sezione II penale; sentenza 17 novembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri (concl.conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 ottobre 1990Source: Il Foro Italiano, Vol. 116, No. 10 (OTTOBRE 1993), pp. 563/564-565/566Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23187660 .
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PARTE SECONDA
di, assunto quale oggetto della richiesta di applicazione da par te del giudice.
Conseguentemente, una volta manifestatesi le rispettive vo
lontà delle parti, in termini di assoluta certezza dei detti dati
(ai fini della formazione del consenso, sulla richiesta di una
pena, conclusivamente specifica e concreta), l'indicazione di un iter di calcolo — nei suoi distinti passaggi, giuridicamente non corretto, nei suoi momenti valutativi — poi recepito dal
giudice, nella sua conseguente decisione, non inficia in alcun
modo l'intervenuta sentenza sul patteggiamento. Sempre che,
ovviamente, la decisione risulti aderente alla struttura giuridica del fatto e, quindi, si collochi nel correlato ambito di le
galità. In altri termini, soltanto nell'ipotesi in cui i dati, valutati dal
le parti per la consensuale richiesta, non offrino profili assoluti
di certezza, nella qualificazione giuridica del fatto-reato e nella
valenza degli elementi accidentali, come nell'altra ipotesi, in cui
un passaggio errato, nel calcolo della pena, per anticipazione 0 posticipazione rispetto ad un altro passaggio, ne travalichi
1 limiti interni di legalità, fissati per il suo risultato finale, la
decisione di applicazione risulta inficiata di nullità.
Con la conseguenza, però, in questa sede di legittimità, non
di una statuizione di annullamento con rinvio, per la determi
nazione corretta della pena (cosi come richiede, nella specie, il p.g. ricorrente) e, quindi, per un nuovo esame sul solo punto, ma di un annullamento totale della decisione sul patteggiamen
to, con trasmissione degli atti alla sede giudiziaria del caso, ex
art. 623, lett. e) e d), c.p.p., per il nuovo iter processuale del
giudizio. Invero, lo strumento di correzione dell 'iter di determinazio
ne della pena in materia non potrebbe mai essere seguito, non
essendo in alcun modo possibile ritoccare, in più o in meno, la misura finale della sua entità, concordata fra le parti me
diante il patteggiamento. Entità concordata che, peraltro, quando sia stata accolta dal giudice — sia pure mediante lo stesso
iter non corretto di determinazione — passa, implicitamente, anche attraverso la correlata valutazione sostanziale di con
gruità. Nella specie, la dedotta ragione di censura attiene al calcolo
anticipato della riduzione di pena, di cui all'art. 444 c.p.p., ri
spetto a quello di aumento per la continuazione, operato per ultimo (criterio certamente errato: v. Cass., sez. un., 10503/91); calcoli operati: il primo, nella misura fissa indicata dalla detta
disposizione, il secondo, mediante un aumento rientrante nel
limite indicata dall'art. 81 c.p.
Negli indicati termini operativi dell'intervenuta decisione (man
tenutasi, appunto, nello schema di legalità, per i dati di calcolo
e per l'entità finale della pena), il motivo di ricorso si presenta, in questa sede, come manifestamente infondato, ex art. 606, n. 3, seconda ipotesi, c.p.p.
Il Foro Italiano — 1993.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II penale; sentenza 17 no
vembre 1992; Pres. De Nictolis, Est. Nardi, P.M. Ranieri
(conci, conf.); ric. Di Sano. Conferma App. Roma 15 otto
bre 1990.
Concorso di reati — Ricettazione — Abusiva riproduzione di
prodotti fonici (Cod. pen., art. 15, 648; 1. 29 luglio 1981 n.
406, misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riprodu
zione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fono
grafici non autorizzati, art. 1).
Chi acquista o riceve, per la vendita, musicassette abusivamente
contraffatte da altri incorre nella duplice violazione dell'art.
1 l. 406/81 e dell'art. 648 c.p., non sussistendo tra le figure criminose ivi previste alcun rapporto di specialità ai sensi del
l'art. 15 c.p., attesa la diversità dei beni giuridici da esse tu
telate. (1)
Svolgimento del processo. — Il Tribunale di Roma con sen
tenza del 6 maggio 1987, previa riunione di diversi procedimen ti — essendo stato il Di Sano Palmerino tratto a giudizio perché si assumeva che con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, al fine di procurarsi un profitto, aveva rilasciato in
genti quantitativi di fonogrammi, in particolare musicassette che
sapeva essere di provenienza delittuosa in quanto illecitamente
riprodotte e quindi sprovviste del marchio Siae — lo dichiarò
colpevole del reato p. e p. dagli art. 81, 648, 61, n. 7, c.p.,
e, ritenuto il fatto di «particolare tenuità» e la continuazione
tra i reati a lui ascritti, lo condannò alla pena di mesi quattro di reclusione e lire 400.000 di multa; ordinò la confisca delle
cassette in sequestro; dichiarò interamente condonata le pena inflitta e lo condannò inoltre al risarcimento dei danni a favore
della parte civile da liquidare in separata sede.
Avverso detta sentenza interpose gravame l'imputato dinanzi
alla Corte di appello di Roma ed in relativo procedimento prese il n. di r.g. 6631/87.
Con successiva sentenza del Tribunale di Roma in data 3 ot
tobre 1987 per fatti analoghi, il Di Sano venne dichiarato colpe
(1) La pronuncia segue l'orientamento prevalente nella giurispruden za di legittimità, secondo il quale non sussiste un rapporto di specialità ex art. 15 c.p. tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art.
1 I. 406/81, a causa del differente bene giuridico rispettivamente tutela
to, rappresentato nel primo dal patrimonio privato e nel secondo, inve
ce, dal diritto d'autore: cfr., tra le più recenti, Cass. 18 febbraio 1992,
Rocchetti, Foro it., Rep. 1992, voce Concorso di reati, n. 11 e, per esteso, Riv. pen., 1992, 741; 12 gennaio 1989, Dell'Armi, Foro it., Rep.
1990, voce cit., n. 16; 13 novembre 1986, Brancaccio, id., Rep. 1987, voce cit., n. 9; in maniera articolata, Cass. 25 marzo 1986, Sasanelli, ibid., voce Diritti d'autore, n. 125. In senso contrario alla statuizione
espressa in massima: Cass. 13 marzo 1986, Innero, ibid., voce Ricetta
zione, n. 11; e con una breve ma puntuale ricostruzione della questione sia da un punto di vista dommatico che politico criminale, vedi, nella
giurisprudenza di merito, Trib. Roma 13 febbraio 1987, id., 1987, II, 453.
Con riferimento, invece, al rapporto tra il reato di ricettazione e quello previsto dall'art. 171 1. 633/41 sempre in materia di diritti d'autore, si veda, per l'esclusione della relazione di specialità in base anche qui alla diversità di beni giuridici tutelati dalle due fattispecie: Cass. 26
maggio 1986, Contino, id., Rep. 1987, voce Concorso di reati, n. 8; nello stesso senso, con riferimento stavolta all'art. 1 1. 20 luglio 1985
n. 400 (che fa pendant con l'art. 1 1. 406/81 per quanto concerne i
prodotti cinematografici), v. Cass. 9 luglio 1990, Scicchitano, id., Rep. 1991, voce Ricettazione, n. 52 e, per esteso, Dir. autore, 1991, 405, con nota di Pastore; assume, invece, a fondamento della decisione
il diverso argomento della disomogeneità delle condotte illecite rispetti vamente previste da tali norme pervenendo, però, alla medesima con
clusione, Cass. 19 aprile 1991, Enardu, id., Rep. 1992, voce Concorso
di reati, n. 10.
Per una impostazione in generale del problema del rapporto di spe cialità e dei criteri da adottare per l'individuazione di quest'ultimo nei
singoli casi, si vedano: Pagliaro, Diritto penale, parte generale, Mila
no, 1993, 183; Fiandaca-Musco, Diritto penale, parte generale, Bolo
gna, 1989, 503; G. A. De Francesco, Concorso apparente di norme, voce del Digesto pen., Torino, 1988, II, 416.
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GIURISPRUDENZA PENALE
vole del reato ascrittogli e, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 648
cpv., condannato alla pena di mesi due di reclusione e lire 200.000
di multa, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separa ta sede in favore delle costituite parti civili.
Anche contro detta sentenza il De Sano propose tempestivo
appello davanti alla Corte di appello di Roma ed il relativo
processo fu rubricato con il n. di r.g. 1269/88.
In entrambe le impugnazioni, con i relativi motivi di appello il Di Sano tra l'altro chiese: a) la derubricazione del reato di
cui all'art. 648, cpv., c.p. in quello previsto dall'art. 1 1. 29
luglio 1981 n. 406, in quanto il delitto di ricettazione era assor
bito nell'ipotesi delittuosa speciale prevista nella detta legge a
tutela del diritto di autore; ti) l'assoluzione del reato a lui ascritto
per insufficienza di prove in ordine al dolo del reato di ricetta
zione in quanto, senza motivazione in una sentenza e con errata
ed apparente inidonea motivazione nell'altra, era stato ritenuto
erroneamente provato detto elemento costitutivo del reato, sen
za alcuna prova idonea né alcun elemento atto a provare che
la conoscenza di esso imputato (manovale, del tutto ignaro del
timbro Siae né a conoscenza che le musicassette ne erano prive né che essendone prive erano contraffatte) fosse quella dell'uo
mo medio.
Riuniti i procedimenti, la corte territoriale, con la sentenza
in epigrafe indicata, in riforma delle appellate decisioni, ritenu
ta la continuazione tra tutti gli illeciti, determinò la pena in
mesi cinque di reclusione e lire 500.000 di multa, confermando
nel resto.
Osservò il collegio, in motivazione, che nella specie la deten
zione delle musicassette sprovviste del timbro Siae evidenziava
la consapevolezza della provenienza delittuosa: che la detenzio
ne di musicassette contenenti illecite riproduzioni di opere era
punita ai sensi dell'art. 1 1. 406/81 solo nell'ipotesi che essa
non costituisca un più grave reato, e che, pertanto, nel caso
in cui il detentore sia consapevole della provenienza delittuosa
delle cassette il fatto è punibile soltanto come ricettazione.
Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione affidato a due ordini di censure.
Motivi della decisione. — Con il primo mezzo — denuncian
do omesso esame di uno dei motivi di appello e violazione del
l'art. 475, n. 3, codice di rito abrogato — si lamenta la manca
ta valutazione della richiesta di assoluzione per insufficienza di
prove sul dolo, che ove accolta si sarebbe tramutata per lo ius
superveniens in assoluzione con formula ampia.
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza e comunque
omessa applicazione dell'art. 15 c.p. perché i fatti contestati
di aver ricevuto fonogrammi, in particolare musicassette illeci
tamente riprodotte, sarebbero regolati dall'art. 1 1. 29 luglio
1981 n. 406, norma speciale rispetto a quella generale di cui
all'art. 648 c.p., in quanto, mentre quest'ultima prevede soltan
to genericamente la ricezione, l'acquisto e l'occultamento di de
naro e cose provenienti da delitto, l'art. 1 1. cit. prevede invece
il caso specifico del delitto della riproduzione di nastri, dischi,
ecc., ed inoltre il caso di chi non essendo incorso nella riprodu
zione detiene o pone in commercio detti oggetti, e quindi anche
se la norma non lo specifica — trattandosi di fatto chiaramente
implicito e conseguente — li ha prima ricevuti ed acquistati.
Rispetto alla norma generale di cui all'art. 648 c.p., quella spe
ciale prevederebbe elementi maggiormente e più particolareg
giatamente qualificanti, si da costituire una deroga alla stessa
ex art. 15 detto codice, con la conseguenza della sua esclusiva
applicazione alla fattispecie concreta e la declaratoria di estin
zione dei reati per intervenuta amnistia.
Osserva il collegio che entrambi i motivi della impugnazione
sono destituiti di fondamento giuridico.
Invero, quanto al primo, è sufficiente osservare che, contra
riamente all'assunto del ricorrente, la corte di merito, con moti
vazione stringata ma esauriente, ha ritenuto raggiunta la prova
della consapevolezza da parte dell'imputato della provenienza
delittuosa delle musicassette sprovviste del timbro Siae, sulla
base della mera detenzione delle stesse. Tale motivazione va in
tegrata sul punto con quella adottata dal giudice di prime cure,
il quale ritenne provata la responsabilità del prevenuto in ordi
ne al delitto di ricettazione cosi come ascrittogli sulla base degli
Il Foro Italiano — 1993.
accertamenti di polizia giudiziaria svolti e delle ammissioni fatte
dal medesimo.
È pacifico che la sentenza appellata e quella d'appello, quan do non vi è difformità di decisione sul punto denunciato, si
integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed in
scindibile: con la conseguenza che la motivazione adottata dal
primo giudice vale a colmare le eventuali lacune di quella
d'appello. Per il resto, le censure afferenti l'aspetto soggettivo del con
testato reato di ricettazione — sotto l'apparenza formale di de
nuncia di vizi della motivazione — in sostanza attengono al
merito e sono, pertanto, improponibili in questa sede di mero
controllo della legittimità formale.
Quanto al secondo motivo del ricorso v'è da dire che l'impu
gnata sentenza si è adeguata alla giurisprudenza nettamente do
minante di questo Supremo collegio (v. Cass., sez. II, 26 mag
gio 1986, Contino, Foro it., Rep. 1987, voce Concorso di reati,
n. 8; 12 gennaio 1989, Dell'Armi, id., Rep. 1990, voce cit., n. 16), secondo la quale chi acquista o riceve per la vendita
musicassette abusivamente contraffatte da altri incorre nella du
plice violazione dell'art. 648 c.p. e dell'art. 1 1. 29 luglio 1981
n. 406, non sussistendo tra le figure criminose previste dalle
due norme predette alcun rapporto di specialità ex art. 15 c.p., attesa la diversità di beni giuridici tutelati dalle stesse.
Infatti, la violazione di detta legge, sulla abusiva duplicazio
ne, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di pro
dotti fonografici non autorizzati, è rivolta contro la proprietà
artistica o letteraria delle opere ed attiene, quindi, alla tutela
del diritto di autore e non a quella finanziaria dello Stato, né
alla tutela del patrimonio del privato. Nella specie, essendo stati i reati commesi prima dell'entrata
in vigore della citata legge, per cui questa risulta inapplicabile
per il principio sancito dal 1° comma dell'art. 2 c.p. e dal 2°
comma dell'art. 25 Cost., è da escludere il concorso delle due
fattispecie criminose, come correttamente hanno concluso i giu
dici di merito, e ritenere l'imputato responsabile unicamente del
delitto di ricettazione.
Inapplicabile, la prescrizione invocata dal difensore nella di
scussione orale, per i fatti di ricettazione attenuata di cui alla
sentenza di primo grado del 3 ottobre 1987, in quanto il 2°
comma dell'art. 157 c.p. dispone che per determinare il tempo
necessario a prescrivere, occorre tener conto, tra l'altro, della
diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti, per
cui, considerato il massimo della pena fissato dall'art. 648, cpv.,
detto codice, non può ritenersi decorso il periodo di anni quin
dici risultante dal combinato disposto degli art. 157, 1° comma,
n. 3, e 160, ultimo comma, stesso codice.
Il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenze di legge
(ex art. 549 codice di rito abrogato).
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