sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. IlPino (Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arcipelago toscano (Avv. Giallongo),Comune di Porto Azzurro (Avv. Traina)Source: Il Foro Italiano, Vol. 125, No. 11 (NOVEMBRE 2002), pp. 599/600-605/606Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23196735 .
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599 PARTE TERZA 600
Tavola 2 - Oneri finanziari indicati dalle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 2002 (Importi in euro)
n.
463
6
15
16
30
35
39
71
75
76
78
2001 2002 2003 2004 , . pluriennali
3.357.000 61.717.000 63.782.000
37.021.000
251.149.096
513.341.000 64.600.000 64.600.000
888.000 888.000 888.000
907.195 725.756
6.164.569 2.535.357 2.535.357
35.920 35.920 35.920
25.000.000 5.000.000 5.000.000
2.582.284
309.874 154.937 154.937
40.378.000 862.094.938 137.721.970 73.214.214
Tavola 3 - Quadro riassuntivo dei mezzi di copertura relativi alle leggi pubblicate nel periodo gennaio-aprile 2002 (Importi in euro)
2001 2002 2003 2004 Totale %
Fondi speciali:
parte corrente — 114.364.273 7.304.613 6.578.857 128.247.743 11,52
conto capitale 3.357.000 61.717.000 63.782.000 — 128.856.000 11,57
Totale 3.357.000 176.081.273 71.086.613 6.578.857 257.103.743 23,09
Riduzione precedenti
autorizzazioni spesa — 367.200.000 22.100.000 22.100.000 411.400.000 36,95
Nuove o maggiori entrate — 42.500.000 42.500.000 42.500.000 127.500.000 11,45
Altre forme di copertura 37.021.000 276.313.665 2.035.357 2.035.357 317.405.379 28,51
Totale 40.378.000 862.094.938 137.721.970 73.214.214 1.113.409.122 100,00
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288; Pres. Della Valle Pauciullo, Est. Lundini; Soc. Il Pino
(Avv. Mannucci, Valeri) c. Ente parco nazionale dell'arci
pelago toscano (Avv. Giallongo), Comune di Porto Azzurro
(Avv. Traina).
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA; sezione I; sentenza 19 febbraio 2002, n. 288;
Parchi nazionali e aree protette — Interventi e opere —
Nulla osta dell'ente parco — Regime transitorio (L. 6 di cembre 1991 n. 394, legge quadro sulle aree protette, art. 13).
Parchi nazionali e aree protette — Interventi e opere — Re
gime transitorio — Misure di salvaguardia (L. 6 dicembre 1991 n. 394, art. 6, 11).
Beni culturali, paesaggistici e ambientali — Autorizzazione amministrativa — Parchi e aree protette — Nulla osta dell'ente parco — Funzione (L. 29 giugno 1939 n. 1497, protezione delle bellezze naturali, art. 7; 1. 6 dicembre 1991 n.
394, art. 13; d.leg. 29 ottobre 1999 n. 490, t.u. delle disposi zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 1. 8 ottobre 1997 n. 352, art. 151).
Il Foro Italiano — 2002.
L'art. 13 I. 6 dicembre 1991 n. 394, che disciplina il rilascio del nulla osta da parte dell'ente parco a concessioni o auto
rizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno dei parchi nazionali, e prevede un termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio-assenso, si applica solo dopo
l'approvazione del piano e del regolamento del parco. ( 1 )
(1) Giurisprudenza costante. Le decisioni sul punto si dividono con
riguardo all'applicazione del principio ai parchi nazionali preesistenti alla legge quadro sui parchi e le aree protette n. 394 del 1991. Nel sen so che anche per i parchi nazionali preesistenti alla 1. 394/91 sussiste
l'obbligo di dotarsi di un nuovo piano e di un nuovo regolamento e che solo dal momento di approvazione di tali strumenti trova applicazione l'art. 13 1. 394/91, Cass. 27 giugno 1995, Di Felice, Foro it., Rep. 1996, voce Parchi nazionali, n. 10, e Cass, pen., 1996, 2722, con nota di E. Gallucci, Aree protette, strumenti di pianificazione e nulla osta
preventivo-, Dir. pen. e proc., 1996, 722, con nota di P.M. Vipiana; Giornale dir. ammin., 1996, 543, con nota di F. Fonderico, Aree pro tette e nulla osta dell'ente parco. Nello stesso senso Trga Trentino
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
In attesa della formazione e approvazione del piano e del
regolamento di un parco nazionale, operano le misure di
salvaguardia previste dall'art. 6 e i divieti di cui all'art.
11 l. 6 dicembre 1991 n. 394, che possono essere integrati da misure dettate dal provvedimento di istituzione dell'en
te parco. (2) Il nulla osta di competenza dell'ente parco ai sensi dell'art. 13
l. 6 dicembre 1991 n. 394 e l'autorizzazione paesaggistica ai
sensi dell'art. 7 l. 29 giugno 1939 n. 1497 (ora art. 151 t.u.
490/99) sono atti diversi e concorrenti, attribuiti ad autorità
differenti e preposte alla cura di interessi solo in parte coin
cidenti; pertanto, l'autorizzazione paesaggistica non tiene
luogo del nulla osta né delle misure di salvaguardia dettate
dal provvedimento istitutivo del parco nazionale. (3)
Alto Adige, sez. Bolzano, 20 novembre 2000, n. 330 (Foro it., Rep. 2001, voce Trentino-Alto Adige, n. 32, e Trib. amm. reg., 2001, I, 182) e 27 novembre 2000, n. 331; la seconda di queste decisioni è stata an
nullata da Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2001, n. 4469, Foro it., Rep. 2001, voce Parchi nazionali, n. 8, e Cons. Stato, 2001,1, 1803, ma con
diversa motivazione e senza affrontare il tema dell'applicabilità del
l'art. 13. Sostiene invece che l'art. 13 trova immediata applicazione ai
parchi nazionali preesistenti, ove in essi già sussistano il piano e il re
golamento del parco, che rimangono in vigore fino alla sostituzione con i nuovi strumenti, Cass. 27 maggio 1999, Caravante, Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 20, e 26 febbraio 1998, Santercole, id., Rep. 1998, voce cit., n. 20, e Riv. giur. edilizia, 1998, I, 1079. In dottrina, cfr. A.
Àbrami, Il regime giuridico delle aree protette, Torino, 2000, 137 ss.; M. Ceruti, Ricerca di idrocarburi in aree naturali protette: il problema della motivazione nel nulla osta degli enti parco tra interesse minera
rio ed interesse ambientale, in Riv. giur. ambiente, 1998, 937; V. Pari
sio, Silenzio-assenso e richiesta di nulla osta per interventi all'interno
del parco alla luce dell'art. 13 l. 6 dicembre 1991 n. 394, in Riv. giur. edilizia, 1992, II, 61. Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 13 e il
rilascio del nulla osta, si è rilevato: che lo stesso deve essere preceduto da una valutazione relativa alla conformità con gli strumenti di disci
plina del parco, senza sconfinamenti in valutazioni riservate al comune, anche con riguardo alla conformità urbanistica (Cons. Stato, sez. VI, 20
giugno 1997, n. 954, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 10); che il nulla
osta costituisce il presupposto indispensabile per il rilascio della con
cessione edilizia in sanatoria per un immobile situato all'interno del
parco (Tar Liguria, sez. I, 5 ottobre 2001, n. 1008, Trib. amm. reg., 2001, I, 4093); che il nulla osta si intende assentito trascorsi novanta
giorni dalla richiesta, purché la richiesta stessa sia stata inviata prima della fase di finale approvazione e dopo che sia stato compiuto ogni al
tro atto della procedura (Cons. Stato, sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3307, Cons. Stato, 2001, I, 1399). In generale, sulla legge quadro in tema di
parchi e aree protette, cfr. Corte cost. 27 luglio 1992, n 366, Foro it.,
Rep. 1992, voce cit., nn. 12-35, e Riv. giur. ambiente, 1993, 443, con
nota di L. Pesole, La corte «assolve» la legge quadro sulle aree pro tette:; in dottrina, oltre agli autori già citati, cfr. anche AA.VV., Parchi
e aree naturali protette - Ordinamenti e gestione a cura di G. Cordini,
Padova, 2000; S. Masini, Parchi e riserve naturali, Milano, 1997;
AA.VV., Aree naturali protette a cura di G. Ceruti, Milano, 1996; G.
Di Plinio, Diritto pubblico dell'ambiente e aree naturali protette, Tori
no, 1994.
(2) Non constano precedenti in termini. In dottrina, A. Àbrami, op. cit., 110, sostiene che le misure di salvaguardia dell'art. 6 1. 394/91
opererebbero solo fino all'istituzione dell'area protetta, e da tale mo mento si applicherebbero solo i divieti e le eventuali deroghe previste dall'art. 11. La sentenza che si riporta ricorda che le misure di salva
guardia dell'art. 6 trovano applicazione anche dopo l'istituzione del
parco e fino all'entrata in vigore della disciplina dell'area protetta (pia no e regolamento del parco), e possono essere integrate dal provvedi mento d'istituzione del parco, così come previsto dall'art. 8, 5° comma.
Nello specifico, il d.p.r. 22 luglio 1996, che ha istituito il parco nazio
nale dell'arcipelago toscano, cui si riferisce la sentenza, è stato impu
gnato in sede di legittimità, ma senza esito: cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17
luglio 2000, n. 3959, Foro it.. Rep. 2000, voce Parchi nazionali, n. 13; Tar Lazio, sez. II, 5 maggio 1998, n. 758, id., Rep. 1998, voce cit., n.
17.
(3) Nello stesso senso, Cass. 13 ottobre 1998, Adorno, Foro it., Rep. 1999, voce Bellezze naturali, n. 192, e Riv. pen., 1999, 43; Urbanistica
e appalti, 1999, 1148, con nota di I. Nacci, Autorizzazione paesaggisti ca e nulla osta dell'ente parco. In giurisprudenza, si è anche ribadito
come l'istituzione di un parco regionale in un'area già sottoposta a vin
colo paesaggistico non faccia venir meno la necessità di conseguire l'autorizzazione paesaggistica: in questo senso, Cass. 23 novembre
1999, De Rosa, Foro it., Rep. 2000, voce Parchi nazionali, n. 19, e Dir.
pen. e proc., 2000, 987, con nota di P.M. Vipiana, Opere nei parchi tra
concessione edilizia, autorizzazione paesaggistica e nulla osta del
l'ente pubblico. Con riferimento alle leggi regionali istitutive dei par chi regionali, si è affermato che è costituzionalmente legittima la legge
Il Foro Italiano — 2002.
Diritto. — 1. - Costituisce oggetto di contestazione, nella pre sente controversia, il provvedimento in data 15 febbraio 2001,
con il quale il direttore dell'Ente parco nazionale dell'arcipela
go toscano ha respinto la richiesta di rilascio di nulla osta relati
vamente ad un piano di lottizzazione, presentato dalla società ri
corrente ed adottato dal comune di Porto Azzurro, per la realiz
zazione in zona 167, località Pontecchio, del citato comune, di
una residenza turistico-alberghiera e relative infrastrutture. An
che gli atti presupposti ed infraprocedimentali del menzionato
diniego sono oggetto di impugnativa. 2. - Con il primo motivo di gravame, articolato nel ricorso
introduttivo, l'istante deduce la violazione dell'art. 13 1. 6 di
cembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), asseren
do, in buona sostanza, che nella specie il diniego è da ritenersi
tardivo, in quanto intervenuto oltre i sessanta giorni (ex art. 13
cit.) dal 7 dicembre 2000 (data dalla quale — essendo pervenuta
all'ente parco, dopo l'istanza di nulla osta, tutta la documenta
zione integrativa richiesta — il procedimento doveva intendersi
avviato) e quindi, secondo la previsione della legge suddetta,
dopo la formazione tacita del nulla osta stesso. In ogni caso,
soggiunge l'istante, anche a voler considerare l'atto impugnato come provvedimento di ritiro e annullamento del precedente nulla osta formatosi per silentium, esso ugualmente sarebbe il
legittimo, in quanto emesso senza il preventivo avviso di inizio
del procedimento di autotutela ex art. 7 1. 241/90.
Il motivo di censura esposto è privo di fondamento, in quanto alla fattispecie in esame è applicabile non già l'art. 13 1. 394/91
ma l'ali. A d.p.r. 22 luglio 1996 (istituzione dell'Ente parco na
zionale dell'arcipelago toscano). La relativa normativa, tra l'al
tro, è specificamente richiamata, a più riprese, nel provvedi mento impugnato. Del resto l'art. 13 sopra citato si riferisce ad
ipotesi in cui l'ente parco sia già dotato del piano e del regola mento del parco ex art. 11 e 12 1. 394/91. Nella specie, invece,
non risultando all'epoca della vicenda ancora adottati il piano e
il regolamento suddetti, sono state correttamente applicate le
misure di salvaguardia riportate nell'ali. A del citato decreto
presidenziale, del quale costituiscono parte integrante. Ai sensi
dell'art. 1, 6° comma, d.p.r. del 1996, invero, tali misure di sal
vaguardia si applicano «fino all'approvazione del piano del par co». E del resto, l'art. 6 ripetuta 1. n. 394, nell'occuparsi di «mi
sure di salvaguardia», stabilisce, a sua volta, al 4° comma, che
«dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazio ne del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'art. 11». Quest'ultima norma tra
l'altro stabilisce poi, al 3° comma, con disposizione di carattere
generale attributiva di un potere di valutazione discrezionale da
parte dell'amministrazione, che «nei parchi sono vietate le atti
vità e le opere che possono compromettere la salvaguardia del
paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare ri
guardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat».
Inoltre, l'art. 8, 5° comma, 1. 394/91 precisa che con il provve dimento di istituzione del parco «possono essere integrate, sino
all'entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le
misure di salvaguardia introdotte dall'art. 6». Ebbene, tra le mi
sure di salvaguardia di cui all'ali. A del decreto presidenziale istitutivo dell'ente parco di cui trattasi è anche previsto (art. 5,
1° comma, lett. b) un regime autorizzativo per i piani attuativi
relativi (come quello di cui all'impugnato diniego) a zona ter
ritoriale omogenea F. In proposito, per il rilascio dell'autorizza
zione è stabilito (art. 6, 3° comma, delle misure di salvaguardia) un termine di novanta giorni dalla ricezione della richiesta cor
redata da copia di tutti gli atti del procedimento, salvo proroga di ulteriori sessanta giorni per necessità istruttorie. Se il termi
ne, dunque, nel caso in esame, è iniziato a decorrere, come
regionale che, per esigenze di snellimento dell'azione amministrativa,
attribuisce all'ente parco il compito di accertare le condizioni per l'e
manazione dei due atti amministrativi (nulla osta di cui all'art. 13 1.
394/91 e autorizzazione paesaggistica), che però dal punto di vista so
stanziale devono rimanere distinti (Corte cost. 21 marzo 1997, n. 67,
Foro it., 1998, I, 40, e Riv. giur. ambiente, 1998, 58, con nota di M.
Ceruti, Nulla osta degli enti-parco regionali e autorizzazioni paesag
gistiche e idrogeologiche: semplificazione amministrativa sì, ma con
giudizio).
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PARTE TERZA 604
enunciato e riconosciuto nel ricorso introduttivo, il 7 dicembre
2000, il provvedimento di diniego impugnato è tempestiva mente intervenuto; non si è formato alcun silenzio-assenso; né
vi è stato alcun surrettizio o implicito esercizio di autotutela. Il
primo motivo di gravame è quindi da disattendere.
3. - Ma l'istante, con motivi aggiunti d'impugnativa, contesta
l'atto impugnato anche sotto il profilo del mancato rispetto dei
termini di cui alle citate disposizioni del d.p.r. 22 luglio 1996, assumendo, in estrema sintesi, che il procedimento doveva in
tendersi in realtà iniziato sin dai primi mesi dell'anno 2000, per cui si sarebbe in ogni caso formato il silenzio assenso in ordine
alla richiesta di autorizzazione del citato piano di lottizzazione.
Al riguardo il collegio condivide peraltro l'eccezione di irrice
vibilità dei motivi aggiunti formulata dalla difesa dell'ente par co. La società ricorrente giustifica invero la presentazione di tali
motivi aggiunti con la circostanza che successivamente alla no
tifica del ricorso ha potuto prendere visione di ulteriore docu
mentazione relativa alla pratica ed in particolare della corri
spondenza intercorsa tra il comune di Porto Azzurro e l'ente
parco. Tuttavia, dalla documentazione depositata in giudizio e
segnatamente dalla lettera della società opponente in data 21
settembre 2000, appare chiaro che già a quell'epoca l'interes
sata era a conoscenza della normativa applicabile (peraltro pub blicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica), sul corso del
l'istruttoria e sullo scambio di corrispondenza fra comune e par co. Ne consegue che il motivo aggiunto di cui s'è detto non può essere giustificato con la conoscenza di atti infraprocedimentali
sopravvenuta alla notifica dell'atto introduttivo. Si tratta, inve
ro, di una censura che ben poteva essere addotta con il ricorso
originario a seguito della mera cognizione del contenuto del
l'atto impugnato. Quanto al momento di acquisita piena cono
scenza di quest'ultimo, vi sono sicuri elementi per collocarlo al
di fuori dei sessanta giorni antecedenti la notifica (in data 21
maggio 2001) dei motivi aggiunti suddetti. Dalla copia del
provvedimento impugnato, depositato dalla stessa società ricor
rente, risulta infatti che questa ne era in possesso sin dal 21 feb
braio 2001 (come si evince dalle attestazioni, ai margini del
provvedimento, che appunto indicano tale data, di ricezione
dello stesso via telefax da parte di Soriter, soggetto presso il
quale la società istante risulta domiciliata nella stessa nota del
l'ente parco n. 1351 del 15 febbraio 2001 di trasmissione del
diniego in parola). I motivi aggiunti in esame sono quindi irri
mediabilmente tardivi rispetto alla data di conoscenza dell'atto
impugnato, né la loro tardiva presentazione può essere giustifi cata sulla base della sopravvenuta ma irrilevante conoscenza, da
parte della ricorrente, di altri atti della procedura. 4. - Ed invero, non solo la censura di violazione degli art. 5 e
6 d.p.r. 22 luglio 1996 (della quale si è fin qui trattato), ma an
che la stessa doglianza di sviamento di potere (mossa sotto il
profilo che le reiterate richieste di integrazione documentale
avrebbero avuto lo scopo di ostacolare la realizzazione dell'in
tervento) e quella di ulteriore violazione dell'art. 13 1. 394/91
(che sarebbe stato inapplicabile in assenza di piano e regola mento del parco), ben potevano essere svolte in sede di atto in
troduttivo, in quanto basate su circostanze fattuali e su dati
normativi che già allora dovevano essere noti alla ricorrente e
che certamente non sono stati desunti da documenti successi
vamente acquisiti. Risulta infatti documentalmente provato che
la società istante fin dal settembre 2000 (cfr. citata lettera del 21
settembre 2000) era a conoscenza delle reiterate richieste
istruttorie provenienti dal parco. Quanto al piano e al regola mento del parco stesso, per la loro inesistenza non è invocabile
incolpevole ignoranza, dal momento che si tratta di atti soggetti,
per espressa previsione normativa (art. 11, 6° comma, 12, 8°
comma, 1. 394/91), alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
5. - Restano da esaminare i residui motivi di ricorso (sin qui non trattati) di cui all'atto introduttivo (semmai per come illu
strati in sede di motivi aggiunti).
Ebbene, per ciò che attiene alla percentuale di area (oggetto del piano di lottizzazione) ricadente all'interno del perimetro del parco, non sussiste il dedotto difetto di istruttoria. Sostiene
invero la società ricorrente che si tratterebbe di una percentuale irrisoria e marginale, tale quindi da non alterare la valenza natu
ralistica dell'area protetta.
Il Foro Italiano — 2002.
Al riguardo rileva peraltro il collegio che l'ente parco, come
risulta dalla relazione tecnica in data 25 febbraio 2000, deposi tata in atti, ha accertato rigorosamente, nel corso del procedi
mento, il perimetro del parco in località Pontecchio di Porto
Azzurro. Dalla cartografia allegata alla relazione di cui sopra, risulta peraltro che circa la metà dell'area interessata dall'inter
vento rientra nel perimetro suddetto. Ad avviso del collegio non
vi sono elementi per poter ritenere manifestamente inattendibile
il menzionato rilievo cartografico. E sicuramente, in ogni caso,
la percentuale di territorio da lottizzare ricompresa nel parco non è irrisoria come sostenuto dalla ricorrente. Probabilmente è
anche azzardato definirla «maggioritaria», come fa l'ammini
strazione negli atti impugnati, ma si tratta di locuzione che, a
ben considerare gli atti procedimentali, serve non a fondare il
giudizio motivazionale negativo espresso, ma solo a giustificare la titolarità e l'esercizio, nella specie, da parte dell'ente parco, del potere autorizzativo.
D'altro canto, è indubbio che gli interventi in senso stretto
edificatori, e comportanti perciò il maggior impatto ambientale,
rientrano (questi sì), in gran parte, nel perimetro dell'area pro tetta.
Anche la doglianza esposta va pertanto disattesa.
6. - Con ulteriori censure, che si esaminano congiuntamente, l'istante deduce infine che scopo del nulla osta è quello di veri
ficare la conformità tra le disposizioni del piano e del regola mento del parco e l'intervento, e non di formulare valutazioni di
carattere ambientale che peraltro, nella specie, erano già state
effettuate, con esito positivo, in sede di rilascio dell'autorizza
zione paesaggistica. Quanto alle considerazioni motivazionali
espresse dalla pubblica amministrazione, le stesse contrastereb
bero, ad avviso della ricorrente, con lo stato dei luoghi e sareb
bero comunque inidonee a sorreggere l'atto impugnato. Anche tali profili di gravame sono da rigettare, atteso che:
a) il diniego di nulla osta in questione è stato espresso, nel
caso di cui trattasi, ai sensi, come già ricordato, delle misure di
salvaguardia del d.p.r. 22 luglio 1996 (ali. A), e non in base al
l'art. 13 1. 394/91. La relativa valutazione comporta necessaria
mente, ad avviso del collegio, che l'ente parco, ai fini del rila
scio o meno del nulla osta, debba parametrare l'intervento non
solo al rispetto dei divieti di cui agli art. 3 e 4 del citato allegato ma anche agli obiettivi di «tutela e promozione» del territorio
tutelato fissati nell'art. 2 dello stesso allegato. E d'altro canto,
come precedentemente si è visto, la stessa 1. 394/91 postula
l'applicazione, in sede di misure di salvaguardia (v. 4° comma
dell'art. 6 e 5° comma dell'art. 8), dei divieti di cui all'art. 11,
tra i quali quelli (3° comma di quest'ultima disposizione) relati
vi ad opere che possono compromettere il paesaggio e l'am
biente;
b) la valutazione espressa dalla pubblica amministrazione
non ha esorbitato, dunque, dall'ambito dei poteri che alla stessa
spettavano. Né si può ritenere che l'autorizzazione prevista dalle norme di salvaguardia fosse suscettibile di essere superata dall'autorizzazione paesaggistica (nella specie rilasciata, peral tro con riserve e prescrizioni, dalle competenti autorità); si tratta
infatti di due atti diversi e concorrenti e nella specifica fattispe cie riservati alla competenza di autorità differenti, preposte alla
cura di interessi solo in parte coincidenti (il nulla osta dell'ente
parco ha di mira non solo l'aspetto paesaggistico ma anche
quello naturalistico in senso lato);
c) quanto alla motivazione del contestato diniego, la stessa è
in larga parte espressione di un potere di valutazione discrezio
nale che in quanto tale è sindacabile negli stretti limiti della ri
spondenza ai canoni della ragionevolezza e della logicità. Non
emergono, peraltro, secondo il collegio, nei giudizi espressi dalla pubblica amministrazione, profili di manifesta illogicità. L'iter motivazionale e la sua specificazione, d'altro canto, van
no nella specie ricercati ed individuati non solo nelle sintetiche
considerazioni di cui all'atto finale del procedimento (15 feb
braio 2001, n. 1351) a firma del direttore del parco, ma nei ben
più ampi riferimenti contenuti negli atti presupposti (di cui
l'atto direttoriale costituisce esternazione e nel quale sono
espressamente richiamati). Si tratta: del parere negativo del cor
po forestale dello Stato in data 10 novembre 2000, che fa tra
l'altro riferimento al pericolo di modifica dell'orografia della
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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
zona collinare, costituente «presenza unica sul territorio del par co nazionale», e all'eliminazione di piante di pino e sughere, nonché delle siepi di confine (al riguardo l'istante prospetta, pe raltro solo nei motivi aggiunti, che tale eliminazione in realtà
non avverrebbe, ma si tratta di un disegno di conservazione che
sembra doversi concretare solo, eventualmente, in sede di rea
lizzazione esecutiva con lo spostamento dei fabbricati. In ogni
caso, sempre in riferimento a tale aspetto, va rilevato che nel
verbale del 1° febbraio 2001 della commissione consiliare nulla
osta si evidenzia, al punto 6 dell'analisi progettuale, che Vha
bitat naturale del gruppo di sughere, potenzialmente in espan
sione, presente in loco, «potrebbe essere compromesso dalle
realizzazioni nelle quali risulterà contenuto». Il che costituisce
un rilievo ostativo, non contestato dalla ricorrente, valido anche
per il caso del prospettato mantenimento delle predette alberatu
re); si tratta, poi, del parere negativo in data 1° febbraio 2001, di
cui al già citato coevo verbale, della commissione consiliare
nulla osta che, all'esito di una dettagliata istruttoria, rileva
molteplici aspetti ostativi alla concessione dell'autorizzazione
per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, tra i quali, in
sintesi: l'incidenza del piano in zona caratterizzata da un com
plesso di elementi ambientali, scenici e naturalistici tradizio
nalmente connotanti le aree rurali e che risultano unici nel con
testo, con poche case sparse, mancanza di agglomerati urbani e
di interventi di edificazione; la consistenza dei volumi da edifi care e il relativo carico urbanistico con impatto suscettibile di
compromettere gli assetti dell'area e di favorire l'ulteriore svi
luppo urbanistico verso quella parte del territorio; la previsione
dell'eliporto incompatibile con l'equilibrio dell'area; l'atipicità ed entità dell'intervento rispetto al contesto ambientale; la man
canza di elaborati relativi alla valenza ambientale dell'area e
alla regimazione delle acque meteoriche; l'inadeguatezza di
esame per gli aspetti dell'approvvigionamento idrico, degli sca
richi fognari, della viabilità; punti di contrasto con il piano ter
ritoriale di coordinamento. In definitiva tale commissione rileva
poi che «la previsione di piano, se attuata, si concretizzerebbe in
una rilevante attività edificatoria e di urbanizzazione, nonché in
una serie di impatti estesi sul territorio che verranno ad insistere
in un'ampia area priva di agglomerati urbani, nella quale l"ar
chitettura' ed i 'valori' sono quelli dell'ambiente rurale di pre
gio. Valori che in quanto espressione di bellezze ambientali,
naturalistiche e sceniche, nonché di connotati antropico
culturali, con l'istituzione e la perimetrazione del parco, le auto
rità pubbliche hanno inteso ulteriormente valorizzare e che non
risultano meno significativi per il solo fatto di essere di 'confi
ne'».
Il verbale della commissione predetta è stato approvato e re
cepito da successive determinazioni in data 8 febbraio 2001 del
consiglio direttivo dell'ente parco. Le considerazioni sopra sin
teticamente riferite nemmeno sono state, in gran parte, specifi camente contestate dalla ricorrente. In particolare nulla è de
dotto avverso l'ultimo rilievo della commissione, in cui le ra
gioni di salvaguardia dell'ecosistema interessato vengono parti colarmente sottolineate «alla luce dell'opportunità, data la rile
vanza e complessità urbanistica degli interventi prospettati, di
non prefigurare soluzioni sull'assetto del territorio che, per leg
ge, sono deputate al piano del parco». «Ciò soprattutto» viene ulteriormente rimarcato «in quanto
detta attività di pianificazione, prevista dalla legge quadro sulle
aree protette (1. 394/91), è attualmente in corso».
A fronte di tali considerazioni, i provvedimenti impugnati
non possono considerarsi illegittimi per il riferimento (estrapo
lato dal contesto motivazionale e contestato dalla ricorrente in
quanto ritenuto non corrispondente allo stato di fatto) ad una
funzione agricola della zona, dal momento che l'amministrazio
ne ha chiaramente inteso riferirsi, prescindendo dalla mancanza
di coltivazioni agricole in atto e dalla destinazione urbanistica,
ad un'intrinseca vocazione rurale dell'area stessa, vista nel
contesto collinare in cui è inserita. Né hanno rilievo i riferimenti
ad una pretesa e concreta vocazione turistica dell'area (nella
quale invero non risulta, dalla documentazione in atti, che siano
presenti insediamenti di questo genere) o ad un preteso stato di
contingente abbandono o degrado dell'area stessa (trattandosi di
Il Foro Italiano — 2002.
circostanza, in questo caso, a prescindere da ogni altra conside
razione, che comunque non farebbe venir meno il valore natu
ralistico del sito, semmai rafforzandone le esigenze di recupero e protezione ambientale).
7. - Alla stregua delle superiori considerazioni va quindi re
spinto il ricorso in epigrafe.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FI RENZE; sentenza 26 novembre 2001; Pres. ed est. Sarri;
Bagnoli c. Ufficio Iva di Firenze.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI FI RENZE; sentenza 26 novembre 2001; Pres. ed est. Sarri;
Tributi in genere — Accertamento parametrico — Illegitti mità (L. 23 agosto 1988 n. 400, disciplina dell'attività di go verno e ordinamento della presidenza del consiglio dei mini
stri, art. 17; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di razionaliz
zazione della finanza pubblica, art. 3, comma 186).
Il d.p.c.m. 29 gennaio 1996 con il quale sono stati approvati i
parametri per la determinazione dei ricavi, dei compensi e
del volume d'affari ai sensi dell'art. 3, comma 186, l. 28 di
cembre 1995 n. 549, in quanto emesso senza il preventivo pa rere del Consiglio di Stato richiesto dall'art. 17, 4° comma, l.
23 agosto 1988 n. 400, è illegittimo e va pertanto disapplicato dal giudice tributario. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto spedito all'ufficio Iva
di Firenze in data 2 novembre 2000 e depositato a questa com
missione il 29 novembre 2000, la sig. Bagnoli, residente ad Em
poli, rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.
X e dal dott. Y, difensori abilitati ex art. 12 d.leg. 546/92, domi ciliata presso lo studio del primo in Firenze, ha proposto ricorso
avverso l'accertamento di cui all'avviso notificato il 19 luglio 2000 dall'ufficio Iva di Firenze.
Con tale atto l'ufficio, con riferimento alla dichiarazione Iva
relativa all'anno 1995, in applicazione dei parametri approvati con d.p.c.m. 29 gennaio 1996, a fronte del volume d'affari di
chiarato di lire 34.959.000, ha accertato un maggior volume
d'affari di lire 45.080.000; maggiore imposta lire 1.923.000, pene pecuniarie lire 2.885.000, per un totale, compreso accesso
ri, di lire 5.209.000. Deduce la ricorrente la nullità per difetto di motivazione, il
difetto di prova per quanto attiene il quantum, l'illegittimità dei
parametri di cui al d.p.c.m. 29 gennaio 1996; nel merito, la ri
corrente eccepisce la nullità dell'avviso d'accertamento per non
avere instaurato il contraddittorio preventivo con il contribuen
te. Spiega poi che il minor ricavato dall'attività commerciale di
(1) Negli stessi termini della decisione in epigrafe, v. Comm. trib.
prov. Torino 26 giugno 2001, Finanza & Fisco, 2001, 3770 (sulla qua le, cfr., in senso critico, Manca, Parametri. Orientamenti della giuris
prudenza, in Fisco, 2001, 1459). La commissione toscana giunge alla conclusione di cui in massima
sulla scorta, da un lato, di Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10124, Foro it., Rep. 1995, voce Legge, n. 93, e Corriere giur., 1995, 619, con
nota di Forlenza, e, dall'altro, di Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio
2001, n. 732, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 63, per le quali, ai sensi
dell'art. 17 1. 23 agosto 1988 n. 400, deve essere annullato il decreto
ministeriale avente contenuto regolamentare che sia stato emesso senza
il parere del Consiglio di Stato.
Negli stessi termini di Cass., sez. un., 10124/94, v. Cass. 22 febbraio
2000, n. 1972, id., Rep. 2000, voce Demanio, n. 16; in senso conforme
a Cons. Stato, sez. IV, 732/01, v. Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio
2001, n. 735, id., Rep. 2001, voce Concessioni governative (tassa), n. 6;
15 febbraio 2001, n. 754, ibid., n. 8; 15 febbraio 2001, nn. 733-734,
736-758, 760-762 e 764-765, inedite.
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