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Sezione II civile; sentenza 30 giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani...

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Sezione II civile; sentenza 30 giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani (concl. diff.); Soc. Edilkroton (Avv. G. Gallo) c. Lagani (Avv. Conidi). Cassa App. Catanzaro 31 marzo 1980 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1043/1044-1047/1048 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175787 . Accessed: 28/06/2014 15:18 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.109 on Sat, 28 Jun 2014 15:18:35 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione II civile; sentenza 30 giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani(concl. diff.); Soc. Edilkroton (Avv. G. Gallo) c. Lagani (Avv. Conidi). Cassa App. Catanzaro 31marzo 1980Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 4 (APRILE 1983), pp. 1043/1044-1047/1048Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175787 .

Accessed: 28/06/2014 15:18

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1043 PARTE PRIMA 1044

milati, ai profughi che derivano il loro status e le sfavorevoli

conseguenze insite in questa condizione da fatti e vicende in

ogni caso ricollegabili all'ultima guerra. (1)

Motivi della decisione. — Il ricorrente, deducendo violazione

e falsa applicazione dell'art. 1 1. 24 maggio 1970 n. 336, assume

che la Fabiano non avrebbe né la qualità di profuga per l'ap

plicazione del trattato di pace, provenendo dalla Grecia e quindi non da territorio italiano perduto per debellatio o assegnato ad altro Stato a seguito della sconfitta, né la qualità di soggetto rientrante in una delle categorie equiparate. Invero, ella non

sarebbe profuga equiparabile in base al trattato di pace, non

provenendo da territorio non solo non italiano ma neppure sog

getto alla sovranità italiana, e non potendosi estendere la previ sione dell'art. 1 1. n. 336 del 1970 a tutti coloro che a seguito della guerra perduta siano rientrati in Italia a seguito anche di

provvedimenti di polizia non adottati in esecuzione del trattato

di pace. D'altra parte, l'estensione della categoria dei profughi

operata dalla 1. 4 marzo 1952 n. 137 sarebbe operante limitata

mente alla concessione dei benefici assistenziali in essa previsti e non sarebbe suscettibile di applicazione analogica o estensiva,

mentre l'accertamento prefettizio della qualità di profugo sa

rebbe rilevante soltanto per la partecipazione ai concorsi pub

blici, cosi come previsto dal d.p.r. 4 luglio 1956 n. 117.

Il ricorso non è fondato. Come questa Suprema corte ha già avuto occasione di affermare (v. Cass. 21 marzo 1980, n. 1921, Foro it., Rep. 1980, voce Profughi, n. 7; 9 ottobre 1979, n. 5211,

id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 567), l'art. 1 1. 24

maggio 1970 n. 336, contenente « norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati », ha collegato i benefici, concessi agli ex combattenti ed alle altre

categorie nominate, alla guerra considerata come causa dei dan

ni, delle sofferenze, dei disagi e delle menomazioni di carriera

o di altro genere subiti da tali soggetti, nei confronti dei quali ha voluto cosi compiere un atto di riconoscimento e di giustizia in occasione del cinquantesimo anniversario della vittoria della

prima guerra mondiale, come dimostra la fissazione della decor

renza degli effetti giuridici alla data del 7 marzo 1968. Inoltre, la normativa di favore dettata da tale legge ha carattere stret

tamente temporaneo e si risolve nell'erogazione una tantum di

benefici speciali del tutto diversi dalle agevolazioni e provviden ze generali stabilite per ex combattenti, mutilati ed invalidi di

guerra, profughi in genere. Essa pertanto ha chiaramente carat

tere di eccezionalità sotto ogni profilo ed è insuscettibile per tale natura di estensione analogica a soggetti diversi da quelli

espressamente considerati.

Né può evincersi il contrario dalle espressioni « categorie equi

parate » contenuta nell'art. 1 e « assimilati » contenuta nel ti

tolo della legge.

Invero, l'espressione « categorie equiparate » completa con la

congiunzione « e » l'ultima parte dei benefici indicati complessi vamente con la dizione « profughi per l'applicazione del trattato

di pace». Con essa («categorie equiparate»), pertanto, la legge, concludendo l'indicazione dei beneficiari, non ha considerato

(1) Nel senso che la 1. 336/70, che prevede un'anzianità convenzio nale a favore del personale civile dello Stato e degli enti pubblici che sia ex combattente ed assimilati, essendo legge eccezionale non

può essere applicata al di fuori dei limiti tassativamente indicati, per cui i cittadini tornati dalla Libia dopo l'agosto 1969 non possono essere qualificati profughi o equiparati, in seguito all'applicazione del trattato di pace, v. Cass. 21 marzo 1980, n. 1921, Foro it.. Rep. 1980, voce Profughi, n. 7.

La legge di cui trattasi è inapplicabile agli « equiparati » ai pro fughi di cui al d. 1. 28 agosto 1970 n. 622, di emanazione successiva, in tal senso v. Trib. Milano 13 giugno 1979, ibid., n. 5.

Circa il carattere rigorosamente tassativo delle categorie alle quali può essere applicata la 1. 336/70 si veda anche Cass. 9 ottobre 1979, n. 5211, id., Rep. 1979, voce Impiegato dello Stato, n. 567.

In senso conforme a quanto stabilito nella sentenza qui riportata, v. anche Cons. Stato, ad. gen., 15 febbraio 1962, n. 99, id., Rep. 1963, voce Profughi, n. 9, che ha ritenuto che le disposizioni della 1. 4 marzo 1952 n. 137 riguardante l'assistenza a favore dei pro fughi si applicano solo a favore dei profughi dell'ultima guerra mon diale e che pertanto le predette disposizioni non possono trovare

applicazione a favore di connazionali rimpatriati per motivi politici prima dell'ultimo conflitto mondiale.

In tema di riconoscimento della qualifica di profugo cfr. Pret. Iesi 26 giugno 1975, id., 1976, 1, 1404, con nota di richiami, secondo la

quale è illegittimo, e pertanto va disapplicato dal giudice adito al fine del riconoscimento dei benefici di cui alla 1. 336/70, il provve dimento con cui il prefetto ha riconosciuto la qualifica di profugo da territorio estero a un soggetto che al momento dell'entrata in vi

gore della 1. 137/52 non si trovava nell'impossibilità di far ritorno alla precedente residenza per avvenimenti bellici e politici.

un'altra autonoma categoria da aggiungersi alle precedenti, ma ha

voluto indicare che i benefici sono applicabili ai profughi per

l'applicazione del trattato di pace ed agli altri profughi che de

rivano il loro status e le sfavorevoli conseguenze insite in que sta condizione da fatti e vicende in ogni caso ricollegabili all'ul

tima guerra (v. in proposito anche Cons. Stato, ad. gen., 15 feb

braio 1962, n. 99, id., Rep. 1963, voce Profughi, n. 9).

Pertanto, la locuzione « profughi per l'applicazione del trat

tato di pace e categorie equiparate » ha un senso adeguato al fine

generale della legge di compiere un « atto di giustizia riparatri ce » verso tutti gli ex combattenti e coloro che ad essi sono stati assimilati con apposite leggi, in quanto si riconosca un valore

specificativo e quindi limitativo del riferimento al trattato di

pace e si consideri che non tutti i profughi sono legittimati a chiedere i benefici combattentistici, ma soltanto coloro che sono rimasti coinvolti negli efletti del trattato e le persone che con

apposite leggi hanno espressamente ottenuto la parificazione non

già a tutti i profughi indistintamente, ma soltanto a quelli per effetto di un diretto collegamento del loro status con l'evento bellico.

Né, come si è accennato, può assegnarsi alcun rilievo alla lo cuzione contenuta nel titolo della legge, in quanto evidentemen te la parola « assimilati » non ha alcun significato normativo ma vuole solo indicare genericamente e complessivamente tutte le

categorie precisate poi specificamente nel testo legislativo. Orbene, la 1. 4 marzo 1952 n. 137, dettata, tra l'altro, per gli

« italiani che siano rimpatriati dall'estero in dipendenza della

guerra e non abbiano potuto fare ancora ritorno alla loro resi denza per cause comunque determinate da avvenimenti di carat tere bellico o politico » (art. 2, in relazione al n. 3 dell'art. 1), dà rilievo a situazioni soggettive aventi una immediata deriva zione dalla guerra (v. in tal senso Cons. Stato, cit. e Cass. 1921/ 80, cit.) e consente di attribuire lo status di profugo a persone che si trovino nelle condizioni in essa tassativamente fissate.

La sentenza impugnata non è pertanto meritevole delle censure mosse dal ricorrente. Legittimamente, invero, sono stati ritenuti

sussistenti, nella specie, gli estremi necessari e sufficienti per ri tenere inquadrabile la Fabiano nella categoria equiparata di cui all'art. 1 1. n. 336 del 1970, risultando accertate le condizioni di cui agli art. 1, n. 3, e 2 1. n. 137 del 1952 dal prefetto di Torino con l'attestazione in data 17 maggio 1972, concretando tali con dizioni i presupposti che consentano di verificarsi lo status di

profugo legislativamente previsto in diretto collegamento con l'evento bellico, ed essendo esclusa l'inquadrabilità della stessa nella categoria dei « profughi per l'applicazione del trattato di

pace » proprio per la sussistenza del requisito di cui al cit. n. 3 dell'art. 1 1. n. 137 del 1952, e cioè la provenienza da territorio non contemplato dalle clausole territoriali del trattato di pace fra l'Italia e le potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo con d.l.c.p.s. 28 novembre 1947 n. 1430.

Ciò posto, è appena il caso di rilevare che il fine assistenziale che ha ispirato la 1. n. 137 del 1952 e l'ipotizzata limitazione de

gli effetti della indicata attestazione alla partecipazione ai con corsi pubblici non ostano allo spiegamento degli effetti della 1. n. 336 del 1970, in questa avendo rilievo soltanto lo stato di pro fugo in sé, nella limitata accezione che si è precisata, a prescin dere dall'eventuale concorso di altri requisiti dettati a fini diversi.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione II civile; sentenza 30

giugno 1982, n. 3933; Pres. De Biasi, Est. Pierantoni, P. M. Catelani (conci, diff.); Soc. Edilkroton (Avv. G. Gallo) c.

Lagani (Avv. Conidi). Cassa App. Catanzaro 31 marzo 1980.

Trascrizione — (Domanda giudiziale di cancellazione — Auto nomo giudizio — Ammissibilità (Cod. civ., art. 2652, 2654, 2668).

La istanza di cancellazione della trascrizione illegittima di una domanda giudiziale, perché effettuata fuori dei casi previsti dalla legge (nella specie, si era trascritta la domanda di adem

pimento dell'obbligo di pagare una somma di denaro, in ese cuzione della transazione stipulata fra le parti), ben può es sere proposta in autonomo giudizio, quando è ancora pen dente il processo instaurato con la domanda illegittimamente trascritta. (1)

(1) Negli stessi termini Trib. Genova 10 luglio 1956, Foro it., 1956, I, 1724, con nota di richiami. Un precedente anche in Cass. 3 giugno 1954, n. 1808, id., 1954, I, 1415, la quale ammette un giudizio autonomo

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata in data

18 febbraio 1978 la s.r.l. Edilkroton convenne in giudizio in

nanzi al Tribunale di Crotone Francesco Lagani onde sentire

dichiarare l'illegittimità della trascrizione — e conseguentemen te ordinarsene la cancellazione — dell'atto di citazione notifi

cato il 23 giugno 1977, col quale il Lagani aveva promosso giu dizio contro la Edilkroton per adempimento di transazione in

tercorsa tra le parti in relazione a diritti di comproprietà van

tati dal Lagani su alcuni suoli edificatori siti in agro di Crotone, località Carrara ed acquistati dalla soc. Edilkroton con atto

per notar Carrelli del 31 dicembre 1972. L'attrice sostenne che

la domanda del Lagani non poteva essere trascritta, riguardan do beni immobili ma solo il pagamento di danaro.

Il Lagani, costituitosi, eccepì' l'inammissibilità dell'azione pro

posta dalla Edilkroton, con separato giudizio, davanti a giu dice diverso da quello investito della cognizione del giudizio

principale. L'adito tribunale con sentenza 13 luglio 1978 accolse la do

manda dell'attrice, ordinando la cancellazione della trascrizione

in questione. Tale decisione, gravata di appello dal Lagani, venne riforma

ta dalla Corte d'appello di Catanzaro che, in accoglimento del

gravame, dichiarò inammissibile la domanda della soc. Edil

kroton.

1 giudici d'appello statuirono che la domanda per la cancella

zione della trascrizione andava promossa dall'Edilkroton davan ti al giudice investito della cognizione della causa promossa con la domanda trascritta, il solo competente per la pronuncia della cancellazione: erroneamente i giudici di primo grado ave

vano ritenuto che tale competenza venisse meno nell'ipotesi di

trascrizione eseguita fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, in quanto in tal modo non si considerava che l'esa

me sulla trascrivibilità della domanda involge questioni di fat

to e di diritto sulle quali soltanto il giudice di merito è chia

mato a decidere; infatti l'art. 2668 c.c. presuppone appunto che

la cancellazione possa essere ordinata in giudizio autonomo da

un giudice diverso da quello della domanda trascritta, solo

quando quest'ultimo non abbia, anche di ufficio, provveduto ad

ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda avan

ti ad esso proposta, come ribadito dalla sentenza n. 766 del

1976 della Suprema corte (Foro it., Rep. 1976, voce Trascrizio

ne, n. 38); diversamente opinando, il giudizio sulla trascrivibilità

della domanda, autonomamente instaurato, verrebbe a risolve

re questioni riservate solo al giudice della domanda trascritta:

ed a tale conseguenza appunto era giunto il tribunale, che ave

va fondato la sua decisione su elementi che attendevano la loro

giusta valutazione in sede di merito.

Avverso tale decisione la soc. Edilkroton ha proposto ricor

so, chiedendone la cassazione per due motivi, illustrati con memoria. Il Lagani ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione. — Col primo motivo di ricorso la

soc. Edilkroton, dedotta violazione degli art. 2652, 2653 e 2668

c.c., sostiene che erroneamente la corte di merito ha interpre tato l'art. 2668 c.c. nel senso che la cancellazione della trascri

zione illegittima di una domanda giudiziale possa avvenire solo

ad opera del giudice che è stato investito della vertenza con

seguente alla domanda trascritta: afferma il ricorrente che in

vece l'art. 2668 c.c. fa riferimento ai casi in cui la trascrizione

sull'istanza di cancellazione della domanda illegittimamente trascritta, tuttavia la illegittimità derivava dalla nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione dell'udienza di comparizione. V. inoltre, Cass. 6 marzo 1976, n. 766, id., Rep. 1976, voce Trascrizione, n. 38, la

quale, peraltro, ha ammesso un giudizio autonomo sulla cancellazione della trascrizione illegittima, in una ipotesi in cui il giudizio di me rito si era definito senza avere provveduto sul punto.

Costante è in giurisprudenza l'orientamento secondo cui le ipotesi di trascrizione delle domande giudiziali sono tassative: v. Cass. 26 novembre 1979, n. 6182, id., Rep. 1979, voce cit-, n. 16; 5 maggio I960, n. 1029, id., Rep. 1960, voce cit., n. 19; e, per la giurispru denza di merito, Trib. Padova 18 novembre 1975, id., Rep. 1976, voce cit., n. 30; App. Bologna 18 novembre 1968, id., Rep. 1969, voce cit., n. 30; Trib. Napoli 18 settembre 1963, id., Rep. 1964, voce cit., n. 15; App. Napoli 14 marzo 1961, id., Rep. 1961, voce

cit., n. 71. Per una casistica in tema di trascrizione di domande giudiziali,

cfr. Triola, La trascrizione delle domande giudiziali : le singole do

mande, in Vita not., 1979, 513 e 1978, 402.

Ipotesi frequente di controversie sulla legittimità della trascrizione della domanda giudiziale si ha in tema di distanze legali; la giurispru denza si è sempre orientata nel senso di ritenere non trascrivibile tale domanda: v. da ultimo Cass. 4 aprile 1978, n. 1523, Foro it., 1978, I, 780, con nota di Branca, Distanze legali, domanda giudiziale e trascrizione.

sia legittimamente avvenuta ai sensi degli art. 2652 e 2653 c.c.,

per cui, fuori da tali ipotesi, le fattispecie indicate dall'art.

2668 (rigetto della domanda ed estinzione del processo) non

sono più applicabili, altrimenti molte trascrizioni risulterebbero

incancellabili. Per esempio, nel caso della citazione nulla tra

scritta, la cancellazione non potrebbe mai avvenire e cosi sa

rebbe nel caso della trascrizione illegittimamente effettuata, la

quale viene conosciuta solo raramente per la sua evidente im

prevedibilità, per cui né il convenuto né il giudice avvertiran

no la necessità di chiedere ed ordinarne, rispettivamente, la can

cellazione. Né è vero, soggiunge la ricorrente, che l'indagine sulla legittimità o meno della trascrizione richieda la valuta

zione di questioni di fatto o di diritto su cui sia chiamato a de

cidere il giudice del giudizio incoato con la domanda trascritta, né d'altra parte ha alcun rilievo la circostanza che dall'esito

della decisione di merito dipenda la sorte della trascrizione del

la domanda di risoluzione del contratto proposta in via ricon

venzionale dalla Edilkroton né il fatto che il Lagani possa

agire ancora per risoluzione del contratto stesso, che aveva ad

oggetto la rinuncia da parte del Lagani ai diritti di comproprie tà da lui vantati su alcuni immobili acquistati dalla Edilkroton.

Col secondo motivo di ricorso la Edilkroton, dedotta viola

zione degli art. 346 e 112 c.p.c., sostiene che comunque l'ecce

zione di incompetenza funzionale non poteva essere accolta dai

giudici di appello in quanto il Lagani, dopo averla proposta in

primo grado, non l'aveva espressamente riproposta in grado di

appello, nel quale si era limitato a sostenere che la cancella

zione della trascrizione non poteva nel caso chiedersi in quanto non si rientrava nelle ipotesi previste dall'art. 2668 c.c.

Le doglianze della ricorrente son fondate nei sensi che se

guono. Invero, premesso che la doglianza del Lagani in appello che la cancellazione della trascrizione non poteva formare og

getto di giudizio autonomo, una volta che il giudizio conseguen te alla domanda trascritta non era stato ancora definito, coin

volse ogni questione che inerisse alla possibilità di chiedere in

giudizio autonomo la cancellazione della trascrizione illegitti mamente eseguita e quindi anche quella della riserva o meno, a favore del giudice della domanda trascritta, della competenza a decidere in ordine alla legittimità della trascrizione (ed ap

punto in tali sensi la corte di merito ha interpretato l'atto di

appello del Lagani), va tenuto presente anzitutto che il testo

dell'art. 2668 c.c. non pone in via espressa alcuna riserva a fa

vore del giudice della domanda trascritta in ordine alla emana

zione del provvedimento di cancellazione della trascrizione, ché

anzi l'articolo stesso espressamente prevede delle ipotesi in cui

il collegamento tra giudice del merito e giudice della cancella

zione della trascrizione è a priori escluso nell'ipotesi della

estinzione del processo conseguente alla domanda trascritta ed

inoltre che il detto articolo fa esclusivo riferimento alla trascri

zione eseguita nelle ipotesi di cui agli art. 2652 e 2653 c.c.

L'art. 2668 statuisce infatti che la cancellazione della trascri

zione delle domande enunciate dagli art. 2652 e 2653 e delle

relative annotazioni si esegue quando è debitamente consentita

dalle parti interessate ovvero è ordinata giudizialmente con

sentenza passata in giudicato. Nel capoverso si aggiunge che la cancellazione deve essere

giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata o il

processo sia estinto per rinuncia o per inattività delle parti. Da tale testo si ricava quindi: a) esso prevede solo l'ipotesi

della trascrizione legittimamente eseguita, cioè quella della tra

scrizione che sia obbligatoria per legge ai sensi degli art. 2652

e 2653 c.c. e non già l'ipotesi in cui la trascrizione di una do

manda sia avvenuta fuori dei casi di legge, ipotesi in cui la

trascrizione assume carattere di illecito (in ordine a tale illi

ceità vedi sentenze 26 novembre 1979, n. 6182, id., Rep. 1979,

voce cit., n. 25; 8 luglio 1957, n. 2695, id., Rep. 1957, voce

cit., n. 67); b) esso prevede testualmente la proposizione in giu dizio autonomo della domanda di cancellazione allorché il giu

dizio relativo alla domanda trascritta sia estinto; c) la norma

non prevede affatto, a differenza di quanto avviene per l'art.

96 c.p.c., la riserva al giudice della domanda trascritta del

l'esame della legittimità della trascrizione della domanda in quan

to prescrive che la cancellazione va disposta con sentenza pas

sata in giudicato e che la trascrizione deve essere ordinata al

lorché la domanda sia rigettata ma non stabilisce affatto — nem

meno in tali ipotesi — che l'ordine di cancellazione sia riser

vato al giudice della domanda trascritta.

D'altra parte la sentenza n. 766 del 6 marzo 1976, richiamata

dai giudici di merito a sostegno della tesi della riserva al giudice della domanda trascritta, si è limitata a statuire che, allorché tale

giudice non ha al riguardo provveduto, nulla esclude che la can

cellazione della trascrizione possa chiedersi in giudizio autonomo.

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1047 PARTE PRIMA 1048

Aggiungasi ancora, sempre in tema di riferimenti giurispru denziali, che già con la sentenza citata del 1957 n. 2695 que sta Suprema corte ha ritenuto pienamente ammissibile in giudizio separato la domanda di risarcimento danni basata sulla illegit timità di una trascrizione di una domanda giudiziale, rilevando che era cosi rispettato il principio di cui all'art. 96 c.p.c. circa l'inscindibilità della pronuncia sui danni dell'accertamento del l'inesistenza del diritto e che non era opponibile il fatto che la

pretesa di danni fosse stata avanzata in giudizio diverso da

quello in ordine al quale la domanda era stata illegittimamente trascritta; inoltre con la già citata recente sentenza n. 6182 del 26 novembre 1979 questa Suprema corte ha riconosciuto il diritto del curatore di fallimento e di altri soggetti a far dichiarare, in

giudizio separato da quello fallimentare, l'illegittimità della tra scrizione della opposizione del fallito alla dichiarazione di fal limento. Vero è che, in occasione di tale ultima decisione, nessuna delle parti aveva mosso la questione circa l'ammissibilità della domanda autonoma di cancellazione, ma è vero che, essendo

l'incompetenza funzionale rilevabile di ufficio anche in sede di

legittimità, il mancato rilievo di tale incompetenza dimostra per implicito che non è insorto alcun dubbio in ordine alla propo nibilità della domanda di cancellazione della trascrizione in un

giudizio autonomo.

Aggiungasi, d'altra parte, che non è vero affatto che l'esame della trascrivibilità o meno di una domanda comporti l'indagine su questioni di fatto o di diritto riservate al giudice della do manda trascritta: ciò ha affermato la corte di merito ma è ine satto in quanto l'esame di cui sopra comporta solo un'indagine circa la rispondenza della domanda trascritta alle fattispecie in cui è prevista la trascrizione (art. 2652 e 2653 c.c.) e quindi una

indagine assolutamente diversa e distinta da quella commessa al giudice della domanda trascritta, al quale spetta di accertare invece se sia fondata o meno la domanda di risoluzione, di re

scissione, di esecuzione specifica di preliminare e cosi via. Né d'altra parte si presenta, se non in via puramente ipo

tetica ed anomala, la possibilità di un contrasto di giudicati, nel senso che il giudice autonomamente investito della domanda di cancellazione ritenga illegittima una trascrizione che il giudice della domanda trascritta ritenga legittima e viceversa: invero, poi ché le ipotesi di trascrizione di domande giudiziali sono solo

quelle previste ed imposte dalla legge agli art. 2652 e 2653 c.c., è evidente che potrà essere in giudizio autonomo ordinata solo la cancellazione delle domande non legittimamente trascritte, mentre, per quelle per le quali la trascrizione risulti legittima, la cancellazione potrà avvenire solo a seguito di rigetto della do manda o estinzione del processo.

Con particolare riferimento,, infine, al caso di specie, appare del tutto fuori luogo il riferimento della corte di merito alla le

gittimità della trascrizione della domanda riconvenzionale di risoluzione proposta dalla Edilkroton ed alla possibilità che il Lagani agisca a sua volta per risoluzione: invero, nella fatti

specie è in gioco solo la domanda del Lagani intesa all'adem

pimento della transazione da parte della Edilkroton mercé il

pagamento di lire 108.000.000, per cui l'unica statuizione ri chiesta concerne la legittimità o meno della trascrizione di tale domanda e tale statuizione dovrà quindi essere resa dal giudice di rinvio, in applicazione del principio che ben può essere chie sta in giudizio autonomo la cancellazione della trascrizione di una domanda giudiziale assumendosi l'illegittimità di tale sta tuizione perché eseguita fuori delle ipotesi tassativamente pre viste dalla legge. <Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione lavoro; sentenza 16 giugno 1982, n. 3663; Pres. F. Greco, Est. De Tommaso, P. M. Fer raiuolo (conci, conf.); Antonicelli ed altri (Avv. Ventura, Nappi, Pellegrini, Filomeno) c. Soc. S.i.p.; Soc. S.i.p. (Avv. Marazza, Cessari, Miletto) c. Antonicelli ed altri. Cassa Trib. Bari 20 febbraio 1980.

Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —

Aumenti periodici di anzianità — Decorrenza dal compimento della maggiore età — Clausole contrattuali collettive — Ille gittimità (Cost., art. 3, 36, 37).

Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —

Previgente ordinamento — Nozione di minore — Conseguenze in relazione alla decorrenza del diritto agli aumenti periodici di anzianità (Cost., art. 3. 36, 37; cod. civ., art. 2).

Lavoro (rapporto) — Discriminazioni in danno dei minori —

Aumenti periodici di anzianità — Anzianità — Decorrenza

(Cost., art. 37).

Sono illegittime per violazione degli art. 3, 36 e 37 Cost, le clau

sole contrattuali collettive che fanno decorrere l'anzianità, ai

fini della maturazione del diritto agli aumenti periodici, dal

compimento della maggiore età anziché dall'assunzione. (1) Anteriormente alla l. 8 marzo 1975 in. 39, attributiva della mag

giore età ai diciottenni, per minore, ai sensi dell'art. 37 Cost., doveva intendersi il minore degli anni ventuno, discriminato

anch'esso, nel caso di specie, in virtù della esclusione dagli au

menti periodici di anzianità, pattuita in sede collettiva nei con

fronti dell'infraventunenne. (2) Ritenute illegittime le clausole contrattuali collettive che fissano

dal compimento della maggiore età la decorrenza degli scatti

periodici, l'anzianità rilevante a tal fine non può comunque decorrere da epoca antecedente all'entrata in vigore della Co

stituzione. (3)

Motivi della decisione. — I due ricorsi proposti contro la me

desima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col ricorso principale, denunciandosi violazione degli art. 1282

c.c. e 429, 3° comma, c.p.c., si censura la statuizione del tribu

nale circa la decorrenza degli interessi sul credito retributivo per

gli aumenti di anzianità riconosciuti, e si sostiene che data la

loro natura corrispettiva e non moratoria gli interessi suddetti

sono dovuti dalla scadenza del credito, come già ritenuto da que sta corte nella recente pronunzia n. 91 del 1979 (Foro it., Rep.

1979, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 263). Col ricorso incidentale si denuncia, in riferimento all'art. 360,

nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 36, 37

e 136 Cost., 11 preleggi, 3, 1419 e 2948, n. 4, c.c., 7 carta sociale

europea anche in relazione alla 1. 17 ottobre 1977 n. 977 e al

d.p.r. 15 aprile 1977 n. 367, 429, 3° comma, e 112 c.p.c., nonché, sotto molteplici profili, il vizio di omessa o insufficiente motiva

zione su punto decisivo. E si articolano le seguenti censure: a) il tribunale ha errato nell'affermare la nullità, per contrasto con

l'art. 37, 3° comma, Cost., delle clausole dei contratti collettivi

che senza toccare i minimi salariali operano una differenziazione

di trattamento in ordine agli « scatti » d'anzianità tra minori e

maggiori di età; e tale errore ha radici sia nella mancata conside

razione dei principi più volte enunziati dalla Corte di cassazione

circa la natura e la funzione degli « scatti » di anzianità — prin

cipi disapplicati solo dalle più recenti sentenze n. 3060 (id., 1978,

I, 1630) e n. 4814 del 1978 (id., Rep. 1978, voce Lavoro (rap

porto), n. 835), e n. 2783 del 1979 (id., 1979, I, 1745) di questa stessa corte — sia nella mancata percezione della funzione del

cit. precetto costituzionale, che si esaurisce nell'assicurare al mi

norenne una retribuzione pari a quella che spetterebbe al lavo

ratore adulto, malgrado il differente rendimento, e che quindi non avrebbe modo di esplicarsi in relazione a trattamenti inte

grativi di carattere accessorio, quali appunto gli « scatti » di an

zianità; b) l'anzianità utile ai fini della maturazione degli « scat

ti » non poteva comunque decorrere da epoca precedente al 1°

giugno 1948, cioè da una data anteriore all'entrata in vigore della

Costituzione, pena la violazione del generale principio d'irretro

attività; c) prima della 1. 8 marzo 1975 n. 39, per « minore » do

veva intendersi il lavoratore d'età inferiore ai 18 anni; e, dovendo

leggersi in tal senso anche il riferimento contenuto nell'art. 37, 3°

comma, Cost., ogni differenziazione sancita dall'autonomia collet

tiva tra lavoratori di età superiore a tale limite avrebbe dovuto

giudicarsi lecita; d) poiché il diritto agli « scatti » di anzianità

(1-3) La Cassazione conferma una giurisprudenza ormai consolida

ta, dopo la decisiva affermazione in tal senso delle sezioni unite, con sentenze rese in data 22 ottobre 1980, n. 5678 e 16 ottobre 1980, n. 5541, Foro it., 1982, I, 243, con nota di richiami ed osserva zioni di O. Mazzotta. Tra le sentenze citate in motivazione non richiamate nella nota di cui sopra, cfr. Cass. 11 novembre 1976, n.

4177, id., Rep. 1976, voce Lavoro (rapporto), n. 429, e Cass. 11 no vembre 1976, n. 4178, ibid., n. 428, che, negando l'esistenza di un

generale principio di parità di trattamento nel nostro ordinamento, affermano la legittimità di un sistema differenziato di calcolo degli scatti biennali in misura fissa per il periodo antecedente all'accordo interconfederale 14 giugno 1952 per il trattamento economico e nor mativo dei dipendenti da imprese industriali, che ha previsto per il

periodo seguente l'applicazione degli scatti sui minimi tabellari di retribuzione base, aumentati dell'indennità di contingenza in vigore al momento di ogni singolo scatto.

Sulla nozione di minore nell'ambito del diritto del lavoro, prima della ricordata riforma del 1975, in senso conforme v., da ultimo, Cass. 1" dicembre 1982, nn. 6541 e 6528, id., Mass., 1278, 1277; 30 novembre 1982, n. 6509, ibid., 1272; 8 aprile 1981, n. 2031, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1142.

In generale per l'esclusione del principio di parità di trattamento nel rapporto di lavoro, v. Cass. 27 marzo 1982, n. 1909, Riv. it. dir.

lav., 1983, II, 75, con nota di M. Sala Chiri; contra Pret. Cosenza 21 gennaio 1982, in questo fascicolo, I, 1171.

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