Sezione II civile; sentenza 30 giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani(concl. diff.); Soc. Edilkroton (Avv. G. Gallo) c. Lagani (Avv. Conidi). Cassa App. Catanzaro 31marzo 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1043/1044-1047/1048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175787 .
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1043 PARTE PRIMA 1044
milati, ai profughi che derivano il loro status e le sfavorevoli
conseguenze insite in questa condizione da fatti e vicende in
ogni caso ricollegabili all'ultima guerra. (1)
Motivi della decisione. — Il ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione dell'art. 1 1. 24 maggio 1970 n. 336, assume
che la Fabiano non avrebbe né la qualità di profuga per l'ap
plicazione del trattato di pace, provenendo dalla Grecia e quindi non da territorio italiano perduto per debellatio o assegnato ad altro Stato a seguito della sconfitta, né la qualità di soggetto rientrante in una delle categorie equiparate. Invero, ella non
sarebbe profuga equiparabile in base al trattato di pace, non
provenendo da territorio non solo non italiano ma neppure sog
getto alla sovranità italiana, e non potendosi estendere la previ sione dell'art. 1 1. n. 336 del 1970 a tutti coloro che a seguito della guerra perduta siano rientrati in Italia a seguito anche di
provvedimenti di polizia non adottati in esecuzione del trattato
di pace. D'altra parte, l'estensione della categoria dei profughi
operata dalla 1. 4 marzo 1952 n. 137 sarebbe operante limitata
mente alla concessione dei benefici assistenziali in essa previsti e non sarebbe suscettibile di applicazione analogica o estensiva,
mentre l'accertamento prefettizio della qualità di profugo sa
rebbe rilevante soltanto per la partecipazione ai concorsi pub
blici, cosi come previsto dal d.p.r. 4 luglio 1956 n. 117.
Il ricorso non è fondato. Come questa Suprema corte ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. 21 marzo 1980, n. 1921, Foro it., Rep. 1980, voce Profughi, n. 7; 9 ottobre 1979, n. 5211,
id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 567), l'art. 1 1. 24
maggio 1970 n. 336, contenente « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », ha collegato i benefici, concessi agli ex combattenti ed alle altre
categorie nominate, alla guerra considerata come causa dei dan
ni, delle sofferenze, dei disagi e delle menomazioni di carriera
o di altro genere subiti da tali soggetti, nei confronti dei quali ha voluto cosi compiere un atto di riconoscimento e di giustizia in occasione del cinquantesimo anniversario della vittoria della
prima guerra mondiale, come dimostra la fissazione della decor
renza degli effetti giuridici alla data del 7 marzo 1968. Inoltre, la normativa di favore dettata da tale legge ha carattere stret
tamente temporaneo e si risolve nell'erogazione una tantum di
benefici speciali del tutto diversi dalle agevolazioni e provviden ze generali stabilite per ex combattenti, mutilati ed invalidi di
guerra, profughi in genere. Essa pertanto ha chiaramente carat
tere di eccezionalità sotto ogni profilo ed è insuscettibile per tale natura di estensione analogica a soggetti diversi da quelli
espressamente considerati.
Né può evincersi il contrario dalle espressioni « categorie equi
parate » contenuta nell'art. 1 e « assimilati » contenuta nel ti
tolo della legge.
Invero, l'espressione « categorie equiparate » completa con la
congiunzione « e » l'ultima parte dei benefici indicati complessi vamente con la dizione « profughi per l'applicazione del trattato
di pace». Con essa («categorie equiparate»), pertanto, la legge, concludendo l'indicazione dei beneficiari, non ha considerato
(1) Nel senso che la 1. 336/70, che prevede un'anzianità convenzio nale a favore del personale civile dello Stato e degli enti pubblici che sia ex combattente ed assimilati, essendo legge eccezionale non
può essere applicata al di fuori dei limiti tassativamente indicati, per cui i cittadini tornati dalla Libia dopo l'agosto 1969 non possono essere qualificati profughi o equiparati, in seguito all'applicazione del trattato di pace, v. Cass. 21 marzo 1980, n. 1921, Foro it.. Rep. 1980, voce Profughi, n. 7.
La legge di cui trattasi è inapplicabile agli « equiparati » ai pro fughi di cui al d. 1. 28 agosto 1970 n. 622, di emanazione successiva, in tal senso v. Trib. Milano 13 giugno 1979, ibid., n. 5.
Circa il carattere rigorosamente tassativo delle categorie alle quali può essere applicata la 1. 336/70 si veda anche Cass. 9 ottobre 1979, n. 5211, id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 567.
In senso conforme a quanto stabilito nella sentenza qui riportata, v. anche Cons. Stato, ad. gen., 15 febbraio 1962, n. 99, id., Rep. 1963, voce Profughi, n. 9, che ha ritenuto che le disposizioni della 1. 4 marzo 1952 n. 137 riguardante l'assistenza a favore dei pro fughi si applicano solo a favore dei profughi dell'ultima guerra mon diale e che pertanto le predette disposizioni non possono trovare
applicazione a favore di connazionali rimpatriati per motivi politici prima dell'ultimo conflitto mondiale.
In tema di riconoscimento della qualifica di profugo cfr. Pret. Iesi 26 giugno 1975, id., 1976, 1, 1404, con nota di richiami, secondo la
quale è illegittimo, e pertanto va disapplicato dal giudice adito al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla 1. 336/70, il provve dimento con cui il prefetto ha riconosciuto la qualifica di profugo da territorio estero a un soggetto che al momento dell'entrata in vi
gore della 1. 137/52 non si trovava nell'impossibilità di far ritorno alla precedente residenza per avvenimenti bellici e politici.
un'altra autonoma categoria da aggiungersi alle precedenti, ma ha
voluto indicare che i benefici sono applicabili ai profughi per
l'applicazione del trattato di pace ed agli altri profughi che de
rivano il loro status e le sfavorevoli conseguenze insite in que sta condizione da fatti e vicende in ogni caso ricollegabili all'ul
tima guerra (v. in proposito anche Cons. Stato, ad. gen., 15 feb
braio 1962, n. 99, id., Rep. 1963, voce Profughi, n. 9).
Pertanto, la locuzione « profughi per l'applicazione del trat
tato di pace e categorie equiparate » ha un senso adeguato al fine
generale della legge di compiere un « atto di giustizia riparatri ce » verso tutti gli ex combattenti e coloro che ad essi sono stati assimilati con apposite leggi, in quanto si riconosca un valore
specificativo e quindi limitativo del riferimento al trattato di
pace e si consideri che non tutti i profughi sono legittimati a chiedere i benefici combattentistici, ma soltanto coloro che sono rimasti coinvolti negli efletti del trattato e le persone che con
apposite leggi hanno espressamente ottenuto la parificazione non
già a tutti i profughi indistintamente, ma soltanto a quelli per effetto di un diretto collegamento del loro status con l'evento bellico.
Né, come si è accennato, può assegnarsi alcun rilievo alla lo cuzione contenuta nel titolo della legge, in quanto evidentemen te la parola « assimilati » non ha alcun significato normativo ma vuole solo indicare genericamente e complessivamente tutte le
categorie precisate poi specificamente nel testo legislativo. Orbene, la 1. 4 marzo 1952 n. 137, dettata, tra l'altro, per gli
« italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della
guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro resi denza per cause comunque determinate da avvenimenti di carat tere bellico o politico » (art. 2, in relazione al n. 3 dell'art. 1), dà rilievo a situazioni soggettive aventi una immediata deriva zione dalla guerra (v. in tal senso Cons. Stato, cit. e Cass. 1921/ 80, cit.) e consente di attribuire lo status di profugo a persone che si trovino nelle condizioni in essa tassativamente fissate.
La sentenza impugnata non è pertanto meritevole delle censure mosse dal ricorrente. Legittimamente, invero, sono stati ritenuti
sussistenti, nella specie, gli estremi necessari e sufficienti per ri tenere inquadrabile la Fabiano nella categoria equiparata di cui all'art. 1 1. n. 336 del 1970, risultando accertate le condizioni di cui agli art. 1, n. 3, e 2 1. n. 137 del 1952 dal prefetto di Torino con l'attestazione in data 17 maggio 1972, concretando tali con dizioni i presupposti che consentano di verificarsi lo status di
profugo legislativamente previsto in diretto collegamento con l'evento bellico, ed essendo esclusa l'inquadrabilità della stessa nella categoria dei « profughi per l'applicazione del trattato di
pace » proprio per la sussistenza del requisito di cui al cit. n. 3 dell'art. 1 1. n. 137 del 1952, e cioè la provenienza da territorio non contemplato dalle clausole territoriali del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.l.c.p.s. 28 novembre 1947 n. 1430.
Ciò posto, è appena il caso di rilevare che il fine assistenziale che ha ispirato la 1. n. 137 del 1952 e l'ipotizzata limitazione de
gli effetti della indicata attestazione alla partecipazione ai con corsi pubblici non ostano allo spiegamento degli effetti della 1. n. 336 del 1970, in questa avendo rilievo soltanto lo stato di pro fugo in sé, nella limitata accezione che si è precisata, a prescin dere dall'eventuale concorso di altri requisiti dettati a fini diversi.
Il ricorso deve quindi essere rigettato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 30
giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani (conci, diff.); Soc. Edilkroton (Avv. G. Gallo) c.
Lagani (Avv. Conidi). Cassa App. Catanzaro 31 marzo 1980.
Trascrizione — (Domanda giudiziale di cancellazione — Auto nomo giudizio — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2652, 2654, 2668).
La istanza di cancellazione della trascrizione illegittima di una domanda giudiziale, perché effettuata fuori dei casi previsti dalla legge (nella specie, si era trascritta la domanda di adem
pimento dell'obbligo di pagare una somma di denaro, in ese cuzione della transazione stipulata fra le parti), ben può es sere proposta in autonomo giudizio, quando è ancora pen dente il processo instaurato con la domanda illegittimamente trascritta. (1)
(1) Negli stessi termini Trib. Genova 10 luglio 1956, Foro it., 1956, I, 1724, con nota di richiami. Un precedente anche in Cass. 3 giugno 1954, n. 1808, id., 1954, I, 1415, la quale ammette un giudizio autonomo
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con citazione notificata in data
18 febbraio 1978 la s.r.l. Edilkroton convenne in giudizio in
nanzi al Tribunale di Crotone Francesco Lagani onde sentire
dichiarare l'illegittimità della trascrizione — e conseguentemen te ordinarsene la cancellazione — dell'atto di citazione notifi
cato il 23 giugno 1977, col quale il Lagani aveva promosso giu dizio contro la Edilkroton per adempimento di transazione in
tercorsa tra le parti in relazione a diritti di comproprietà van
tati dal Lagani su alcuni suoli edificatori siti in agro di Crotone, località Carrara ed acquistati dalla soc. Edilkroton con atto
per notar Carrelli del 31 dicembre 1972. L'attrice sostenne che
la domanda del Lagani non poteva essere trascritta, riguardan do beni immobili ma solo il pagamento di danaro.
Il Lagani, costituitosi, eccepì' l'inammissibilità dell'azione pro
posta dalla Edilkroton, con separato giudizio, davanti a giu dice diverso da quello investito della cognizione del giudizio
principale. L'adito tribunale con sentenza 13 luglio 1978 accolse la do
manda dell'attrice, ordinando la cancellazione della trascrizione
in questione. Tale decisione, gravata di appello dal Lagani, venne riforma
ta dalla Corte d'appello di Catanzaro che, in accoglimento del
gravame, dichiarò inammissibile la domanda della soc. Edil
kroton.
1 giudici d'appello statuirono che la domanda per la cancella
zione della trascrizione andava promossa dall'Edilkroton davan ti al giudice investito della cognizione della causa promossa con la domanda trascritta, il solo competente per la pronuncia della cancellazione: erroneamente i giudici di primo grado ave
vano ritenuto che tale competenza venisse meno nell'ipotesi di
trascrizione eseguita fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, in quanto in tal modo non si considerava che l'esa
me sulla trascrivibilità della domanda involge questioni di fat
to e di diritto sulle quali soltanto il giudice di merito è chia
mato a decidere; infatti l'art. 2668 c.c. presuppone appunto che
la cancellazione possa essere ordinata in giudizio autonomo da
un giudice diverso da quello della domanda trascritta, solo
quando quest'ultimo non abbia, anche di ufficio, provveduto ad
ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda avan
ti ad esso proposta, come ribadito dalla sentenza n. 766 del
1976 della Suprema corte (Foro it., Rep. 1976, voce Trascrizio
ne, n. 38); diversamente opinando, il giudizio sulla trascrivibilità
della domanda, autonomamente instaurato, verrebbe a risolve
re questioni riservate solo al giudice della domanda trascritta:
ed a tale conseguenza appunto era giunto il tribunale, che ave
va fondato la sua decisione su elementi che attendevano la loro
giusta valutazione in sede di merito.
Avverso tale decisione la soc. Edilkroton ha proposto ricor
so, chiedendone la cassazione per due motivi, illustrati con memoria. Il Lagani ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso la
soc. Edilkroton, dedotta violazione degli art. 2652, 2653 e 2668
c.c., sostiene che erroneamente la corte di merito ha interpre tato l'art. 2668 c.c. nel senso che la cancellazione della trascri
zione illegittima di una domanda giudiziale possa avvenire solo
ad opera del giudice che è stato investito della vertenza con
seguente alla domanda trascritta: afferma il ricorrente che in
vece l'art. 2668 c.c. fa riferimento ai casi in cui la trascrizione
sull'istanza di cancellazione della domanda illegittimamente trascritta, tuttavia la illegittimità derivava dalla nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'udienza di comparizione. V. inoltre, Cass. 6 marzo 1976, n. 766, id., Rep. 1976, voce Trascrizione, n. 38, la
quale, peraltro, ha ammesso un giudizio autonomo sulla cancellazione della trascrizione illegittima, in una ipotesi in cui il giudizio di me rito si era definito senza avere provveduto sul punto.
Costante è in giurisprudenza l'orientamento secondo cui le ipotesi di trascrizione delle domande giudiziali sono tassative: v. Cass. 26 novembre 1979, n. 6182, id., Rep. 1979, voce cit-, n. 16; 5 maggio I960, n. 1029, id., Rep. 1960, voce cit., n. 19; e, per la giurispru denza di merito, Trib. Padova 18 novembre 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 30; App. Bologna 18 novembre 1968, id., Rep. 1969, voce cit., n. 30; Trib. Napoli 18 settembre 1963, id., Rep. 1964, voce cit., n. 15; App. Napoli 14 marzo 1961, id., Rep. 1961, voce
cit., n. 71. Per una casistica in tema di trascrizione di domande giudiziali,
cfr. Triola, La trascrizione delle domande giudiziali : le singole do
mande, in Vita not., 1979, 513 e 1978, 402.
Ipotesi frequente di controversie sulla legittimità della trascrizione della domanda giudiziale si ha in tema di distanze legali; la giurispru denza si è sempre orientata nel senso di ritenere non trascrivibile tale domanda: v. da ultimo Cass. 4 aprile 1978, n. 1523, Foro it., 1978, I, 780, con nota di Branca, Distanze legali, domanda giudiziale e trascrizione.
sia legittimamente avvenuta ai sensi degli art. 2652 e 2653 c.c.,
per cui, fuori da tali ipotesi, le fattispecie indicate dall'art.
2668 (rigetto della domanda ed estinzione del processo) non
sono più applicabili, altrimenti molte trascrizioni risulterebbero
incancellabili. Per esempio, nel caso della citazione nulla tra
scritta, la cancellazione non potrebbe mai avvenire e cosi sa
rebbe nel caso della trascrizione illegittimamente effettuata, la
quale viene conosciuta solo raramente per la sua evidente im
prevedibilità, per cui né il convenuto né il giudice avvertiran
no la necessità di chiedere ed ordinarne, rispettivamente, la can
cellazione. Né è vero, soggiunge la ricorrente, che l'indagine sulla legittimità o meno della trascrizione richieda la valuta
zione di questioni di fatto o di diritto su cui sia chiamato a de
cidere il giudice del giudizio incoato con la domanda trascritta, né d'altra parte ha alcun rilievo la circostanza che dall'esito
della decisione di merito dipenda la sorte della trascrizione del
la domanda di risoluzione del contratto proposta in via ricon
venzionale dalla Edilkroton né il fatto che il Lagani possa
agire ancora per risoluzione del contratto stesso, che aveva ad
oggetto la rinuncia da parte del Lagani ai diritti di comproprie tà da lui vantati su alcuni immobili acquistati dalla Edilkroton.
Col secondo motivo di ricorso la Edilkroton, dedotta viola
zione degli art. 346 e 112 c.p.c., sostiene che comunque l'ecce
zione di incompetenza funzionale non poteva essere accolta dai
giudici di appello in quanto il Lagani, dopo averla proposta in
primo grado, non l'aveva espressamente riproposta in grado di
appello, nel quale si era limitato a sostenere che la cancella
zione della trascrizione non poteva nel caso chiedersi in quanto non si rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 2668 c.c.
Le doglianze della ricorrente son fondate nei sensi che se
guono. Invero, premesso che la doglianza del Lagani in appello che la cancellazione della trascrizione non poteva formare og
getto di giudizio autonomo, una volta che il giudizio conseguen te alla domanda trascritta non era stato ancora definito, coin
volse ogni questione che inerisse alla possibilità di chiedere in
giudizio autonomo la cancellazione della trascrizione illegitti mamente eseguita e quindi anche quella della riserva o meno, a favore del giudice della domanda trascritta, della competenza a decidere in ordine alla legittimità della trascrizione (ed ap
punto in tali sensi la corte di merito ha interpretato l'atto di
appello del Lagani), va tenuto presente anzitutto che il testo
dell'art. 2668 c.c. non pone in via espressa alcuna riserva a fa
vore del giudice della domanda trascritta in ordine alla emana
zione del provvedimento di cancellazione della trascrizione, ché
anzi l'articolo stesso espressamente prevede delle ipotesi in cui
il collegamento tra giudice del merito e giudice della cancella
zione della trascrizione è a priori escluso nell'ipotesi della
estinzione del processo conseguente alla domanda trascritta ed
inoltre che il detto articolo fa esclusivo riferimento alla trascri
zione eseguita nelle ipotesi di cui agli art. 2652 e 2653 c.c.
L'art. 2668 statuisce infatti che la cancellazione della trascri
zione delle domande enunciate dagli art. 2652 e 2653 e delle
relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita
dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato. Nel capoverso si aggiunge che la cancellazione deve essere
giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il
processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Da tale testo si ricava quindi: a) esso prevede solo l'ipotesi
della trascrizione legittimamente eseguita, cioè quella della tra
scrizione che sia obbligatoria per legge ai sensi degli art. 2652
e 2653 c.c. e non già l'ipotesi in cui la trascrizione di una do
manda sia avvenuta fuori dei casi di legge, ipotesi in cui la
trascrizione assume carattere di illecito (in ordine a tale illi
ceità vedi sentenze 26 novembre 1979, n. 6182, id., Rep. 1979,
voce cit., n. 25; 8 luglio 1957, n. 2695, id., Rep. 1957, voce
cit., n. 67); b) esso prevede testualmente la proposizione in giu dizio autonomo della domanda di cancellazione allorché il giu
dizio relativo alla domanda trascritta sia estinto; c) la norma
non prevede affatto, a differenza di quanto avviene per l'art.
96 c.p.c., la riserva al giudice della domanda trascritta del
l'esame della legittimità della trascrizione della domanda in quan
to prescrive che la cancellazione va disposta con sentenza pas
sata in giudicato e che la trascrizione deve essere ordinata al
lorché la domanda sia rigettata ma non stabilisce affatto — nem
meno in tali ipotesi — che l'ordine di cancellazione sia riser
vato al giudice della domanda trascritta.
D'altra parte la sentenza n. 766 del 6 marzo 1976, richiamata
dai giudici di merito a sostegno della tesi della riserva al giudice della domanda trascritta, si è limitata a statuire che, allorché tale
giudice non ha al riguardo provveduto, nulla esclude che la can
cellazione della trascrizione possa chiedersi in giudizio autonomo.
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1047 PARTE PRIMA 1048
Aggiungasi ancora, sempre in tema di riferimenti giurispru denziali, che già con la sentenza citata del 1957 n. 2695 que sta Suprema corte ha ritenuto pienamente ammissibile in giudizio separato la domanda di risarcimento danni basata sulla illegit timità di una trascrizione di una domanda giudiziale, rilevando che era cosi rispettato il principio di cui all'art. 96 c.p.c. circa l'inscindibilità della pronuncia sui danni dell'accertamento del l'inesistenza del diritto e che non era opponibile il fatto che la
pretesa di danni fosse stata avanzata in giudizio diverso da
quello in ordine al quale la domanda era stata illegittimamente trascritta; inoltre con la già citata recente sentenza n. 6182 del 26 novembre 1979 questa Suprema corte ha riconosciuto il diritto del curatore di fallimento e di altri soggetti a far dichiarare, in
giudizio separato da quello fallimentare, l'illegittimità della tra scrizione della opposizione del fallito alla dichiarazione di fal limento. Vero è che, in occasione di tale ultima decisione, nessuna delle parti aveva mosso la questione circa l'ammissibilità della domanda autonoma di cancellazione, ma è vero che, essendo
l'incompetenza funzionale rilevabile di ufficio anche in sede di
legittimità, il mancato rilievo di tale incompetenza dimostra per implicito che non è insorto alcun dubbio in ordine alla propo nibilità della domanda di cancellazione della trascrizione in un
giudizio autonomo.
Aggiungasi, d'altra parte, che non è vero affatto che l'esame della trascrivibilità o meno di una domanda comporti l'indagine su questioni di fatto o di diritto riservate al giudice della do manda trascritta: ciò ha affermato la corte di merito ma è ine satto in quanto l'esame di cui sopra comporta solo un'indagine circa la rispondenza della domanda trascritta alle fattispecie in cui è prevista la trascrizione (art. 2652 e 2653 c.c.) e quindi una
indagine assolutamente diversa e distinta da quella commessa al giudice della domanda trascritta, al quale spetta di accertare invece se sia fondata o meno la domanda di risoluzione, di re
scissione, di esecuzione specifica di preliminare e cosi via. Né d'altra parte si presenta, se non in via puramente ipo
tetica ed anomala, la possibilità di un contrasto di giudicati, nel senso che il giudice autonomamente investito della domanda di cancellazione ritenga illegittima una trascrizione che il giudice della domanda trascritta ritenga legittima e viceversa: invero, poi ché le ipotesi di trascrizione di domande giudiziali sono solo
quelle previste ed imposte dalla legge agli art. 2652 e 2653 c.c., è evidente che potrà essere in giudizio autonomo ordinata solo la cancellazione delle domande non legittimamente trascritte, mentre, per quelle per le quali la trascrizione risulti legittima, la cancellazione potrà avvenire solo a seguito di rigetto della do manda o estinzione del processo.
Con particolare riferimento,, infine, al caso di specie, appare del tutto fuori luogo il riferimento della corte di merito alla le
gittimità della trascrizione della domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla Edilkroton ed alla possibilità che il Lagani agisca a sua volta per risoluzione: invero, nella fatti
specie è in gioco solo la domanda del Lagani intesa all'adem
pimento della transazione da parte della Edilkroton mercé il
pagamento di lire 108.000.000, per cui l'unica statuizione ri chiesta concerne la legittimità o meno della trascrizione di tale domanda e tale statuizione dovrà quindi essere resa dal giudice di rinvio, in applicazione del principio che ben può essere chie sta in giudizio autonomo la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale assumendosi l'illegittimità di tale sta tuizione perché eseguita fuori delle ipotesi tassativamente pre viste dalla legge. <Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 16 giugno 1982, n. 3663; Pres. F. Greco, Est. De Tommaso, P. M. Fer raiuolo (conci, conf.); Antonicelli ed altri (Avv. Ventura, Nappi, Pellegrini, Filomeno) c. Soc. S.i.p.; Soc. S.i.p. (Avv. Marazza, Cessari, Miletto) c. Antonicelli ed altri. Cassa Trib. Bari 20 febbraio 1980.
Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —
Aumenti periodici di anzianità — Decorrenza dal compimento della maggiore età — Clausole contrattuali collettive — Ille gittimità (Cost., art. 3, 36, 37).
Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —
Previgente ordinamento — Nozione di minore — Conseguenze in relazione alla decorrenza del diritto agli aumenti periodici di anzianità (Cost., art. 3. 36, 37; cod. civ., art. 2).
Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —
Aumenti periodici di anzianità — Anzianità — Decorrenza
(Cost., art. 37).
Sono illegittime per violazione degli art. 3, 36 e 37 Cost, le clau
sole contrattuali collettive che fanno decorrere l'anzianità, ai
fini della maturazione del diritto agli aumenti periodici, dal
compimento della maggiore età anziché dall'assunzione. (1) Anteriormente alla l. 8 marzo 1975 in. 39, attributiva della mag
giore età ai diciottenni, per minore, ai sensi dell'art. 37 Cost., doveva intendersi il minore degli anni ventuno, discriminato
anch'esso, nel caso di specie, in virtù della esclusione dagli au
menti periodici di anzianità, pattuita in sede collettiva nei con
fronti dell'infraventunenne. (2) Ritenute illegittime le clausole contrattuali collettive che fissano
dal compimento della maggiore età la decorrenza degli scatti
periodici, l'anzianità rilevante a tal fine non può comunque decorrere da epoca antecedente all'entrata in vigore della Co
stituzione. (3)
Motivi della decisione. — I due ricorsi proposti contro la me
desima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col ricorso principale, denunciandosi violazione degli art. 1282
c.c. e 429, 3° comma, c.p.c., si censura la statuizione del tribu
nale circa la decorrenza degli interessi sul credito retributivo per
gli aumenti di anzianità riconosciuti, e si sostiene che data la
loro natura corrispettiva e non moratoria gli interessi suddetti
sono dovuti dalla scadenza del credito, come già ritenuto da que sta corte nella recente pronunzia n. 91 del 1979 (Foro it., Rep.
1979, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 263). Col ricorso incidentale si denuncia, in riferimento all'art. 360,
nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 36, 37
e 136 Cost., 11 preleggi, 3, 1419 e 2948, n. 4, c.c., 7 carta sociale
europea anche in relazione alla 1. 17 ottobre 1977 n. 977 e al
d.p.r. 15 aprile 1977 n. 367, 429, 3° comma, e 112 c.p.c., nonché, sotto molteplici profili, il vizio di omessa o insufficiente motiva
zione su punto decisivo. E si articolano le seguenti censure: a) il tribunale ha errato nell'affermare la nullità, per contrasto con
l'art. 37, 3° comma, Cost., delle clausole dei contratti collettivi
che senza toccare i minimi salariali operano una differenziazione
di trattamento in ordine agli « scatti » d'anzianità tra minori e
maggiori di età; e tale errore ha radici sia nella mancata conside
razione dei principi più volte enunziati dalla Corte di cassazione
circa la natura e la funzione degli « scatti » di anzianità — prin
cipi disapplicati solo dalle più recenti sentenze n. 3060 (id., 1978,
I, 1630) e n. 4814 del 1978 (id., Rep. 1978, voce Lavoro (rap
porto), n. 835), e n. 2783 del 1979 (id., 1979, I, 1745) di questa stessa corte — sia nella mancata percezione della funzione del
cit. precetto costituzionale, che si esaurisce nell'assicurare al mi
norenne una retribuzione pari a quella che spetterebbe al lavo
ratore adulto, malgrado il differente rendimento, e che quindi non avrebbe modo di esplicarsi in relazione a trattamenti inte
grativi di carattere accessorio, quali appunto gli « scatti » di an
zianità; b) l'anzianità utile ai fini della maturazione degli « scat
ti » non poteva comunque decorrere da epoca precedente al 1°
giugno 1948, cioè da una data anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, pena la violazione del generale principio d'irretro
attività; c) prima della 1. 8 marzo 1975 n. 39, per « minore » do
veva intendersi il lavoratore d'età inferiore ai 18 anni; e, dovendo
leggersi in tal senso anche il riferimento contenuto nell'art. 37, 3°
comma, Cost., ogni differenziazione sancita dall'autonomia collet
tiva tra lavoratori di età superiore a tale limite avrebbe dovuto
giudicarsi lecita; d) poiché il diritto agli « scatti » di anzianità
(1-3) La Cassazione conferma una giurisprudenza ormai consolida
ta, dopo la decisiva affermazione in tal senso delle sezioni unite, con sentenze rese in data 22 ottobre 1980, n. 5678 e 16 ottobre 1980, n. 5541, Foro it., 1982, I, 243, con nota di richiami ed osserva zioni di O. Mazzotta. Tra le sentenze citate in motivazione non richiamate nella nota di cui sopra, cfr. Cass. 11 novembre 1976, n.
4177, id., Rep. 1976, voce Lavoro (rapporto), n. 429, e Cass. 11 no vembre 1976, n. 4178, ibid., n. 428, che, negando l'esistenza di un
generale principio di parità di trattamento nel nostro ordinamento, affermano la legittimità di un sistema differenziato di calcolo degli scatti biennali in misura fissa per il periodo antecedente all'accordo interconfederale 14 giugno 1952 per il trattamento economico e nor mativo dei dipendenti da imprese industriali, che ha previsto per il
periodo seguente l'applicazione degli scatti sui minimi tabellari di retribuzione base, aumentati dell'indennità di contingenza in vigore al momento di ogni singolo scatto.
Sulla nozione di minore nell'ambito del diritto del lavoro, prima della ricordata riforma del 1975, in senso conforme v., da ultimo, Cass. 1" dicembre 1982, nn. 6541 e 6528, id., Mass., 1278, 1277; 30 novembre 1982, n. 6509, ibid., 1272; 8 aprile 1981, n. 2031, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1142.
In generale per l'esclusione del principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro, v. Cass. 27 marzo 1982, n. 1909, Riv. it. dir.
lav., 1983, II, 75, con nota di M. Sala Chiri; contra Pret. Cosenza 21 gennaio 1982, in questo fascicolo, I, 1171.
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