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Sezione I; sentenza 4 maggio 1983, n. 412; Pres. Tozzi, Est. Borea; Soc. Bideri edizioni (Avv. Gava,...

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Sezione I; sentenza 4 maggio 1983, n. 412; Pres. Tozzi, Est. Borea; Soc. Bideri edizioni (Avv. Gava, Scoca) c. Ufficio proprietà letteraria e artistica (Avv. dello Stato Caramazza); interv. Edizioni musicali Video e altro (Avv. Lorenzoni, Leonelli) Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 3 (MARZO 1984), pp. 121/122-123/124 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175907 . Accessed: 25/06/2014 06:30 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.125 on Wed, 25 Jun 2014 06:30:16 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I; sentenza 4 maggio 1983, n. 412; Pres. Tozzi, Est. Borea; Soc. Bideri edizioni (Avv.Gava, Scoca) c. Ufficio proprietà letteraria e artistica (Avv. dello Stato Caramazza); interv.Edizioni musicali Video e altro (Avv. Lorenzoni, Leonelli)Source: Il Foro Italiano, Vol. 107, No. 3 (MARZO 1984), pp. 121/122-123/124Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175907 .

Accessed: 25/06/2014 06:30

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GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

Diritto. — (Omissis). Il primo motivo del ricorso è infondato.

Infatti, come correttamente evidenziato dalla U.s.l., far richiamo

alle norme del t.u. delle leggi sanitarie del 1934 dopo l'intervento

della 1. n. 833 del 1978, significa non voler riconoscere che il

sistema giuridico sanitario, cosi come era organizzato prima della

riforma sanitaria, non ha più ragione di ritenersi in vigore, in

quanto sono venuti meno i presupposti per quel tipo di organiz zazione. Questa, infatti, prima della riforma sanitaria, e soprattut to al tempo della normativa di cui trattasi, era essenzialmente

lasciata alla libera organizzazione di medici liberi professionisti o

di enti appositi cui confluivano determinati contributi assistenzia

li, mentre l'intervento pubblico diretto era limitato solo all'assi

stenza medica di base ai cittadini indigenti, per i quali era

appunto istituito il medico condotto, sanitario dipendente dal

comune ed esercitante in ambiti territorialmente limitati.

Senonché, con l'introduzione nel nostro sistema normativo della

l. n. 833 del 1978, è mutato proprio il quadro dell'intervento

pubblico in materia di assistenza sanitaria; esso oggi è diretto e

volto alla generalità dei cittadini « senza distinzione di condi

zioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino

l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio », come

esplicitamente afferma l'art. 1, 3° comma, 1. n. 833/78.

È chiaro, dunque, che in questo quadro mantenere in vita la

figura del medico condotto non ha più alcuna ragione e alcun

riscontro nel sistema normativo vigente, il quale individua le

strutture sanitarie di base nelle unità sanitarie locali, qualificate dalla legge come « il complesso dei presidi, degli uffici e dei

servizi dei comuni singoli o associati, e delle comunità montane i

quali in un ambito territoriale determinato assolvono ai compiti del servizio sanitario nazionale di cui alla presente legge » (art.

10, 2° comma, 1. n. 833 del 1978).

In tale quadro normativo, l'unica figura giuridicamente rilevan

te è la u.s.l., a cui compete l'organizzazione dei servizi e delle

strutture necessarie per lo svolgimento dei compiti relativi all'as

sistenza sanitaria nell'ambito territoriale di sua competenza, con

la conseguenza che tutto il personale (ivi compresi i sanitari ex

condotti) assegnato a prestare servizio presso la u.s.l. medesima

può essere da questa utilizzato nel modo ritenuto il più rispon

dente alle esigenze particolari.

Non si tratta, quindi, di sopprimere alcunché, ma di prendere

atto di una soppressione di una funzione che non trova più

riscontro nel nuovo sistema normativo.

Del resto, i ricorrenti circa la soppressione delle condotte

espressamente parlano di provvedimento che « snatura completa

mente l'organizzazione e le finalità di quel tipo di servizio » e

che « porta con sé una radicale (anche se non chiara nelle sue

implicazioni) modifica dei compiti e della figura professionale del

medico condotto ».

daliera, ecc.) della provenienza di esso, e sottoponendolo alla gestio ne delle unità sanitarie locali.

Che la disciplina pre-vigente delle condotte mediche e del rapporto di impiego dei loro titolari (sulla quale v., per tutti, La Torre,

Condotta medica, ostetrica, veterinaria, voce del Novissimo digesto,

III, 1165), fosse destinata ad essere profondamente modificata dalla

nuova legislazione, era già prevedibile anche prima che questa venisse emanata: v. la nota di Chiti, / medici condotti verso la

riforma sanitaria, in Foro it., 1977, I, 2417, a Corte cost. 20 giugno

1977, n. 118 (ibid., 2094, con nota di richiami), che aveva respinto la

censura di costituzionalità, sotto il profilo della (pretesa) violazione della garanzia costituzionale della autonomia comunale, contro l'art.

3 1. 13 febbraio 1963 n. 151, che ha stabilito che gli stipendi minimi

dei medici e veterinari condotti non possono essere inferiori allo

stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271

(v. ora la sentenza 21 dicembre 1983, n. 341, con la quale la Corte

costituzionale conferma tale suo precedente, in questo fascicolo,

I, 644, con nota di richiami, anche relativamente alla giurisprudenza amministrativa su tale normativa).

Il superamento delle condotte mediche da parte delle unità sanita

rie locali, e quindi l'unificazione del rapporto di impiego dei medici

condotti con quello degli altri sanitari dipendenti da tali unità, è

descritto specificamente da Primicerio, Condotta medica, ostestrica e

veterinaria, voce del Novissimo digesto, appendice, 1981, II, 329. Più

generalmente, sul processo di omogeneizzazione della disciplina del

rapporto di impiego dei sanitari ora dipendenti dalle unità sanitarie

locali, superando la ricordata eterogeneità della loro provenienza, e

quindi della normativa che li riguardava, Mor - Paleologo - Speran

za, Il personale delle unità sanitarie locali nel d.p.r. 761/79, 1983,

45; Pasini, Il personale delle unità sanitarie locali, in Trib. amm.

reg., 1980, II, 187; Bellini - Caligiuri, Lo stato giuridico del

personale delle unità sanitarie locali, 1981, 14, 55.

Il che è perfettamente vero, ma non è da imputare al provve dimento impugnato ma al nuovo sistema normativo di cui alla 1.

n. 833 del 1978 che non ha più ritenuto di mantenere in vita la

figura del medico condotto, che deve ritenersi, pertanto, non più

tipica del nostro ordinamento giuridico, e da assorbire, tra i

medici assegnati alle singole unità sanitarie locali, alle quali

compete l'intera organizzazione sanitaria, anche di tipo certificato rio e profilattico, relativamente al territorio di competenza.

Senza rilevanza sono, alla luce di quanto suesposto, i richiami

effettuati dai ricorrenti all'art. 33 1. reg. Lombardia 5 aprile 1980

n. 35, e alla norma transitoria n. 1, 2" comma, d.p.r. 13 agosto

1981, che rappresentano, entrambi, episodi attuativi della riforma

e come tali correttamente richiamati nella delibera impugnata.

Infondato è, altresì, il secondo motivo del ricorso. Con esso si

censura, invero, il provvedimento impugnato in quanto si sarebbe

proceduto a modificare le attribuzioni dei sanitari condotti senza

aver prima provveduto ad individuare a quale qualifica o profilo — dei tre preveduti dall'art. 63 d.p.r. n. 761 del 1979 — i

sanitari condotti fossero stati inquadrati con contemporanea in

dividuazione di compiti e di posizione, e ciò in violazione dell'art. 77 del medesimo d.p.r. n. 761 del 1979.

Senonché, l'art. 77 suddetto, di cui si deduce la violazione, è

una norma transitoria di salvaguardia temporale che si preoccupa di dettare una normativa provvisoria in attesa delle qualificazioni di cui all'art. 63, le quali qualificazioni, però, non concernono i

medici, i cui profili (iniziale, intermedio e apicale) sono fissati

direttamente dallo stesso art. 63. D'altra parte, se qualche dubbio

potesse sussistere circa la diretta individuazione delle qualifiche dei sanitari da parte della legge, si tratterebbe, comunque, di una

norma di programma per gli inquadramenti del personale, la

quale non potrebbe, quindi, ritenersi paralizzatrice dell'attività

organizzativa delle unità sanitarie locali, pena la vanificazione

completa del sistema normativo.

Infondato è, infine, anche il terzo motivo di gravame.

Invero, la contraddittorietà e la perplessità della parte disposi tiva del provvedimento impugnato vengono dedotte per il con

trasto tra i punti 1) e 2), da un lato, e 3), dall'altro, che si

riferiscono a due realtà diverse (l'esistenza o meno delle condotte

mediche).

Ma tale contrasto è solo apparente. Infatti, nota il collegio, che il provvedimento, considerato nella sua unitarietà, ha lo

scopo unico di consentire l'utilizzazione del personale medico su

tutto il territorio di competenza dell'U.s.l. e, perciò, di là dal

raffronto formale delle parti dispositive del provvedimento, appa rentemente in contrasto, il provvedimento medesimo deve ritener

si sostanzialmente corretto anche sotto questo profilo.

Del resto, e decisamente, la contraddizione è ancora apparente sol che si consideri quanto questo collegio ha detto circa la

soppressione delle condotte mediche, operata direttamente dalla

legge, per cui la disposizione di cui al punto 3) del provvedimen

to impugnato deve intendersi come inutiliter data, operando su

una realtà inesistente.

Il ricorso si palesa, quindi, infondato e va rigettato. (Omissis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 4 maggio 1983, n. 412; Pres. Tozzi, Est. Borea; Soc. Sideri edizioni (Avv. Gava, Scoca) c. Ufficio

proprietà letteraria e artistica (Avv. dello Stato Caramazza);

interv. Edizioni musicali Video e altro (Avv. Lorenzoni, Leo

Nelli) .

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione I; sentenza 4 maggio 1983, n. 412; Pres. Tozzi,

Diritti di autore — Ufficio per la proprietà letteraria, artistica e

scientifica — Provvedimento — Ricorso — Giurisdizione ordi

naria (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto di autore

e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 25, 34, 103, 112,

156, 175).

Sfugge alla giurisdizione del giudice amministrativo, e rientra in

quella del giudice ordinario, il ricorso contro l'atto col quale

l'ufficio per la proprietà letteraria, artistica e scientifica dichiara

priva di effetti, in seguito alla scadenza del termine di durata

previsto dalla legge per l'utilizzazione economica dei diritti di

Il Foro Italiano — 1984 — Parte III-9.

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PARTE TERZA

autore, la denuncia di rivelazione del nome di un co-autore di

opere musicali. (1)

Diritto — Pregiudizialmente il collegio deve d'ufficio porsi il

problema se nella vicenda sulla quale è chiamato a pronunciarsi sussista o meno la propria giurisdizione.

Oggetto formale del ricorso è un atto dell'ufficio proprietà

letteraria, artistica e scientifica (U.p.l.a.s.) con il quale si dichiara

priva di effetti, a seguito della scadenza del termine di durata

previsto dalla legge per l'utilizzazione economica dei diritti d'au

tore, una denunzia di rivelazione di nome di autore {Alfredo

Mazzucchi, morto nel 1972) presentata nel 1973 con riguardo a

talune opere musicali sino ad allora ritenute precisamente del

solo Eduardo di Capua (morto nel 1917) e pubblicate nel periodo 1897-1907 (art. 25 e 34 1. 22 aprile 1941 n. 633).

Ciò premesso, non vi è dubbio che quello alla utilizzazione

economica delle opere dell'ingegno, cosi' come del resto lo defini

sce la 1. n. 633 del 1941 cit., è un diritto soggettivo pieno, di

contenuto patrimoniale, rispetto al quale quindi l'unico problema che si può configurare in sede giudiziale è quello della sua

spettanza o meno al soggetto (nella specie si tratta di una

società editoriale che si dichiara avente causa degli eredi dell'au

tore rivelato) che a tale scopo si è azionato (l'eccezione che

conferma la regola è data dal caso di espropriazione del diritto

per ragioni di interesse dello Stato previsto dall'art. 112 1. n. 633

del 1941 cit., con possibilità di ricorso espressamente rimessa —

il che è sintomatico — al Consiglio di Stato).

Ed invero la situazione soggettiva di diritto soggettivo pieno

rivestita da tale pretesa non può in alcun modo ritenersi conver

tibile in una situazione di interesse legittimo al corretto uso di un

qualsivoglia potere amministrativo di carattere autoritativo volto a

disciplinare, in vista della tutela da assicurare non più e non

soltanto al diritto d'autore nei suoi aspetti patrimoniali bensì'

soprattutto ad un superiore interesse pubblico, le condizioni e le

modalità per ottenere (o mantenere) un effettivo godimento del

diritto stesso.

Manca infatti nella 1. n. 633 del 1941 cit. l'attribuzione alla

amministrazione di un qualunque potere di questo genere (salva

la vista eccezione), dato che la disciplina contenuta nella mede

sima si risolve in una serie di norme di carattere sostanziale sul

contenuto, la durata e la protezione concessa al diritto di

utilizzazione economica delle opere, e, sul piano amministrati

vo-burocratico, si limita ad affidare all'amministrazione, e per essa

all'U.p.l.a.s., un compito che essenzialmente appare di mera

pubblicità, qual è la tenuta del registro pubblico generale delle

opere protette, la cui principale funzione è quella di far fede,

fino a prova contraria, dell'esistenza delle opere, della loro

pubblicazione, dei nomi dei loro autori {art. 103).

Pare evidente dunque che l'atto in questa sede impugnato,

a prescindere dalla sussistenza o meno in capo all'U.p.l.a.s. della

(1) La questione è singolare, e su di essa non si rinvengono, a

quanto risulta, precedenti editi in giurisprudenza; d'altro lato, il

problema affrontato dal giudice amministrativo riguarda esclusiva

mente il profilo della giurisdizione, che viene ritenuta sussistente in

capo al giudice ordinario, in quanto l'utilizzazione economica delle

opere dell'ingegno — cosi come definita dalla 1. 22 aprile 1941 n. 633 — darebbe vita ad un diritto soggettivo pieno, a carattere patrimo

niale, non degradabile ad opera del potere amministrativo autoritati

vo (eccezion fatta per la fattispecie di cui all'art. 112 1. n. 633/41). A presidio di tale diritto è posto dall'ordinamento l'ufficio per la

proprietà letteraria, artistica e scientifica, incardinato presso la presi denza del consiglio dei ministri (cfr., in argomento, M. A. Sandulli, Gli enti dipendenti della presidenza del consiglio, in Costituzione e struttura del governo, il problema della presidenza del consiglio, a cura di E. Spagna Musso, Padova, 1979, 299 ss., cui si rinvia, anche

per ulteriori richiami, cui adde, per riferimenti specifici, A. Chaves, Diritto di autore - Natura, importanza, evoluzione, in Dir. autore,

1981, 320 ss., e M. Fabiani, Diritti d'autore, voce del Novissimo

digesto, appendice, Torino, 1981, II, 1113 ss.), al quale la giurispru denza sembra accreditare un ruolo essenzialmente notarile (cfr. Trib. Firenze 17 ottobre 1979, Foro it., Rep. 1980, voce Diritti d'autore, n.

36). Un ruolo più dinamico è ricoperto dalla S.i.a.e., che si configure rebbe come un ente pubblico economico (cfr., orientativamente, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 1978, n. 438, id., Rep. 1978, voce cit., n 68, e Corte conti, sez. contr. enti, 15 febbraio 1977, n. 1335, id., Rep. 1977, voce cit., nn. 56, 57), la quale si trova impegnata in

prima linea nella difesa degli artisti e delle opere dell'ingegno: cfr., recentemente, Cass. 15 dicembre 1982, Morselli, e Pret. Foggia 14 aprile 1983, id., 1983, II, 504, con nota di richiami.

competenza ad adottarlo (questa infatti è l'unica censura dedotta), in quanto si risolve in una mera declaratoria di sopravvenuta scadenza del termine di utilizzazione economica del diritto vanta

to, lungi dal costituire esercizio di un potere, che non esiste, di

incidere autoritativamente, modificandoli, su rapporti che sono già

compiutamente definiti dalla legge, si limita — in armonia del

resto con la funzione di pubblicità affidata all'U.p.l.a.s.: non a

caso l'atto è pubblicato su apposito bollettino — a dar notizia di

un fatto e delle conseguenze che da tale fatto discendono.

Conseguenze che sono già nella legge (passaggio delle opere a

pubblico dominio) e che qualunque interessato, privato (alla riedizione o elaborazione delle opere) e pubblico (l'amministra

zione finanziaria, alla quale spetta lo speciale diritto previsto dall'art. 175 1. n. 633 del 1941 cit.) può eventualmente far valere

nella sede opportuna amministrativa o giurisdizionale, a prescin

dere dalla adozione o meno di acconce misure da parte del

1'U.p.l.a.s.

In conclusione quindi va dichiarato il difetto di giurisdizione

del giudice amministrativo, e per converso va dichiarata la

giurisdizione del giudice ordinario, risultando il caso in esame tra

quelli previsti dall'art. 156 1. n. 633 del 1941 oit., che rimette

appunto al giudice ordinario la tutela di chi « ha ragione di

temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui

spettante in virtù di questa legge ». (Omissis)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LA

ZIO; Sezione III; sentenza 18 marzo 1983, n. 254; Pres. Fe

lici, Est. Lamberti; Ferrazza (Avv. Lepore) c. Min. pubblica istruzione e altro (Avv. dello Stato Cosentino).

Istruzione pubblica — Studente della scuola media dell'obbligo — Giudizi analitici quadrimestrali — Non ammissione alla

classe successiva — Illegittimità (L. 31 dicembre 1962 n. 1859,

istituzione e ordinamento della scuola media statale, art. 2;

d.p.r. 31 maggio 1974 n. 416, istituzione e riordinamento di

organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed

artistica, art. 9; 1. 4 agosto 1977 n. 517, norme sulla valutazio

ne degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione

nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico, art.

9).

È illegittimo il giudizio di non ammissione alla classe successiva

di uno studente della scuola media dell'obbligo, se nel corso

dell'anno i giudizi analitici, in applicazione della illegittima

circolare ministeriale 11 ottobre 1981, n. 290, siano stati solo

due con cadenza quadrimestrale e non tre con cadenza trime

strale, e il consiglio di classe dovrà rinnovarlo, tenendo conto

del difetto di uno degli indispensabili momenti di verifica

dell'apprendimento da parte dello studente stesso.( 1)

(1) Non constano precedenti editi in termini.

Per altra ipotesi di illegittimità di ordinanza ministeriale in materia di istruzione pubblica, Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 1981, n.

360/79, Cons. Stato, 1983, II, 459, che ha ritenuto illegittima l'ordi

nanza ministeriale emanata per disciplinare lo svolgimento delle

operazioni elettorali per l'elezione dei componenti gli organi collegiali della scuola, in quanto praeter legem (ovverossia, al di là della

competenza attribuitagli dalla legge di dettare regole procedurali),

disciplinando anche le condizioni di eleggibilità e le cause di

incompatibilità, stabiliva l'obbligo di opzione nel caso di contempo ranea elezione in due diversi collegi. In motivazione si precisa che l'art. 11 della citata ordinanza deve comunque ritenersi, per quanto detto, in contrasto con l'art. 24 d.p.r. 416/74, anche a prescindere dalle sue giustificazioni sul piano dell'opportunità, le quali devono semmai dar luogo ad un intervento del legislatore per colmare la lacuna esistenziale nella normativa ex d.p.r. 416/74 in tema di

opzione e di ineleggibilità e/o incompatibilità. Anche la sentenza che si riporta ha adottato gli stessi corretti

termini di ragionamento (in motivazione la pronuncia è però « rim

polpata » con più lati riferimenti al valore ed alla funzione che le valutazioni con cadenza trimestrale degli alunni acquistano, con riferimento al giudizio finale del consiglio di classe, come « indispen sabili momenti di verifica dell'apprendimento », « da parte dello studente stesso », previsti e voluti dalla legge nell'ottica di un « rapporto concreto tra la scuola ed il nucleo ' familiare dell'allie vo '

», che valorizza il ruolo dei genitori di integrazione, in seno alla

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