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sezione II penale; sentenza 17 novembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri (concl....

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sezione II penale; sentenza 17 novembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri (concl. conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 ottobre 1990 Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 563/564-565/566 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23187660 . Accessed: 28/06/2014 17:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 17:58:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: sezione II penale; sentenza 17 novembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri (concl. conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 ottobre 1990

sezione II penale; sentenza 17 novembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri (concl.conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 ottobre 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 563/564-565/566Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187660 .

Accessed: 28/06/2014 17:58

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PARTE SECONDA

di, assunto quale oggetto della richiesta di applicazione da par te del giudice.

Conseguentemente, una volta manifestatesi le rispettive vo

lontà delle parti, in termini di assoluta certezza dei detti dati

(ai fini della formazione del consenso, sulla richiesta di una

pena, conclusivamente specifica e concreta), l'indicazione di un iter di calcolo — nei suoi distinti passaggi, giuridicamente non corretto, nei suoi momenti valutativi — poi recepito dal

giudice, nella sua conseguente decisione, non inficia in alcun

modo l'intervenuta sentenza sul patteggiamento. Sempre che,

ovviamente, la decisione risulti aderente alla struttura giuridica del fatto e, quindi, si collochi nel correlato ambito di le

galità. In altri termini, soltanto nell'ipotesi in cui i dati, valutati dal

le parti per la consensuale richiesta, non offrino profili assoluti

di certezza, nella qualificazione giuridica del fatto-reato e nella

valenza degli elementi accidentali, come nell'altra ipotesi, in cui

un passaggio errato, nel calcolo della pena, per anticipazione 0 posticipazione rispetto ad un altro passaggio, ne travalichi

1 limiti interni di legalità, fissati per il suo risultato finale, la

decisione di applicazione risulta inficiata di nullità.

Con la conseguenza, però, in questa sede di legittimità, non

di una statuizione di annullamento con rinvio, per la determi

nazione corretta della pena (cosi come richiede, nella specie, il p.g. ricorrente) e, quindi, per un nuovo esame sul solo punto, ma di un annullamento totale della decisione sul patteggiamen

to, con trasmissione degli atti alla sede giudiziaria del caso, ex

art. 623, lett. e) e d), c.p.p., per il nuovo iter processuale del

giudizio. Invero, lo strumento di correzione dell 'iter di determinazio

ne della pena in materia non potrebbe mai essere seguito, non

essendo in alcun modo possibile ritoccare, in più o in meno, la misura finale della sua entità, concordata fra le parti me

diante il patteggiamento. Entità concordata che, peraltro, quando sia stata accolta dal giudice — sia pure mediante lo stesso

iter non corretto di determinazione — passa, implicitamente, anche attraverso la correlata valutazione sostanziale di con

gruità. Nella specie, la dedotta ragione di censura attiene al calcolo

anticipato della riduzione di pena, di cui all'art. 444 c.p.p., ri

spetto a quello di aumento per la continuazione, operato per ultimo (criterio certamente errato: v. Cass., sez. un., 10503/91); calcoli operati: il primo, nella misura fissa indicata dalla detta

disposizione, il secondo, mediante un aumento rientrante nel

limite indicata dall'art. 81 c.p.

Negli indicati termini operativi dell'intervenuta decisione (man

tenutasi, appunto, nello schema di legalità, per i dati di calcolo

e per l'entità finale della pena), il motivo di ricorso si presenta, in questa sede, come manifestamente infondato, ex art. 606, n. 3, seconda ipotesi, c.p.p.

Il Foro Italiano — 1993.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II penale; sentenza 17 no

vembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri

(conci, conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 otto

bre 1990.

Concorso di reati — Ricettazione — Abusiva riproduzione di

prodotti fonici (Cod. pen., art. 15, 648; 1. 29 luglio 1981 n.

406, misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riprodu

zione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fono

grafici non autorizzati, art. 1).

Chi acquista o riceve, per la vendita, musicassette abusivamente

contraffatte da altri incorre nella duplice violazione dell'art.

1 l. 406/81 e dell'art. 648 c.p., non sussistendo tra le figure criminose ivi previste alcun rapporto di specialità ai sensi del

l'art. 15 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici da esse tu

telate. (1)

Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Roma con sen

tenza del 6 maggio 1987, previa riunione di diversi procedimen ti — essendo stato il Di Sano Palmerino tratto a giudizio perché si assumeva che con più azioni esecutive del medesimo disegno

criminoso, al fine di procurarsi un profitto, aveva rilasciato in

genti quantitativi di fonogrammi, in particolare musicassette che

sapeva essere di provenienza delittuosa in quanto illecitamente

riprodotte e quindi sprovviste del marchio Siae — lo dichiarò

colpevole del reato p. e p. dagli art. 81, 648, 61, n. 7, c.p.,

e, ritenuto il fatto di «particolare tenuità» e la continuazione

tra i reati a lui ascritti, lo condannò alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa; ordinò la confisca delle

cassette in sequestro; dichiarò interamente condonata le pena inflitta e lo condannò inoltre al risarcimento dei danni a favore

della parte civile da liquidare in separata sede.

Avverso detta sentenza interpose gravame l'imputato dinanzi

alla Corte di appello di Roma ed in relativo procedimento prese il n. di r.g. 6631/87.

Con successiva sentenza del Tribunale di Roma in data 3 ot

tobre 1987 per fatti analoghi, il Di Sano venne dichiarato colpe

(1) La pronuncia segue l'orientamento prevalente nella giurispruden za di legittimità, secondo il quale non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art.

1 I. 406/81, a causa del differente bene giuridico rispettivamente tutela

to, rappresentato nel primo dal patrimonio privato e nel secondo, inve

ce, dal diritto d'autore: cfr., tra le più recenti, Cass. 18 febbraio 1992,

Rocchetti, Foro it., Rep. 1992, voce Concorso di reati, n. 11 e, per esteso, Riv. pen., 1992, 741; 12 gennaio 1989, Dell'Armi, Foro it., Rep.

1990, voce cit., n. 16; 13 novembre 1986, Brancaccio, id., Rep. 1987, voce cit., n. 9; in maniera articolata, Cass. 25 marzo 1986, Sasanelli, ibid., voce Diritti d'autore, n. 125. In senso contrario alla statuizione

espressa in massima: Cass. 13 marzo 1986, Innero, ibid., voce Ricetta

zione, n. 11; e con una breve ma puntuale ricostruzione della questione sia da un punto di vista dommatico che politico criminale, vedi, nella

giurisprudenza di merito, Trib. Roma 13 febbraio 1987, id., 1987, II, 453.

Con riferimento, invece, al rapporto tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art. 171 1. 633/41 sempre in materia di diritti d'autore, si veda, per l'esclusione della relazione di specialità in base anche qui alla diversità di beni giuridici tutelati dalle due fattispecie: Cass. 26

maggio 1986, Contino, id., Rep. 1987, voce Concorso di reati, n. 8; nello stesso senso, con riferimento stavolta all'art. 1 1. 20 luglio 1985

n. 400 (che fa pendant con l'art. 1 1. 406/81 per quanto concerne i

prodotti cinematografici), v. Cass. 9 luglio 1990, Scicchitano, id., Rep. 1991, voce Ricettazione, n. 52 e, per esteso, Dir. autore, 1991, 405, con nota di Pastore; assume, invece, a fondamento della decisione

il diverso argomento della disomogeneità delle condotte illecite rispetti vamente previste da tali norme pervenendo, però, alla medesima con

clusione, Cass. 19 aprile 1991, Enardu, id., Rep. 1992, voce Concorso

di reati, n. 10.

Per una impostazione in generale del problema del rapporto di spe cialità e dei criteri da adottare per l'individuazione di quest'ultimo nei

singoli casi, si vedano: Pagliaro, Diritto penale, parte generale, Mila

no, 1993, 183; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, Bolo

gna, 1989, 503; G. A. De Francesco, Concorso apparente di norme, voce del Digesto pen., Torino, 1988, II, 416.

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GIURISPRUDENZA PENALE

vole del reato ascrittogli e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648

cpv., condannato alla pena di mesi due di reclusione e lire 200.000

di multa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separa ta sede in favore delle costituite parti civili.

Anche contro detta sentenza il De Sano propose tempestivo

appello davanti alla Corte di appello di Roma ed il relativo

processo fu rubricato con il n. di r.g. 1269/88.

In entrambe le impugnazioni, con i relativi motivi di appello il Di Sano tra l'altro chiese: a) la derubricazione del reato di

cui all'art. 648, cpv., c.p. in quello previsto dall'art. 1 1. 29

luglio 1981 n. 406, in quanto il delitto di ricettazione era assor

bito nell'ipotesi delittuosa speciale prevista nella detta legge a

tutela del diritto di autore; ti) l'assoluzione del reato a lui ascritto

per insufficienza di prove in ordine al dolo del reato di ricetta

zione in quanto, senza motivazione in una sentenza e con errata

ed apparente inidonea motivazione nell'altra, era stato ritenuto

erroneamente provato detto elemento costitutivo del reato, sen

za alcuna prova idonea né alcun elemento atto a provare che

la conoscenza di esso imputato (manovale, del tutto ignaro del

timbro Siae né a conoscenza che le musicassette ne erano prive né che essendone prive erano contraffatte) fosse quella dell'uo

mo medio.

Riuniti i procedimenti, la corte territoriale, con la sentenza

in epigrafe indicata, in riforma delle appellate decisioni, ritenu

ta la continuazione tra tutti gli illeciti, determinò la pena in

mesi cinque di reclusione e lire 500.000 di multa, confermando

nel resto.

Osservò il collegio, in motivazione, che nella specie la deten

zione delle musicassette sprovviste del timbro Siae evidenziava

la consapevolezza della provenienza delittuosa: che la detenzio

ne di musicassette contenenti illecite riproduzioni di opere era

punita ai sensi dell'art. 1 1. 406/81 solo nell'ipotesi che essa

non costituisca un più grave reato, e che, pertanto, nel caso

in cui il detentore sia consapevole della provenienza delittuosa

delle cassette il fatto è punibile soltanto come ricettazione.

Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due ordini di censure.

Motivi della decisione. — Con il primo mezzo — denuncian

do omesso esame di uno dei motivi di appello e violazione del

l'art. 475, n. 3, codice di rito abrogato — si lamenta la manca

ta valutazione della richiesta di assoluzione per insufficienza di

prove sul dolo, che ove accolta si sarebbe tramutata per lo ius

superveniens in assoluzione con formula ampia.

Con il secondo motivo si denuncia inosservanza e comunque

omessa applicazione dell'art. 15 c.p. perché i fatti contestati

di aver ricevuto fonogrammi, in particolare musicassette illeci

tamente riprodotte, sarebbero regolati dall'art. 1 1. 29 luglio

1981 n. 406, norma speciale rispetto a quella generale di cui

all'art. 648 c.p., in quanto, mentre quest'ultima prevede soltan

to genericamente la ricezione, l'acquisto e l'occultamento di de

naro e cose provenienti da delitto, l'art. 1 1. cit. prevede invece

il caso specifico del delitto della riproduzione di nastri, dischi,

ecc., ed inoltre il caso di chi non essendo incorso nella riprodu

zione detiene o pone in commercio detti oggetti, e quindi anche

se la norma non lo specifica — trattandosi di fatto chiaramente

implicito e conseguente — li ha prima ricevuti ed acquistati.

Rispetto alla norma generale di cui all'art. 648 c.p., quella spe

ciale prevederebbe elementi maggiormente e più particolareg

giatamente qualificanti, si da costituire una deroga alla stessa

ex art. 15 detto codice, con la conseguenza della sua esclusiva

applicazione alla fattispecie concreta e la declaratoria di estin

zione dei reati per intervenuta amnistia.

Osserva il collegio che entrambi i motivi della impugnazione

sono destituiti di fondamento giuridico.

Invero, quanto al primo, è sufficiente osservare che, contra

riamente all'assunto del ricorrente, la corte di merito, con moti

vazione stringata ma esauriente, ha ritenuto raggiunta la prova

della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza

delittuosa delle musicassette sprovviste del timbro Siae, sulla

base della mera detenzione delle stesse. Tale motivazione va in

tegrata sul punto con quella adottata dal giudice di prime cure,

il quale ritenne provata la responsabilità del prevenuto in ordi

ne al delitto di ricettazione cosi come ascrittogli sulla base degli

Il Foro Italiano — 1993.

accertamenti di polizia giudiziaria svolti e delle ammissioni fatte

dal medesimo.

È pacifico che la sentenza appellata e quella d'appello, quan do non vi è difformità di decisione sul punto denunciato, si

integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed in

scindibile: con la conseguenza che la motivazione adottata dal

primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella

d'appello. Per il resto, le censure afferenti l'aspetto soggettivo del con

testato reato di ricettazione — sotto l'apparenza formale di de

nuncia di vizi della motivazione — in sostanza attengono al

merito e sono, pertanto, improponibili in questa sede di mero

controllo della legittimità formale.

Quanto al secondo motivo del ricorso v'è da dire che l'impu

gnata sentenza si è adeguata alla giurisprudenza nettamente do

minante di questo Supremo collegio (v. Cass., sez. II, 26 mag

gio 1986, Contino, Foro it., Rep. 1987, voce Concorso di reati,

n. 8; 12 gennaio 1989, Dell'Armi, id., Rep. 1990, voce cit., n. 16), secondo la quale chi acquista o riceve per la vendita

musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella du

plice violazione dell'art. 648 c.p. e dell'art. 1 1. 29 luglio 1981

n. 406, non sussistendo tra le figure criminose previste dalle

due norme predette alcun rapporto di specialità ex art. 15 c.p., attesa la diversità di beni giuridici tutelati dalle stesse.

Infatti, la violazione di detta legge, sulla abusiva duplicazio

ne, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di pro

dotti fonografici non autorizzati, è rivolta contro la proprietà

artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela

del diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato, né

alla tutela del patrimonio del privato. Nella specie, essendo stati i reati commesi prima dell'entrata

in vigore della citata legge, per cui questa risulta inapplicabile

per il principio sancito dal 1° comma dell'art. 2 c.p. e dal 2°

comma dell'art. 25 Cost., è da escludere il concorso delle due

fattispecie criminose, come correttamente hanno concluso i giu

dici di merito, e ritenere l'imputato responsabile unicamente del

delitto di ricettazione.

Inapplicabile, la prescrizione invocata dal difensore nella di

scussione orale, per i fatti di ricettazione attenuata di cui alla

sentenza di primo grado del 3 ottobre 1987, in quanto il 2°

comma dell'art. 157 c.p. dispone che per determinare il tempo

necessario a prescrivere, occorre tener conto, tra l'altro, della

diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, per

cui, considerato il massimo della pena fissato dall'art. 648, cpv.,

detto codice, non può ritenersi decorso il periodo di anni quin

dici risultante dal combinato disposto degli art. 157, 1° comma,

n. 3, e 160, ultimo comma, stesso codice.

Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge

(ex art. 549 codice di rito abrogato).

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