Sezione II civile; sentenza 11 maggio 1963, n. 1159; Pres. Civiletti P., Est. Berri, P. M. Pisano(concl. conf.); Porpora (Avv. D'Amato) c. I.n.a.i.l. (Avv. Flamini)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 1951/1952-1953/1954Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152867 .
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1951 É>ARTE PRIMA 1052
fettiva costruzione della nave, ma della già avvenuta am
missione del contratto ai benefici fiscali. I ricorrenti ag giungono che nella specie il contratto di costruzione dei
due natanti doveva intendersi subordinato al particolare che la predetta costruzione avvenisse con la utilizzazione
dei benefici fiscali. La decadenza dai predetti benefici,
importando secondo i ricorrenti la mancata attuazione della
predetta condizione, importava che lo etesso contratto di
appalto avrebbe dovuto intendersi risolto e, come tale, non
più assoggettabile alla normale tassazione, giusta l'art. 17 della legge di registro.
Le censure dei ricorrenti Cantieri sono infondate. Dal coordinato disposto dei trascritti art. 4 e 16 della
legge n. 522 del 1954 si ricava che la concessione dei bene fici fiscali, di cui è discussione, è stata determinata dalla finalità di agevolare le costruzioni navali e, attraverso queste, tutto il complesso dell'industria cantieristica navale.
La causale giuridica dei benefici fiscali non può quindi essere identificata nella semplice prospettazione che le
parti facciano di future costruzioni, ma dalla effettiva esecuzione delle predette costruzioni. Ed è per questo che l'art. 16 ha dettato una serie di termini acceleratori, entro i quali, e sotto pena di decadenza dai benefici fiscali, devono essere progressivamente realizzate le varie fasi della costruzione navale. Posto ciò, la iniziale ammissione ai benefici fiscali non può essere considerata come un fatto giuridico definitivo, a sè stante, e, come tale, in
sensibile alle ulteriori vicende della costruzione. Se ciò
fosse, nella ipotesi di mancata progressione nei lavori (e nella specie gli stessi non furono neppure iniziati), la re
gistrazione (per stare alla ipotesi di causa) a tassa fissa
del contratto di appalto dei lavori di costruzione resterebbe non più coperta dalla causa giuridica voluta dalla legge.
D'altra parte, la stessa lettera della legge, parlando di decadenza dai benefici fiscali, senza ulteriore specifi cazione o restrizione di sorta, rende evidente che i fatti da cui origina tale decadenza assumono, nella economia della legge speciale de qua, il carattere giuridico di cause risolutive della precedente ammissione ai predetti benetici in tutta loro interezza, sicché non è ipotizzabile, in rela zione alla predetta decadenza, quella limitata efficacia ex nunc che è stata, invece, dedotta dai Cantieri ricorrenti.
Questi ultimi, come si è detto, hanno anche dedotto che il concreto godimento dei benefici fiscali avrebbe do vuto essere considerato, dalla Commissione centrale, quale fatto che condizionava sospensivamente la efficacia giu ridica del contratto di appalto de quo.
I ricorrenti ne deducono, con riferimento all'art. 17 della legge di registro, che, non essendosi verificata la asserita condizione del godimento dei benefici fiscali, il contratto di appalto avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace anche ai fini fiscali e non avrebbe potuto essere
assoggettato alla normale tassazione. In contrario, deve essere rilevato che la possibilità di
godere delle provvidenze fiscali, dettate dalla legge spe ciale a favore dell'industria cantieristica navale, poteva essere configurato solo come uno dei motivi (come tali, non rilevanti giuridicamente) che potevano avere indotto
gli interessati alla stipula del contratto di appalto per la costruzione dei due natanti.
Viceversa il godimento delle provvidenze fiscali non
poteva configurarsi come condizione di efficacia di quel contratto neppure ai soli fini fiscali, in quanto l'art. 17 della legge di registro non contiene disposizioni speciali sul concetto giuridico della condizione e quindi, implici tamente ma necessariamente, rinvia alle norme, in pro posito, del codice civile.
Ciò posto, il godimento dei benefici fiscali non poteva funzionare da condizione per la efficacia del contratto di appalto de quo, per la semplice ragione che non si pre sentava come un fatto futuro ed incerto e soprattutto autonomo al contenuto di quel contratto, dato che i be nefici fiscali, al contrario, costituivano, essi stessi, la con
seguenza di legge, sul piano tributario, di un contratto di appalto già efficace. E ciò conferisce, sotto un ulteriore
profilo, carattere decisivo al comportamento dei contraenti,
i quali decaddero dallo speciale trattamento fiscale per fatto volontario proprio (mancata presentazione della
commessa al Ministero della marina mercantile), sicché
riprende efficacia il principio generale, per il quale il tri
buto di registro, essendo imposta di titolo, colpisce gli atti contemplati dalla legge di registro indipendentemente dalle ulteriori vicende del negozio consacrato nell'atto
stesso.
Stante tale principio, poiché il normale trattamento
fiscale resta insensibile perfino alla sopravvenuta dichia
razione (con sentenza passata in giudicato) della nullità
dell'atto fin dalla sua origine, quando tale nullità sia stata dichiarata per vizio (dell'atto) dipeso dalla volontà delle
parti (ex n. 2 dell'art. 14 della legge di registro), non si
comprenderebbe un differente e più benevolo trattamento
fiscale qualora la volontà delle parti avesse determinato
la semplice inefficacia dall'atto, così come, per quanto
già detto, si sarebbe verificato nella specie secondo la stessa costruzione giuridica dedotta dai ricorrenti.
Concludendo, il ricorso deve essere rigettato e la So cietà ricorrente Cantieri navali Itoyz Dante deve essere condannata alla perdita del deposito ed alle spese di que sto giudizio di cassazione.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 11 maggio 1963, n. 1159 ; Pres. CrviLETTi P., Est. Berei, P. M. Pisano (conci, conf.) ;
Porpora (Avv. D'Amato) c. I.n.a.i.l. (Avv. Flamini).
(Conferma App. Napoli 5 agosto 1961)
Infortuni sul lavoro — Malattia prolessionale prevista in nuova legge — Insorgenza antecedente — I II -
dennizzabilità — Esclusione (Legge 15 novembre 1952 n. 1967, modificazioni alla tabella delle malattie
professionali allegata al r. d. 17 agosto 1935 n. 1765, art. un.).
Non è indennizzabile la malattia insorta in epoca anteriore, ma aggravatasi in misura indennizzabile in epoca succes siva all'entrata in vigore della legge che per la prima volta l'ha compresa tra quelle professionali. (1)
La. Corte, ecc. — (Omissis). Il Supremo collegio deve
prendere in esame il secondo motivo, per il suo carattere assorbente. Ove, infatti, dovesse ritenersi che la legge 15 novembre 1952 n. 1967, che per la prima volta ba incluso tra le malattie professionali quella di cui è affetto il ricor rente (sordità da rumori), sia inapplicabile alle malattie
professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della
legge, ancbe se aggravatesi successivamente, ogni altra
questione verrebbe ovviamente ad essere assorbita. Una fattispecie analoga, ricaduta in malattia profes
sionale il cui primo insorgere si era manifestato prima del
l'applicazione della legge del 1952 e la cui ricaduta si era verificata nel pieno vigore della nuova legge, che per la
prima volta aveva compreso l'infermità allora in questione tra le malattie professionali, è già stata presa in esame da questa stessa Sezione con la sentenza 25 giugno 1958, n. 2259 (Foro it., 1959,1, 814), che, in applicazione dei prin
(1) In senso conforme, per le ipotesi di ricaduta successiva all'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto la indenniz zabilità, Trib. Padova 26 gennaio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Infortuni sul lavoro, n. 110 e Cass. 25 giugno 1958, n. 2259, id., 1959, I, 814, con ampia nota di richiami.
Contra, per un caso di sordità da rumori insorta parzial mente prima dell'entrata in vigore della legge n. 1967 del 1952, Trib. Napoli 18 gennaio 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 186.
La Cass. 22 maggio 1957, n. 1848, citata nella motivazione della presente, è annotata da Cataldi, in Itiv. dir. tav., 1957, II, 436.
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1953 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1954
cipi già fissati in sentenza anteriore (22 maggio 1957.. n.
1848, id., Kep. 1957, voce Infortuni, n. 105), sull'efficacia
non retroattiva della citata legge del 1952 recante modi
ficazioni alle tabelle delle malattie professionali soggette ad assicurazione obbligatoria, ha disatteso la tesi, oggi fatta valere dal Porpora. Essa ha affermato la massima
secondo cui, sotto il vigore della legge 15 novembre 1952
n. 1967, non sono indennizzabili le malattie professionali
comprese nel nuovo elenco e non nel vecchio, quando,
dopo l'entrata in vigore della legge stessa, si siano mani
festate in forma di ricaduta, in relazione ad un processo morboso le cui origini risalgono a tempo anteriore. A tale
massima si è espressamente richiamata l'impugnata sen
tenza della Corte d'appello di Napoli. Deve la Suprema corte stabilire se i principi a cui la
precedente giurisprudenza si è ispirata siano validi anche
per il caso in cui la malattia, insorta in epoca anteriore
alla legge del 1952 e da questa compresa per la prima volta tra le malattie professionali, si sia aggravata in mi
sura indennizzabile successivamente, nel pieno vigore della
nuova disciplina legislativa. Per quanto una decisione sul piano dell'equità parrebbe
portare ad una soluzione del quesito in favore della tesi
contraria a quella affermata dal Supremo collegio in ma
teria affine, e cioè conforme all'assunto del ricorrente Por
pora, l'applicazione dei principi giuridici, scaturenti dalla
complessa legislazione in materia, porta a confermare la
giurisprudenza anteriore, facendone specifica applicazione estensiva al caso in esame.
In ogni tipo di assicurazione e, quindi, anche nel campo delle assicurazioni sociali obbligatorie, è principio ben
fermo che un rapporto assicurativo non è configurabile, e
quindi non può operare, se non in relazione ad un rischio
che sia esistente all'atto della costituzione del rapporto. Il rischio esistente non è più, quando l'evento che l'as
sicurazione vuole indennizzare (sinistro) sia già in atto
al momento della stipulazione del contratto (arg. ex art.
1895 cod. civ.), giacché in tal caso è venuto meno uno
degli elementi costitutivi, essenziali del rapporto assicu
rativo, cioè l'aleatorietà. Corollario è che il sinistro è un
fatto indivisibile, secondo la più autorevole dottrina.
Naturalmente il legislatore può, particolarmente nel
campo delle assicurazioni sociali per fini ben giustificati
di equità, apportare espressa deroga a tale principio. Le
deroghe sono relativamente frequenti e, nel campo delle
malattie professionali, la più recente è quella in tema di
silicosi e asbestosi. Infatti il legislatore, nell'estendere l'as
sicurazione obbligatoria per le malattie professionali alla
silicosi e all'asbestosi, anteriormente escluse, ha disposto
espressamente che la legge fosse applicabile anche ai casi
di malattia manifestatasi prima della sua entrata in vigore
(art. 14 legge 12 aprile 1943 n. 455). Ma quando una norma del genere manca, come è per
la legge n. 1967 del 1952 in esame, non può ovviamente
non affermarsi che il rischio vien meno se, prima dell'en
trata in vigore della legge, la malattia si sia già manife
stata : non si può, invero, parlare in tal caso di attualità
del rischio, in quanto il sinistro, oggetto dell'assicurazione,
già si è verificato.
Un dubbio poteva sussistere nel caso di ricaduta. Essa
si ha quando il lavoratore, già clinicamente guarito, ri
cada nella stessa malattia in epoca successiva. Ora il que
sito, che il legislatore si è posto e ha risolto proprio nel
l'ambito delle malattie professionali, è quello di esclu
dere dall'assicurazione quella malattia professionale, ormai
compresa nella legge nuova, quando la sua manifestazione,
sotto il vigore della legge nuova, sia da considerare non
prima manifestazione, ma ricaduta.
Dalla vigente legge sull'assicurazione obbligatoria con
tro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (r.
decreto legge 17 agosto 1935 n. 1765) e dal relativo rego
lamento (approvato con r. decreto 25 gennaio 1937 n. 200)
si evince che ricaduta, che dà luogo a tutela assicurativa,
con decorrenza dalla sua manifestazione, è soltanto quella
concernente una malattia originariamente indennizzabile,
IL Fobo Italiano — Volume LXXXVl — Parte /-125.
perchè contratta e manifestatasi dopo l'entrata in vigore della legge di protezione.
Il 2° comma dell'art. 38 del r. decreto legge n. 1765 del 1935 va posto necessariamente in relazione con l'art. 63 del regolamento per il quale, « agli effetti del 2° comma
dell'art. 38 r. decreto legge 1935, n. 1765, per malat
tia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, si intende quella che si sia manifestata dopo il periodo stabilito nell'art. 13 del r. decreto 13 maggio 1929 n. 928, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali ». Ha precisato la Suprema corte nella sua
precedente sentenza, sopra richiamata (25 giugno 1958, n. 2259), che, riferendosi il termine « quella » a malattia
e non a ricaduta (come risulta grammaticalmente e sin
tatticamente), agli effetti della protezione assicurativa della ricaduta occorre riferirsi alla manifestazione della
malattia, la quale, quindi, deve essersi rivelata quando già era compresa nel novero delle malattie professionali. Questo è il significato del rinvio all'art. 13, il quale pone il principio della non indennizzabilità, non soltanto delle malattie professionali già in atto e manifestatesi
prima dell'entrata in vigore della legge, ma altresì di quelle che si manifestassero posteriormente, nel termine di sei
mesi dalla data predetta. L'art. 63f issa, pertanto, il prin
cipio che la malattia professionale è indennizzabile sempre ohe si verifichi per la prima volta essendo in atto l'assi
curazione e dopo un congruo termine rivelatore di una
causalità lesiva agente in regime di tutela.
E siccome ai sensi dell'ult. capov. dell'art. 13 le di
sposizioni dei comma precedenti si applicano anche pel le malattie professionali e le lavorazioni per le quali venga estesa l'assicurazione obbligatoria ed avranno effetto dalla
data di entrata in vigore del provvedimento di estensione, correttamente deve dedursi che la ricaduta di una malattia
professionale non indennizzata può dar luogo alla tutela
soltanto se trattasi di malattia manifestatasi per la prima volta dopo i sei mesi dell'entrata in vigore del decreto
del 1929, qualora trattasi di malattia contemplata nella
tabella annessa al decreto stesso, ovvero di malattia mani
festatasi dopo sei mesi dall'entrata in vigore del prov vedimento di estensione, se trattasi di malattia alla quale sia stata estesa l'assicurazione obbligatoria a norma del
l'art. 3 r. decreto legge 17 agosto 1935 n. 1765.
Ciò, del resto, appare in perfetta armonia con i principi
generali informatori della materia, giacché nella prote zione sociale contro le malattie professionali il rischio as
sicurato è l'eventualità di contrarre quelle determinate
tecnopatie, in quelle determinate condizioni di tempo, di luogo e di ambiente, vale a dire « nell'esercizio e a causa
delle lavorazioni specificate nella tabella » (art. 3 r. decreto
legge 17 agosto 1935 n. 1765). Se questi sono i principi valevoli per il caso di rica
duta, si deve convenire che essi a fortiori valgono per il
caso di malattia professionale già in corso nel momento
dell'applicazione della legge che ne prevede per la prima volta la protezione, anche se l'aggravamento della ma
lattia, operatosi dopo l'entrata in vigore della legge, sia
stato tale, considerato in sè senza riferimento al grado anteriore, da comportare il raggiungimento della percen tuale di incapacità lavorativa ora coperta da protezione.
Essendo la malattia in atto, l'elemento rischio, carat
teristica essenziale di ogni rapporto assicurativo, non
esisteva più, come sopra osservato : considerare l'aggra vamento, operatosi dopo la protezione, come una ma
nifestazione morbigena autonoma sarebbe disapplicare tutto
il sistema della disciplina legislativa sopra illustrato. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
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