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sezione II civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2759; Pres. Calfapietra, Est. Triola, P.M. Uccella...

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sezione II civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2759; Pres. Calfapietra, Est. Triola, P.M. Uccella (concl. conf.); Sciotto (Avv. Panfili) c. Condominio via Pasubio 4 - via Vecchia Ognina 141, Catania. Cassa Giud. pace Catania 3 dicembre 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3099/3100-3101/3102 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201151 . Accessed: 28/06/2014 16:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.223.28.163 on Sat, 28 Jun 2014 16:21:42 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 11 febbraio 2005, n. 2759; Pres. Calfapietra, Est. Triola, P.M. Uccella(concl. conf.); Sciotto (Avv. Panfili) c. Condominio via Pasubio 4 - via Vecchia Ognina 141,Catania. Cassa Giud. pace Catania 3 dicembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 11 (NOVEMBRE 2005), pp. 3099/3100-3101/3102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201151 .

Accessed: 28/06/2014 16:21

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3099 PARTE PRIMA

ricorso per cassazione può essere proposto da (o nei confronti

di) tale ministero (Cass., sez. un., 6633/03, Foro it., 2003, I,

1696; 6774/03, id., Rep. 2003, voce Tributi in genere, n. 1761). Nel caso di specie, in cui invece, la successione ex lege del

l'agenzia delle entrate si è già realizzata nel corso del giudizio di secondo grado, il. quale ha avuto impulso con atto d'appello

proposto il 29 gennaio 2002, direttamente dall'agenzia, rectius, dalla relativa articolazione periferica, deve rilevarsi che, in ra

gione, da un lato, della mancata impugnazione della sentenza a

sé sfavorevole da parte del dante causa (ministero delle finanze) e, dall'altro, dell'accettazione del contraddittorio da parte della

contribuente nei confronti del solo avente causa — agenzia delle

entrate — si è verificata, per implicito, l'estromissione del dante

causa dal giudizio, sicché questi non può più essere considerato

parte del giudizio. Secondo l'orientamento di questa Suprema corte, infatti,

qualora il dante causa non impugni la sentenza a lui sfavorevo

le, «in tal modo dimostrando di non essere interessato al giudi zio e di volerne restar fuori, e la controparte; accetti il contrad

dittorio con il nuovo soggetto processuale, in tal modo dimo

strando di consentire all'estromissione dal giudizio del prece dente contraddittore», si deve ritenere che sussistano «i presup

posti per l'estromissione dal giudizio del suddetto alienante, e

quindi, pur in assenza di un provvedimento formale, questi ces

sa di essere litisconsorte necessario».,(Cass. 6530/00, id., Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 151; 19072/03, id., Rep. 2003, voce cit., n. 91).

In conclusione, quindi, solo l'agenzia delle entrate era legit timata a partecipare al presente giudizio, ed il presente ricorso

per cassazione dq ve va. essere proposto nei suoi confronti, anzi

ché nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze, non più legittimato, com'è invece avvenuto.

Ne discende la declaratoria d'inammissibilità del suddetto ri corso.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione ii civile; sentenza 11 feb braio 2005, n. 2759; Pres. Calfapietra, Est. Triola, P.M.

Uccella (conci, conf.); Sciotto (Avv. Panfili) c. Condominio via Pasubio 4 - via Vecchia Ognina 141, Catania. Cassa Giud.

pace Catania 3 dicembre 2001.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici —

Spese condominiali — Riscossione.— Opposizione a decre to ingiuntivo — Giudizio di impugnazione della delibera di ripartizione della spesa — Pregiudizialità (Cod. civ., art. 1137; disp. att. cod. civ., art. 63; cod. proc. civ., art. 295).

Sussiste un rapporto di pregiudizialità, che, ai sensi dell'art. 295

c.p.c., comporta la sospensione necessaria del processo, tra il

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emessa ai sensi

dell'art. 63 disp. att. c.c., sulla base di una delibera dell'as semblea condominiale di approvazione della ripartizione delle

spese comuni tra i condomini, ed il giudizio di impugnazione della stessa delibera ai sensi dell'art. 1137 c.c. (1)

(1) In senso conforme, v. Cass. 23 giugno 1999, n. 6384, Foro it.. Rep. 2000, voce Comunione e condominio, n. 132 (per esteso, Giust. civ., 2000, I, 811); nonché, nella motivazione, Cass. 17 gennaio 2003, n. 629, Foro it.. Rep. 2003, voce Competenza civile, n. 115 (riportata in Rass. locazioni, 2003, 21, con nota di N. Izzo), secondo la quale, poi ché l'accertamento concernente l'invalidità della delibera assembleare, e cioè del titolo da cui scaturisce la determinazione della misura dei contributi e della scadenza del debito, riveste il carattere di causa pre giudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, il giudice di pace a -

Il Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 29 dicembre 2000 Elisabetta Sciotto proponeva opposizione al

decreto ingiuntivo in data 29 settembre 2000, emesso dal Giudi

ce di pace di Catania e relativo al pagamento in favore del con

dominio di via Pasubio n. 4 - via Vecchia Ognina n. 141, in Ca tania, della somma di lire 1.044.935 a titolo di contributi con

dominiali. Con sentenza in data 3 dicembre 2001 il giudice di pace ac

còglieva parzialmente l'opposizione, con la seguente motiva

zione:

«Non può essere accolta la richiesta di sospensione necessaria

dito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento delle

quote condominiali non può conoscere incidenter'tantum della questio ne dell'invalidità della suddetta delibera sollevata dall'opponente, di

competenza del tribunale, ma deve limitarsi ad accertarne l'efficacia

esecutiva, salvo che ritenga di separare le cause e sospendere il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Di avviso contrario è, tuttavia, come la pronunzia in epigrafe non manca di avvertire, l'orientamento nettamente prevalente della giuris prudenza di legittimità, che esclude la configurabilità, nell'ipotesi in

discorso, di un obiettivo rapporto di pregiudizialità comportante la ne cessità della sospensione del processo a norma dell'art. 295 c.p.c. (e, altresì, di un rapporto di continenza di cause ex art. 39, 2° comma,

c.p.c.), in base alla considerazione che la condanna del condomino al

pagamento del contributo per le spese comuni è condizionata non già alla validità, bensì soltanto all'efficacia obbligatoria ed esecutiva della delibera condominiale, con la conseguenza che il giudice dell'opposi zione al decreto ingiuntivo dovrebbe limitarsi a prendere atto che il

giudice investito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 1137 non abbia ordinato la sospensione dell'esecuzione della delibera stessa. In questo senso, v. Cass., ord. 19 ottobre 2004, n. 20484, Foro it.. Rep. 2004, vo ce Procedimento civile, n. 294; 18 febbraio 2003, n. 2387, id., Rep. 2003, voce Comunione e condominio, n. 127 (e Arch, locazioni, 2003, 314, secondo la quale, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63, 1° comma, disp. att. c.c., il condomino in timato non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera assembleare su cui si fonda il diritto di credito del condominio, già eventualmente impugnata in altro giudizio, ma solo questioni riguar danti la sua efficacia, essendo l'ambito del giudizio ristretto, appunto, alla sola verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assem

bleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere); 17 maggio 2002, n. 7261, Foro it., Rep. 2002, voce Procedimento ci

vile, n. 289; 7 luglio 1999, n. 7073, id., Rep. 2000, voce Comunione e

condominio, n. 131 (e Giust. civ., 2000, I, 810); 13 ottobre 1999, n.

11515; Foro it., Rep. 1999, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 131; 18 novembre 1997, n. 11457, id., Rep. 1997, voce cit., n. 67; 29

agosto 1994, n. 7569, id.. Rep. 1995, voce Procedimento civile, n. 289. Delle due pronunzie, richiamate in motivazione, in cui la Corte di

cassazione ha ravvisato l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione del classamento di un immobile e quello di

impugnazione della liquidazione effettuata sulla base di tale classa

mento, Cass. 10 aprile 2000, n. 4509, id.. Rep. 2000, voce Tributi in

genere, n. 1691, può leggersi in Riv. giur. edilizia, 2000, I, 664, e Cor

, nere trib., 2000, 3012, con nota di A. Montesano. Cass. 25 gennaio 2000, n. 787, Foro it., Rep. 2000, voce Procedi

mento civile, n. 333, pure richiamata in motivazione dalla sentenza in

epigrafe, ha ritenuto legittima la sospensione di un giudizio di opposi zione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di un credito consor

tile, nella pendenza, avanti ad altro ufficio, del giudizio avente ad og getto l'accertamento della nullità degli atti deliberativi e gestionali al

legati dal consorzio a fondamento del credito monitoriamente azionato, enunciando, peraltro, il principio che tra la controversia con la quale si sia fatto valere un credito e quella in cui, tra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito mede

simo, è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità in senso stretto, tale da comportare l'applicazione dell'art. 295 c.p.c., solo quando di quel titolo si sia denunciata la nullità, e cioè siano stati addotti vizi che, ove accertati esistenti, lo priverebbero fin dall'origine di ogni attitudine alla

produzione di effetti giuridici, e non, invece, allorché se ne sia denun ciata la mera annullabilità. E nello stesso senso, in termini generali, v., da ultimo, Cass., ord. 23 luglio 2004, n. 13915, id.. Rep. 2004, voce

cit., n. 303, e 19 maggio 2004, n. 9578, ibid., n. 304; nonché Cass., ord. 5 dicembre 2002, n. 17317, id., Rep. 2002, voce cit., n. 279.

Sui presupposti per l'applicazione dell'istituto della sospensione ne cessaria del processo, ex art. 295 c.p.c., cfr., inoltre, Cass. 23 luglio 2002, n. 10766, ord. 16 luglio 2002, n. 10334, e 4 marzo 2002, n. 3105, id., 2003, I, 2804, con nota di richiami e osservazioni di G. Trisorio Liuzzi; nonché, da ultimo, Cass., sez. un., ord. 26 luglio 2004, n. 14060, id., Rep. 2004, voce cit., n. 301, e 18 agosto 2004, n. 16137, ibid., n. 298. In dottrina, v. anche P. Lai, La sospensione del processo civile or

dinario, in Studium iuris, 2004, 1430.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

della causa, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in quanto non esiste un

obiettivo rapporto di pregiudizialità, comportante la necessità della sospensione del processo, a norma dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi

dell'art. 63 disp. att. c.c. sulla base di delibera d'assemblea

condominiale, approvativa della ripartizione delle spese tra i

condomini ed il giudizio d'impugnazione della deliberazione ex art. 1137 c.c., giacché la condanna al pagamento è condizionata non alla validità della delibera assembleare, bensì soltanto al

perdurare della sua efficacia, sicché il giudice dell'opposizione deve limitarsi a prendere atto che la sospensione dell'esecuzio ne della deliberazione non sia ordinata dal giudice investito del

l'impugnazione ex art. 1137 c.c. (Cass. 29 agosto 1994, n. 7569, Foro it., Rep. 1995, voce Procedimento civile, n. 289). Allo stato degli atti, come dichiarato dall'opposto, risulta che la ri

chiesta sospensione dell'esecutorietà della delibera impugnata, non è stata accolta dal tribunale, circostanza questa non conte stata dall'opponente. Passando al merito dell'opp9sizione, ri sulta in quanto provato e non contestato, che l'opponente Sciotto ha pagato, con due assegni, nelle more tra la domanda e

l'emissione del decreto ingiuntivo, inviati con raccomandata con ricevuta di ritorno del 27 settembre 2000, la somma di lire

650.785, e che resta debitrice della somma di lire 394.150, ri spetto alla somma di lire 1.044.935, richiesta in decreto ingiun tivo, oltre le spese di giudizio monitorio e d'opposizione. Le somme richieste nel decreto ingiuntivo riguardano quote di, con

dominio anno,2000 e saldo anno 1999 il cui consuntivo e relati vo riparto approvato unanimemente dall'assemblea, compresa quota contatori, e non trattasi di spese straordinarie, ma necessa rie ed urgenti, la cui deliberazione venne approvata all'unani

mità, con ripartizione delle spese convenzionalmente per quote uguali; la differenza di conguaglio dovuta per gennaio-marzo, è

dovuta, in quanto l'opponente dice d'avere pagato, ma non pro duce la relativa prova. Ritenuto che l'approvazione da parte dell'assemblea, nei cui confronti l'amministratore deve giustifi carsi, con la prescritta maggioranza, del bilancio consuntivo 1999 e preventivo 2000, legittima, da parte dell'amministratore, l'esercizio dell'azione nei confronti di singoli condomini moro si, senz'obbligo di addurre documenti giustificativi di spese ormai approvate e deliberate (Cass. 23 luglio 1988, n. 4751, id., Rep. 1989, voce Comunione e condominio, n. 141) ne segue che

l'opposizione viene parzialmente accolta, in quanto l'ingiunta deve pagare la detta somma residua, oltre le spese del decreto

ingiuntivo e d'opposizione, in considerazione della legittima emissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti».

Contro tale decisione ha propostò ricorso per cassazione Eli sabetta Sciotto, con sei motivi, illustrati da memoria.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo la ricorrente si duole della mancata sóspensione dell'attuale giudizio in attesa

della definizione del giudizio di impugnazione della delibera con la quale erano state approvate le spese condominiali il cui

pagamento pro quota era stato richiesto con il decreto ingiunti vo.

La doglianza è fondata. Nella giurisprudenza di questa Suprema corte prevale l'o

rientamento seguito dalla sentenza impugnata (cfr. sent. 18 feb braio 2003, n. 2387, id., Rep. 2003, voce cit., n. 127; 17 maggio 2002, n. 7261, id., Rep. 2002, voce Procedimento civile, n. 289; 13 ottobre 1999, n. 11515, id., Rep. 1999, voce Ingiunzione (procedimento per), n. 131; 7 luglio 1999, n. 7073, id., Rep. 2000, voce Comunione e condominio, n. 131); non mancano,

però, decisioni di segno opposto (cfr. sent. 23 giugno 1999, n.

6384, ibid., n. 132). Ritiene il collegio che l'argomento addotto in senso contrario

all'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. (e riportato nella motivazio ne della sentenza impugnata in precedenza trascritta) sembra far

derivare l'impossibilità di una sospensione del giudizio di oppo sizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di oneri con

dominiali dal fatto che tale sospensione non farebbe venir meno

l'esecutorietà della delibera impugnata e la provvisoria esecuto

rietà attribuita dall'art. 63 disp. att. c.c. al decreto ingiuntivo emesso in base a tale delibera.

In tal modo, però, viene eluso il problema relativo al rapporto di pregiudizialità, contro la cui sussistenza non si può invocare il fatto che il condomino nel caso di applicazione dell'art. 295

c.p.c. sarebbe comunque costretto a pagare (quantomeno in via

Il Foro Italiano — 2005.

provvisoria) i contributi fissati dalla deliberazione assembleare impugnata, dovendosi invece far leva sul fatto che ove non ve

nisse sospeso il giudizio di opposizione si potrebbe verificare l'anomalia che tale giudizio potrebbe concludersi con il passag

gio in giudicato di una statuizione sfavorevole all'opponente in

ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal

condominio, incontrasti) con l'annullamento della delibera la

quale è il titolo costitutivo di tale credito, all'esito del relativo giudizio di impugnazione.

In altri termini, il fatto che la sospensione del giudizio di op posizione non comporterebbe anche la sospensione dell'esecu

torietà della delibera impugnata e dell'esecuzione della provvi soria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in base ad essa

(dal momento che l'art. 298, 1° comma, c.p.c. dispone soltanto

che durante la sospensione noi) possono essere compiuti atti del

procedimento) non fa venir meno, da un lato, l'obbligo del giu dice di accertare il rapporto di pregiudizialità e l'interesse della parte alla conseguente sospensione, in quanto a seguito impu gnata e della esecuzione della provvisoria esecuzione del de*

creto ingiuntivo emesso in base ad essa (dal momento che l'art.

298, 1° comma, c.p.c.,dispone soltanto che durante la sospen sione non possono essere compiuti atti del procedimento) non fa venir meno, da un lato, l'obbligo,del giudice di accertare il rap porto di pregiudizialità e l'interesse della parte alla conseguente

sospensione, in quanto, a seguito dell'accoglimento della do manda proposta nel giudizio di impugnazione della delibera ver

rebbe evitalo up possibile conflitto di giudicati e per effetto della caducazione del titolo in base al quale è stato emesso il

decreto ingiuntivo il condomino avrebbe diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato in sede di esecuzione dello stesso [i/c!]. . ...

Va, poi, ricordato che questa. Suprema corte, in tema di con

tenzioso tributario, con riferimento ad una fattispecie simile a

quella oggetto dell'attuale controversia, ha affermato l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di impugnazione del classamento di immobili ed il giudizio di impugnazione della liquidazione effettuata sulla base di tale classamento (sent. 10 aprile 2000, n. 4509, ibid., voce Tributi in genere, n. 1691; 18 luglio 2002, n. 10509, id., Rep. 2002, voce cit., n. 1941), in evidente applicazione del principio secondo il quale esiste un

rapporto di pregiudizialità tra il giudizio nel quale si fa valere un credito ed il giudizio nel quale sia messa in discussione la validità del titolo costitutivo del medesimo (sent. 25 gennaio 2000, n. 787, id., Rep. 2000, voce Procedimento civile, n. 333).

Per effetto dell'accoglimento del primo motivo vengono ad

essere assorbiti il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, che ri

guardano la fondatezza del giudizio di opposizione a decreto in

giuntivo, ed il sesto motivo, che riguarda il regolamento delle

spese giudiziali. La sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione

del Giudice di pace di Catania.

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