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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1998, n. 981; Pres. Patierno, Est. Annunziata, P.M. Raimondi...

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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1998, n. 981; Pres. Patierno, Est. Annunziata, P.M. Raimondi (concl. conf.); Ruggeri (Avv. Lo Faro) c. Barbagallo; Barbagallo (Avv. Garofalo, Signorelli) c. Ruggeri. Cassa App. Catania 4 luglio 1995 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2203/2204-2211/2212 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23193132 . Accessed: 28/06/2014 08:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.61.31 on Sat, 28 Jun 2014 08:21:12 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione II civile; sentenza 2 febbraio 1998, n. 981; Pres. Patierno, Est. Annunziata, P.M.Raimondi (concl. conf.); Ruggeri (Avv. Lo Faro) c. Barbagallo; Barbagallo (Avv. Garofalo,Signorelli) c. Ruggeri. Cassa App. Catania 4 luglio 1995 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2203/2204-2211/2212Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193132 .

Accessed: 28/06/2014 08:21

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2203 PARTE PRIMA 2204

risulta tardiva, essendo il 4 ottobre il quinto giorno del termine

da rispettare. (Omissis)

II

Motivi della decisione. — Occorre premettere che la Reina

ha depositato una memoria il 23 aprile 1997. Tale deposito deve ritenersi tempestivo (e quindi la memoria va presa in considera

zione) in quanto i cinque giorni previsti dall'art. 378 c.p.c. non

debbono intendersi «liberi». La tesi contraria era stata esposta da questa Corte suprema (Cass. 2540/82, Foro it., Rep. 1982, voce Cassazione civile, n. 296) «... in armonia con le altre

disposizioni concernenti il deposito delle comparse e memorie nel giudizio di merito, e, in particolare con l'art. 190 c.p.c. ...» nel quale erano indicati, per la comunicazione delle com

parse conclusionali e delle memorie di replica, i termini, rispet

tivamente, di dieci giorni liberi e di cinque giorni liberi prima dell'udienza di discussione.

Dopo la sostituzione dell'art. 190 cit. (operata dall'art. 24

1. 26 novembre 1990 n. 353) è però venuta a mancare a tale

tesi la base normativa ora esposta, in quanto l'attuale contenu

to di tale articolo non contempla più giorni «liberi».

Non rimane pertanto che interpretare l'art. 378 cit. secondo

il principio, più volte esposto da questa Corte suprema in tema

di computo dei termini processuali, che qualora la legge non

preveda espressamente trattarsi di termine Ubero (e cioè con esclu

sione dal computo stesso sia del giorno iniziale sia di quello

finale), opera il criterio generale di cui all'art. 155 c.p.c. secon

do il quale non vanno conteggiati il giorno e l'ora iniziali com

putandosi invece quelli finali (v. fra le altre Cass. 2807/97, id., Rep. 1997, voce Fallimento, n. 49; 26/95, id., Rep. 1995, voce

Lavoro e previdenza (controversie), n. 131; 1655/85, id., 1985,

I, 2672). (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 2 feb

braio 1998, n. 981; Pres. Patderno, Est. Annunziata, P.M.

Raimondi (conci, conf.); Ruggeri (Avv. Lo Faro) c. Barba gallo; Barbagallo (Aw. Garofalo, Signorelli) c. Ruggeri. Cassa App. Catania 4 luglio 1995 e decide nel merito.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Tra

sferimento della proprietà esclusiva — Spese comuni — Sog

getto obbligato (Cod. civ., art. 1104, 1123; disp. att. cod.

civ., art. 63).

Il condomino che venda l'immobile di sua proprietà esclusiva

è tenuto a contribuire alle spese condominiali deliberate quando era ancora proprietario, ma non anche a quelle deliberate suc

cessivamente alla vendita. (1)

(1-2) Le pronunzie sembrano riproporre un contrasto di giurispru denza, finora passato inavvertito (tant'è che nella sentenza più recente Cass. 4393/97 viene richiamata come conforme), circa l'individuazione del momento di insorgenza dell'obbligo di contribuzione alle spese con dominiali e, quindi, del soggetto tenutovi, nell'ipotesi di trasferimento di proprietà di immobile sito nell'edificio condominiale: mentre, infatti, Cass. 981/98, in conformità a Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366, Foro

it., Rep. 1996, voce Comunione e condominio, n. 102 (che pure, come

emerge dalla motivazione, riportata in Arch, locazioni, 1997, 238, si riferisce ad un caso in cui era in discussione la contribuzione a spese per «lavori di manutenzione» di parti comuni dell'edificio), identifica tale momento con la delibera della spesa da parte dell'assemblea condo

miniale, Cass. 4393/97, viceversa, sulla scorta di Cass. 7 luglio 1988, n. 4467, id., Rep. 1989, voce cit., n. 97 (per esteso in Arch, locazioni,

Il Foro Italiano — 1998.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 17 mag

gio 1997, n. 4393; Pres. Patierno, Est. Paolini, P.M. Pal

mieri (conci, parz. diff.); Condominio via S. Nicola da To lentino 1/5, Roma (Aw. F. e P. Massafra) c. Soc. Gestim

(Avv. Mazzei), Soc. Sodif; Soc. Sodif (Aw. Selli) c. Soc. Gestim, Condominio via S. Nicola da Tolentino 1/5, Roma. Conferma App. Roma 7 luglio 1994.

Comunione e condominio — Condominio negli edifici — Tra

sferimento della proprietà esclusiva — Spese comuni — Sog

getto obbligato (Cod. civ., art. 1104, 1123; disp. att. cod.

civ., art. 63).

Il condomino che trasferisca la porzione di immobile di sua

proprietà esclusiva non è tenuto a contribuire alle spese di

manutenzione delle parti comuni dell'edificio erogate succes

sivamente alla vendita, derivando l'obbligo di pagamento dei

suddetti contributi dalla concreta attuazione dell'attività di

manutenzione, e non già dalla preventiva approvazione deHa

spesa e dalla relativa ripartizione. (1)

1989, 72), ritiene decisivo il momento della concreta attuazione dell'at tività di manutenzione, piuttosto che quello della preventiva approva zione e ripartizione tra i condomini della spesa, avente funzione mera

mente autorizzativa del compimento di una determinata attività gestio nale da parte dell'amministratore.

In senso favorevole a quest'ultima soluzione, tra le pronunzie di me

rito, v. Pret. Firenze 26 febbraio 1991, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 129 (e Giur. merito, 1991, 733, con riferimento a spese per lavori di straordinaria manutenzione); Pret. Verona 2 marzo 1990, Foro it.,

Rep. 1990, voce cit., n. 115.

Circa il carattere non costitutivo, bensì meramente dichiarativo (del credito del condominio nei conformi dei singoli condomini), della deli

bera di approvazione delle spese comuni da parte dell'assemblea condo

miniale, oltre alla risalente Cass. 21 maggio 1964, n. 1251, id., 1964, I, 2008, con nota di G. Branca, v. Cass. 14 marzo 1987, n. 2658, id., Rep. 1987, voce cit., n. 93; 5 novembre 1992, n. 11981, id., Rep. 1993, voce cit., n. 151, la quale rileva tuttavia come soltanto in seguito a tale delibera sorge l'obbligo di contribuzione di ciascun condomino ed inizia, quindi, a decorrere il termine di prescrizione del credito del

condominio. Per quanto riguarda le spese di manutenzione ordinaria e quelle rela

tive ai servizi comuni essenziali, d'altra parte, si rammenta che l'eroga zione di esse non richiede la preventiva approvazione dell'assemblea condominiale (ma soltanto l'approvazione in sede di consuntivo), trat

tandosi di esborsi dovuti a scadenze fisse e rientranti nei poteri attribui ti all'amministratore in quanto tale (ex art. 1130, n. 3, c.c.), e non

come esecutore delle delibere assembleari: v., da ultimo, Cass. 18 mag gio 1994, n. 4831, id., Rep. 1994, voce cit., n. 193; 17 marzo 1993, n. 3159, id., 1993, I, 2520, in motivazione; 17 giugno 1988, n. 4126, id.. Rep. 1989, voce cit., n. 143; 18 agosto 1986, n. 5068, id., Rep. 1987, voce cit., n. 125 (e Arch, locazioni, 1986, 620).

L'individuazione del momento di maturazione dell'obbligo di contri buzione alla spesa condominiale rileva sia nei rapporti interni tra l'alie nante e l'acquirente della singola unità immobiliare (con riferimento ai quali, v. Pret. Bologna 12 marzo 1994, Foro it., Rep. 1995, voce

cit., n. 132, nel senso dell'applicabilità della disciplina ex art. 1298 c.c.; nonché Trib. Napoli 28 dicembre 1991, id., Rep. 1993, voce cit., n.

174, circa il diritto dell'acquirente, che abbia pagato oneri condominiali di portierato maturati anteriormente al trasferimento di proprietà, di

surrogarsi nei confronti del suo dante causa), sia nei rapporti esterni con il condominio: ed infatti, se è vero che a norma dell'art. 63, 2°

comma, disp. att. c.c. «chi subentra nei diritti di un condomino è ob

bligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente» (sul punto, cfr. Cass. 22 aprile 1982, n. 2489, id., Rep. 1982, voce cit., n. 78, che può leggersi in Giust.

civ., 1982, I, 2068, con nota di E. Alvino), è anche vero che tale soli darietà sussiste soltanto con riferimento al periodo indicato dalla nor ma (e non anche per contributi condominiali afferenti a periodi diversi, sebbene approvati nello stato di ripartizione relativo all'anno in corso o a quello precedente, come sottolineato da Cass. 9 luglio 1964, n.

1814, Foro it., Rep. 1964, voce cit., n. 150; nel senso che l'art. 63, 2° comma, disp. att. c.c. non è suscettibile di applicazione estensiva, v. anche Trib. Reggio Emilia 7 dicembre 1990, id., Rep. 1992, voce

cit., n. 153), e che, d'altra parte, analoga solidarietà non sussiste a carico del condomino alienante, con riferimento agli obblighi contribu tivi maturati successivamente al trasferimento di proprietà (su tale pun tualizzazione, cfr. Pret. Gragnano 13 dicembre 1980, id., Rep. 1981, voce cit., n. 59). Circa i limiti di operatività del suddetto obbligo soli

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

Svolgimento del processo. — Per pagamenti di oneri condo

miniali concernenti un locale, sito in Catania, via Etnea n. 243, venduto da Ruggeri Giuseppina a Barbagallo Sebastiano con

rogito del 12 marzo 1992 e colpito dal sisma del 1990, la vendi

trice, in giudizi di opposizione a decreti ingiuntivi relativi ad

oneri per incarichi conferiti a tecnici, proponeva domanda ri

convenzionale, volta ad accertare il soggetto tenuto all'intero

pagamento degli stessi oneri, per cui il processo veniva riassun

to davanti al Tribunale di Catania.

L'adito tribunale, con sentenza del 9 maggio 1994, con riferi

mento alle quote relative al locale venduto ed oggetto di delibe

re assembleari del 3 gennaio 1991 e successive alla vendita (23

aprile 1992 e 9 luglio 1992), riteneva tenuto al pagamento delle

quote di spesa il compratore Barbagallo, limitatamente alle spe se di cui alle delibere assembleari, successive alla vendita del

locale indicato.

Su gravame del Barbagallo, la Corte di appello di Catania

con sentenza del 4 luglio 1995 dichiarava le parti tenute in soli

do al pagamento di tutte le spese di condominio e compensava le spese dei due gradi di giudizio, per intero.

dale dell'acquirente (sussistente anche in ipotesi di acquisto in sede di vendita forzata: cfr. Cass. 1814/64, cit.), v. inoltre, nel senso che con la locuzione «contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente» il legislatore ha inteso riferirsi all'anno di gestione condominiale, e non a quello solare, Trib. Milano 8 luglio 1971, id., Rep. 1972, voce cit., n. 110 (annotata da G. Terzago, in Nuovo dir., 1972, 706).

L'obbligazione di pagamento degli oneri condominiali a carico dei condomini si configura, secondo l'opinione consolidata della giurispru denza, come obligatio propter rem (cfr., ex plurimis, Cass. 2658/87, cit.; 16 dicembre 1988, n. 6844, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 95; 27 giugno 1994, n. 6187, id., 1995, I, 866, con nota di D. Piombo, in senso difforme rispetto all'orientamento prevalente circa l'applicabi lità del principio dell'apparenza del diritto nell'ambito condominiale, riguardo allo status di condomino; e, da ultimo, Cass. 20 novembre

1996, n. 10214, id., 1996, I, 3665, e 12 novembre 1997, n. 11152, id., 1998, I, 1105; nonché, tra le pronunzie di merito, Pret. Udine 5 aprile 1990, id., Rep. 1992, voce cit., n. 156, annotata da P. Scalettare, in Giur. merito, 1992, 386, che ha escluso che l'obbligo di contribuzio ne possa gravare sul provvisorio acquirente di un appartamento sito nell'edificio condominiale).

Secondo App. Roma 6 dicembre 1993, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 133, la disposizione dell'art. 63, 2° comma, disp. att. c.c. «rende insostenibile la tesi della realità pura ed assoluta dell'obbligo di contri buzione alle spese condominiali, quanto meno nei rapporti fra condo mino e condominio» (nel senso che la norma in discorso solo in appa renza costituisca eccezione al principio dell'obbligazione propter rem, v. tuttavia L. Salis, Condominio negli edifici, voce del Novissimo dige sto, Torino, 1959, 1136). In dottrina, anche sul concetto di successore nella qualità di condomino, ai fini dell'art. 63, cpv., disp. att. c.c., v., tra gli altri, G. Branca, Comunione. Condominio negli edifici, in Commentario Scialoja-Branca, 6a ed., Bologna-Roma, 1982, 577 ss.

(il quale osserva che la disposizione in discorso riproduce, con il limite

temporale dell'anno in corso e di quello precedente all'acquisto, la nor ma generale dell'art. 1104, 3° comma, c.c., secondo cui «il concessio nario del partecipante [alla comunione] è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati». In relazione al l'art. 1104 c.c., l'autore rileva poi [162 ss.] che in base ai criteri di cui all'art. 1298 c.c., nei rapporti interni fra alienante e acquirente, nel silenzio del contratto, le spese occorrenti per il godimento della cosa di cui ha beneficiato soltanto l'alienante saranno tutte a carico di que sto, a differenza di quelle dirette alla conservazione del bene comune, di cui beneficia anche il successore); F. Girino, Il condominio negli edifici, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1982, 8, 382 ss.; G.

Terzago, Il condominio, 2a ed., Milano, 1993, 750 ss. Circa i rapporti tra ex-condomino e condominio, v. Cass. 10 gennaio

1990, n. 9, Foro it., Rep. 1990, voce cit., n. Ili (riportata in Giust.

civ., 1990, I, 2098, con nota di M. De Till a), nel senso che, dal mo

mento in cui il trasferimento della proprietà del piano o della porzione di piano viene reso noto al condominio, il venditore, non più legittima to a partecipare direttamente alle assemblee condominiali (né ad impu

gnare le relative delibere, avendo perduto lo status di condomino), può far valere le proprie ragioni connesse al pagamento dei contributi a

suo carico (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ex art. 63

disp. att. c.c.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato quale condo

mino, che assume al riguardo, anche in relazione al vincolo di solidarie

tà che lo lega all'alienante, la veste di gestore di affari (senza rappre sentanza), con il conseguente obbligo di partecipare alle assemblee con

dominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante càusa.

[D. Piombo]

Il Foro Italiano — 1998.

Osservava la corte catanese che, in mancanza di patto dero

gatorio ad hoc nel contratto di vendita, per il principio stabilito

dagli art. 1104 c.c. e 63, 2° comma, disp. att. stesso codice,

entrambi i soggetti sono tenuti in solido al pagamento per gli oneri (come obbligazioni propter rem), per gli anni 1991 e 1992.

Avverso la stessa sentenza ha proposto ricorso per cassazione

la Ruggeri, affidando il mezzo a due motivi, seguito da memo

ria difensiva. Resiste con controricorso il Barbagallo, che ha

presentato anche ricorso incidentale, seguito da memoria di

fensiva.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo, denunciando falsa applicazione dell'art. 63 disp. att. c.c. e violazione del

l'art. 360, n. 3, c.p.c., la Ruggeri deduce che la corte catanese

ha erroneamente esteso alle delibere successive alla vendita l'ob

bligo solidale di essa ricorrente.

Con il secondo motivo, denunciando vizio di insufficiente e

contraddittoria motivazione su un punto decisivo della contro

versia, deduce che la stessa corte ha trascurato che le spese suc

cessive alla vendita non erano maturate al momento della ven

dita stessa.

Con il ricorso incidentale, il Barbagallo, con il primo motivo

(e dopo di aver eccepito l'inammissibilità del ricorso, per caren

za dei requisiti di cui all'art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.), denuncian

do violazione di legge (art. 1123 s. c.c. e 63 cit.), deduce che

la corte avrebbe dovuto estendere la solidarietà a tutte le spese

conseguenziali al consolidamento del locale, in seguito al sisma.

Con il secondo motivo, denunciando violazione degli art. 91

s. c.p.c., deduce che la corte catanese avrebbe dovuto mettere

le spese dei giudizi di merito, a carico della ricorrente principale. I due ricorsi, in quanto proposti contro la stessa sentenza,

vanno riuniti (art. 335 c.p.c.). Incominciando, in ordine logico, dall'inammissibilità del ri

corso principale, eccepita dal ricorrente incidentale, osserva la

corte che il gravame presenta i requisiti stabiliti dalla legge (art.

366, nn. 3 e 4, c.p.c.), sotto il profilo dell'enunciazione del

fatto di causa e delle censure in diritto alla motivazione della

sentenza impugnata.

Passando, ora, all'esame dei motivi dello stesso ricorso prin

cipale (che, per connessione tra loro, vanno valutati congiunta

mente), ritiene la corte che sono fondati.

Premesso che non sono in discussione le spese condominiali, di cui alla delibera assembleare del 3 gennaio 1991 (anteriore alla vendita del locale), bisogna ricordare che è principio rice

vuto in giurisprudenza, secondo cui, nel regime di solidarietà

dell'onere delle spese in condominio, nell'ipotesi in cui il con

domino venda la sua proprietà esclusiva (come nel caso che ne

occupa) (art. 63 disp. att. c.c.), il proprietario venditore è tenu

to al pagamento delle spese deliberate quando era ancora pro

prietario (tra le altre, Cass. 26 ottobre 1996, n. 9366, Foro it.,

Rep. 1996, voce Comunione e condominio, n. 102; 17 maggio

1997, n. 4393, id., 1998, I, 2204). Di tale principio (da cui la sezione non ha motivo per disco

starsi) la sentenza impugnata non ha fatto applicazione, perché ha stabilito che la ricorrente principale deve sopportare l'onere

anche delle spese deliberate dopo la vendita del locale (delibere del 23 aprile 1992 e 9 luglio 1992).

Né può essere valida argomentazione quella della corte cata

nese, che ha ravvisato un certo collegamento tra la prima deli

bera e le due successive, perché le norme indicate (art. 1104

c.c. e 63 disp. att. stesso codice) non danno spazio a deroga di sorta al principio applicabile nel caso in esame.

Ne deriva che, in accoglimento del ricorso principale, la cor

te, ricorrendo nel caso che ne occupa i presupposti di cui al

l'art. 384 c.p.c., annulla la sentenza impugnata, limitatamente

alle delibere assembleari del 23 aprile 1992 e 9 luglio 1992, nel senso che, in relazione alla stessa delibera, deve essere esclusa

la condanna in solido della ricorrente principale. II ricorso incidentale è privo di fondamento, perché: a) il pri

mo motivo è generico, in quanto non indica le altre spese, per

cui ci sarebbe la solidarietà; b) il secondo motivo è inammissibi le, perché concerne il potere discrezionale del giudice del merito

in tema di governo delle spese, non sindacabile in sede di legit timità.

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2207 PARTE PRIMA 2208

II

Svolgimento del processo. — Il presidente del Tribunale di

Roma, in accoglimento di domanda in tal senso prodotta dal

condominio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da Tolen tino dell'agglomerato urbano capitolino, pronunciò, ai sensi del

l'art. 641 c.p.c., ingiunzione con la quale intimò alla Gestim s.p.a., componente della collettività condominiale, di pagare al

l'ente istante lire 152.533.125 dallo stesso assunte, dovutegli a

titolo di quota di sua spettanza di spese per lavori di manuten

zione dello stabile anzidetto deliberate dall'assemblea dei con

domini in un'adunanza del 4 maggio 1981 e ripartite fra i con

domini medesimi con ulteriore delibera assembleare del 22 gen naio 1982.

La Gestim s.p.a., con atto del 1° marzo 1982, propose tem

pestiva opposizione, a mente dell'art. 645 del codice di rito, avverso l'ingiunzione cennata e, all'uopo citando l'intimante di

nanzi al tribunale anzidetto, contestò la pretesa dello stesso co

me sopra monitoriamente azionata, sostenendo di aver impu

gnato, con citazione del 1° settembre 1981, la menzionata deli

bera dell'assemblea condominiale del 4 maggio 1981, recante

approvazione del piano dei lavori in argomento, che il giudizio da essa opponente a tal fine istituito era tuttora pendente, e

che, comunque, alla data dell'11 gennaio 1982, in cui era stato

approvato lo stato di ripartizione delle spese inerenti ai lavori

cennati, non aveva avuto la qualità di partecipe del condominio

opposto, per aver venduto fin dal 6 maggio 1981 la sua porzio ne dello stabile in controversia alla Gaumont s.p.a.

Il tribunale, con sentenza del 2 agosto 1991, resa nel contrad

dittorio e nella resistenza, oltre che del condominio nell'edificio

al n. 1/5 della via S. Nicola da Tolentino di Roma, della nomi

nata Gaumont s.p.a., la quale, per un verso, aveva spiegato intervento ad adiuvandum in favore dell'ente opposto, e, per un altro, aveva chiesto la condanna dell'opponente a rimbor

sarle la somma di lire 50.000.000, oltre accessori, asserita da

essa interventrice versata alla collettività condominiale in paga mento parziale del credito da questo come sopra azionato, da

un lato, rigettò l'opposizione ad ingiunzione, e, dall'altro, di

sattese anche la domanda recuperatoria introdotta dalla Gau

mont s.p.a. Sui gravami, rispettivamente, principale della Gestim s.p.a.

e incidentale della Sodif s.p.a., così essendosi nel frattempo de

nominata la Gaumont s.p.a., la Corte d'appello di Roma, con

sentenza del 7 luglio 1994, data nel contraddittorio del condo

minio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da Tolentino, in accoglimento della prima impugnazione, assolse l'appellante

principale dalla domanda azionata nei suoi confronti dell'ente

appellato. La corte distrettuale, dopo aver evidenziato, disattendendo

ecceptiones iudicati sollevate dall'appellante incidentale e dal

l'appellato, non potersi ravvisare con riferimento alla fattispe cie nessuna valenza preclusiva, correlabile al dettato dell'art.

2909 c.c., ad una sua precedente sentenza in data 1° febbraio

1990, resa in processo diverso da quello in esame fra le stesse

parti di questo, recante riconoscimento della validità della deli

bera dell'assemblea del condominio in data 4 maggio 1981, al

trove ricordata, e ciò in quanto la sentenza considerata non

aveva riguardato direttamente alla problematica afferente alla

debenza dei contributi in discussione nella presente sede, e do

po aver rilevato aver l'appellante incidentale rinunciato al moti

vo di gravame inteso a censurare il capo della decisione di pri mo grado portante reiezione della pretesa recuperatoria fatta

valere contro la Gestim s.p.a., motivò la pronuncia osservando,

per quanto può rilevare nel presente stadio di legittimità, dover

gli «oneri condominiali» in discorso, qualificati «obbligazioni propter rem», far carico alla Sodif s.p.a., per esser state soste

nute, oltre che definitivamente deliberate, le spese alle quali es

se ottenevano in epoca successiva al momento in cui detta so

cietà era subentrata all'appellante principale nella proprietà del

la porzione del fabbricato in condominio a questa appartenuta e dopo la scadenza del termine annuale dalla data in cui la

Gestim s.p.a. aveva cessato di essere partecipe della collettività

condominiale appellata. Il condominio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da

Tolentino di Roma e la Sodif s.p.a. ricorrono separatamente, ciascuno con due motivi, per la cassazione della suindicata sen

tenza d'appello, notificata il 31 ottobre 1994. La Gestim s.r.l.,

Il Foro Italiano — 1998.

risultante dalla trasformazione della Gestim s.p.a., resiste ai ri

corsi, notificatile, rispettivamente, il 15 ed il 21 dicembre 1994, con controricorsi del 24 e del 28 gennaio 1995. La ricorrente

Sodif s.p.a. e la controricorrente hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — 1. -1 ricorsi, separatamente propo sti contro la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 c.p.c., devo

no essere riuniti.

2. - Il condominio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da Tolentino di Roma ha azionato nel presente giudizio, istitui

to con il rito di cui agli art. 633 ss. c.p.c., una domanda intesa, ai sensi dell'art. 1130, 1° comma, n. 3, c.c., ad ottenere da

uno dei suoi componenti il pagamento della quota di sua perti nenza dell'importo di spese di manutenzione, ordinaria e straor

dinaria, dell'edificio condominiale la cui esecuzione risulta esse

re stata approvata dall'assemblea dei condomini con delibera

adottata nell'adunanza tenutasi il 4 maggio 1981: ha introdotto

la pretesa considerata nei confronti della Gestim s.r.l., stata

partecipe della collettività condominiale, in quanto proprietaria di una delle porzioni dell'edificio in condominio, da lei poi ce duta, in vendita, alla Sodif s.p.a. il 6 maggio 1981, alla data

dell'adozione della cennata delibera assembleare del 4 maggio 1981.

La Corte d'appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, ha sanzionato la reiezione dell'istanza di cui trattasi, a sostegno della quale ha spiegato intervento nel processo la dianzi men

zionata Sodif s.p.a., in particolare, dopo aver disatteso una de

duzione con la quale il condomino attuale ricorrente, appellato nel precedente stadio di merito, e l'interventrice sunnominata,

prospettando una quaestio iudicati, avevano sostenuto risultare

l'irrettrattabile accertamento della bontà delle ragioni di credito

oggetto della delibata domanda da una sua precedente sentenza

n. 242 del 1° febbraio 1990, pronunciata fra le stesse parti in

un giudizio diverso da quello in esame, a suo tempo non impu

gnata e, quindi, passata in cosa giudicata: ha rilevato, sul tema, che «di preclusione nascente dal giudicato si può parlare soltan

to se sussista identità di elementi (soggetti, peti turn, causa pe

tendi), identità non ravvisabile nel caso di specie», in quanto mentre l'oggetto del giudizio concluso dalla citata sentenza n.

242 del 1990 era dato dalla verifica della validità della ripetuta delibera dell'assemblea del condominio ricorrente in data 4 mag

gio 1981, sicché «il giudicato formale (a detta sentenza correla

bile) riguarda la sola validità della delibera stessa», nel presente

giudizio «si controverte della sussistenza dell'obbligo del paga mento dei contributi condominiali (avente il titolo nella delibera

cennata) a carico dell'alienante (Gestim s.r.l.) o dell'acquirente

(Sodif s.p.a.)». Il condominio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da

Tolentino di Roma e la Sodif s.p.a., con il primo motivo dei loro ricorsi, criticano la pronuncia resa sul punto dalla corte

distrettuale, denunciandola inficiata, rispettivamente, da «vio

lazione e falsa applicazione dell'art. 324 c.p.c., nonché vizio

di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di giudicato», e da «violazione dell'art. 2909 e dei principi giuridici in tema

di res iudicata. Mancanza di motivazione, art. 360, nn. 3 e 5,

c.p.c.»: più specificamente, prospettando doglianze, nella so

stanza, analoghe, sulla premessa che la corte anzidetta, nello

statuire che «di preclusione nascente dal giudicato si può parla re soltanto se sussista identità di elementi (tra la pronuncia già divenuta definitiva e quella da rendere)», si sarebbe discostata

dalle enunciazioni di principio recepite nella giurisprudenza di

legittimità, secondo le quali, da un lato, «quando due giudizi fra le stesse parti hanno per oggetto un medesimo negozio o

rapporto giuridico, ed uno di essi è stato definito con sentenza

passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situa

zione giuridica o la risoluzione di una questione di diritto che abbia inciso su un punto fondamentale comune ad entrambe

le cause e costituito il presupposto logico della sentenza passata in giudicato, precludono il riesame sul punto accertato e risolto

anche nel caso che il successivo giudizio abbia finalità diverse

da quelle che costituiscono lo scopo e il petitum del secondo»,

e, dall'altro, «la portata precettiva di una pronuncia va indivi

duata tenendo conto non solo del dispositivo ma anche della

motivazione», sostengono, in definitiva, che la sentenza impu

gnata avrebbe ingiustificatamente ed erroneamente escluso la

dedotta efficacia preclusiva della dianzi ricordata decisione n.

242 del 1990, per non aver considerato, in patente contraddizio

ne con le risultanze di causa, aver questa statuito, inequivoca

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

bilmente affermandolo nella motivazione, anche «in ordine al

l'obbligo della Gestim di contribuire pro quota al pagamento

degli oneri condominiali» in contestazione, aventi il titolo nella

ripetuta delibera assembleare del 4 maggio 1981.

Le censure, da delibarsi congiuntamente in ragione della loro

attinenza ad una medesima problematica, sono immeritevoli in

ingresso. In proposito, è da dire che è ben vero che il giudicato sostan

ziale (art. 2909 c.c.), riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma e fa stato tra le parti e i loro successori, oltre che

sul dictum diretto ed esplicito della pronuncia divenuta definiti

va, su tutto ciò che abbia integrato oggetto della decisione, com

presi quegli accertamenti che costituiscono il presupposto logico

giuridico di questa (cfr., in tal senso, ex plurimis, Cass., sez.

un., n. 6689 del 14 giugno 1995, Foro it., Rep. 1995, voce Cosa

giudicata civile, n. 26; n. 5222 del 5 giugno 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 18, espressioni di orientamento giurispruden ziale pacifico), e, però, perché di intervenuta formazione di giu dicato possa discutersi è, comunque, necessario che sia riscon

trabile una qualche declaratoria recante accertamento di una

situazione di fatto o di diritto: e la verifica della sussistenza, o non, di una declaratoria siffatta, quando, come nel caso in

esame, si verta in tema di verifica della riscontrabilità di un

giudicato c.d. esterno, formatosi cioè in un processo diverso

da quello di cui trattasi, risolvendosi in un apprezzamento di

contorni fattuali della vertenza, per una giurisprudenza costan

te dalla quale non vi è ragione di discostarsi, deve intendersi

demandato in esclusiva al giudice del merito, al quale unica

mente spetta, quindi, il compito di individuare i limiti e la por tata effettivi della dedotta res iudicata con statuizioni destinate

a sottrarsi al giudicato di legittimità se sorrette da motivazione

sufficiente e non contraddittoria e se rese nel rispetto delle pre scrizioni dell'art. 2909 c.c. (cfr., sul tema, Cass. n. 7891 del

20 luglio 1995, ibid., n. 11). Orbene, nella fattispecie, la corte territoriale ha dichiarato

non essere contenuta nella ripetuta propria precedente sentenza

n. 242 del 1° febbraio 1990, divenuta irretrattabile, nessuna de

claratoria concernente l'individuazione del soggetto passivo del

rapporto obbligatorio avente ad oggetto il contributo condomi

niale in discussione in questa sede, dalla così resa declaratoria

traendo il corollario dell'inesistenza del dedotto giudicato ester

no sull'oggetto della presente controversia.

I ricorrenti, con i qui delibati mezzi dei loro gravami, muo

vono alla statuizione considerata appunti che, pur formalmente

intesi a denunciare, asseriti, errori di diritto (violazioni degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c.) e, pretesi, vizi di motivazione, si

risolvono, nella realtà, non nella denuncia di non ortodossa ap

plicazione di norme giuridiche, o di incongruenze e inadegua tezze deWiter logico tra il tramite del quale la corte distrettuale

è pervenuta alla decisione contestata ma, nella prospettazione del fatto, accampato, che detta corte avrebbe erroneamente in

terpretato le risultanze processuali e negato, contro la verità,

addotta, documentata dagli atti la riscontrabilità nella ripetuta

propria sentenza n. 242 del 1990 di un accertamento, anche, sul tema dibattuto anche nella presente vertenza, e, quindi, nel

la deduzione di quaestio facti, da avere per non utilmente solle

vata in sede di legittimità perché tendente ad ottenere la messa

in discussione in tale sede della concreta valenza di emergenze

l'apprezzamento delle quali deve restare, in linea di principio, riservata in esclusiva al giudice del merito.

3. - Il condominio dell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola

da Tolentino di Roma, come detto, ha proposto, e coltiva, una

domanda intesa ad ottenere, ai termini dell'art. 1130, 1° com

ma, n. 3, c.c., il pagamento dei contributi nella spesa condomi

niale in contestazione dalla Gestim s.r.l., deducendo dover esse

re ritenuta questa obbligata a soddisfare il credito da esso istan

te azionato per essere stata partecipe della collettività

condominiale allorché la spesa considerata venne deliberata dal

l'assemblea dei condomini (4 maggio 1981). La Corte d'appello di Roma, nella riscontrata fondatezza di

assunti prospettati dalla summenzionata Gestim s.r.l. per con

trastare la pretesa, questa ha disatteso, osservando, in buona

sostanza, che, avendo l'attuale controricorrente trasferito alla

Sodif s.p.a. la porzione dell'immobile condominiale di sua pro

prietà esclusiva il 6 maggio 1981, due giorni dopo l'adozione

della cennata delibera di approvazione della spesa in argomen

to, ed essendo stato approvato lo stato di ripartizione di tale

li Foro Italiano — 1998.

spesa in epoca ancora successiva, e cioè I'll gennaio 1982, «gli oneri condominiali in questione, qualificati . . . obbligazioni propter rem, devono considerarsi trasferiti a carico della acqui rente delle porzioni immobiliari, non avendo decisiva rilevanza

l'anteriorità della delibera assembleare rispetto alla data di ac

quisto», importando il trasferimento di porzione di edificio con

dominiale la traslazione di ogni onere ob rem e, quindi, del

carico delle spese comuni scaturenti da delibera assembleare an

tecedente all'acquisto al successore a titolo particolare, e doven

do «l'obbligo del pagamento delle spese in questione grava(re) su ciascun condomino per il solo fatto di avere in atto una

quota di proprietà»; soggiungendo, sul tema, che la spesa di

cui trattasi, pur essendo stata deliberata il 4 maggio 1981 «in

un ammontare indicato in via sommaria ed orientativa», «fu

a più riprese portata all'attenzione dell'assemblea dei condomi

ni (10 giugno 1981, 18 novembre 1981)», e che il relativo stato

di ripartizione fu approvato, con delibera ravvisata non di «ca

rattere meramente ricognitivo», I'll gennaio 1982, «nell'anno

successivo a quello in cui la Gestim cessò di essere condomi

na ... e quindi oltre il limite temporale di cui all'art. 63, 2°

comma, disp. att. c.c.».

Il condominio nell'edificio al n. 1/5 della via San Nicola da Tolentino di Roma, con il secondo motivo del suo ricorso, de

duce che, così statuendo, la corte distrettuale sarebbe incorsa

in «violazione e falsa applicazione degli art. 1104, 1137 c.c.

e 63 disp. att. c.c.», nonché in «vizio di motivazione in ordine

alla dichiarata insussistenza dell'obbligo della Gestim s.p.a.»,

sostanzialmente, prospettando avere la corte anzidetta erronea

mente escluso la riconducibilità all'attuale controricorrente del

l'obbligazione contributiva in controversia, mentre tale ricon

ducibilità avrebbe dovuto essere ritenuta in ragione del fatto

che l'esecuzione delle spese condominiali cui l'obbligazione ine

risce risulta essere stata deliberata, con stanziamento del relati

vo importo, in un momento in cui detta controparte era incon

testatamente partecipe della collettività condominiale.

La Sodif s.p.a., succeduta nella veste di componente del con

dominio suindicato alla Gestim s.r.l., per aver da questa com

prato il 6 maggio 1981, due giorni dopo l'adozione della delibe

ra assembleare recante approvazione della spesa contestata, la

porzione dello stabile condominiale a tale seconda società ap

partenente in proprietà esclusiva, con il primo ordine di dedu

zioni enucleabili dal secondo motivo del suo ricorso, formal

mente teso a denunciare la riscontrabilità nella sentenza impu

gnata di «violazione art. 633, 642, 645 c.p.c.; 63 disp. att. c.c.

Difetto di motivazione, art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.», prospetta

doglianze analoghe a quelle articolate dall'altro ricorrente, a van

taggio del quale ha spiegato nel processo intervento ad adiuvan

dum, accampando, in definitiva, aver la corte territoriale esclu

so del tutto erroneamente che il fatto di essere stata la Gestim

s.p.a. partecipe del condominio nel momento dell'adozione del

la delibera assembleare con cui si decise di dar corso alla spesa in questione e si stanziò il relativo importo debba essere ravvi

sato, di per sé solo, sufficiente a far ritenere insorto, e tuttora

persistente, l'obbligo della controricorrente di contribuire nella

spesa medesima.

I motivi, da esaminarsi insieme stante l'identità della proble matica con essi sollevata, ad avviso del collegio, non sono

fondati.

In proposito, giova osservare che Cass. n. 4467 del 7 luglio 1988 (id., Rep. 1989, voce Comunione e condominio, n. 97) ha enunciato il principio che l'obbligo del condomino di pagare i contributi per le spese di manutenzione delle parti comuni del

l'edificio deriva dalla concreta attuazione dell'attività di manu

tenzione, e non già dalla preventiva approvazione della spesa e dalla ripartizione della stessa, e sorge, quindi, per effetto del

l'attività gestionale concretamente compiuta, e non per effetto

dell'autorizzazione accordata all'amministratore per il compi mento di una determinata attività di gestione.

Ritiene il collegio che siffatto principio, mai smentito in arre

sti successivi, e ricollegantesi alle enunciazioni di cui alla risa

lente Cass. n. 1251 del 21 maggio 1964 (id., 1964, I, 2008), secondo la quale «l'obbligo del condomino di pagare al condo

minio i contributi per le spese di manutezione delle parti comu

ni o per l'esercizio dei servizi comuni deriva dalla gestione stes

sa dell'amministratore e la delibera assembleare che abbia ap

provato e ripartito tali spese ha valore non costitutivo, ma

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2211 PARTE PRIMA 2212

meramente dichiarativo», debba senz'altro presiedere alla defi

nizione della presente vertenza.

Ciò posto, nella fattispecie, in cui i ricorrenti neppure hanno

dedotto che nei due giorni successivi all'adozione della ripetuta delibera assembleare del 4 maggio 1981 per i quali l'attuale con

troricorrente conservò la veste di condomina siano stati posti in essere dall'amministratore atti, pur solo preparatori, di ge stione concreta inerenti ai lavori di manutenzione in controver

sia, alla stregua degli enunciati postulati, deve ravvisarsi corret

ta la pronuncia che ha escluso che sia mai sorto in capo alla

Gestim s.r.l. l'obbligo, verso il condominio, di pagare i contri

buti relativi alla spesa considerata, da aversi per interamente

erogata in epoca in cui, non la società anzidetta ma, la Sodif

s.p.a. è stata partecipe della collettività condominiale.

Stando così le cose, la sentenza impugnata, recante reiezione

della pretesa recuperatoria azionata dal condominio nei con

fronti della Gestim s.r.l., previa correzione, per quanto di ra

gione, della relativa motivazione, per molti versi incongrua e

contenente affermazioni inappropriate sotto il profilo tecnico

giuridico, si rivela conforme al diritto e suscettibile di resistere, nel dictum, alle censure mossele: va, consequenzialmente, tenu

ta ferma.

4. - La Sodif s.p.a., con un ulteriore ordine di deduzioni svi

luppato nel secondo motivo del suo ricorso, lamenta che la cor

te distrettuale non abbia pronunciato sui «rapporti interni» fra

essa ricorrente e la Gestim s.r.l. relativi agli obblighi correlabili

alla più volte menzionata delibera dell'assemblea del condomi

nio nell'edificio al n. 1/5 della via S. Nicola da Tolentino di Roma.

La doglianza è inammissibile. La Corte d'appello di Roma, nella sentenza impugnata, con un accertamento di fatto neppu re censurato in questa sede con critiche suscettibili di rilevare

a mente dell'art. 360 c.p.c., e, pertanto, da avere per irretratta

bile, ha dichiarato che l'attuale ricorrente, in secondo grado, «si è limitata a riproporre le istanze . . . volte a sostenere le

ragioni del condominio», senza azionare proprie autonome

pretese. In un tal contesto, e cioè nella positivamente acclarata man

cata revoca in discussione del tema sul quale si assume che la

corte distrettuale avrebbe omesso di statuire, va senz'altro esclusa

la riscontrabilità nella sentenza impugnata del denunciato vizio

di omessa pronuncia. 5. - In definitiva, i ricorsi, siccome sorretti da motivi tutti

accertati inaccoglibili, vanno entrambi rigettati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 27 gen naio 1998, n. 803; Pres. Volpe, Est. Ianniruberto, P.M.

De Gregorio (conci, conf.); Regione Lazio (Avv. Chiappet

ti) c. Maragò (Aw. Bruno) e Ausi Roma B. Conferma Trib.

Roma 21 settembre 1994.

Sanità pubblica — Unità sanitarie locali soppresse — Nuove

aziende unità sanitarie locali — Debiti delle gestioni pregresse —

Soggetto obbligato al pagamento — Regione (Cod. civ., art. 1705, 2030, 2698; cod. proc. civ., art. 110, 111; 1. reg. Lazio 8 settembre 1983 n. 58, disposizioni in materia di fi nanziamento, programmazione, gestione e controllo delle at

tività delle unità sanitarie locali, art. 34; d.leg. 30 dicembre

1992 n. 502, riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 1. 23 ottobre 1992 n. 421, art. 3; 1. 23 di

cembre 1994 n. 724, misure di razionalizzazione della finanza

pubblica, art. 6; 1. 28 dicembre 1995 n. 549, misure di razio

nalizzazione della finanza pubblica, art. 2).

La legittimazione passiva in ordine ai debiti delle gestioni pre

gresse delle soppresse unità sanitarie locali spetta alle regioni

Il Foro Italiano — 1998.

e non alte neoistituite aziende unità sanitarie locali, in quanto soltanto in relazione alle prime può configurarsi una succes

sione ex lege nei rapporti obbligatori pendenti (nella specie, la questione riguardava l'individuazione del soggetto obbliga to al pagamento dei compensi spettanti ai medici generici con

venzionati con la Usi, in relazione al numero di assistiti effet tivamente in carico). (1)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Roma, con sen

tenza 21 settembre 1994, ha rigettato l'appello proposto dalla

regione Lazio avverso la decisione del 7 giugno 1989 con la

quale il pretore della stessa città aveva accolto la domanda del

dott. Corradino Maragò, medico generico convenzionato con

una Usi della stessa regione, diretta ad ottenere la condanna

di questa e della Usi al pagamento delle somme dovute quale differenza sulle competenze calcolate in via provvisoria.

Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il tribunale

riteneva che ricorresse la legittimazione passiva della regione, in una a quella della Usi con la quale era intercorsa la conven

zione, avendo la prima avocato il pagamento dei compensi ed

essendo la seconda parte del rapporto dedotto in giudizio; che

(1) I. - La pronuncia si colloca nell'ambito del prevalente orienta mento giurisprudenziale, secondo il quale soggetto obbligato al paga mento dei debiti imputabili alle pregresse gestioni delle soppresse unità sanitarie locali è la regione, succeduta ex lege a titolo particolare a que ste ultime.

In tal senso, v. Cass. 6 giugno 1998, n. 5602, Foro it., Mass.; sez. un. 6 marzo 1997, n. 1989, id., 1997, I, 1403, con nota di Dalpino, Debiti pregressi delle Usi e soggetto obbligato al pagamento, e Corriere

giur., 1997, 1176, con nota critica di Glendi, Soppressione delle Usi, debiti pregressi e legittimazione processuale.

V., da ultimo, Cass. 12 dicembre 1997, n. 12605, Gazzetta giuridica, 1998, fase. 5, 26; 7 novembre 1997, n. 10939, Foro it., 1998, I, 485, con nota di richiami. Cfr., inoltre, Tar Puglia, sez., I, 17 aprile 1998, n. 232, in questo fascicolo, III, 394.

Contra, Trib. Frosinone, ord. 3 marzo 1997, Foro it., 1998, I, 486, secondo cui la legittimazione passiva in ordine ai debiti delle gestioni pregresse delle «vecchie» Usi spetta alle nuove aziende unità sanitarie

locali, che sono succedute alle prime a titolo universale; in capo alle

regioni, invece, può configurarsi soltanto un accollo interno, ai sensi dell'art. 1273, 3° comma, c.c.

Nel senso che i direttori generali nella veste di commissari liquidatori svolgono le rispettive funzioni «nell'interesse e per conto della regione, agendo essi in qualità di organi di tale ente, atteso che nessuna disposi zione autorizza a ritenere che sia stato attuato anche un trasferimento alle neocostituite aziende degli obblighi già attribuiti alla stessa regione per il pagamento dei debiti delle pregresse gestioni delle unità sanitarie

locali», v. Cass. 9 novembre 1996, n. 9804, id., Rep. 1996, voce Sanità

pubblica, n. 238 (sulla specifica questione della legittimazione passiva in ordine al pagamento dei compensi pretesi dai medici generici conven zionati con la Usi a saldo di quanto dovuto in relazione al numero di assistiti effettivamente in carico). Tar Marche 21 marzo 1996, nn. 138 e 137, id., 1996, III, 300, con nota di richiami, hanno ritenuto inammissibile il ricorso per l'ottemperanza, proposto rispettivamente nei confronti delle nuove Ausi e dell'ufficio gestione stralcio, in virtù di decreto ingiuntivo non opposto di condanna al pagamento di somme

per debiti imputabili alle «vecchie» Usi. I commissari-liquidatori non sono altro che organi addetti alla defini

zione delle pendenze delle soppresse unità sanitarie locali e del loro

operato devono dar conto alla regione (cfr. la motivazione della senten za in epigrafe).

Cfr. Cass. 26 settembre 1997, n. 9438, id., 1998, I, 1343, secondo cui a seguito della soppressione delle Usi e della conseguente istituzione delle Ausi, la legittimazione a ricorrere in Cassazione avverso la senten za di condanna di unità sanitaria locale al pagamento del debito pre gresso spetta all'organo rappresentativo della competente gestione a stral cio e, quindi, alla regione e non alla azienda Usi.

Nel senso, invece, che non soltanto la legittimazione processuale, ma anche quella sostanziale in ordine alle pregresse poste debitorie e credi torie delle Usi fa capo agli organismi liquidatori delle stesse, v. Cass. 12 dicembre 1996, n. 11111, id., Rep. 1996, voce cit., n. 249 (nella specie, era stato eccepito il difetto di legittimazione del commissario

liquidatore della Usi 5, Benevento ad impugnare una sentenza emessa nei confronti della medesima Usi); 12 agosto 1996, n. 7479, id., 1997, I, 1404, con nota di Dalfino, cit.

Sul punto si segnalano, da ultimo, l'art. 1 1. reg. Toscana 21 ottobre 1997 n. 75, disposizioni per le gestioni liquidatorie delle soppresse unità sanitarie locali, secondo cui:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, ai direttori generali delle azien

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