Sezione I civile; sentenza 7 settembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M.Morozzo Della Rocca (concl. conf.); Seri (Avv. Paciaroni) c. Soc. immob. Marche (Avv. Felici).Conferma App. Ancona 14 settembre 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1015/1016-1017/1018Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175784 .
Accessed: 28/06/2014 18:31
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:31:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
1015 PARTE PRIMA 1016
di uno dei due criteri di cui all'art. 2 ed all'art. 5, n. 1, della
convenzione; criteri, questi, che determinano fori concorrenti, tra i quali l'attore ha facoltà di scelta.
L'art. 5, n. 1, della convenzione — il quale, come si è visto,
attribuisce, in materia contrattuale, una « competenza speciale »
(che è facoltativa, concorrente con la competenza generale de
terminata dal domicilio del convenuto) al « giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere
eseguita » — è stato interpretato dalla Corte di giustizia delle
Comunità europee, con sentenza 6 ottobre 1976, causa 12/76
(id., 1977, IV, 50), nel senso che il « luogo in cui l'obbliga zione è stata o deve essere eseguita va determinato in con
formità della legge che, secondo il diritto internazionale privato del giudice adito, disciplina l'obbligazione controversa » : in ta
le sentenza, premesso che « spetta al giudice investito della
causa accertare, in forza della convenzione, se il luogo dove
l'obbligazione è stata o deve essere eseguita rientri nei limiti
della sua competenza territoriale », è detto che « per far ciò
egli deve prima determinare, in conformità del proprio diritto
internazionale privato, la legge da applicare al rapporto giuri dico in esame e successivamente definire, sulla base di tale
legge, il luogo di adempimento dell'obbligazione contrattuale
controversa ». In aderenza a tale interpretazione, questa Supre ma corte, a sezioni unite, ha stabilito, con sentenza 17 febbraio
1981, n. 946 (id., 1981, I, 1607), il principio di diritto che « l'art. 5, n. 1, della convenzione di Bruxelles del 27 settembre
1968 (ratificata con la 1. 21 giugno 1971 n. 804), il quale fissa
come concorrente criterio di collegamento, sufficiente per l'af
fermazione della giurisdizione del giudice adito in materia con
trattuale fra soggetti domiciliati negli Stati aderenti, il luogo di
esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, deve essere in
tesa nel senso che l'obbligazione da prendere in considerazione
è quella corrispondente al diritto azionato e che il luogo di ese
cuzione va individuato in base al diritto internazionale privato del giudice investito della causa».
Nel vigente ordinamento italiano, la norma di diritto interna
zionale privato che determina la « legge regolatrice delle ob
bligazioni » è quella dell'art. 25 disp. prel. c.c., la quale stabi
lisce, al 1° comma, che le obbligazioni contrattuali sono rego late dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune, o, altri
menti, da quella del luogo in cui il contratto è stato con
cluso.
Nella specie, la soc. Imitalia ha domandato la condanna de
gli Ebeling al pagamento del prezzo di una casetta di abitazio
ne da essa venduta ai convenuti oppure la cui costruzione era
stata da costoro ad essa appaltata (non è necessario in questa sede accertare l'esatta qualificazione giuridica) con un contratto
concluso a Luino.
Avendo i contraenti cittadinanze diverse ed essendo stato
concluso il contratto in Italia, legge regolatrice dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio è quella italiana.
Per il 3° comma, 1" parte, dell'art. 1182 c.c., «l'obbligazione avente per oggetto una somma di danaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza ». In tema di vendita, quanto al pagamento del prezzo, l'art. 1498 c.c.
stabilisce, nel 2° comma, che, « in mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire nel momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue », e, nel 3°
comma, che, « se il prezzo non si deve pagare al momento della
consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore». Non rileva la clausola contrattuale che dà facoltà agli Ebe
ling di effettuare il pagamento del prezzo o presso una banca tedesca o presso il Banco Ambrosiano di Luino: stante il de dotto inadempimento dei compratori od appaltanti, solo rilevan
te, quale criterio di collegamento per la determinazione del giu dice competente è il luogo dove, per legge, il venditore od ap paltatore ha diritto di ricevere il pagamento del prezzo.
Poiché la soc. Imitalia ha' sede in Luino e poiché nella stessa località si trova la casetta da consegnare agli Ebeling, è Luino il luogo dove l'obbligazione dedotta in giudizio deve essere ese
guita. Con la conseguenza che, in applicazione dell'art. 5, n. 1, della citata convenzione, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 7 set
tembre 1982, n. 4842; Pres. Brancaccio, Est. Zappulli, P. M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Seri (Avv. Paciaro
ni) c. Soc. immob. Marche (Avv. Felici). Conferma App. Ancona 14 settembre 1979.
Valore aggiunto (imposta sul) — Permuta di cosa presente con
tro cosa futura — Efficacia ai fini fiscali (Cod. civ., art. 1552;
d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 633, istituzione e disciplina dell'im
posta sul valore aggiunto, art. 6).
La permuta di area edificabile contro appartamenti da costruire
si considera effettuata, ai fini del pagamento dell'i.v.a. sulla
cessione degli appartamenti, nel momento in cui venga emessa
la fattura o venga pagato il corrispettivo (costituito, nella spe
cie, dalla cessione dell'area) ancorché gli appartamenti non
siano ancora venuti ad esistenza. (1)
Svolgimento del processo. — La s.r.l. immobiliare Marche
convenne innanzi al Tribunale di Macerata, con citazione 7 apri le 1977, Adriana e Antonio Seri, esponendo che la società, con
atto notarile 19 novembre 1976, aveva acquistato da essi cin
que lotti fabbricabili siti in quella città in via Manzoni, impe
gnandosi a trasferire loro, a titolo di permuta, sei appartamenti
degli edifici da realizzare nelle aree stesse per il valore comples sivo di lire 175.000.000, per la cui somma era stata emessa fat
tura, con invito ai suddetti di versare lire 10.500.000 quale impo sta sul valore aggiunto indicatovi, il che non era stato fatto.
Chiese, pertanto, la condanna dei convenuti al pagamento di
quella somma.
I Seri, costituitisi, chiesero il rigetto della domanda avversa
ria, deducendo che l'imposta non era dovuta per non essere
stato ancora adempiuto il contratto e per non essersi realizzata
alcuna cessione di immobili, trattandosi di beni futuri.
II tribunale adito, con sentenza 15 gennaio 1978, respinse la
domanda della società attrice, perché ritenne che, ai sensi, del
l'art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di permuta di area edificabilc con beni futuri costituiti dagli appartamenti da costruire, l'imposta non era ancora dovuta, in quanto gli effetti dell'atto si sarebbero prodotti solo quando questi ultimi, in seguito alla loro costruzione, fossero venuti ad esistenza, con
il loro acquisto da parte dei Seri.
In seguito ad impugnazione della società, la Corte d'appello di Ancona con sentenza 14 settembre 1979 fu di contrario avviso
e condannò gli appellanti al pagamento della richiesta somma
di lire 10.500.000 per la causale indicata. Affermò la corte che
non era stata considerato dal primo giudice che, ai sensi dell'ul
timo comma del citato art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633, nei
casi in cui, indipendentemente dagli eventi previsti, sia stata
emessa fattura o sia stato pagato, in tutto o in parte, il cor
rispettivo, l'operazione si considera effettuata alla data rispetti vamente della fattura o del pagamento e che, come dedotto dal
l'appellante, il trasferimento dei lotti costituiva pagamento del
(1) Non constano precedenti specifici nei termini della questione; nondimeno, in un'ipotesi abbastanza simile, Comm. trib. 1 grado Trento 24 gennaio 1980, Foro it., Rep. 1980, voce Valore aggiunto (imposta), n. 288, ha affermato che il momento impositivo per la ces sione degli immobili viene in essere con l'atto scritto e con l'inta volazione stante il particolare regime dei beni immobili nelle* provin ce ex austriache.
In dottrina, favorevole all'immediata tassabilità della cessione del l'edificio costruendo, v. D'Errico, Permuta di bene presente contro bene futuro, in particolare di area contro costruendo edificio agli ef fetti i.v.a. - registro - i.n.v.i.m., in Bollettino trib., 1975, 1021, spec. 1024. Contra, tuttavia, parrebbe Provini, Il regime fiscale della per muta immobiliare, id., 1977, 344, spec. 346, secondo il quale le ces sioni di beni i cui effetti traslativi si producono posteriormente alla
stipulazione, si considerano effettuate nel momento in cui si produ cono tali effetti, coerentemente con il sistema i.v.a. che ha riguardo non tanto ai contratti ma ai reali trasferimenti di beni. Rimane im pregiudicato ad ogni modo il caso in cui il costruttore rilasci la fat tura, come è accaduto nella specie, anteriormente alla venuta ad esistenza del bene.
Su un problema affine cfr. Avvantaggiati, La promessa di ven dita di bene immobile e l'art. 6 d.p.r. n. 633 del 1972, in Legislazio ne e giur. trib., 1981, 547, 552.
Sulla modalità di tassazione della permuta di cosa presente contro cosa futura nell'imposta di registro, cfr. Cass. 4 maggio 1981, n. 2709, Foro it., 1982, I, 1126.
Sul rapporto, nella tassazione della permuta di cosa presente con tro cosa futura, fra imposta di registro e i.v.a., v. Dini, Considerazioni sulla tassazione della permuta nelle imposte indirette, in Bollettino trib., 1977, 1747; nonché Marzocchi, La tassazione della permuta nell'ipotesi di concorrenza fra imposta sul valore aggiunto e imposta di registro, in Riv. not., 1977, 207.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:31:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
corrispettivo di sei appartamenti da edificare. Fu precisato, nel
la stessa sentenza, che, pur se la permuta con cosa futura si
perfeziona, secondo i principi del diritto civile, allorché questa
venga ad esistenza, tale principio non può applicarsi in materia
tributaria, in quanto, in virtù di quella norma, la cessione si
doveva intendere come effettuata eoa il trasferimento delle aree
che ne costituivano il corrispettive*. Antonino e Adriana Seri hanno proposto ricorso per cassa
zione con tre motivi. Ha resistito la società con controricorso.
Motivi della decisione. — I ricorrenti Seri hanno censurato
la decisione impugnata, con il primo motivo del ricorso, per violazione dell'art. 6 d. p. r. 26 ottobre 1972 n. 633 sull'imposta sul valore aggiunto, per non avere considerato che il legisla
tore, nel determinare il momento in cui sorge l'obbligo della
fatturazione o del pagamento dell'imposta, ha disposto, con il
1" comma del citato articolo, che per le cessioni di immo
bili i cui effetti traslativi si producono posteriormente alla ces
sione stessa si deve intendere effettuata nel momento in cui
essi si verificano. Secondo i ricorrenti ciò non era ancora av
venuto nella specie per gli appartamenti promessi e l'ultimo
comma di quell'articolo, nel riferirsi all'emissione delle fatture, aveva previsto quest'ultima come alternativa
' e non come ob
bligatoria, senza che vi fosse stata al riguardo una pattuizione tra le parti.
Il motivo è infondato. Invero, l'ultimo comma del citato art. 6 statuisce, come posto in rilievo nella sentenza suddetta, che
l'operazione assoggettabile all'imposta, e cioè la cessione di beni
immobili, si considera effettuata alla data della fattura o a
quella del pagamento se questi fatti siano anteriori al verificarsi
degli eventi previsti dai precedenti comma. Tale deroga alla
disposizione generale del 1° comma, per l'espressione usata, non ha affatto contenuto alternativo, né è rimessa alla volontà delle parti, come sostenuto dai ricorrenti, e ciò anche per esi
genze di certezza poste a base della norma. Al contrario, que st'ultima manifesta la prevalenza attribuita dal legislatore al
pagamento avvenuto e alla emissione della fattura quali ele menti determinanti del sorgere dell'obbligo impositivo in con siderazione dell'effetto economico ed inequivoco del primo e dell'efficacia documentale della seconda.
A causa di tale contenuto imperativo della norma non era necessaria una previa pattuizione espressa tra le parti, né vi era stata una scelta unilaterale dell'imprenditore assoggettato all'i.v.a., sia sotto il profilo del pagamento del corrispettivo, avvenuto con la cessione dell'area secondo la sentenza impu gnata, sia sotto il profilo della emissione della fattura, la quale, ai sensi dell'ult. comma dell'art. 21, doveva avere luogo entro trenta giorni dalla effettuazione dell'operazione, regolata dalla citata disposizione dell'art. 6.
Ugualmente infondato è il secondo motivo, sostanzialmente connesso con il primo, con il quale i ricorrenti hanno lamentato la errata interpretazione, da parte della corte di merito, degli art. 1 e 6 cit. d.p.r., in relazione agli art. 1552 ss. c.c., deducendo che le norme fiscali, a differenza di quanto ritenuto da quel giudice, non possono mai modificare la natura e gli effetti dei contratti come regolati dalle norme di natura civilistica. I ricorrenti, inol
tre, hanno sostenuto che non erano stati fatturati i beni oggetto della cessione (appartamenti, autorimesse e cantine) ma il loro
controvalore, che era un bene sconosciuto alla legge sull'i.v.a.
Sotto il primo profilo, va rilevato che non vi è alcun elemento
per una graduazione nelle ordinarie leggi secondo la materia pri vatistica o finanziaria da esse regolata. Inoltre, le citate norme
sull'i.v.a. non modificano quelle civilistiche sui contratti ai quali si riferiscono, ma determinano gli effetti tributari di questi ul
timi in relazione a particolari momenti ed eventi dei rapporti da essi regolati, senza influire su questi tra le parti contraenti, e
ciò per fini di una più adeguata e chiara contribuzione da parte dei soggetti interessati. A causa della diversità dei campi di ap
plicazione e degli effetti non possono sussistere, pertanto, con
trasti tra le due menzionate categorie di norme.
Infine, circa l'affermazione dei ricorrenti sulla inapplicabilità dell'i, v. a. al « controvalore » della cessione, in quanto non
previsto da alcuna norma, è facile osservare che nelle permute il corrispettivo genericamente previsto dall'art. 6 è costituito dal
bene ceduto rispettivamente da ognuna delle parti, il quale, ai
fini dell'applicazione quantitativa dell'imposta, va considerato
nel suo equivalente pecuniario non riferendosi la norma impo sitiva solo ai pagamenti in moneta.
Va pure tenuto presente che l'applicabilità dell'imposta non
è stata mai disconosciuta nei precedenti gradi del giudizio per
quanto concerne 1 'an debeatur ma solo per il momento della sua
applicazione, indicato dai Seri nel completamento della costru
zione degli appartamenti loro promessi. Pertanto, non può ne
garsi che l'imposta stessa debba calcolarsi sul suddetto valore
del corrispetivo degli appartamenti dovuto all'impresa assog
gettata, come tale, all'imposta in questione. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto l'erroneità
dell'applicazione delle norme sulla stessa in relazione alla natura
giuridica della permuta di un bene esistente con un bene futuro, secondo la forma diffusa nel mercato edilizio, per la quale l'im
posta di registro è dovuta nella misura fìssa e l'i.v.a. lo è al
momento/dell'ultimazione dei beni da costruire.
Anché questo motivo va disatteso perchè è inconferente ogni richiamo alla detta imposta di registro diversamente prevista e regolata dal legislatore mentre per il resto quel mezzo in
veste la questione già trattata nell'esame del primo motivo
con deduzioni uguali a quelle riproposte (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 21 ago sto 1982, n. 4693; Pres. Dondona, Est. Amirante, P. M. Can
tagalli (conci, parz. diff.); Celli e altri (Avv. Franchi, Dol
fi, Totaro) c. E.n.el. (Avv. Musu, Pinto) e I.n.p.s. (Avv.
Belloni, Boer). Cassa Trib. Pistoia 8 febbraio 1978 e' con
ferma Trib. Pistoia 6 febbraio 1979.
Impugnazioni civili in genere — Sentenza di primo grado prov visoriamente esecutiva — Riforma in appello con sentenza non
passata in giudicato — Restituzioni — Ammissibilità — 'Limiti
(Cod. proc. civ., art. 336).
Impugnazioni civili in genere — Estensione ideila sentenza d'ap
pello di riforma alle sentenze non definitive dipendenti dalla
sentenza riformata — Decorrenza (Cod. proc. civ., art. 336).
Il giudice d'appello con la sentenza di riforma della decisione
di primo grado può condannare alla restituzione di quanto
percepito dal soccombente per effetto di tale sentenza provvi soriamente esecutiva, ma l'esecutorietà del capo restitutorio
della sentenza d'appello è subordinata al passaggio in giudi cato della sentenza d'appello di riforma (nella specie, in ap
plicazione di tale principio, è stata cassata con rinvio la sen
tenza d'appello che aveva condannato alle restituzioni senza
precisare che la condanna era subordinata al passaggio in giu dicato della sentenza). (1)
La riforma con sentenza passata in giudicato estende i suoi ef
fetti anche alla successiva sentenza definitiva che, pronuncia ta nello stesso procedimento, abbia il suo presupposto logico e giuridico nella sentenza non definitiva riformata. (2)
11
TRIBUNALE DI NAPOLI; sentenza 21 gennaio 1983; Pres.
Baccari, Est. F. Amato; International School of Naples (Avv. De Sangro, A. M. Giordano) c. Carter (Avv. Di Lorenzo).
Impugnazioni civili in genere — Sentenza pretorile di condanna
alla reintegra nel posto di lavoro — Estromissione a seguito della
sentenza d'appello di riforma non passata in giudicato — Illegit timità — Conseguenze — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 336; 1.
20 maggio 1970 n. 300, norme sulla tutela della libertà e di
gnità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sin
dacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, art. 18).
A seguito della riforma non passata in giudicato della sentenza
pretorile dichiarativa della illegittimità del licenziamento, è
illegittima l'estromissione del lavoratore reintegrato in ottem
peranza alla decisione di primo grado, e conseguentemente il
lavoratore può agire in giudizio per ottenere la reintegrazione nel posto; ove però abbia rinunciato a chiedere la reintegra
(1-2) Esplicitamente in senso conforme alla prima massima v., oltre
alle sentenze richiamate in motivazione, Cass. 21 luglio 1981, n.
4684, Foro it., 1981, I, 2391, con nota di richiami e osservazioni di
A. Proto Pisani, cui adde, Cass. 15 marzo 1982, n. 1669, id., 1982,
I, 985, nella motivazione al punto 7, e la recentissima Cass. 10 di
cembre 1982, n. 6765, id., Mass., 1324. Il principio riassunto nella seconda massima è, nella sua genericità,
pacifico: v. esplicitamente Cass. 24 maggio 1968, n. 1590, id., 1968,
I, 3021, con nota di richiami, e Cass. 28 ottobre 1975, n. 3626, id.,
Rep. 1975, voce Cassazione civile, n. 42, e, da ultimo, in dottrina
Consolo, Impugnazione immediata di una sentenza non definitiva e
proseguimento del giudizio in primo grado, in Riv. dir. civ., 1979, II, 582 ss. e Andrioli, Diritto processuale civile, Napoli, 1979, I, 768 ss.;
nonché, quanto alla sorte del ricorso proposto avverso la sentenza
definitiva, a seguito della sopravvenuta cassazione della non definitiva,
Cass., sez. un., 11 settembre 1979, n. 4751, Foro it., 1980, I, 98.
This content downloaded from 91.238.114.163 on Sat, 28 Jun 2014 18:31:36 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions