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sezione I; parere 17 settembre 1997, n. 1429; Pres. cons. ministri

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sezione I; parere 17 settembre 1997, n. 1429; Pres. cons. ministri Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 171/172-173/174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192356 . Accessed: 25/06/2014 03:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.14 on Wed, 25 Jun 2014 03:19:37 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione I; parere 17 settembre 1997, n. 1429; Pres. cons. ministri

sezione I; parere 17 settembre 1997, n. 1429; Pres. cons. ministriSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 171/172-173/174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192356 .

Accessed: 25/06/2014 03:19

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

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Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

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PARTE TERZA

vando che, nelle more del procedimento, il settennio sia stato

compiuto o l'interessato sia stato dichiarato idoneo ad ulteriore

valutazione ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

4.5. - Con il quinto motivo, l'appellante incidentale deduce

l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, 2° e 3° comma, 1. 19

febbraio 1981 n. 27 in riferimento agli art. 3, 25, 97, 101, 104, 105 e 107 Cost.

La predetta questione di legittimità costituzionale è manife

stamente infondata per le ragioni esposte sub 3.1.

Anche l'appello incidentale del dott. Pisani, quindi, è in

fondato.

5. - Per le suesposte considerazioni, gli appelli principali van

no accolti, mentre gli appelli incidentali vanno respinti.

CONSIGLIO DI STATO; sezione I; parere 17 settembre 1997, n. 1429; Pres. cons, ministri.

Invalidi civili e di guerra — Indennità di accompagnamento —

Autodichiarazione circa i requisiti — Reiterazione annuale (L. 23 dicembre 1996 n. 662, misure di razionalizzazione della

finanza pubblica, art. 1, comma 248). Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — As

sunzioni obbligatorie e agevolate — Autodichiarazione dei re

quisiti — Effettuazione «una tantum» (L. 23 dicembre 1996

n. 662, art. 1, comma 257). Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — As

sunzioni obbligatorie e agevolate — Difetto dei requisiti —

Risoluzione di diritto — Limiti (L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 257).

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — As

sunzioni obbligatorie e agevolate — Verifica positiva dei re

quisiti successivamente all'assunzione — Indici presuntivi di

esistenza al momento precedente (L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 257).

Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — As

sunzioni obbligatorie e agevolate — Autodichiarazione dei re

quisiti — Estremi (L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma

257). Lavoro (collocamento e mobilità della mano d'opera) — As

sunzioni obbligatorie e agevolate — Autodichiarazione dei re

quisiti fallace o mendace — Conseguenze (L. 23 dicembre 1996 n. 662, art. 1, comma 257).

Ai sensi dell'art. 1, comma 248, l. 23 dicembre 1996 n. 662, va ripetuta ogni anno, entro il 31 marzo, la dichiarazione di responsabilità da parte degli invalidi civili titolari di inden nità di accompagnamento circa la sussistenza o meno di uno stato di ricovero in istituto e, in caso affermativo, circa la

gratuità o meno del titolo, dovendo essere fatta ogni anno la relativa verifica della permanenza dei presupposti necessari

per continuare a godere del beneficio. (1) Ai sensi dell'art. 1, comma 257, l. 23 dicembre 1996 n. 662,

la verifica dei requisiti legittimanti l'assunzione degli invalidi civili, ciechi e sordomuti ex lege 2 aprile 1968 n. 482 — ed in genere di tutti coloro che abbiano usufruito per l'assunzio ne di disposizioni di favore — con il relativo onere di autodi chiarazione circa l'esistenza dei requisiti stessi, va fatta una sola volta, e non va quindi ripetuta negli anni a venire. (2)

La risoluzione automatica del rapporto di lavoro degli invalidi

civili, ciechi e sordomuti assunti ex lege 2 aprile 1968 n. 482 — ed in genere di tutti coloro assunti attraverso disposizioni di favore — prevista dall'art. 1, comma 257, I. 31 dicembre 1996 n. 662, opera per il sol caso in cui i requisiti non sussi stessero al momento dell'assunzione, non invece se essi siano venuti meno successivamente. (3)

(1-6) Non si rinvengono precedenti in termini.

Il Foro Italiano — 1998.

Il riscontro, da parte dell'amministrazione, della menomazione

invalidante che abbia importato l'assunzione degli invalidi ci

vili, ciechi e sordomuti ex lege 2 aprile 1968 n. 482 — ed

in genere di tutti coloro che abbiano usufruito di disposizioni di favore — costituisce presumibile indice della esistenza del

la menomazione anche al momento dell'assunzione, sì da ren

dere normalmente superflui ulteriori riscontri. (4) La dichiarazione di cui all'art. 1, comma 257, l. 31 dicembre

1996 n. 662, circa l'esistenza dei requisiti legittimanti l'assun

zione degli invalidi civili, ciechi e sordomuti ex lege 2 aprile 1968 n. 482 — ed in genere di tutti coloro che abbiano usu

fruito per l'assunzione di disposizioni di favore — va intesa, dato che la norma pone a carico del dichiarante l'onere di

provare la sussistenza della menomazione all'epoca dell'as

sunzione, non come una generica quanto astratta indicazione

proveniente dall'interessato dei requisiti richiesti, bensì come

una puntuale precisazione da parte sua degli elementi concre

ti in grado di dare ad essa effettiva consistenza in conformità alle finalità perseguite dalla legge. (5)

La dichiarazione di cui all'art. 1, comma 257, l. 31 dicembre

1996 n. 662, circa l'esistenza dei requisiti legittimanti l'assun

zione degli invalidi civili, ciechi e sordomuti ex lege 2 aprile 1968 n. 482 — ed in genere di tutti coloro che abbiano usu

fruito per l'assunzione di disposizioni di favore — falsa o

mendace, equivale a mancanza assoluta di dichiarazione, sì

da giustificare gli accertamenti necessari per la corretta rico

struzione della realtà con tutte le conseguenze di legge. (6)

Per quanto riguarda il quesito di cui al punto 1) della relazio

ne dell'amministrazione, la sezione osserva che essendo diverse

le finalità perseguite dal legislatore con la disciplina dettata nei

commi 248 e 257 dell'art. 1 1. 662/96, evidentemente in modo

diverso deve essere interpretato il riferimento alla scadenza tem

porale del 31 marzo ivi prevista. Nel primo caso trattasi infatti di verificare periodicamente

la permanenza dei presupposti necessari per godere del benefi

cio accordato alla categoria di destinatari ivi indicati, nel secon

do caso trattasi invece di accertare una tantum la sussistenza

dei requisiti che hanno legittimato l'assunzione. Pertanto, in que sto secondo caso la verifica, con il conseguente onere della di

chiarazione entro l'indicato termine da parte dell'interessato, va fatta una sola volta e non deve essere ripetuta negli anni

a venire.

II. - Relativamente al secondo quesito di cui alla relazione, va precisato che il contenuto della dichiarazione chiesta al bene

ficiario della assunzione ha una portata meramente ricognitivà, nel senso che deve prescindere da valutazioni soggettive del di

chiarante, il quale deve limitarsi ad indicare in modo circostan ziato e sotto la sua personale responsabilità quali fossero le con

dizioni di fatto e di diritto che hanno reso possibile l'assunzione

stessa.

La disposizione legislativa fa riferimento alla «sussistenza» dei requisiti e non, come è detto nella circolare, alla loro per manenza». Il che significa che possono risultare ininfluenti a

questo fine fatti sopravvenuti che hanno modificato in meglio la situazione soggettiva del dipendente.

La norma prevede l'automatica risoluzione del rapporto solo allorché risulta che il beneficiario al momento della assunzione non aveva i requisiti all'uopo richiesti. Ciò significa che ad esem

pio se una persona all'epoca dell'assunzione era non vedente e ha riacquistato successivamente la vista per effetto di un tra

pianto, di cui si dia prova certa e documentata, è evidente che dovrà escludersi che per tale persona possa farsi luogo all'auto matica risoluzione del rapporto. Le modificazioni dello stato

invalidante possono influire solo allorché la legge espressamen te condiziona la permanenza del rapporto al persistere di tali situazioni. In tutti gli altri casi ove sia certo che all'epoca la menomazione sussistesse non può farsi luogo alla risoluzione.

Motivi di correttezza inducono tuttavia a ritenere che, ove l'amministrazione riscontri che la menomazione allo stato per mane, nel senso che allo stato è certo che sussiste, ciò costitui sce presumibile indice della sua esistenza anche al momento del la assunzione, così da rendere normalmente superflui ulteriori riscontri.

Ciò che «va evidenziato è che la norma pone a carico del dichiarante l'onere di provare la sussistenza all'epoca della me nomazione.

L'espressione «dichiarazione» contenuta nella legge va intesa

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

perciò non come una generica quanto astratta indicazione pro veniente dall'interessato, dei requisiti richiesti, bensì come una

puntuale precisazione da parte sua degli elementi concreti in

grado di dare ad essa effettiva consistenza in conformità alle

finalità perseguite dalla legge.

Quanto al requisito da provare esso è soltanto quello relativo allo stato invalidante, come è detto nella circolare.

III. - Con riferimento al terzo quesito, motivi di conformità

ai principi costituzionali inducono a ritenere che il riferimento alla 1. 482/68 abbia una portata meramente esemplificativa, in

quanto la ratio della disposizione è di pretendere la dichiarazio

ne di cui al comma 257 da parte di tutti coloro che siano stati assunti con disposizioni di favore evitando in tal modo dispari tà di trattamento tra i veri beneficiari.

IV. - Con riferimento al quarto quesito va detto che le for

malità da osservare sono correttamente riassunte al punto 4) della relazione dell'amministrazione riferente.

V. - Con riferimento a quesiti posti al punto 5) della relazio

ne, la sezione rileva che al primo di essi si è già data risposta con le considerazioni in precedenza svolte.

Per quanto riguarda, invece, l'altro quesito deve tenersi con

to del fatto, in precedenza evidenziato, che l'autodichiarazione

è esaustiva solo allorché è in grado di assolvere alle finalità

perseguite dalla norma, sia cioè in grado di per sé di provare la sussistenza della menomazione all'epoca della assunzione.

La dichiarazione falsa o mendace equivale a mancanza asso

luta di dichiarazione, così da giustificare gli accertamenti neces

sari per la corretta ricostruzione della realtà con tutte le conse

guenze di legge. Per questi motivi, nelle esposte dichiarazioni è il parere della

sezione.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; ordinanza 19 gennaio 1998; Pres. Leo; Soc.

Holst Italia (Avv. Colapinto) c. Ente autonomo acquedotto

pugliese.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA; ordinanza 19 gennaio 1998; Pres. Leo; Soc.

Giustizia amministrativa — Provvedimenti di urgenza — Inam

missibilità (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, istituzione dei tribunali amministrativi regionali, art. 21).

L'art. 700 c.p.c. è estraneo al processo amministrativo e non

è adattabile ad esso neppure in via interpretativa. (1)

II

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA

LOMBARDIA, sezione III; decreto 14 novembre 1997, n. 758; Pres. Maiuuzzo; Soc. La Rinascente (Aw. Sica) c. Comune

di Viterbo.

Giustizia amministrativa — Provvedimenti di urgenza — Am

missibilità — Limiti (Cod. proc. civ., art. 700; 1. 6 dicembre 1971 n. 1034, art. 21).

Anche il giudice amministrativo può emettere provvedimenti cau

telari ex art. 700 c.p.c., con provvedimenti presidenziali emessi

inaudita altera parte, con efficacia limitata al tempo necessa

rio per la notifica del ricorso contro il provvedimento impu

gnato e per la conseguente camera di consiglio nella quale sarà esaminata la domanda di misura cautelare da formularsi

col ricorso medesimo. (2)

(1-2) I due provvedimenti del medesimo Tar riflettono soluzioni dia

metralmente opposte circa l'applicabilità dell'art. 700 c.p.c. e della re lativa procedura al processo amministrativo. Come è ben noto, Corte

cost. 28 giugno 1985, n. 190, Foro it., 1985,1, 1881, con nota di Proto

Pisani, e 2491, con nota di A. Romano, ha introdotto nel processo amministrativo il rimedio previsto dall'art. 700 c.p.c. solo rispetto alle

Il Foro Italiano — 1998.

I

Visto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data odierna

davanti a questo Tar ed ivi protocollato al n. 187/98, con il

quale ricorso l'istante Holst Italia s.p.a. con sede in Roma ha

chiesto i provvedimenti cautelari d'urgenza necessari ad impedi re che venga portato a compimento l'atto di diffida, emesso

dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e notificato in data

controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego; il riferimento al pubblico impiego (come emerge anche da Corte cost. 23 aprile 1987, n. 146, id., 1987,1, 1349, con nota di richiami) ha carattere pregnante, perchè l'intervento della Corte costituzionale si basava proprio sulla

disparità di tutela che si configurava nel processo amministrativo per il rapporto di pubblico impiego rispetto al processo civile per il rappor to di lavoro. Sull'applicazione dell'art. 700 c.p.c. nel processo ammini

strativo, in linea con quanto sancito dalla Corte costituzionale, cfr. Tar Valle d'Aosta, ord. 21 novembre 1985, n. 27, id., 1986, III, 192, con nota di Andre is; Tar Lazio, sez. II, ord. 24 settembre 1985, n. 670, id., 1985, III, 469; la medesima posizione è riflessa nella seconda delle due ordinanze sopra riportate. In argomento, più in generale, cfr. an che Cons. Stato, sez. VI, ord. 1° giugno 1990, n. 718, id., 1992, III, 163; sez. IV, ord. 11 febbraio 1986, n. 63, id., 1986, III, 191.

La sentenza della Corte costituzionale è stata interpretata nel senso che nel processo amministrativo, anche per l'istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., restasse ferma la procedura prevista per la domanda di so

spensione del provvedimento impugnato dall'art. 21, ultimo comma, 1. 1034/71; nel processo amministrativo (con riferimento alle vertenze di ordine propriamente patrimoniale in materia di pubblico impiego) è introdotto un nuovo tipo di misure cautelari (corrispondente all'art. 700 c.p.c.), ma lo svolgimento del processo cautelare rimane disciplina to dalle regole già vigenti. Cfr., nel senso che nel processo amministra tivo non siano ammesse istanze di misure cautelari avanzate in via auto noma o prima della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di me

rito, Tar Lazio, sez. II, 3 marzo 1995, n. 319, id., Rep. 1995, voce

Giustizia amministrativa, n. 632 (che ribadisce, fra l'altro, che nel giu dizio amministrativo, «a differenza del giudizio civile, la tutela cautela re è ammessa solo dopo il radicamento del processo principale, nelle forme all'uopo previste dall'art. 211. 6 dicembre 1971 n. 1034, in modo che il giudizio cautelare si presenti sempre come incidentale rispetto al primo, nel quale devono essere illustrate le ragioni ed i motivi invo

cati dal ricorrente a fondamento della pretesa azionata in giudizio»); con riferimento specifico a misure cautelari ex art. 700 c.p.c., cfr. Tar

Puglia, sez. Lecce, 26 luglio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 463. Alle esigenze di particolare celerità che sono state invocate per ammet tere anche nel processo amministrativo una tutela cautelare anticipata rispetto all'instaurazione del giudizio di merito, Tar Sicilia, sez. Cata

nia, ord. 29 settembre 1993, n. 929, id., Rep. 1993, voce cit., n. 701, ha replicato rilevando l'idoneità, per assicurare una sollecita pronuncia sull'istanza cautelare, del potere riconosciuto al presidente del Tar di

abbreviare il termine di dieci giorni dalla notifica del ricorso, prescritto dall'art. 36 r.d. 17 agosto 1907 n. 642 (regolamento per la procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale) per consentire la

presentazione delle difese da parte delle amministrazioni e dei controin teressati intimati, nonché di fissare una camera di consiglio straordina ria per la trattazione dell'istanza cautelare.

Il decreto presidenziale della sez. Ili del Tar Lombardia (preceduta e seguita da altre analoghe della medesima sezione) presenta vari profili di singolarità. Oltre all'applicazione dell'art. 700 c.p.c. in ipotesi non

certo riconducibili a Corte cost. 28 giugno 1985, n. 190, cit., e all'ado zione della misura cautelare sulla base di una istanza depositata prima della notifica del ricorso giurisdizionale, è da segnalare l'adozione del

provvedimento con decreto presidenziale inaudita altera parte: il pro cesso amministrativo, però, non riconosce al presidente del collegio al

cuna competenza ad adottare provvedimenti cautelari, neppure in caso

di somma urgenza, e più in generale non gli riconosce alcun potere 'decisorio' (né per quanto riguarda il merito, né per quanto riguarda la fase cautelare). Il decreto richiama in motivazione la circostanza che

la vertenza, riguardante un provvedimento comunale in tema di orari

dei negozi, inerirebbe a diritti soggettivi: questa tesi appare puntual mente smentita da Cass., sez. un., 8 marzo 1996, n. 1833, id., 1996,

I, 1636, con nota di Cipriani, ma la qualificazione dell'interesse fatto

valere in giudizio come diritto soggettivo o interesse legittimo non sem

bra in realtà determinante per l'indirizzo della sez. Ili del Tar Lombar

dia, che ha concesso misure cautelari ex art. 700 c.p.c., secondo il me

desimo schema accolto nel provvedimento sopra riportato, anche a tu

tela di interessi legittimi. Con provvedimento presidenziale della sez.

Ili del Tar Lombardia risultano emesse, infatti, fra l'altro, sempre con

riferimento a ricorsi proposti ex art. 700 c.p.c. e alla procedura prevista dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, misure cautelari in rela

zione a provvedimenti di sospensione di licenza commerciale (ordinanza 27 ottobre 1997, n. 727), ad aggiudicazioni di gare d'appalto (decreto

presidenziale 30 dicembre 1997, n. 814), ad esclusioni da gare d'appalto

(decreto 28 gennaio 1998), a chiamata al servizio militare di leva (decre to 3 febbraio 1998). [A. Travi]

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