Sezione II civile; sentenza 27 maggio 1961, n. 1259; Pres. Caruso P., Est. Pratillo, P. M. Trotta(concl. conf.); Casini (Avv. Massari) c. Bittoni (Avv. Rossi)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 9 (1961), pp. 1485/1486-1487/1488Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174998 .
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1485 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE i486
arriverebbe all'assurdo cbe, mentre i contribuenti, i quali hanno integralmente assolto l'onere tributario estinguendo
l'obbligazione e quindi esaurendo il rapporto, non possono invocare l'incostituzionalità della legge, viceversa i contri
buenti morosi, per non avere esaurito il rapporto tributario,
potrebbero avvantaggiarsi della pronunzia di incostitu
zionalità.
È agevole obiettare che il rapporto tributario non si
esaurisce con l'iscrizione a ruolo e che anche il pagamento, se è un mezzo normale di estinzione del debito d'imposta, assume nel diritto tributario la medesima struttura che ha
nel diritto privato, di mezzo di adempimento di un'obbli
gazione, sempre che il pagamento stesso sia realmente do
vuto. Il pagamento di contributi a favore dell'Ente per il
turismo, effettuato anteriormente al 24 marzo 1957 (la sentenza 18 marzo 1957, n. 47 della Corte costituzionale è
stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 77 del 23 marzo
1957) (Foro it., 1957, I, 912), è irrevocabile, perchè anteriore
all'effetto della pronuncia di legittimità costituzionale, ma il
pagamento dei contributi, che sia stato eseguito dal 24 marzo
1957, allorquando cioè non poteva essere più applicata la nor
ma di imposizione, è da considerarsi senza causa ed è quindi
ripetibile (art. 2033 cod. civ.) sino allo scadere del termine
di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito, per chè solo a tale scadenza il rapporto può considerarsi esaurito.
Se è da considerare indebito il pagamento successivo
alla pubblicazione della sentenza che dichiara incostitu
zionale la norma che impone il contributo pagato, e, come
tale ripetibile, a fortiori non potrà l'Ente impositore invo
care ulteriori pagamenti. La pronuncia della Corte costituzionale non crea, quindi,
alcuna assurda ingiustizia, perchè giova indifferentemente
ai contribuenti adempienti ed a quelli morosi, decorrendo
per gli uni e per gli altri l'esonero dalle contribuzioni dalla
data in cui ha origine l'effetto della pronuncia di illegit timità costituzionale.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 27 maggio 1961, n. 1259 ; Pres.
Caruso P., Est. Pratillo, P. M. Trotta (conci, conf.) ; Casini (Avv. Massari) c. Bittoni (Avv. Rossi).
(■Conferma App. Firenze 15 gennaio 1959)
Trascrizione — Servitù non trascritta — Menzione
dell» servitù in un atto di acquisto — Opponibilità al terzo acquirente — Limili (Cod. civ., art. 2643,
2644, 2646).
Se la nota di trascrizione menziona il trasferimento di pro
prietà e non anche la costituzione della servitù, pur sti
pulata nello stesso atto a favore dell'immobile venduto e
a carico di altro immobile del venditore, il titolo costitu
tivo della servitù è inopponibile agli acquirenti dell'im
mobile gravato, che, nell'atto di acquisto, non ne abbiano
espressamente menzionato e riconosciuto l'esistenza. (1)
(1) Conf. Cass. 28 gennaio n. 108 (servitù costituita a carico dell'immobile alienato), 4 febbraio n. 235 (sufficiente, a stare alla massima, la espressa menzione nell'atto di acquisto) del 1961, Foro it., Mass., 32, 44 ; 19 ottobre 1960, n. 2822 (suf ficiente la menzione, nell'atto d'acquisto del fondo gravato tale da non lasciare alcun dubbio sul riconoscimento, da parte del compratore, della esistenza della servitù e della sua rinuncia
ad opporre la mancanza di trascrizione), id., Rep. 1960, voce
Trascrizione, n. 15 ; 25 ottobre 1958, n. 3488 (id., 1959, I, 393, con nota di richiami), per la quale, « per essere opponibile al terzo acquirente, non basta che la servitù non trascritta sia
menzionata nell'atto di acquisto, ma occorre che tale menzione
si possa intendere come espresso ed esplicito riconoscimento
della esistenza della servitù da parte del terzo, che rinuncia
pertanto ad opporre la mancanza di trascrizione » ; 23 ottobre
La Corte, ecc. — La Corte d'appello, premesso essere
pacifico in causa che le servitù vantate dal Casini erano state costituite con l'atto del 29 luglio 1922, il quale era stato trascritto nei registri immobiliari di Arezzo senza, però, indicazione alcuna della clausola relativa alla costitu zione delle servitxì stesse, ha ritenuto che queste non erano
opponibili al Bittoni, terzo rispetto a quell'atto e acqui rente, con rogito del 22 febbraio 1939, del fondo che si
pretendeva gravato, in quanto egli non era affatto tenuto a esaminare l'atto di compravendita che era stato deposi tato insieme alla nota di trascrizione, ma soltanto questa. D'altra parte, precisa la Corte del merito, nessun valore, ai fini dell'opponibilità al Bittoni delle servitù pretese dal
Casini, poteva avere la circostanza che le Bigiarini, vendi trici del fondo acquistato dall'appellante, avevano infor mato questi delle servitù che gravavano il fondo che si stava contrattando, in quanto l'acquirente di un immobile è tenuto a riconoscere le servitù costituite sul medesimo dal suo dante causa, nonostante la mancata trascrizione del loro atto costitutivo, se nell'atto di acquisto dell'immobile
stesso sia stata fatta espressa menzione delle servitù che lo gravano : menzione che, nel caso concreto, mancava.
(Omissis) Le censure sono infondate. La trascrizione (art. 2643
e segg. cod. civ.) è un mezzo legale di pubblicità posto a
tutela del traffico immobiliare : ove sia omessa da chi ha
l'onere di porla in essere per uno di quegli atti costitutivi
di diritti reali immobiliari, tassativamente indicati, per i
quali essa è obbligatoria, l'atto costitutivo diviene inoppo nibile e, quindi, inefficace rispetto ai terzi aventi causa dal
costituente, a nulla rilevando che detti terzi abbiano avuto
aliunde conoscenza dell'atto stesso, poiché la trascrizione
non ammette equipollenti di sorta.
Materialmente, poi, con la trascrizione è reso pubblico soltanto il contenuto della nota relativa, poiché è esso che
viene integralmente trascritto sugli appositi registri, cosic
ché è tale contenuto che deve chiaramente risultare dalle
due note conformi presentate al conservatore, in modo che
i terzi, mediante la semplice lettura dei registri, siano in
grado di rilevare il titolo del diritto, la natura e la situa
zione dei beni a cui si riferisce il titolo stesso.
Infatti detti terzi non sono obbligati a compiere altre
indagini per accertare la situazione giuridica dell'immobile
che li interessa : in particolare non quella sul contenuto
del documento racchiudente il negozio costitutivo del di
ritto reale, che venne presentato al conservatore insieme
alle due note di trascrizione (cfr. sul punto Cass. sent,
nn. 2822, 3302, 3315 del 1960, Foro it., Rep. 1960, voce
Trascrizione, nn. 36, 35, 42). E allora, per stare al caso concreto, quando un atto
di compravendita immobiliare contenga anche un atto co
stitutivo di servitù a favore dell'immobile oggetto del
contratto e a carico di altro del venditore, la nota di tra
scrizione, oltre che menzionare il trasferimento del diritto
di proprietà, deve anche contenere l'indicazione espressa,
specifica della oostituzione delle servitù : onde se questa indicazione sia stata omessa il titolo costitutivo delle ser
vitù deve considerarsi non trascritto e, in conseguenza, esso
non è opponibile, non può farsi valere contro gli acqui renti dell'immobile gravato di servitù, a meno che nel
rispettivo titolo d'acquisto non sia stata espressamente menzionata e riconosciuta l'esistenza delle servitù : ove
manchi tale menzione i terzi acquistano l'immobile come
libero anche se risulti che essi, di fatto, o per averlo appreso
dall'acquirente, o per la peculiare situazione dei luoghi o
1958, n. 3436 (ibid., 1340), per la quale l'atto costitutivo di
servitù, se non è trascritto, è sempre inopponibile al terzo che
acquista come libero il fondo servente. Nel caso ora deciso, l'atto di acquisto del fondo gravato
recava questa clausola : « detta vendita e rispettiva compera è stata fatta e posta in essere tra le parti con tutti i diritti e le servitù attive e passive e con tutti gli annessi connnessi e per tinenze » ; clausola, che la Corte d'appello e la Cassazione han
ritenuto insufficiente a rendere opponibile all'acquirente la
servitù non trascritta.
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1487 PARTE PRIMA 1488
in altro modo qualsiasi, erano a conoscenza della costitu
zione delle servitù sull'immobile acquistato. E data ap
punto la necessità, che, per essere opponibili ai terzi ac
quirenti, le servitù già gravanti un fondo ma non ancora
trascritte siano specificatamente menzionate nell'atto di
acquisto del fondo, non hanno valore alcuno le clausole
del tutto generiche, di stile, con le quali si suole dichiarare
che l'acquisto ha luogo «... con tutti i pesi, gli oneri, le
servitù inerenti all'immobile » et similia. Sono tutti principi,
questi pacifici in dottrina e che ripetutamente questo
Supremo collegio ha affermato sia vigente il codice civile
del 1865 (cfr. sent. n. 2519 del 1926, Foro it., Rep. 1926, voce Trascrizione, n. 23 ; n. 3565 del 1928, id., Rep. 1928, voce cit., nn. 38, 39 ; n. 1740 del 1931, id., Rep. 1931, voce Servitù, n. 211) sia l'attuale (cfr. sent. n. 4205 del 1957,
id., Rep. 1957, voce Trascrizione, nn. 23-25 ; nn. 755 e 2845
del 1958, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 10, 9). Ne consegue che, nel sistema della trascrizione, lo stato
soggettivo del terzo è normalmente irrilevante, e se in mate
ria si parla di buona e di mala fede del terzo rispetto un ti
tolo d'acquisto altrui è in significato del tutto diverso da
quello comune in diritto civile, cui si richiama il ricorrente.
Invero al riguardo si parla, piuttosto, di presunzione assoluta
(iuris et de iure) di ignoranza o di conoscenza dell'atto di tras
crizione e si dice che un terzo è in stato di buona fede quan do il precedente titolo non sia stato trascritto, ossia in base al dato oggettivo della mancata trascrizione, anche se, di
fatto, il terzo conosceva l'esistenza del titolo non trascritto
e, quindi, fosse soggettivamente in mala fede ; d'altra
parte è in mala fede il terzo quando il titolo sia stato, invece,
trascritto, cioè in base al dato oggettivo dell'avvenuta
trascrizione, anche se, di fatto, non era a conoscenza del
titolo e, quindi, soggettivamente fosse in buona fede. Si
potrebbe concludere che, in materia, il concetto di buona o di mala fede costituisce una sovrastruttura inutile, in
quanto ciò che conta è il fatto dell'avvenuta o non avvenuta
trascrizione poiché soltanto a tale fatto la legge ricollega, immancabilmente, certi effetti giuridici.
Orbene, avendo i Giudici del merito rigorosamente osser vati tali principi di diritto la loro pronuncia non può es sere annullata dato che essa, si adegua perfettamente alla situazione di fatto da essi accertata con un apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede, anche perchè non
espressamente censurato, essendo pacifica tra le parti la situazione di fatto stessa. (Omissis)
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 26 aprile 1961, n. 931 ; Pres.
Mastkafasqua P., Est. Giansiracura, P. M. Macca rone (conci, conf.) ; Corradini (Avv. Cattokini) c. Cohen (Avv. Musa).
(Regolamento di competenza avverso Pret. Milano 14 luglio 1960)
Ingiunzione (procedimento per) — Clausola compro missoria — Eeeezione dell'opponente — Effetti
(Cod. proc. civ., art. 637, 808).
La clausola compromissoria, adietta al contratto in base al
quale viene richiesto un decreto ingiuntivo, non fa venir meno la competenza del giudice a concedere il decreto ; ma, se l'intimato propone opposizione eccependo la com
petenza arbitrale, la dichiarazione di incompetenza del
giudice determina la nullità del decreto. (1)
(1) La Suprema corte conferma la propria precedente giurisprudenza : v. Cass. 9 marzo 1943, n. 553, Foro it., 1943, I, 836, con nota critica di Micheli ; successivamente, le sentenze 19 giugno 1952, n. 1808, e 11 ottobre 1952, n. 2996, id., Rep. 1952, voce Ingiunzione, nn. 83, 84 ; 11 marzo 1961, n. 553, id.,
La Corte, ecc., — Viene pregiudizialmente eccepita l'inammissibilità dell'istanza di regolamento sotto il pro filo che la decisione impugnata non contiene una pronuncia sulla competenza, ma esclusivamente una pronuncia di me
rito, in quanto la clausola compromissoria rifletteva un
arbitrato libero, che, a differenza dell'arbitrato rituale,
importa solo improponibilità della domanda, onde la sen
tenza dichiarativa di tale improponibilità poteva essere
impugnata soltanto col mezzo dell'appello. In tesi generale, sebbene si neghi in dottrina che si possa
far richiamo alla nozione di competenza in senso tecnico
con riferimento agli arbitri, ai quali non può riconoscersi
un potere di giurisdizione, nondimeno si è indotti a pari ficare (riguardo agli effetti) a una pronuncia d'incompe tenza la improponibilità della domanda, pronunciata dal
giudice ordinario, allorché sia eccepita l'esistenza in con
tratto d'una clausola compromissoria. E la giurisprudenza, fondandosi su tale parificazione, ri
conosce implicito nella clausola l'effetto dell'incompetenza relativa, che può, come nella deroga di competenza terri
toriale, essere eccepita prima d'ogni altra eccezione. Un
tale effetto è però generalmente negato al caso in cui la
clausola configuri un arbitrato cosiddetto libero. Poiché
un tale arbitrato suppone che l'accordo preventivo delle
parti consista nel far definire convenzionalmente da un
terzo l'eventuale controversia, argomentasi che in una
clausola compromissoria di tal sorta non è configurabile una
deroga di competenza, in quanto il mezzo prescelto dalle
parti per dare assetto alla risoluzione della controversia
consisterebbe non già nella formazione, mediante giudizio, d'un atto destinato ad acquistare, come nell'arbitrato
rituale, autorità di sentenza, bensì consisterebbe nella for
mazione d'un atto avente natura ed effetti contrattuali. E
pertanto, non essendo ravvisabile nella clausola una deroga di competenza, la decisione d'improponibilità della domanda
non potrebbe essere impugnata con l'istanza di regolamento di competenza, mancandone il presupposto.
Nel caso in esame, invece, il tenore della clausola com
promissoria non rifletteva un arbitrato libero, in quanto mancava sia il conferimento agli arbitri dell'incarico di
regolare il rapporto mediante un accertamento sostitutivo
della volontà dei contraenti, sia l'impegno delle parti di considerare vincolante un tale accertamento ; rifletteva, bensì, un arbitrato rituale, in quanto agli arbitri attribui
vasi sostanzialmente il compito di sostituire con la propria decisione l'opera intellettiva del giudice.
Ciò posto, la pronuncia impugnata, con cui accoglie vasi l'eccezione d'incompetenza relativa, sollevata dalla
parte in base alla clausola compromissoria, anche se impor tava, come mero effetto di quell'accoglimento, la pronuncia d'improponibilità della domanda, non conteneva altro se non una pronuncia di competenza, e, pertanto, contro di essa non era ammissibile altra impugnazione se non quella del regolamento necessario di competenza, prevista dal l'art. 42 cod. proc. civile.
Ammissibile è quindi l'istanza di regolamento, benché debba disattendersene il motivo addotto, secondo il quale, poiché la richiesta d'un decreto ingiuntivo non presup pone una controversia, ma esprime soltanto una pretesa, mentre invece la controversia sorge dopo, con l'opposi zione al decreto, nel caso in esame si sarebbe dovuto rite nere che la pretesa di ottenere il decreto ingiuntivo costi tuisse un mero diritto, in quanto, subito dopo, appena noti ficato il decreto, gli ingiunti, ottemperandovi, si erano affrettati a pagare l'importo indicato nel decreto e sol tanto dopo avevano proposto tempestiva opposizione.
Senonché, dal fatto dell'avvenuto pagamento nulla è argomentabile ai fini dell'accoglimento dell'istanza. La
opposizione, anche se proposta dopo il pagamento, sortiva
Mass., 123. Conforme Trib. Lecce 1 marzo 1955, id., Rep. 1955, voce cit., n. 40. Contro, nel senso che il giudice manca fin dal l'inizio del potere di concedere il decreto, Trib. Milano 18 gen naio 1954, id., 1954, I, 395 ; Trib. Sulmona 3 agosto 1951, id., Rep. 1951, voce Arbitramento, n. 31.
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