangro, A. M. Giordano) c. Carter (Avv. Di Lorenzo).

Impugnazioni civili in genere — Sentenza pretorile di condanna

alla reintegra nel posto di lavoro — Estromissione a seguito della

sentenza d'appello di riforma non passata in giudicato — Illegit timità — Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 336; 1.

20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e di

gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sin

dacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18).

A seguito della riforma non passata in giudicato della sentenza

pretorile dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è

illegittima l'estromissione del lavoratore reintegrato in ottem

peranza alla decisione di primo grado, e conseguentemente il

lavoratore può agire in giudizio per ottenere la reintegrazione nel posto; ove però abbia rinunciato a chiedere la reintegra

(1-2) Esplicitamente in senso conforme alla prima massima v., oltre

alle sentenze richiamate in motivazione, Cass. 21 luglio 1981, n.

4684, Foro it., 1981, I, 2391, con nota di richiami e osservazioni di

A. Proto Pisani, cui adde, Cass. 15 marzo 1982, n. 1669, id., 1982,

I, 985, nella motivazione al punto 7, e la recentissima Cass. 10 di

cembre 1982, n. 6765, id., Mass., 1324. Il principio riassunto nella seconda massima è, nella sua genericità,

pacifico: v. esplicitamente Cass. 24 maggio 1968, n. 1590, id., 1968,

I, 3021, con nota di richiami, e Cass. 28 ottobre 1975, n. 3626, id.,

Rep. 1975, voce Cassazione civile, n. 42, e, da ultimo, in dottrina

Consolo, Impugnazione immediata di una sentenza non definitiva e

proseguimento del giudizio in primo grado, in Riv. dir. civ., 1979, II, 582 ss. e Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 768 ss.;

nonché, quanto alla sorte del ricorso proposto avverso la sentenza

definitiva, a seguito della sopravvenuta cassazione della non definitiva,

Cass., sez. un., 11 settembre 1979, n. 4751, Foro it., 1980, I, 98.

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