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sezione II civile; sentenza 14 dicembre 1993, n. 12297; Pres. Sammartino, Est. Paolella, P.M. Viale...

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sezione II civile; sentenza 14 dicembre 1993, n. 12297; Pres. Sammartino, Est. Paolella, P.M. Viale (concl. conf.); Trapani e altro (Avv. Ricci, Battello) c. Visintin (Avv. Scalera, Bonsignori). Cassa Pret. Monfalcone 6 aprile 1989 Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 623/624-625/626 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23188845 . Accessed: 28/06/2014 07:42 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.184 on Sat, 28 Jun 2014 07:42:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 14 dicembre 1993, n. 12297; Pres. Sammartino, Est. Paolella, P.M.Viale (concl. conf.); Trapani e altro (Avv. Ricci, Battello) c. Visintin (Avv. Scalera, Bonsignori).Cassa Pret. Monfalcone 6 aprile 1989Source: Il Foro Italiano, Vol. 118, No. 2 (FEBBRAIO 1995), pp. 623/624-625/626Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23188845 .

Accessed: 28/06/2014 07:42

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PARTE PRIMA

circoscritta, alle reali possibilità contabili delle unità sanitarie

locali, in relazione al pagamento dei debiti contratti col perso nale sanitario convenzionato, tenuto conto della mole di fatture

da verificare e da porre in pagamento, di cui la controparte collettiva si è resa responsabilmente conto.

È, infatti, esperienza sindacale, acquisita attraverso la legisla zione previdenziale vigente, che tali enti, che pure gestiscono fondi ingentissimi, dispongono di novanta giorni per verificare, sia sotto l'aspetto contabile che amministrativo, la sussistenza

delle condiciones iuris dei provvedimenti emanandi, secondo

quanto disposto dall'art. 46, 6° comma, 1. 9 marzo 1989 n.

88, mentre le Usi, in sede amministrativa, disporrebbero, ex

lege, di soli sessanta giorni per l'esitazione dei provvedimenti di spesa, di per sé più complessi e delicati rispetto a quelli esclu

sivamente amministrativi.

È stata, oggettivamente, tale difficoltà economica a determi

nare le organizzazioni sindacali contraenti a consentire il margi ne temporale di gestione suddetto, in considerazione della circo

stanza che le somme da erogare, di fatto, pervenendo esse tra

mite le regioni, non vengono accreditate alle Usi sin dal primo

giorno possibile (sempre, però, nell'arco dei due mesi già detti)

per l'esitazione delle spese da sostenere.

Il riferimento alle disponibilità finanziarie, quindi, fatto nella clausola contrattuale dev'essere ritenuto ordinato a costituire una relazione temporale tra le somme a disposizione delle Usi, a decorrere dalla data del loro accreditamento, e la soddisfazio

ne delle domande di pagamento in base all'ordine di presenta zione ad esse assegnato, da evadere entro il termine massimo, come già detto, di cinque mesi.

Da quanto fin qui considerato discende che il primo motivo del ricorso è infondato e dev'essere rigettato, mentre il secon

do, in quanto fondato nei limiti esposti, dev'essere accolto.

La sentenza impugnata, pertanto, dev'esser cassata e la causa

rinviata per nuovo esame ad altro giudice del merito, che si

conformerà al principio di diritto seguente: «La clausola fin qui esaminata, tenuto conto del quadro nor

mativo di riferimento, dev'essere interpretata nel senso che il

pagamento dei compensi dovuti ai professionisti convenzionati

non può esser dilazionato dalla Usi oltre il termine di cinque mesi decorrenti dalla data di presentazione della distinta riepilo

gativa del fatturato relativa agli anni 1985/87, per cui, in caso

d'inadempimento, decorre da tale data l'obbligo del pagamento degli interessi compensativi e dell'eventuale maggior danno co

stituito dalla diminuzione di valore dei crediti suddetti».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 14 di cembre 1993, n. 12297; Pres. Sammartino, Est. Paolella, P.M. Viale (conci, conf.); Trapani e altro (Avv. Ricci, Bat

tello) c. Visintin (Aw. Scalera, Bonsignori). Cassa Pret.

Monfalcone 6 aprile 1989.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Notificazione al procuratore costituito in precedente giudizio concluso —

Decorrenza del termine per l'impugnazione — Esclusione —

Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 170, 285, 326). Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Omessa pro

nuncia sulle spese — Impugnazione — Necessità — Correzio ne di errore materiale — Esclusione — Procedura speciale per liquidazione degli onorari — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 91, 112, 287; 1. 13 giugno 1942 n. 794, onorari di avvoca to e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, art. 29, 30).

La notificazione della sentenza o di altro provvedimento a con tenuto decisorio è validamente fatta al procuratore costituito, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, solo nel corso o a conclusione del giudizio nel quale la parte aveva

quel rappresentante processuale, dovendosi altrimenti proce

II Foro Italiano — 1995.

dere alla notifica personale (nella specie, un procedimento ex

art. 700 c.p.c. ante causam era stato definito senza pronuncia sulle spese e la parte resistente, vittoriosa, aveva successiva

mente ottenuto provvedimento inaudita altera parte che liqui dava le spese in suo favore: la Cassazione ha ritenuto inido

nea, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notifica del provvedimento recante la condanna alle spese

eseguita presso il procuratore del ricorrente soccombente). (1) L'omessa pronuncia sulle spese in provvedimento a contenuto

decisorio che definisce il giudizio (nella specie, ordinanza di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c.) costituisce non mero erro

re materiale, emendabile con il procedimento di correzione, ma vizio di omessa pronuncia da farsi valere solo con i mezzi di impugnazione, essendo peraltro preclusa alla parte vitto

riosa, al fine di ottenere la condanna alle spese del soccom

bente, la procedura speciale di cui alla l. 13 giugno 1942 n.

794, cui può ricorrere solo l'avvocato e procuratore per con

seguire gli onorari nei confronti del proprio cliente o della

controparte in ipotesi di obbligo solidale ai sensi dell'art. 68

della legge professionale. (2)

Svolgimento del processo. — A seguito di ricorso ex art. 700

c.p.c. proposto da Eugenio Trapani e Liliana Calligaris contro

Liliana Visintin, il Pretore di Monfalcone, con ordinanza del

22 giugno 1988, respingeva, per insussistenza dei presupposti

(1) Non si rinvengono precedenti specifici. Sulla notifica della sentenza al procuratore costituito, ai fini del de

corso del termine breve per l'impugnazione, Cass. 7 gennaio 1992, n.

78, Foro it., 1992, I, 1434, con nota di richiami, che precisa come la notifica della sentenza al procuratore costituito ai sensi del combina to disposto degli art. 170 e 285 c.p.c. ha efficacia bilaterale, nel senso che fa decorrere i termini tanto per il notificato che per il notificante; 7 aprile 1986, n. 2405, id., 1986, I, 2803, con nota di Proto Pisani, secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte personalmente non fa decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Con riguardo al caso di specie, Cass. 10 luglio 1991, n. 7630, id., Rep. 1992, voce Provvedimenti di urgenza, n. 104, e Giusi, civ., 1992, I, 458; Riv. giur. edilizia, 1992, I, 36; Arch, locazioni, 1992, 73, secon do cui la notificazione dell'atto di citazione per l'inizio del giudizio di merito non deve essere effettuata al procuratore costituito nel proce dimento per i provvedimenti d'urgenza ma deve essere fatta al convenu to nel suo domicilio reale.

(2) I. - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tutti i provvedi menti che definiscono il giudizio devono contenere pronuncia sulle spe se: da ultimo, Cass. 19 agosto 1992, n. 9674, Foro it., 1993, I, 2904, con nota di Farnararo, sulla condanna alle spese in ipotesi di rigetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. — ipotesi che ormai ha mero interesse storico, stante l'introduzione dell'art. 669 septies c.p.c. —; 4 novembre 1992, n. 11961, ibid., che afferma il principio riguardo al decreto con cui il giudice dichiara l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni per responsabilità civile del magistrato, ex art. 5, 4° comma, 1. 117/88.

È da ritenersi pacifico anche il principio secondo cui la sentenza, o altro provvedimento decisorio, che non contiene pronuncia sulle spe se, non è emendabile con il procedimento di correzione di errore mate riale (Cass. 23 dicembre 1988, n. 7049, id., Rep. 1988, voce Spese giu diziali civili, n. 27, circa l'omessa pronuncia sulla domanda di distra zione; in dottrina, Curradi, Le spese nel processo civile, Milano, 1991, 162 ss.).

Sui limiti di applicabilità del procedimento speciale di liquidazione ex 1. 794/42, Cass. 18 luglio 1991, n. 7993, Foro it., 1992, I, 434, con nota di richiami.

II. - L'art. 669 septies, 2° comma, c.p.c., introdotto dall'art. 74 1. 353/90, prevede espressamente che l'ordinanza di rigetto dell'istanza cautelare ante causam deve contenere condanna alle spese della parte soccombente, opponibile ai sensi degli art. 645 ss., in quanto applicabi li, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione (3° comma).

È ragionevole presumere che il procedimento di opposizione possa trovare applicazione anche in ipotesi di omessa pronuncia sulle spese in sede di rigetto della domanda cautelare.

In tal senso la dottrina (Proto Pisani, La nuova disciplina del pro cesso civile, Napoli, 1991, 347), pur non essendo intervenuta espressa mente sul punto, da un lato ritiene che l'espressione «condanna alle

spese» vada intesa nel senso di «provvedimento sulle spese» e, conse guentemente, che sia suscettibile di controllo (solo) in sede di opposi zione anche il provvedimento di compensazione; dall'altro qualifica l'op posizione come impugnazione in senso tecnico, e quindi come rimedio idoneo a sanare (anche) il vizio di omessa pronuncia sulle spese, cosi come individuato dalla Cassazione nella decisione in rassegna. [V. Far

nararo]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

di legge per la concessione del richiesto provvedimento, l'istan

za dei ricorrenti, senza pronunciare sulla domanda di condanna

dei medesimi al pagamento delle spese del procedimento formu

lata dalla Visintin nella comparsa di costituzione e risposta. A seguito di istanza depositata il 21 luglio 1988 del difensore

della Visintin, diretta ad ottenere la liquidazione delle spese del

procedimento cosi concluso, ex art. 91 c.p.c., con ordinanza

del 10 aprile 1989 il pretore liquidava dette spese in complessive lire 572.414, ponendole a carico dei ricorrenti soccombenti.

Il provvedimento veniva a questi ultimi notificato il 27 aprile

1989, presso il loro procuratore nel procedimento definito con

l'ordinanza del giugno 1988.

Contro l'ordinanza del 6 aprile 1989 ricorrono per cassazione

per violazione di legge, ex art. Ill Cost., il Trapani e la Calli

garis, con atto notificato I'll novembre 1989. Resiste la Visin

tin con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo i ricorrenti de

nunziano la violazione delle norme e dei principi di diritto in

materia di pronunzia sulle spese. Deducono che nell'ipotesi in cui, come nella specie, il giudice

adito abbia omesso di pronunciare sulle spese del procedimento con la sentenza (o altro provvedimento di natura definitiva) con

cui lo stesso si sia chiuso, concretizzando il vizio una mancanza

concettuale e non materiale, non riparabile con il mezzo della

correzione della sentenza, ad esso può porsi rimedio unicamen

te attraverso l'impugnazione della medesima.

Assumono che avrebbe perciò adottato un provvedimento ab

norme nella specie, il pretore adito ex art. 700 c.p.c., pronun ziando sulle spese del relativo procedimento con un'ordinanza,

peraltro emessa inaudita altera parte, distinta e successiva ri

spetto a quella (di rigetto del ricorso) con la quale detto proce dimento si era chiuso.

Contestano, infine, la legittimità e ritualità della notifica di tale provvedimento, effettuata non ad essi deducenti, diretta

mente e personalmente, ma al loro difensore nel procedimento ormai concluso.

Va anzitutto respinta, con riferimento a quest'ultimo rilievo, l'eccezione d'inammissibilità del ricorso sollevata dalla resisten

te sotto il profilo dell'avvenuta proposizione dell'impugnazione oltre la scadenza del termine di sessanta giorni dalla notificazio

ne del provvedimento impugnato, notificazione effettuata il 27

aprile 1989 presso il difensore degli attuali ricorrenti nel proce dimento ex art. 700 c.p.c.

Quando la parte si è costituita in giudizio a mezzo di procu

ratore, la notifica della sentenza o di altro provvedimento a

contenuto decisorio emesso dal giudice adito, valevole a far de

correre il termine breve d'impugnazione ai sensi degli art. 325

e 326 c.p.c., è quella eseguita, a norma degli art. 285 e 170

dello stesso codice, presso il detto procuratore. Presupposto ne

cessario per la legittimità del ricorso a questa forma di notifica

zione è, però, che il provvedimento da notificare sia stato emes

so nell'ambito — ovverosia nel corso o a conclusione — del

giudizio nel quale la parte destinatria della notifica aveva quel

rappresentante processuale, e non dopo e/o al di fuori di esso, dovendosi altrimenti procedere alla notifica personale. L'art.

170 c.p.c., cui l'art. 285 fa espresso richiamo, concerne invero

le notificazioni (e comunicazioni) da effettuarsi «nel corso del

procedimento». Ne discende, con riferimento al caso di specie, che la notifi

cazione del provvedimento sull'onere delle spese del procedi mento ex art. 700 c.p.c., emesso dal pretore, com'è pacifico, inaudita altera parte e successivamente all'avvenuta definizione

di detto procedimento con ordinanza di rigetto del ricorso, per essere idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione

(nel caso, quello di sessanta giorni per la proposizione del ricor

so per cassazione) per la parte destinataria della notificazione

stessa, avrebbe dovuto essere eseguita direttamente e personal mente a quest'ultima, e non presso il procuratore per essa costi

tuitosi in quel giudizio, non versandosi nell'ipotesi di notifica

zione «nel corso» del processo. Il proposto ricorso, notificato ben prima della scadenza del

termine annuale di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c., deve, per

tanto, ritenersi ammissibile.

Nel merito, risulta, poi, meritevole di accoglimento. L'omesso regolamento delle spese di un procedimento con

tenzioso da parte del giudice che, a norma dell'art. 91 c.p.c.,

avrebbe dovuto provvedervi con la sentenza o altro provvedi

li Foro Italiano — 1995 — Parte 7-12.

mento a contenuto decisorio emesso a definizione del procedi mento medesimo, integra non già un errore materiale, emenda

bile con la speciale procedura prevista dagli art. 287 ss. del co

dice di rito, ma un'omissione concettuale e sostanziale, un vizio

di omessa pronunzia riparabile soltanto attraverso l'impugna zione di quella sentenza o quel provvedimento.

Ne deriva che il Pretore di Monfalcone, una volta chiuso (con ordinanza di rigetto del ricorso) il procedimento ex art. 700 c.p.c.

promosso dagli attuali ricorrenti contro la Visintin, senza prov

vedere, benché richiestone, in ordine al carico delle spese, non

aveva più il potere di pronunziare a riguardo. Il provvedimento

impugnato, siccome pronunziato in difetto di potere giurisdi zionale, va pertanto cassato senza rinvio.

Non può condurre a diversa conclusione la tesi difensiva pro

spettata dalla resistente, secondo cui il provvedimento in que stione sarebbe stato legittimamente adottato dal pretore, quale

giudice competente a decidere, ex art. 28 e 29 1. 13 giugno 1942

n. 794, sull'istanza di liquidazione delle spese sostenute dalla

parte convenuta nel procedimento d'urgenza come sopra defini

to e concluso.

A rendere evidente l'inconsistenza di tale tesi basta osservare

che il ricorso alla speciale procedura prevista dai citati articoli

è consentito all'avvocato ed al procuratore che intendano in

tal modo conseguire gli onorari ed i diritti loro spettanti «nei

confronti del proprio cliente», e non, come nella specie, in quelli della parte avversa soccombente, tranne che non si versi nell'i

potesi — nel caso di specie certamente non ricorrente — che

quest'ultima sia tenuta solidalmente al pagamento degli onorari

ai sensi dell'art. 68 della legge professionale forense e non sia

in discussione il vincolo di solidarietà (cfr. sent. n. 2181 del

27 maggio 1977, Foro it., Rep. 1977, voce Avvocato e procura

tore, n. 234).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza 2 di

cembre 1993, n. 11924; Pres. Romagnoli, Est. Iannotta, P.M.

Di Salvo (conci, conf.); Di Feo (Aw. Gobbi, Taviani) c.

Agenzia ippica via Ginori, Firenze (Aw. Rovai). Conferma Conc. Firenze 15 dicembre 1989.

Giuoco e scommessa, concorsi pronostici — Pronostico erro

neamente accettato — Oggettiva conoscibilità del risultato —

Nullità del rapporto (Cod. civ., art. 1218, 1325, 1934). Giuoco e scommessa, concorsi pronostici — Ricevuta attestante

la giocata — Mero titolo di legittimazione (Cod. civ., art.

2002).

Elemento essenziale della scommessa su un pronostico è l'og

gettiva incertezza del risultato, si che l'assenza di tale requisi to determina la nullità del rapporto per difetto di causa (nella

specie, la Cassazione ha escluso l'esistenza dell'alea in rela

zione ad una scommessa sui primi due cavalli piazzatisi, c.d.

«accoppiata», accettata dal ricevitore dell'agenzia ippica quan do l'ordine di arrivo era oggettivamente conoscibile). (1)

(1) Il pronostico era stato accettato (erroneamente) oltre l'orario fis

sato per la partenza dei cavalli, nonché successivamente all'apparizione dell'ordine di arrivo sui monitors a disposizione del pubblico: ciò vale

ad escludere l'incertezza oggettiva che caratterizza la scommessa e a

determinarne la nullità. Non constano precedenti giurisprudenziali nei termini. Nel caso di

specie, se non fosse sopravvenuta la circostanza della oggettiva conosci

bilità del risultato che ha inficiato la pretesa buona fede del ricorrente, l'errore del ricevitore avrebbe danneggiato l'agenzia; ma, in altre situa

zioni, la negligenza del ricevitore è risultata pregiudizievole per coloro

che hanno regolarmente giocato e vinto. Cosi, il ricevitore che ha erro

neamente munito la schedina (vincente) di bollino non affrancante tutte

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