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sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. Il...

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sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. Il Pino (Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano (Avv. Giallongo), Comune di Porto Azzurro (Avv. Traina) Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 11 (NOVEMBRE 2002), pp. 599/600-605/606 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23196735 . Accessed: 25/06/2014 09:04 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.192 on Wed, 25 Jun 2014 09:04:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. IlPino (Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano (Avv. Giallongo),Comune di Porto Azzurro (Avv. Traina)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 11 (NOVEMBRE 2002), pp. 599/600-605/606Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196735 .

Accessed: 25/06/2014 09:04

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599 PARTE TERZA 600

Tavola 2 - Oneri finanziari indicati dalle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 2002 (Importi in euro)

n.

463

6

15

16

30

35

39

71

75

76

78

2001 2002 2003 2004 , . pluriennali

3.357.000 61.717.000 63.782.000

37.021.000

251.149.096

513.341.000 64.600.000 64.600.000

888.000 888.000 888.000

907.195 725.756

6.164.569 2.535.357 2.535.357

35.920 35.920 35.920

25.000.000 5.000.000 5.000.000

2.582.284

309.874 154.937 154.937

40.378.000 862.094.938 137.721.970 73.214.214

Tavola 3 - Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura relativi alle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 2002 (Importi in euro)

2001 2002 2003 2004 Totale %

Fondi speciali:

parte corrente — 114.364.273 7.304.613 6.578.857 128.247.743 11,52

conto capitale 3.357.000 61.717.000 63.782.000 — 128.856.000 11,57

Totale 3.357.000 176.081.273 71.086.613 6.578.857 257.103.743 23,09

Riduzione precedenti

autorizzazioni spesa — 367.200.000 22.100.000 22.100.000 411.400.000 36,95

Nuove o maggiori entrate — 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000 11,45

Altre forme di copertura 37.021.000 276.313.665 2.035.357 2.035.357 317.405.379 28,51

Totale 40.378.000 862.094.938 137.721.970 73.214.214 1.113.409.122 100,00

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. Il Pino

(Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arci

pelago toscano (Avv. Giallongo), Comune di Porto Azzurro

(Avv. Traina).

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288;

Parchi nazionali e aree protette — Interventi e opere —

Nulla osta dell'ente parco — Regime transitorio (L. 6 di cembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, art. 13).

Parchi nazionali e aree protette — Interventi e opere — Re

gime transitorio — Misure di salvaguardia (L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 6, 11).

Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Autorizzazione amministrativa — Parchi e aree protette — Nulla osta dell'ente parco — Funzione (L. 29 giugno 1939 n. 1497, protezione delle bellezze naturali, art. 7; 1. 6 dicembre 1991 n.

394, art. 13; d.leg. 29 ottobre 1999 n. 490, t.u. delle disposi zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 1. 8 ottobre 1997 n. 352, art. 151).

Il Foro Italiano — 2002.

L'art. 13 I. 6 dicembre 1991 n. 394, che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco a concessioni o auto

rizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali, e prevede un termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso, si applica solo dopo

l'approvazione del piano e del regolamento del parco. ( 1 )

(1) Giurisprudenza costante. Le decisioni sul punto si dividono con

riguardo all'applicazione del principio ai parchi nazionali preesistenti alla legge quadro sui parchi e le aree protette n. 394 del 1991. Nel sen so che anche per i parchi nazionali preesistenti alla 1. 394/91 sussiste

l'obbligo di dotarsi di un nuovo piano e di un nuovo regolamento e che solo dal momento di approvazione di tali strumenti trova applicazione l'art. 13 1. 394/91, Cass. 27 giugno 1995, Di Felice, Foro it., Rep. 1996, voce Parchi nazionali, n. 10, e Cass, pen., 1996, 2722, con nota di E. Gallucci, Aree protette, strumenti di pianificazione e nulla osta

preventivo-, Dir. pen. e proc., 1996, 722, con nota di P.M. Vipiana; Giornale dir. ammin., 1996, 543, con nota di F. Fonderico, Aree pro tette e nulla osta dell'ente parco. Nello stesso senso Trga Trentino

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

In attesa della formazione e approvazione del piano e del

regolamento di un parco nazionale, operano le misure di

salvaguardia previste dall'art. 6 e i divieti di cui all'art.

11 l. 6 dicembre 1991 n. 394, che possono essere integrati da misure dettate dal provvedimento di istituzione dell'en

te parco. (2) Il nulla osta di competenza dell'ente parco ai sensi dell'art. 13

l. 6 dicembre 1991 n. 394 e l'autorizzazione paesaggistica ai

sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 (ora art. 151 t.u.

490/99) sono atti diversi e concorrenti, attribuiti ad autorità

differenti e preposte alla cura di interessi solo in parte coin

cidenti; pertanto, l'autorizzazione paesaggistica non tiene

luogo del nulla osta né delle misure di salvaguardia dettate

dal provvedimento istitutivo del parco nazionale. (3)

Alto Adige, sez. Bolzano, 20 novembre 2000, n. 330 (Foro it., Rep. 2001, voce Trentino-Alto Adige, n. 32, e Trib. amm. reg., 2001, I, 182) e 27 novembre 2000, n. 331; la seconda di queste decisioni è stata an

nullata da Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2001, n. 4469, Foro it., Rep. 2001, voce Parchi nazionali, n. 8, e Cons. Stato, 2001,1, 1803, ma con

diversa motivazione e senza affrontare il tema dell'applicabilità del

l'art. 13. Sostiene invece che l'art. 13 trova immediata applicazione ai

parchi nazionali preesistenti, ove in essi già sussistano il piano e il re

golamento del parco, che rimangono in vigore fino alla sostituzione con i nuovi strumenti, Cass. 27 maggio 1999, Caravante, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 20, e 26 febbraio 1998, Santercole, id., Rep. 1998, voce cit., n. 20, e Riv. giur. edilizia, 1998, I, 1079. In dottrina, cfr. A.

Àbrami, Il regime giuridico delle aree protette, Torino, 2000, 137 ss.; M. Ceruti, Ricerca di idrocarburi in aree naturali protette: il problema della motivazione nel nulla osta degli enti parco tra interesse minera

rio ed interesse ambientale, in Riv. giur. ambiente, 1998, 937; V. Pari

sio, Silenzio-assenso e richiesta di nulla osta per interventi all'interno

del parco alla luce dell'art. 13 l. 6 dicembre 1991 n. 394, in Riv. giur. edilizia, 1992, II, 61. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13 e il

rilascio del nulla osta, si è rilevato: che lo stesso deve essere preceduto da una valutazione relativa alla conformità con gli strumenti di disci

plina del parco, senza sconfinamenti in valutazioni riservate al comune, anche con riguardo alla conformità urbanistica (Cons. Stato, sez. VI, 20

giugno 1997, n. 954, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 10); che il nulla

osta costituisce il presupposto indispensabile per il rilascio della con

cessione edilizia in sanatoria per un immobile situato all'interno del

parco (Tar Liguria, sez. I, 5 ottobre 2001, n. 1008, Trib. amm. reg., 2001, I, 4093); che il nulla osta si intende assentito trascorsi novanta

giorni dalla richiesta, purché la richiesta stessa sia stata inviata prima della fase di finale approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni al

tro atto della procedura (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3307, Cons. Stato, 2001, I, 1399). In generale, sulla legge quadro in tema di

parchi e aree protette, cfr. Corte cost. 27 luglio 1992, n 366, Foro it.,

Rep. 1992, voce cit., nn. 12-35, e Riv. giur. ambiente, 1993, 443, con

nota di L. Pesole, La corte «assolve» la legge quadro sulle aree pro tette:; in dottrina, oltre agli autori già citati, cfr. anche AA.VV., Parchi

e aree naturali protette - Ordinamenti e gestione a cura di G. Cordini,

Padova, 2000; S. Masini, Parchi e riserve naturali, Milano, 1997;

AA.VV., Aree naturali protette a cura di G. Ceruti, Milano, 1996; G.

Di Plinio, Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette, Tori

no, 1994.

(2) Non constano precedenti in termini. In dottrina, A. Àbrami, op. cit., 110, sostiene che le misure di salvaguardia dell'art. 6 1. 394/91

opererebbero solo fino all'istituzione dell'area protetta, e da tale mo mento si applicherebbero solo i divieti e le eventuali deroghe previste dall'art. 11. La sentenza che si riporta ricorda che le misure di salva

guardia dell'art. 6 trovano applicazione anche dopo l'istituzione del

parco e fino all'entrata in vigore della disciplina dell'area protetta (pia no e regolamento del parco), e possono essere integrate dal provvedi mento d'istituzione del parco, così come previsto dall'art. 8, 5° comma.

Nello specifico, il d.p.r. 22 luglio 1996, che ha istituito il parco nazio

nale dell'arcipelago toscano, cui si riferisce la sentenza, è stato impu

gnato in sede di legittimità, ma senza esito: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17

luglio 2000, n. 3959, Foro it.. Rep. 2000, voce Parchi nazionali, n. 13; Tar Lazio, sez. II, 5 maggio 1998, n. 758, id., Rep. 1998, voce cit., n.

17.

(3) Nello stesso senso, Cass. 13 ottobre 1998, Adorno, Foro it., Rep. 1999, voce Bellezze naturali, n. 192, e Riv. pen., 1999, 43; Urbanistica

e appalti, 1999, 1148, con nota di I. Nacci, Autorizzazione paesaggisti ca e nulla osta dell'ente parco. In giurisprudenza, si è anche ribadito

come l'istituzione di un parco regionale in un'area già sottoposta a vin

colo paesaggistico non faccia venir meno la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica: in questo senso, Cass. 23 novembre

1999, De Rosa, Foro it., Rep. 2000, voce Parchi nazionali, n. 19, e Dir.

pen. e proc., 2000, 987, con nota di P.M. Vipiana, Opere nei parchi tra

concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del

l'ente pubblico. Con riferimento alle leggi regionali istitutive dei par chi regionali, si è affermato che è costituzionalmente legittima la legge

Il Foro Italiano — 2002.

Diritto. — 1. - Costituisce oggetto di contestazione, nella pre sente controversia, il provvedimento in data 15 febbraio 2001,

con il quale il direttore dell'Ente parco nazionale dell'arcipela

go toscano ha respinto la richiesta di rilascio di nulla osta relati

vamente ad un piano di lottizzazione, presentato dalla società ri

corrente ed adottato dal comune di Porto Azzurro, per la realiz

zazione in zona 167, località Pontecchio, del citato comune, di

una residenza turistico-alberghiera e relative infrastrutture. An

che gli atti presupposti ed infraprocedimentali del menzionato

diniego sono oggetto di impugnativa. 2. - Con il primo motivo di gravame, articolato nel ricorso

introduttivo, l'istante deduce la violazione dell'art. 13 1. 6 di

cembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), asseren

do, in buona sostanza, che nella specie il diniego è da ritenersi

tardivo, in quanto intervenuto oltre i sessanta giorni (ex art. 13

cit.) dal 7 dicembre 2000 (data dalla quale — essendo pervenuta

all'ente parco, dopo l'istanza di nulla osta, tutta la documenta

zione integrativa richiesta — il procedimento doveva intendersi

avviato) e quindi, secondo la previsione della legge suddetta,

dopo la formazione tacita del nulla osta stesso. In ogni caso,

soggiunge l'istante, anche a voler considerare l'atto impugnato come provvedimento di ritiro e annullamento del precedente nulla osta formatosi per silentium, esso ugualmente sarebbe il

legittimo, in quanto emesso senza il preventivo avviso di inizio

del procedimento di autotutela ex art. 7 1. 241/90.

Il motivo di censura esposto è privo di fondamento, in quanto alla fattispecie in esame è applicabile non già l'art. 13 1. 394/91

ma l'ali. A d.p.r. 22 luglio 1996 (istituzione dell'Ente parco na

zionale dell'arcipelago toscano). La relativa normativa, tra l'al

tro, è specificamente richiamata, a più riprese, nel provvedi mento impugnato. Del resto l'art. 13 sopra citato si riferisce ad

ipotesi in cui l'ente parco sia già dotato del piano e del regola mento del parco ex art. 11 e 12 1. 394/91. Nella specie, invece,

non risultando all'epoca della vicenda ancora adottati il piano e

il regolamento suddetti, sono state correttamente applicate le

misure di salvaguardia riportate nell'ali. A del citato decreto

presidenziale, del quale costituiscono parte integrante. Ai sensi

dell'art. 1, 6° comma, d.p.r. del 1996, invero, tali misure di sal

vaguardia si applicano «fino all'approvazione del piano del par co». E del resto, l'art. 6 ripetuta 1. n. 394, nell'occuparsi di «mi

sure di salvaguardia», stabilisce, a sua volta, al 4° comma, che

«dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazio ne del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11». Quest'ultima norma tra

l'altro stabilisce poi, al 3° comma, con disposizione di carattere

generale attributiva di un potere di valutazione discrezionale da

parte dell'amministrazione, che «nei parchi sono vietate le atti

vità e le opere che possono compromettere la salvaguardia del

paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare ri

guardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat».

Inoltre, l'art. 8, 5° comma, 1. 394/91 precisa che con il provve dimento di istituzione del parco «possono essere integrate, sino

all'entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le

misure di salvaguardia introdotte dall'art. 6». Ebbene, tra le mi

sure di salvaguardia di cui all'ali. A del decreto presidenziale istitutivo dell'ente parco di cui trattasi è anche previsto (art. 5,

1° comma, lett. b) un regime autorizzativo per i piani attuativi

relativi (come quello di cui all'impugnato diniego) a zona ter

ritoriale omogenea F. In proposito, per il rilascio dell'autorizza

zione è stabilito (art. 6, 3° comma, delle misure di salvaguardia) un termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta cor

redata da copia di tutti gli atti del procedimento, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Se il termi

ne, dunque, nel caso in esame, è iniziato a decorrere, come

regionale che, per esigenze di snellimento dell'azione amministrativa,

attribuisce all'ente parco il compito di accertare le condizioni per l'e

manazione dei due atti amministrativi (nulla osta di cui all'art. 13 1.

394/91 e autorizzazione paesaggistica), che però dal punto di vista so

stanziale devono rimanere distinti (Corte cost. 21 marzo 1997, n. 67,

Foro it., 1998, I, 40, e Riv. giur. ambiente, 1998, 58, con nota di M.

Ceruti, Nulla osta degli enti-parco regionali e autorizzazioni paesag

gistiche e idrogeologiche: semplificazione amministrativa sì, ma con

giudizio).

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PARTE TERZA 604

enunciato e riconosciuto nel ricorso introduttivo, il 7 dicembre

2000, il provvedimento di diniego impugnato è tempestiva mente intervenuto; non si è formato alcun silenzio-assenso; né

vi è stato alcun surrettizio o implicito esercizio di autotutela. Il

primo motivo di gravame è quindi da disattendere.

3. - Ma l'istante, con motivi aggiunti d'impugnativa, contesta

l'atto impugnato anche sotto il profilo del mancato rispetto dei

termini di cui alle citate disposizioni del d.p.r. 22 luglio 1996, assumendo, in estrema sintesi, che il procedimento doveva in

tendersi in realtà iniziato sin dai primi mesi dell'anno 2000, per cui si sarebbe in ogni caso formato il silenzio assenso in ordine

alla richiesta di autorizzazione del citato piano di lottizzazione.

Al riguardo il collegio condivide peraltro l'eccezione di irrice

vibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa dell'ente par co. La società ricorrente giustifica invero la presentazione di tali

motivi aggiunti con la circostanza che successivamente alla no

tifica del ricorso ha potuto prendere visione di ulteriore docu

mentazione relativa alla pratica ed in particolare della corri

spondenza intercorsa tra il comune di Porto Azzurro e l'ente

parco. Tuttavia, dalla documentazione depositata in giudizio e

segnatamente dalla lettera della società opponente in data 21

settembre 2000, appare chiaro che già a quell'epoca l'interes

sata era a conoscenza della normativa applicabile (peraltro pub blicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica), sul corso del

l'istruttoria e sullo scambio di corrispondenza fra comune e par co. Ne consegue che il motivo aggiunto di cui s'è detto non può essere giustificato con la conoscenza di atti infraprocedimentali

sopravvenuta alla notifica dell'atto introduttivo. Si tratta, inve

ro, di una censura che ben poteva essere addotta con il ricorso

originario a seguito della mera cognizione del contenuto del

l'atto impugnato. Quanto al momento di acquisita piena cono

scenza di quest'ultimo, vi sono sicuri elementi per collocarlo al

di fuori dei sessanta giorni antecedenti la notifica (in data 21

maggio 2001) dei motivi aggiunti suddetti. Dalla copia del

provvedimento impugnato, depositato dalla stessa società ricor

rente, risulta infatti che questa ne era in possesso sin dal 21 feb

braio 2001 (come si evince dalle attestazioni, ai margini del

provvedimento, che appunto indicano tale data, di ricezione

dello stesso via telefax da parte di Soriter, soggetto presso il

quale la società istante risulta domiciliata nella stessa nota del

l'ente parco n. 1351 del 15 febbraio 2001 di trasmissione del

diniego in parola). I motivi aggiunti in esame sono quindi irri

mediabilmente tardivi rispetto alla data di conoscenza dell'atto

impugnato, né la loro tardiva presentazione può essere giustifi cata sulla base della sopravvenuta ma irrilevante conoscenza, da

parte della ricorrente, di altri atti della procedura. 4. - Ed invero, non solo la censura di violazione degli art. 5 e

6 d.p.r. 22 luglio 1996 (della quale si è fin qui trattato), ma an

che la stessa doglianza di sviamento di potere (mossa sotto il

profilo che le reiterate richieste di integrazione documentale

avrebbero avuto lo scopo di ostacolare la realizzazione dell'in

tervento) e quella di ulteriore violazione dell'art. 13 1. 394/91

(che sarebbe stato inapplicabile in assenza di piano e regola mento del parco), ben potevano essere svolte in sede di atto in

troduttivo, in quanto basate su circostanze fattuali e su dati

normativi che già allora dovevano essere noti alla ricorrente e

che certamente non sono stati desunti da documenti successi

vamente acquisiti. Risulta infatti documentalmente provato che

la società istante fin dal settembre 2000 (cfr. citata lettera del 21

settembre 2000) era a conoscenza delle reiterate richieste

istruttorie provenienti dal parco. Quanto al piano e al regola mento del parco stesso, per la loro inesistenza non è invocabile

incolpevole ignoranza, dal momento che si tratta di atti soggetti,

per espressa previsione normativa (art. 11, 6° comma, 12, 8°

comma, 1. 394/91), alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.

5. - Restano da esaminare i residui motivi di ricorso (sin qui non trattati) di cui all'atto introduttivo (semmai per come illu

strati in sede di motivi aggiunti).

Ebbene, per ciò che attiene alla percentuale di area (oggetto del piano di lottizzazione) ricadente all'interno del perimetro del parco, non sussiste il dedotto difetto di istruttoria. Sostiene

invero la società ricorrente che si tratterebbe di una percentuale irrisoria e marginale, tale quindi da non alterare la valenza natu

ralistica dell'area protetta.

Il Foro Italiano — 2002.

Al riguardo rileva peraltro il collegio che l'ente parco, come

risulta dalla relazione tecnica in data 25 febbraio 2000, deposi tata in atti, ha accertato rigorosamente, nel corso del procedi

mento, il perimetro del parco in località Pontecchio di Porto

Azzurro. Dalla cartografia allegata alla relazione di cui sopra, risulta peraltro che circa la metà dell'area interessata dall'inter

vento rientra nel perimetro suddetto. Ad avviso del collegio non

vi sono elementi per poter ritenere manifestamente inattendibile

il menzionato rilievo cartografico. E sicuramente, in ogni caso,

la percentuale di territorio da lottizzare ricompresa nel parco non è irrisoria come sostenuto dalla ricorrente. Probabilmente è

anche azzardato definirla «maggioritaria», come fa l'ammini

strazione negli atti impugnati, ma si tratta di locuzione che, a

ben considerare gli atti procedimentali, serve non a fondare il

giudizio motivazionale negativo espresso, ma solo a giustificare la titolarità e l'esercizio, nella specie, da parte dell'ente parco, del potere autorizzativo.

D'altro canto, è indubbio che gli interventi in senso stretto

edificatori, e comportanti perciò il maggior impatto ambientale,

rientrano (questi sì), in gran parte, nel perimetro dell'area pro tetta.

Anche la doglianza esposta va pertanto disattesa.

6. - Con ulteriori censure, che si esaminano congiuntamente, l'istante deduce infine che scopo del nulla osta è quello di veri

ficare la conformità tra le disposizioni del piano e del regola mento del parco e l'intervento, e non di formulare valutazioni di

carattere ambientale che peraltro, nella specie, erano già state

effettuate, con esito positivo, in sede di rilascio dell'autorizza

zione paesaggistica. Quanto alle considerazioni motivazionali

espresse dalla pubblica amministrazione, le stesse contrastereb

bero, ad avviso della ricorrente, con lo stato dei luoghi e sareb

bero comunque inidonee a sorreggere l'atto impugnato. Anche tali profili di gravame sono da rigettare, atteso che:

a) il diniego di nulla osta in questione è stato espresso, nel

caso di cui trattasi, ai sensi, come già ricordato, delle misure di

salvaguardia del d.p.r. 22 luglio 1996 (ali. A), e non in base al

l'art. 13 1. 394/91. La relativa valutazione comporta necessaria

mente, ad avviso del collegio, che l'ente parco, ai fini del rila

scio o meno del nulla osta, debba parametrare l'intervento non

solo al rispetto dei divieti di cui agli art. 3 e 4 del citato allegato ma anche agli obiettivi di «tutela e promozione» del territorio

tutelato fissati nell'art. 2 dello stesso allegato. E d'altro canto,

come precedentemente si è visto, la stessa 1. 394/91 postula

l'applicazione, in sede di misure di salvaguardia (v. 4° comma

dell'art. 6 e 5° comma dell'art. 8), dei divieti di cui all'art. 11,

tra i quali quelli (3° comma di quest'ultima disposizione) relati

vi ad opere che possono compromettere il paesaggio e l'am

biente;

b) la valutazione espressa dalla pubblica amministrazione

non ha esorbitato, dunque, dall'ambito dei poteri che alla stessa

spettavano. Né si può ritenere che l'autorizzazione prevista dalle norme di salvaguardia fosse suscettibile di essere superata dall'autorizzazione paesaggistica (nella specie rilasciata, peral tro con riserve e prescrizioni, dalle competenti autorità); si tratta

infatti di due atti diversi e concorrenti e nella specifica fattispe cie riservati alla competenza di autorità differenti, preposte alla

cura di interessi solo in parte coincidenti (il nulla osta dell'ente

parco ha di mira non solo l'aspetto paesaggistico ma anche

quello naturalistico in senso lato);

c) quanto alla motivazione del contestato diniego, la stessa è

in larga parte espressione di un potere di valutazione discrezio

nale che in quanto tale è sindacabile negli stretti limiti della ri

spondenza ai canoni della ragionevolezza e della logicità. Non

emergono, peraltro, secondo il collegio, nei giudizi espressi dalla pubblica amministrazione, profili di manifesta illogicità. L'iter motivazionale e la sua specificazione, d'altro canto, van

no nella specie ricercati ed individuati non solo nelle sintetiche

considerazioni di cui all'atto finale del procedimento (15 feb

braio 2001, n. 1351) a firma del direttore del parco, ma nei ben

più ampi riferimenti contenuti negli atti presupposti (di cui

l'atto direttoriale costituisce esternazione e nel quale sono

espressamente richiamati). Si tratta: del parere negativo del cor

po forestale dello Stato in data 10 novembre 2000, che fa tra

l'altro riferimento al pericolo di modifica dell'orografia della

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Page 5: sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. Il Pino (Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano (Avv.

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

zona collinare, costituente «presenza unica sul territorio del par co nazionale», e all'eliminazione di piante di pino e sughere, nonché delle siepi di confine (al riguardo l'istante prospetta, pe raltro solo nei motivi aggiunti, che tale eliminazione in realtà

non avverrebbe, ma si tratta di un disegno di conservazione che

sembra doversi concretare solo, eventualmente, in sede di rea

lizzazione esecutiva con lo spostamento dei fabbricati. In ogni

caso, sempre in riferimento a tale aspetto, va rilevato che nel

verbale del 1° febbraio 2001 della commissione consiliare nulla

osta si evidenzia, al punto 6 dell'analisi progettuale, che Vha

bitat naturale del gruppo di sughere, potenzialmente in espan

sione, presente in loco, «potrebbe essere compromesso dalle

realizzazioni nelle quali risulterà contenuto». Il che costituisce

un rilievo ostativo, non contestato dalla ricorrente, valido anche

per il caso del prospettato mantenimento delle predette alberatu

re); si tratta, poi, del parere negativo in data 1° febbraio 2001, di

cui al già citato coevo verbale, della commissione consiliare

nulla osta che, all'esito di una dettagliata istruttoria, rileva

molteplici aspetti ostativi alla concessione dell'autorizzazione

per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, tra i quali, in

sintesi: l'incidenza del piano in zona caratterizzata da un com

plesso di elementi ambientali, scenici e naturalistici tradizio

nalmente connotanti le aree rurali e che risultano unici nel con

testo, con poche case sparse, mancanza di agglomerati urbani e

di interventi di edificazione; la consistenza dei volumi da edifi care e il relativo carico urbanistico con impatto suscettibile di

compromettere gli assetti dell'area e di favorire l'ulteriore svi

luppo urbanistico verso quella parte del territorio; la previsione

dell'eliporto incompatibile con l'equilibrio dell'area; l'atipicità ed entità dell'intervento rispetto al contesto ambientale; la man

canza di elaborati relativi alla valenza ambientale dell'area e

alla regimazione delle acque meteoriche; l'inadeguatezza di

esame per gli aspetti dell'approvvigionamento idrico, degli sca

richi fognari, della viabilità; punti di contrasto con il piano ter

ritoriale di coordinamento. In definitiva tale commissione rileva

poi che «la previsione di piano, se attuata, si concretizzerebbe in

una rilevante attività edificatoria e di urbanizzazione, nonché in

una serie di impatti estesi sul territorio che verranno ad insistere

in un'ampia area priva di agglomerati urbani, nella quale l"ar

chitettura' ed i 'valori' sono quelli dell'ambiente rurale di pre

gio. Valori che in quanto espressione di bellezze ambientali,

naturalistiche e sceniche, nonché di connotati antropico

culturali, con l'istituzione e la perimetrazione del parco, le auto

rità pubbliche hanno inteso ulteriormente valorizzare e che non

risultano meno significativi per il solo fatto di essere di 'confi

ne'».

Il verbale della commissione predetta è stato approvato e re

cepito da successive determinazioni in data 8 febbraio 2001 del

consiglio direttivo dell'ente parco. Le considerazioni sopra sin

teticamente riferite nemmeno sono state, in gran parte, specifi camente contestate dalla ricorrente. In particolare nulla è de

dotto avverso l'ultimo rilievo della commissione, in cui le ra

gioni di salvaguardia dell'ecosistema interessato vengono parti colarmente sottolineate «alla luce dell'opportunità, data la rile

vanza e complessità urbanistica degli interventi prospettati, di

non prefigurare soluzioni sull'assetto del territorio che, per leg

ge, sono deputate al piano del parco». «Ciò soprattutto» viene ulteriormente rimarcato «in quanto

detta attività di pianificazione, prevista dalla legge quadro sulle

aree protette (1. 394/91), è attualmente in corso».

A fronte di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati

non possono considerarsi illegittimi per il riferimento (estrapo

lato dal contesto motivazionale e contestato dalla ricorrente in

quanto ritenuto non corrispondente allo stato di fatto) ad una

funzione agricola della zona, dal momento che l'amministrazio

ne ha chiaramente inteso riferirsi, prescindendo dalla mancanza

di coltivazioni agricole in atto e dalla destinazione urbanistica,

ad un'intrinseca vocazione rurale dell'area stessa, vista nel

contesto collinare in cui è inserita. Né hanno rilievo i riferimenti

ad una pretesa e concreta vocazione turistica dell'area (nella

quale invero non risulta, dalla documentazione in atti, che siano

presenti insediamenti di questo genere) o ad un preteso stato di

contingente abbandono o degrado dell'area stessa (trattandosi di

Il Foro Italiano — 2002.

circostanza, in questo caso, a prescindere da ogni altra conside

razione, che comunque non farebbe venir meno il valore natu

ralistico del sito, semmai rafforzandone le esigenze di recupero e protezione ambientale).

7. - Alla stregua delle superiori considerazioni va quindi re

spinto il ricorso in epigrafe.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FI RENZE; sentenza 26 novembre 2001; Pres. ed est. Sarri;

Bagnoli c. Ufficio Iva di Firenze.

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FI RENZE; sentenza 26 novembre 2001; Pres. ed est. Sarri;

Tributi in genere — Accertamento parametrico — Illegitti mità (L. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di go verno e ordinamento della presidenza del consiglio dei mini

stri, art. 17; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di razionaliz

zazione della finanza pubblica, art. 3, comma 186).

Il d.p.c.m. 29 gennaio 1996 con il quale sono stati approvati i

parametri per la determinazione dei ricavi, dei compensi e

del volume d'affari ai sensi dell'art. 3, comma 186, l. 28 di

cembre 1995 n. 549, in quanto emesso senza il preventivo pa rere del Consiglio di Stato richiesto dall'art. 17, 4° comma, l.

23 agosto 1988 n. 400, è illegittimo e va pertanto disapplicato dal giudice tributario. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto spedito all'ufficio Iva

di Firenze in data 2 novembre 2000 e depositato a questa com

missione il 29 novembre 2000, la sig. Bagnoli, residente ad Em

poli, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.

X e dal dott. Y, difensori abilitati ex art. 12 d.leg. 546/92, domi ciliata presso lo studio del primo in Firenze, ha proposto ricorso

avverso l'accertamento di cui all'avviso notificato il 19 luglio 2000 dall'ufficio Iva di Firenze.

Con tale atto l'ufficio, con riferimento alla dichiarazione Iva

relativa all'anno 1995, in applicazione dei parametri approvati con d.p.c.m. 29 gennaio 1996, a fronte del volume d'affari di

chiarato di lire 34.959.000, ha accertato un maggior volume

d'affari di lire 45.080.000; maggiore imposta lire 1.923.000, pene pecuniarie lire 2.885.000, per un totale, compreso accesso

ri, di lire 5.209.000. Deduce la ricorrente la nullità per difetto di motivazione, il

difetto di prova per quanto attiene il quantum, l'illegittimità dei

parametri di cui al d.p.c.m. 29 gennaio 1996; nel merito, la ri

corrente eccepisce la nullità dell'avviso d'accertamento per non

avere instaurato il contraddittorio preventivo con il contribuen

te. Spiega poi che il minor ricavato dall'attività commerciale di

(1) Negli stessi termini della decisione in epigrafe, v. Comm. trib.

prov. Torino 26 giugno 2001, Finanza & Fisco, 2001, 3770 (sulla qua le, cfr., in senso critico, Manca, Parametri. Orientamenti della giuris

prudenza, in Fisco, 2001, 1459). La commissione toscana giunge alla conclusione di cui in massima

sulla scorta, da un lato, di Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10124, Foro it., Rep. 1995, voce Legge, n. 93, e Corriere giur., 1995, 619, con

nota di Forlenza, e, dall'altro, di Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio

2001, n. 732, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 63, per le quali, ai sensi

dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, deve essere annullato il decreto

ministeriale avente contenuto regolamentare che sia stato emesso senza

il parere del Consiglio di Stato.

Negli stessi termini di Cass., sez. un., 10124/94, v. Cass. 22 febbraio

2000, n. 1972, id., Rep. 2000, voce Demanio, n. 16; in senso conforme

a Cons. Stato, sez. IV, 732/01, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio

2001, n. 735, id., Rep. 2001, voce Concessioni governative (tassa), n. 6;

15 febbraio 2001, n. 754, ibid., n. 8; 15 febbraio 2001, nn. 733-734,

736-758, 760-762 e 764-765, inedite.

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